GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 458

L.R. 28/97 (art. 7, comma 4, lettere a) e b). Criteri e modalita' per la concessione dei contributi alle Associazioni riconosciute limitatamente al Settore assistenza tecnica di base per le aziende agricole e per le aziende di trasformazione del Comparto biologico - Anno 2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 2 agosto 1997, n. 28 recante "Norme per il settore                
agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n.            
36", ed in particolare l'art. 7;                                                
dato atto che il citato art. 7 prevede, tra l'altro:                            
- al comma 4, che alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6           
della medesima legge possono essere concessi contributi per la                  
realizzazione di programmi specifici relativi a:                                
a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole;                          
b) assistenza tecnica di base per le aziende di trasformazione;                 
c) divulgazione dei metodi di produzione e trasformazione biologici;            
d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;                     
e) educazione alimentare;                                                       
- al comma 5, che l'entita' di detti contributi non puo' superare il            
50% delle spese riconosciute ammissibili al fine della realizzazione            
dei programmi;                                                                  
- al comma 6, che e' compito della Giunta regionale definire le                 
modalita' ed i tempi di presentazione delle domande, le modalita' di            
rendicontazione nonche' i criteri per la valutazione dei programmi              
specifici;                                                                      
ritenuto di dare attuazione - per l'anno 2005 - al citato disposto              
legislativo, stabilendo come risulta dall'allegato al presente atto,            
del quale e' parte integrante e sostanziale, i criteri e le modalita'           
per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione dei            
programmi di assistenza tecnica di base per le aziende agricole e per           
le aziende di trasformazione di cui alle lettere a) e b) del citato             
comma 4 dell'art. 7;                                                            
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",           
e in particolare l'art. 37, comma 4;                                            
richiamata la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003                
recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                     
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:                                  
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del                
citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta                       
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di dare attuazione - per l'anno 2005 - a quanto previsto al sesto            
comma dell'art. 7 della L.R. 28/97 definendo, come risulta                      
dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, i               
criteri e le modalita' per la concessione alle Associazioni,                    
riconosciute ai sensi dell'art. 6 della predetta legge, dei                     
contributi finalizzati alla realizzazione di programmi specifici                
relativamente ai seguenti settori:                                              
a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole (lettera a) -             
comma 4);                                                                       
b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione (lettera b) -            
comma 4);                                                                       
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO                                                                        
L.R. 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il Settore agroalimentare                  
biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36"                       
Interventi contributivi per la realizzazione di programmi specifici             
per i settori dell'assistenza tecnica di base per le aziende agricole           
e dell'assistenza tecnica per le aziende di trasformazione (art. 7,             
comma 4, lettere a) e b)                                                        
Criteri e modalita' di attuazione per l'anno 2005                               
Ai sensi dell'art. 7 - comma 4 - della L.R. 28/97, la Regione puo'              
concedere alle Associazioni degli operatori biologici - riconosciute            
secondo quanto previsto dall'art. 6 della medesima legge e                      
regolarmente iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole di cui al             
R.R. 17/03 - Contributi finalizzati alla realizzazione di programmi             
specifici nella misura massima del 50% delle spese riconosciute                 
ammissibili.                                                                    
La concessione dei contributi per programmi di assistenza tecnica di            
base a favore delle aziende agricole e di assistenza tecnica per le             
aziende di trasformazione dei prodotti biologici - di cui alle                  
lettere a) e b) del comma 4 del citato art. 7 - e' disciplinata                 
secondo quanto di seguito stabilito.                                            
Nel rispetto di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli           
aiuti di Stato nel settore agricolo - Sezione 14 - i servizi di                 
assistenza tecnica devono essere accessibili a tutte le aziende del             
settore.                                                                        
All'intervento sono destinati complessivamente Euro 307.000,00 a                
valere sullo stanziamento recato dal Capitolo 18583 "Interventi                 
contributivi finalizzati all'attuazione di programmi rivolti al                 
sostegno e sviluppo dell'agricoltura biologica (art. 59, comma 2,               
Legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 123, comma 1, lettera b), Legge            
23 dicembre 2000, n. 388; art. 3, comma 1, Legge 7 marzo 2003, n. 38;           
art. 7, comma 4, L.R. 2 agosto 1997, n. 28) - Mezzi statali."                   
