REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 settembre 2005, n. 1434

Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 30 giugno 2003, n.12 "Norme per l'uguaglianza delle                   
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della           
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione            
professionale, anche in integrazione tra loro" e in particolare                 
l'art. 4 "Riconoscimento e circolazione dei titoli e delle qualifiche           
professionali a livello nazionale ed europeo" e l'art. 5                        
"Riconoscimenti e certificazioni";                                              
- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione                         
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro"           
e in particolare l'art. 3 "Funzioni della Regione", comma 7;                    
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 936 del 17 maggio 2004, con la quale e'           
stato approvato il documento "Il Sistema regionale delle Qualifiche -           
Orientamenti, metodologia, struttura", in cui la Regione ha definito            
l'impianto del proprio sistema di qualifiche e ha assunto alcuni                
principi di riferimento per il Sistema regionale di formalizzazione e           
certificazione delle competenze, definendo in particolare che la                
qualifica:                                                                      
- e' un titolo formale che certifica il possesso degli standard di              
competenza di una figura professionale/qualifica;                               
- e' assegnata alla persona mediante procedura regolamentata dalla              
Regione con un "atto unico" di certificazione (relativo all'intera              
figura) oppure con somma di certificazioni parziali (certificazioni             
di "unita' di competenze") ottenibili attraverso percorsi di                    
apprendimento diversi in momenti differenti della vita;                         
- e' registrabile nel "Libretto formativo individuale";                         
- la propria deliberazione n. 2212 del 10 novembre 2004, con la quale           
si stabilisce che successivamente saranno definite le linee guida e i           
dispositivi di attuazione di un Sistema regionale delle                         
Certificazioni coerente con il Sistema regionale delle Qualifiche,              
adottando il medesimo percorso di validazione con le parti sociali              
gia' operante per  il Sistema regionale delle Qualifiche;                       
dato atto che:                                                                  
- nei mesi di giugno e luglio si e' realizzato il lavoro di                     
elaborazione e verifica del Sistema regionale di formalizzazione e              
certificazione delle competenze;                                                
- tale percorso, in continuita' con il lavoro svolto nell'ambito del            
Sistema regionale delle Qualifiche e' stato condotto congiuntamente             
agli esperti designati dai componenti la Commissione regionale                  
Tripartita, di cui alla Legge 12/03, e dai funzionari incaricati                
dalle Amministrazioni provinciali;                                              
- tale lavoro di elaborazione ha prodotto il documento "Il Sistema              
regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze",                
Allegato A) parte integrante del presente atto;                                 
valutato che:                                                                   
- nell'ambito dei percorsi integrati con l'istruzione occorre                   
verificare i nessi e le compatibilita' al fine di perseguire la                 
spendibilita' dei titoli nel mercato del lavoro e assicurare la                 
mobilita' degli allievi tra i sistemi istruzione e formazione;                  
- le caratteristiche innovative del nuovo Sistema regionale di                  
formalizzazione e certificazione delle competenze inducono a                    
procedere ad un avvio sperimentale del sistema al fine di monitorarne           
gli eventuali elementi di criticita' o disfunzionalita' e consentire            
i necessari interventi correttivi;                                              
ritenuto opportuno che tale monitoraggio, nella fase sperimentale,              
sia condotto d'intesa e con la collaborazione della Commissione                 
regionale Tripartita e delle Amministrazioni provinciali;                       
considerato che la Regione Emilia-Romagna ha presentato alla                    
Conferenza regionale per il Sistema formativo e alla Commissione                
regionale Tripartita nelle rispettive sedute del 22 luglio 2005, il             
documento "Il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione             
delle competenze";                                                              
acquisito il parere favorevole della Commissione regionale Tripartita           
nella predetta seduta;                                                          
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione           
assembleare, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 12/03, nella            
seduta del 7/9/2005;                                                            
dato atto, in ordine al presente provvedimento, del parere di                   
regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale Cultura,             
Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, ai sensi dell'art.              
