REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2642

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate la propria deliberazione 2169/03, con la quale si e'                 
provveduto alla determinazione delle tariffe di assistenza                      
ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della                  
regione Emilia-Romagna per l'anno 2003;                                         
tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del DLgs n. 502 del             
30/12/1992 cosi' come modificato dal DLgs n. 229 del 19/6/1999 di               
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1              
della Legge 23/10/1992, n. 421:                                                 
a) la remunerazione delle attivita' assistenziali, limitatamente agli           
episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di                
degenza ordinaria e di day-hospital, e' determinata in base a tariffe           
predefinite (comma 4);                                                          
b) i criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali           
e per la determinazione della loro remunerazione massima sono                   
stabiliti con apposito decreto del Ministro della Sanita', sentita              
l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, d'intesa con la                     
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le              
Province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi              
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando               
appropriato, del volume dell'attivita' svolta (comma 3);                        
c) il Ministero della Sanita', sentita l'Agenzia per i Servizi                  
sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente, con                  
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che                     
definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare,                
determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture                    
accreditate, in base ai costi standard di produzione e di quote                 
standard di costi generali calcolati su un campione rappresentativo             
di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo criteri           
di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza, e                     
stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il           
proprio sistema tariffario articolando tali tariffe per classi di               
strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di                    
attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture                 
stesse (comma 5);                                                               
d) con la stessa procedura di cui alla lettera precedente sono                  
effettuati periodicamente le revisioni del sistema di classificazione           
delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo             
conto della definizione dei livelli essenziali e uniformi di                    
assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione               
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei               
principali fattori produttivi (comma 6);                                        
e) il Ministero della Sanita', d'intesa con la Conferenza permanente            
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,                 
sentita l'Agenzia per i Servizi sanitari regionali, con apposito                
decreto definisce i criteri generali per la compensazione                       
dell'assistenza prestata ai cittadini in regioni diverse da quelle di           
residenza (comma 8);                                                            
considerato:                                                                    
- che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province               
autonome del 31 marzo 2004 ha licenziato il "Testo Unico per la                 
compensazione interregionale della mobilita' sanitaria" nel quale,              
fra le altre cose, e' stata inserita la "Tariffa Unica Convenzionale            
per le Prestazioni di Assistenza Ospedaliera" (TUC), concordata in              
sede tecnica e approvata dagli Assessori regionali alla sanita', da             
utilizzare per la mobilita' sanitaria interregionale per i dimessi a            
far corso dall'1 gennaio 2004;                                                  
- che la TUC rappresenta la tariffa univoca su tutto il territorio              
nazionale per prestazioni fornite in situazioni di mobilita'                    
interregionale, sviluppata sulla base di criteri generali di                    
appropriatezza delle prestazioni di ricovero rese in mobilita'                  
interregionale;                                                                 
- che le tariffe definite dalla Regione Emilia-Romagna per le                   
prestazioni ospedaliere utilizzando strumenti di specifica analisi              
economica, mantengono la loro intrinseca validita';                             
- che il DH medico e' sempre piu' sostituito dal Day Service, quale             
livello di erogazione delle prestazioni maggiormente appropriato, non           
si ritiene opportuno procedere a variazioni tariffarie delle                    
prestazioni erogate in regime di day hospital medico per l'anno 2004,           
e fin da ora si prevede una sostanziale revisione tariffaria in senso           
riduttivo per l'anno 2005 per tali prestazioni;                                 
ritenuto:                                                                       
- di procedere, in collaborazione con le Aziende, alla                          
identificazione di quelle attivita' i cui costi di produzione si                
rivelano critici e di adeguare il valore medio delle tariffe                    
ospedaliere a quanto previsto in sede di definizione degli obiettivi            
economici in materia di spesa sanitaria regionale, vale a dire nel              
limite incrementale del 3%, inteso in maniera complessiva e non                 
specifico di ciascuna tariffa, limite ritenuto compatibile con i                
vincoli di cui al DPEF 2004-2006;                                               
- di definire le tariffe massime per la remunerazione delle attivita'           
di ricovero per cittadini residenti in Emilia Romagna e per cittadini           
stranieri per l'anno 2004 come specificato negli Allegati nn. 3.1,              
3.2, 3.3 e 6;                                                                   
ritenuto inoltre di specificare quanto segue:                                   
