DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA SANITA' 7 febbraio 2005, n. 5
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale privato "Santa Viola" di Bologna
L'ASSESSORE
Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai
sensi del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e
alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti;
richiamata la L.R. 34/98, e richiamato in particolare l'art. 2, che
stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private, in
possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni
nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbono
ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo le modalita'
stabilite dalla medesima legge;
richiamata la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale
la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per
l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i
requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
vista la nota del 9 novembre 2004, conservata agli atti del Servizio
Presidi ospedalieri, con la quale il legale rappresentante
dell'Ospedale privato "Santa Viola", ubicato in Bologna Via della
Ferriera n. 10, chiede l'accreditamento istituzionale per le seguenti
funzioni di ricovero:
Lungodegenza 60 posti letto;
preso atto che l'Ospedale privato "Santa Viola", e' stato autorizzato
al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune di Bologna,
PG. n. 56236 dell'1/4/2003 e PG. n. 233890 del 9/11/2004 in quanto in
possesso dei requisiti di cui alla deliberazione di Giunta regionale
125/99, attuativa della L.R. 34/98;
dato atto che l'Ospedale privato "Santa Viola" e' stato accreditato
in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del DLgs
502/92, con proprio decreto n. 28 del 23/12/2002;
considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno
regionale di strutture di ricovero;
tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla
Agenzia Sanitaria regionale: esame della documentazione e visita di
verifica, effettuata in data 25 novembre 2004, sulla sussistenza dei
requisiti generali e specifici posseduti;
vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilita'
dell'Ospedale privato "Santa Viola", realizzata dall'Agenzia
Sanitaria regionale, protocollo della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali n. 45245 del 28/12/2004, conservata agli atti del
Servizio Presidi ospedalieri, nella quale si puntualizza che occorre
meglio definire e descrivere, coerentemente al sistema complessivo,
il catalogo delle prestazioni e lo standard di prodotto, con la
relativa misurazione degli indicatori, al fine di garantire il
governo dell'offerta e il raggiungimento degli standard, e che il
processo di formazione deve sviluppare ulteriormente la valutazione
del fabbisogno formativo e della valutazione di efficacia della
formazione;
tenuto presente che ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quater del DLgs
502/92 sopra citato la qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, a corrispondere la remunerazione delle prestazioni
erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8
quinquies del medesimo decreto;dato atto del parere di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 37, IV comma della
L.R. 43/01 nonche' della deliberazione di Giunta regionale 447/03;
decreta:
la Struttura sanitaria l'Ospedale privato "Santa Viola", ubicato in
Bologna Via Della Ferriera n. 10, per le motivazioni di cui in
premessa, e' accreditata istituzionalmente ai sensi e per gli effetti
dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni per le
seguenti funzioni di ricovero:
Lungodegenza 60 posti letto;
il termine Lungodegenza (codice 60) ricomprende sia l'assistenza
post-acuzie che la riabilitazione estensiva, cosi' come previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1455 del 28 luglio
1997;
l'accreditamento di cui al presente provvedimento non comprende
l'attivita' ambulatoriale, se non per le attivita' strettamente
connesse alla degenza e i cui oneri rientrino nella tariffa prevista
per il corrispondente episodio di ricovero;
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma
2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce vincolo per
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo
decreto legislativo;
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.
10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validita'
triennale dalla data di concessione;
il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
L'ASSESSORE
Giovanni Bissoni