REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 14 settembre 2005, n. 13080

Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60, DPR 753/80 per realizzazione di comparti privati e proprieta' comunali nell'ambito del Piano urbanistico unitario del Comune di Canossa a distanza ridotta dalla linea Reggio Emilia - Ciano d'Enza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
1) di autorizzare in via straordinaria, considerate le particolari
circostanze locali l'intervento di realizzazione di comparti privati
(p.p. 3-24) e di un comparto prop. comunale nell'ambito del Piano
urbanistico unitario sito nel comune di Canossa, presentato dai
sign.ri Giuseppe Cantoni, in qualita' di legale rappresentate della
societa' Alcade Srl, ed il geom. Pierino Rossi, in qualita' di
Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Canossa, nei modi e
secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati
al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie dell'Agenzia
Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80, derogando
eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:
2.a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del
presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o ampliamento
della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d'indennizzi di
sorta;
2.c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli
stessi;
3) di stabilire quanto segue:
3.a) l'intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti
dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative ed
integrative in merito all'inquinamento acustico;
3.b) entro due anni dalla data del rilascio della presente
autorizzazione presentare domanda al Comune interessato per acquisire
il relativo Permesso di costruire o depositare la denuncia d'inizio
attivita', scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione
decade di validita';
3.c) qualora l'opera in questione sia soggetta a Permesso di costruire
nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che
risulti indicato il seguente impegno nella formulazione
sottoindicata:
"E' fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti
dall'autorizzazione rilasciata dal Servizio Ferrovie della Regione
Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima
dell'opera in oggetto dalla piu' vicina rotaia, ai sensi degli artt.
49 e 60 del DPR 753/80";
3.d) qualora l'opera in questione sia soggetta a Denuncia d'inizio
attivita' (DIA), e' fatto obbligo al proprietario richiedente di
allegare copia della presente autorizzazione alla denuncia medesima;
3.e) il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda
concessionaria della linea ferroviaria dell'inizio dei lavori in
oggetto e successivamente, dell'avvenuta esecuzione degli stessi;
3.f) eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti
alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell'opera in
oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura
dell'azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa
della costruzione;
3.g) la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla
proprieta' attuale e futura ed esibita ad ogni eventuale richiesta di
presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla
sorveglianza della linea ferroviaria in oggetto;
3.h) qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal
presente provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la
decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte di questa
Regione, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
3.i) all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la sua
corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
4) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari, conseguentemente sono
fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Tubertini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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