REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 289

Approvazione degli standard qualitativi inerenti la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle                  
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della           
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione            
professionale, anche in integrazione tra loro", ed in particolare               
l'art. 9 "Metodologie didattiche nel sistema formativo";                        
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione           
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle             
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";               
- la delibera consiliare n. 612 del 26/10/2004 di approvazione delle            
"Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per             
il lavoro. Biennio 2005-2006" (delibera di Giunta regionale di                  
proposta al Consiglio 1948/04);                                                 
visto altresi':                                                                 
- il DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia             
di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21                
della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                                              
valutate positivamente le esperienze svolte negli ultimi anni dalle             
istituzioni scolastiche del territorio regionale al fine di                     
avvicinare i giovani alla cultura del lavoro, in particolare                    
attraverso il ricorso a stage e tirocini, realizzati anche in                   
collaborazione con gli organismi di formazione professionale ed in              
accordo con le parti sociali;                                                   
atteso che, al fine di arricchire l'offerta formativa e di renderla             
sempre piu' aderente alle aspettative degli studenti ed alle esigenze           
socio-economiche del territorio, le attivita' curriculari assumono              
maggiore efficacia formativa se realizzate attraverso fasi di                   
apprendimento teorico e pratico, nel pieno rispetto dell'autonomia              
didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche;                       
considerato che l'alternanza scuola-lavoro rappresenta una                      
metodologia didattica corrispondente ai fini evidenziati, in quanto             
utile per mettere in relazione le competenze e le conoscenze                    
acquisite dagli studenti con gli aspetti applicativi propri dei                 
contesti lavorativi;                                                            
rilevato altresi' che l'Ufficio scolastico regionale, attraverso                
l'attivazione di un gruppo di studio cui partecipano rappresentanti             
della Regione e delle Province, sta avviando una sperimentazione di             
azioni di raccordo scuola-lavoro, finanziata con risorse del MIUR e             
di Unioncamere regionale;                                                       
ritenuto pertanto opportuno, al fine di garantire lo svolgimento                
dell'alternanza scuola-lavoro in modo uniforme a favore di tutti gli            
studenti del territorio regionale, definire gli standard qualitativi            
della metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro, contenuti            
nell'Allegato A, parte integrante del presente atto, affinche'                  
divengano riferimento comune per tutti i percorsi formativi, qualora            
le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia, intendano            
farvi ricorso;                                                                  
sentito il parere favorevole della Conferenza regionale del sistema             
formativo in data 28 gennaio 2005 e della Commissione Regionale                 
Tripartita in data 3 febbraio 2005;                                             
dato atto del parere, in ordine al presente provvedimento, ai sensi             
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della                
propria deliberazione 447/03, della regolarita' amministrativa                  
espressa dal Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro",                 
dott.ssa Cristina Balboni;                                                      
su proposta dell'assessore competente                                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si                 
intendono qui integralmente riportate, gli "Standard qualitativi                
inerenti la metodologia didattica dell'alternanza scuola-lavoro",               
contenuti nell'Allegato A, parte integrante del presente atto,                  
affinche' divengano riferimento comune per tutti i percorsi                     
formativi, qualora le istituzioni scolastiche, nell'esercizio                   
dell'autonomia, intendano farvi ricorso;                                        
2) di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva dell'Allegato           
A, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                       
ALLEGATO A                                                                      
Standard qualitativi inerenti la metodologia dell'alternanza                    
scuola-lavoro                                                                   
Il presente documento definisce gli standard qualitativi che, sul               
territorio della regione Emilia-Romagna, contraddistinguono la                  
metodologia didattica definita dell'"alternanza scuola-lavoro".                 
L'intento di pervenire a tale definizione, condiviso nel contesto dei           
processi di confronto e concertazione con i soggetti interessati                
previsti dalla L.R. 12/03, nasce dall'esigenza di garantire a tutti             
gli studenti potenzialmente coinvolti in periodi di alternanza                  
scuola-lavoro lo svolgimento di tale metodologia didattica in maniera           
uniforme su tutto il territorio.                                                
Con il contributo propositivo del Comitato scientifico regionale,               
istituito con delibera della G.R. n. 1052 del 2003 e determina del              
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro" n. 16785 del                  
12/11/2004, sono stati pertanto elaborati i seguenti standard                   
qualitativi inerenti l'alternanza scuola-lavoro.                                