Regime ordinario                                                                
1. Tariffe massime come da Allegati nn. 3.1 e 3.2.                              
2. Non sono oggetto di variazione tariffaria i 51 DRG individuati               
nella DGR 1872/04 per la definizione delle soglie di appropriatezza             
di cui all'Allegato 2C del DPCM 29/11/2001 (elenco all'Allegato n.              
4), i ricoveri medici di un giorno che restano pari a Euro 124,47, ad           
eccezione dei ricoveri di 1 giorno attribuiti ai  seguenti DRG:                 
- 124 M-Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e             
diagnosi complicata                                                             
- 125 M-Malattie cardiovascolari no IMA, con cateterismo cardiaco e             
senza diagnosi complicata                                                       
- 373 M-Parto vaginale no CC                                                    
- 323 M-calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante                      
ultrasuoni, nei soli casi nei quali sia riportato il codice di                  
procedura 98.51,                                                                
la cui tariffa e' pari all'80% della tariffa massima prevista per i             
ricoveri in ordinario di piu' giorni.                                           
3. Stati vegetativi persistenti: la definizione di una tariffa                  
giornaliera per i pazienti in stato vegetativo persistente e'                   
difficilmente generalizzabile e, pertanto, anche vista la esiguita'             
numerica della casistica, necessiterebbe di una personalizzazione sui           
singoli casi. Pertanto, pur reputando che l'accordo specifico sul               
singolo caso rappresenti il percorso corretto per una traduzione in             
termini economici delle necessita' assistenziali dei pazienti in                
stato vegetativo persistente, e senza pertanto incidere sugli accordi           
attualmente in essere, si ritiene opportuno individuare una tariffa             
di riferimento pro die, in considerazione delle necessita' di                   
assistenza sanitaria continuativa, dei trattamenti riabilitativi                
specifici e delle caratteristiche strutturali (attrezzature, ausili,            
spazi...), necessari per la presa in carico di tali pazienti, valida            
laddove le condizioni del paziente siano tali da richiederne la                 
permanenza in ambiente ospedaliero. Rispetto a tale tariffa di                  
riferimento gli accordi locali possono attestarsi a livelli diversi             
tenuto conto delle specificita' dei singoli casi in relazione al                
profilo assistenziale. La tariffa di riferimento, in assenza di                 
specifico  accordo, per il trattamento di pazienti per i quali sia              
stata elaborata una diagnosi di stato vegetativo persistente viene              
definita pari a Euro 225,00 pro die. Per l'anno 2005 verra'                     
effettuata una valutazione clinico-assistenziale delle diverse                  
tipologie di pazienti in stato vegetativo persistente, al fine di               
definire uno o piu' livelli tariffari che siano maggiormente                    
attinenti ai bisogni assistenziali rilevati. La tariffa di cui sopra,           
non essendo collegata ad alcun codice specifico di diagnosi, non                
trova la  validazione in banca dati regionale, ma deve essere                   
assicurata sulla base di rapporti fra le strutture invianti e                   
riceventi, e' pertanto applicabile laddove risulti chiaramente                  
documentato dalla struttura pubblica inviante lo stato vegetativo               
persistente del paziente.                                                       
4. Dimessi dal cod. disciplina 47 "Grandi Ustionati": l'analisi dei             
costi di tale funzione ha evidenziato una notevole discrepanza fra la           
valorizzazione dell'attivita' a tariffa DRG e i costi sostenuti.                
