REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 592

Indicazioni e obiettivi di programmazione alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2005 inerenti la spesa per il personale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate le disposizioni della Legge 30 dicembre 2004, n. 311                 
(Legge finanziaria 2005) rivolte in modo specifico al personale degli           
enti del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare quelle                 
dettate dall'art. 1, commi 95, 98, 107 e 116, le quali prevedono                
che:                                                                            
- ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli              
obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Presidente del                   
Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo e                 
Regioni in sede di Conferenza unificata, siano fissati criteri e                
limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007 e che le misure              
contenute nel predetto regolamento devono garantire, per l'anno 2005,           
la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 215                 
milioni di Euro;                                                                
- dai limiti per le assunzioni sia escluso il personale                         
infermieristico;                                                                
- nelle more dell'emanazione del regolamento governativo, trovi                 
applicazione la regola del divieto di procedere ad assunzioni di                
personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni                  
relative alle categorie protette;                                               
- siano fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del                   
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2004, pubblicato            
nella "Gazzetta Ufficiale" n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora             
effettuate alla data di entrata in vigore della legge finanziaria;              
- sia possibile avvalersi di personale a tempo determinato, o con               
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e                 
continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le               
stesse finalita' nel triennio 1999-2001, salvo che per il personale             
infermieristico;                                                                
- le economie derivanti dall'attuazione delle misure limitative delle           
assunzioni restino acquisite ai bilanci degli enti ai fini del                  
miglioramento dei relativi saldi;                                               
dato atto che le economie derivanti dall'attuazione delle norme sopra           
richiamate concorrono al raggiungimento degli specifici obiettivi di            
contenimento della dinamica dei costi delle Aziende sanitarie, che le           
Regioni sono tenute a garantire in sede di programmazione della                 
spesa, al fine di accedere al finanziamento integrativo previsto                
dall'art. 1, comma 164 della Legge 311/04 cosi' come previsto dal               
comma 173 dell'articolo teste' citato;                                          
rilevato che dall'istruttoria tecnica in corso nell'ambito della                
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Conferenza unificata            
ai fini del perfezionamento dell'accordo richiesto per l'emanazione             
del regolamento governativo previsto dall'art. 1, comma 98 della                
Legge 311/04 e' emersa una intesa di massima tra le Regioni e tra               
queste ed il Governo sui seguenti aspetti:                                      
- le economie di spesa lorda che dovranno essere garantite dagli enti           
del SSN per l'anno 2005 saranno pari a 215 milioni di Euro;                     
- il regolamento dovra' ripartire su base regionale tali economie               
lorde di spesa , sulla base di criteri oggettivi e condivisi;                   
- al fine della realizzazione delle economie di spesa risultanti dal            
riparto di cui al punto precedente, ciascuna Regione adotta le misure           
ritenute opportune;                                                             
considerato che questo scenario, basato sull'individuazione di un               
obiettivo di contenimento della spesa per il personale, si pone in              
sostanziale continuita', sul piano degli obiettivi e degli strumenti,           
con le politiche perseguite a livello regionale per il 2003 e per il            
2004, e consente alla Giunta regionale di definire in via                       
amministrativa gli obiettivi inerenti il governo del personale delle            
Aziende sanitarie regionali per l'esercizio 2005; cio' nell'assunto             
che, come gia' avvenuto negli anni scorsi, il regolamento governativo           
consentira' a ciascuna Regione, nel rispetto dell'obiettivo posto dal           
legislatore statale, di definire autonomamente la tipologia e la                
distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici             
fabbisogni ed esigenze dei propri enti;                                         
ritenuto, nelle more del perfezionamento dell'accordo di cui all'art.           
