REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2005, n. 896

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un invaso ad uso irriguo da realizzarsi in loc. Ponticelli, Via Pieve S. Andrea, nel comune di Imola, provincia (BO) (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione           
di un invaso ad uso irriguo in localita' Ponticelli, nel comune di              
Imola in provincia di Bologna dalla ulteriore procedura di VIA con le           
seguenti prescrizioni: - per quanto riguarda il dimensionamento delle           
opere di drenaggio per l'intercettazione delle acque sotterranee                
dovranno essere sottoposte all'approvazione della competente                    
autorita' idraulica con particolare riguardo al dimensionamento del             
fosso interpoderale quale ricettore delle acque in uscita dallo                 
sfioratore; - per la captazione di acque sotterranee e loro                     
derivazione, deve essere acquisita rispettivamente l'autorizzazione o           
la concessione rilasciate dalla autorita' competente in materia, ai             
sensi del R.R. 41/01; - sono necessarie verifiche geotecniche di                
controllo, in corso d'opera e al termine dei lavori, del grado di               
compattazione raggiunto dai terreni costituenti l'argine, lo strato             
di rivestimento impermeabile delle scarpate perimetrali e del fondo             
invaso (prove Proctor, prove di permeabilita' in situ e in                      
laboratorio, etc); - gli interventi di ripristino vegetazionale                 
previsti al fine di garantire un adeguato inserimento paesaggistico             
dovranno prevedere l'utilizzo esclusivamente di essenze autoctone di            
ambiente di ripa e/o naturalizzate evitando le specie riconosciute              
come infestanti (Robinia, Alianto, ecc.); gli interventi di                     
mitigazione vegetazionali dovranno comunque essere tali da non                  
compromettere le caratteristiche di impermeabilita' e di stabilita'             
dell'opera realizzata; - per l'inerbimento dei riporti esterni e in             
particolare per il ripristino delle aree di cantiere si riutilizzera'           
il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avra' cura di             
accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in                
spessori adeguati e del quale si provvedera' alla manutenzione per              
evitarne la morte biologica; - considerato che l'area in esame e'               
classificata come zona sismica, dovranno essere attuate tutte le                
eventuali prescrizioni riguardanti le fasi costruttive emanate dalle            
autorita' competenti; - necessita' di autorizzazione paesaggistica ai           
sensi dall'art. 142 del DLgs 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni             
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6              
luglio 2002, n. 137"; - resta fermo che tutte le autorizzazioni                 
necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto della presente           
valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai           
sensi delle vigenti disposizioni;                                               
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Azienda agricola           
Cenni Olindo ed Enzo, al Servizio Tecnico di Bacino del Reno, alla              
Amministrazione provinciale di Bologna, allo Sportello Unico per le             
Attivita' produttive del Comune di Imola, all'Autorita' di Bacino del           
Reno, all'ARPA Sezione provinciale di Bologna;                                  
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della            
Regione.                                                                        

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