DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 592
Indicazioni e obiettivi di programmazione alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2005 inerenti la spesa per il personale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate le disposizioni della Legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Legge finanziaria 2005) rivolte in modo specifico al personale degli
enti del Servizio sanitario nazionale, ed in particolare quelle
dettate dall'art. 1, commi 95, 98, 107 e 116, le quali prevedono
che:
- ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo e
Regioni in sede di Conferenza unificata, siano fissati criteri e
limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007 e che le misure
contenute nel predetto regolamento devono garantire, per l'anno 2005,
la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 215
milioni di Euro;
- dai limiti per le assunzioni sia escluso il personale
infermieristico;
- nelle more dell'emanazione del regolamento governativo, trovi
applicazione la regola del divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni
relative alle categorie protette;
- siano fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2004, pubblicato
nella "Gazzetta Ufficiale" n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della legge finanziaria;
- sia possibile avvalersi di personale a tempo determinato, o con
convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 1999-2001, salvo che per il personale
infermieristico;
- le economie derivanti dall'attuazione delle misure limitative delle
assunzioni restino acquisite ai bilanci degli enti ai fini del
miglioramento dei relativi saldi;
dato atto che le economie derivanti dall'attuazione delle norme sopra
richiamate concorrono al raggiungimento degli specifici obiettivi di
contenimento della dinamica dei costi delle Aziende sanitarie, che le
Regioni sono tenute a garantire in sede di programmazione della
spesa, al fine di accedere al finanziamento integrativo previsto
dall'art. 1, comma 164 della Legge 311/04 cosi' come previsto dal
comma 173 dell'articolo teste' citato;
rilevato che dall'istruttoria tecnica in corso nell'ambito della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Conferenza unificata
ai fini del perfezionamento dell'accordo richiesto per l'emanazione
del regolamento governativo previsto dall'art. 1, comma 98 della
Legge 311/04 e' emersa una intesa di massima tra le Regioni e tra
queste ed il Governo sui seguenti aspetti:
- le economie di spesa lorda che dovranno essere garantite dagli enti
del SSN per l'anno 2005 saranno pari a 215 milioni di Euro;
- il regolamento dovra' ripartire su base regionale tali economie
lorde di spesa , sulla base di criteri oggettivi e condivisi;
- al fine della realizzazione delle economie di spesa risultanti dal
riparto di cui al punto precedente, ciascuna Regione adotta le misure
ritenute opportune;
considerato che questo scenario, basato sull'individuazione di un
obiettivo di contenimento della spesa per il personale, si pone in
sostanziale continuita', sul piano degli obiettivi e degli strumenti,
con le politiche perseguite a livello regionale per il 2003 e per il
2004, e consente alla Giunta regionale di definire in via
amministrativa gli obiettivi inerenti il governo del personale delle
Aziende sanitarie regionali per l'esercizio 2005; cio' nell'assunto
che, come gia' avvenuto negli anni scorsi, il regolamento governativo
consentira' a ciascuna Regione, nel rispetto dell'obiettivo posto dal
legislatore statale, di definire autonomamente la tipologia e la
distribuzione di personale da assumere, in relazione agli specifici
fabbisogni ed esigenze dei propri enti;
ritenuto, nelle more del perfezionamento dell'accordo di cui all'art.
