DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2005, n. 1434
Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 30 giugno 2003, n.12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro" e in particolare
l'art. 4 "Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche
professionali a livello nazionale ed europeo" e l'art. 5
"Riconoscimenti e certificazioni";
- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro"
e in particolare l'art. 3 "Funzioni della Regione", comma 7;
richiamate:
- la propria deliberazione n. 936 del 17 maggio 2004, con la quale e'
stato approvato il documento "Il Sistema regionale delle Qualifiche -
Orientamenti, metodologia, struttura", in cui la Regione ha definito
l'impianto del proprio sistema di qualifiche e ha assunto alcuni
principi di riferimento per il Sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze, definendo in particolare che la
qualifica:
- e' un titolo formale che certifica il possesso degli standard di
competenza di una figura professionale/qualifica;
- e' assegnata alla persona mediante procedura regolamentata dalla
Regione con un "atto unico" di certificazione (relativo all'intera
figura) oppure con somma di certificazioni parziali (certificazioni
di "unita' di competenze") ottenibili attraverso percorsi di
apprendimento diversi in momenti differenti della vita;
- e' registrabile nel "Libretto formativo individuale";
- la propria deliberazione n. 2212 del 10 novembre 2004, con la quale
si stabilisce che successivamente saranno definite le linee guida e i
dispositivi di attuazione di un Sistema regionale delle
Certificazioni coerente con il Sistema regionale delle Qualifiche,
adottando il medesimo percorso di validazione con le parti sociali
gia' operante per il Sistema regionale delle Qualifiche;
dato atto che:
- nei mesi di giugno e luglio si e' realizzato il lavoro di
elaborazione e verifica del Sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze;
- tale percorso, in continuita' con il lavoro svolto nell'ambito del
Sistema regionale delle Qualifiche e' stato condotto congiuntamente
agli esperti designati dai componenti la Commissione regionale
Tripartita, di cui alla Legge 12/03, e dai funzionari incaricati
dalle Amministrazioni provinciali;
- tale lavoro di elaborazione ha prodotto il documento "Il Sistema
regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze",
Allegato A) parte integrante del presente atto;
valutato che:
- nell'ambito dei percorsi integrati con l'istruzione occorre
verificare i nessi e le compatibilita' al fine di perseguire la
spendibilita' dei titoli nel mercato del lavoro e assicurare la
mobilita' degli allievi tra i sistemi istruzione e formazione;
- le caratteristiche innovative del nuovo Sistema regionale di
formalizzazione e certificazione delle competenze inducono a
procedere ad un avvio sperimentale del sistema al fine di monitorarne
gli eventuali elementi di criticita' o disfunzionalita' e consentire
i necessari interventi correttivi;
ritenuto opportuno che tale monitoraggio, nella fase sperimentale,
sia condotto d'intesa e con la collaborazione della Commissione
regionale Tripartita e delle Amministrazioni provinciali;
considerato che la Regione Emilia-Romagna ha presentato alla
Conferenza regionale per il Sistema formativo e alla Commissione
regionale Tripartita nelle rispettive sedute del 22 luglio 2005, il
documento "Il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione
delle competenze";
acquisito il parere favorevole della Commissione regionale Tripartita
nella predetta seduta;
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione
assembleare, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 12/03, nella
seduta del 7/9/2005;
dato atto, in ordine al presente provvedimento, del parere di
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura,
Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art.
37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, "Il Sistema
regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze", di
cui al documento allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di prevedere il coinvolgimento delle parti sociali e delle
Province per la verifica dello stato di attuazione e degli obiettivi
raggiunti, per la definizione degli ambiti progressivi di
coinvolgimento, dei soggetti del sistema formativo per la
individuazione delle linee di miglioramento del sistema;
3) di dare atto che si provvedera' alle modifiche e integrazioni
necessarie per garantire la coerenza complessiva con quanto delineato
dalla normativa e dagli accordi nazionali e regionali relativi ai
percorsi integrati di istruzione e formazione professionale al fine
di favorire i passaggi e i reciproci riconoscimenti delle competenze
acquisite tra i sistemi istruzione, formazione e lavoro; in tale
prospettiva il sistema che si approva con il presente atto, e'
operativo per la formazione professionale e per il lavoro;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Il Sistema regionale di "Formalizzazione e certificazione delle
competenze"
SOMMARIO
Presentazione
1. I riferimenti del "Sistema regionale di Formalizzazione e
certificazione delle competenze"
1.1 La normativa regionale
1.2 I riferimenti nazionali e comunitari
2. Profilo generale
2.1 Obiettivi e orientamenti
2.2 Gli oggetti della formalizzazione e della certificazione
3. Articolazione
3.1 Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze
3.2 I soggetti attuatori
4. Specifici elementi
4.1 L'accertamento tramite evidenze
4.2 L'accertamento tramite esame
Presentazione
Il "Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle
competenze" (SRFC) adottato riguarda le competenze riferibili al
Sistema regionale delle Qualifiche.
