REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 ottobre 2005, n. 1660

Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 33/97 concernente interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agroalimentare. Avviso pubblico per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo sviluppo dei
sistemi di qualita' nel settore agroalimentare" ed in particolare:
- l'art. 1, comma 2, lettera b), che autorizza la Regione a concedere
contributi per l'attivita' di supporto all'applicazione dei sistemi di
gestione per la qualita' e sistemi di gestione ambientale;
- l'art. 8 che, nel disciplinare l'attuazione del predetto intervento
contributivo, dispone che i progetti da ammettere a finanziamento
devono prevedere la realizzazione di almeno una delle seguenti
attivita':
sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi di
gestione della qualita';
supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzate al
miglioramento della qualita' aziendale;
- l'art. 9 che affida alla Giunta regionale la definizione dei criteri
e delle modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi, in
conformita' alle linee programmatiche della Politica agricola
comunitaria (PAC);
dato atto che con propria deliberazione 2168/03 si e' provveduto ad
approvare sia i criteri e le modalita' per l'accesso ai contributi
previsti dall'art. 8 della L.R. 33/97 che il relativo avviso pubblico
per la presentazione delle domande;
dato atto che il Regolamento CE 1782/2003 ha modificato le linee
programmatiche della Politica agricola comunitaria (PAC);
visto il Documento di Politica economico-finanziaria (DPEF) 2005-2007
della Regione Emilia-Romagna;
rilevata la necessita', alla luce dei nuovi orientamenti di cui ai
predetti Regolamento e DPEF, di assegnare una precisa priorita' ai
progetti che presentano il piu' elevato contenuto di innovazione a
supporto di azioni finalizzate a:
- valorizzazione della qualita' dei prodotti agroalimentari;
- attuazione delle politiche di tutela ambientale nel settore
agroalimentare;
- individuazione e diffusione di procedure finalizzate al
miglioramento ed alla qualificazione della sicurezza dei prodotti
alimentari;
ritenuto pertanto necessario modificare i criteri stabiliti nella
citata deliberazione 2168/03 attraverso l'emanazione di nuovi criteri
nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di adottare, nella formulazione allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, i criteri e le modalita' per l'accesso
ai contributi previsti dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33,
dando atto che essi sostituiscono quelli gia' approvati con la
deliberazione 2168/03;
2) di stabilire che le domande per l'accesso ai contributi per l'anno
2005 siano presentate entro il termine perentorio di quattordici
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale;
3) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Nuovi criteri e modalita' per l'accesso ai contributi previsti
dall'art. 8 della L.R. 8 settembre 1997, n. 33 "Interventi per lo
sviluppo dei sistemi di qualita' nel settore agro-alimentare"
A) Linee di intervento
1. L'intervento contributivo previsto dall'art. 8 della L.R. 33/97 e'
finalizzato all'attuazione di progetti che si riferiscono ad almeno
una delle seguenti tipologie:
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi
di gestione della qualita';
- supporto alla innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzata al
miglioramento della qualita' aziendale.
2. Le domande presentate ai fini dell'accesso all'intervento
contributivo regionale possono riferirsi anche ad entrambe le
tipologie indicate al precedente punto 1.
B) Beneficiari
Soggetti pubblici e privati che dimostrino provata competenza ed
esperienza nella materia della qualita', purche' non svolgano
attivita' di controllo e certificazione nel settore agroalimentare.
C) Presentazione delle domande
1. Le domande devono essere presentate a mano alla Segreteria del
Servizio Valorizzazione delle produzioni, Direzione generale
Agricoltura - Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani n. 6.
Per l'anno 2005 le domande devono essere presentate - esclusivamente a
mano - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - entro
il termine perentorio di quattordici giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Per gli anni successivi al 2005, l'apertura dei termini per la
presentazione delle domande di contributo sara' disposta con
determinazione del Responsabile del predetto Servizio, da pubblicare
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza o non consegnate a
mano sono inammissibili.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento
valido di identita' del sottoscrittore (che sara' trattenuta agli
atti), non essendo richiesta l'autentica della firma a norma del DPR
445/00.
