REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 ottobre 2005, n. 1702

L.R. 43/97 concernente interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Modifica criteri attuativi e adozione programma regionale anno 2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14
aprile 1995, n. 37";
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 921, in data 8 giugno 1999, con la quale sono stati approvati i
criteri attuativi della citata legge;
- n. 1362, in data 26 luglio 1999, con la quale e' stato adottato il
primo programma regionale annuale ed e' stato approvato lo schema di
convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Cooperative di garanzia
ed i Consorzi fidi;
- n. 1883, in data 31 ottobre 2000, e n. 1150, in data 19 giugno 2001,
con le quali i predetti criteri attuativi sono stati modificati ed
integrati;
considerato:
- che nel corso del Programma per l'anno 2004 di attuazione degli
interventi disciplinati dalla L.R. 43/97 erano sorti alcuni dubbi
interpretativi in merito alla disciplina di riferimento in materia di
tassi da applicare sui finanziamenti che beneficiano degli aiuti
indicati dalla citata L.R. 43/97;
- che nel merito di tale questione la Direzione generale Agricoltura
ha posto uno specifico quesito legale al Servizio Attivita' consultiva
giuridica e coordinamento dell'Avvocatura regionale;
- che con lettera prot. n. 6219 del 4 aprile 2005 il Responsabile del
richiamato Servizio ha sostenuto ed argomentato la tesi della non
applicabilita' delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 29 dicembre
1985, con cio' che ne consegue anche riguardo all'individuazione della
tipologia dei tassi di base ai quali effettuare le operazioni di cui
trattasi;
ravvisata pertanto la necessita' di modificare, sulla base di quanto
contenuto nel sopra richiamato parere legale, i criteri attuativi
della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della propria deliberazione
1150/01, sopprimendo, al punto 4.2.3 degli stessi, il secondo
capoverso;
considerato inoltre che i criteri approvati con la richiamata
deliberazione 1150/01 prevedono, tra l'altro, che la Giunta regionale
adotti il Programma annuale di attuazione degli interventi
disciplinati dalla L.R. 43/97, definendo contestualmente le modalita'
di concessione e liquidazione dei contributi;
ravvisata altresi' la necessita':
- di adottare il Programma regionale per l'anno 2005, nella
formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di determinare come indicato nel Programma medesimo le modalita' di
concessione e liquidazione degli aiuti in questione;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
vista la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del sopra
citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, i criteri
attuativi della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione
1150/01, sopprimendo, al punto 4.2.3 degli stessi, il secondo
capoverso;
2) di approvare il Programma regionale per l'anno 2005 di attuazione
della L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme
collettive di garanzia nel settore agricolo", specificato
nell'Allegato A che fa parte integrante del presente atto;
3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Attuazione della Legge 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo". Programma
regionale per il 2005
1. Promozione delle forme collettive di garanzia
In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 43/97 la
Regione interviene:
a) concedendo contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi
rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione, alle
imprese agricole socie, di garanzie per l'accesso al sistema
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concedendo contributi agli Organismi di garanzia da utilizzare per
il concorso nel pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle garanzie prestate dai medesimi Organismi sui prestiti
concessi alle imprese agricole.
1.1. Soggetti beneficiari
Cooperative di garanzia e Consorzi fidi - composti da imprenditori
agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione,
quali sostenitori, di Enti pubblici e organismi privati - costituitisi
al fine di:
a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema 
creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti
assistiti dalle summenzionate garanzie;
c) svolgere, in favore dei soci, attivita' di assistenza e consulenza
tecnico-finanziaria.
Le Cooperative e i Consorzi fidi, che possono avere base provinciale,
interprovinciale e regionale e natura giuridica di I e II grado,
debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio della regione Emilia-Romagna;
b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui
all'art. 2135 del c.c., cosi' come stabilito nei criteri attuativi
della L.R. 43/97 approvati al punto 3) della deliberazione della
Giunta regionale n. 1150 del 19 giugno 2001;
c) essere regolati da uno statuto che preveda:
- fini di mutualita' tra gli aderenti;
- la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni
indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun
socio;
- che il consiglio di amministrazione sia costituito, per almeno i due
terzi dei membri, da titolari di aziende socie o loro rappresentanti;
d) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o
di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati.