Esso:
- assume e traduce in concreto quanto sancito dalla L.R. 12/03;
- si pone in continuita' con quanto definito dalla Regione
nell'ambito del Sistema regionale delle Qualifiche e degli Standard
formativi;
- tiene conto dell'assetto normativo nazionale e degli orientamenti
comunitari;
- costituisce un'elaborazione originale della Regione fondata sulle
esperienze svolte nel territorio regionale, sulle indicazioni
espresse dalle parti sociali e sul confronto svolto con i soggetti
del sistema formativo.
L'applicazione del SRFC sara' caratterizzata, nella prima fase, dalla
sperimentalita' dell'esperienza e dall'integrazione che sara'
perseguita con specifici ambiti di intervento di interesse
regionale.
Per quanto riguarda la sperimentalita', un ambito di interesse
regionale da monitorare sara' costituito dalle richieste di
formalizzazione e certificazione delle competenze maturate al di
fuori dei percorsi formativi al fine di individuare, oltre agli
organismi di formazione accreditati, altri possibili soggetti
attuatori quali enti autorizzati, servizi per l'impiego, imprese
formative.
Si provvedera' inoltre alle modifiche e integrazioni necessarie per
garantire la coerenza complessiva con quanto delineato dalla
normativa e dagli accordi nazionali e regionali relativi ai percorsi
integrati di istruzione e formazione professionale al fine di
favorire i passaggi e i reciproci riconoscimenti delle competenze
acquisite tra i sistemi istruzione, formazione e lavoro; in tale
prospettiva il sistema che si approva e' operativo per la formazione
professionale e per il lavoro.
Dal monitoraggio della sperimentazione, cosi' come dai processi di
integrazione che si svilupperanno, potranno derivare sollecitazioni
alla modifica di specifici elementi caratterizzanti il sistema. Le
sollecitazioni saranno raccolte, confrontate, elaborate, validate e
tradotte in dispositivi migliorativi.
In fase di prima applicazione la Regione svolgera' una funzione
essenziale di promozione del sistema, supporto all'applicazione,
monitoraggio dell'andamento e dei risultati.
Per lo svolgimento di queste funzioni la Regione sviluppera' il piu'
ampio coinvolgimento dei soggetti in diverso modo interessati al
processo.
In particolare, la Regione coinvolgera' le parti sociali, con le
quali verifichera' lo stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti,
le Province, per definire ambiti progressivi di coinvolgimento, i
soggetti del sistema formativo, cosi' come definito dall'art. 3 della
L.R. 12/03, per individuare le linee di miglioramento del sistema.
Al momento dell'applicazione il SRFC sara' corredato dei documenti
tecnici e della modulistica necessaria.
1. I riferimenti del "Sistema regionale di formalizzazione e
certificazione delle competenze"
Il SRFC si colloca in un quadro normativo e regolamentare regionale,
nazionale e comunitario di cui assume vincoli e orientamenti.
1.1 La normativa regionale
Il SRFC della Regione Emilia-Romagna assume a riferimento i principi
desumibili dalla normativa regionale oggi vigente.
Costituisce riferimento principale del "Sistema" la L.R. 12/2003
all'interno della quale si afferma che:
- la certificazione ed il riconoscimento delle competenze
costituiscono un diritto della persona;
- le competenze passibili di riconoscimento e certificazione sono
quelle "acquisite" dalle persone;
- il percorso per giungere alla definizione delle procedure per il
riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di
utilizzazione delle diverse competenze deve essere di tipo
partecipativo e prevedere il coinvolgimento delle parti sociali e del
sistema formativo;
- titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i
soggetti formativi del sistema.
Costituiscono ulteriori riferimenti del SRFC le delibere emanate in
attuazione della L.R. 12/03 con le quali la Giunta regionale ha
regolato il proprio Sistema regionale delle Qualifiche (936/04) ed il
Sistema degli standard formativi (265/05).
In questi atti sono stati definiti i seguenti principi assunti come
elementi fondativi del SRFC:
- la qualifica e' un titolo formale che certifica il possesso degli
standard di competenza di una figura professionale/qualifica;
- e' assegnata alla persona mediante procedura regolamentata dalla
Regione con un "atto unico" di certificazione (relativo all'intera
figura) oppure con somma di certificazioni parziali (certificazioni
di "unita' di competenze") ottenibili attraverso percorsi di
apprendimento diversi in momenti differenti della vita;
- e' registrabile nel "Libretto formativo individuale";
- le competenze componenti le qualifiche possono essere oggetto di
percorsi di apprendimento formale (istruzione, formazione, percorsi
integrati), non formale (esperienza), anche in integrazione tra
loro;
- le competenze certificate possono essere riconosciute quali
"crediti formativi" all'interno del sistema formativo regionale.