1, comma 98, di approvare le principali indicazioni in merito alla
programmazione della spesa del personale per l'esercizio 2005 da
parte delle aziende e degli enti del SSR, contenuti nel documento
"Indicazioni e obiettivi di programmazione alle aziende e agli enti
del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2005 inerenti la
spesa per il personale", Allegato A) al presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale del medesimo;
ritenuto in particolare:
- di impostare la propria azione di governo delle risorse umane delle
Aziende sanitarie per l'esercizio 2005 mediante la fissazione di un
obiettivo di contenimento della spesa del personale che garantisca il
raggiungimento delle economie lorde di spesa individuate dalla
normativa finanziaria nazionale;
- di individuare, nelle more del perfezionamento dell'Accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 1, comma 98, della Legge
311/04 e della conseguente emanazione del regolamento governativo, le
economie di spesa lorde che dovranno essere garantire dalle Aziende
del SSR nell'esercizio 2005 nella somma di 16 milioni di Euro, pari
allo 0,7% del Monte salari regionale relativo al 2003 (determinato in
via convenzionale considerando il Monte salari del 2001 ed
aggiungendo gli oneri contrattuali relativi al biennio economico
2002-2003 del comparto e della dirigenza, calcolati sulla base del
loro costo a regime, stimato nella misura del 5,98% del Monte salari
2001, nonche' gli oneri riflessi pari al 28,5%);
- di dare atto che tale importo rappresenta la quota delle economie
di spesa lorde richieste dalla legge finanziaria su base nazionale,
come gia' detto pari a 215 milioni di Euro, attribuibile agli enti
del SSR della Regione Emilia-Romagna utilizzando quale criterio di
riparto, in via prudenziale, il Monte salari;
- di stabilire, quale principale obiettivo di programmazione per
l'esercizio 2005, che le Aziende sanitarie regionali dovranno
orientare le proprie azioni di gestione degli organici e delle
assunzioni, nonche' degli istituti contrattuali incidenti sulle
dinamiche di costo del personale, nell'ottica di pervenire ad un
obiettivo di riduzione della spesa pari allo 0,7% del Monte salari
relativo all'anno 2003 (cosi' come determinato convenzionalmente);
tale obiettivo dovra' garantire, nell'ambito dell'intero SSR, una
riduzione di spesa pari a 16 milioni di Euro;
- di definire un regime derogatorio rispetto all'obiettivo sopra
richiamato al fine di contemperare le esigenze di contenimento e
razionalizzazione della spesa perseguite dalla normativa finanziaria
con la necessita' da parte delle Aziende sanitarie regionali di dare
esecuzione ad azioni o programmi derivanti da esigenze organizzative
di particolare rilevanza, rientranti nell'ambito di alcune
fattispecie generali espressamente definite, come meglio precisato
nell'Allegato A) del presente provvedimento, al punto 2.2.1,
individuando nel 14 maggio 2005 il termine perentorio entro il quale
dovranno essere presentate le richieste di deroga;
- di delegare all'Assessore alla Sanita' la possibilita' di
rilasciare autorizzazioni ad assumere personale a tempo determinato o
indeterminato, in deroga all'obiettivo di contenimento della spesa,
per fronteggiare indifferibili esigenze di particolare rilevanza ed
urgenza non previste dagli ordinari strumenti di programmazione, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente alla
spesa annua lorda pari ad un milione di Euro, come meglio precisato
nell'Allegato A) del presente provvedimento, al punto 2.2.2;
- di riservarsi di apportare, con separato e successivo
provvedimento, i correttivi all'obiettivo di spesa che dovessero
risultare necessari a seguito dell'emanazione del regolamento
governativo di cui all'art. 1, comma 98 della Legge 311/04;
dato atto che la definizione degli obiettivi di governo della spesa
per il personale da parte degli Enti e delle Aziende del SSR, in
coerenza con quelli posti dalla legge finanziaria nazionale, consente
di ritenere superato, in coerenza con i principi enunciati dalla
Corte Costituzionale con la sentenza 390/04, il divieto transitorio
di effettuare nuove assunzioni nelle more dell'adozione del
regolamento governativo e che quindi l'adozione del presente
provvedimento riveste carattere di urgenza, al fine di garantire la
continuita' nell'erogazione dei servizi assistenziali;
richiamate le proprie deliberazioni di seguito indicate:
- n. 2832 del 17 dicembre 2001, avente ad oggetto "Riorganizzazione
delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
Professional";