1) Definizione dell'alternanza: per alternanza scuola-lavoro, si                
intende una metodologia didattica (quindi non un canale formativo a             
se'), da utilizzare per lo svolgimento del percorso scolastico                  
curriculare, con la finalita' di aumentare le possibilita' di scelta            
degli studenti, la conoscenza del mondo del lavoro, l'apprendimento             
delle "qualita'" utili per il lavoro, intervenendo ad innovare il               
contesto di apprendimento (per tale natura e finalita', la                      
metodologia dell'alternanza si colloca pertanto nel quadro delle                
relazioni e degli accordi con le parti sociali);                                
2) l'alternanza deve garantire la concreta interazione fra gli                  
studenti e l'impresa: il mero ricorso a software che simulano in                
classe le attivita' d'impresa non soddisfa pertanto la definizione e            
le caratteristiche dell'alternanza scuola-lavoro;                               
3) la responsabilita' dell'inserimento di tale metodologia nei                  
percorsi formativi e' in capo alle scuole interessate, titolari della           
funzione di elaborazione dell'offerta formativa complessivamente                
espressa nel POF e di progettazione dell'alternanza in maniera                  
direttamente funzionale al curriculum di studi;                                 
4) nel rispetto degli indirizzi regionali ed in raccordo con la                 
sperimentazione avviata dall'USR, l'alternanza si pu attuare nel 4 e            
5 anno di tutti gli indirizzi di studio; e' tuttavia possibile                  
realizzare periodi di alternanza anche nel 3 anno, sia perche' nel 5            
anno pu essere di difficile realizzabilita', essendo l'anno                     
dell'esame di Stato, sia perche' gia' in terzo anno tale modalita' pu           
utilmente corrispondere agli obiettivi indicati, in particolare alle            
esigenze di orientamento; per gli studenti degli Istituti tecnici, in           
particolare dopo il biennio integrato, e' possibile il ricorso                  
all'alternanza al terzo anno al fine di irrobustire le competenze               
degli studenti e le possibilita' di conseguimento della qualifica;              
5) e' in ogni caso opportuno che venga prevista la biennalita' (di              
progettazione e di realizzazione), cosi' consentendo che la ricaduta            
dell'esperienza abbia efficacia sul percorso scolastico;                        
6) qualora, come gia' avviene per i percorsi di istruzione integrati            
con la formazione professionale, per lo svolgimento dell'alternanza             
le scuole collaborino con organismi di formazione professionale,                
questi ultimi devono essere accreditati, ma non necessariamente per             
l'ambito dell'obbligo formativo, poiche' la responsabilita' educativa           
e la titolarita' del percorso e' delle istituzioni scolastiche,                 
mentre rileva particolarmente la relazione e la specifica conoscenza            
delle imprese del territorio;                                                   
7) sono ritenuti elementi costitutivi dell'alternanza scuola-lavoro:            
la sottoscrizione di convenzione fra l'istituzione scolastica e                 
l'impresa, alla quale possono partecipare altri soggetti interessati            
(quali, ad esempio, organismi di formazione professionale, Camere di            
Commercio, forze sociali, ecc.) per specificare i reciproci ruoli,              
compiti e responsabilita', con individuazione del docente tutor, da             
parte della scuola, e del tutor dell'impresa; la realizzazione di               
formazione congiunta dei tutor "scolastici" e dei tutor d'impresa; la           
sottoscrizione di assicurazione degli studenti per la responsabilita'           
civile;                                                                         
8) per caratterizzare la metodologia dell'alternanza scuola-lavoro,             
si definisce uno standard di durata di 150 ore in impresa, alle quali           
aggiungere fino ad un massimo di 50 ore finalizzate alle attivita',             
da svolgere con gli allievi, di preparazione e di valutazione                   
dell'esperienza; per gli Istituti professionali, qualora si preveda             
il ricorso all'alternanza nell'ambito della "terza area" del biennio            
post qualifica, tale standard pu essere aumentato fino a 250 ore in             
impresa, ferma restando l'aggiunta di 50 ore per le attivita'                   
preparatorie e valutative dell'esperienza da svolgere con gli                   
allievi;                                                                        
9) per quanto attiene alla certificazione, essa riguarda l'intero               
percorso di apprendimento, non trattandosi di certificare una                   
metodologia didattica. Tuttavia, poiche' anche attraverso tale                  
modalita' si apprende, all'interno della certificazione dell'intero             
percorso formativo, come gia' presente nell'Accordo sulla                       
certificazione dei percorsi di istruzione e formazione approvato a              
livello nazionale in Conferenza Unificata il 28/10/2004, vanno messe            
in evidenza - oltre alle competenze acquisite - anche le modalita'              
attraverso le quali sono state acquisite, rendendo perci "manifesto"            
il risultato dell'alternanza svolta;                                            
10) particolare rilevanza assume l'attuazione della metodologia                 
dell'alternanza scuola-lavoro all'interno di una rete di scuole e di            
imprese, che si ritiene il contesto piu' adeguato alla diffusione ed            
allo sviluppo dell'esperienza.                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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