REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 2633

Reg. (CE) 1622/2000 e DM 30 luglio 2003. Disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio 1999 e              
successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione               
comune del mercato vitivinicolo;                                                
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e              
successive modifiche ed integrazioni, che fissa alcune modalita' di             
applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un                
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;                  
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 30              
luglio 2003 recante "Modalita' di applicazione del Reg. (CE) n.                 
1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei             
trattamenti enologici";                                                         
visti in particolare:                                                           
- l'art. 12 del citato Reg. (CE) n. 1622/2000, ai sensi del quale               
l'impiego delle resine scambiatrici di ioni e' consentito soltanto              
sotto il controllo di un enologo o di un tecnico ed in impianti                 
riconosciuti dalle Autorita' dello Stato membro nel cui territorio              
dette resine vengono utilizzate;                                                
- l'art. 6 del citato DM 30 luglio 2003, il quale prevede che                   
l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante                
l'impiego di resine scambiatrici di ioni avvenga in stabilimenti                
riconosciuti dalle Regioni e Province Autonome;                                 
dato atto:                                                                      
- che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con la L.R. n. 15 del             
30 maggio 1997, cosi' come modificata con L.R. 9 ottobre 1998 n. 31,            
ad attribuire alle Province e Comunita' Montane competenti per                  
territorio le funzioni amministrative in materia di agricoltura,                
riservandosi la formulazione degli indirizzi generali ed il                     
coordinamento delle funzioni;                                                   
- che, con deliberazione del Consiglio regionale n. 351 del 18 aprile           
2002 (proposta della Giunta n. 180 dell'11 febbraio 2002), sono state           
individuate le funzioni amministrative di rilievo regionale in                  
materia di offerta dei prodotti agricoli e di regolamentazione dei              
mercati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) della L.R. 15/97,              
tra le quali rientrano l'istituzione e la tenuta di albi ed elenchi             
connessi all'offerta dei prodotti agricoli;                                     
dato atto, pertanto, che rientra tra le funzioni riservate alle                 
Province - ai sensi del citato art. 3, comma 2, lett. l bis) della              
L.R. 15/97 - l'intero iter procedurale per il riconoscimento degli              
stabilimenti ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve                   
concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di            
ioni, in seguito denominati in breve "stabilimenti";                            
ritenuto opportuno - al fine di assicurare sul territorio regionale             
un esercizio omogeneo delle funzioni amministrative in materia -                
fornire alle Province indicazioni operative in ordine agli                      
adempimenti amministrativi inerenti il riconoscimento dei suddetti              
stabilimenti, cosi' come indicato nell'Allegato A che costituisce               
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;                    
ritenuto, altresi', in ragione della complessita' della verifica dei            
requisiti degli stabilimenti, di confermare la validita'                        
dell'autorizzazione degli stabilimenti gia' riconosciuti dal                    
Ministero delle Politiche agricole e forestali, previa verifica del             
mantenimento dei requisiti di legge da parte delle Province                     
competenti per territorio;                                                      
ritenuto inoltre:                                                               
- di istituire un elenco regionale degli stabilimenti idonei                    
all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante               
l'impiego di resine scambiatrici di ioni che hanno ottenuto il                  
riconoscimento e di affidarne la gestione al Servizio Produzioni                
vegetali della Direzione generale Agricoltura;                                  
- di inserire nell'elenco medesimo gli stabilimenti gia' riconosciuti           
dal Ministero delle Politiche agricole e forestali per i quali la               
verifica effettuata dalle Province in ordine al mantenimento dei                
requisiti di legge abbia avuto esito positivo;                                  
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'articolo 37, comma 4;                                       
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 338 del 22 marzo 2001 concernente la riorganizzazione delle                
Direzioni generali della Giunta regionale e la definizione delle                
rispettive competenze;                                                          
- n. 403 del 27 marzo 2001 concernente l'affidamento dell'incarico di           
Direttore generale per l'Area Agricoltura;                                      
- n. 447 in data 24 marzo 2003, recante "Indirizzi in ordine alle               
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali", ed in particolare il               
punto 4.1. dell'Allegato;                                                       
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai             
sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta             
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile                                                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di dare attuazione al DM 30 luglio 2003 del Ministero delle                  
Politiche agricole e forestali, approvando - nella formulazione di              
cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente                
deliberazione - le disposizioni procedurali per il riconoscimento da            
parte delle Province competenti per territorio degli stabilimenti               
ritenuti idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato                    
rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni;2) di             
istituire l'elenco regionale degli "Stabilimenti idonei                         
