REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 177

Approvazione schema di convenzione tipo per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici ed il gestore del Servizio idrico integrato

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 pubblicata nel Bollettino
Ufficiale regionale dell'Emilia-Romagna 9 settembre 1999 n. 113, in
attuazione di quanto previsto dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 sul
servizio idrico integrato, sono stati delimitati gli ambiti
territoriali ottimali e disciplinate le forme di cooperazione tra gli
Enti locali ricadenti in ciascun ambito, dettando altresi' termini e
procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici al fine di
prevenire ad una gestione di tipo industriale secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicita' e di assicurare la tutela
dell'ambiente e del territorio prevedendo forme di garanzia per i
consumatori e per assicurare la qualita' dei servizi;
- l'art. 11 della Legge 36/94 prevede che la Regione adotti una
convenzione tipo e relativo disciplinare per regolare i rapporti tra
gli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale ed i soggetti
gestori dei servizi idrici integrati in conformita' ai criteri ed agli
indirizzi di cui all'art. 4, comma 1, lettere f) e g) della citata
legge;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 2679 del 3/12/2001 e' stata
approvata la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra le
Agenzie d'Ambito ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati;
dato atto che:
- tutte le Agenzie d'Ambito del territorio regionale sono gia'
attivate;
- e' costituita ed operante l'Autorita' regionale per la vigilanza dei
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 20
della L.R. 25/99;
- che la Regione ha formulato, ai sensi dell'art. 8 sexies della L.R.
6 settembre 2001, n. 25, gli indirizzi e le linee guida per
l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato con
deliberazione G.R. n. 2680 del 3/12/2001, successivamente aggiornati
con deliberazione Giunta regionale n. 1550 del 28/7/2003;
- che l'Agenzia d'Ambito di Reggio Emilia e l'Agenzia d'Ambito di
Rimini hanno gia' affidato il servizio idrico integrato sulla base
della convenzione tipo approvata con la citata delibera Giunta
regionale n. 2679 del 3/12/2001;
considerato:
- che nel frattempo e' stato ampiamente modificato l'art. 113 del DLgs
267/00 in materia di modalita' e durata dell'affidamento del servizio
e di durata del periodo transitorio;
- che la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 e' stata estesamente modificata
dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1 e successivamente dalla L.R. 14
aprile 2004, n. 7;
- che l'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27 ha allineato le
durate delle convenzioni previste all'art. 10, comma 3 e all'articolo
16, comma 1, lettera c) della L.R. 25/99 a quella del 31 dicembre
2006, prevista dall'articolo 113, comma 15bis del DLgs 267/00;
- che sono state nel frattempo maturate numerose esperienze di
applicazione della convenzione di affidamento del servizio idrico
integrato sia sul territorio regionale che su quello nazionale;
ritenuto:
- di dovere aggiornare il testo della convenzione tipo al fine di
tenere conto delle intervenute innovazioni normative e delle
esperienze nel frattempo maturate;
- che quanto contenuto nella convenzione oggetto di approvazione possa
essere eventualmente integrato da parte dell'Agenzia d'Ambito, al fine
di meglio circostanziare e regolare particolari aspetti legati alle
problematiche di gestione del servizio da affidare, nel rispetto e  in
quanto compatibile con i contenuti e i principi indicati nella
medesima;
dato atto che sono state regolarmente svolte le consultazioni
preliminari all'adozione della convenzione tipo con le associazioni
degli Enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico, e con le
organizzazioni economiche, sociali e sindacali come previsto dall'art.
14, comma 1 della L.R. 6 settembre 1999, n. 25;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare
"Territorio Ambiente Infrastrutture", nella seduta del 27 gennaio
2005;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa
Leopolda Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della L.R. 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, di approvare e adottare lo "Schema di
convenzione tipo per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i
servizi pubblici ed il gestore del servizio idrico integrato" allegato
alla presente deliberazione di cui e' parte integrante e che
sostituisce il precedente schema approvato con deliberazione Giunta
regionale n. 2679 del 3/12/2001;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione  Emilia-Romagna.
Convenzione tipo per regolare i rapporti fra l'Agenzia di ambito per i
servizi pubblici ed il gestore del Servizio idrico integrato (art. 11,
comma 2 - Legge  36/94 e art. 14, comma 1, L.R. 25/99 come modificata
dalla L.R. 1/03)
L'anno . . . . . . . . . . ., il giorno . . . . . . . . . . . . . . .
del mese di . . . . . . . . . . . . . . . , in . . . . . .  . . . . .
. . . . .
tra
1) l'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dell'ATO n. . . . . . .
(di seguito "Agenzia" ), legalmente rappresentata ai sensi dell'art.
... del proprio statuto [convenzione] dal sig. . . . . . . . . il
quale interviene nella sua qualita' di ....., in esecuzione della
deliberazione dell'Assemblea n. . . . . . . . del . . . . . . . .. .
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . (di seguito "Gestore"),
legalmente rappresentata ai sensi dell'art. . . . . . .del proprio
statuto dal sig. . . . . . . . . . .  . . . . . . il quale interviene
nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . .
premesso:
- che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di
risorse idriche" ha disposto la riorganizzazione dei servizi idrici
sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresi'
a Comuni e Province di organizzare il servizio idrico integrato - come
definito all'art. 4, comma 1, della medesima Legge 36/94 - in modo da
garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e
di economicita';
- che la Legge 36/94 ha altresi' stabilito che i Comuni e le Province
devono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante
le forme anche obbligatorie previste dalla Legge 8 giugno 1990, n.