Pertanto, alla luce di tale situazione ed in considerazione del ruolo           
che i soli due centri regionali svolgono all'interno della rete dei             
servizi, si ritiene opportuno passare ad una valorizzazione                     
dell'attivita' per tale disciplina a giornata di degenza in quanto la           
classificazione e la conseguente remunerazione a tariffa DRG                    
specifica non coglie correttamente le peculiarita' del profilo di               
assorbimento di risorse della casistica che afferisce a tale                    
disciplina, fissando il valore a Euro 1.751,00 a giornata per i                 
dimessi dal cod. disciplina 47.                                                 
5. Protesi: valori aggiuntivi rispetto al DRG come da Allegato 5, con           
i vincoli ivi specificati.                                                      
6. Trapianti:                                                                   
- DRG 42 "interventi intraoculari, eccetto retina, iride e                      
cristallino" associato ai codici di intervento 11.6_: la tariffa                
viene fissata in Euro 2.375,70;                                                 
- DRG 458 "ustioni non estese con trapianto di pelle": la tariffa               
viene fissata in Euro 25.293,71, per i dimessi da discipline diverse            
dal cod. 47 limitatamente ai presidi in cui e' presente l'attivita'             
dei Centri Grandi Ustionati (cod. disciplina 47);                               
- DRG 472 "ustioni estese con intervento chirurgico": la tariffa                
viene fissata in Euro 39.647,87, per i dimessi da discipline diverse            
dal cod. 47 limitatamente ai presidi in cui e' presente l'attivita'             
dei Centri Grandi Ustionati (cod. disciplina 47);                               
- DRG 191 "interventi su pancreas, fegato e di shunt con cc"                    
associato ai cod. di intervento 52.82 o 52.80: la tariffa viene                 
fissata in Euro 22.522,26;                                                      
- DRG 192 "interventi su pancreas, fegato e di shunt no cc" associato           
ai cod. di intervento 52.82 o 52.80: la tariffa viene fissata in Euro           
16.991,03;                                                                      
- trapianto di intestino isolato: la tariffa viene fissata in Euro              
169.160,29. Tale tariffa e' applicata ai casi attribuiti ai DRG 148 e           
149 se associati ai codici di intervento, copresenti nella medesima             
scheda, 45.63, 46.99 e 45.8 e al codice di diagnosi secondaria V.42.8           
per pazienti dimessi dalle Aziende Ospedaliere di Modena o di                   
Bologna;                                                                        
- trapianto multiviscerale: la tariffa viene fissata in Euro                    
243.899,35. Tale tariffa e' applicata ai casi con codici di                     
intervento, copresenti nella medesima scheda, 45.63, 45.8, 46.99                
associati ad almeno uno dei seguenti codici 43.99, 52.83, 50.59 per             
pazienti dimessi dalle Aziende Ospedaliere di Modena o di Bologna               
indipendentemente dal DRG di dimissione;                                        
- trapianto di rene e pancreas: la tariffa viene fissata pari a Euro            
65.027,00. Tale tariffa e' applicata ai casi con codice di intervento           
52.80 o 52.81 o 52.82 o 52.83 associati al DRG 302;                             
- trapianto di rene e cuore: la tariffa viene fissata pari a Euro               
80.889,69. Tale tariffa e' applicata ai casi con codici intervento              
55.69 + 37.5 associati ai DRG 103 o 302;                                        
- trapianto di rene e fegato: Euro 100.652,9. Tale tariffa e'                   
applicata ai casi con codici intervento 55.69 + 50.59 associati al              
DRG 480;                                                                        
- trapianto di fegato e cuore: Euro 110.966,1. Tale tariffa e'                  
applicata ai casi con codici intervento 50.59 + 37.5 associati al DRG           
480.                                                                            
Le tariffe sopra fissate, cosi' come le tariffe per i trapianti di              
cuore, DRG 103, polmone, DRG 495, rene, DRG 302, fegato, DRG 480 e              
midollo, DRG 481, presenti nell'Allegato n. 3.1, sono quelle da porre           
in mobilita' da parte dell'Azienda sede di intervento verso l'Azienda           
di residenza del paziente ricevente l'organo o il tessuto. Nel                  
provvedimento di finanziamento complessivo della funzione trapianti             
saranno specificate le modalita' di rimborso da riconoscere alle                