37, comma 4, della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;             
su proposta dell'Assessore competente per materia                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, "Il Sistema           
regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze", di             
cui al documento allegato parte integrante e sostanziale del presente           
atto;                                                                           
2) di prevedere il coinvolgimento delle parti sociali e delle                   
Province per la verifica dello stato di attuazione e degli obiettivi            
raggiunti, per la definizione degli ambiti progressivi di                       
coinvolgimento, dei soggetti del sistema formativo per la                       
individuazione delle linee di miglioramento del sistema;                        
3) di dare atto che si provvedera' alle modifiche e integrazioni                
necessarie per garantire la coerenza complessiva con quanto delineato           
dalla normativa e dagli accordi nazionali e regionali relativi ai               
percorsi integrati di istruzione e formazione professionale al fine             
di favorire i passaggi e i reciproci riconoscimenti delle competenze            
acquisite tra i sistemi istruzione, formazione e lavoro; in tale                
prospettiva il sistema che si approva con il presente atto, e'                  
operativo per la formazione professionale e per il lavoro;                      
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A)                                                                     
Il Sistema regionale di "Formalizzazione e certificazione delle                 
competenze"                                                                     
SOMMARIO                                                                        
Presentazione                                                                   
1. I riferimenti del "Sistema regionale di Formalizzazione e                    
certificazione delle competenze"                                                
1.1 La normativa regionale                                                      
1.2 I riferimenti nazionali e comunitari                                        
2. Profilo generale                                                             
2.1 Obiettivi e orientamenti                                                    
2.2 Gli oggetti della formalizzazione e della certificazione                    
3. Articolazione                                                                
3.1 Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze            
3.2 I soggetti attuatori                                                        
4. Specifici elementi                                                           
4.1 L'accertamento tramite evidenze                                             
4.2 L'accertamento tramite esame                                                
Presentazione                                                                   
Il "Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle                 
competenze" (SRFC) adottato riguarda le competenze riferibili al                
Sistema regionale delle Qualifiche.                                             
Esso:                                                                           
- assume e traduce in concreto quanto sancito dalla L.R. 12/03;                 
- si pone in continuita' con quanto definito dalla Regione                      
nell'ambito del Sistema regionale delle Qualifiche e degli Standard             
formativi;                                                                      
- tiene conto dell'assetto normativo nazionale e degli orientamenti             
comunitari;                                                                     
- costituisce un'elaborazione originale della Regione fondata sulle             
esperienze svolte nel territorio regionale, sulle indicazioni                   
espresse dalle parti sociali e sul confronto svolto con i soggetti              
del sistema formativo.                                                          
L'applicazione del SRFC sara' caratterizzata, nella prima fase, dalla           
sperimentalita' dell'esperienza e dall'integrazione che sara'                   
perseguita con specifici ambiti di intervento di interesse                      
regionale.                                                                      
Per quanto riguarda la sperimentalita', un ambito di interesse                  
regionale da monitorare sara' costituito dalle richieste di                     
formalizzazione e certificazione delle competenze maturate al di                
fuori dei percorsi formativi al fine di individuare, oltre agli                 
organismi di formazione accreditati, altri possibili soggetti                   
attuatori quali enti autorizzati, servizi per l'impiego, imprese                
formative.                                                                      
Si provvedera' inoltre alle modifiche e integrazioni necessarie per             
garantire la coerenza complessiva con quanto delineato dalla                    
normativa e dagli accordi nazionali e regionali relativi ai percorsi            
integrati di istruzione e formazione professionale al fine di                   
favorire i passaggi e i reciproci riconoscimenti delle competenze               
acquisite tra i sistemi istruzione, formazione e lavoro; in tale                
prospettiva il sistema che si approva e' operativo per la formazione            
professionale e per il lavoro.                                                  
Dal monitoraggio della sperimentazione, cosi' come dai processi di              
integrazione che si svilupperanno, potranno derivare sollecitazioni             
alla modifica di specifici elementi caratterizzanti il sistema. Le              
sollecitazioni saranno raccolte, confrontate, elaborate, validate e             
tradotte in dispositivi migliorativi.                                           
In fase di prima applicazione la Regione svolgera' una funzione                 
essenziale di promozione del sistema, supporto all'applicazione,                
monitoraggio dell'andamento e dei risultati.                                    
Per lo svolgimento di queste funzioni la Regione sviluppera' il piu'            
ampio coinvolgimento dei soggetti in diverso modo interessati al                
processo.                                                                       
In particolare, la Regione coinvolgera' le parti sociali, con le                
quali verifichera' lo stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti,            
le Province, per definire ambiti progressivi di coinvolgimento, i               
soggetti del sistema formativo, cosi' come definito dall'art. 3 della           
L.R. 12/03, per individuare le linee di miglioramento del sistema.              
Al momento dell'applicazione il SRFC sara' corredato dei documenti              
tecnici e della modulistica necessaria.                                         
1. I riferimenti del "Sistema regionale di formalizzazione e                    
certificazione delle competenze"                                                
Il SRFC si colloca in un quadro normativo e regolamentare regionale,            
nazionale e comunitario di cui assume vincoli e orientamenti.                   
1.1 La normativa regionale                                                      
Il SRFC della Regione Emilia-Romagna assume a riferimento i principi            
desumibili dalla normativa regionale oggi vigente.                              
Costituisce riferimento principale del "Sistema" la L.R. 12/2003                
all'interno della quale si afferma che:                                         
- la certificazione ed il riconoscimento delle competenze                       
costituiscono un diritto della persona;                                         
- le competenze passibili di riconoscimento e certificazione sono               
quelle "acquisite" dalle persone;                                               
- il percorso per giungere alla definizione delle procedure per il              
riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di            
utilizzazione delle diverse competenze deve essere di tipo                      
partecipativo e prevedere il coinvolgimento delle parti sociali e del           
sistema formativo;                                                              
- titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i                 
soggetti formativi del sistema.                                                 
Costituiscono ulteriori riferimenti del SRFC le delibere emanate in             
attuazione della L.R. 12/03 con le quali la Giunta regionale ha                 
regolato il proprio Sistema regionale delle Qualifiche (936/04) ed il           
Sistema degli standard formativi (265/05).                                      
In questi atti sono stati definiti i seguenti principi assunti come             
elementi fondativi del SRFC:                                                    
- la qualifica e' un titolo formale che certifica il possesso degli             
standard di competenza di una figura professionale/qualifica;                   
- e' assegnata alla persona mediante procedura regolamentata dalla              
Regione con un "atto unico" di certificazione (relativo all'intera              
figura) oppure con somma di certificazioni parziali (certificazioni             
di "unita' di competenze") ottenibili attraverso percorsi di                    
apprendimento diversi in momenti differenti della vita;                         
- e' registrabile nel "Libretto formativo individuale";                         
- le competenze componenti le qualifiche possono essere oggetto di              
percorsi di apprendimento formale (istruzione, formazione, percorsi             
integrati), non formale  (esperienza), anche in integrazione tra                
loro;                                                                           
- le competenze certificate possono essere riconosciute quali                   
"crediti formativi" all'interno del sistema formativo regionale.                