142, ora contenute nel DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- che la stessa Legge 36/94 ha demandato alle Regioni e alle Province
autonome di disciplinare, ai sensi della Legge 142/90, le forme e i
modi della cooperazione tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo
ambito territoriale ottimale (art. 9, comma 3);
- che la Regione Emilia-Romagna ha dunque emanato la L.R. 6 settembre
1999, n. 25 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani";
- che in applicazione della L.R. 25/99 successivamente modificata
dalla L.R. 21 agosto 2001, n. 27 e dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1,
tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n.
. . . . . . . . . . . .e la Provincia di . . . . . . . . . hanno
costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria
degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario
di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico
del Consorzio di funzioni, ai sensi dell'art. 31del DLgs 18 agosto
2000, n. 267 (ovvero della convenzione ai sensi dell'art. 30 del DLgs
18 agosto 2000 n. 267), denominata Agenzia di ambito per i servizi
pubblici;
- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 25/99 l'Agenzia esercita tutte
le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e
all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa
assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la
definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto
attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;
- che in particolare l'Agenzia e' incaricata della scelta della forma
di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed
instaurazione dei relativi rapporti nonche' del controllo sul servizio
reso dal gestore;
- che con atto dell'Assemblea n. . . .del . . . . . (allegato alla
presente convenzione alla lett. ". . . . ") l'Agenzia ha deliberato,
per le motivazioni ivi indicate, tra l'altro, l'affidamento della
gestione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 6 della L.R.
25/99 a . . . . . . ;(indicare le caratteristiche indicare la forma di
affidamento) approvando altresi' la bozza di convenzione con il
Gestore ivi allegata;
- che ai sensi dell'art. 11 della Legge 36/94 nonche' dell'art. 14 e
dell'art. 10 della L.R. 25/99 i rapporti tra l'Agenzia e i gestori del
servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base di
apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla
Regione;
tutto cio' premesso si conviene e si stipula quanto segue
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
(Oggetto della convenzione)
Con la presente convenzione l'Agenzia affida a ..............., di
seguito denominato Gestore, che accetta, la gestione del servizio
idrico integrato come definito dall'art. 4 comma 1, lettera f) della
Legge 36/94, in tutto il territorio di competenza, individuato in
allegato a questa convenzione alla lett. ". . .", ai sensi e per gli
effetti dell' . . . . . . . . . . . . . (indicare alternativamente:
art. 10, comma 3 e 4 ovvero art. 12, comma 4 della L.R. 25/99), con
deliberazione dell'assemblea dell'Agenzia di ambito n. . . . . . . del
. . . . . . , allegata a questa convenzione alla lett. ". . .".
Tale gestione consiste in particolare in:. . . . . . . . . . . . . . .
. . .
(da compilarsi nelle singole convenzioni sulla base dei singoli Piani
di Ambito)
Art. 1 bis
(Eventuale attuazione del servizio idrico integrato
a mezzo di Societa' operative territoriali)
Il Gestore attuera' il servizio idrico integrato a mezzo della/e
seguente/i Societa' operativa/e territoriale/i: . . . . . . . . . che
effettuera'/effettueranno il servizio nelle porzioni di territorio
dell'Ambito come specificato nell'allegato . . . . . lett . . . . .
della presente convenzione.
Art. 2
(Durata dell'affidamento in applicazione
dell'art. 10, commi 3 e 4 della L.R. 25/99)
La durata della presente convenzione e' di anni. . . . . . . . . . . .
e non sara' in nessun caso rinnovabile alla scadenza.
Almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione l'Agenzia di
ambito avvia le procedure per il nuovo affidamento del servizio idrico
integrato, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio.
Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione
del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento.
(da utilizzare in caso di affidamento in regime transitorio)
o in alternativa:
Art. 2
(Durata dell'affidamento in applicazione
dell'art. 113, comma 15 bis, DLgs 267/00)
La presente convenzione ha durata di anni. . . . . . . . . . ,
corrispondenti alla durata media degli affidamenti del servizio idrico
integrato aggiudicati a seguito di procedura di evidenza pubblica.
Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, l'Agenzia
espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato
ai sensi della normativa vigente.
(da utilizzare in caso di affidamento in regime transitorio)
o in alternativa:
Art. 2
(Durata dell'affidamento a seguito
di procedura ad evidenza pubblica)
La presente convenzione ha durata di anni. . . . . . . . . . . a
decorrere dalla relativa sottoscrizione.
Nei sei mesi antecedenti alla scadenza della convenzione, l'Agenzia
espleta le procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato
ai sensi della normativa vigente.
(da utilizzare in caso di affidamento in regime ordinario)
CAPO I
Prima attivazione del Servizio idrico Integrato
(art. 10, L.R. 25/99)
Art. 3
(Parametri di gestione del servizio idrico integrato
nella fase di prima attivazione)
Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato il
modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da
assicurare all'utenza, il programma degli interventi, il piano
finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati da apposito
Piano di ambito, approvato dall'Agenzia con deliberazione
dell'Assemblea n. . . . . . . del. . . . . . . ., sulla base dei dati
circa le opere di adduzione, distribuzione, di fognatura e di
depurazione esistenti. Il Piano di ambito sopra menzionato, allegato
alla presente convenzione alla lett. ".." a costituirne parte
integrante, ha validita' sino all'adozione del Piano di ambito per la
gestione del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R.
25/99, in relazione a quanto previsto al comma 3 dell'art. 12 cit.
Art. 4
(Tariffa del servizio in fase di prima attivazione)
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed e' riscossa
dal Gestore.
La tariffa reale media e le relative articolazioni sotto riportate
sono determinate dall'Agenzia, anche nella fase di prima attivazione
del servizio, in applicazione del metodo normalizzato previsto dal DM
1/8/1996, sulla base del Piano di cui al precedente art. 3 della
presente convenzione.
