REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1337

Valutazione impatto ambientale del progetto di opere di bonifica montana per la difesa dall'interramento invaso di Ridracoli - IV intervento - Regimazione idraulica del fosso di Pian del Grado comune di Santa Sofia. Presentato dal Consorzio di Bonifica Romagna Centrale. (L.R. 9/99, Titolo III)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di Servizi
del 20 luglio 2005, contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale
del progetto di opere di bonifica montana per la difesa
dall'interramento dell'invaso di Ridracoli - IV intervento -
regimazione idraulica del fosso di Pian del Grado, in comune di Santa
Sofia, in provincia di Forli'-Cesena, presentato dal Consorzio di
Bonifica della Romagna Centrale", che costituisce l'Allegato 1, quale
sua parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione, la
valutazione di impatto ambientale positiva in quanto il progetto di
opere di bonifica montana per la difesa dall'interramento dell'invaso
di Ridracoli - IV intervento - regimazione idraulica del fosso di Pian
del Grado, in Comune di Santa Sofia, in provincia di Forli'-Cesena,
presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale e', nel
complesso, ambientalmente compatibile e che quindi e' possibile
realizzare le opere in oggetto con le prescrizioni citate all'interno
del Rapporto nei punti, 2.C., 3.C. che sono riportate qui di seguito:
1) si prescrive la realizzazione della soluzione progettuale
presentata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale nella
documentazione integrativa inviata con la nota del 16 dicembre 2003,
consistente in un nuovo progetto di sistemazione fluviale mediante la
realizzazione di 7 briglie;
2) e' necessario assicurare, durante la fase di gestione e di
cantierizzazione dell'intervento in progetto, il rispetto dei limiti
di pressione sonora, previsti dal DPCM 1/3/1991 e successive modifiche
per gli eventuali alloggi e ricettori presenti, nelle adiacenze
dell'infrastruttura progettata, in particolare tali aree, vanno
considerate appartenenti alla I classe (area di particolare tutela)
con limite diurno pari a 50 dB(A) e limite notturno pari a 40 dB(A);
3) l'intervento in progetto, non ha effetti negativi significativi
diretti o indiretti sugli habitat e le specie animali e vegetali
presenti nel sito, a condizione che siano rispettate le seguenti
prescrizioni:
a) esecuzione della fase di cantiere in periodi stagionali di minore
disturbo per la fauna e comunque al di fuori del periodo riproduttivo
dell'avifauna (da fine marzo a fine luglio);
b) effettuare tagli della vegetazione arborea, solo se strettamente
necessari, e con carattere di selettivita' in modo da interessare solo
le piante effettivamente instabili o in cattivo stato vegetativo;
c) esecuzione di idonee rampe per la risalita dei pesci vicino ad ogni
briglia;
d) che, prima dell'avvio del cantiere, la fauna ittica ed anfibia
presente nel tratto interessato venga catturata e spostata in aree a
monte e a valle idonee;
e) che per la difesa spondale in massi ciclopici non venga utilizzato
il calcestruzzo come legante, al fine di favorire l'attecchimento
delle talee da inserire tra i massi stessi;
4) per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi e' necessario:
a) per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi,
prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza
degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e
la lavorazione;
b) qualora nella composizione del calcestruzzo rientri come materia
prima il polistirolo, il ciclo delle acque usate, provenienti anche
dal lavaggio delle autobetoniere, non dovra' essere svolta a cielo
aperto e comunque, prima dello scarico delle acque usate nel
contenitore preparato allo scopo, dovranno essere interposte griglie
di trattenimento del materiale plastico;
c) individuare idonei siti di localizzazione dei depositi temporanei
in accordo con la Provincia di Forli'-Cesena;
d) prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei
depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i
cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze
dell'aggregato urbano;
e) per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura
dei cassoni con teloni;
5) per il ripristino delle aree di scavo e di eventuali aree di
cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo
scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre
tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua
manutenzione per evitarne la morte biologica;
6) per quanto riguarda le operazioni di ripristino, in generale, si
dovranno utilizzare specie autoctone e/o naturalizzate che
garantiscono un maggior successo di impianto (facilita' di
attecchimento, adattamento pedo-climatico, buona resa nello sviluppo,
minori costi di manutenzione);
7) e' necessario provvedere al ripristino anche della viabilita'
utilizzata in fase di cantierizzazione; a tal fine va redatto un
testimoniale di stato in contradditorio tra il Consorzio di Bonifica
della Romagna Centrale e la Provincia di Forli'-Cesena in quanto ente
gestore di tale viabilita';
b) di dare atto che il parere sull'impatto ambientale previsto al
comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996 da parte della
Amministrazione provinciale Forli'-Cesena e Ente di gestione del Parco
nazionale Monte Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi e'
ricompresa nel "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di opere
di bonifica montana per la difesa dall'interramento dell'invaso di
Ridracoli - IV intervento - regimazione idraulica del fosso di Pian
del Grado, in comune di Santa Sofia, in provincia di Forli'-Cesena,
presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale", ai sensi
dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni;
c) di dare atto che sulla base dei lavori e delle valutazioni della
Conferenza di servizi, il Servizio tecnico dei Bacini romagnoli, con
nota Prot. AMB/TB1/05/62705 del 26 luglio 2005, ai sensi della Legge