Potranno inoltre essere assunte a riferimento per lo sviluppo
professionale in ambito lavorativo, con le modalita' che saranno
definite dalle parti.
1.2 I riferimenti nazionali e comunitari
Il SRFC tiene conto del quadro nazionale al momento definito in
materia.
In particolare, oltre al DM 12 marzo 1996 "Adozione degli indicatori
minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale",
hanno costituito riferimento il DM 174/01 "Criteri per la
certificazione nel sistema della FP", i successivi accordi stipulati
dalle Conferenze Unificate e dalle Conferenze Stato-Regioni e quanto
previsto dal DL 276/03 relativamente al "Libretto formativo".
La Regione Emilia-Romagna garantira' la coerenza del proprio sistema
con quanto in materia verra' progressivamente sancito in ambito
nazionale.
Il SRFC si collega a quanto elaborato in ambito comunitario, dove il
tema della certificazione e' connesso a quello della trasparenza.
Sono stati considerati i diversi "dispositivi" prodotti in attuazione
della "strategia della trasparenza" (Risoluzione del Consiglio del
3/12/1992) e di cui e' prevista l'integrazione in un unico strumento
denominato Europass (Decisione n. 2241/2004/CE del 15/12/2004).
2. Profilo generale
Il SRFC persegue finalita' delineate a partire, oltre che dai
riferimenti normativi, dagli orientamenti in proposito definiti e
condivisi. Gli oggetti su cui si focalizza costituiscono il primo
ambito di concretizzazione di tali orientamenti.
2.1 Obiettivi e orientamenti
Il SRFC ha l'obiettivo di consentire ad un numero ampio e crescente
di persone di presentare in modo affidabile le proprie competenze.
La formalizzazione e certificazione consente il riconoscimento delle
competenze:
- nel sistema della "istruzione-formazione professionale" come
crediti formativi, in base a disposizioni o eventuali accordi che
saranno sviluppati tra le componenti del sistema;
- nel mondo del lavoro "...secondo gli orientamenti e le scelte che
le parti, nell'esercizio della loro autonomia, intenderanno
effettuare " (D.G. 936/04).
La formalizzazione e certificazione delle competenze facilita la
costruzione di percorsi di sviluppo professionale che le persone,
individualmente o con il supporto di appositi servizi, possono
definire a partire dalla messa in trasparenza delle competenze
possedute e dal confronto tra queste competenze e gli standard del
Sistema Regionale delle Qualifiche di riferimento (Repertorio delle
Qualifiche e relative Unita' di competenza).
La certificazione delle competenze costituisce, come definito dalla
L.R. 12/03 e come piu' volte esplicitato dagli orientamenti
comunitari, un diritto delle persone.
La realta' emiliano-romagnola e' caratterizzata da una diffusa
partecipazione di persone (e tra queste, di adulti) a percorsi
formativi, cosi' come sollecitato dagli orientamenti europei alla
"Long life learning" e da una elevata qualita' del sistema
produttivo, che chiede e produce competenze professionali
distintive.
In tale quadro si pone la necessita' di attuare dispositivi che
mettano in trasparenza le competenze e ne "attestino" l'effettivo
possesso da parte delle persone, secondo procedure rigorose,
trasparenti, condivise.
La formalizzazione e certificazione delle competenze e' rilevante per
coloro che partecipano a percorsi formativi, alla conclusione dei
quali possono conseguire documenti che riportano le competenze
apprese.
E' inoltre rilevante per coloro che, sul mercato del lavoro,
presentano fisionomie professionali ed esperenziali differenti e che
possono veder valorizzate le competenze acquisite attraverso i
diversi e individuali percorsi lavorativi e/o informali e/o di
apprendimento formale.
Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze ha
in esito il conferimento di documenti formali e, come sopra indicato,
dovra' riguardare un numero ampio e crescente di persone.
Per assicurare che quanto in esito al processo attesti l'effettivo
possesso di competenze da parte delle persone, conferendo cosi' a
ciascuno un documento "valido", e' necessario che il processo sia
realizzato in modo rigoroso in ogni sua parte e che i soggetti
attuatori del processo, definiti e regolati dalla Regione, siano in
grado di assicurare correttezza e competenza.
Inoltre, per garantire l'esercizio effettivo del diritto da parte di
un numero ampio e crescente di persone, e' necessario che il processo
preveda possibilita' di "accompagnamento" delle persone alla
costruzione del percorso che porta all'acquisizione dei documenti
rilasciati e che i soggetti operino con attenzione al singolo, alle
sue condizioni e alle sue richieste.
La struttura del processo di "Formalizzazione e Certificazione delle
competenze" e i soggetti che ne assicurano l'attuazione sono definiti
in funzione degli orientamenti sopra indicati.