Aziende che effettuano attivita' di procurement e alle Aziende sede             
di banche da parte delle Aziende che effettuano i                               
trapianti.Relativamente al trapianto di osso si specifica che per               
trapianto di osso si deve intendere l'impianto di segmenti ossei                
prelevati da donatore cadavere, con finalita' di supporto strutturale           
sostitutivo in soggetti neoplastici ove siano state asportate lesioni           
ossee di notevoli dimensioni. In presenza del codice in diagnosi                
secondaria V42,4 "Osso sostituito da trapianto" e fra gli interventi            
principali del codice 78.0_ (ad esclusione delle sotto categorie                
78.04, 78.06, 78.08) indipendentemente dal DRG che si viene ad                  
originare alla tariffa DRG specifica, va riconosciuta un valore                 
aggiuntivo pari ad Euro 1.797,27.                                               
7. Area Ortopedia: valutati i costi incrementali dei materiali legati           
alle tecniche operatorie e considerata  la criticita' complessiva in            
termini di lista d'attesa per gli interventi chirurgici riferiti                
all'MDC 8, vengono incrementate del 5% tutte le tariffe dei DRG                 
chirurgici appartenenti a tale MDC. Sono fatti salvi gli incrementi             
differenziati di seguito elencati. Sono individuati specifici                   
incrementi tariffari per alcuni interventi chirurgici ed alcune                 
diagnosi principali di dimissione relativi alla casistica ortopedica            
di seguito dettagliata, casistica di alta complessita' e                        
caratterizzata da costi di produzione estremamente elevati. Tali                
incrementi sono applicati su tutta la attivita' erogata in regime di            
ricovero ordinario dagli ospedali di fascia A in aggiunta alle                  
tariffe specifiche previste per i singoli casi:                                 
- codice 81.53   Revisione di sostituzione di articolazione di anca -           
Tariffa incrementale di Euro 7.633,23;                                          
- codice 81.55   Revisione di sostituzione di articolazione di                  
ginocchio - Tariffa incrementale di Euro 7.633,23;                              
- codice 81.04 Artrodesi dorsale approccio anteriore - Tariffa                  
incrementale di Euro 11.362,05;                                                 
- codice 81.05 Artrodesi dorsale approccio posteriore - Tariffa                 
incrementale di Euro 11.362,05                                                  
- codice 81.06 Artrodesi lombare approccio anteriore - Tariffa                  
incrementale di Euro 7.633,23;                                                  
- codice 81.07 Artrodesi lombare approcci laterali - Tariffa                    
incrementale pari ad Euro 7.633,23;                                             
- codice 81.08 Artrodesi lombare approccio posteriore - Tariffa                 
incrementale di Euro 7.633,23                                                   
- codici da 170.1 a 170.9 Tumori maligni delle ossa e delle                     
cartilagini articolari - Tariffa incrementale di Euro 7.633,23;                 
- codici da 171.2 a 171.9 Tumori maligni del connettivo e di altri              
tessuti molli - Tariffa incrementale di Euro 7.633,23;                          
- codice 83.84 "correzione di piede torto"- Tariffa incrementale                
paria Euro 2.127,80. Nel caso di intervento bilaterale da individuare           
con la ripetizione del cod. 83.84 in scheda nosologica, la                      
valorizzazione del caso deve essere incrementata complessivamente del           
50% (sommatoria del valore del DRG 225 e della tariffa incrementale             
sopra prevista);                                                                
- DRG 209: in considerazione del fatto che in tale DRG rientrano una            
serie di interventi di alta criticita' in termini di lista d'attesa,            
e con alti costi in termini di materiali utilizzati, si ritiene                 
opportuno creare le condizioni, anche tariffarie, per incentivare               
tale attivita'. Considerando inoltre che l'elemento di costo di                 
particolare rilevanza in tali interventi e' la protesi e che parte              
rilevante dell'attivita' viene svolta da ospedali di fascia B per i             
quali la tariffa era particolarmente non remunerativa ed estremamente           
distante dalla tariffa degli ospedali di fascia A, si ritiene                   
opportuno tendere ad un riallineamento di tale differenza fissando le           
tariffe pari a Euro 9.738,58 per gli ospedali di fascia A e a Euro              
8.777,74 per gli ospedali di fascia B. In presenza dei cod.                     