I ricavi provenienti dall'esazione della tariffa costituiscono la
remunerazione del gestore per l'erogazione del servizio. La tariffa
potra' variare esclusivamente con le modalita' stabilite nel presente
atto. Nessun altro compenso potra' essere richiesto per la fornitura
del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione
tariffaria e le varianti al programma degli interventi di cui agli
artt. 23 e 24 della presente convenzione ad opera dell'Agenzia.
La tariffa reale media al primo anno di gestione e' stabilita nel modo
seguente:
Euro/mc	Volume erogato previsto
da Piano di ambito
Tariffa acquedotto	. . . . .	. . . . . . . . .
Tariffa fognatura	. . . . .	. . . . . . . . .
Tariffa depurazione	. . . . .	. . . . . . . . .
Tariffa base (acq. + fog. + dep.)	. . . . .	. . . . . . . . .
Tariffa reale media	. . . . .	. . . . . . . . .
Per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media varia con
l'applicazione di una maggiorazione pari al limite di prezzo K
stabilito nella tabella seguente:
per il II anno	K = . . . . . . . . . . .
per il III anno	K =  . . . . . . . . . . .
Per ogni anno successivo al primo la tariffa reale media sara'
adeguata secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel DPEF
del relativo anno.
L'articolazione tariffaria del primo anno e' cosi' stabilita:
(segue allegato fotografato)
Art. 5
(Dotazione del gestore del servizio idrico integrato)
Nella fase di prima attivazione del servizio idrico integrato, il
gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi delle
concessioni messe a disposizione dall'Agenzia, degli eventuali beni di
cui sia legittimo proprietario nonche' di quelli, di proprieta' dei
Comuni o delle Societa' delle reti o dei soggetti di cui all'art. 113
comma 14 DLgs 267/00, ad esso  concessi in uso dall'Agenzia ai sensi
dell'art. 12 della Legge 36/94.
Le concessioni e i beni di cui al primo comma sono specificati
nell'elenco allegato quale parte integrante della presente convenzione
alla lettera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Art. 6
(Piano di ambito per la gestione del Servizio idrico integrato)
Entro sei mesi dalla revisione del Piano di ambito per la gestione del
servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99 la
presente convenzione dovra' essere adeguata, ai sensi del comma 3
dell'articolo medesimo della L.R. 25/99, alle previsioni del Piano di
ambito medesimo, conformemente al piano regionale di tutela, uso e
risanamento e sulla base della ricognizione delle opere esistenti.
Resta inteso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. 25/99,
nei sei mesi antecedenti la scadenza della convenzione cosi' come
sopra adeguata, l'Agenzia espletera' le procedure per l'affidamento
del servizio idrico integrato ai sensi della normativa vigente.
Art. 7
(Disposizioni applicabili)
Anche in sede di prima attivazione del Servizio idrico integrato sono
applicabili, se ed in quanto compatibili, le disposizioni previste dai
Capi II, III, IV, V, VI, VII ed VIII della presente convenzione. Gli
obblighi a carico del Gestore previsti dalla presente convenzione e
riferiti al Piano di Ambito per la gestione del servizio idrico
integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99, nella fase di prima
attivazione del Servizio Idrico integrato dovranno intendersi riferiti
al Piano previsto all'art. 3 della presente convenzione. Le norme
contenute al presente Capo I cessano di avere efficacia a seguito
della entrata a regime della fase di compiuta attuazione del servizio
idrico integrato di cui all'art. 12 della L.R. 25/99.
CAPO II
Disposizioni generali
Art. 8
(Oggetto dell'affidamento)
Costituiscono oggetto di affidamento i seguenti servizi . . . . . . .
. . . . . . . , da svolgersi nei seguenti Comuni . . . . . . . . . . .
. . . .
Nel territorio dei suddetti comuni i servizi vengono affidati in via
esclusiva al Gestore.
Le determinazioni di competenza dell'Agenzia ai sensi di legge e della
presente convenzione devono essere adottate nel rispetto di quanto
prescritto all'art. 14, comma 3 della L.R. 25/99. L'Agenzia assumera'
le opportune iniziative di concertazione con altre Agenzie, nel caso
in cui il soggetto gestore operi in territori limitrofi di ambiti
diversi, nonche' di coordinamento nel caso in cui il territorio
limitrofo servito dal gestore appartenga ad altra regione.
L'Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere
dal gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei
propri poteri e diritti cosi' come specificate nelle norme seguenti.
Il Gestore espletera' i servizi conformemente alla presente
convenzione. Il gestore e' autorizzato a percepire dagli utenti come
corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico,
unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art.
20.
Art. 9
(Eventuali attivita'  ulteriori rispetto
al Servizio idrico integrato)
Nel caso il gestore intenda svolgere ulteriori attivita' che
comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti
connessi con il Servizio idrico integrato dovra' richiedere specifica
autorizzazione all'Agenzia e ad altra autorita' competente, nel caso
in cui l'attivita' richiesta sia disciplinata dalla normativa vigente
nazionale e regionale.
L'Agenzia, verificato il rispetto delle normative nazionali e
regionale vigenti e la compatibilita' delle ulteriori attivita' con
quelle del Servizio idrico integrato, puo' autorizzare il gestore
stipulando con esso una apposita convenzione. La convenzione
regolamenta l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine
della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio
idrico integrato e stabilisce i criteri di ripartizione degli utili
derivanti dalle ulteriori attivita' tra Agenzia e Gestore.
L'Agenzia destina di norma i proventi derivanti dalle attivita' di cui
ai punti precedenti per il contenimento delle tariffe praticate
all'utenza.