1, comma 98, di approvare le principali indicazioni in merito alla              
programmazione della spesa del personale per l'esercizio 2005 da                
parte delle aziende e degli enti del SSR, contenuti nel documento               
"Indicazioni e obiettivi di programmazione alle aziende e agli enti             
del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2005 inerenti la               
spesa per il personale", Allegato A) al presente provvedimento, parte           
integrante e sostanziale del medesimo;                                          
ritenuto in particolare:                                                        
- di impostare la propria azione di governo delle risorse umane delle           
Aziende sanitarie per l'esercizio 2005 mediante la fissazione di un             
obiettivo di contenimento della spesa del personale che garantisca il           
raggiungimento delle economie lorde di spesa individuate dalla                  
normativa finanziaria nazionale;                                                
- di individuare, nelle more del perfezionamento dell'Accordo in sede           
di Conferenza unificata di cui all'art. 1, comma 98, della Legge                
311/04 e della conseguente emanazione del regolamento governativo, le           
economie di spesa lorde che dovranno essere garantire dalle Aziende             
del SSR nell'esercizio 2005 nella somma di 16 milioni di Euro, pari             
allo 0,7% del Monte salari regionale relativo al 2003 (determinato in           
via convenzionale considerando il Monte salari del 2001 ed                      
aggiungendo gli oneri contrattuali relativi al biennio economico                
2002-2003 del comparto e della dirigenza, calcolati sulla base del              
loro costo a regime, stimato nella misura del 5,98% del Monte salari            
2001, nonche' gli oneri riflessi pari al 28,5%);                                
- di dare atto che tale importo rappresenta la quota delle economie             
di spesa lorde richieste dalla legge finanziaria su base nazionale,             
come gia' detto pari a 215 milioni di Euro, attribuibile agli enti              
del SSR della Regione Emilia-Romagna utilizzando quale criterio di              
riparto, in via prudenziale, il Monte salari;                                   
- di stabilire, quale principale obiettivo di programmazione per                
l'esercizio 2005, che le Aziende sanitarie regionali dovranno                   
orientare le proprie azioni di gestione degli organici e delle                  
assunzioni, nonche' degli istituti contrattuali incidenti sulle                 
dinamiche di costo del personale, nell'ottica di pervenire ad un                
obiettivo di riduzione della spesa pari allo 0,7% del Monte salari              
relativo all'anno 2003 (cosi' come determinato convenzionalmente);              
tale obiettivo dovra' garantire, nell'ambito dell'intero SSR, una               
riduzione di spesa pari a 16 milioni di Euro;                                   
- di definire un regime derogatorio rispetto all'obiettivo sopra                
richiamato al fine di contemperare le esigenze di contenimento e                
razionalizzazione della spesa perseguite dalla normativa finanziaria            
con la necessita' da parte delle Aziende sanitarie regionali di dare            
esecuzione ad azioni o programmi derivanti da esigenze organizzative            
di particolare rilevanza, rientranti nell'ambito di alcune                      
fattispecie generali espressamente definite, come meglio precisato              
nell'Allegato A) del presente provvedimento, al punto 2.2.1,                    
individuando nel 14 maggio 2005 il termine perentorio entro il quale            
dovranno essere presentate le richieste di deroga;                              
- di delegare all'Assessore alla Sanita' la possibilita' di                     
rilasciare autorizzazioni ad assumere personale a tempo determinato o           
indeterminato, in deroga all'obiettivo di contenimento della spesa,             
per fronteggiare indifferibili esigenze di particolare rilevanza ed             
urgenza non previste dagli ordinari strumenti di programmazione, nel            
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente alla           
spesa annua lorda pari ad un milione di Euro, come meglio precisato             
nell'Allegato A) del presente provvedimento, al punto 2.2.2;                    
- di riservarsi di apportare, con separato e successivo                         
provvedimento, i correttivi all'obiettivo di spesa che dovessero                
risultare necessari a seguito dell'emanazione del regolamento                   
governativo di cui all'art. 1, comma 98 della Legge 311/04;                     
dato atto che la definizione degli obiettivi di governo della spesa             
per il personale da parte degli Enti e delle Aziende del SSR, in                
coerenza con quelli posti dalla legge finanziaria nazionale, consente           
di ritenere superato, in coerenza con i principi enunciati dalla                
Corte Costituzionale con la sentenza 390/04, il divieto transitorio             
di effettuare nuove assunzioni nelle more dell'adozione del                     