intervento 81.53 e 81.55 per i soli ospedali di fascia B la tariffa             
viene incrementata del 10%. Per gli ospedali di fascia A vale                   
l'importo aggiuntivo sopra definito;                                            
- DRG 223 e 224: in considerazione dei costi legati alla metodiche              
chirurgiche comunemente utilizzate per gli interventi chirurgici che            
confluiscono in questi DRG, la tariffa  per il DRG 223 viene fissata            
pari a Euro 2.476,1 per gli ospedali di fascia A e pari a Euro                  
2.259,70 per gli ospedali di fascia B, per il DRG 224 viene fissata             
pari a Euro 2.001,69 per gli ospedali di fascia A e pari a Euro                 
1.826,81 per gli ospedali di fascia B;                                          
- intervento di sostituzione parziale o totale di spalla, cod.                  
intervento 81.80 o 81.81: viene incrementato l'importo aggiuntivo per           
la parziale copertura del costo della protesi, che viene fissato pari           
a Euro 1.740,00, come da Allegato n. 6 del presente provvedimento.              
Chirurgia della mano: l'attivita' legata a questa specialita' si                
caratterizza per un limitato numero di DRG che ne classificano                  
l'attivita' e che, pertanto, al loro interno contengono tipologie di            
intervento abbastanza differenziate sia per tecnica utilizzata che              
per complessita'. Una specifica analisi dei costi mostra la                     
necessita' di intervenire dal punto di vista tariffario                         
differenziando alcune specifiche tipologie di intervento:                       
- se presente in diagnosi principale il codice 728.85 "contrattura              
muscolare" e in diagnosi secondaria il codice 342.1_ "emiplegia                 
spastica" o 344.0_ "tetraplegia non altrimenti classificata" in                 
associazione con i seguenti codici di intervento, 82.57-trasposizione           
tendine mano o 82.56-altro trasferimento o trapianto di tendine e/o             
83.19-tenotomia o miotomia e/o 83.85-allungamento tendineo,                     
indipendentemente dal DRG di dimissione, la tariffa e' pari a Euro              
3.553,50;                                                                       
- in considerazione del fatto che tutti gli interventi di reimpianto            
vengono collocati nel DRG 441-interventi sulla mano per traumatismo,            
in considerazione, inoltre, dei costi rilevati per gli interventi di            
reimpianto microchirugico, si stabilisce che in presenza dei codici             
di diagnosi principale 885.0 o 885.1 o 886.0 o 886.1 associati ai               
codici di intervento 84.21 o 84.22 la tariffa e' pari a Euro                    
5.047,00. In caso di reimpianto multiplo il codice di procedura                 
verra' ripetuto tante volte quante sono le dita reimpiantate e viene            
aggiunto un valore di 2.000 Euro alla tariffa precedente per ogni               
reimpianto oltre il primo.                                                      
8. Altri DRG chirurgici: Chirurgia della mammella per neoplasie                 
maligne (DRG 257, 258, 259, 260): anche per questo gruppo di                    
interventi, vista la criticita' in termini di copertura dei costi e             
la rilevanza clinica, si incrementa la tariffa relativa, sia per gli            
ospedali di fascia A che per quelli di fascia B, del 10%. Restano i             
rimborsi per la parziale copertura dei costi di protesi di cui                  
all'Allegato 6.                                                                 
9. Alte specialita' riabilitative: nelle more della piena                       
realizzazione di quanto previsto dalla propria deliberazione 1267/02            
in tema di Hub & Spoke e tenuto conto dell'analisi dei costi relativi           
ai pazienti in Unita' spinale (cod. 28) e Riabilitazione Intensiva              