Le Cooperative e i Consorzi devono inoltre assoggettarsi alle
prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni, comprese le
esclusioni, stabilite nel presente programma e nei criteri attuativi
dei programmi regionali di cui alla L.R. 43/97 approvati al punto 3)
della deliberazione di Giunta regionale 1150/01.
1.2. Termine e modalita' di presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle
Imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna - entro le ore 12 del
decimo giorno successivo alla data di notifica della deliberazione di
approvazione del presente programma alle Cooperative ed ai Consorzi di
cui alla L.R. 43/97.
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono indicare il
possesso dei requisiti previsti ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) relazione tecnica sull'attivita' svolta dalla Cooperativa di
garanzia o dal Consorzio fidi in attuazione della L.R. 43/97 e sui
suoi programmi d'intervento;
b) copia autentica dello statuto in vigore, qualora modificato
rispetto a quello gia' trasmesso alla Regione Emilia-Romagna;
c) copia conforme del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso,
regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale
versato;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della
normativa vigente dal legale rappresentante che, con riferimento alla
chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione
della domanda, indichi:
- il capitale sociale o il fondo consortile e gli altri fondi
esistenti (fondi rischi, di riserva o garanzia);
- l'importo globale delle operazioni di finanziamento garantite ed
effettivamente erogate o in essere (totale importo garantito);
- l'importo complessivo dei prestiti concessi dalle banche agli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. effettivamente
erogati o in essere ed assistiti dalle garanzie prestate (totale
importo movimentato);
- l'eventuale conferma della validita' dello statuto gia' in possesso
della Regione Emilia-Romagna.
1.3. Percentuali di riparto e misura dei contributi alle Cooperative
di garanzia e ai Consorzi fidi
Gli stanziamenti definitivi iscritti nel Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2005 per l'attuazione delle specifiche forme
di aiuto previsti dalla L.R. 43/97 ed oggetto del presente programma
sono i seguenti:
- Capitolo 18352 "Contributi in favore di Cooperative di garanzia e di
Consorzi fidi e di credito per la formazione o l'integrazione dei
fondi rischi e del patrimonio di garanzia (DLgs 4 giugno 1997, n. 143
e art. 1, comma 2, lett. a), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)". Mezzi
Statali, compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno
delle aziende agricole" - Risorse Statali Euro 814.000,00
- Capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai
Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi
su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole
socie (DLgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12
dicembre 1997, n. 43)". Mezzi Statali, compreso nell'U.P.B.
1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse
Statali Euro  2.400.000,00.
Detti stanziamenti verranno ripartiti, e contestualmente concessi,
impegnati e liquidati - ricorrendo le condizioni previste dalla L.R.
40/01 - fra le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi con atto del
Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese, in base ai seguenti
criteri:
a) contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e
del patrimonio di garanzia previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a)
della Legge regionale 43/97:
- per Euro 325.600,00, pari al 40% della disponibilita' di Euro
814.000,00 recata dal Capitolo 18352: in misura proporzionale
all'entita' del capitale sociale o del fondo consortile e degli altri
fondi esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla
data di presentazione della domanda di contributo;
- per Euro 488.400,00, pari al 60% della predetta disponibilita', in
misura proporzionale all'importo globale delle operazioni di
finanziamento garantite dalle Cooperative e dai Consorzi, ed
effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell'esercizio
sociale anteriore alla data di presentazione della domanda.
L'importo risultante dall'applicazione dei due parametri sopra
indicati non potra' comunque superare l'importo del capitale sociale
versato dai soci o l'importo del fondo consortile costituito dai soci
stessi sommato all'importo degli altri fondi rischi, fondi di riserva
o garanzia iscritti a bilancio.
b) Contributo da utilizzare per il concorso nel pagamento degli
interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie a
norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge regionale 43/97:
- disponibilita' di Euro 2.400.000,00 recata dal Capitolo 18354,
ripartita in misura proporzionale alla somma complessiva dei prestiti
concessi dalle banche agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del c.c., garantiti dalle Cooperative e dai Consorzi ed effettivamente
erogati o in essere alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore
alla data di presentazione della domanda.