Art. 10
(Obblighi del gestore)
Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, sia nella
fase di prima attivazione di cui al Capo I, sia successivamente,
dovra' adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente
convenzione, dal disciplinare che ne costituisce parte integrante e
dagli allegati previsti dall'art. . . . . , secondo il Piano di
investimenti di cui all'art. . . . . . . ed i tempi di adeguamento ivi
previsti.
Nel caso di affidamento di una pluralita' di servizi (servizi
connessi) e nell'ipotesi di cui all'articolo 9, il gestore e' comunque
obbligato a tenere contabilita' separate per ciascuno dei servizi
erogati.
Il Gestore dovra' altresi' adempiere alle vigenti normative sulle
acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, la tutela
delle acque dall'inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la
qualita' delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.
Il Gestore dovra' osservare, nei riguardi dei propri dipendenti e, se
costituita in forma di societa' cooperativa, anche nei confronti dei
soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il
rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative
in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale
e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali,
normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e
dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
Il Gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie
iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del
miglioramento continuo e costante del servizio.
Il Gestore assume l'impegno ad adoperarsi per attivare collaborazioni,
alleanze ed intese con enti di ricerca e/o altri soggetti
specializzati con l'obiettivo di individuare tecnologie in grado di
favorire il risparmio idrico.
Art. 11
(Responsabilita' del Gestore)
Dalla data di attivazione dell'affidamento il gestore e' responsabile
del buon funzionamento  dei servizi secondo le disposizioni della
presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul
gestore la responsabilita' derivante dalla gestione delle opere
affidate al medesimo.
Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le
canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di
sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi
nella tariffa prevista dal successivo art. 17.
Nell'ipotesi di cui al precedente art. 1 bis, il Gestore si impegna
altresi' a garantire lo svolgimento unitario del ciclo idrico
integrato da parte delle Societa' Operative Territoriali secondo le
condizioni previste nella presente convenzione.
Il Gestore terra' sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti locali
nonche' il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi
responsabilita' connessa con i servizi stessi.
Art. 12
(Revisione del perimetro del servizio)
L'esercizio del servizio affidato avviene all'interno del perimetro
amministrativo dei Comuni indicati all'art. 8, riportato sulla mappa
allegata quale parte integrante alla presente convenzione alla lett.
"..".
L'Agenzia, anche su determinazione della Regione ai sensi dell'art. 2
della L.R. 25/99 previo accordo con il gestore, avra' facolta' di
escludere successivamente dall'affidamento parti di territorio
individuato all'art. 1 della presente convenzione ovvero di includere
in detto territorio zone ad esse contigue.
Nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma precedente, e
in caso di difetto di accordo con il gestore, l'Agenzia si riserva
l'organizzazione temporanea del servizio idrico integrato relativo al
territorio aggiunto, secondo le modalita' di legge fino alla
successiva revisione triennale della tariffa.
Art. 13
(Primo affidamento)
Il Gestore prende atto che ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge
36/94 l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio
idrico avvalendosi anche dei seguenti gestori esistenti
(salvaguardati): . . . . . . . . . . . .
Il gestore del servizio idrico integrato subentra nelle gestioni in
essere. L' Agenzia, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della Legge 36/94,
adotta le seguenti misure di coordinamento dell'attivita', della
organizzazione e di integrazione dei compiti di gestione del servizio
tra la pluralita' dei soggetti gestori: . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
Capo III
Trasferimento di opere, impianti, passivita' e personale
Art. 14
(Gestione delle dotazioni patrimoniali
destinate all'esercizio del servizio)
La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non puo' essere
disgiunta da quella di erogazione degli stessi. Pertanto le opere, gli
impianti e le canalizzazioni relativi alla gestione del servizio
idrico integrato sono concessi in uso al Gestore secondo quanto
risulta dall'atto dell'Agenzia n. . . . . . .del . . . . . . ,
allegato alla presente convenzione alla lett. "..", che individua
anche esattamente i beni di cui si tratta, ed elencati in apposito
inventario che costituisce parte integrante del Piano di Ambito della
presente convenzione, alla quale viene allegato alla lett. ". . .".
Art. 15
(Consegna delle opere, impianti, canalizzazioni e materiali)
Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario di cui all'art.
14, il quale assume valore di consistenza per tutti gli effetti di
legge, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni
stessi si trovano al momento della consegna e dichiara di avere preso
cognizione dei luoghi e dei manufatti nonche' di tutte le condizioni e
situazioni particolari in cui si trova il servizio.
In tale inventario e' specificato lo stato di adeguamento degli
impianti alle normative tecniche di settore, il quale verra'
perseguito nei tempi e nei modi specificati nel Piano di ambito.
La Agenzia consegnera' altresi' al Gestore tutti i progetti e
documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti le
provviste e i materiali vari di magazzino destinati al funzionamento
del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, a
valore concordato o, in difetto di accordo, quello risultante da
apposita perizia.
Il Gestore corrispondera' il valore di tali beni entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della presente convenzione.
Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente
dagli Enti locali o dalle Societa' delle reti, previa convenzione con
l'Agenzia, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurera'
l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno
specifico accordo.
Art. 16
(Corrispettivo a carico del gestore)
Per i beni strumentali affidati al Gestore ai sensi dell'art. 12,
comma 1 della Legge 36/94, nonche' per le concessioni di derivazione,
per gli oneri relativi alle aree di salvaguardia e alla tutela della
risorsa idrica nel territorio montano, per gli eventuali ulteriori
canoni di legge e per le spese di funzionamento dell'Agenzia, il
Gestore e' tenuto a versare annualmente all'Agenzia la somma di Euro .