regolamento governativo e che quindi l'adozione del presente                    
provvedimento riveste carattere di urgenza, al fine di garantire la             
continuita' nell'erogazione dei servizi assistenziali;                          
richiamate le proprie deliberazioni di seguito indicate:                        
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, avente ad oggetto "Riorganizzazione             
delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                 
Professional";                                                                  
- n. 447 del 24 marzo 2003, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine              
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                    
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco               
Rossi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01;                         
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare il documento "Indicazioni e obiettivi di                         
programmazione alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario                  
regionale per l'esercizio 2005 inerenti la spesa per il personale",             
Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale           
del medesimo;                                                                   
- di dare atto che il presente atto di programmazione della spesa per           
il personale si propone di concorrere al raggiungimento degli                   
specifici obiettivi di contenimento della dinamica dei costi delle              
Aziende sanitarie, che le Regioni sono tenute a garantire al fine di            
accedere al finanziamento integrativo previsto dall'art. 1, comma 164           
della Legge 311/04 cosi' come richiesto dal comma 173 dell'articolo             
teste' citato;                                                                  
- di riservarsi di apportare, con separato e successivo                         
provvedimento, i correttivi all'obiettivo di spesa che dovessero                
risultare necessari a seguito dell'emanazione del regolamento                   
governativo di cui all'art. 1, comma 98 della Legge 311/04;                     
- di delegare all'Assessore alla Sanita' la possibilita' di                     
rilasciare autorizzazioni ad assumere personale a tempo determinato o           
indeterminato, in deroga all'obiettivo di contenimento della spesa,             
per fronteggiare indifferibili esigenze di particolare rilevanza ed             
urgenza non previste dagli ordinari strumenti di programmazione, nel            
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente alla           
spesa annua lorda pari ad un milione di Euro, come meglio precisato             
nell'Allegato A) del presente provvedimento, al punto 2.2.2;                    
- di pubblicare il presente provvedimento, con il relativo allegato,            
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                          
ALLEGATO A                                                                      
Indicazioni e obiettivi di programmazione alle aziende e agli enti              
del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2005 inerenti la               
spesa per il personale                                                          
1. Il quadro normativo nazionale                                                
Lo scenario normativo nazionale su cui fondare le azioni di gestione            
della spesa per il personale del SSR per l'esercizio 2005 (Legge                
311/04) ripropone in sostanza l'impianto seguito dalle leggi                    
finanziarie per gli anni 2003 e 2004, con alcune modifiche imposte              
dalla sentenza della Corte Costituzionale 390/04, la quale ha                   
precluso al legislatore statale la possibilita' di intervenire con              
disposizioni precise e puntuali nella disciplina dell'organizzazione            
degli enti regionali.                                                           
In particolare vengono riproposte le disposizioni relative alle                 
limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le              
quali definiscono due diverse fasi temporali, governate                         
rispettivamente, la prima, dalla regola del divieto di effettuare               
nuove assunzioni, salvo specifiche e limitate eccezioni (tra le quali           
rientrano le assunzioni previste ed autorizzate ai sensi del DPCM del           
27 luglio 2004, nonche', come e' ragionevolmente sostenibile in via             
interpretativa, quelle riferibili al personale infermieristico) e, la           
seconda, dai limiti che saranno fissati con apposito regolamento                
governativo da emanare previo accordo in sede di Conferenza                     
unificata. In ottemperanza a quanto disposto dal giudice                        
costituzionale, con la gia' citata sentenza 390/04, non si                      
predeterminano piu' i criteri direttivi che dovranno informare il               
regolamento, ma si definisce in 215 milioni di Euro l'obiettivo                 
complessivo di contenimento della spesa lorda per il personale che              
dovra' essere garantito dagli enti del SSN nell'anno 2005.                      