2.2 Gli oggetti della "Formalizzazione" e della "Certificazione"
Oggetto della "Formalizzazione" e della "Certificazione" sono le
competenze "comunque acquisite" dalle persone.
Le competenze "comunque acquisite" comprendono sia le competenze
apprese in percorsi formativi, sia le competenze apprese in percorsi
professionali, attraverso l'esperienza maturata in contesti
lavorativi e/o informali e/o in situazioni di apprendimento formale.
La Formalizzazione e Certificazione delle competenze si effettua in
riferimento a standard professionali: le competenze oggetto di questo
processo sono pertanto rilevate, misurate e valutate rispetto a
quelle presenti nel repertorio del "Sistema regionale delle
Qualifiche".
Gli standard professionali sono aggiornati periodicamente secondo i
criteri e le modalita' previste nella "procedura sorgente" del
"Sistema regionale delle qualifiche" (SRQ).
Nel caso in cui:
- le competenze corrispondano ad una o piu' UC o all'insieme delle UC
che compongono una qualifica, alla persona viene rilasciato un
Certificato di Unita' di competenza o una Qualifica;
- le competenze corrispondano parzialmente ad una o piu' UC, alla
persona viene rilasciata una Scheda conoscenze e capacita'.
3. Articolazione
Gli elementi costitutivi del SRFC sono il "processo", attraverso cui
il sistema trova attuazione, e i "soggetti" che su tale processo
operano.
3.1 Il processo
Il processo di Formalizzazione e Certificazione delle competenze
interessa:
- persone iscritte e che hanno partecipato ad un percorso formativo
che preveda in esito il rilascio di un documento di formalizzazione e
certificazione;
- persone con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o
informali e/o con attestazioni conseguite in situazioni di
apprendimento formale, interessate ad ottenere un documento di
formalizzazione e certificazione.
E' articolato nelle seguenti fasi:
- Acquisizione della richiesta di formalizzazione e certificazione
Fase sempre presente, che corrisponde all'avvio del processo,
finalizzata a: chiarire alle persone interessate al processo di
formalizzazione e certificazione delle competenze il significato del
processo, la sua articolazione, le sue regole, i suoi output e il
loro valore (Qualifica, Certificato di UC, Scheda conoscenze e
capacita'), al fine di favorire la loro consapevole partecipazione
alle diverse attivita'.
- Accertamento tramite evidenze
Fase sempre presente, finalizzata a: valutare, mediante un'analisi di
evidenze (definibili come "prove" di conoscenze e capacita'
esercitate, rapportabili agli standard previsti dal SRQ) se le
persone sono nelle condizioni di poter accedere all'accertamento
tramite esame, il cui superamento e' obbligatorio per ottenere una
Qualifica, un certificato di UC, oppure se puo' essere loro
rilasciata una Scheda in cui si formalizzano le conoscenze e
capacita' esercitate rapportabili al SRQ.
- Accertamento tramite esame
Fase che si attiva nel caso in cui si certifichino competenze
corrispondenti ad UC o qualifiche e che ha in esito il conferimento
di un Certificato di UC o di una Qualifica. E' finalizzata a:
accertare che la persona, messa in situazione, eserciti in modo
soddisfacente rispetto agli indicatori del SRQ, le competenze
corrispondenti ad una o piu' UC o ad una qualifica.
- Adempimenti amministrativi collegati al rilascio dei documenti di
formalizzazione certificazione
Fase sempre presente, attraverso cui vengono rilasciati i documenti
in cui sono formalizzate e certificate le competenze possedute. E'
finalizzata a: rilasciare alla persona una Qualifica o un Certificato
di UC o una Scheda di formalizzazione di conoscenze e capacita'.
La Scheda viene rilasciata a persone che hanno interrotto un percorso
formativo o a persone che hanno maturato esperienza in contesti
lavorativi e/o informali qualora non siano nelle condizioni di
accedere all'accertamento tramite esame, ma possiedano elementi di
competenza corrispondenti parzialmente ad una o piu' UC.
- Consulenza individuale
Fase che accompagna l'attuazione del processo e consiste in un
servizio erogato a coloro che ne hanno la necessita'. E' finalizzata
a: fornire un supporto, su richiesta, alle persone che consenta di:
- nel caso in cui la richiesta riguardi persone iscritte ad un
percorso formativo (presumibilmente in difficolta'): renderle
consapevoli circa il tipo di formalizzazione o certificazione che
potrebbero ottenere nel caso di interruzione del percorso formativo,
cercando di motivarle alla prosecuzione, proponendo eventualmente
percorsi formativi alternativi;
- nel caso in cui la richiesta riguardi persone dotate di esperienza
maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni
conseguite in situazioni di apprendimento formale: prepararle
all'accertamento tramite evidenze producendo la necessaria
documentazione.