- n. 447 del 24 marzo 2003, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco
Rossi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare il documento "Indicazioni e obiettivi di
programmazione alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario
regionale per l'esercizio 2005 inerenti la spesa per il personale",
Allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale
del medesimo;
- di dare atto che il presente atto di programmazione della spesa per
il personale si propone di concorrere al raggiungimento degli
specifici obiettivi di contenimento della dinamica dei costi delle
Aziende sanitarie, che le Regioni sono tenute a garantire al fine di
accedere al finanziamento integrativo previsto dall'art. 1, comma 164
della Legge 311/04 cosi' come richiesto dal comma 173 dell'articolo
teste' citato;
- di riservarsi di apportare, con separato e successivo
provvedimento, i correttivi all'obiettivo di spesa che dovessero
risultare necessari a seguito dell'emanazione del regolamento
governativo di cui all'art. 1, comma 98 della Legge 311/04;
- di delegare all'Assessore alla Sanita' la possibilita' di
rilasciare autorizzazioni ad assumere personale a tempo determinato o
indeterminato, in deroga all'obiettivo di contenimento della spesa,
per fronteggiare indifferibili esigenze di particolare rilevanza ed
urgenza non previste dagli ordinari strumenti di programmazione, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente alla
spesa annua lorda pari ad un milione di Euro, come meglio precisato
nell'Allegato A) del presente provvedimento, al punto 2.2.2;
- di pubblicare il presente provvedimento, con il relativo allegato,
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Indicazioni e obiettivi di programmazione alle aziende e agli enti
del Servizio sanitario regionale per l'esercizio 2005 inerenti la
spesa per il personale
1. Il quadro normativo nazionale
Lo scenario normativo nazionale su cui fondare le azioni di gestione
della spesa per il personale del SSR per l'esercizio 2005 (Legge
311/04) ripropone in sostanza l'impianto seguito dalle leggi
finanziarie per gli anni 2003 e 2004, con alcune modifiche imposte
dalla sentenza della Corte Costituzionale 390/04, la quale ha
precluso al legislatore statale la possibilita' di intervenire con
disposizioni precise e puntuali nella disciplina dell'organizzazione
degli enti regionali.
In particolare vengono riproposte le disposizioni relative alle
limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le
quali definiscono due diverse fasi temporali, governate
rispettivamente, la prima, dalla regola del divieto di effettuare
nuove assunzioni, salvo specifiche e limitate eccezioni (tra le quali
rientrano le assunzioni previste ed autorizzate ai sensi del DPCM del
27 luglio 2004, nonche', come e' ragionevolmente sostenibile in via
interpretativa, quelle riferibili al personale infermieristico) e, la
seconda, dai limiti che saranno fissati con apposito regolamento
governativo da emanare previo accordo in sede di Conferenza
unificata. In ottemperanza a quanto disposto dal giudice
costituzionale, con la gia' citata sentenza 390/04, non si
predeterminano piu' i criteri direttivi che dovranno informare il
regolamento, ma si definisce in 215 milioni di Euro l'obiettivo
complessivo di contenimento della spesa lorda per il personale che
dovra' essere garantito dagli enti del SSN nell'anno 2005.
Si dispone inoltre che gli enti del SSN possono avvalersi di
personale a tempo determinato, o con convenzione o con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa
media annua sostenuta per le medesime finalita' nel triennio
1999-2001, escludendo dal predetto limite il personale
infermieristico.
Dall'istruttoria tecnica in corso di svolgimento nell'ambito della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Conferenza unificata
ai fini del perfezionamento dell'Accordo richiesto per l'emanazione
del regolamento governativo previsto dall'art. 1, comma 98 della
Legge 311/04, e' emersa una intesa di massima tra le Regioni e tra
queste ed il Governo sui seguenti aspetti:
- le economie di spesa lorda che devono essere garantite dagli enti
del SSN per l'anno 2005 saranno pari a 215 milioni di Euro;
- il regolamento dovra' ripartire su base regionale le economie di
spesa lorde richieste dalla legge finanziaria, sulla base di criteri
oggettivi e condivisi, ancora da definirsi compiutamente ma gia'
determinati nei loro tratti essenziali;
- al fine della realizzazione delle economie di spesa risultanti dal
riparto di cui al punto precedente, ciascuna Regione adotta le misure
ritenute piu' opportune.