1.4. Concessione del contributo in conto interessi alle imprese
associate
Le Cooperative di garanzia ed i Consorzi fidi utilizzano i
finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b), della L.R. 43/97 per la concessione alle aziende socie di un
concorso in forma attualizzata sugli interessi relativi a prestiti a
breve e medio termine contratti dalle aziende medesime con Istituti di
credito.
La tipologia dei prestiti ammessi al contributo attualizzato e' quella
definita al punto 4) dell'Allegato B) parte integrante della
deliberazione della Giunta regionale 1150/01 "Criteri attuativi dei
programmi regionali di cui alla L.R. 43/97, interventi a favore di
forme collettive di garanzia nel settore agricolo" con le seguenti
modificazioni:
- la limitazione nell'applicazione di quelli indicati al punto 4.2.2 -
alla luce della Decisione della Commissione Europea del 9 giugno 2005,
relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per
le calamita' naturali con il DLgs 102/04 - alle aziende agricole
ricadenti nelle aree delimitate a seguito di eventi eccezionali
notificati all'Unione Europea da parte del Ministero delle Politiche
agricole e forestali e per i quali la Commissione abbia assunto
specifica Decisione sulla compatibilita' degli aiuti con il Mercato
comune;
- l'esclusione di quelli indicati al punto 4.2.4., stante il
superamento della fase piu' acuta dell'emergenza nel settore
zootecnico dovuta alla BSE.
Il contributo attualizzato, da disporsi dall'Organismo di garanzia con
provvedimento del proprio organo deliberante, e' concesso a favore
degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c., in possesso
dei requisiti previsti e che ricorrono ai prestiti - a breve e medio
termine - assistiti dalle garanzie prestate dagli Organismi stessi.
L'attivazione del regime di aiuti previsto dalla L.R. 43/97 sul
credito a breve termine (abbattimento parziale del tasso d'interesse
e/o garanzia) e' subordinata alla definizione del massimale di aiuto
concedibile cosi' come indicato al successivo punto 1.5, lett. a), del
presente Programma.
Gli interventi degli Organismi di garanzia sono limitati  alle imprese
socie aventi strutture e terreni ubicati nel territorio regionale.
Gli Organismi di garanzia utilizzano le somme loro assegnate in
attuazione del presente Programma per il pagamento, in forma
attualizzata, del concorso sugli interessi relativi a prestiti
erogabili dagli Istituti di Credito successivamente alla data di
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
Gli Organismi di garanzia rendicontano alla Regione entro il 30 giugno
2006 l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione del
presente Programma attraverso la presentazione:
a) dell'elenco dei beneficiari delle garanzie e/o dei contributi in
conto interessi attualizzati con l'indicazione:
- dell'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUAA (Codice
Unico dell'Azienda Agricola);
- delle tipologie di aiuto finanziate, riportate utilizzando i codici
o le descrizioni previste nella codifica degli interventi della Misura
1.a, per gli investimenti aziendali, o nei criteri attuativi della
L.R. 43/97, per gli altri aiuti;
- dell'ammontare del prestito erogato dall'Istituto di credito;
- della sua durata;
- della garanzia prestata (importo garantito e percentuale
garantita);
- del contributo concesso dall'Organismo di garanzia (percentuale
abbattimento tasso e contributo liquidato);
b) dell'elenco delle imprese insolventi con l'indicazione delle
procedure attivate per il recupero delle somme versate alle banche
convenzionate;
c) della documentazione bancaria, in copia autenticata (contratti di
finanziamento corredati dai piani di ammortamento nonche' contabili od
assegni di accredito del contributo alle aziende beneficiarie),
relativa alle operazioni rendicontate;
d) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi
della normativa vigente dal legale rappresentante, con la quale si
attesta che le garanzie prestate e le somme rendicontate sono state
utilizzate nel pieno rispetto delle azioni ammissibili, della loro
durata e dell'intensita' del tasso massimo dell'aiuto stabiliti nei
criteri attuativi della L.R. 43/97.