Potranno inoltre essere assunte a riferimento per lo sviluppo                   
professionale in ambito lavorativo, con le modalita' che saranno                
definite dalle parti.                                                           
1.2 I riferimenti nazionali e comunitari                                        
Il SRFC tiene conto del quadro nazionale al momento definito in                 
materia.                                                                        
In particolare, oltre al DM 12 marzo 1996 "Adozione degli indicatori            
minimi da riportare negli attestati di qualifica professionale",                
hanno costituito riferimento il DM 174/01 "Criteri per la                       
certificazione nel sistema della FP", i successivi accordi stipulati            
dalle Conferenze Unificate e dalle Conferenze Stato-Regioni e quanto            
previsto dal DL 276/03 relativamente al "Libretto formativo".                   
La Regione Emilia-Romagna garantira' la coerenza del proprio sistema            
con quanto in materia verra' progressivamente sancito in ambito                 
nazionale.                                                                      
Il SRFC si collega a quanto elaborato in ambito comunitario, dove il            
tema della certificazione e' connesso a quello della trasparenza.               
Sono stati considerati i diversi "dispositivi" prodotti in attuazione           
della "strategia della trasparenza" (Risoluzione del Consiglio del              
3/12/1992) e di cui e' prevista l'integrazione in un unico strumento            
denominato Europass (Decisione n. 2241/2004/CE del 15/12/2004).                 
2. Profilo generale                                                             
Il SRFC persegue finalita' delineate a partire, oltre che dai                   
riferimenti normativi, dagli orientamenti in proposito definiti e               
condivisi. Gli oggetti su cui si focalizza costituiscono il primo               
ambito di concretizzazione di tali orientamenti.                                
2.1 Obiettivi e orientamenti                                                    
Il SRFC ha l'obiettivo di consentire ad un numero ampio e crescente             
di persone di presentare in modo affidabile le proprie competenze.              
La formalizzazione e certificazione consente il riconoscimento delle            
competenze:                                                                     
- nel sistema della "istruzione-formazione professionale" come                  
crediti formativi, in base a disposizioni o eventuali accordi che               
saranno sviluppati tra le componenti del sistema;                               
- nel mondo del lavoro "...secondo gli orientamenti e le scelte che             
le parti, nell'esercizio della loro autonomia, intenderanno                     
effettuare " (D.G. 936/04).                                                     
La formalizzazione e certificazione delle competenze facilita la                
costruzione di percorsi di sviluppo professionale che le persone,               
individualmente o con il supporto di appositi servizi, possono                  
definire a partire dalla messa in trasparenza delle competenze                  
possedute e dal confronto tra queste competenze e gli standard del              
Sistema Regionale delle Qualifiche di riferimento (Repertorio delle             
Qualifiche e relative Unita' di competenza).                                    
La certificazione delle competenze costituisce, come definito dalla             
L.R. 12/03 e come piu' volte esplicitato dagli orientamenti                     
comunitari, un diritto delle persone.                                           
La realta' emiliano-romagnola e' caratterizzata da una diffusa                  
partecipazione di persone (e tra queste, di adulti) a percorsi                  
formativi, cosi' come sollecitato dagli orientamenti europei alla               
"Long life learning" e da una elevata qualita' del sistema                      
produttivo, che chiede e produce competenze professionali                       
distintive.                                                                     
In tale quadro si pone la necessita' di attuare dispositivi che                 
mettano in trasparenza le competenze e ne "attestino" l'effettivo               
possesso da parte delle persone, secondo procedure rigorose,                    
trasparenti, condivise.                                                         
La formalizzazione e certificazione delle competenze e' rilevante per           
coloro che partecipano a percorsi formativi, alla conclusione dei               
quali possono conseguire documenti che riportano le competenze                  
apprese.                                                                        
E' inoltre rilevante per coloro che, sul mercato del lavoro,                    
presentano fisionomie professionali ed esperenziali differenti e che            
possono veder valorizzate le competenze acquisite attraverso i                  
diversi e individuali percorsi lavorativi e/o informali e/o di                  
apprendimento formale.                                                          
Il processo di formalizzazione e certificazione delle competenze ha             
in esito il conferimento di documenti formali e, come sopra indicato,           
dovra' riguardare un numero ampio e crescente di persone.                       
Per assicurare che quanto in esito al processo attesti l'effettivo              
possesso di competenze da parte delle persone, conferendo cosi' a               
ciascuno un documento "valido", e' necessario che il processo sia               
realizzato in modo rigoroso in ogni sua parte e che i soggetti                  
attuatori del processo, definiti e regolati dalla Regione, siano in             
grado di assicurare correttezza e competenza.                                   