. . . . . . . . . .che l'Agenzia trasferira' ai Comuni partecipanti e
alle societa' delle reti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e dagli accordi con essi intervenuti.
(o in alternativa)
Per i beni strumentali affidati al Gestore ai sensi dell'art. 12,
comma 1, della Legge 36/94 il gestore medesimo e' tenuto a versare
annualmente agli Enti locali proprietari gli importi riportati
nell'allegato sub lettera. . . . . . . . . . . , parte integrante
della presente convenzione.
Per le concessioni di derivazione, per gli oneri relativi alle aree di
salvaguardia e alla tutela della risorsa idrica nel territorio
montano, per gli eventuali ulteriori canoni di legge e per le spese di
funzionamento dell'Agenzia, il Gestore e' tenuto a versare annualmente
all'Agenzia stessa la somma di Euro . . . . . .
In aggiunta:
Art. 17
(Eventuali passivita' pregresse ed altre condizioni finanziarie)
Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative ai servizi
oggetto della presente convenzione, ivi compresi gli oneri relativi
all'ammortamento dei mutui, che non sono compresi nella disposizione
di cui all'articolo 16, sono trasferiti al Gestore (fatto salvo quanto
diversamente previsto negli ordinamenti delle singole Agenzie).
Con la sottoscrizione del presente atto il gestore assume, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 12, comma 2 della Legge 36/94, le passivita'
relative al servizio idrico integrato indicate in apposito allegato
alla presente convenzione alla lett. "..", sollevando cosi' gli Enti
locali dal pagamento dei relativi oneri.
Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi
devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro
gestore individuato dall'Agenzia, la facolta' di sostituirsi al
Gestore in caso di risoluzione o cessazione della convenzione.
Art. 18
(Assunzione di personale)
Il Gestore, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della Legge 36/94, si
impegna ad assumere il personale individuato nominativamente, con
indicazione delle relative attribuzioni, nell'elenco appositamente
allegato
Al trasferimento di personale si applica  l'art. 31 del DLgs 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento  del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed
integrazioni nonche' quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. 25/99.
Capo IV
Finanziamento
Art. 19
(Piano di ambito e tariffa)
Il Gestore accetta il Programma degli interventi e il piano
tecnico-economico-finanziario di cui al Piano di Ambito previsto
dall'art. 12 della L.R. 25/99 e redatto ai sensi dell'art. 11 comma 3
della Legge 36/94, allegato alla presente convenzione. Il Gestore
inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, di
livello del servizio e di tariffe.
Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
1. la tariffa;
2. il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti l'Agenzia;
3. qualunque altra forma di finanziamento deliberata dall'Assemblea
dell'Agenzia.
Art. 20
(Tariffa del servizio)
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed e' riscossa
dal Gestore. Per gli anni successivi al terzo, e percio' anche nei
casi previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. 25/99, la tariffa sara'
determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall'art. 12 della
L.R. 25/99, ed ai sensi del metodo normalizzato previsto dal DM
1/8/1996.
I ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria
costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato e
la stessa potra' variare esclusivamente con le modalita' stabilite nel
Piano di Ambito. Nessun altro compenso potra' essere richiesto per la
fornitura del servizio salvo gli oneri accessori, relativi agli
allacciamenti, alla posa dei contatori, . . . . . . . . . . . . . .
(specificare volta per volta i relativi oneri) e le modifiche
tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e le varianti al
programma degli interventi di cui agli artt. 23 e 24 della presente
convenzione.
La tariffa reale media sara' adeguata secondo il tasso programmato di
inflazione stabilito nel DPEF del relativo anno.
Art. 21
(Indicatori e progetti di intervento)
Nel Capo . . . . . . . . . del Disciplinare tecnico sono stabiliti i
progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.
Il Gestore e' tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi
prescritti dal Disciplinare tecnico attraverso la realizzazione dei
progetti di intervento nella stessa indicati.
In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 39 e nel
Capo . . . . . . del Disciplinare tecnico.
Art. 22
(Indicatori e livelli di qualita' del servizio)
Nel Capo. . . . . . . . del Disciplinare tecnico sono stabiliti i
livelli di qualita' del servizio ed i relativi indicatori e standard
organizzativi.
Il Gestore e' tenuto a raggiungere gli standard organizzativi nei
tempi e nelle modalita' prescritti dal Disciplinare tecnico.
In difetto si applicano le penalizzazioni previste all'art. 39 e nel
Capo . . . . . . .del Disciplinare tecnico.
Art. 23
(Revisione tariffaria)
Il Gestore e' tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del
servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale
miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei "costi operativi"
considerata nella determinazione tariffaria.
Entro il 30 novembre del IV anno di gestione e successivamente secondo
la periodicita' previste dalla normativa vigente in materia
tariffaria, l'Agenzia opera una verifica prendendo in esame:
1. l'andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto
alla tariffa media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio
previsti;
4. i volumi di servizio effettivamente erogati.
In conseguenza della verifica l'Agenzia apporta eventualmente alle
tariffe, per il periodo successivo, le variazioni necessarie, in
aumento o in diminuzione, per il ristabilimento e la compensazione dei
ricavi, secondo le pattuizioni concordate e come definito nel Piano
tecnico-economico-finanziario contenuto nel Piano di Ambito.
Entro i primi 6 mesi dall'affidamento del servizio, per il primo
triennio della gestione, e entro 3 mesi dalla revisione operata
dall'Agenzia, per le periodicita' successive previste dalla normativa
vigente in materia tariffaria, il Gestore predispone e trasmette
all'Agenzia un programma operativo, indicando gli interventi del
Programma degli interventi, che intende realizzare e/o avviare nel
periodo di gestione considerato al fine di raggiungere i livelli di
servizio tecnici fissati nel Programma, e l'importo previsto per i
medesimi. Nella predisposizione del programma periodico il Gestore e'
vincolato a non superare l'ammontare complessivo per investimenti
stabilito dall'Agenzia nel Programma degli interventi per il periodo
considerato. Al programma dovranno essere allegate schede sintetiche
degli interventi inseriti nel medesimo.