all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante               
l'impiego di resine scambiatrici di ioni", nell'ambito del regime               
previsto dalla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;                  
3) di confermare la validita' dei riconoscimenti degli "Stabilimenti            
idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato                 
mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni", gia' concessi dal           
Ministero delle Politiche agricole e forestali, nell'ambito del                 
regime previsto dall'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,            
previa verifica del mantenimento dei requisiti di legge da parte                
delle Province competenti per territorio;                                       
4) di inserire gli stabilimenti gia' riconosciuti e verificati                  
positivamente nell'elenco di cui al punto 2);                                   
5) di stabilire che copia dei riconoscimenti concessi e delle                   
eventuali revoche degli stessi, siano trasmessi al Ministero delle              
Politiche agricole e forestali;                                                 
6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle                  
Politiche agricole e forestali, ad AGEA e ad AGREA;                             
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO A                                                                      
 Disposizioni per il riconoscimento degli stabilimenti ritenuti                 
idonei all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato                 
mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni ai sensi del                  
decreto 30 luglio 2003 del Ministero delle Politiche agricole e                 
forestali                                                                       
1. Riferimenti normativi                                                        
- Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in data 17 maggio 1999 e                 
successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione               
comune del mercato vitivinicolo;                                                
- Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 e                 
successive modifiche ed integrazioni, che fissa alcune modalita' di             
applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e che istituisce un                
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;                  
- decreto 30 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207            
del 6 settembre 2003 recante modalita' di applicazione del Reg. CE n.           
1622/2000 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei           
trattamenti enologici.                                                          
2. Modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento                   
Il soggetto richiedente, che intende elaborare mosto di uve                     
concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di            
ioni, deve presentare domanda di riconoscimento per lo stabilimento             
destinato alla produzione di detto mosto all'Amministrazione                    
provinciale competente per il territorio in cui e' ubicata la sede              
legale dell'impresa, utilizzando l'allegato modello.                            
La domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante               
dell'impresa richiedente, deve contenere:                                       
- nome e cognome, luogo, data di nascita e codice fiscale del legale            
rappresentante;                                                                 
- denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice             
fiscale, numero telefonico/fax/e-mail del soggetto richiedente;                 
- tipologia delle materie prime elaborate e dei prodotti ottenuti;              
- ubicazione dello stabilimento e descrizione degli impianti di                 
elaborazione e loro potenzialita' operativa giornaliera ed annua;               
- descrizione, ubicazione e capacita' dei singoli depositi delle                
materie prime impiegate e dei prodotti ottenuti dalla loro                      
elaborazione;                                                                   
- individuazione dell'enologo o tecnico responsabile dell'impiego               
delle resine scambiatrici di ioni.Alla domanda devono essere allegati           
i seguenti documenti, relativi a ciascun impianto di elaborazione di            
mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine               
scambiatrici di ioni ubicato nel territorio della regione                       
Emilia-Romagna:                                                                 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,                
Artigianato ed Agricoltura rilasciato dall'ufficio competente per               
territorio, con l'annotazione di cui all'art. 10 della Legge 31                 
maggio 1965, n. 575;                                                            
- certificato di prevenzione degli incendi o nulla osta provvisorio,            
ove previsto, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del                 
fuoco;                                                                          
- autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue, derivanti dal             
processo di distillazione;                                                      
- autorizzazione sanitaria alla produzione di mosti concentrati                 
rettificati;                                                                    
- planimetrie dei depositi delle materie prime impiegate e dei                  
prodotti ottenuti.                                                              
Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, potra'              
avvalersi delle facolta' previste dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 in           
materia di dichiarazioni sostitutive.                                           
3. Modalita' istruttorie                                                        
La Provincia competente per territorio istruisce le domande                     
presentate da parte degli interessati e concede il riconoscimento -             
in caso di esito positivo - entro 60 giorni dal ricevimento della               
domanda.                                                                        
Ove necessario, l'Amministrazione competente richiede eventuale                 
documentazione integrativa, nel qual caso il termine di cui sopra               
resta sospeso fino al ricevimento della suddetta documentazione.                