compreso nell'Unita' previsionale di base 1.3.1.2.5782 "Sviluppo del            
settore agroalimentare biologico - Risorse statali" del Bilancio per            
l'esercizio finanziario 2005.                                                   
1. Presentazione delle domande                                                  
Le domande di contributo devono essere indirizzate a: Servizio                  
Valorizzazione delle produzioni - Direzione generale Agricoltura -              
Viale Silvani n. 6 - Bologna e devono pervenire entro e non oltre il            
15 maggio 2005.                                                                 
Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante                 
dell'Associazione secondo le forme previste dal DPR 445/00.                     
Nella domanda il legale rappresentante dichiara sotto la propria                
responsabilita':                                                                
a) le generalita' del richiedente;                                              
b) la descrizione dettagliata del programma di assistenza tecnica da            
realizzare che puo' riguardare una o piu' filiere;                              
c) la durata del programma, prevedendo per ogni settore o filiera la            
data di conclusione;                                                            
d) il comparto merceologico, i prodotti interessati e una stima dei             
quantitativi immessi in commercio;                                              
e) il numero e l'elenco dettagliato delle imprese interessate al                
programma (denominazione, rappresentante legale, sede legale e                  
dell'intervento, CUAA ovvero, in mancanza, codice fiscale);                     
f) la previsione dei costi di realizzazione dettagliatamente                    
articolata come indicato al punto 3;                                            
g) l'entita' di eventuali contributi pubblici ottenuti o richiesti              
per la realizzazione del programma presentato o di parti dello                  
stesso;                                                                         
h) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare, per l'intera              
durata del programma oggetto della domanda, l'eventuale inoltro di              
nuove istanze di contributo relative al settore dell'assistenza                 
tecnica;                                                                        
i) l'entita' di eventuali spese assunte a carico dei soci e/o di                
privati per lo stesso programma o per parti di esso.                            
Le domande trasmesse oltre i termini sono inammissibili.                        
2. Requisiti del programma                                                      
La descrizione del programma deve comprendere:                                  
a) una relazione che indichi gli obiettivi che si intendono                     
raggiungere;                                                                    
b) l'individuazione di indicatori di risultato che consentano il                
controllo del livello di successo del programma;                                
c) l'elenco del personale coinvolto nella realizzazione del programma           
con riferimento al ruolo ricoperto, con il relativo curriculum;                 
d) l'elenco dei soggetti pubblici, privati e soci eventualmente                 
coinvolti, con riferimento al ruolo ricoperto;                                  
e) l'adesione al sistema di monitoraggio e controllo sulle attivita'            
di assistenza tecnica della Regione Emilia-Romagna;                             
f) l'indicazione esplicita delle caratteristiche che contribuiscono             
all'ottenimento del punteggio di cui al successivo punto 5.                     
Il programma dovra' indicare le spese, stimate in via presuntiva,               
articolate per le voci di spesa ritenute ammissibili ed indicate al             
successivo punto 3. Se il programma coinvolge piu' filiere di                   
intervento le spese dovranno altresi' essere suddivise per filiera.             
L'entita' del contributo e' calcolata con riferimento esclusivamente            
alle seguenti spese:                                                            
a) spese a carico diretto dell'Associazione;                                    
b) spese a carico dei soci dell'Associazione purche' operatori                  
inclusi nell'elenco regionale di cui all'art. 5 della L.R. 28/97.               
Le spese sostenute dai soggetti di cui alla lettera b) non possono              
superare il 50% dell'importo complessivamente ammesso a contributo.             
