REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 5 settembre 2005, n. 12451

Autorizzazione per intervento di costruzione di edilizia abitativa in Bologna, Via Scandellara ad una distanza ridotta da quanto previsto dall'art. 49 del DPR 753/80 dalla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
1) di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari             
circostanze locali l'intervento di costruzione di edifici ad uso di             
"residenza protetta" sito in comune di Bologna, Via Scandellara nn.             
11/9, 12, 13, presentato dalla Coop. Edificatoria Ansaloni, nei modi            
e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati                  
allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie                       
dell'Agenzia Trasporti pubblici, ai sensi dell'art. 60 del DPR                  
753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49               
dello stesso DPR;                                                               
2) di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione                    
"liberatoria" sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime:                
a) la volonta' di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente           
atto;                                                                           
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle            
opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o              
indiretta anche a seguito di variazioni dell'esercizio e/o possibile            
ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa                 
d'indennizzi di sorta;                                                          
c) l'impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a               
proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali                    
acquirenti, affittuari o aventi causa sull'immobile o sulle opere in            
oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle                     
prescrizioni in essa contenuta e dell'esistenza della dichiarazione             
liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli           
stessi;                                                                         
3) di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente            
autorizzazione dovra' ottemperare alle seguenti prescrizioni :                  
a) la recinzione attuale dovra' essere arretrata e portata alla                 
distanza di m 6.00 dalla rotaia piu' vicina come previsto dall'art.             
52 del DPR 753/80;                                                              
b) le alberature posizionate sul lato del lotto confinante con la               
linea ferroviaria dovranno essere arretrate e disposte alla distanza            
prevista dall'art. 52 del DPR 753/80:                                           
4) di stabilire inoltre quanto segue:                                           
- l'intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti                
dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e                    
integrative in merito all'inquinamento acustico;                                
- il richiedente dovra' dare comunicazione all'Azienda concessionaria           
della linea ferroviaria dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni             
di cui al punto 3);                                                             
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla           
sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza delle opere                 
autorizzate, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura           
dell'Azienda concessionaria a spese della proprieta' o aventi causa             
della costruzione;                                                              
- la presente autorizzazione dovra' essere conservata dalla/e                   
proprieta' attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale                    
richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni                  
competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in             
oggetto;                                                                        
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente            
provvedimento, potra' essere disposta la revoca e/o la decadenza                
dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione                       
Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;                     
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola e'               
affidata la verifica della corretta esecuzione dell'intervento, la              
sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle                
prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;                
5) di dare atto che la presente autorizzazione e' rilasciata nei                
riguardi esclusivi della sicurezza e regolarita' dell'esercizio                 
ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione                    
Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i            
diritti di terzi;                                                               
6) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Maurizio Tubertini                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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