Si dispone inoltre che gli enti del SSN possono avvalersi di                    
personale a tempo determinato, o con convenzione o con contratti di             
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa                
media annua sostenuta per le medesime finalita' nel triennio                    
1999-2001, escludendo dal predetto limite il personale                          
infermieristico.                                                                
Dall'istruttoria tecnica in corso di svolgimento nell'ambito della              
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Conferenza unificata            
ai fini del perfezionamento dell'Accordo richiesto per l'emanazione             
del regolamento governativo previsto dall'art. 1, comma 98 della                
Legge 311/04, e' emersa una intesa di massima tra le Regioni e tra              
queste ed il Governo sui seguenti aspetti:                                      
- le economie di spesa lorda che devono essere garantite dagli enti             
del SSN per l'anno 2005 saranno pari a 215 milioni di Euro;                     
- il regolamento dovra' ripartire su base regionale le economie di              
spesa lorde richieste dalla legge finanziaria, sulla base di criteri            
oggettivi e condivisi, ancora da definirsi compiutamente ma gia'                
determinati nei loro tratti essenziali;                                         
- al fine della realizzazione delle economie di spesa risultanti dal            
riparto di cui al punto precedente, ciascuna Regione adotta le misure           
ritenute piu' opportune.                                                        
2. La programmazione regionale della spesa per il personale                     
Questo scenario, basato sull'individuazione di un obiettivo di                  
contenimento della spesa per il personale, si pone in sostanziale               
continuita', sul piano degli obiettivi e degli strumenti, con le                
politiche perseguite a livello regionale per il 2003 e per il 2004, e           
consente alla Giunta regionale di definire in via amministrativa, con           
riferimento all'esercizio 2005, gli obiettivi inerenti il governo               
della spesa per il personale delle Aziende sanitarie regionali. Si              
puo' ragionevolmente prevedere infatti che, come gia' avvenuto negli            
anni scorsi, il regolamento governativo consentira' a ciascuna                  
Regione, nel rispetto dell'obiettivo posto dal legislatore statale,             
di definire autonomamente la tipologia e la distribuzione di                    
personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed                
esigenze dei propri enti. Questa previsione e' peraltro confortata              
dai principi enunciati dalla gia' citata sentenza della Corte                   
Costituzionale 390/04, tesi a salvaguardare il ruolo delle Regioni              
nella definizione delle scelte incidenti sull'organizzazione degli              
enti del SSR, nonche' da quanto sta emergendo in relazione alla                 
definizione del contenuto del regolamento governativo che fissera' i            
limiti alle assunzioni di personale.                                            
Sotto questo secondo profilo risulta gia' possibile predeterminare              
con un apprezzabile margine di precisione l'entita' dell'impegno di             
contenimento della spesa per il personale che sara' richiesto agli              
enti del nostro SSR. Individuando in via prudenziale quale criterio             
di riparto il Monte salari, esso puo' essere determinato in sedici              
milioni di Euro (da intendersi quale economia di spesa lorda,                   
comprensiva quindi degli oneri riflessi e dell'IRAP). Assumendo quale           
aggregato economico di riferimento il Monte salari regionale del 2003           
(determinato in via convenzionale considerando il Monte salari del              
2001 ed aggiungendo gli oneri contrattuali relativi al biennio                  
economico 2002-2003 del comparto e della dirigenza, calcolati sulla             
base del loro costo a regime, stimato nella misura del 5,98% del                
Monte salari 2001, nonche' gli oneri riflessi pari al 28,5%), tale              
obiettivo di contenimento si traduce in una riduzione della spesa               
pari allo 0,7%.                                                                 
2.1 L'obiettivo di contenimento della spesa per il personale                    
Sulla scorta di questi elementi risulta quindi gia' possibile                   
impostare la propria azione di governo delle risorse umane delle                
Aziende sanitarie per il 2005 mediante la fissazione di un obiettivo            
di contenimento della spesa del personale che garantisca il                     
raggiungimento delle finalita' definite dalla normativa finanziaria             
nazionale.                                                                      
A questo fine le Aziende sanitarie regionali dovranno orientare per             
il 2005 le proprie azioni di gestione degli organici e delle                    
assunzioni, anche con riferimento alle tipologie contrattuali                   
contemplate dall'art. 1, comma 116 della Legge 311/04, nonche' degli            
istituti contrattuali incidenti sulle dinamiche di costo del                    
personale, nell'ottica di pervenire ad un obiettivo di riduzione                
della spesa pari allo 0,7% del Monte salari rilevato per l'anno                 
2003.                                                                           
Nell'ambito di questo obiettivo di spesa ciascuna azienda potra'                
definire le politiche del personale ritenute piu' adeguate ed                   
appropriate per il conseguimento degli obiettivi aziendali, in                  
particolare nella scelta della composizione qualitativa, ossia della            
tipologia e della distribuzione dei profili professionali, della                
propria dotazione organica.                                                     
Non verra' considerata, ai fini del rispetto di questo obiettivo, la            
spesa sostenuta per effettuare le assunzioni di personale rientranti            
nella programmazione della spesa definita per gli esercizi 2003 e               
2004, in coerenza con gli obiettivi assegnati per quegli esercizi               
dalla Giunta regionale, e non ancora effettuate al 31 dicembre 2004.            