La rendicontazione, firmata dal legale rappresentante della
Cooperativa o del Consorzio, e' presentata alla Regione Emilia-Romagna
- Direzione generale Agricoltura - Servizio Aiuti alle Imprese.
Sulla base della rendicontazione presentata e' disposto l'eventuale
recupero delle somme non utilizzate entro il predetto termine ovvero
la compensazione con le somme eventualmente attribuite dalla Regione
sul Programma annuale successivo.
1.5. Misura dell'intervento in conto interessi degli Organismi di
garanzia
a) Prestiti di esercizio a breve termine.
Il tasso massimo dell'aiuto sui prestiti contratti dagli agricoltori
soci per fare fronte alla gestione dell'azienda, sia che questo
rivesta la forma di abbattimento parziale del tasso d'interesse ovvero
quella di concessione di garanzie, nonche' nelle ipotesi di cumulo
delle due forme di aiuto in questione, non potra' superare il
differenziale esistente tra i tassi medi applicati al settore agricolo
e la media dei medesimi tassi applicati alle altre branche
produttive.
Nel caso in cui siano stabiliti, ed approvati dalla Commissione CE, i
limiti massimi dell'aiuto di Stato, la Direzione generale Agricoltura
provvedera' a darne comunicazione agli Organismi di garanzia in modo
da consentire l'eventuale attivazione della misura.
In attesa della definizione dell'aiuto concedibile e della conseguente
valutazione sulla compatibilita' ai sensi degli articoli 92 e 93 del
trattato CE, l'attivazione degli aiuti previsti dalla L.R. 43/97 sui
prestiti di esercizio a breve termine (abbattimento parziale del tasso
d'interesse e/o garanzia) rimane sospesa.
b) Prestiti a medio termine.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, della L.R.
43/97, la garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai
Consorzi fidi ai propri soci sui prestiti a medio termine deve essere
computata ai fini del rispetto dei massimali di intensita' applicabili
a ciascuna categoria di aiuto.
La garanzia prestata dalle Cooperative di garanzia e dai Consorzi fidi
ai propri soci sui prestiti concessi a norma della L.R. 43/97 non puo'
coprire piu' dell'80% di ogni finanziamento.
L'entita' massima dell'aiuto concedibile sulle diverse tipologie di
prestito a medio termine e' quella specificatamente indicata al punto
4.2 dei criteri attuativi dei programmi regionali approvati al punto
3) della deliberazione della Giunta regionale 1150/01.
A parziale modifica di quanto indicato al V capoverso del punto 4.2.1,
lett. b) dei sopra citati criteri attuativi, gli Organismi di garanzia
dovranno comunicare, entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 15 dicembre,
di ogni anno, agli Enti territoriali competenti (Province e Comunita'
Montane), l'elenco dei beneficiari dei prestiti a medio termine
concessi con l'indicazione:
- delle tipologie di intervento finanziate, riportate utilizzando i
codici o le descrizioni previste nella codifica degli interventi della
Misura 1.a, per gli investimenti aziendali, o nei criteri attuativi
della L.R. 43/97, per gli altri aiuti;
- dell'importo concesso a prestito;
- della durata dello stesso;
- dell'aiuto concesso sotto forma di abbuono in conto interessi;
- del valore della garanzia prestata;
- dell'aiuto complessivamente concesso in termini di equivalente
sovvenzione quale abbuono e/o garanzia.
2. Controlli e sanzioni
Il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese provvedera' con
proprio atto alla definizione delle procedure inerenti i controlli, al
fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate
ai sensi della Legge 43/97 e delle disposizioni comunitarie.
La violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle disposizioni
attuative suindicate nei criteri attuativi approvati al punto 3) del
dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 1150/01,
nonche' nella deliberazione di approvazione del presente Programma
comporta:
a) la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonche' di
quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli
obblighi verso la Regione;
b) l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi di cui
alla L.R. 43/97.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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