183/89, art. 10, comma 4, della Legge 584/04, ha rilasciato nulla osta
dal punto di vista idraulico all'esecuzione delle opere in oggetto,
che costituisce l'Allegato 2, quale sua parte integrante e
sostanziale, della presente deliberazione;
d) di dare atto che l'Ente di gestione del Parco nazionale Monte
Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi, ha rilasciato, ai sensi
della Legge 394/93, il proprio nulla osta n. 167/01 del 3 agosto 2001,
a firma del Direttore del Parco, che costituisce l'Allegato 3, quale
sua parte integrante e sostanziale, della presente deliberazione; le
prescrizioni di cui al citato nulla osta n. 167/01 sono superate dal
nuovo progetto inviato dal Consorzio di Bonifica della Romagna
Centrale con nota del 21 gennaio 2004, pervenuta ed acquisita al prot
n. 3320/VIM del 27 gennaio 2004 della Regione Emilia-Romagna, e
ricomprese nelle prescrizioni contenute nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di opere di bonifica montana per la difesa
dall'interramento dell'invaso di Ridracoli - IV intervento -
regimazione idraulica del fosso di Pian del Grado, in comune di Santa
Sofia, in provincia di Forli'-Cesena, presentato dal Consorzio di
Bonifica della Romagna Centrale", come affermato dal rappresentante
dell'Ente di gestione del Parco nazionale Monte Falterona, Campigna e
Foreste Casentinesi nella seduta conclusiva della Conferenza di
Servizi del 20 luglio 2005;
e) di dare atto che la valutazione di incidenza relativa al sito pSIC
IT48000001, denominato "Foreste di Campigna, Foresta La Lama, Monte
Falco" ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e della L.R.
7/04, e' ricompresa nel "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto
di opere di bonifica montana per la difesa dall'interramento
dell'invaso di Ridracoli - IV intervento - regimazione idraulica del
fosso di Pian del Grado, in comune di Santa Sofia, in provincia di
Forli'-Cesena, presentato dal Consorzio di Bonifica della Romagna
Centrale", e' stata rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna con
determina n. 10727 del 26 luglio 2005, che costituisce l'Allegato 4,
quale sua parte integrante e sostanziale, della presente
deliberazione;
f) di dare atto che sulla base dei lavori e delle valutazioni della
Conferenza di servizi, la Comunita' montana Appennino Forlivese, con
nota 627 del 20 luglio, ai sensi del RD 3267/23, ha rilasciato
l'Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico all'esecuzione
delle opere in oggetto, che costituisce l'Allegato 5, quale sua parte
integrante e sostanziale, della presente deliberazione;
g) di dare atto che le autorizzazioni e pareri favorevoli e le
connesse condizioni, di cui al precedente punto 4.1 sono state fatte
proprie dalla Conferenza di servizi e riportate integralmente nel
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di opere di bonifica
montana per la difesa dall'interramento dell'invaso di Ridracoli - IV
intervento - regimazione idraulica del fosso di Pian del Grado, in
comune di Santa Sofia, in provincia di Forli'-Cesena, presentato dal
Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale";
h) di dare atto che il Comune di Santa Sofia non ha partecipato alla
riunione conclusiva della Conferenza di servizi, ai fini
dell'esercizio del potere di annullamento di cui all' art. 151 del
DLgs 490/99, trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter,
comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
i) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni architettonici e per
il Paesaggio non ha partecipato alla riunione conclusiva della
Conferenza di Servizi, ai fini dell'esercizio del potere di
annullamento di cui all' art. 151 del DLgs 490/99, trova quindi
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
j) di dare atto che l'ARPA sezione provinciale di Forli'-Cesena non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di servizi, ai
fini dell'esercizio del potere di annullamento di cui all' art. 151
del DLgs 490/99, trova quindi applicazione il disposto dell'art.
14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
k) di dare atto che l'AUSL di Forli'-Cesena non ha partecipato alla
riunione conclusiva della Conferenza di servizi, ai fini
dell'esercizio del potere di annullamento di cui all' art. 151 del
DLgs 490/99, trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter,
comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
l) di stabilire che, ai sensi dell' art. 17, comma 7 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, la durata della presente
valutazione di impatto ambientale e' fissata in anni 3 (tre);
m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99,
copia del presente atto deliberativo al proponente Consorzio di
Bonifica della Romagna Centrale;
n) di trasmettere ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99
copia del presente atto deliberativo a: Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, Amministrazione comunale di Santa Sofia, Ente di
gestione del Parco nazionale Monte Falterona, Campigna e Foreste
Casentinesi, Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli, Soprintendenza
ai Beni architettonici, e per il Paesaggio della Romagna e di Ferrara,
Comunita' montana Appennino Forlivese, Servizio Tecnico dei Bacini
Romagnoli, ARPA - Sezione provinciale di Forli'-Cesena, AUSL di
Forli'-Cesena, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni previste
dall'art. 14-ter comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni;
o) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 9/99,
per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva
competenza, copia del presente atto deliberativo all'Ente di gestione
del Parco nazionale Monte Falterona, Campigna e Foreste Casentinesi,
alla Comunita' montana Appennino Forlivese, al Servizio tecnico dei
Bacini romagnoli, all'ARPA Sezione provinciale di Forli'-Cesena,
al'AUSL di Forli'-Cesena;
p) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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