Le domande non finanziate nell'ambito dell'intervento annuale di
riferimento sono considerate decadute.
Non sono ammessi progetti di durata pluriennale.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) le generalita' del richiedente (ragione sociale, forma giuridica,
sede legale comprensivo di cap, recapito telefonico, fax, e-mail,
nominativo di riferimento per eventuali informazioni in via breve);
b) il possesso dei requisiti di provata competenza ed esperienza nella
materia della qualita' richiesti dall'art. 8 della L.R. 33/97;
c) l'eventuale attivita' di controllo e/o certificazione svolta prima
della presentazione della domanda.
Nel caso di domanda presentata da una societa', la dichiarazione
relativa alle attivita' di cui alla lettera c) deve essere integrata
da analoghe dichiarazioni rese da ciascun socio;
d) la descrizione dettagliata del progetto da realizzare e
l'indicazione della/e tipologia/e di intervento, indicate alla lettera
A), punto 1, a cui il progetto fa riferimento;
e) la previsione dei costi di realizzazione, articolata per le
categorie di spesa previste alla successiva lettera F) relativa alle
spese ammissibili;
f) l'entita' di eventuali contributi pubblici ottenuti per la
realizzazione del progetto presentato o di parti dello stesso;
g) l'entita' di eventuali spese sostenute da privati per lo stesso
progetto o per parti di esso.
3. Nella domanda, il richiedente deve esplicitamente dichiarare di
essere a conoscenza che la presentazione della domanda stessa comporta
l'assunzione dei seguenti obblighi:
a) non svolgere attivita' di controllo e/o certificazione nel settore
agroalimentare;
b) sottostare ai controlli della Regione, effettuati direttamente o da
altro soggetto individuato dalla Regione stessa, necessari per la
verifica dello stato di avanzamento dell'attivita'.
Nel caso di domanda presentata da societa', la dichiarazione di
conoscenza dell'obbligo di cui alla lettera a) deve essere integrata
da analoghe dichiarazioni sottoscritte da ciascun socio.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) documentazione attestante la provata competenza ed esperienza in
materia di qualita'.
Nel caso di domanda presentata da societa', la documentazione potra'
essere riferita anche ad uno solo dei soci;
b) nota illustrativa sulle modalita' di svolgimento delle attivita' di
controllo di cui al precedente punto 2. lettera c), ed eventuale
documentazione a supporto;
c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se trattasi di
societa'.
D) Requisiti dei progetti
1. A norma dell'art. 8, secondo comma, della L.R. 33/97 e sulla base
dei presenti criteri, i progetti devono:
a) indicare gli obiettivi e le finalita' che intendono perseguire;
b) essere predisposti ed organizzati per settore o sottosettore;
c) prevedere la diffusione dei risultati a favore di qualunque impresa
interessata;
d) prevedere la realizzazione di almeno una delle seguenti attivita':
- sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi
di gestione della qualita';
- supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzate al
miglioramento della qualita' aziendale.
I progetti che non presentino i requisiti sopra descritti saranno
dichiarati inammissibili a contributo.
2. I progetti dovranno contenere:
a) una relazione che indichi gli obiettivi che si intendono
raggiungere;
b) l'individuazione di indicatori di risultato che consentano il
controllo del livello di successo del progetto;
c) l'elenco del personale ed eventuali consulenti coinvolti nella
realizzazione del progetto, il ruolo ricoperto e l'indicazione del
corrispondente costo;
d) l'elenco dei soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti,
con riferimento al ruolo ricoperto;
e) l'indicazione esplicita delle caratteristiche che contribuiscono
all'ottenimento del punteggio di cui alla successiva lettera E), punto
3.
