DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 289
Approvazione degli standard qualitativi inerenti la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione tra loro", ed in particolare
l'art. 9 "Metodologie didattiche nel sistema formativo";
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la delibera consiliare n. 612 del 26/10/2004 di approvazione delle
"Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per
il lavoro. Biennio 2005-2006" (delibera di Giunta regionale di
proposta al Consiglio 1948/04);
visto altresi':
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21
della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
valutate positivamente le esperienze svolte negli ultimi anni dalle
istituzioni scolastiche del territorio regionale al fine di
avvicinare i giovani alla cultura del lavoro, in particolare
attraverso il ricorso a stage e tirocini, realizzati anche in
collaborazione con gli organismi di formazione professionale ed in
accordo con le parti sociali;
atteso che, al fine di arricchire l'offerta formativa e di renderla
sempre piu' aderente alle aspettative degli studenti ed alle esigenze
socio-economiche del territorio, le attivita' curriculari assumono
maggiore efficacia formativa se realizzate attraverso fasi di
apprendimento teorico e pratico, nel pieno rispetto dell'autonomia
didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche;
considerato che l'alternanza scuola-lavoro rappresenta una
metodologia didattica corrispondente ai fini evidenziati, in quanto
utile per mettere in relazione le competenze e le conoscenze
acquisite dagli studenti con gli aspetti applicativi propri dei
contesti lavorativi;
rilevato altresi' che l'Ufficio scolastico regionale, attraverso
l'attivazione di un gruppo di studio cui partecipano rappresentanti
della Regione e delle Province, sta avviando una sperimentazione di
azioni di raccordo scuola-lavoro, finanziata con risorse del MIUR e
di Unioncamere regionale;
ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire lo svolgimento
dell'alternanza scuola-lavoro in modo uniforme a favore di tutti gli
studenti del territorio regionale, definire gli standard qualitativi
della metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro, contenuti
nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, affinche'
divengano riferimento comune per tutti i percorsi formativi, qualora
le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia, intendano
farvi ricorso;
sentito il parere favorevole della Conferenza regionale del sistema
formativo in data 28 gennaio 2005 e della Commissione Regionale
Tripartita in data 3 febbraio 2005;
dato atto del parere, in ordine al presente provvedimento, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della
propria deliberazione 447/03, della regolarita' amministrativa
espressa dal Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro",
dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'assessore competente
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente riportate, gli "Standard qualitativi
inerenti la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro",
contenuti nell'Allegato A, parte integrante del presente atto,
affinche' divengano riferimento comune per tutti i percorsi
formativi, qualora le istituzioni scolastiche, nell'esercizio
dell'autonomia, intendano farvi ricorso;
2) di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato
A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Standard qualitativi inerenti la metodologia dell'alternanza
scuola-lavoro
Il presente documento definisce gli standard qualitativi che, sul
territorio della regione Emilia-Romagna, contraddistinguono la
metodologia didattica definita dell'"alternanza scuola-lavoro".
L'intento di pervenire a tale definizione, condiviso nel contesto dei
processi di confronto e concertazione con i soggetti interessati
previsti dalla L.R. 12/03, nasce dall'esigenza di garantire a tutti
gli studenti potenzialmente coinvolti in periodi di alternanza
scuola-lavoro lo svolgimento di tale metodologia didattica in maniera
uniforme su tutto il territorio.
Con il contributo propositivo del Comitato scientifico regionale,
istituito con delibera della G.R. n. 1052 del 2003 e determina del
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro" n. 16785 del
12/11/2004, sono stati pertanto elaborati i seguenti standard
qualitativi inerenti l'alternanza scuola-lavoro.