Le spese eccedenti tale limite sono decurtate dall'importo ammesso a            
contributo.                                                                     
3. Spese ammissibili                                                            
Le spese devono essere suddivise secondo l'articolazione sotto                  
riportata e suddivise per filiera o settore d'intervento.                       
Non sono ammesse spese sostenute prima della presentazione della                
domanda.                                                                        
A) Spese di personale                                                           
Per spese di personale si intende il costo del personale scientifico            
e tecnico, in carico ai partecipanti al programma ed utilizzato, per            
l'esecuzione delle attivita' previste nel programma stesso. In tale             
ambito sono ricomprese:                                                         
- le spese dirette ed indirette del personale dipendente impegnato              
nel programma;                                                                  
- l'importo lordo dei compensi di liberi professionisti, di                     
incaricati e di borsisti;                                                       
- le spese vive di missione, sostenute dal personale a qualsiasi                
titolo impegnato nel programma.                                                 
Il programma deve contenere un idoneo preventivo che espliciti le               
spese relative a:                                                               
a) personale con rapporto di lavoro subordinato;                                
b) personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.              
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera a), devono                 
essere fornite le seguenti informazioni:                                        
- nome e cognome;                                                               
- organismo di appartenenza, CCNL di riferimento, qualifica, tipo di            
contratto (tempo indeterminato, a termine), costo giornaliero                   
(calcolato dividendo il costo annuo complessivo per 210 giorni),                
giornate dedicate al programma distinte per attivita', costo delle              
spese missione a carico del programma divise per filiera.                       
Il costo annuo complessivo deve essere desunto dall'apposita                    
contabilita' e comprende la retribuzione complessiva lorda, piu' la             
parte degli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro                   
(contributi pensionistici, assicurazione malattie, contributi per la            
sicurezza sociale ecc.).                                                        
Per quanto riguarda il personale di cui alla lettera b), devono                 
essere fornite le seguenti informazioni:                                        
- nome e cognome;                                                               
- eventuale organismo di appartenenza, qualifica, tipo di rapporto              
contrattuale (borsa di studio o contratto libero professionale),                
oggetto della prestazione, costo a carico del programma.                        
Per quanto riguarda i rimborsi delle spese di viaggio con auto,                 
saranno ritenute ammissibili le spese calcolate sulla base delle                
vigenti tariffe ACI, fino ad un massimo dell'importo relativo ad                
un'auto di cilindrata 1600 cc benzina, con una percorrenza annua di             
25.000 Km.                                                                      
Non sono ammissibili spese di personale riferite alla partecipazione            
a corsi di formazione e aggiornamento.                                          
B) Spese di realizzazione                                                       
Sono ammesse spese per l'utilizzo di beni non durevoli, quali spese             
per materiali di consumo, spese per materiali non inventariabili,               
spese per beni e materiali ammortizzabili nell'arco di un solo anno.            
Sono altresi' ammesse le spese per l'acquisto di beni necessari alla            
misurazione di grandezze chimiche, fisiche o microbiologiche. Tali              
spese sono ammesse nella misura massima del 10% nell'ambito della               
spesa complessivamente ritenuta ammissibile per la realizzazione del            
programma.                                                                      
Sono escluse le spese relative all'acquisto di licenze d'uso dei                
programmi per elaboratori.                                                      
C) Spese generali                                                               
Sono ammissibili spese generali, sul totale della spesa ammissibile             
del programma, in percentuale massima del 10%.                                  
Sono considerate spese generali le spese per progettazione,                     
direzione, gestione e controllo direttamente ascrivibili al                     
programma.                                                                      
Non sono ammissibili spese per attivita' svolte da organismi di                 
controllo previsti dal Reg. CE n. 2092/91.                                      