Inoltre, per garantire l'esercizio effettivo del diritto da parte di            
un numero ampio e crescente di persone, e' necessario che il processo           
preveda possibilita' di "accompagnamento" delle persone alla                    
costruzione del percorso che porta all'acquisizione dei documenti               
rilasciati e che i soggetti operino con attenzione al singolo, alle             
sue condizioni e alle sue richieste.                                            
La struttura del processo di "Formalizzazione e Certificazione delle            
competenze" e i soggetti che ne assicurano l'attuazione sono definiti           
in funzione degli orientamenti sopra indicati.                                  
2.2 Gli oggetti della "Formalizzazione" e della "Certificazione"                
Oggetto della "Formalizzazione" e della "Certificazione" sono le                
competenze "comunque acquisite" dalle persone.                                  
Le competenze "comunque acquisite" comprendono sia le competenze                
apprese in percorsi formativi, sia le competenze apprese in percorsi            
professionali, attraverso l'esperienza maturata in contesti                     
lavorativi e/o informali e/o in situazioni di apprendimento formale.            
La Formalizzazione e Certificazione delle competenze si effettua in             
riferimento a standard professionali: le competenze oggetto di questo           
processo sono pertanto rilevate, misurate e valutate rispetto a                 
quelle presenti nel repertorio del "Sistema regionale delle                     
Qualifiche".                                                                    
Gli standard professionali sono aggiornati periodicamente secondo i             
criteri e le modalita' previste nella "procedura sorgente" del                  
"Sistema regionale delle qualifiche" (SRQ).                                     
Nel caso in cui:                                                                
- le competenze corrispondano ad una o piu' UC o all'insieme delle UC           
che compongono una qualifica, alla persona viene rilasciato un                  
Certificato di Unita' di competenza o una Qualifica;                            
- le competenze corrispondano parzialmente ad una o piu' UC, alla               
persona viene rilasciata una Scheda conoscenze e capacita'.                     
3. Articolazione                                                                
Gli elementi costitutivi del SRFC sono il "processo", attraverso cui            
il sistema trova attuazione, e i "soggetti" che su tale processo                
operano.                                                                        
3.1 Il processo                                                                 
Il processo di Formalizzazione e Certificazione delle competenze                
interessa:                                                                      
- persone iscritte e che hanno partecipato ad un percorso formativo             
che preveda in esito il rilascio di un documento di formalizzazione e           
certificazione;                                                                 
- persone con esperienza maturata in contesti lavorativi e/o                    
informali e/o con attestazioni conseguite in situazioni di                      
apprendimento formale, interessate ad ottenere un documento di                  
formalizzazione e certificazione.                                               
E' articolato nelle seguenti fasi:                                              
- Acquisizione della richiesta di formalizzazione e certificazione              
Fase sempre presente, che corrisponde all'avvio del processo,                   
finalizzata a: chiarire alle persone interessate al processo di                 
formalizzazione e certificazione delle competenze il significato del            
processo, la sua articolazione, le sue regole, i suoi output e il               
loro valore (Qualifica, Certificato di UC, Scheda conoscenze e                  
capacita'), al fine di favorire la loro consapevole partecipazione              
alle diverse attivita'.                                                         
- Accertamento tramite evidenze                                                 
Fase sempre presente, finalizzata a: valutare, mediante un'analisi di           
evidenze (definibili come "prove" di conoscenze e capacita'                     
esercitate, rapportabili agli standard previsti dal SRQ) se le                  
persone sono nelle condizioni di poter accedere all'accertamento                
tramite esame, il cui superamento e' obbligatorio per ottenere una              
Qualifica, un certificato di UC, oppure se puo' essere loro                     
rilasciata una Scheda in cui si formalizzano le conoscenze e                    
capacita' esercitate rapportabili al SRQ.                                       
- Accertamento tramite esame                                                    
Fase che si attiva nel caso in cui si certifichino competenze                   
corrispondenti ad UC o qualifiche e che ha in esito il conferimento             
di un Certificato di UC o di una Qualifica. E' finalizzata a:                   
accertare che la persona, messa in situazione, eserciti in modo                 
soddisfacente rispetto agli indicatori del SRQ, le competenze                   
corrispondenti ad una o piu' UC o ad una qualifica.                             
- Adempimenti amministrativi collegati al rilascio dei documenti di             
formalizzazione  certificazione                                                 
Fase sempre presente, attraverso cui vengono rilasciati i documenti             
in cui sono formalizzate e certificate le competenze possedute. E'              
finalizzata a: rilasciare alla persona una Qualifica o un Certificato           
di UC o una Scheda di  formalizzazione di conoscenze e capacita'.               
La Scheda viene rilasciata a persone che hanno interrotto un percorso           
formativo o a persone che hanno maturato esperienza in contesti                 
lavorativi e/o informali qualora non siano nelle condizioni di                  
accedere all'accertamento tramite esame, ma possiedano elementi di              
competenza corrispondenti parzialmente ad una o piu' UC.                        
- Consulenza individuale                                                        
Fase che accompagna l'attuazione del processo e consiste in un                  
servizio erogato a coloro che ne hanno la necessita'. E' finalizzata            
a: fornire un supporto, su richiesta, alle persone che consenta di:             
- nel caso in cui la richiesta riguardi persone iscritte ad un                  
percorso formativo (presumibilmente in difficolta'): renderle                   
consapevoli circa il tipo di formalizzazione o certificazione che               
potrebbero ottenere nel caso di interruzione del percorso formativo,            
cercando di motivarle alla prosecuzione, proponendo eventualmente               
percorsi formativi alternativi;                                                 
- nel caso in cui la richiesta riguardi persone dotate di esperienza            
maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni              
conseguite in situazioni di apprendimento formale: prepararle                   
all'accertamento tramite evidenze producendo la necessaria                      
documentazione.                                                                 
I criteri di valutazione e le specifiche modalita' di attuazione del            
processo sono comuni per le due categorie di soggetti interessati.              