(cod. 56) in condizioni di elevata instabilita' clinica, e che                  
necessitano di alta intensita' assistenziale in relazione al fatto              
che debba essere garantita loro assistenza ventilatoria, le tariffe             
relative ai casi trattati in modo esclusivo nei reparti suddetti                
(cod. 28 e cod. 56) e dimessi con codice di procedura di ventilazione           
meccanica assistita (cod. 96.7_) sono pari Euro 545,00, per i                   
pazienti il cui ricovero si sia svolto esclusivamente in disciplina             
28, e a Euro 457,00 per i pazienti il cui ricovero si sia svolto                
esclusivamente in disciplina 56 e 75; tariffe MDC specifiche per i              
cod. 28, 56 e 75 come da all. n. con relativi abbattimenti tariffari            
per i ricoveri oltre i valori soglia, con limite tariffario minimo              
come da punto precedente.                                                       
10. Cod. intervento 92.27 (impianto o inserzione di elementi                    
radioattivi) o 92.28 (iniezione o istillazione di radioisotopi)                 
associato al cod. diagnosi V 58.0 la tariffa viene fissata in Euro              
8.500,00.                                                                       
11. Area lungodegenza: per le attivita' assistenziali classificate              
con cod. 60 la tariffa viene fissata in Euro 143,94.                            
12. Ricoveri in regime ordinario con durata di degenza superiore al             
valore soglia: la relativa remunerazione complessiva massima e'                 
ricavata dalla somma fra la tariffa DRG specifica ed il prodotto fra            
le giornate di degenza oltre il valore soglia e la tariffa "pro die"            
DRG specifica (All. nn. 3.1 e 3.2).                                             
Regime di day hospital                                                          
Tariffe massime come da Allegato n. 3.3.                                        
1. DRG chirurgici e non medici: 80% della tariffa massima prevista              
per i ricoveri ordinari con durata della degenza superiore a un                 
giorno.                                                                         
2. DRG medici: con 1, 2, 3 accessi tariffa forfettaria pari a Euro              
124,47; resta invariata la tariffa dei DRG medici con piu' di 3                 
accessi.                                                                        
3. Per i casi attribuiti ai DRG 410 M-chemioterapia non associata a             
diagnosi secondaria di leucemia acuta, 409 M-radioterapia e 492                 
M-chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia:                    
- viene definita una tariffa ad accesso pari a Euro 300 a giornata.             
Il DH oncologico deve essere rivolto a pazienti che necessitano di              
accertamenti diagnostici invasivi non eseguibili ambulatorialmente in           
assoluto o in relazione alle loro condizioni cliniche, a pazienti che           
eseguono chemioterapia o immunoterapia per via sistemica, a pazienti            
che eseguono radioterapia associata a chemioterapia, a pazienti                 
sottoposti a terapia di supporto o palliativa che richiedono un                 
prolungato monitoraggio.                                                        
Resta fermo che sono esclusi dal ricovero in DH oncologico gli                  
accessi nei quali i pazienti sono sottoposti a visite di follow-up,             
che devono essere considerati attivita' ambulatoriale e valorizzati             
di conseguenza. Si sottolinea comunque che qualora, all'interno degli           
accordi di fornitura fra Aziende USL ed Aziende Ospedaliere siano               
previste modalita' di remunerazione che tengano conto dei costi dei             
medicinali impiegati, l'applicazione della tariffa di cui sopra deve            
trovare un'armonizzazione con gli accordi di fornitura medesimi.                