Entro il terzo mese del quarto anno di gestione, e cosi' per le
periodicita' successive previste dalla normativa vigente in materia
tariffaria, il Gestore predispone e trasmette all'Agenzia il riepilogo
consuntivo del programma degli interventi attuato nel periodo
medesimo, accompagnato da una relazione riepilogativa dell'attivita'
svolta.
Art. 24
(Varianti al programma degli interventi)
L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli
interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da
leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di
servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la
proposta di variante, concordando con esso con le conseguenti
correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonche' con
le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi
obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i
quali la variante deve essere attuata.
Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrera'
al collegio arbitrale di cui all'art. 44.
Il Gestore e' tenuto a realizzare gli interventi previsti nella
variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine
indicato dalla Agenzia, anche qualora non ritenga soddisfacente la
proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e
decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle
suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per
l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante
richiesta dall'Agenzia.
Il Gestore ha il diritto di apportare varianti al modello gestionale
le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Agenzia. Tali
varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.
Il Gestore puo' presentare alla Agenzia domanda di variante al
programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o
di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la
riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di
migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere
congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano
economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli
interventi nonche' le modifiche o integrazioni degli indicatori
relativi ai nuovi obiettivi.
Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di
legge o di regolamento, essa non puo' essere respinta dall'Agenzia, la
quale puo' contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della
compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla
compensazione tariffaria comportera' il ricorso al collegio arbitrale
di cui all'art. 44; tale contenzioso non potra' costituire
giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti
legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.
Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a
nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento
della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione
triennale della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti
tariffari l'Agenzia e' tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla
presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine
suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia
equivarra' ad accettazione della proposta. Il termine potra' essere
sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di
elementi integrativi di giudizio da parte della Agenzia.
Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante ma non
ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al
Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova
proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta
vale quanto indicato al precedente comma 2.
CAPO V
Controllo
Art. 25
(Controllo da parte dell'Agenzia)
L'Agenzia controlla il servizio e l'attivita' del gestore al fine di:
- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio
idrico integrato;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio
previsti dal Piano di ambito;
- valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- definire nel complesso tutte le attivita' necessarie a verificare la
corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito.
Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a
sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte
di una Societa' abilitata che sia di gradimento della Agenzia.
Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore
redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna
gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e
gestione, anche dello stesso genere.
Il conto economico e' basato su contabilita' analitica per centri di
costo ed e' redatto impegnandosi ad osservare le direttive e
prescrizioni di carattere contabile impartite dalla Agenzia con
specifico allegato, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione
del presente atto si impegna ad accettare integralmente.
Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attivita' a
certificazione tecnica triennale da parte di professionisti  che
l'Agenzia individuera' mediante sistema di qualificazione ai sensi
dell'art. 15 del DLgs 17 marzo 1995 n. 158 "Attuazione delle direttive
90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi".
La certificazione dovra' in particolare accertare che le opere da
realizzare e realizzate in esecuzione del Piano d'ambito siano
conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola
dell'arte anche in termini di congruita' dei prezzi e che il Gestore
colga le opportunita' offerte dal progresso tecnico e tecnologico per
la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto
costi-benefici.
Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che
i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle
procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle
successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione
Emilia-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge,
tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la
stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti,
edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento.
Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere
effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 gg.
salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilita' ed
urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i
luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonche',
qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali
termini ridotti di preavviso.
Art. 26
(Comunicazione dati sul servizio)
Il Gestore e' tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le
informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di
attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalita'
richieste dall'Agenzia stessa, anche la fine di consentire
all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti
urbani istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. 25/99 l'accesso ai
dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.
I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili
disaggregati per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto
cio' che non attiene al Servizio idrico integrato. Per le elaborazioni
tariffarie, il Gestore e' altresi' tenuto a fornire i dati
disaggregati anche per singola fase del servizio. A tale scopo,
l'Agenzia puo' richiedere al Gestore di implementare sistemi di
contabilita' analitica che consentano di produrre le informazioni al
livello di dettaglio necessario.
Il Gestore e' tenuto altresi' a comunicare entro il mese di  luglio di
ogni anno alla Agenzia, i dati e le informazioni di cui agli artt. 23
e 24 cosi' come specificati dal precedente art. 23, comma 2.
Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente
articolo, l'Agenzia applichera' le penalizzazioni previste nell'art.
39 della presente Convenzione, fatta salva la facolta' di applicare la
risoluzione del contratto di cui al successivo art. 42 nell'ipotesi di
reiterata inadempienza.
Art. 27
(Carta del Servizio)
La tutela delle situazioni degli utenti e' perseguita attraverso le
misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio allegata alla
presente convenzione, redatta secondo gli schemi di riferimento
elaborati dall'Agenzia di ambito con la partecipazione dei Comitati
consultivi utenti e in conformita' ai principi contenuti nelle
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e
29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 del
DLgs 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59", nonche' agli
indirizzi emanati dall'Autorita' regionale per la vigilanza dei
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani. Nel Piano di ambito e
nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi
necessari a conseguire per i fattori di qualita' i relativi standard
di continuita' e regolarita'.
Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali
miglioramenti delle garanzie.
Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle
tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed
il Gestore.