2. La programmazione regionale della spesa per il personale
Questo scenario, basato sull'individuazione di un obiettivo di
contenimento della spesa per il personale, si pone in sostanziale
continuita', sul piano degli obiettivi e degli strumenti, con le
politiche perseguite a livello regionale per il 2003 e per il 2004, e
consente alla Giunta regionale di definire in via amministrativa, con
riferimento all'esercizio 2005, gli obiettivi inerenti il governo
della spesa per il personale delle Aziende sanitarie regionali. Si
puo' ragionevolmente prevedere infatti che, come gia' avvenuto negli
anni scorsi, il regolamento governativo consentira' a ciascuna
Regione, nel rispetto dell'obiettivo posto dal legislatore statale,
di definire autonomamente la tipologia e la distribuzione di
personale da assumere, in relazione agli specifici fabbisogni ed
esigenze dei propri enti. Questa previsione e' peraltro confortata
dai principi enunciati dalla gia' citata sentenza della Corte
Costituzionale 390/04, tesi a salvaguardare il ruolo delle Regioni
nella definizione delle scelte incidenti sull'organizzazione degli
enti del SSR, nonche' da quanto sta emergendo in relazione alla
definizione del contenuto del regolamento governativo che fissera' i
limiti alle assunzioni di personale.
Sotto questo secondo profilo risulta gia' possibile predeterminare
con un apprezzabile margine di precisione l'entita' dell'impegno di
contenimento della spesa per il personale che sara' richiesto agli
enti del nostro SSR. Individuando in via prudenziale quale criterio
di riparto il Monte salari, esso puo' essere determinato in sedici
milioni di Euro (da intendersi quale economia di spesa lorda,
comprensiva quindi degli oneri riflessi e dell'IRAP). Assumendo quale
aggregato economico di riferimento il Monte salari regionale del 2003
(determinato in via convenzionale considerando il Monte salari del
2001 ed aggiungendo gli oneri contrattuali relativi al biennio
economico 2002-2003 del comparto e della dirigenza, calcolati sulla
base del loro costo a regime, stimato nella misura del 5,98% del
Monte salari 2001, nonche' gli oneri riflessi pari al 28,5%), tale
obiettivo di contenimento si traduce in una riduzione della spesa
pari allo 0,7%.
2.1 L'obiettivo di contenimento della spesa per il personale
Sulla scorta di questi elementi risulta quindi gia' possibile
impostare la propria azione di governo delle risorse umane delle
Aziende sanitarie per il 2005 mediante la fissazione di un obiettivo
di contenimento della spesa del personale che garantisca il
raggiungimento delle finalita' definite dalla normativa finanziaria
nazionale.
A questo fine le Aziende sanitarie regionali dovranno orientare per
il 2005 le proprie azioni di gestione degli organici e delle
assunzioni, anche con riferimento alle tipologie contrattuali
contemplate dall'art. 1, comma 116 della Legge 311/04, nonche' degli
istituti contrattuali incidenti sulle dinamiche di costo del
personale, nell'ottica di pervenire ad un obiettivo di riduzione
della spesa pari allo 0,7% del Monte salari rilevato per l'anno
2003.
Nell'ambito di questo obiettivo di spesa ciascuna azienda potra'
definire le politiche del personale ritenute piu' adeguate ed
appropriate per il conseguimento degli obiettivi aziendali, in
particolare nella scelta della composizione qualitativa, ossia della
tipologia e della distribuzione dei profili professionali, della
propria dotazione organica.
Non verra' considerata, ai fini del rispetto di questo obiettivo, la
spesa sostenuta per effettuare le assunzioni di personale rientranti
nella programmazione della spesa definita per gli esercizi 2003 e
2004, in coerenza con gli obiettivi assegnati per quegli esercizi
dalla Giunta regionale, e non ancora effettuate al 31 dicembre 2004.