E) Istruttoria - Formazione della graduatoria - Concessione dei
contributi
1. L'istruttoria delle domande, compiuta dal Servizio Valorizzazione
delle produzioni della Direzione generale Agricoltura, comportera' in
primo luogo la verifica dei requisiti di ammissibilita' del soggetto
richiedente e del progetto.
2. La mancanza dei requisiti soggettivi e di progetto previsti
dall'art. 8 della L.R. 33/97 nonche' il mancato rispetto di quanto
stabilito con i presenti criteri comportera' il rigetto della
domanda.
3. La graduatoria relativa ai progetti risultera' dall'attribuzione ai
singoli progetti dei seguenti punteggi:
a) grado di interprofessionalita' del soggetto richiedente: da 1 a 3
punti
b) grado di interprofessionalita' del progetto: da 1 a 3 punti
c) ampiezza territoriale del progetto: da 1 a 3 punti
d) ricaduta sulle imprese della regione: da 1 a 3 punti
e) grado di ricaduta sull'intera filiera: da 1 a 3 punti
f) grado di innovazione del progetto relativa alla valorizzazione
della qualita' agroalimentare, alla tutela ambientale e alla sicurezza
alimentare da 1 a 5 punti
g) valutazione complessiva del progetto rispetto agli obiettivi
fissati nel Documento di Politica economico-finanziaria della Regione:
da 1 a 3 punti
L'istruttoria determina l'entita' delle spese ammissibili in relazione
alle attivita' previste nel progetto.
4. Sulla base dell'istruttoria, da concludersi entro 45 giorni
dall'ultimo giorno utile alla presentazione della domanda, il
Dirigente competente approva con apposito atto formale la graduatoria
di merito, definisce le spese ammissibili e l'entita' del
corrispondente contributo. L'atto dirigenziale di approvazione della
graduatoria sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Contestualmente all'approvazione della graduatoria - ovvero con
atto successivo se necessario - il Dirigente competente dispone la
concessione dei contributi ai soggetti aventi titolo.
6. L'entita' del contributo e' fissata nella misura del 90% delle
spese ammissibili cosi' come previsto dalla L.R. 33/97, fermo restando
il limite delle risorse a tal fine stanziate sul bilancio regionale
per l'esercizio considerato.
7. E' previsto in ogni caso l'automatico adeguamento alla normativa
comunitaria sia per quanto concerne l'entita' delle spese ammissibili
che del contributo concedibile.
F) Spese ammissibili
1. Possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 8 della L.R.
33/97 le sottoindicate spese suddivise per voci omogenee:
1) spese di progettazione limitatamente al 10% dei costi complessivi
del progetto;
2) costi imputabili direttamente alla realizzazione del progetto:
a) consulenze esterne, comprovate dalla stipula di apposito contratto
di consulenza e dalla emissione del relativo documento di addebito;
b) spese per apporto professionale specialistico del personale
dipendente e per le funzioni di segreteria e coordinamento;
c) costi sostenuti per l'organizzazione e la realizzazione di riunioni
e convegni;
d) costi sostenuti per la progettazione, ideazione e realizzazione di
materiale divulgativo previsto dal progetto;
e) spese per attrezzature e beni durevoli limitatamente alla quota di
ammortamento di esercizio o al canone leasing riferiti all'anno di
attuazione del progetto;
3) spese generali nel limite del 5% dei costi complessivi del
progetto:
a) spese di amministrazione e contabilita' per la realizzazione del
progetto;
b) spese di cancelleria e materiale di consumo.
2. In fase di rendicontazione saranno ammesse compensazioni tra le
diverse voci di spesa, nel rispetto del contributo complessivamente
concesso, nella misura massima del 20% delle singole voci di spesa.
Nel caso in cui le compensazioni superino il limite massimo del 20%
queste dovranno essere autorizzate secondo le modalita' indicate alla
lettera H), punti 2) e 3).
G) Erogazione dei contributi
1. I beneficiari possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di
comunicazione dell'adozione dell'atto dirigenziale di concessione del
contributo, l'erogazione di un acconto fino al 50% del contributo
concesso. Non verranno in ogni caso erogati acconti inferiori a Euro
10.000,00.