La Carta dei Servizi contiene anche le modalita' di gestione delle
interruzioni di servizio.
Art. 28
(Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro)
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il
Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente
adotta un sistema certificato di miglioramento continuo della gestione
della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro redatto in
conformita' alle linee guida indicate in apposito allegato della
presente convenzione, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in
materia dal DLgs 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle Direttive
CEE 89/391 89/654 89/655 89/656 90/269 90/270 90/394 90/679
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori" e successive disposizioni legislative ed in particolare a
quanto disposto dall'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c).
Art. 29
(Manuale della qualita')
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il
Gestore sottopone alla approvazione della Agenzia, e successivamente
adotta il Manuale della qualita' redatto in conformita' alle linee
guida indicate in apposito allegato.
In alternativa il Gestore puo' dimostrare di avere ottenuto la
certificazione di qualita' secondo le norme ISO 9000 sui servizi
erogati. Inoltre, qualora abbia ottenuto la certificazione ambientale,
secondo la norma ISO 14001 o secondo il regolamento Emas, lo stesso
deve allegare alla presente convenzione la documentazione che ne
attesta il conseguimento.
Art. 30
(Piano di emergenza)
Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il
Gestore predispone un Piano di emergenza in conformita' alle linee
guida indicate in apposito allegato della presente convenzione
sottoponendolo ad approvazione della Agenzia e degli Enti pubblici
eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizione di
legge.
Art. 31
(Piano di ricerca e riduzione delle perdite)
Entro il termine di. . . . . . . . . . . . . . . . . . dalla
sottoscrizione della presente convenzione il Gestore dovra' dotarsi di
un piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, ai
sensi . . . . . . . . . . . del Disciplinare tecnico.
Art. 32
(Piano di gestione delle interruzioni di servizio)
Entro il termine di. . . . . . . . . . . . . . dalla sottoscrizione
della presente convenzione il Gestore dovra' adottare il Piano di
gestione delle interruzioni di servizio di cui all'art. . . . . . . .
. . . . . . del Disciplinare tecnico (tale piano potra' comunque
essere compreso nel disciplinare stesso).
Art. 33
(Regolamenti di  servizio )
Il Gestore, entro . . . . . . . . . . .mesi dalla sottoscrizione della
presente convenzione, provvedera' ad adottare il Regolamento di
servizio, sulla base del "Regolamento quadro" definito dall'Agenzia
d'ambito. Il Gestore dovra' altresi' adempiere agli obblighi posti a
suo carico dall'art. 36 commi 3, 5, 6 e 7 del DLgs 152/99
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole" come modificato dal DLgs 258/00.
Art. 34
(Servizio di controllo territoriale
e analisi per i controlli di qualita')
Il Gestore, ai sensi dell'art. 26 della Legge 36/94, dell'art. 49 del
DLgs 152/99 e degli artt. 5, 7 e 10 del DLgs 2 febbraio 2001, n. 31
"Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano" e successive modificazioni, svolge
il servizio di controllo territoriale e provvede al controllo di
qualita' delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e
distribuzione, nei potabilizzatori e depuratori, anche tramite
convenzioni con altri Gestori.
Detto controllo avverra' con le seguenti modalita'. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPO VI
Regime fiscale
Art. 35
(Imposte, tasse, canoni)
Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti
ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal
Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili.
CAPO VII
Esecuzione e termine della convenzione
Art. 36
(Divieto di subaffidamento)
E' fatto divieto al Gestore di cedere o subaffidare anche parzialmente
il servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, sotto
pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le
conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia
delle garanzie prestate dal Gestore.
Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilita'
del risultato, potra' avvalersi per la esecuzione di singole attivita'
strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti
terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento
dell'esecuzione di opere, servizi e forniture.
La previsione di cui al comma 2 del presente articolo trova
applicazione anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a
mezzo di Societa' operative territoriali di cui all'art. 1 bis della
presente convenzione.
Art. 37
(Restituzione delle opere e canalizzazioni)
Alla scadenza della presente convenzione o in caso di risoluzione
della stessa ai sensi dell'art. 42, tutte le opere e attrezzature
concesse in uso inizialmente dall'Agenzia al gestore e quelle
successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e
parimenti affidate in concessione d'uso al Gestore devono essere
restituite gratuitamente all'Agenzia in normale stato di manutenzione,
in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai
sensi dell'art. 11, comma 2, lett. h) della Legge 36/94.
Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e
facenti parte integrante del servizio, ove non completamente
ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia che sara' tenuta
alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avra'
luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza
dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da
parte del Gestore. L'Agenzia a tal fine prevedera' l'obbligo per il
nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi
dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al
Gestore precedente ai sensi del presente articolo.
Il Gestore assicura in ogni caso la continuita' della gestione del
servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente
convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
CAPO VIII
Garanzie, sanzioni e contenzioso
Art. 38
(Cauzione e sanzioni pecuniarie)
Si da' atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di
Euro . . . . . . . . . . . . . . . mediante. . . . . . . . . . . . . .
. (fideiussione prestata da Istituto autorizzato con modalita' "a
prima richiesta" per un importo non inferiore al 5% del ricavo medio
di esercizio previsto con le modalita' e alle condizioni previste
dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere
pubbliche).
Da detta cauzione la Agenzia potra' prelevare l'ammontare delle
penalita' eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli
obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella
presente convenzione e nel Disciplinare tecnico.
Il Gestore dovra' reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro
15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la
risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza
esito (specificare le modalita' di messa in mora).
Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i
rischi derivanti da danni causati alla Agenzia ed a terzi, ivi inclusi
gli Enti locali associati (specificare tipo di polizza e massimale).