Si richiamano a questo riguardo le disposizioni dettate dall'art. 1,
comma 2 della L.R. 7/05 e dall'art. 1, comma 95, penultimo periodo
della Legge 311/04, nonche' le deroghe al rispetto dell'obiettivo
assegnato per l'esercizio 2004, rilasciate dalla Giunta regionale con
la deliberazione n. 2144 del 2 novembre 2004. Analogamente non sara'
considerata la spesa risultante dai trascinamenti economici
sull'esercizio 2005 delle assunzioni operate nel corso del 2004 (a
questo fine verra' considerato il costo corrispondente alle
mensilita' mancanti rispetto a quelle pagate nel corso del 2004).
Potranno essere inoltre effettuate, anche prima dell'adozione del
DPCM e sempre nel rispetto dell'obiettivo di spesa assegnato, le
assunzioni di personale a tempo indeterminato. Difatti, come ha
argomentato la Corte Costituzionale nella sentenza 390/04, il divieto
temporaneo di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, previsto
dalle leggi finanziarie degli ultimi anni e confermato anche
dall'art. 1, comma 98 della Legge 311/04, puo' ritenersi giustificato
unicamente nella misura in cui sia strumentale a garantire
l'efficacia e l'effettivita' dell'obiettivo di contenimento fissato
dal legislatore statale nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica. L'assunzione da parte della Giunta regionale di questo
obiettivo, operata con il presente atto di programmazione, consente
quindi di ritenere superato il divieto.
2.2 Deroghe al rispetto dell'obiettivo di contenimento
2.2.1 Deroghe autorizzate dalla Giunta regionale
L'obiettivo di spesa e' fissato per tutte le Aziende del SSR nella
medesima misura. Tuttavia, al fine di contemperare le esigenze di
contenimento e razionalizzazione della spesa, perseguite dalla
normativa finanziaria, e la necessita' di dare esecuzione ad azioni o
programmi gia' in corso o gia' approvati, la Giunta regionale potra'
autorizzare, in analogia a quanto avvenuto nell'esercizio 2004,
specifiche e motivate deroghe derivanti da esigenze organizzative
aventi rilevanza strategica.
Questo nell'ottica di assegnare un diverso obiettivo di governo della
spesa per il personale, nella misura in cui esso derivi dall'esigenza
di effettuare:
- assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato;
- altre misure di gestione degli organici e di revisione degli
assetti organizzativi incidenti sulle dinamiche di costo del
personale;
strettamente necessarie per fronteggiare esigenze organizzative di
particolare rilevanza.
Le suddette esigenze organizzative dovranno comunque rientrare
nell'ambito delle seguenti fattispecie di carattere generale:
1) attivazione di nuovi servizi nell'ambito delle priorita' definite
nel sistema di programmazione regionale o locale,
2) rientro nella gestione diretta dell'Azienda di servizi
precedentemente gestiti da soggetti terzi a fronte di sperimentazioni
gestionali ovvero di esternalizzazioni, purche' non differibili o
sostituibili,
3) realizzazione di processi di ridefinizione dell'assetto
organizzativo che rispondano ad esigenze improrogabili o che si
configurino quali adempimenti dovuti per dare attuazione ad istituti
contrattuali o per ottemperare ad accordi con le organizzazioni
sindacali gia' perfezionati nel corso degli esercizi precedenti.
Per ottenere l'autorizzazione a derogare all'obiettivo di
contenimento della spesa per il personale, le Aziende dovranno
presentare all'Assessorato alla Sanita', entro il termine perentorio
del 14 maggio 2005, una richiesta di autorizzazione contenente
l'indicazione dei seguenti elementi:
- Azienda
- Esigenza organizzativa con specifici riferimenti agli atti
normativi, programmatori e negoziali che ne facciano emergere la
rilevanza, con particolare riguardo alle priorita' derivanti dalla
programmazione regionale e locale.