I criteri di valutazione e le specifiche modalita' di attuazione del
processo sono comuni per le due categorie di soggetti interessati.
Il processo e' percorribile dalle persone in modo differenziato ed in
momenti diversi della vita.
A seconda che l'accertamento avvenga esclusivamente tramite evidenze
o anche attraverso esame e' previsto vengano rilasciate due
attestazioni distinte:
- Scheda conoscenze e capacita', in cui si formalizzano elementi di
UC. Si rilascia nel caso in cui la persona possieda conoscenze e
capacita' (sempre riferite agli standard professionali del SRQ) ma
non l'insieme di una o piu' UC;
- Certificato di competenze o Qualifica, in cui si certificano, a
seguito di superamento di un esame, l'insieme delle capacita' e
conoscenze riferite a singole UC o ad una qualifica.
3.2 I soggetti impegnati nell'attuazione
Le strutture che gestiscono il processo
La Regione, a fronte della configurazione che assumera' la domanda di
formalizzazione e certificazione delle competenze e che sara'
rilevata da un apposito monitoraggio, definira', in accordo con le
parti sociali, il profilo del sistema di attuazione ed autorizzera' i
soggetti a farne parte purche' in possesso dei requisiti definiti.
L'attuazione del processo precedentemente descritto e' attribuita, in
prima applicazione, ai "Soggetti accreditati" del sistema formativo,
titolati per legge (L.R. 12/03) a svolgere questa funzione e
investiti istituzionalmente del compito di produrre saperi
professionali.
In raccordo con le Amministrazioni provinciali potranno essere
valutate iniziative di attivazione del processo di formalizzazione
delle competenze presso i servizi per l'impiego, in risposta a
specifiche richieste di cittadini
Possono gestire il processo anche enti non accreditati che abbiano
sviluppato un'attivita' formativa correlata agli standard del SRQ ed
ottenuto dalla Regione o dalle Province una specifica autorizzazione
alla "formalizzazione e certificazione delle competenze" in esito a
tale attivita' (L.R.12/03, art. 34).
Nel caso in cui si riscontrassero particolari esigenze di
formalizzazione e certificazione delle competenze da parte di persone
provenienti dal mondo del lavoro, la Regione potra' autorizzare altri
soggetti (per es. imprese formative) che dovranno dimostrare di
possedere i requisiti preventivamente definiti.
I "Soggetti accreditati" rappresentano, nel territorio, luoghi
conosciuti, identificati con tipologie di formazione o di competenze,
strutturalmente in grado di operare in logica di servizio. Inoltre,
per le persone che provengono da percorsi formativi, sono soggetti in
grado di assicurare rapidita' e semplicita' di accesso e fruizione
della certificazione.
Questi enti, che svolgono attivita' formative finalizzate al
conferimento di certificati (competenze o qualifica) realizzano,
oltre a queste attivita', le seguenti fasi previste dal processo di
"Formalizzazione e Certificazione delle competenze" e cioe':
- accoglimento della richiesta;
- formalizzazione delle conoscenze e delle capacita';
- certificazione delle competenze.
Realizzano inoltre le attivita' di "Consulenza individuale"
necessarie a supportare le persone, in particolare quelle che vengono
dal mondo del lavoro, nella costruzione del percorso che porta alla
formalizzazione e alla certificazione delle competenze.
Le attivita' inerenti il processo di "Formalizzazione e
Certificazione delle competenze" vengono realizzate in relazione alle
iniziative formative programmate e vengono preventivamente
autorizzate dalla Regione.
Gli enti accreditati del sistema formativo o quelli che hanno
ottenuto una specifica autorizzazione alla "formalizzazione e
certificazione delle competenze" in esito ad attivita' formativa,
svolgono le attivita' previste dal processo sia per i partecipanti ai
corsi da essi stessi gestiti, assicurando la connessione tra
attivita' formative e attivita' di accertamento, sia per coloro che
provengono dal mondo del lavoro.
Per coloro che hanno esperienza maturata in contesti lavorativi e/o
informali e/o attestazioni conseguite in situazioni di apprendimento
formale, gli enti assicurano la realizzazione del processo in
riferimento alle competenze che si riferiscono alla stessa area
professionale entro cui si svolgono le attivita' formative. In questo
caso, l'accertamento tramite evidenze o tramite esame viene
programmato dall'ente tenendo conto dei vincoli organizzativi ed
economici presenti.Qualora si rilevi la necessita' di realizzare
attivita' di formalizzazione e certificazione di competenze per
queste persone e in relazione ad aree professionali/qualifiche per le
quali l'ente non effettua di norma o non ha in corso attivita'
formative, quelle attivita' saranno realizzate dall'ente a fronte di
specifica autorizzazione regionale.
Nel caso in cui si riscontrassero particolari esigenze di
formalizzazione e certificazione di competenze da parte di queste
persone, la Regione puo' autorizzare anche altri soggetti che
dovranno dimostrare di possedere i requisiti che la Regione stessa
definira' in accordo con le parti sociali.
