REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 4 novembre 2005, n. 285

Attuazione sul territorio della regione Emilia-Romagna delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22/10/2005 "Misure ulteriori di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il TULLSS approvato con R.D. 1265/34;
- la Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'art. 32;
- la L.R. 19/82 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/54 n.320
e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656 - Regolamento per l'attuazione della
direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro
l'influenza aviaria;
- le proprie ordinanze n. 87 del 16 aprile 2004 e n. 242 dell'1
ottobre 2004 con cui sono state adottate misure di contenimento
dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicita' sul territorio
regionale;
- la decisione 734/2005/CE dell'1 ottobre 2005 che istituisce misure
di biosicurezza per diminuire il rischio di trasmissione
dell'influenza aviaria ad alta patogenicita' provocata dal virus
dell'influenza A sottotipo H5N1 dai volatili che vivono allo stato
selvatico, al pollame ed altri volatili in cattivita';
- la decisione 745/2005/CE del 21 ottobre 2005 di modificazione della
decisione 734/2005/CE;
- l'ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005 - Misure di
Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei
volatili da cortile;
- l'ordinanza Ministero della Salute 10 ottobre 2005 - Modifiche ed
integrazioni all'ordinanza 26 agosto 2005;
- l'ordinanza Ministero della Salute 22 ottobre 2005 - Misure
ulteriori di Polizia Veterinaria contro l'influenza aviaria;
sentiti:
- il Centro emiliano-romagnolo di epidemiologia veterinaria;
- il Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria;
- l'Istituto nazionale della fauna selvatica;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna;
- il Dipartimento di Sanita' pubblica veterinaria e patologia animale
della Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Universita' degli Studi di
Bologna;
- i Dipartimenti di Sanita' pubblica delle Aziende UU.SS.LL. della
Regione Emilia-Romagna;
valutati:
- l'attuale situazione epidemiologica per influenza aviaria sul
territorio regionale e nazionale;
- i risultati del piano regionale di monitoraggio permanente per
influenza aviaria;
- i risultati del piano nazionale di monitoraggio sull'avifauna
selvatica;
- le rotte migratorie dei volatili con riferimento particolare ai
flussi di selvatici provenienti dall'Asia, dal Mar Caspio e dal Mar
Nero;
- la mappa regionale di vocazione faunistica del germano reale;
- la distribuzione prevalente degli allevamenti avicoli industriali
sul territorio regionale;
- la mappa delle zone umide regionali;
considerata l'urgenza di adottare  tutte le misure idonee a evitare il
rischio di diffusione dell'influenza aviaria nel territorio della
regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto
nell'ordinanza ministeriale 22/10/2005;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali - dott. Leonida
Grisendi - ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore regionale alle Politiche per la salute
ordina:
1. negli allevamenti avicoli all'aperto, sia rurali che industriali,
ubicati nel territorio regionale a nord-est dell'autostrada A 1 devono
essere evitati, per quanto possibile, i contatti di volatili domestici
con i selvatici, in particolare tra anatidi domestici e avifauna
selvatica e tra anatidi e altre specie di volatili. A tal fine il
pollame domestico deve essere allevato esclusivamente nei locali di
allevamento oppure, qualora questo non sia realizzabile, devono essere
attuate le misure di biosicurezza suppletive previste dall'articolo 2,
punto 2 dell'ordinanza 22 ottobre 2005 e dalle decisioni 734/2005/CE e
745/2005/CE;
2. su tutto il territorio regionale sono vietate mostre, mercati,
fiere o qualsiasi altro concentramento di pollame e altri avicoli;
in deroga al divieto di cui al punto 2, il Sindaco quale Autorita'
sanitaria locale, puo' autorizzare - sulla base della valutazione del
rischio effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL
competente per territorio e dal Centro emiliano-romagnolo di
Epidemiologia Veterinaria (CEREV) - lo svolgimento di mostre, mercati,
fiere o qualsiasi altro concentramento a carattere locale  di pollame
e altri avicoli, ad eccezione di anatidi, limicoli e anseriformi,
dandone immediata comunicazione al Servizio Veterinario regionale.
La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e sara'
pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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