- Analisi organizzativa, con l'indicazione delle modalita' e delle
misure con le quali si intende far fronte all'esigenza evidenziata,
secondo questa articolazione:
- descrizione delle misure di revisione dell'assetto organizzativo;
- descrizione delle ricadute di queste azioni sulla gestione del
personale, ad esempio: maggiori fabbisogni (assunzioni a tempo
indeterminato, assunzioni a tempo determinato, assunzioni tramite
altre forme contrattuali nell'ambito del lavoro subordinato,
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa), azioni che incidono sui fondi contrattuali, eccetera;
- descrizione delle eventuali misure adottate al fine di favorire un
contenimento della spesa del personale intesa in una accezione ampia
(comprendendo quindi le voci di costo che non incidono direttamente
sul Monte salari), nell'ottica del tendenziale raggiungimento
dell'obiettivo di contenimento fissato dalla Giunta regionale, quali
ad esempio:
razionalizzazioni organizzative che generino forme di migliore
allocazione delle risorse interne
contenimento dell'utilizzo di forme di lavoro atipiche (ad esempio
co.co.co., incarichi libero professionali, convenzioni)
altre misure di contenimento del costo del personale (es. ulteriore
riduzione del fondo ferie rispetto agli obiettivi gia' definiti).
Delle diverse misure ed azioni dovra' essere precisato se siano un
completamento di processi gia' avviati nel corso del 2004. Per
completamento si intende non il semplice trascinamento economico
delle operazioni gia' compiute, ma le ulteriori azioni incrementali
attuate a partire dall'anno 2005.
- Quantificazione dell'impatto economico delle singole azioni
inerenti la gestione del personale: per ciascuna delle azioni
organizzative inerenti la gestione del personale aventi una ricaduta
economica, va operata una quantificazione della maggiore o minore
spesa prevista. Ad esempio, in relazione alle nuove assunzioni a
tempo indeterminato e/o determinato, dovranno essere indicati i
seguenti dati: numero, tipologia, profilo professionale, collocazione
organizzativa, data di assunzione, impatto economico delle assunzioni
sull'esercizio 2005 e su base annua, nonche' l'eventuale modifica
della dotazione organica.
- Impatto economico netto sul costo del personale di ciascuna delle
esigenze organizzative evidenziate. Esso risulta dalla differenza tra
l'impatto economico delle azioni che comportano un aumento della
spesa e quello delle eventuali azioni di contenimento della
medesima.
- Quantificazione della maggiore spesa oggetto della richiesta di
autorizzazione.
Al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di presentazione delle
richieste di autorizzazione, il Servizio Giuridico Amministrativo e
Sviluppo delle risorse umane della Direzione generale Sanita' e
Politiche sociali, elaborera' ed inviera' tempestivamente a ciascuna
Azienda una scheda con l'indicazione dei dati e delle motivazioni
sopra evidenziate che dovranno essere comunicate a sostegno della
richiesta di autorizzazione alla deroga dell'obiettivo assegnato.
A seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio competente, la
Giunta provvedera' ad autorizzare, con un unico atto deliberativo, le
richieste di deroga presentate dalle Aziende entro il termine
perentorio sopra indicato, sulla base degli elementi di valutazione
gia' descritti in precedenza e nell'ottica di garantire una
compatibilita' delle dinamiche di costo espresse dal sistema
regionale con gli obiettivi fissati dalla manovra finanziaria
statale.
2.2.2 Deroghe autorizzate dall'Assessore alla Sanita'
Per fronteggiare indifferibili esigenze di particolare rilevanza ed
urgenza, non rientranti nell'ambito delle fattispecie definite in
precedenza e connesse a situazioni contingenti non previste dagli
ordinari strumenti di programmazione, le Aziende e gli Enti del SSR
potranno procedere nel corso dell'esercizio 2005 ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, in deroga agli
obiettivi posti dalla Giunta regionale, nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente alla spesa annua lorda pari
ad un milione di Euro.
Le autorizzazioni ad assumere, nel rispetto del limite di spesa
teste' indicato, sono rilasciate dall'Assessore alla Sanita', che a
tal fine risulta espressamente delegato dalla Giunta regionale, a
fronte di richieste motivate e secondo modalita' tali da consentire
potenzialmente a tutte le aziende del SSR di avvalersi di questa
possibilita'. In una prima fase quindi le autorizzazioni potranno
essere rilasciate a ciascuna Azienda in rapporto alla consistenza del
proprio Monte salari rispetto a quello complessivo regionale.