2. La richiesta di erogazione dell'acconto deve essere accompagnata
da:
a) dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario,
attestante l'avvenuto inizio dell'attivita' e la data di tale inizio;
b) solo per i soggetti privati, fidejussione bancaria o assicurativa
stipulata dal beneficiario per la somma corrispondente all'acconto
maggiorato del dieci per cento; la fidejussione dovra' prevedere la
sua validita' fino alla data di incasso del saldo del contributo.
3. La documentazione inerente la richiesta di liquidazione del saldo
del contributo concesso dovra' pervenire al Servizio competente entro
i tre mesi successivi al termine stabilito per la conclusione
dell'intervento.
4. Il saldo verra' erogato a conclusione dell'attivita', sulla base
della seguente documentazione:
a) dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi della
normativa vigente dal rappresentante legale dell'organismo
beneficiario e dal Presidente dell'Organo di controllo, ove esistente,
contenenti un elenco analitico e descrittivo nel quale le spese
rendicontate siano suddivise per voci omogenee cosi' come previsto
alla lettera F) ed attestanti:
- il regime IVA dell'organismo beneficiario, nonche' l'eventuale
indetraibilita' degli oneri IVA sui titoli giustificativi delle spese
sostenute;
- che i titoli giustificativi di dette spese sono regolarmente
registrati nella contabilita', e che essi non sono stati utilizzati
per ottenere altri contributi;
- che le spese relative ai suddetti titoli giustificativi sono tutte
relative alla realizzazione del progetto ammesso a contributo;
- che i suddetti titoli sono stati regolarmente quietanzati per un
importo almeno corrispondente al 50% della spesa rendicontata,
indicandone l'entita', secondo le modalita' previste al successivo
punto 5;
ovvero, in alternativa, nel caso che sia stato percepito un acconto
sul contributo concesso:
- che sono state quietanzate spese, indicandone l'entita', per un
importo almeno pari al 50% della spesa rendicontata ovvero pari
all'acconto riscosso nel caso tale importo fosse superiore al primo;
- che e' a conoscenza del fatto che entro sessanta giorni dalla data
di incasso del saldo del contributo, tutte le spese rendicontate
dovranno essere state quietanzate, pena la revoca del contributo;
- che e' a conoscenza del fatto che entro settantacinque giorni dalla
data di incasso del saldo del contributo, dovra' provvedere ad
inoltrare al competente Servizio regionale dichiarazione sostitutiva
di atto notorio nella quale si dichiara che tutte le spese
rendicontate sono state regolarmente quietanzate, pena la revoca del
contributo.
Per le spese di cui alla lettera F), punto 2, la dichiarazione di cui
sopra dovra' evidenziare:
- le generalita' e la qualifica del soggetto incaricato, gli estremi
del contratto allo scopo stipulato, l'elenco delle attivita' svolte,
la durata e l'importo corrisposto, qualora il personale non sia
subordinato;
- l'elenco del personale impiegato, la qualifica dello stesso, il
costo annuo comprensivo di oneri diretti riscontrabili dalle buste
paga e gli oneri indiretti riscontrabili dai versamenti effettuati,
nonche' la percentuale annua di imputazione del suddetto costo
complessivo al progetto realizzato, qualora il personale sia
subordinato;
b) relazione conclusiva sullo sviluppo del progetto, contenente la
descrizione delle attivita' svolte ed i dati relativi al grado di
raggiungimento degli obiettivi del progetto.
5. I titoli di spesa dovranno risultare regolarmente quietanzati
secondo le seguenti modalita', alternative l'una all'altra, nel
rispetto della normativa vigente sul bollo:
- quietanza diretta apposta dal fornitore sul titolo di spesa con
timbro o dicitura "pagato" o "per quietanza", timbro della ditta
fornitrice, data e firma;
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice
dalla quale risultino gli estremi del titolo pagato e l'avvenuto
pagamento;
- ricevute bancarie, bonifici, bollettini postali, estratti conto di
carte di credito aziendali, attestanti l'avvenuto pagamento, ove sia
possibile riscontrare il collegamento tra gli estremi dei titoli
pagati (fornitore, data, numero, importo) e i pagamenti effettuati.
