REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2685

Piano dell'arenile del Comune di Riccione. Parere in ordine alla conformita' alle Direttive di cui alla delibera del C.R. 468/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni           
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare               
territoriale" con la quale sono state attribuite ai Comuni le                   
funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione            
e revoca delle concessioni demaniali marittime a finalita'                      
turistico-ricreative;                                                           
premesso che:                                                                   
- con delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 sono             
state approvate le Direttive per l'esercizio delle funzioni                     
amministrative inerenti l'utilizzazione del demanio marittimo di cui            
all'art. 2, comma 2 della suddetta legge;                                       
- le Direttive di cui sopra sono volte a disciplinare gli usi                   
turistico-ricreativi degli ambiti del demanio marittimo laddove tali            
destinazioni d'uso siano previste negli strumenti di pianificazione             
territoriale ed urbanistica e tengono luogo del Piano di                        
utilizzazione di cui all'art. 6 del DL 5 ottobre 1993, n. 400,                  
convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n.494;                
- il paragrafo 6.1.3 del Capo VI della sopracitata delibera                     
consiliare prevede che il Piano dell'arenile di cui ai paragrafi                
6.1.1 e 6.1.2 adottato dal Consiglio comunale deve essere trasmesso,            
contestualmente al deposito presso la Segreteria del Comune, alla               
Regione ai fini della valutazione in ordine alla conformita' dello              
stesso alle Direttive regionali;                                                
- sono sottoposte alle medesime modalita' di verifica anche eventuali           
successive varianti dei Piani gia' approvati;                                   
- la valutazione di conformita' e' espressa con parere vincolante               
reso dalla Giunta regionale, nei termini previsti per l'espressione             
delle osservazioni, sentita una apposita Commissione nominata con               
atto del Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio,               
Turismo che ne definisce altresi' la composizione e le modalita' di             
funzionamento e presieduta dal Responsabile del Servizio Turismo e              
Qualita' Aree Turistiche;                                                       
- con determinazione del Direttore generale alle Attivita'                      
produttive, Commercio, Turismo del 20 marzo 2003, n. 3093 e' stata              
nominata la Commissione di cui sopra;                                           
visto il Piano dell'arenile trasmesso dal Comune di Riccione ed                 
assunto a prot. n. 1140 del 19/1/2004 e successive modifiche assunte            
a prot. n. 40744 del 14/12/2004;                                                
constatato che:                                                                 
- il suddetto Piano e' stato adottato e trasmesso alla Regione                  
Emilia-Romagna in conformita' a quanto previsto dal Capo VI 6.1.1,              
6.1.2 e 6.1.3 delle Direttive regionali;                                        
- il Piano disciplina gli ambiti demaniali marittimi dell'intero                
territorio comunale destinati ad attivita' turistico-ricreative;                
visto il verbale della seduta del 17 dicembre 2004 della Commissione            
di cui alla determinazione del Direttore generale alle Attivita'                
produttive, Commercio, Turismo del 20 marzo 2003, n. 3093 e                     
successive modifiche, conservato agli atti del Servizio Turismo e               
Qualita' Aree Turistiche;                                                       
dato atto che la suddetta Commissione ha espresso valutazione                   
favorevole di conformita' del Piano dell'arenile del Comune di                  
Riccione alle direttive soprarichiamate con le prescrizioni di                  
seguito riportate:                                                              
1) art. 6 N.d.A. Nel regolamentare le modalita' di attuazione del               
Piano dell'arenile, occorre esplicitare che sono fatte salve le                 
disposizioni impartite annualmente dalla Regione con l'Ordinanza                
balneare per la disciplina dell'uso e di ogni altra attivita' sul               
litorale marittimo;                                                             
2) art. 6 N.d.A. E' necessario che sia esplicitamente indicato che i            
punti di ormeggio non siano realizzabili ovvero che, qualora si                 
intendesse realizzarli, dovranno essere conformi a quanto previsto              
dal Piano della Portualita' (Capo VI, punto 6.1.8 lett. j) delle                
Direttive);                                                                     
3) art. 7 N.d.A. Sopprimere il riferimento alla revoca della                    
concessione, nei casi disciplinati dall'art. 12.2, in quanto non                
prevista, nel caso specifico, dalla vigente normativa;                          
4) art. 7 N.d.A. Occorre sopprimere la previsione che le convenzioni            
possano prevedere forme di garanzia circa il carattere pluriennale              
delle concessioni in quanto in contrasto con la vigente normativa;              
5) art. 12.1 N.d.A. Specificare se e' vietato l'accesso all'arenile             
anche ad altri mezzi motorizzati che non siano ciclomotori e                    
motocicli, salvo quelli autorizzati;                                            
6) art. 12.3 N.d.A. Occorre specificare, con riferimento ai                     
concessionari che scelgono di non adeguare le strutture insistenti              