Le autorizzazioni vengono rilasciate, in fase di prima applicazione
del sistema, dalla Regione, anche al fine di monitorare l'andamento
del processo, la qualita' delle prestazioni messe in atto dai
soggetti coinvolti, le richieste di formalizzazione e certificazione
di competenze di persone che hanno esperienza maturata in contesti
lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in situazioni di
apprendimento formale.
La realizzazione del processo di "Formalizzazione e Certificazione
delle competenze" e' affidata a due diversi ruoli, distinti per
funzioni, competenze, responsabilita'.
Il "Responsabile della formalizzazione e certificazione delle
competenze".
Il ruolo che rappresenta il riferimento procedurale e organizzativo
per l'attuazione dell'intero processo e' rappresentato dal
"Responsabile della formalizzazione e certificazione delle
competenze".
Gia' previsto dall'attuale sistema di accreditamento, ha la
responsabilita' di assicurare che l'intero processo venga realizzato
nel rispetto delle procedure previste e con attenzione alle esigenze
e alle caratteristiche delle persone.
Le funzioni svolte sono:
- assicurare completezza e correttezza delle informazioni trasmesse
in fase di pubblicizzazione dell'intervento formativo (competenze
previste al termine del corso, modalita' di formalizzazione e
certificazione, documenti rilasciati al termine e relativa
spendibilita') e siglare i contratti formativi;
- garantire l'omogeneita' dei processi di formalizzazione e
certificazione delle competenze realizzati in diverse edizioni e/o in
sedi diverse;
- nominare gli esperti per l'accertamento tramite evidenze;
- istituire la commissione per lo svolgimento dell'esame e
comunicarne l'istituzione all'Amministrazione responsabile del piano;
assicurare la disponibilita' ai commissari d'esame delle informazioni
provenienti dall'accertamento tramite evidenze e di tutto quanto
puo' risultare utile per l'espletamento dell'esame;
- firmare i documenti rilasciati (le schede di conoscenza e
capacita', insieme all'esperto che ha realizzato l'accertamento
tramite evidenze; i certificati, insieme al presidente della
commissione d'esame).
Il "Responsabile della formalizzazione e certificazione delle
competenze" possiede competenze tecnico-professionali relative alla
gestione del processo, alla relazione con l'utente, alle norme e alle
procedure amministrative pertinenti.
Le sue competenze sono definite secondo gli standard del SRQ e
coerentemente certificate.
I soggetti formativi nominano il proprio Responsabile e lo comunicano
alla Regione che lo inserisce in uno specifico "elenco regionale".
La presenza del Responsabile costituisce requisito per
l'autorizzazione da parte della Regione allo svolgimento delle
attivita' previste dal processo di "Formalizzazione e Certificazione
delle competenze".
Gli "esperti"
L'altro ruolo cui e' affidata la realizzazione del processo e' quello
degli "esperti" che effettuano la "valutazione delle competenze".
Gli esperti sono di due tipi:
- un primo tipo di esperti si caratterizza per possedere competenze
riferibili ad aree professionali (ed eventualmente a specifiche
qualifiche) maturate nel sistema del lavoro o delle professioni;
- un secondo tipo di esperti e' costituito da persone che possiedono
competenze riferibili ai processi valutativi. Si tratta di esperti
che hanno maturato le competenze nell'ambito del sistema formativo e
operano, di norma, presso il centro che gestisce il processo di
formalizzazione e certificazione delle competenze.
L'esperto di processi valutativi effettua l'accertamento tramite
evidenze per cui si avvarra', se necessario, del supporto di un
esperto di area professionale.
Una "commissione" composta di esperti di area professionale/qualifica
e di un esperto di processi valutativi effettua l'accertamento
tramite esame.
Gli esperti svolgono una funzione "per conto" della Regione e sono
responsabili della corretta applicazione delle procedure previste per
l'accertamento tramite evidenze e l'accertamento tramite esame.
Gli elenchi degli esperti
Per svolgere la funzione prevista, gli esperti, sia interni che
esterni, fanno parte di "elenchi" gestiti dalla Regione.
La Regione definisce i requisiti che gli esperti devono possedere,
gestisce il processo di costruzione e manutenzione degli elenchi e li
decreta.
Per quanto riguarda l'elenco regionale degli "esperti di area
professionale", la Regione stabilisce i requisiti che entrambe le
tipologie di esperti devono possedere (competenze tecnico
professionali associate ad un certo numero di anni di esperienza
lavorativa).
Attraverso una procedura aperta di evidenza pubblica vengono
acquisiti i nominativi di coloro che si candidano a far parte
dell'elenco regionale degli esperti.
I candidati specificano sin dall'inizio rispetto a quale area e/o
figura si candidano.