D) Spese per monitoraggio e controllo sull'attivita' di assistenza              
tecnica                                                                         
Sono ammissibili spese per l'immissione sul sistema regionale di                
monitoraggio e controllo dei dati relativi ai servizi prestati a cura           
dell'Associazione. Tali spese sono ammesse nella misura massima del             
5% nell'ambito della spesa complessivamente ritenuta ammissibile per            
la realizzazione del programma.                                                 
4. Intensita' dell'aiuto                                                        
L'entita' del contributo e' fissata nella misura del 50 per cento               
della spesa ritenuta ammissibile.                                               
Fermo restando il predetto limite, la somma dei contributi accordati            
al singolo beneficiario per le attivita' ricadenti nell'ambito di               
applicazione della Sezione 14 degli Orientamenti comunitari per gli             
aiuti di Stato per il settore agricolo (2000/C 28/02) non potra'                
essere superiore all'ulteriore limite massimo di Euro 100.000,00 per            
triennio, fatta eccezione per i beneficiari che rientrino nella                 
definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione              
2003/361/CE del 6 maggio 2003, per  i quali il contributo sara'                 
comunque pari al 50% dei costi ammissibili se quest'ultimo importo e'           
superiore al primo.                                                             
Per beneficiario si intende il soggetto che fruisce dei servizi di              
assistenza tecnica.                                                             
5. Istruttoria, formazione della graduatoria, concessione dei                   
contributi                                                                      
Il Responsabile del procedimento e' il Responsabile del Servizio                
Valorizzazione delle produzioni.                                                
L'istruttoria delle domande e' effettuata da un Gruppo di valutazione           
nominato con atto formale del Direttore generale                                
Agricoltura.L'istruttoria comporta in primo luogo la verifica dei               
requisiti di ammissibilita' delle Associazioni richiedenti e del                
programma, nonche' la verifica delle dichiarazioni contenute nella              
domanda.                                                                        
La mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla L.R. 28/97 e dei            
requisiti del programma di cui al precedente punto 2 comporta                   
l'inammissibilita' della domanda.                                               
Qualora emerga la necessita' di chiarimenti, il Responsabile del                
procedimento provvedera' a richiedere specifiche delucidazioni ed               
apposita documentazione integrativa. I chiarimenti e la                         
documentazione dovranno pervenire entro 30 giorni, calcolati dalla              
data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza                  
dell'istanza originariamente presentata.                                        
I programmi di attivita' saranno valutati secondo i criteri di                  
seguito indicati:                                                               
Criteri di valutazione:                                                         
a) grado di innovazione del programma punteggio: da 0 a 3;                      
b) grado di partecipazione delle aziende iscritte all'elenco                    
regionale degli operatori biologici, sezioni produttori agricoli e              
preparatori, riferite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente            
alla domanda: dal 20% al 30% degli operatori iscritti punteggio: 1 al           
30% al 60% degli operatori iscritti punteggio: 3 oltre il 60% degli             
operatori iscritti punteggio: 6;                                                
c) grado di ricaduta sulla filiera punteggio: da 0 a 3;                         
d) grado di ricaduta sul consumatore finale punteggio: da 0 a 5;                
e) valutazione complessiva del programma punteggio: da 0 a 5                    
Il Gruppo di valutazione definisce, nella sua prima seduta e prima di           
procedere alla valutazione dei programmi, le graduazione dei punteggi           
per i criteri a), c), d) ed e).                                                 
La soglia minima per l'ammissibilita' a contributo e' fissata in 10             
punti.                                                                          
Il Gruppo di valutazione determina l'entita' della spesa ammissibile            
in relazione alle attivita' previste nel programma.                             
L'istruttoria si conclude con la formulazione di una proposta di                
graduatoria completa dell'indicazione della spesa ammessa e del                 
conseguente contributo concedibile.                                             
All'approvazione della graduatoria - che dovra' avvenire entro il 25            
luglio 2005 - provvede con atto formale il Responsabile del Servizio            
Valorizzazione delle produzioni, disponendo contestualmente la                  
concessione dei contributi nei limiti delle disponibilita' recate dai           
pertinenti capitoli del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005.              
