REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2005, n. 863

Indicazioni ai Comuni relativamente alle modalita' di applicazione dell'art. 19 della Legge 241/90 come modificato della Legge n. 80 del 2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge regionale n. 14 del 26 luglio 2003 "Disciplina                   
dell'esercizio delle attivita' di somministrazione di alimenti e                
bevande", e in particolare gli articoli 8, comma 4, e 13, comma 3,              
nei quali si opera un rinvio all'art. 19 della Legge n. 241 del 7               
agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e            
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che disciplina la            
fattispecie della denuncia (o dichiarazione) di inizio di attivita';            
considerato che la L.R. n. 14 del 2003 ha operato il sopra indicato             
rinvio all'art. 19 della Legge n. 241 del 1990 al fine di                       
semplificare i procedimenti relativi alle autorizzazioni per                    
l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande            
nei casi di cui all'art. 4, comma 5, e per consentire che in generale           
l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande possa svolgersi           
senza soluzione di continuita' anche nei casi di trasferimento di               
sede, di ampliamento di superficie e di subingresso, analogamente a             
quanto avviene nel caso di trasferimento di attivita' commerciale in            
base all'art. 26, comma 5, del DLgs n. 114 del 1998 e a quanto                  
avveniva nel caso di trasferimento di attivita' di pubblico esercizio           
durante l'applicazione della Legge n. 287 del 1991, anche secondo               
costante interpretazione giurisprudenziale e ministeriale;                      
rilevato tuttavia che la formulazione dell'art. 19 della Legge n. 241           
del 1990, come sostituito dall'art. 3 del DL n. 35 del 14 marzo 2005            
convertito nella Legge n. 80 del 14 maggio 2005, prevede ora, al                
comma 2, che l'attivita' oggetto della dichiarazione                            
all'amministrazione competente non possa essere iniziata prima di               
trenta giorni dalla data della dichiarazione stessa, termine non                
presente nel precedente disposto dell'art. 19, in vigore al momento             
di approvazione della L.R. n. 14 del 2003;                                      
rilevato pertanto che, sulla base del semplice rinvio all'art. 19               
della Legge n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalle norme                  
soprarichiamate, le attivita' di cui alla L.R. 14/03 non potrebbero             
piu' essere esercitate immediatamente dopo la dichiarazione di inizio           
di attivita', ma solamente dopo che siano trascorsi i trenta giorni             
previsti dal citato comma 2 del medesimo art. 19;                               
preso atto che la finalita' del DL n. 35 del 2005, e del relativo               
art. 3 che ha modificato nel senso sopra specificato l'art. 19 della            
Legge n. 241 del 1990, e' quella di incentivare lo sviluppo                     
economico, anche attraverso lo snellimento dei procedimenti                     
amministrativi a carico degli operatori economici;                              
rilevata l'opportunita' di dare indicazioni ai Comuni affinche' le              
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R.            
n. 14 del 2003 possano continuare a svolgersi senza interruzione                
anche nei casi di trasferimento di sede, di ampliamento di superficie           
e di subingresso, e affinche' nei casi di cui all'art. 4, comma 5,              
della L.R. n. 14 del 2003 possano ancora iniziare immediatamente dopo           
la dichiarazione di inizio di attivita', considerato anche che la               
finalita' di tutte le norme nazionali e regionali sopra richiamate e'           
quella di rendere piu' brevi e meno onerose le procedure                        
amministrative relative alle attivita' imprenditoriali private, fermo           
restando il potere di verifica dei Comuni in ordine al possesso dei             
requisiti dichiarati al momento della denuncia di inizio di                     
attivita';                                                                      
vista la istruttoria effettuata dal Servizio regionale Programmazione           
della Distribuzione commerciale di concerto con il Servizio Attivita'           
consultiva giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura regionale;                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo,               
dott. Andrea Vecchia, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.           
26 novembre 2001 n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale n.             
447 del 24 marzo 2003;                                                          
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di dare indicazione ai Comuni affinche' i rinvii operati all'art.             
19 della Legge n. 241 del 1990 dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma           
3, della L.R. n. 14 del 2003 vengano interpretati come rinvii                   
materiali o statici, continuando pertanto ad essere relativi alla               
formulazione del citato art. 19 quale essa era al momento                       
dell'entrata in vigore della L.R. n. 14 del 2003;                               
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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