REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 662

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa progetto allargamento e adeguamento funzionale ex SS 610 Selice lungo il tratto Massa Lombarda Ponte Rosso - I lotto, Comuni Massa Lombarda (RA) e Imola (BO) (Titolo II, L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio             
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione            
del limitato rilievo degli impatti attesi, il progetto "Allargamento            
e adeguamento funzionale ex SS 610 'Selice' lungo il tratto Massa               
Lombarda-Ponte Rosso - I lotto" dalla ulteriore procedura di VIA con            
le seguenti prescrizioni:                                                       
1) il progetto definitivo delle opere e le modalita' operative di               
realizzazione dovranno ottenere l'approvazione dall'Autorita'                   
idraulica competente (Consorzio di Bonifica della Romagna                       
Occidentale), che dovra' verificare la compatibilita idraulica delle            
opere previste anche in considerazione dei maggiori apporti meteorici           
al reticolo scolante derivanti dall'aumento della superficie stradale           
impermeabilizzata;                                                              
2) il sistema di raccolta delle acque di drenaggio della piattaforma            
stradale, il cui recapito e' costituito dallo Scolo Zaniolo, dovra'             
essere realizzato mediante canalette in terra inerbite in modo da               
favorire un effetto filtro nei confronti degli inquinanti                       
trasportati, e dovra' prevedere presidi atti a confinare gli                    
eventuali sversamenti accidentali impedendo lo scarico nel corso                
d'acqua degli inquinanti sversati; nel caso in cui il sistema di                
drenaggio della piattaforma comporti, viceversa, lo scarico diretto             
nel corso d'acqua tramite canalizzazioni/condotte a tenuta, andra'              
realizzato un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia               
mediante vasche opportunamente dimensionate che prevedano una fase di           
sedimentazione ed una di disoleatura; le caratteristiche dei presidi            
da realizzare andranno concordate con il Consorzio di Bonifica della            
Romagna Occidentale, gestore dello scolo interessato;                           
3) al fine del riutilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di           
scavo realizzate lungo il corso esistente dello scolo Zaniolo                   
andranno preventivamente verificate le caratteristiche qualitative di           
detti materiali e la loro compatibilita' con l'utilizzo previsto                
(rinterro, rilevato, stendimento su terreno agricolo, ecc.); le                 
modalita' da adottarsi a tale scopo sono quelle individuate nella               
delibera di Giunta regionale 1204/01 che definisce i criteri per la             
gestione dei materiali derivanti dal risezionamento di canali di                
bonifica;                                                                       
4) per limitare in fase di cantiere gli impatti legati alle emissioni           
diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei                
materiali da costruzione e dai mezzi di cantiere, si ritiene                    
necessario adottare i seguenti accorgimenti: - prevedere                        
l'umidificazione dei depositi temporanei di inerti; - per il                    
trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei                  
cassoni con teloni; - prevedere l'installazione di adeguate barriere            
mobili a protezione delle abitazioni piu' prossime al tracciato;                
5) dovra' essere rispettata la normativa vigente in materia di                  
inquinamento acustico sia durante la fase di realizzazione dell'opera           
sia durante l'esercizio; in particolare, il riferimento normativo per           
le immissione acustiche durante la fase di esercizio e' il DPR n. 142           
del 30/3/2004 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e           
la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico                
veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.             
447";                                                                           
6) una eventuale previsione di superamento dei limiti acustici                  
durante la fase di realizzazione dovra' comportare la richiesta di              
autorizzazione alla deroga di tali limiti da presentare al Comune               
competente e da sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla             
L.R. 15/01 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";                  
7) per il ripristino delle scarpate stradali, della banca e dei                 
rilevati arginali andra' utilizzato il terreno vegetale proveniente             
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare in spessori adeguati             
separatamente dalle altre tipologie di materiale e del quale si                 
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;                  
8) lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti derivanti dal cantiere               
dovra' essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa di             
settore in materia (DLgs 152/99 e successive modifiche ed                       
integrazioni, DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni);               
9) l'approvvigionamento dei materiali da costruzione e l'eventuale              
smaltimento dei materiali di risulta derivanti dagli scavi dovra'               
essere effettuato utilizzando siti autorizzati, privilegiando a                 
parita' di idoneita' quelli piu' prossimi all'area di realizzazione             
al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto ;                    
10) resta fermo che la realizzazione del progetto in esame e'                   
subordinata al rilascio da parte delle Autorita' competenti di tutte            
le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti                  
disposizioni di legge;                                                          
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Provincia di               
Ravenna - Settore Lavori pubblici, al Comune di Massa Lombarda, al              
Comune di Imola, all'Assessorato Ambiente della Provincia di Ravenna,           
all'Ufficio VIA della Provincia di Bologna, al Consorzio di Bonifica            
della Romagna Occidentale, all'Autorita' di Bacino del Reno e                   
all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna;                                      
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della             
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il            
presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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