Si richiamano a questo riguardo le disposizioni dettate dall'art. 1,            
comma 2 della L.R. 7/05 e dall'art. 1, comma 95, penultimo periodo              
della Legge 311/04, nonche' le deroghe al rispetto dell'obiettivo               
assegnato per l'esercizio 2004, rilasciate dalla Giunta regionale con           
la deliberazione n. 2144 del 2 novembre 2004. Analogamente non sara'            
considerata la spesa risultante dai trascinamenti economici                     
sull'esercizio 2005 delle assunzioni operate nel corso del 2004 (a              
questo fine verra' considerato il costo corrispondente alle                     
mensilita' mancanti rispetto a quelle pagate nel corso del 2004).               
Potranno essere inoltre effettuate, anche prima dell'adozione del               
DPCM e sempre nel rispetto dell'obiettivo di spesa assegnato, le                
assunzioni di personale a tempo indeterminato. Difatti, come ha                 
argomentato la Corte Costituzionale nella sentenza 390/04, il divieto           
temporaneo di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, previsto             
dalle leggi finanziarie degli ultimi anni e confermato anche                    
dall'art. 1, comma 98 della Legge 311/04, puo' ritenersi giustificato           
unicamente nella misura in cui sia strumentale a garantire                      
l'efficacia e l'effettivita' dell'obiettivo di contenimento fissato             
dal legislatore statale nell'ambito del coordinamento della finanza             
pubblica. L'assunzione da parte della Giunta regionale di questo                
obiettivo, operata con il presente atto di programmazione, consente             
quindi di ritenere superato il divieto.                                         
2.2 Deroghe al rispetto dell'obiettivo di contenimento                          
2.2.1 Deroghe autorizzate dalla Giunta regionale                                
L'obiettivo di spesa e' fissato per tutte le Aziende del SSR nella              
medesima misura. Tuttavia, al fine di contemperare le esigenze di               
contenimento e razionalizzazione della spesa, perseguite dalla                  
normativa finanziaria, e la necessita' di dare esecuzione ad azioni o           
programmi gia' in corso o gia' approvati, la Giunta regionale potra'            
autorizzare, in analogia a quanto avvenuto nell'esercizio 2004,                 
specifiche e motivate deroghe derivanti da esigenze organizzative               
aventi rilevanza strategica.                                                    
Questo nell'ottica di assegnare un diverso obiettivo di governo della           
spesa per il personale, nella misura in cui esso derivi dall'esigenza           
di effettuare:                                                                  
- assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;                  
- altre misure di gestione degli organici e di revisione degli                  
assetti organizzativi incidenti sulle dinamiche di costo del                    
personale;                                                                      
strettamente necessarie per fronteggiare esigenze organizzative di              
particolare rilevanza.                                                          
Le suddette esigenze organizzative dovranno comunque rientrare                  
nell'ambito delle seguenti fattispecie di carattere generale:                   
1) attivazione di nuovi servizi nell'ambito delle priorita' definite            
nel sistema di programmazione regionale o locale,                               
2) rientro nella gestione diretta dell'Azienda di servizi                       
precedentemente gestiti da soggetti terzi a fronte di sperimentazioni           
gestionali ovvero di esternalizzazioni, purche' non differibili o               
sostituibili,                                                                   
3) realizzazione di processi di ridefinizione dell'assetto                      
organizzativo che rispondano ad esigenze improrogabili o che si                 
configurino quali adempimenti dovuti per dare attuazione ad istituti            
contrattuali o per ottemperare ad accordi con le organizzazioni                 
sindacali gia' perfezionati nel corso degli esercizi precedenti.                
Per ottenere l'autorizzazione a derogare all'obiettivo di                       
contenimento della spesa per il personale, le Aziende dovranno                  
presentare all'Assessorato alla Sanita', entro il termine perentorio            
del 14 maggio 2005, una richiesta di autorizzazione contenente                  
l'indicazione dei seguenti elementi:                                            
- Azienda                                                                       
- Esigenza organizzativa con specifici riferimenti agli atti                    
normativi, programmatori e negoziali che ne facciano emergere la                
rilevanza, con particolare riguardo alle priorita' derivanti dalla              
programmazione regionale e locale.                                              
- Analisi organizzativa, con l'indicazione delle modalita' e delle              
misure con le quali si intende far fronte all'esigenza evidenziata,             
secondo questa articolazione:                                                   
- descrizione delle misure di revisione dell'assetto organizzativo;             
- descrizione delle ricadute di queste azioni sulla gestione del                
personale, ad esempio: maggiori fabbisogni (assunzioni a tempo                  
indeterminato, assunzioni a tempo determinato, assunzioni tramite               
altre forme contrattuali nell'ambito del lavoro subordinato,                    
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e                        
continuativa), azioni che incidono sui fondi contrattuali, eccetera;            
- descrizione delle eventuali misure adottate al fine di favorire un            
contenimento della spesa del personale intesa in una accezione ampia            
(comprendendo quindi le voci di costo che non incidono direttamente             
sul Monte salari), nell'ottica del tendenziale raggiungimento                   
dell'obiettivo di contenimento fissato dalla Giunta regionale, quali            
ad esempio:                                                                     
 razionalizzazioni organizzative che generino forme di migliore                 
allocazione delle risorse interne                                               
 contenimento dell'utilizzo di forme di lavoro atipiche (ad esempio             
co.co.co., incarichi libero professionali, convenzioni)                         
 altre misure di contenimento del costo del personale (es. ulteriore            
riduzione del fondo ferie rispetto agli obiettivi gia' definiti).               
