REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE ALLA SANITA' 7 FEBBRAIO 2005, N. 5

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' 7 febbraio 2005, n. 5

Accreditamento istituzionale dell'Ospedale privato "Santa Viola" di Bologna

L'ASSESSORE                                                                     
Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai            
sensi del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla              
Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai                    
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro            
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro                 
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e             
alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati                    
raggiunti;                                                                      
richiamata la L.R. 34/98, e richiamato in particolare l'art. 2, che             
stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private, in                   
possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni                   
nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbono                
ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalita'                 
stabilite dalla medesima legge;                                                 
richiamata la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale            
la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per                       
l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i             
requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;                          
vista la nota del 9 novembre 2004, conservata agli atti del Servizio            
Presidi ospedalieri, con la quale il legale rappresentante                      
dell'Ospedale privato "Santa Viola", ubicato in Bologna Via della               
Ferriera n. 10, chiede l'accreditamento istituzionale per le seguenti           
funzioni di ricovero:                                                           
Lungodegenza  60 posti letto;                                                   
preso atto che l'Ospedale privato "Santa Viola", e' stato autorizzato           
al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna,           
PG. n. 56236 dell'1/4/2003 e PG. n. 233890 del 9/11/2004 in quanto in           
possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale            
125/99, attuativa della L.R. 34/98;                                             
dato atto che l'Ospedale privato "Santa Viola" e' stato accreditato             
in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del DLgs               
502/92, con proprio decreto n. 28 del 23/12/2002;                               
considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno             
regionale di strutture di ricovero;                                             
tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla                  
Agenzia Sanitaria regionale: esame della documentazione e visita di             
verifica, effettuata in data 25 novembre 2004, sulla sussistenza dei            
requisiti generali e specifici posseduti;                                       
vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilita'                     
dell'Ospedale privato "Santa Viola", realizzata dall'Agenzia                    
Sanitaria regionale, protocollo della Direzione generale Sanita' e              
Politiche sociali n. 45245 del 28/12/2004, conservata agli atti del             
Servizio Presidi ospedalieri, nella quale si puntualizza che occorre            
meglio definire e descrivere, coerentemente al sistema complessivo,             
il catalogo delle prestazioni e lo standard di prodotto, con la                 
relativa misurazione degli indicatori, al fine di garantire il                  
governo dell'offerta e il raggiungimento degli standard, e che il               
processo di formazione deve sviluppare ulteriormente la valutazione             
del fabbisogno formativo e della valutazione di efficacia della                 
formazione;                                                                     
tenuto presente che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quater del DLgs            
502/92 sopra citato la qualita' di soggetto accreditato non                     
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario            
nazionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni                   
erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8           
quinquies del medesimo decreto;dato atto del parere di regolarita'              
amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche              
sociali dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, IV comma della               
L.R. 43/01 nonche' della deliberazione di Giunta regionale 447/03;              
decreta:                                                                        
la Struttura sanitaria l'Ospedale privato "Santa Viola", ubicato in             
Bologna Via Della Ferriera n. 10, per le motivazioni di cui in                  
premessa, e' accreditata istituzionalmente ai sensi e per gli effetti           
dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni per le            
seguenti funzioni di ricovero:                                                  
Lungodegenza  60 posti letto;                                                   
il termine Lungodegenza (codice 60) ricomprende sia l'assistenza                
post-acuzie che la riabilitazione estensiva, cosi' come previsto                
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1455 del 28 luglio                
1997;                                                                           
l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comprende                 
l'attivita' ambulatoriale, se non per le attivita' strettamente                 
connesse alla degenza e i cui oneri rientrino nella tariffa prevista            
per il corrispondente episodio di ricovero;                                     
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma           
2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce vincolo per           
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a                        
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori           
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo             
decreto legislativo;                                                            
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.           
10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validita'                    
triennale dalla data di concessione;                                            
il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
L'ASSESSORE                                                                     
Giovanni Bissoni                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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