Il processo e' percorribile dalle persone in modo differenziato ed in           
momenti diversi della vita.                                                     
A seconda che l'accertamento avvenga esclusivamente tramite evidenze            
o anche attraverso esame e' previsto vengano rilasciate due                     
attestazioni distinte:                                                          
- Scheda conoscenze e capacita', in cui si formalizzano elementi di             
UC. Si rilascia nel caso in cui la persona possieda conoscenze e                
capacita' (sempre riferite agli standard professionali del SRQ) ma              
non l'insieme di una o piu' UC;                                                 
- Certificato di competenze o Qualifica, in cui si certificano, a               
seguito di superamento di un esame, l'insieme delle capacita' e                 
conoscenze riferite a singole UC o ad una qualifica.                            
3.2 I soggetti impegnati nell'attuazione                                        
Le strutture che gestiscono il processo                                         
La Regione, a fronte della configurazione che assumera' la domanda di           
formalizzazione e certificazione delle competenze e che sara'                   
rilevata da un apposito monitoraggio, definira', in accordo con le              
parti sociali, il profilo del sistema di attuazione ed autorizzera' i           
soggetti a farne parte purche' in possesso dei  requisiti definiti.             
L'attuazione del processo precedentemente descritto e' attribuita, in           
prima applicazione, ai "Soggetti accreditati" del sistema formativo,            
titolati per legge (L.R. 12/03) a svolgere questa funzione e                    
investiti istituzionalmente del compito di produrre saperi                      
professionali.                                                                  
In raccordo con le Amministrazioni provinciali potranno essere                  
valutate iniziative di attivazione del processo di formalizzazione              
delle competenze presso i servizi per l'impiego, in risposta a                  
specifiche richieste di cittadini                                               
Possono gestire il processo anche enti non accreditati che abbiano              
sviluppato un'attivita' formativa correlata agli standard del SRQ ed            
ottenuto dalla Regione o dalle Province una specifica autorizzazione            
alla "formalizzazione e certificazione delle competenze" in esito a             
tale attivita' (L.R.12/03, art. 34).                                            
Nel caso in cui si riscontrassero particolari esigenze di                       
formalizzazione e certificazione delle competenze da parte di persone           
provenienti dal mondo del lavoro, la Regione potra' autorizzare altri           
soggetti (per es. imprese formative) che dovranno dimostrare di                 
possedere i requisiti preventivamente definiti.                                 
I "Soggetti accreditati" rappresentano, nel territorio, luoghi                  
conosciuti, identificati con tipologie di formazione o di competenze,           
strutturalmente in grado di operare in logica di servizio. Inoltre,             
per le persone che provengono da percorsi formativi, sono soggetti in           
grado di assicurare rapidita' e semplicita' di accesso e fruizione              
della certificazione.                                                           
Questi enti, che svolgono attivita' formative finalizzate al                    
conferimento di certificati (competenze o qualifica) realizzano,                
oltre a queste attivita', le seguenti fasi previste dal processo di             
"Formalizzazione e Certificazione delle competenze" e cioe':                    
- accoglimento della richiesta;                                                 
- formalizzazione delle conoscenze e delle capacita';                           
- certificazione delle competenze.                                              
Realizzano inoltre le attivita' di "Consulenza individuale"                     
necessarie a supportare le persone, in particolare quelle che vengono           
dal mondo del lavoro, nella costruzione del percorso che porta alla             
formalizzazione e alla certificazione delle competenze.                         
Le attivita' inerenti il processo di "Formalizzazione e                         
Certificazione delle competenze" vengono realizzate in relazione alle           
iniziative formative programmate e vengono preventivamente                      
autorizzate dalla Regione.                                                      
Gli enti accreditati del sistema formativo o quelli che hanno                   
ottenuto una specifica autorizzazione alla "formalizzazione e                   
certificazione delle competenze" in esito ad attivita' formativa,               
svolgono le attivita' previste dal processo sia per i partecipanti ai           
corsi da essi stessi gestiti, assicurando la connessione tra                    
attivita' formative e attivita' di accertamento, sia per coloro che             
provengono dal mondo del lavoro.                                                
Per coloro che hanno esperienza maturata in contesti lavorativi e/o             
informali e/o attestazioni conseguite in situazioni di apprendimento            
formale, gli enti assicurano la realizzazione del processo in                   
riferimento alle competenze che si riferiscono alla stessa area                 
professionale entro cui si svolgono le attivita' formative. In questo           
caso, l'accertamento tramite evidenze o tramite esame viene                     
programmato dall'ente tenendo conto dei vincoli organizzativi ed                
economici presenti.Qualora si rilevi la necessita' di realizzare                
attivita' di formalizzazione e certificazione di competenze per                 
queste persone e in relazione ad aree professionali/qualifiche per le           
quali l'ente non effettua di norma o non ha in corso attivita'                  
formative, quelle attivita' saranno realizzate dall'ente a fronte di            
specifica autorizzazione regionale.                                             
Nel caso in cui si riscontrassero particolari esigenze di                       
formalizzazione e certificazione di competenze da parte di queste               
persone, la Regione puo' autorizzare anche altri soggetti che                   
dovranno dimostrare di possedere i requisiti che la Regione stessa              
definira' in accordo con le parti sociali.                                      