Un nucleo di valutazione istituito presso la Regione e composto da
rappresentanti delle Province e della Regione, effettua uno screening
iniziale delle candidature mediante una verifica del possesso dei
requisiti formali e, successivamente, un accertamento delle
competenze.
Coloro che possiedono i requisiti richiesti vengono inseriti
nell'elenco regionale che viene quindi decretato.
L'elenco viene periodicamente aggiornato secondo modalita' da
definire ma che ne assicureranno il carattere "aperto".
Per quanto riguarda gli elenchi degli esperti di processi valutativi,
la Regione stabilisce i requisiti che gli esperti nominati dagli enti
devono possedere per poter far parte della commissione esaminatrice.
Il Responsabile della formalizzazione e certificazione delle
competenze nomina il commissario interno verificando che la persona
possieda tutti i requisiti richiesti dalla Regione (competenze
tecnico professionali eventualmente associate ad esperienza
lavorativa) e comunica alla Regione il nominativo.
La Regione, in base alle comunicazioni acquisite, valuta il
curriculum e compone l'elenco regionale degli esperti di processi
valutativi che viene periodicamente aggiornato.
Il ruolo della Regione
In riferimento al SRFC la Regione svolge una funzione di indirizzo,
regolazione, monitoraggio e supporto all'applicazione del sistema.
La Regione indirizza il sistema, nel senso che ne definisce le
caratteristiche e modalita' di funzionamento.
Regola il sistema, autorizzando gli enti allo svolgimento delle
attivita', stabilendo i criteri per costituzione degli elenchi
regionali dei componenti delle commissioni, gli standard di
riferimento e le modalita' di sua alimentazione (Repertorio UC RER),
il format "minimo" di alcuni strumenti utilizzati nel processo di
certificazione e le relative modalita' di revisione, il format dei
documenti rilasciati e le relative modalita' di revisione.
Monitora il funzionamento del sistema e in particolare effettua
statistiche sul funzionamento del sistema, realizza audit periodici,
realizza controlli a campione, acquisisce reclami inerenti
disfunzioni, assume provvedimenti finalizzati a garantire la
correttezza.
Supporta l'applicazione del sistema mediante lo sviluppo di azioni
finalizzate all'apprendimento di una cultura regionale condivisa
sulla certificazione e iniziative finalizzate alla qualificazione di
alcune figure-chiave del sistema (Responsabili della formalizzazione
e certificazione, esperti).
La Regione, inoltre, assicura la registrazione, archiviazione e
riproducibilita' delle informazioni rilevanti ai fini di utilizzo da
parte del cittadino delle schede e dei certificati rilasciati.
In fase di prima applicazione le funzioni sopra indicate sono svolte
dalla Regione; successivamente, specifiche funzioni potranno essere
delegate alle Province secondo quanto verra' a proposito stabilito.
4. Specifici elementi
Il SRFC prevede due forme di accertamento, che prevedono attivita' e
risultati differenti: l'accertamento tramite evidenze e
l'accertamento tramite esame.
4.1 L'accertamento tramite evidenze
Le evidenze sono delle "prove" di conoscenza e capacita' esercitate,
rapportabili agli standard del SRQ.
Esse si connotano in modo diverso a seconda che siano state acquisite
in esito ai percorsi formativi oppure attraverso l'esperienza
(maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni
rilasciate in esito a percorsi di apprendimento formali).
L'accertamento tramite evidenze e' una fase del processo di
formalizzazione e certificazione delle competenze propedeutica alla
formalizzazione delle competenze su scheda ed all'accertamento
tramite esame.
Si tratta di una fase che, indipendentemente dal fatto che riguardi
persone che provengano da un percorso formativo di cui vanno
accertate le competenze in esito oppure persone di cui vanno
accertate le competenze acquisite attraverso esperienza maturata in
contesti lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in
situazioni di apprendimento formale, e' sempre presente nel
processo.
Ai fini dell'accertamento le evidenze vengono riportate in un
dossier:
- il "dossier delle evidenze da percorso formativo", prodotto dal
soggetto gestore dell'intervento utilizzando un apposito format allo
scopo predisposto; nel dossier sono indicate le evidenze rapportabili
agli standard previsti dal SRQ (prove di verifica che permettono di
apprezzare gli apprendimenti previsti in esito al modulo o unita'
formativa messe in diretta relazione con gli standard di riferimento
del percorso formativo costituiti dal SRQ);
- il "dossier delle evidenze da esperienza", prodotto dalla persona
interessata alla formalizzazione e certificazione delle competenze
con il supporto previsto nella fase di consulenza individuale; nel
dossier, anche in questo caso avente un format appositamente
predisposto, sono indicate le evidenze rapportabili agli standard
previsti dal SRQ rispetto a cui e' richiesta la formalizzazione e
certificazione delle competenze.