4. Per i casi attribuiti ai seguenti DRGs indipendentemente dal                 
numero di accessi:                                                              
- 124M-malattie cardiovascolari no IMA, con  cateterismo cardiaco e             
diagnosi complicata                                                             
- 125M-malattie cardiovascolari no IMA, con  cateterismo cardiaco e             
senza diagnosi complicata                                                       
- 323M-calcolosi urinaria con CC e/o litotrissia mediante ultrasuoni,           
nei soli casi nei quali sia riportato il codice di procedura 98.51,             
80% della tariffa massima prevista per i ricoveri in ordinario di               
piu' giorni.                                                                    
Ricoveri ripetuti                                                               
Per i ricoveri ordinari successivi di uno stesso paziente, dimesso da           
unita' operative per acuti, di durata superiore a un giorno,                    
effettuati entro 30 giorni dal primo ricovero nello stesso Presidio e           
classificati nella stessa categoria di diagnosi principale (MDC), le            
tariffe sono ridotte come di seguito specificato:                               
1. Intervallo temporale 2-7 giorni: re-ricoveri con stessa MDC                  
avvenuti nello stesso Presidio con finestra temporale 2-7 giorni,               
escluse le riammissioni nella giornata di lunedi' dei pazienti                  
dimessi il venerdi' o il sabato della settimana precedente e le                 
riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti dimessi il                 
venerdi' della settimana precedente, abbattimento del 50% della                 
corrispondente tariffa.                                                         
2. Intervallo temporale 8-30 giorni: abbattimento tariffario del 20%            
della corrispondente tariffa; tali abbattimenti tengono conto dei               
ridotti costi per procedure diagnostiche in pazienti gia' noti                  
clinicamente ed hanno l'obiettivo di disincentivare comportamenti               
opportunistici di artificioso frazionamento degli episodi di                    
ricovero, ad eccezione dei casi attribuiti nel primo ricovero ai DRG            
257, 258, 259 e 260 che nel secondo ricovero presentino i codici di             
intervento 85.53 o 85.54.                                                       
3. I ricoveri ripetuti con intervallo temporale 0-1, avvenuti nello             
stesso Presidio, comprese le riammissioni nella giornata di lunedi'             
dei pazienti  dimessi il venerdi' o il sabato della settimana                   
precedente e le riammissioni nella giornata di domenica dei pazienti            
dimessi il venerdi' della settimana precedente, non sono ricompresi             
fra quelli oggetto di abbattimenti tariffari in quanto essi sono                
oggetto di controllo obbligatorio interno,  finalizzato ad                      
evidenziare i casi nei quali si sia verificata una frammentazione               
dell'episodio di ricovero, per i quali l'importo relativo ad uno dei            
due episodi deve essere annullato.                                              
4. Fatti salvi i casi in cui, a seguito di attivita' di controllo               
interna o esterna i singoli episodi di ricovero ripetuto si                     
dimostrino essere legati a fenomeni di frammentazione o siano                   
ricoveri attribuiti a DRG di tipo medico aventi natura di ricovero              
per accertamenti preoperatori, vengono esclusi dagli abbattimenti di            
cui ai punti 1 e 2 le seguenti categorie di ricoveri:                           
- ricoveri di pazienti neoplastici (diagnosi principale codificata              
con i codici compresi fra il codice 140.0 e il codice 208.91 o                  
compresi fra il codice 230.0 e il codice 239.9 o codificate con i               
codici V58.0 o V58.1)                                                           
- ricoveri attribuiti ai DRG 488, 489 o 490                                     
- casi in cui il ricovero successivo sia stato attribuito ad un DRG             
di tipo chirurgico avente peso relativo superiore o uguale a 1,5                
(vedi colonna "peso" allegati).                                                 
Assistenza psichiatrica                                                         
1. Ospedali pubblici:                                                           
- tariffa pro die per i ricoveri ordinari pari a Euro 250,00;                   
- tariffa per accesso ricoveri in day hospital segue la regola di cui           
sopra in merito ai DRG medici.                                                  
2. Ospedali privati accreditati ad indirizzo neuropsichiatrico:                 
- tariffa pro die per i ricoveri ordinari pari a Euro 162,70;                   
- tariffa per accesso ricoveri in day hospital segue la regola di cui           
sopra in merito ai DRG.                                                         
La tariffa di cui al punto 2 e' comprensiva della presa in carico del           
paziente concordata con il DSM di riferimento, comprendente il                  
percorso di pre ricovero e di post ricovero.                                    