Le autorizzazioni vengono rilasciate, in fase di prima applicazione             
del sistema, dalla Regione, anche al fine di monitorare l'andamento             
del processo, la qualita' delle prestazioni messe in atto dai                   
soggetti coinvolti, le richieste di formalizzazione e certificazione            
di competenze di persone che hanno esperienza maturata in contesti              
lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in situazioni di           
apprendimento formale.                                                          
La realizzazione del processo di "Formalizzazione e Certificazione              
delle competenze" e' affidata a due diversi ruoli, distinti per                 
funzioni, competenze, responsabilita'.                                          
Il "Responsabile della formalizzazione e certificazione delle                   
competenze".                                                                    
Il ruolo che rappresenta il riferimento procedurale e organizzativo             
per l'attuazione dell'intero processo e' rappresentato dal                      
"Responsabile della formalizzazione e certificazione delle                      
competenze".                                                                    
Gia'  previsto dall'attuale sistema di accreditamento, ha la                    
responsabilita' di assicurare che l'intero processo venga realizzato            
nel rispetto delle procedure previste e con attenzione alle esigenze            
e alle caratteristiche delle persone.                                           
Le funzioni svolte sono:                                                        
- assicurare completezza e correttezza delle informazioni trasmesse             
in fase di pubblicizzazione dell'intervento formativo (competenze               
previste al termine del corso, modalita' di formalizzazione e                   
certificazione, documenti rilasciati al termine e relativa                      
spendibilita') e siglare i contratti formativi;                                 
- garantire l'omogeneita' dei processi di formalizzazione e                     
certificazione delle competenze realizzati in diverse edizioni e/o in           
sedi diverse;                                                                   
- nominare gli esperti per l'accertamento tramite evidenze;                     
- istituire la commissione per lo svolgimento dell'esame e                      
comunicarne l'istituzione all'Amministrazione responsabile del piano;           
assicurare la disponibilita' ai commissari d'esame delle informazioni           
provenienti dall'accertamento tramite evidenze e di tutto quanto                
puo' risultare utile per l'espletamento dell'esame;                             
- firmare i documenti rilasciati (le schede di conoscenza e                     
capacita', insieme all'esperto che ha realizzato l'accertamento                 
tramite evidenze; i certificati, insieme al presidente della                    
commissione d'esame).                                                           
Il "Responsabile della formalizzazione e certificazione delle                   
competenze" possiede competenze tecnico-professionali relative alla             
gestione del processo, alla relazione con l'utente, alle norme e alle           
procedure amministrative pertinenti.                                            
Le sue competenze sono definite secondo gli standard del SRQ e                  
coerentemente certificate.                                                      
I soggetti formativi nominano il proprio Responsabile e lo comunicano           
alla Regione che lo inserisce in uno specifico "elenco regionale".              
La presenza del Responsabile costituisce requisito per                          
l'autorizzazione da parte della Regione allo svolgimento delle                  
attivita' previste dal processo di "Formalizzazione e Certificazione            
delle competenze".                                                              
Gli "esperti"                                                                   
L'altro ruolo cui e' affidata la realizzazione del processo e' quello           
degli "esperti" che effettuano la "valutazione delle competenze".               
Gli esperti sono di due tipi:                                                   
- un primo tipo di esperti si caratterizza per possedere competenze             
riferibili ad aree professionali (ed eventualmente a specifiche                 
qualifiche) maturate nel sistema del lavoro o delle professioni;                
- un secondo tipo di esperti e' costituito da persone che possiedono            
competenze riferibili ai processi valutativi. Si tratta di esperti              
che hanno maturato le competenze nell'ambito del sistema formativo e            
operano, di norma, presso il centro che gestisce il processo di                 
formalizzazione e certificazione delle competenze.                              
L'esperto di processi valutativi effettua l'accertamento tramite                
evidenze per cui si avvarra', se necessario, del supporto di un                 
esperto di area professionale.                                                  
Una "commissione" composta di esperti di area professionale/qualifica           
e di un esperto di processi valutativi effettua l'accertamento                  
tramite esame.                                                                  
Gli esperti svolgono una funzione "per conto" della Regione e sono              
responsabili della corretta applicazione delle procedure previste per           
l'accertamento tramite evidenze e l'accertamento tramite esame.                 
Gli elenchi degli esperti                                                       
Per svolgere la funzione prevista, gli esperti, sia interni che                 
esterni, fanno parte di "elenchi" gestiti dalla Regione.                        
La Regione definisce i requisiti che gli esperti devono possedere,              
gestisce il processo di costruzione e manutenzione degli elenchi e li           
decreta.                                                                        
Per quanto riguarda l'elenco regionale degli "esperti di area                   
professionale", la Regione stabilisce i requisiti che entrambe le               
tipologie di esperti devono possedere (competenze tecnico                       
professionali associate ad un certo numero di anni di esperienza                
lavorativa).                                                                    
Attraverso una procedura aperta di evidenza pubblica vengono                    
acquisiti i nominativi di coloro che si candidano a far parte                   
dell'elenco regionale degli esperti.                                            
I candidati specificano sin dall'inizio rispetto a quale area e/o               
figura si candidano.                                                            
Un nucleo di valutazione istituito presso la Regione e composto da              
rappresentanti delle Province e della Regione, effettua uno screening           
iniziale delle candidature mediante una verifica del possesso dei               
requisiti formali e, successivamente, un accertamento delle                     
competenze.                                                                     
Coloro che possiedono i requisiti richiesti vengono inseriti                    
nell'elenco regionale che viene quindi decretato.                               