6. Erogazione acconti                                                           
L'Associazione interessata puo' chiedere, ad avvenuto avvio delle               
attivita', l'erogazione di un acconto, la cui entita' non puo'                  
comunque essere superiore al 70% del contributo concesso.                       
7. Variazioni e proroghe                                                        
Le modifiche del programma che determinino variazioni compensative              
tra le singole voci di spesa, per un importo inferiore o uguale al              
20% del costo complessivo del programma, rientrano nella                        
discrezionalita' del beneficiario, fermo restando che in sede di                
verifica finale, preliminare alla liquidazione del saldo del                    
contributo, sara' accertato che le variazioni apportate non abbiano             
alterato gli obiettivi previsti dal programma.                                  
Variazioni superiori al 20% o variazioni che, pur non avendo riflessi           
sull'articolazione dei costi previsti, modifichino gli obiettivi e le           
ricadute del programma dovranno essere preventivamente sottoposte               
alla valutazione della Regione. Decorsi trenta giorni dalla data di             
ricevimento della richiesta di variazione senza che l'Amministrazione           
abbia assunto atto formale di diniego o abbia richiesto chiarimenti             
la variazione si intende autorizzata.                                           
In nessun caso, le variazioni apportate al programma possono                    
determinare un incremento del contributo concesso.                              
Eventuali proroghe ai termini di completamento delle attivita'                  
previste nel programma possono essere richieste entro i sessanta                
giorni antecedenti alla data di conclusione dell'intervento indicata            
nella domanda di contributo.                                                    
La proroga si intende concessa decorsi trenta giorni                            
dall'acquisizione agli atti dell'apposita richiesta senza che                   
l'Amministrazione abbia assunto atto formale di diniego o abbia                 
richiesto chiarimenti.                                                          
8. Modalita' di rendicontazione                                                 
Entro i centoventi giorni successivi alla data di ultimazione delle             
attivita' indicate nella domanda, il legale rappresentante                      
dell'Associazione trasmette al Servizio Valorizzazione delle                    
produzioni il rendiconto finanziario e la relazione tecnica finale              
sul programma realizzato.                                                       
a) Rendiconto finanziario                                                       
Il rendiconto finanziario deve essere sottoscritto dal legale                   
rappresentante del soggetto beneficiario, e deve contenere:                     
- l'elenco dei titoli di spesa relativi ai costi effettivamente                 
sostenuti per la realizzazione del programma articolato secondo le              
voci di spesa previste al precedente punto 3 e suddiviso per soggetto           
che ha sostenuto le spese e per filiera;                                        
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/00             
attestante:                                                                     
a) che tutte le spese indicate sono state effettuate per la                     
realizzazione del programma;                                                    
b) che tutti i titoli giustificativi delle spese effettuate                     
contengono esplicito riferimento al programma finanziato dalla                  
Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 28/97;                               
c) relativamente alle spese di personale:                                       
- il numero e l'inquadramento delle unita' impiegate nella                      
realizzazione del programma, CCNL di appartenenza;                              
- il numero delle giornate lavorative per ogni singola unita'                   
impiegata;                                                                      
- i relativi costi imputati calcolati sulla base del rapporto tra il            
costo annuo comprensivo degli oneri diretti e indiretti e n. 210                
giornate lavorative annue;                                                      
d) che dette spese sono supportate da titoli giustificativi                     
regolarmente emessi e registrati nella contabilita', chiaramente                
identificabili per centro di costo o nella nota integrativa e che               
sono ordinatamente conservati e disponibili presso la sede                      
amministrativa dell'Associazione per consentire le verifiche                    
tecnico-amministrative da parte della Regione;                                  
e) che tali titoli non sono stati utilizzati per l'ottenimento di               
altri contributi;                                                               
f) di essere a conoscenza che tali titoli non potranno essere                   
utilizzati per la richiesta di ulteriori contributi;                            
g) l'indicazione dell'ammontare delle spese effettivamente pagate               
supportata dalla dichiarazione che tale ammontare non e' inferiore              
all'acconto percepito.                                                          
Entro i sessanta giorni successivi all'emissione da parte della                 
Regione del mandato di pagamento del saldo del contributo,                      
l'Associazione deve provvedere al pagamento integrale di tutte le               
spese sostenute, pena la revoca del contributo.                                 