6. Il Servizio Valorizzazione delle produzioni potra' comunque
effettuare controlli al fine di verificare la corrispondenza fra le
spese dichiarate e la relativa documentazione giustificativa, nonche'
le conseguenti registrazioni nella contabilita'.
7. Il medesimo Servizio potra' procedere alla verifica dell'avvenuto
pagamento delle spese eventualmente non ancora quietanzate in sede di
erogazione del saldo del contributo, fino alla concorrenza delle spese
ammissibili quantificate a conclusione dell'attivita' progettuale. Il
mancato rispetto da parte del beneficiario degli adempimenti previsti
ai successivi punti 8 e 9 comportera' la revoca del contributo
medesimo.
8. Entro sessanta giorni dalla data di incasso del saldo del
contributo, il beneficiario dovra' provvedere a quietanzare tutte le
spese rendicontate per la realizzazione del progetto.
9. Entro settantacinque giorni dalla data di incasso del saldo del
contributo, il rappresentante legale dell'organismo beneficiario
dovra' provvedere ad inoltrare al Servizio Valorizzazione delle
produzioni apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio
attestante che e' stata regolarmente quietanzata anche la quota delle
spese che, al momento della rendicontazione finalizzata alla
liquidazione del saldo del contributo da parte dell'Amministrazione
regionale, non fossero ancora state pagate.
H) Termini di realizzazione, variazioni, proroghe, controlli e
revoche
1. Il termine per la realizzazione del progetto e' stabilito in 12
mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'atto
dirigenziale di concessione del contributo.
2. Le eventuali varianti al progetto, adeguatamente motivate, devono
essere presentate - a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento - al Servizio Valorizzazione delle produzioni.
3. Le richieste di variante saranno prese in considerazione
esclusivamente se presentate entro i tre mesi antecedenti alla data
fissata per la conclusione del progetto. Le richieste pervenute oltre
il termine sopra fissato saranno respinte. Il Responsabile del
Servizio Valorizzazione delle produzioni comunichera' le decisioni
assunte in ordine alla variante con propria nota scritta entro i
trenta giorni successivi alla presentazione della richiesta. Le spese
effettuate per varianti non richieste ovvero non riscontrate
favorevolmente dal predetto Responsabile non saranno ritenute
ammissibili in sede di rendiconto.
4. Con le stesse modalita' stabilite ai precedenti punti 2 e 3 si
procedera' relativamente alle eventuali richieste di proroga, che in
ogni caso non potranno essere complessivamente superiori a tre mesi
rispetto ai termini stabiliti per la realizzazione del progetto.
5. Delle varianti autorizzate e delle eventuali proroghe concesse si
dara' conto in sede di liquidazione.
6. La Regione ha la facolta', sia attraverso propri dipendenti che
attraverso altri soggetti appositamente individuati, di effettuare
visite di controllo, anche presso le strutture coinvolte nel progetto,
per verificare la conformita' dell'attivita' svolta al progetto
approvato.
7. Il contributo puo' essere revocato nei casi previsti dall'art. 10
della L.R. 33/97 e nel caso in cui non siano rispettate le
prescrizioni previste ai punti 8 e 9 della lettera G).
8. Nel caso di revoca dei contributi, da disporsi con atto formale del
Responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni, si
applicano le sanzioni di cui all'art. 10, comma secondo, della L.R.
33/97.
I) Anno 2005 - Disponibilita' finanziaria
Per l'anno 2005 le risorse stanziate dal Bilancio regionale per
l'attuazione dell'intervento contributivo di cui ai presenti criteri
sono pari ad Euro 200.000,00.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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