4.2 L'accertamento tramite esame
La commissione d'esame
L'accertamento delle competenze tramite esame e' affidato ad una
commissione appositamente costituita.
La commissione e' la stessa sia nel caso di certificazione di
competenze acquisite in esito ai percorsi formativi, sia di
competenze altrimenti acquisite attraverso esperienza maturata in
contesti lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in
situazioni di apprendimento formale.
Inoltre, ha la stessa configurazione e segue le stesse regole di
funzionamento sia che accerti tramite esame le competenze riferite a
singole UC, sia che accerti quelle riferite a qualifiche.
La composizione della commissione
La commissione e' composta da tre commissari, di cui due esterni ed
uno interno all'ente autorizzato.
I componenti della commissione sono nominati dal Responsabile della
formalizzazione e certificazione delle competenze dell'ente
autorizzato
I commissari esterni, aventi competenze riferibili ad aree
professionali/qualifiche, sono individuati secondo una procedura
trasparente all'interno di un elenco regionale appositamente
costituito e decretato.
Il commissario interno, avente competenze relative ai processi
valutativi, e' individuato tra le risorse dell'ente.
L'ammissione all'esame
L'ammissione, sia per coloro che provengono dal percorso formativo
sia per coloro che provengono dall'esperienza lavorativa, avviene
sulla base delle conoscenze e capacita' accertate attraverso le
evidenze e riportate nella scheda relativa.
Tale scheda costituisce requisito per la partecipazione all'esame.
La nomina della commissione
Il Responsabile della certificazione individua, secondo una modalita'
trasparente, possibilmente assistita da strumenti informatici, i
commissari esterni, contattandoli, verificandone la disponibilita',
convocandoli per le riunioni preparatorie alla sessione d'esame;
contestualmente il Responsabile individua il commissario interno con
competenze relative ai processi valutativi.
La commissione si riunisce in prima convocazione, nomina il proprio
Presidente e ne informa il Responsabile della formalizzazione e
certificazione; questi formalizza la nomina della commissione e del
Presidente e invia la comunicazione all'Amministrazione competente
per piano.
L'Amministrazione ha a disposizione dieci giorni lavorativi per
recepire la formalizzazione; scaduto questo periodo, in base al
principio del silenzio-assenso, la commissione puo' ritenersi
autorizzata a procedere nei suoi lavori.
Le prove di esame
Gli esami consistono in prove pratiche che devono riflettere una
simulazione lavorativa-professionale, integrate da colloqui orali.
L'oggetto della prove pratiche concerne attivita' osservabili e
valutabili ai fini dell'accertamento di una o piu' UC o della
qualifica.
I colloqui sono centrati sulle modalita' di svolgimento delle prove
pratiche, in particolare nei casi in cui il processo di lavoro,
oggetto delle prove, presenti aspetti prevalentemente cognitivi e
impliciti e quindi possa rivelarsi opportuno richiedere la
verbalizzazione/esplicitazione di alcune attivita' realizzate e/o la
motivazione di decisioni prese.
Possono essere valutate le competenze collegate ad una stessa UC o ad
un insieme di UC anche con prove aventi diversi oggetti purche' siano
tra loro equivalenti, in termini di complessita', applicando, in fase
di progettazione delle prove, metacriteri di riferimento allo scopo
definiti.
Il funzionamento della commissione
La commissione formalizzata si riunisce e prende visione dei seguenti
documenti resi disponibili dal Responsabile della certificazione:
standard del SRQ di riferimento per la certificazione; dossier delle
evidenze delle persone che provengono dal percorso formativo in cui
si specifica quali competenze del SRQ siano state acquisite o dossier
delle evidenze delle persone che non provengono dal percorso
formativo; eventuali altre da specificare.
Prende inoltre visione delle attrezzature disponibili.
Sulla base di quanto rilevato, la commissione individua l'oggetto
delle prove di esame ed i criteri per definire l'accettabilita' della
prestazione. Oggetto e criteri devono essere adeguati ad accertare le
competenze dei candidati, indipendentemente dalla loro provenienza e
in coerenza con gli standard rappresentati dal SRQ.
La commissione affida la progettazione di dettaglio delle prove
(almeno due batterie omogenee tra loro) al commissario avente
competenze nei processi valutativi; esamina, in una successiva
sessione, le prove progettate, le modifica e/o le approva.
La valutazione
L'esame si conclude con una valutazione di idoneita' al
conseguimento, a seconda dei casi, della Certificazione di competenze
o di Qualifica.
Nel caso di valutazione di mancata idoneita' al conseguimento della
Certificazione delle competenze, alle persone viene rilasciata la
Scheda relativa alle conoscenze e capacita'.
Nel caso di valutazione di mancata idoneita' al conseguimento della
Qualifica alle persone possono essere conferiti, se le relative
competenze sono state accertate, uno o piu' Certificati di
competenze.