L'elenco viene periodicamente aggiornato secondo modalita' da                   
definire ma che ne assicureranno il carattere "aperto".                         
Per quanto riguarda gli elenchi degli esperti di processi valutativi,           
la Regione stabilisce i requisiti che gli esperti nominati dagli enti           
devono possedere per poter far parte della commissione esaminatrice.            
Il Responsabile della formalizzazione e certificazione delle                    
competenze nomina il commissario interno verificando che la persona             
possieda tutti i requisiti richiesti dalla Regione (competenze                  
tecnico professionali eventualmente associate ad esperienza                     
lavorativa) e comunica alla Regione il nominativo.                              
La Regione, in base alle comunicazioni acquisite, valuta il                     
curriculum e compone l'elenco regionale degli esperti di processi               
valutativi che viene periodicamente aggiornato.                                 
Il ruolo della Regione                                                          
In riferimento al SRFC la Regione svolge una funzione di indirizzo,             
regolazione, monitoraggio e supporto all'applicazione del sistema.              
La Regione indirizza il sistema, nel senso che ne definisce le                  
caratteristiche e modalita' di funzionamento.                                   
Regola il sistema, autorizzando gli enti allo svolgimento delle                 
attivita', stabilendo i criteri per costituzione degli elenchi                  
regionali dei componenti delle commissioni, gli standard di                     
riferimento e le modalita' di sua alimentazione (Repertorio UC RER),            
il format "minimo" di alcuni strumenti utilizzati nel processo di               
certificazione e le relative modalita' di revisione, il format dei              
documenti rilasciati e le relative modalita' di revisione.                      
Monitora il funzionamento del sistema e in particolare effettua                 
statistiche sul funzionamento del sistema, realizza audit periodici,            
realizza controlli a campione, acquisisce reclami inerenti                      
disfunzioni, assume provvedimenti finalizzati a garantire la                    
correttezza.                                                                    
Supporta l'applicazione del sistema mediante lo sviluppo di azioni              
finalizzate all'apprendimento di una cultura regionale condivisa                
sulla certificazione e iniziative finalizzate alla qualificazione di            
alcune figure-chiave del sistema (Responsabili della formalizzazione            
e certificazione, esperti).                                                     
La Regione, inoltre, assicura la registrazione, archiviazione e                 
riproducibilita' delle informazioni rilevanti ai fini di utilizzo da            
parte del cittadino delle schede e dei certificati rilasciati.                  
In fase di prima applicazione le funzioni sopra indicate sono svolte            
dalla Regione; successivamente, specifiche funzioni potranno essere             
delegate alle Province secondo quanto verra' a proposito stabilito.             
4. Specifici elementi                                                           
Il SRFC prevede due forme di accertamento, che prevedono attivita' e            
risultati differenti: l'accertamento tramite evidenze e                         
l'accertamento tramite esame.                                                   
4.1 L'accertamento tramite evidenze                                             
Le evidenze sono delle "prove" di conoscenza e capacita'  esercitate,           
rapportabili agli standard del SRQ.                                             
Esse si connotano in modo diverso a seconda che siano state acquisite           
in esito ai percorsi formativi oppure attraverso l'esperienza                   
(maturata in contesti lavorativi e/o informali e/o con attestazioni             
rilasciate in esito a percorsi di apprendimento formali).                       
L'accertamento tramite evidenze e' una fase del processo di                     
formalizzazione e certificazione delle competenze propedeutica alla             
formalizzazione delle competenze su scheda ed all'accertamento                  
tramite esame.                                                                  
Si tratta di una fase che, indipendentemente dal fatto che riguardi             
persone che provengano da un percorso formativo di cui vanno                    
accertate le competenze in esito oppure persone di cui vanno                    
accertate le competenze acquisite attraverso esperienza maturata in             
contesti lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in                
situazioni di apprendimento formale, e' sempre presente nel                     
processo.                                                                       
Ai fini dell'accertamento le evidenze vengono riportate in un                   
dossier:                                                                        
- il "dossier delle evidenze da percorso formativo", prodotto dal               
soggetto gestore dell'intervento utilizzando un apposito format allo            
scopo predisposto; nel dossier sono indicate le evidenze rapportabili           
agli standard previsti dal SRQ (prove di verifica che permettono di             
apprezzare gli apprendimenti previsti in esito al modulo o unita'               
formativa messe in diretta relazione con gli standard di riferimento            
del percorso formativo costituiti dal SRQ);                                     
- il "dossier delle evidenze da esperienza", prodotto dalla persona             
interessata alla formalizzazione e certificazione delle competenze              
con il supporto previsto nella fase di consulenza individuale; nel              
dossier, anche in questo caso avente un format appositamente                    
predisposto, sono indicate le evidenze rapportabili agli standard               
previsti dal SRQ rispetto a cui e' richiesta la formalizzazione e               
certificazione delle competenze.                                                
4.2 L'accertamento tramite esame                                                
La commissione d'esame                                                          
L'accertamento delle competenze tramite esame e' affidato ad una                
commissione appositamente costituita.                                           
La commissione e' la stessa sia nel caso di certificazione di                   
competenze acquisite in esito ai percorsi formativi, sia di                     
competenze altrimenti acquisite attraverso esperienza maturata in               
contesti lavorativi e/o informali e/o attestazioni conseguite in                
situazioni di apprendimento formale.                                            
Inoltre, ha la stessa configurazione e segue le stesse regole di                
funzionamento sia che accerti tramite esame le competenze riferite a            
singole UC, sia che accerti quelle riferite a qualifiche.                       