La Provincia trasmette copia del provvedimento di riconoscimento al             
soggetto richiedente e alla Regione Emilia-Romagna - Servizio                   
Produzioni vegetali - entro 10 giorni dalla sua adozione.                       
La Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura, Servizio            
Produzioni vegetali - provvede ad iscrivere il soggetto riconosciuto            
nell'elenco regionale degli stabilimenti e ne da' comunicazione al              
Ministero delle Politiche agricole e forestali per i successivi                 
adempimenti.                                                                    
Il riconoscimento e' valido per cinque campagne, salvo quanto                   
previsto al successivo punto 4.                                                 
4. Mantenimento del riconoscimento                                              
Gli stabilimenti che hanno ottenuto il riconoscimento sono iscritti             
nell'elenco regionale e nell'elenco nazionale dei produttori di mosto           
concentrato rettificato.                                                        
Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato al persistere di              
tutte le condizioni dichiarate nella domanda di riconoscimento ed               
alla ripresentazione, da parte dei soggetti interessati, dei                    
documenti la cui validita' ha durata inferiore alla durata del                  
riconoscimento stesso. Ogni variazione rispetto agli elementi forniti           
nella domanda e nella documentazione ad essa allegata dovra' essere             
comunicata, unitamente alla relativa documentazione,                            
all'Amministrazione che ha concesso il riconoscimento, entro 30                 
giorni dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione del                     
riconoscimento stesso.                                                          
Nel caso di cessione dell'attivita' oppure di rinuncia ad operare               
nell'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante              
l'impiego di resine scambiatrici di ioni di cui al Regolamento CE               
1622/04, i soggetti titolari del riconoscimento sono tenuti a darne             
comunicazione con tempestivita' all'Amministrazione che ha concesso             
il riconoscimento, la quale provvedera' alla revoca.                            
Il riconoscimento potra' essere revocato, da parte della stessa                 
Amministrazione che lo ha concesso, su richiesta dell'interessato,              
oppure in caso di violazione di norme comunitarie, nazionali e                  
regionali vigenti o per altri fatti o comportamenti che per la loro             
gravita' e rilevanza non consentano la continuazione dell'attivita'.            
Il provvedimento di revoca deve essere trasmesso al soggetto                    
interessato e alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Produzioni                 
vegetali - entro 10 giorni dalla sua adozione.                                  
Il Servizio Produzioni vegetali provvede ad aggiornare l'elenco degli           
stabilimenti riconosciuti ed a dare idonea comunicazione al Ministero           
delle Politiche agricole e forestali.                                           
Il riconoscimento potra' essere temporaneamente sospeso anche per il            
tempo necessario a sanare o regolarizzare, nel rispetto dei termini e           
delle prescrizioni fissati dall'Amministrazione competente,                     
situazioni irregolari.                                                          
5. Controlli                                                                    
Le Province devono svolgere, per ciascuna domanda di riconoscimento,            
gli accertamenti inerenti la veridicita' di quanto dichiarato e le              
attivita' di controllo previste dalle norme comunitarie, nazionali e            
regionali vigenti in materia.                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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