Delle diverse misure ed azioni dovra' essere precisato se siano un              
completamento di processi gia' avviati nel corso del 2004. Per                  
completamento si intende non il semplice trascinamento economico                
delle operazioni gia' compiute, ma le ulteriori azioni incrementali             
attuate a partire dall'anno 2005.                                               
- Quantificazione dell'impatto economico delle singole azioni                   
inerenti la gestione del personale: per ciascuna delle azioni                   
organizzative inerenti la gestione del personale aventi una ricaduta            
economica, va operata una quantificazione della maggiore o minore               
spesa prevista. Ad esempio, in relazione alle nuove assunzioni a                
tempo indeterminato e/o determinato, dovranno essere indicati i                 
seguenti dati: numero, tipologia, profilo professionale, collocazione           
organizzativa, data di assunzione, impatto economico delle assunzioni           
sull'esercizio 2005 e su base annua, nonche' l'eventuale modifica               
della dotazione organica.                                                       
- Impatto economico netto sul costo del personale di ciascuna delle             
esigenze organizzative evidenziate. Esso risulta dalla differenza tra           
l'impatto economico delle azioni che comportano un aumento della                
spesa e quello delle eventuali azioni di contenimento della                     
medesima.                                                                       
- Quantificazione della maggiore spesa oggetto della richiesta di               
autorizzazione.                                                                 
Al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di presentazione delle             
richieste di autorizzazione, il Servizio Giuridico Amministrativo e             
Sviluppo delle risorse umane della Direzione generale Sanita' e                 
Politiche sociali, elaborera' ed inviera' tempestivamente a ciascuna            
Azienda una scheda con l'indicazione dei dati e delle motivazioni               
sopra evidenziate che dovranno essere comunicate a sostegno della               
richiesta di autorizzazione alla deroga dell'obiettivo assegnato.               
A seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio competente, la               
Giunta provvedera' ad autorizzare, con un unico atto deliberativo, le           
richieste di deroga presentate dalle Aziende entro il termine                   
perentorio sopra indicato, sulla base degli elementi di valutazione             
gia' descritti in precedenza e nell'ottica di garantire una                     
compatibilita' delle dinamiche di costo espresse dal sistema                    
regionale con gli obiettivi fissati dalla manovra finanziaria                   
statale.                                                                        
2.2.2 Deroghe autorizzate dall'Assessore alla Sanita'                           
Per fronteggiare indifferibili esigenze di particolare rilevanza ed             
urgenza, non rientranti nell'ambito delle fattispecie definite in               
precedenza e connesse a situazioni contingenti non previste dagli               
ordinari strumenti di programmazione, le Aziende e gli Enti del SSR             
potranno procedere nel corso dell'esercizio 2005 ad assunzioni di               
personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, in deroga agli           
obiettivi posti dalla Giunta regionale, nel limite di un contingente            
complessivo di personale corrispondente alla spesa annua lorda pari             
ad un milione di Euro.                                                          
Le autorizzazioni ad assumere, nel rispetto del limite di spesa                 
teste' indicato, sono rilasciate dall'Assessore alla Sanita', che a             
tal fine risulta espressamente delegato dalla Giunta regionale, a               
fronte di richieste motivate e secondo modalita' tali da consentire             
potenzialmente a tutte le aziende del SSR di avvalersi di questa                
possibilita'. In una prima fase quindi le autorizzazioni potranno               
essere rilasciate a ciascuna Azienda in rapporto alla consistenza del           
proprio Monte salari rispetto a quello complessivo regionale.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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