Art. 39
(Penalizzazioni)
Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente
articolo:
1. in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro
i tempi e nei modi prescritti;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e
di servizi;
3. descrivere il meccanismo di controllo;
4. descrivere il meccanismo di controllo.
Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a
ciascun fattore di qualita' sono contenute al Cap. . . . . . . . . .
del Disciplinare tecnico allegato quale parte integrante alla presente
convenzione.
In caso di mancata o tardiva comunicazione e trasmissione dei dati e/o
dei documenti di cui all'art. 26, l'Agenzia, dopo regolare diffida ad
adempiere entro un congruo termine, applica una penalita', di importo
pari a . . . . . . . . . % del fatturato previsto dal Piano d'Ambito
per l'anno in cui l'inadempienza e' compiuta. A tal fine l'Agenzia
provvede all'immediata escussione della garanzia prestata dal Gestore
ai sensi dell'art. 38.
Art. 40
(Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)
In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano
circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuita' del
servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non
venga eseguito che parzialmente, la Agenzia potra' prendere tutte le
misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e
rischio del gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore
medesimo.
L'Agenzia potra' sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui
all'art. 24 per la realizzazione degli interventi in variante in esso
contemplati.
Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal
Disciplinare tecnico al Cap. . . . . . . . . . . . , l'Agenzia di
Ambito ha facolta' di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari,
quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato,
addebitandone il costo al Gestore senza necessita' di ricorso
all'Autorita' giudiziaria. La stessa procedura potra' essere
utilizzata in caso di difetti nel rifacimento di pavimentazioni e
marciapiedi dopo il riempimento degli scavi, qualora lo stato delle
suddette opere, prima degli interventi di ripristino, fosse stato
svolto a regola d'arte.
La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai commi che precedono,
deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia
contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata intimandogli di
rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato
alla gravita' dell'inadempienza.
Art. 41
(Comunicazione di modificazioni soggettive)
Al di fuori dei casi previsti dall'art. 10, comma 4, lett. a) della
L.R. 25/99, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni
soggettive, derivanti da scorporo di ramo d'azienda ovvero da fusione
con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni
comportanti variazione dei requisiti presupposto dell'affidamento, il
Gestore medesimo e' tenuto a comunicare  entro e non oltre 30 giorni
siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi
motivi, autorizzera' alla prosecuzione del rapporto concernente la
gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita
nella presente convenzione.
Il diniego dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia alle
modificazioni  societarie di cui al primo comma e' causa di
risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 42.
La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma e'
causa di risoluzione di diritto della convenzione.
Art. 42
(Risoluzione della convenzione)
La presente convenzione si risolvera' di diritto in caso di fallimento
del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in
caso di scioglimento della societa'.
In caso di inadempienza di particolare gravita', quando il Gestore non
abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla
convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del
servizio e non sussistono cause di forza maggiore, nonche' nelle
ipotesi di cui agli artt. 36 e 41, la Agenzia potra' decidere la
risoluzione della convenzione.
E' dedotta in clausola risolutiva espressa e costituira' pertanto
motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.
1456 Codice Civile la interruzione totale del servizio acquedotto o di
quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a
tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore.
Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente
convenzione;
c) il mancato pagamento del corrispettivo a carico del gestore di cui
all'art. 16.
Nei casi indicati dalle lettere a), b) e c) del comma che precede, ai
sensi dell'art. 1454 Codice Civile l'Agenzia, a mezzo di regolare
diffida, e' tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per
adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrra'
la risoluzione di diritto del contratto.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la
Agenzia avra' facolta' di attingere alla cauzione per la rifusione di
spese, oneri e danni subiti.
Art. 43
(Elezione di domicilio)
Il Gestore elegge il proprio domicilio in. . . . . . . . . . . . .
Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso indirizzate
saranno valide quando vengono fatte al Segretario del Comune di . . .
. . . . . . . . .
Art. 44
(Clausola compromissoria)
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in
dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della
presente convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato,
ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di
un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed
il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal
Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della
parte piu' diligente, previo avviso all'altra.
Il Collegio arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la
procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti C.P.C.
Data. . . . . . . . . 	Firme. . . . . . . . .
Il Gestore approva specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 C.C., tra le clausole di cui alla presente
convenzione, quelle in appresso riportate:
art. 3 (Parametri di gestione del servizio idrico integrato nella fase
di prima attivazione); art. 4 (Tariffa del servizio in fase di prima
attivazione); art. 5 (Dotazione del gestore del servizio idrico
integrato); art. 6 (Piano di ambito per la gestione del servizio
idrico integrato); art. 9 (Eventuali attivita' ulteriori rispetto al
servizio idrico integrato); art. 10 (Obblighi del Gestore); art. 11
(Responsabilita' del Gestore); art. 12 (Revisione del perimetro del
servizio); art. 13 (Primo affidamento); art. 16 (Corrispettivo a
carico del Gestore); art. 17 (Eventuali passivita' pregresse ed altre
condizioni finanziarie); art. 18 (Assunzione di personale); art. 19
(Piano di ambito e tariffa); art. 20 (Tariffa del servizio); art. 23
(Revisione tariffaria); art. 24 (Varianti al programma degli
interventi); art. 25 (Controllo da parte dell'Agenzia); art. 26
(Comunicazione dati sul servizio); art. 36 (Divieto di
subaffidamento); art. 37 (Restituzione delle opere e canalizzazioni);
art. 39 (Penalizzazioni); art. 40 (Sanzione coercitiva: sostituzione
provvisoria); art. 41 (Comunicazione di modificazioni soggettive);
art. 42 (Risoluzione della convenzione).
Data. . . . . . . . . 	Firma. . . . . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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