REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2005, n. 1238

Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006. Misura 2e "Indennita' compensativa in zone sottoposte a svantaggi naturali". Definizione importo indennita' per annualita' 2005. Modifica deliberazione n. 363 del 16/2/2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al                   
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di            
Orientamento e Garanzia (FEAOG);                                                
- il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, recante                    
disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999, e le            
sue successive modificazioni ed integrazioni;                                   
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20             
luglio 2000, che approva il Piano Regionale di Sviluppo Rurale                  
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR);                                          
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale il predetto PRSR viene             
posto in attuazione;                                                            
- la decisione della Commissione Europea n. C(2003) 2697 del 17                 
luglio 2003, che approva le modifiche apportate al PRSR e che                   
modifica la precedente decisione C(2000)2153 del 20 luglio 2000 sopra           
citata;                                                                         
richiamata la propria deliberazione n. 363 del 16 febbraio 2005                 
recante "Piano regionale di Sviluppo rurale - Misura 2.e - Indennita'           
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali. Approvazione              
delle Disposizioni applicative per l'annualita' 2005";                          
richiamati, altresi':                                                           
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce           
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia           
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla            
base della normativa comunitaria, statale e regionale;                          
- l'art. 4, comma 2 della  medesima L.R. 15/97, che prevede che le              
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate           
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle                
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione            
Europea alle Regioni;                                                           
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale              
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna e che             
all'art. 3, comma 2 prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla           
gestione delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti             
comunitari, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei                
conti del FEAOG, Sezione Garanzia siano regolati da apposita                    
convenzione, approvata dalla Giunta regionale con specifico atto;               
rilevato:                                                                       
- che nella sopracitata deliberazione la disponibilita' per la Misura           
2.e per l'annualita' 2005 e' indicata in 2,50 milioni di Euro con               
copertura interamente assicurata da risorse comunitarie e statali in            
ragione del 50% ciascuna;                                                       
- che il PRSR prevede che l'indennita' in questione sia commisurata             
all'estensione della superficie foraggera a disposizione delle                  
Aziende agricole richiedenti;                                                   
- che con nota n. 11664 del 18 luglio 2005 AGREA ha indicato in                 
38.021,02 gli ettari di superficie foraggera compresi nelle domande             
presentate per l'annualita' 2005;                                               
- che la disponibilita' prevista nella gia' citata deliberazione                
363/05, per l'attuazione della Misura 2.e non risulta sufficiente a             
soddisfare tutte le richieste per l'erogazione del massimo aiuto                
previsto nel PRSR (100 Euro/ha);                                                
preso atto:                                                                     
- che la disponibilita' complessivamente assentita alla Misura in               
questione nell'ambito del Piano e' pari ad Euro 19.609.835,23;                  
- che i dati di monitoraggio sullo stato di utilizzazione delle                 
predette risorse rilevati dal competente Servizio Programmi,                    
Monitoraggio e Valutazione della Direzione generale Agricoltura                 
indicano una disponibilita' residua a chiusura della quinta                     
annualita' di Piano pari ad Euro 4.737.172,74;                                  
ritenuto opportuno - anche al fine di consolidare il valore sul                 
territorio della Misura di cui trattasi - fissare univocamente per              
l'annualita' 2005 l'indennita' per ettaro di superficie foraggera in            
85 Euro/ha;                                                                     
dato atto che tale importo contributivo determina - sulla base della            
superficie interessata alla domanda e piu' sopra indicata - un                  
fabbisogno pari a circa 3,232 Meuro;                                            
ritenuto, pertanto, necessario adeguare in tal senso quanto previsto            
al punto 3) della gia' citata deliberazione 363/05;                             
dato atto che e' stato acquisito il parere favorevole espresso dal              
Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione,                
dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla compatibilita' del presente              
atto con i contenuti del PRSR;                                                  
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 in data 24 marzo               
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e               
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in             
merito alla presente deliberazione, ai sensi dei predetti articolo di           
legge e deliberazione;                                                          
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
delibera:                                                                       
1) di stabilire, per le motivazione esposte in premessa e qui                   
integralmente richiamate, che l'entita' dell'indennita' per la Misura           
2.e del PRSR relativa all'annualita' 2005 sia pari a 85 Euro/ha di              
superficie foraggera ammissibile;                                               
2) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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