Sulle giornate eccedenti il sessantesimo giorno di degenza si applica           
la tariffa minima prevista per la lungodegenza medica, fatto salvo              
quanto previsto ai punti dal corrente Accordo generale tra la Regione           
Emilia-Romagna e le associazioni della spedalita' privata AIOP e                
ARIS.                                                                           
Si ribadisce la validita' di quanto previsto nella DGR  2582/02 in              
materia di ricoveri relativi ai disturbi del comportamento                      
alimentare.                                                                     
Prestazioni di emergenza per non residenti in Emilia-Romagna                    
In considerazione del fatto che il costo del servizio 118 e'                    
totalmente a carico del Fondo sanitario regionale e di quanto                   
concordato a livello interregionale, viene definita una tariffa per             
gli interventi a favore di non residenti in Emilia-Romagna da                   
addebitarsi alla Regione competente attraverso la procedura della               
mobilita', anche nel caso in cui l'intervento sia seguito da                    
ricovero.                                                                       
In base alla valutazione sull'incremento dei costi, cosi' come                  
previsto dalla DGR 2465/99, viene aggiornata la tariffa per le                  
attivita' di trasporto sanitario con elisoccorso definita nella                 
medesima deliberazione, ed in base all'analisi dei dati di                      
contabilita' analitica viene introdotta una tariffa per i trasporti             
con autoambulanza:                                                              
- elisoccorso attraverso il servizio 118: Euro 89,92/minuto da                  
applicare sulla base dell'effettivo tempo di volo;                              
- autoambulanza attraverso il servizio 118: tariffa forfettaria per             
trasporto di Euro 211,15.                                                       
Sono da considerarsi trasporti di emergenza, e pertanto da rilevare             
al fine della mobilita', solo i trasporti che si originano per una              
chiamata diretta alla Centrale operativa 118 con intervento di                  
soccorso disposto dalla Centrale stessa.                                        
Hospice                                                                         
Fermo restando quanto precedentemente stabilito dalla deliberazione             
della Giunta regionale 589/02,  la tariffa a giornata di degenza per            
il ricovero in hospice e' fissata pari a Euro 181.                              
Dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della             
propria deliberazione 447/03, del parere di regolarita'                         
amministrativa del Direttore generale alla Sanita', dott. Franco                
Rossi, in ordine alla legittimita';                                             
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'            
e Politiche sociali" espresso nella seduta del 15/12/2004;                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di adottare la Tariffa Unica Concordata (TUC) per i dimessi a                 
decorrere dall'1 gennaio 2004 residenti in altre regioni italiane,              
come da Allegato n. 2;                                                          
- di incrementare il tariffario medio complessivo del 3% delle                  
prestazioni ospedaliere, mantenendo invariate le tariffe di 51 DRG              
(Allegato n. 4) e dei ricoveri medici in regime di DH, come tariffe             
massime per le prestazioni ospedaliere di ricovero per acuti per                
cittadini residenti in Emilia-Romagna e stranieri (Allegati n. 3.1,             
3.2, 3.3 e 6);                                                                  
- di stabilire la decorrenza delle tariffe definite nel presente atto           
a far data dall'1/1/2004;                                                       
- di impegnare le Aziende sanitarie e le preposte strutture regionali           
al mantenimento dei piu' stretti meccanismi di controllo sui                    
comportamenti dei produttori pubblici e privati, al fine di prevenire           
eventuali fenomeni, che possono essere collegati al diverso regime              
tariffario, di trattamenti differenziali fra cittadini emiliano                 
romagnoli e cittadini provenienti da altre regioni;                             
- di approvare l'Allegato n. 5 relativo alla definizione degli                  
importi aggiuntivi per le attivita' che prevedono l'impianto di                 
protesi;                                                                        
- di dare atto che la Regione esercitera' le funzioni di controllo              
sulla base dei criteri definiti come dall'Allegato n. 7;                        
- di dare atto che gli allegati al presente provvedimento ne                    
costituiscono parte integrante e sostanziale;                                   
- di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli                    
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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