Entro settantacinque giorni dalla medesima data, pena la revoca del             
contributo, il rappresentante legale dell'Associazione deve                     
presentare al Servizio Valorizzazione delle produzioni specifica                
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che tutte le               
spese che, alla data del rendiconto non risultavano ancora                      
quietanzate, sono state regolarmente pagate.Per le spese sostenute              
direttamente dai soci dell'Associazione, essi dovranno produrre                 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante quanto previsto            
alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f). Per i soci                    
dell'Associazione non e' ammessa la possibilita' di cui alla                    
precedente lettera g); pertanto con la predetta dichiarazione                   
sostitutiva, i soci stessi dovranno attestare che tutte le spese da             
essi direttamente sostenute sono state regolarmente quietanzate.                
b) Modalita' di pagamento                                                       
I titoli di spesa e i relativi pagamenti devono:                                
- essere in regola con la normativa vigente sul bollo;                          
- dimostrare il collegamento tra il titolo di spesa e il relativo               
pagamento attraverso i seguenti elementi: fornitore, data e numero              
documento, importo.                                                             
I pagamenti devono essere dimostrati secondo una delle seguenti                 
modalita':                                                                      
- quietanza diretta apposta dal fornitore sul titolo di spesa con               
dicitura "pagato" o "per quietanza", timbro della ditta fornitrice,             
data e firma;                                                                   
- dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice           
nella quale risultino gli estremi del titolo di spesa e dell'avvenuto           
pagamento;                                                                      
- ricevute bancarie, bonifici anche attraverso home banking,                    
bollettini postali, carte di credito aziendali e relativi estratti              
conto.                                                                          
c) Relazione tecnica finale                                                     
La relazione tecnica finale, corredata dei dati di riscontro degli              
indicatori di risultato, della documentazione e dei materiali                   
prodotti nella realizzazione del progetto dovra' essere trasmessa               
unitamente al rendiconto finanziario.                                           
9. Modalita' di controllo e liquidazione del saldo                              
Il controllo effettuato dal Servizio Valorizzazione delle produzioni            
attiene ai seguenti aspetti:                                                    
- verifica tecnica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel              
programma;                                                                      
- verifica tecnico-amministrativa.                                              
Qualora in sede di verifica emerga la necessita' di eventuali                   
ulteriori chiarimenti, potranno essere richieste specifiche                     
delucidazioni e apposita documentazione integrativa che dovra' essere           
consegnata entro quindici giorni dalla richiesta pena la revoca del             
contributo concesso.                                                            
Verifica tecnica                                                                
La verifica tecnica e' effettuata sul programma ed e' presupposto per           
la liquidazione del saldo del contributo.                                       
Resta facolta' del Servizio effettuare verifiche e sopralluoghi anche           
in corso d'opera in relazione alla particolare tipologia e                      
complessita' del programma. I risultati delle verifiche sono                    
sintetizzati in apposito verbale.                                               
La verifica tecnica accerta l'effettivo e pieno raggiungimento degli            
obiettivi del programma.                                                        
Verifica tecnico-amministrativa                                                 
La verifica tecnico-amministrativa, da effettuarsi presso la sede               
dell'Associazione beneficiaria, e' presupposto per la liquidazione              
del saldo ed e' effettuata al fine di verificare la corrispondenza              
fra le spese ammesse a contributo e la relativa documentazione a                
supporto.                                                                       
10. Revoche e sanzioni                                                          
Per eventuali revoche e sanzioni si applica quanto previsto dall'art.           
18 della L.R. 15/97.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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