La composizione della commissione                                               
La commissione e' composta da tre commissari, di cui due esterni ed             
uno interno all'ente autorizzato.                                               
I componenti della commissione sono nominati dal Responsabile della             
formalizzazione e certificazione delle competenze dell'ente                     
autorizzato                                                                     
I commissari esterni, aventi competenze riferibili ad aree                      
professionali/qualifiche, sono individuati secondo una procedura                
trasparente all'interno di un elenco regionale appositamente                    
costituito e decretato.                                                         
Il commissario interno, avente competenze relative ai processi                  
valutativi, e' individuato tra le risorse dell'ente.                            
L'ammissione all'esame                                                          
L'ammissione, sia per coloro che provengono dal percorso formativo              
sia per coloro che provengono dall'esperienza lavorativa, avviene               
sulla base delle conoscenze e capacita' accertate attraverso le                 
evidenze e riportate nella scheda relativa.                                     
Tale scheda costituisce requisito per la partecipazione all'esame.              
La nomina della commissione                                                     
Il Responsabile della certificazione individua, secondo una modalita'           
trasparente, possibilmente assistita da strumenti informatici, i                
commissari esterni, contattandoli, verificandone la disponibilita',             
convocandoli per le riunioni  preparatorie alla sessione d'esame;               
contestualmente il Responsabile individua il commissario interno con            
competenze relative ai processi valutativi.                                     
La commissione si riunisce in prima convocazione, nomina il proprio             
Presidente e ne informa il Responsabile della formalizzazione e                 
certificazione; questi formalizza la nomina della commissione e del             
Presidente e invia la comunicazione all'Amministrazione competente              
per piano.                                                                      
L'Amministrazione ha a disposizione dieci giorni lavorativi per                 
recepire la formalizzazione; scaduto questo periodo, in base al                 
principio del silenzio-assenso, la commissione puo' ritenersi                   
autorizzata a procedere nei suoi lavori.                                        
Le prove di esame                                                               
Gli esami consistono in prove pratiche che devono riflettere una                
simulazione lavorativa-professionale, integrate da colloqui orali.              
L'oggetto della prove pratiche concerne attivita' osservabili e                 
valutabili ai fini dell'accertamento di una o piu' UC o della                   
qualifica.                                                                      
I colloqui sono centrati sulle modalita' di svolgimento delle prove             
pratiche, in particolare nei casi in cui il processo di lavoro,                 
oggetto delle prove, presenti aspetti prevalentemente cognitivi e               
impliciti e quindi possa rivelarsi opportuno richiedere la                      
verbalizzazione/esplicitazione di alcune attivita' realizzate e/o la            
motivazione di decisioni prese.                                                 
Possono essere valutate le competenze collegate ad una stessa UC o ad           
un insieme di UC anche con prove aventi diversi oggetti purche' siano           
tra loro equivalenti, in termini di complessita', applicando, in fase           
di progettazione delle prove, metacriteri di riferimento allo scopo             
definiti.                                                                       
Il funzionamento della commissione                                              
La commissione formalizzata si riunisce e prende visione dei seguenti           
documenti resi disponibili dal Responsabile della certificazione:               
standard del SRQ di riferimento per la certificazione; dossier delle            
evidenze delle persone che provengono dal percorso formativo in cui             
si specifica quali competenze del SRQ siano state acquisite o dossier           
delle evidenze delle persone che non provengono dal percorso                    
formativo; eventuali altre da specificare.                                      
Prende inoltre visione delle attrezzature disponibili.                          
Sulla base di quanto rilevato, la commissione individua l'oggetto               
delle prove di esame ed i criteri per definire l'accettabilita' della           
prestazione. Oggetto e criteri devono essere adeguati ad accertare le           
competenze dei candidati, indipendentemente dalla loro provenienza e            
in coerenza con gli standard rappresentati dal SRQ.                             
La commissione affida la progettazione di dettaglio delle prove                 
(almeno due batterie omogenee tra loro) al commissario avente                   
competenze nei processi valutativi; esamina, in una successiva                  
sessione, le prove progettate, le modifica e/o le approva.                      
La valutazione                                                                  
L'esame si conclude con una valutazione di idoneita' al                         
conseguimento, a seconda dei casi, della Certificazione di competenze           
o di Qualifica.                                                                 
Nel caso di valutazione di mancata idoneita' al conseguimento della             
Certificazione delle competenze, alle persone viene rilasciata la               
Scheda relativa alle conoscenze e capacita'.                                    
Nel caso di valutazione di mancata idoneita' al conseguimento della             
Qualifica alle persone possono essere conferiti, se le relative                 
competenze sono state accertate, uno o piu' Certificati di                      
competenze.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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