1) Definizione dell'alternanza: per alternanza scuola-lavoro, si
intende una metodologia didattica (quindi non un canale formativo a
se'), da utilizzare per lo svolgimento del percorso scolastico
curriculare, con la finalita' di aumentare le possibilita' di scelta
degli studenti, la conoscenza del mondo del lavoro, l'apprendimento
delle "qualita'" utili per il lavoro, intervenendo ad innovare il
contesto di apprendimento (per tale natura e finalita', la
metodologia dell'alternanza si colloca pertanto nel quadro delle
relazioni e degli accordi con le parti sociali);
2) l'alternanza deve garantire la concreta interazione fra gli
studenti e l'impresa: il mero ricorso a software che simulano in
classe le attivita' d'impresa non soddisfa pertanto la definizione e
le caratteristiche dell'alternanza scuola-lavoro;
3) la responsabilita' dell'inserimento di tale metodologia nei
percorsi formativi e' in capo alle scuole interessate, titolari della
funzione di elaborazione dell'offerta formativa complessivamente
espressa nel POF e di progettazione dell'alternanza in maniera
direttamente funzionale al curriculum di studi;
4) nel rispetto degli indirizzi regionali ed in raccordo con la
sperimentazione avviata dall'USR, l'alternanza si pu attuare nel 4 e
5 anno di tutti gli indirizzi di studio; e' tuttavia possibile
realizzare periodi di alternanza anche nel 3 anno, sia perche' nel 5
anno pu essere di difficile realizzabilita', essendo l'anno
dell'esame di Stato, sia perche' gia' in terzo anno tale modalita' pu
utilmente corrispondere agli obiettivi indicati, in particolare alle
esigenze di orientamento; per gli studenti degli Istituti tecnici, in
particolare dopo il biennio integrato, e' possibile il ricorso
all'alternanza al terzo anno al fine di irrobustire le competenze
degli studenti e le possibilita' di conseguimento della qualifica;
5) e' in ogni caso opportuno che venga prevista la biennalita' (di
progettazione e di realizzazione), cosi' consentendo che la ricaduta
dell'esperienza abbia efficacia sul percorso scolastico;
6) qualora, come gia' avviene per i percorsi di istruzione integrati
con la formazione professionale, per lo svolgimento dell'alternanza
le scuole collaborino con organismi di formazione professionale,
questi ultimi devono essere accreditati, ma non necessariamente per
l'ambito dell'obbligo formativo, poiche' la responsabilita' educativa
e la titolarita' del percorso e' delle istituzioni scolastiche,
mentre rileva particolarmente la relazione e la specifica conoscenza
delle imprese del territorio;
7) sono ritenuti elementi costitutivi dell'alternanza scuola-lavoro:
la sottoscrizione di convenzione fra l'istituzione scolastica e
l'impresa, alla quale possono partecipare altri soggetti interessati
(quali, ad esempio, organismi di formazione professionale, Camere di
Commercio, forze sociali, ecc.) per specificare i reciproci ruoli,
compiti e responsabilita', con individuazione del docente tutor, da
parte della scuola, e del tutor dell'impresa; la realizzazione di
formazione congiunta dei tutor "scolastici" e dei tutor d'impresa; la
sottoscrizione di assicurazione degli studenti per la responsabilita'
civile;
8) per caratterizzare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro,
si definisce uno standard di durata di 150 ore in impresa, alle quali
aggiungere fino ad un massimo di 50 ore finalizzate alle attivita',
da svolgere con gli allievi, di preparazione e di valutazione
dell'esperienza; per gli Istituti professionali, qualora si preveda
il ricorso all'alternanza nell'ambito della "terza area" del biennio
post qualifica, tale standard pu essere aumentato fino a 250 ore in
impresa, ferma restando l'aggiunta di 50 ore per le attivita'
preparatorie e valutative dell'esperienza da svolgere con gli
allievi;
9) per quanto attiene alla certificazione, essa riguarda l'intero
percorso di apprendimento, non trattandosi di certificare una
metodologia didattica. Tuttavia, poiche' anche attraverso tale
modalita' si apprende, all'interno della certificazione dell'intero
percorso formativo, come gia' presente nell'Accordo sulla
certificazione dei percorsi di istruzione e formazione approvato a
livello nazionale in Conferenza Unificata il 28/10/2004, vanno messe
in evidenza - oltre alle competenze acquisite - anche le modalita'
attraverso le quali sono state acquisite, rendendo perci "manifesto"
il risultato dell'alternanza svolta;
10) particolare rilevanza assume l'attuazione della metodologia
dell'alternanza scuola-lavoro all'interno di una rete di scuole e di
imprese, che si ritiene il contesto piu' adeguato alla diffusione ed
allo sviluppo dell'esperienza.