REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA - PARMA 9 marzo 2005, n. 2909

Azienda agricola Gianfredi - Domanda 10/7/2002 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irriguo ed antincendio, dalle falde sotterranee in comune di Busseto (PR), localita' Colombarola Rossa. R.R. n. 41/01 - Artt. 5, 6. Provvedimento di concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:a) di assentire all'Azienda agricola Gianfredi             
Pietro e Ferruccio Snc, partita IVA 0052940343, con sede in Busseto,            
localita' Semoriva, Via Tragliola n. 73 e legalmente domiciliato                
presso la sede del comune di Busseto, la concessione a derivare acqua           
pubblica dalle falde sotterranee in comune di Busseto, da destinare a           
irrigazione agricola e antincendio, nella quantita' stabilita fino ad           
un massimo e non superiore a moduli 0,24 (24,00 1/sec.), per un                 
volume complessivo annuo di  84.513 metri cubi;                                 
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005, con                 
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del             
R.R. n. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                 
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte                    
integrante del presente atto, mediante le opere di presa e adduzione            
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 24,00                 
1/sec., pari a 0,24 moduli massimi, con limitazione del prelievo al             
periodo irriguo;                                                                
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 2909 in data 9/3/2005                                              
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. n. 41/01.                                
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
G. Larini                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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