sulle aree in concessione alle tipologie proposte dal Piano, che le             
attrezzature in precario installabili in aree predefinite della                 
concessione (aree polifunzionali) sono modificabili mediante semplice           
comunicazione (Capo VI, punto 6.1.8 lett. h) delle Direttive);                  
7) art. 13 N.d.A. Occorre specificare che la sospensione riguarda le            
attivita' oggetto della concessione, come previsto dal Capo IV punto            
4.3.3 delle Direttive;                                                          
8) art. 13 N.d.A. Occorre sopprimere il capoverso che prevede che le            
spiagge libere sono attribuite in uso gratuito al Comune in contrasto           
con la vigente normativa;                                                       
9) art. 13 N.d.A. In merito all'utilizzo ed all'occupazione delle               
aree demaniali marittime per manifestazioni di carattere temporaneo e           
di breve durata per periodi fino a trenta giorni che prevedano                  
l'installazione di impianti facilmente amovibili ovvero in caso di              
utilizzazione di pertinenze demaniali marittime, occorre recepire la            
disposizione di cui al Capo VI, punto 6.2.1.2 delle Direttive;                  
10) considerato che non sono state indicate le modalita' di                     
presentazione delle domande ai fini dell'ottenimento della                      
concessione, cosi' come prescritto dalle Direttive regionali, occorre           
provvedere all'inserimento delle stesse nelle NdA facendo                       
riferimento, fintanto che il Comune non avra' provveduto ad                     
indicarle, alle previsioni regionali di cui al Capo VI, punto 6.1.8             
lett. b) delle Direttive;                                                       
11) considerato che il Piano dell'arenile non disciplina le modalita'           
di concessione delle aree createsi a seguito di fenomeni di                     
ripascimento naturale o artificiale verso il mare dell'arenile in               
concessione che abbiano acquisito carattere di stabilita', occorre              
regolamentare le suddette modalita' ovvero richiamare la disciplina             
di cui al Capo VI, punto 6.2.5 delle Direttive;                                 
12) considerato che il Piano non contempla alcuna disciplina per le             
concessioni e per l'attivita' di locazioni natanti, occorre                     
regolamentare la suddetta attivita' ovvero precisare il mantenimento            
dello status quo e rinviare per il dettaglio a successiva                       
regolamentazione (Capo VI, punto 6.1.8, lett. i) delle Direttive);              
13) devono essere adottati tutti i provvedimenti tecnici necessari ad           
escludere l'ingressione marina all'interno dei manufatti ed in                  
particolare delle cabine parzialmente interrate, prevedendo opere di            
contenimento fisso e mobile lungo il fronte mare che escludano la               
necessita' di eseguire dune durante il periodo invernale;                       
14) la movimentazione delle sabbie dell'arenile necessarie alla                 
realizzazione degli interventi per ogni stralcio esecutivo deve                 
essere preventivamente comunicata al Servizio Tecnico Bacini Conca e            
Marecchia che, sulla scorta di specifici e dettagliati elaborati                
progettuali, rilascera' preventivo parere tecnico con le disposizioni           
ritenute utili;                                                                 
15) la progettazione dei manufatti deve essere redatta da tecnico               
abilitato, depositata e autorizzata ai sensi della L.R. 35/85 e della           
L.R. 40/95, chiarendo le caratteristiche di amovibilita'. In ogni               
caso le fondazioni dovranno essere impostate a profondita'                      
sufficiente per escludere lo scalzamento al piede in caso di                    
mareggiata;                                                                     
16) i punti di accesso carrabili devono essere idonei per dimensioni            
e pavimentazione al transito di mezzi pesanti normalmente impiegati             
per i lavori necessari alla difesa della costa;                                 
17) deve essere consentito, nei tratti di litorale adiacenti il porto           
canale, al di fuori della stagione balneare, il deposito delle sabbie           
derivanti dal dragaggio del porto canale;                                       
dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal                
Servizio Turismo e Qualita' Aree Turistiche, sulla base della                   
documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;                         
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott.              
Andrea Vecchia, ai sensi della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della             
deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2003, n. 447;                     
su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A. di esprimere parere favorevole, subordinato al recepimento delle             
prescrizioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente            
richiamate, in ordine alla conformita' del Piano dell'arenile del               
Comune di Riccione alle Direttive approvate con deliberazione del               
Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468;                                       
B. di disporre che, come previsto al punto 6.1.5. delle Direttive, il           
Piano dell'arenile approvato sia trasmesso alla Regione entro i                 
successivi 30 giorni;                                                           
C. di ribadire che, come previsto dal punto 6.1.4 del Capo VI delle             
Direttive, eventuali successive varianti dovranno essere sottoposte             
alla verifica di conformita' della Regione;                                     
D. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina