REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2005, n. 1798

PRSR - Reg. (CE) 1257/99 Misura 2.f "Misure agroambientali" - Approvazione disposizioni applicative per la presentazione ed il finanziamento delle richieste di pagamento annuale degli impegni in corso e delle domande di proroga degli impegni in scadenza. Annata agraria 2005-2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, relativo al
sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e di Garanzia (FEAOG), che abroga il precedente Reg.
(CEE) 2078/92, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- i successivi regolamenti di applicazione del Reg. (CE) n.1257/1999,
ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della Commissione del 29
aprile 2004;
- il Reg. (CE) n. 1360/05 della Commissione, che reca modifiche al
Reg. (CE) 817/04 e che prevede la possibilita' di prorogare gli
impegni che scadono antecedentemente al 31 dicembre 2006;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano
regionale di sviluppo rurale;
- la decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- le decisioni della Commissione Europea n. C(2002)3489 dell'8 ottobre
2002, n. C(2003)2697 del 17 luglio 2003, n. C(2004)401 del 5 febbraio
2004, n. C(2005) 2978 e n. C(2005) 2981 entrambe del 28 luglio 2005,
che approvano le modifiche apportate al documento di programmazione in
materia di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo
di programmazione 2000-2006 e che modificano la sopra citata decisione
C(2000)2153;
visti altresi':
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della  medesima L.R. 15/97, che prevede che le
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni;
- il Regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalita'
d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "Garanzia";
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale per
le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente
riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure del PRSR
con Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 13
novembre 2001;
- l'art. 3, comma 2, della predetta L.R. 21/01, il quale prevede che i
rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle funzioni di
autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari - ai sensi e nel
rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95 per
quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG,
Sezione garanzia - siano regolati da apposita convenzione, approvata
dalla Giunta regionale con specifico atto;
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 2700 del 3
dicembre 2001, riguardante l'approvazione dello Schema tipo della
convenzione fra l'AGREA e gli Enti indicati all'art. 3 della predetta
Legge, nonche' le relative integrazioni di cui alla successiva
deliberazione n. 2803 del 30 dicembre 2004;
richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1979 del 14 novembre 2000 "Piano regionale di sviluppo rurale
2000 - 2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/1999. Misura 2.f - Misure
Agroambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata
agraria 2000-2001";
- n. 2213 del 22 ottobre 2001, con la quale sono stati aperti i
termini di presentazione di domande di "nuovo impegno" e
"trasferimento impegno" relativamente all'Azione 11 - settore
zootecnico - della Misura 2.f del PRSR per l'annualita' 2001-2002;
- n. 1570 del 28 luglio 2003 "Piano regionale di sviluppo rurale -
Attuazione per l'annata agraria 2003-2004 della Misura 2.f - Misure
agroambientali e relative disposizioni agli Enti territoriali"
- n. 302 del 25 febbraio 2002, n. 275 del 24 febbraio 2003, n. 567 del
29 marzo 2004 e n. 364 del 16 febbraio 2005, relative alla
approvazione delle disposizioni applicative per i proseguimenti di
impegni, rispettivamente per le annualita' 2002, 2003, 2004 e 2005;
dato atto:
- che AGREA ha provveduto - con specifiche convenzioni redatte
conformemente allo schema approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2700 del 3 dicembre 2001 - a delegare alle Province ed
alle Comunita' Montane le funzioni di autorizzazione;
- che AGREA ha altresi' provveduto a sottoscrivere apposita
convenzione con i Centri di assistenza agricola per la
regolamentazione dell'attivita' di assistenza procedimentale
consistente in acquisizione, verifica ed accertamento della
completezza, validita' e rispondenza degli atti e della documentazione
presentata ai CAA dai soggetti richiedenti provvidenze comunitarie e 
nazionali;
- che il Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003, sulla
disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna
prescrive, all'art. 6, comma 1, che le aziende agricole che intendono
intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica
Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte a detta
anagrafe;
visti altresi':
- l'art. 6 della L.R. 27 luglio 2005 n. 14 "Legge finanziaria
regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del
Bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di
variazione" con il quale la Regione e' stata autorizzata a partecipare
all'iniziativa di overbooking nazionale sui PRSR 2000-2006 con le
modalita' e nei limiti del piano di riparto delle risorse FEOGA
stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni, negli accordi approvati
rispettivamente nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 3 febbraio
2005;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 1 agosto 2005
recante "Piano regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006. Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna ad iniziativa di overbooking su alcune
Misure (L.R. 14/05 - art. 6)"
rilevato:
- che e' necessario garantire continuita' di attuazione agli impegni
agroambientali pluriennali gia' attivati e finanziati nelle precedenti
annate agrarie e non ancora conclusi, conformemente a quanto disposto
nel comma 5 art. 66 del Reg. (CE) 817/2004;
- che come da comunicazione n. 38704 del 28 ottobre 2005 del
Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione la
disponibilita' finanziaria per l'annualita' 2006 per la misura 2.f del
PRSR ammonta a 32,11 milioni di Euro;
- che alla disponibilita' finanziaria di cui si aggiungono le risorse
di cui all'Allegato 1 della gia' citata deliberazione 1299/05 recante
"Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Partecipazione della
Regione Emilia-Romagna ad iniziativa di overbooking su alcune Misure
(L.R. 14/05 - art. 6)" per un importo pari a 15,86 milioni di Euro;
- che, come citato dalla medesima deliberazione 1299/05, qualora
l'ipotesi finanziaria relativa all'iniziativa di overbooking si
concretizzi in misura inferiore alle previsioni, gli impegni assunti
potranno gravare sulle risorse della programmazione 2007-2013, fatte
salve eventuali condizioni derivanti da nuove disposizioni
comunitarie;
- che la stessa deliberazione 1299/05, al punto 6), rinviava a
successivo atto deliberativo le determinazioni relative alla Misura
2.f "Misure agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione
a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali,
tutela della biodiversita', cura e ripristino del paesaggio";
considerato:
- che le risorse complessivamente disponibili consentono di
finanziare, per il 2006, il pagamento annuale degli impegni in corso,
e non ancora conclusi, assunti ai sensi della Misura 2.f del PRSR, le
cui domande iniziali sono state presentate nelle annate agrarie
2000-2001, 2001-2002, per la sola Azione 11 - settore zootecnico, e
2003-2004, nonche' del Reg. (CEE) 2078/92 ancora in essere,
complessivamente stimati in circa 20,37 milioni di Euro, cui sono da
aggiungere gli importi delle erogazioni dovute ad analoghi pagamenti
relativi a precedenti annualita' finanziarie;
- che pertanto l'importo complessivo delle risorse consente di
disporre di una somma residua da destinare al pagamento di proroghe di
impegni in scadenza sottoscritti in riferimento alla deliberazione
della Giunta regionale 1979/00 e di assunzioni di nuovi impegni;
- che con lettera n. 17551 del 14 ottobre 2005 AGREA ha comunicato che
l'importo complessivo dei sostegni richiesti nell'esercizio
finanziario FEOGA 2005, relativamente a impegni quinquennali in
scadenza, sottoscritti in riferimento alla deliberazione della Giunta
regionale 1979/00 ammonta ad Euro 16.244.573,84 di cui Euro
3.216.076,60 relativi ad impegni aventi decorrenza successiva al
31/12/2000, ed Euro 13.028.497,24 aventi decorrenza antecedente a tale
data;
- che con riferimento al gia' citato Reg. (CE) 1360/05, e' possibile
ammettere a pagamento domande di proroga degli impegni quinquennali
sottoscritti in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale
1979/00, a condizione che l'ultimo anno di impegno non inizi dopo il
31 dicembre 2006;
- che a motivo della condizione di cui sopra gli impegni in scadenza
sottoscritti in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale
1979/00 aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2000 possono
essere prorogati di un solo anno, mentre i medesimi impegni aventi
decorrenza antecedente a tale data possono essere prorogati di anni
2;
- che a motivo delle caratteristiche degli adempimenti e delle
modalita' di pagamento, non e' possibile prorogare gli impegni di cui
alle Azioni n. 4 "Incremento della materia organica nei suoli" e n. 7
"Pianificazione ambientale aziendale", i cui impegni aventi decorrenza
successiva al 31 dicembre 2000, nel 2005, ammontano a Euro 59.781,90;
considerato inoltre:
- che, per quanto esposto nei punti precedenti, le risorse
complessivamente disponibili permettono di finanziare il pagamento,
per il 2006, della annualita' relativa alle domande di proroga degli
impegni in scadenza di cui sopra, anche nel caso in cui la totalita'
dei potenziali beneficiari, ne presenti domanda;
- che, anche qualora la totalita' dei potenziali beneficiari
presentasse domanda di pagamento per l'annualita' 2006 per proroga
degli impegni, e' prevista una ulteriore disponibilita' residua
ammontante a 6,0 milioni di Euro;
- che l'importo di cui sopra e le eventuali risorse che non fossero
domandate per le conferme e le proroghe degli impegni, possono essere
destinate al pagamento della prima annualita' per domande di nuovi
impegni la cui presentazione sara' oggetto di diverso specifico atto;
considerato infine:
- che le risorse finanziarie di cui all'Allegato 1 della gia' citata
deliberazione 1299/05 sono da intendersi destinate in parte al
pagamento della totalita' delle domande di sostegni per la prima
annualita' di nuovi impegni, ed in parte al pagamento di proroghe
degli impegni per anni due;
- che per motivi di ottimizzazione delle risorse di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 1299/05 e' necessario escludere
la possibilita' che i beneficiari che si trovano nelle condizioni di
poter prorogare gli impegni per anni due, ne facciano richiesta per
solo anni uno;
ritenuto necessario, per la corretta attuazione della Misura 2.f
nell'annata agraria 2005 - 2006,
- approvare le "Disposizioni applicative per la presentazione di
richieste di pagamento annuale per impegni in corso - Annata agraria
2005-2006" nella stesura allegata quale parte integrante e sostanziale
al presente atto;
- prevedere l'accoglimento di domande di proroga degli impegni
quinquennali sottoscritti in riferimento alla deliberazione della
Giunta regionale 1979/00;
- integrare le Disposizioni di cui sopra comprendendo nelle medesime
anche le specifiche istruzioni inerenti la presentazione delle
richieste di proroga;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmi, Monitoraggio e Valutazione, dott. Giorgio Poggioli, in
ordine alla compatibilita' del presente atto con i contenuti del
PRSR;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura,  dott. Dario Manghi, in merito
alla presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4,
della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di fissare, per le motivazioni indicate in premessa e qui
integralmente richiamate, le ore 18 del 13 gennaio 2006 quale termine
di scadenza per la presentazione delle richieste di pagamento per
impegni relativi all'annata agraria 2005-2006 concernenti:
a) la prosecuzione di impegni assunti nelle annualita' precedenti a
valere sull'ex Reg. (CEE) 2078/92;
b) la prosecuzione di impegni assunti nelle annualita' 2000-2001,
2001-2002 per la sola Azione 11 - settore zootecnico, e 2003-2004, a
valere sulla Misura 2.f del PRSR;
c) la proroga di anni uno degli impegni quinquennali sottoscritti in
riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 1979/00, aventi
decorrenza dell'impegno medesimo in data successiva al 1 gennaio 2001,
fatta eccezione per le Azioni 4 e 7;
d) la proroga di anni due degli impegni quinquennali sottoscritti in
riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 1979/00, aventi
decorrenza dell'impegno medesimo in data antecedente al 1 gennaio
2001, fatta eccezione per le Azioni 4 e 7;
2) di stabilire che il termine di cui al precedente punto 1) possa
essere prorogato con atto del Direttore generale Agricoltura;
3) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.f per
l'annata agraria 2005-2006, denominate "Disposizioni applicative per
la presentazione di richieste di pagamento annuale per impegni in
corso - Annata agraria 2005-2006," nella stesura allegata quale parte
integrante e sostanziale al presente atto;
4) di stabilire che delle risorse disponibili, una parte pari a 6,00
milioni di Euro possano essere destinate, con altro specifico atto, al
pagamento della prima annualita' di nuovi impegni della Misura 2.f;
5) di stabilire che i beneficiari che si trovano nelle condizioni di
cui alla lettera d) del sopra citato punto 1), non possano presentare
richiesta di proroga per un solo anno;
6) di dare atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvedera' a dare
la piu' ampia diffusione alla presente deliberazione attraverso
l'inserimento nel seguente sito internet della Regione Emilia-Romagna:
http://www.ermesagricoltura.it;
7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
(segue allegato fotografato)
INDICE
 1. Obiettivi
 2. Beneficiari e requisiti
 3. Identificazione delle superfici e/o degli animali allevati
interessati da impegni agroambientali
 4. Modalita' di presentazione delle domande
 5. Casi verificabili e sostegni concedibili
 6. Cambi di beneficiari per subentro negli impegni in corso
 7. Entita' dell'aiuto
 8. Aree di applicazione
 9. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
10. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
11. Applicazione della buona pratica agricola usuale (BPAU)
12. Risorse finanziarie
13. Disposizioni specifiche per Azione
14. Riferimenti normativi
1. Obiettivi
Le presenti disposizioni hanno l'obiettivo di garantire continuita'
alle Azioni agroambientali attuate in applicazione di Regolamenti
comunitari, in conformita' al comma 5 dell'art. 66 del Reg. (CE)
817/2004, che recita: "Nel caso di un aiuto pluriennale i pagamenti
successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda sono
effettuati in base ad una domanda annuale di pagamento dell'aiuto".
Quanto di seguito esposto si riferisce ad impegni non conclusi,
assunti in annate agrarie precedenti, relativi:
- ad Azioni della Misura 2.f del Piano regionale di sviluppo rurale
(PRSR), "Misure agro-ambientali per la diffusione di sistemi di
produzione a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi
naturali, tutela della biodiversita', cura e ripristino del
paesaggio";
- al Reg. (CEE) n. 2078 del 30 giugno 1992;
- a domande proroga di anni uno degli impegni quinquennali
sottoscritti in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale
1979/00, aventi decorrenza dell'impegno medesimo in data successiva
all'1 gennaio 2001, fatta eccezione per le Azioni 4 e 7;
- a domande proroga di anni due degli impegni quinquennali
sottoscritti in riferimento alla deliberazione della Giunta regionale
1979/00, aventi decorrenza dell'impegno medesimo in data antecedente
all'1 gennaio 2001, fatta eccezione per le Azioni 4 e 7.
2. Beneficiari e requisiti
Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli (art. 2135 del
codice civile), iscritti nell'Anagrafe delle aziende agricole con
situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto
previsto dal R.R. 17/03, in possesso di partita IVA agricola o
combinata, ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle
caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della
CCIAA, impegnati a dare applicazione ad una o piu' delle azioni
previste dalla Misura 2.f del Piano regionale di sviluppo rurale della
Regione Emilia-Romagna o a Misure dell'ex Reg. (CEE) n. 2078 del 30
giugno 1992, non ancora concluse.
In conformita' a quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento
regionale n. 17 del 15 settembre 2003, "Disciplina dell'Anagrafe delle
aziende agricole", le domande di pagamento di sostegni per l'annata
agraria 2004-05 potranno essere accolte unicamente se relative ad
aziende agricole regolarmente iscritte in detta anagrafe, che, a tale
scopo, abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e
convenzionato con la Regione Emilia-Romagna.
Con riferimento all'art. 20 del Reg. (CE) n. 817/04 e al comma 2
dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 1257/99, i beneficiari di aiuti per
Azioni della Misura 2.f del PRSR si impegnano, oltre che ad applicare
le specifiche Azioni previste dalla Misura, ad attuare anche le
normali buone pratiche agricole nella superficie aziendale non
interessata dall'applicazione di Azioni (vedi l'allegato del PRSR n.
1: 1.a) Buona pratica agricola usuale e il paragrafo 11 delle presenti
disposizioni).
Il testo della Buona Pratica Agricola Usuale e' disponibile nel sito:
http://www.ermesagricoltura.it, Piano regionale di sviluppo rurale,
documenti: la qualita' dell'agricoltura per la qualita' dell'ambiente
e del territorio, Allegato 1.a).
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti e le condizioni per
accedere agli aiuti relativi alle specifiche Azioni della Misura 2.f
del PRSR, si richiamano:
- per gli impegni assunti nelle annate agrarie 2000-01 e 2001-02,
quanto contenuto nel par. 2.2 delle disposizioni applicative per
l'annata agraria 2000-01, relative alla medesima Misura 2.f, approvate
con deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000
e nelle disposizioni relative alle richieste di pagamento per le
annualita' successive a quella di assunzione dell'impegno;
- per gli impegni assunti nell'annata agraria 2003-04, i bandi emanati
da ogni Amministrazione territorialmente competente, nonche' le
"Schede contenenti la descrizione degli impegni agroambientali da
valere per l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" approvate con
determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n.
12458 del 3 ottobre 2003.
3. Identificazione delle superfici e/o degli animali allevati
interessati da impegni agroambientali
Il sostegno e' corrisposto in relazione alla superficie aziendale
assoggettata ad impegno, tranne che per l'azione 11 "Salvaguardia
della biodiversita' genetica", per la parte relativa alla
biodiversita' animale, per la quale l'aiuto e' corrisposto con
riferimento alle Unita' di bovini adulti (UBA).
Le superfici agricole, oggetto di domanda di impegno, sono quelle
conformi a quanto prescritto nel Reg. (CE) n. 817/04 all'art. 66.
Per quanto riguarda l'identificazione degli animali, si richiama il
contenuto del paragrafo 2.3 delle disposizioni applicative per
l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f specificando in proposito
che i capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al DPR
30 aprile 1996, n. 317.
In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve
essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
relativo all'etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla
Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonche' dalle
relative norme applicative, in particolare il DPR 19 ottobre 2000, n.
437 e il Decreto dei Ministri della Salute e delle Politiche agricole
e forestali del 31 gennaio 2002, concernente il sistema di
identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.
Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si
dovra' far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme
specifiche, all'identificazione prevista dai Libri genealogici.
4. Modalita' di presentazione delle domande
Le domande di sostegno dovranno pervenire entro le ore 18 del 13
gennaio 2006, esclusivamente mediante una delle seguenti modalita':
- presentazione elettronica con protocollazione su SOP: la domanda e'
presentata ad un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA)
convenzionato con AGREA da parte dei produttori che abbiano rilasciato
apposito mandato. In tal caso, la domanda e' compilata, presentata e
protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA.
L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda
provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della
copia di valido documento d'identita' e quindi richiede la
protocollazione su SOP. Una copia della domanda, appositamente firmata
e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, e'
trasferita con lettera d'accompagnamento insieme al fascicolo, entro
il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la
presentazione, all'Amministrazione territorialmente competente, che
provvedera' ad apporre il proprio protocollo di ricezione. Agli
effetti della data di presentazione della domanda fa fede in ogni caso
la data del protocollo di sistema AGREA apposto dal CAA.
Per tutti i produttori che abbiano conferito mandato ad un CAA
riconosciuto e convenzionato con AGREA si fa ricorso alla modalita' di
presentazione elettronica.
- presentazione semi - elettronica con protocollazione presso AGREA:
la domanda e' compilata su SOP, stampata da sistema e presentata
direttamente ad AGREA, che la protocolla all'atto della ricezione
presso i propri uffici. La compilazione su SOP consente la piena
rispondenza tra i dati contenuti nell'anagrafe regionale e quelli
dichiarati in domanda.
Tale modalita' e' riservata ai produttori che non abbiano conferito
mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA. I produttori
interessati a tale modalita' richiedono ad AGREA l'apposita
autorizzazione come "utente internet" utilizzando le procedure e la
manualistica messe a disposizione sul sito:
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.
AGREA, la Direzione generale Agricoltura della Regione, le Province,
le Comunita' Montane e i CAA non effettuano servizi di compilazione
delle domande presentate con tale modalita'. Per tali necessita' e'
necessario rivolgersi ad un CAA, al quale conferire apposito mandato
alle medesime condizioni della modalita' di presentazione
elettronica.
- Presentazione manuale: tale modalita' e' consentita ai soli
produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e
convenzionato con AGREA, i quali non intendano usufruire dell'opzione
di presentazione semi - automatica. Il produttore provvede alla
compilazione manuale del modulo cartaceo di domanda, messo a
disposizione sul sito internet di AGREA e reperibile anche presso gli
Assessorati provinciali competenti in materia di agricoltura e le
Comunita' Montane ed all'invio direttamente ad AGREA del modulo
stampato e firmato. AGREA provvedera' all'inserimento a sistema della
domanda, che potra' essere completato solo ove vi sia piena
rispondenza tra i dati dichiarati nel modello cartaceo e le
informazioni registrate in anagrafe e piena congruenza tra gli
utilizzi dichiarati e gli impegni. In particolare, qualora per talune
domande cartacee non possa essere portata a termine l'immissione a
sistema e debba essere richiesta da AGREA la presentazione di una
domanda di rettifica a seguito di disallineamento rispetto ai dati di
anagrafe, o incongruenze nel contenuto della domanda, sara' applicato
quanto previsto ai punti successivi per i ritardi di presentazione.
Nei casi di anomalie che non pregiudicano l'inserimento a sistema
della domanda, ma che debbono comunque essere verificate in
istruttoria, AGREA completera' l'inserimento a sistema e trasmettera'
la domanda all'Organismo delegato competente corredata di una "scheda
anomalie" contenente la descrizione delle medesime.
Con riferimento ai casi di presentazione semi - elettronica e manuale,
la domanda, compilata in ogni sua parte, in copia unica, debitamente
sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di identita'
valido dovra', in alternativa:
a) pervenire per posta esclusivamente a mezzo raccomandata a/r: fa
fede come data di presentazione quella di ricezione da parte di AGREA.
Ciascuna busta puo' contenere una sola domanda e deve essere
indirizzata ad AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;
b) essere consegnata direttamente ad AGREA, Largo Caduti del Lavoro n.
6 - 40122 Bologna.
AGREA provvede alla protocollazione delle domande pervenute ed alla
loro consegna all'Amministrazione competente.
- Domande di rettifica: e' possibile, entro la scadenza del termine di
presentazione delle domande, presentare domande di rettifica relative
a domande gia' protocollate in precedenza. Le "domande di rettifica"
assumeranno un proprio numero di protocollo mentre manterranno il
numero di domanda originario cui si aggiungera' il numero di versione
e potranno contenere ogni genere di modifica, anche quantitativa,
rispetto alla versione precedente.
- Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, le
modifiche dovranno essere comunicate attraverso le"comunicazioni di
rettifica", che saranno inoltrate direttamente in forma scritta
all'ufficio istruttore, il quale potra' recepirle se compatibili con i
tempi e le regole del procedimento istruttorio e solo nel caso in cui
il beneficiario non sia gia' stato informato dell'esecuzione di un
controllo.
- Presentazione tardiva di domande di conferma: condizione necessaria
per l'erogazione dell'aiuto e' la presentazione di una domanda annuale
di pagamento. Le domande di conferma aggiornamento e di proroga degli
impegni giunti al termine del normale periodo di validita' (opzioni
5+1 e 5+2) potranno essere ammesse al pagamento anche qualora
pervengano con un ritardo non superiore a 30 gg. complessivi (festivi
compresi) rispetto ai termini definiti dagli atti regionali di
adozione delle presenti disposizioni (salvo le proroghe eventualmente
concesse con atto del D.G. Agricoltura). In caso di ritardo sara'
comunque obbligatorio il controllo in loco della domanda prima della
liquidazione.
- Allo stesso modo sara' disposto il controllo in loco sugli impegni
in corso per i quali non viene presentata alcuna domanda.
- Cause di forza maggiore: sono inoltre ammesse presentazioni tardive
successive ai 30 gg. di cui al paragrafo precedente per documentati
casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, previste dall'art.
39 del reg. (CE) 817/04. La presentazione non potra' comunque essere
successiva al termine dell'annualita' di impegno cui si riferisce la
domanda di conferma.
Il verificarsi di tali eventi e la relativa documentazione, di valore
probante a giudizio dell'autorita' competente (Provincia e Com.
Montana), deve essere notificato a quest'ultima per iscritto, entro 10
giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile
procedervi. Circa l'ammissibilita' della causa di forza maggiore si
pronuncera' quindi l'Organismo delegato con specifico atto
amministrativo.
Le domande di sostegno dovranno essere predisposte utilizzando la
modulistica e i supporti informativi messi a disposizione da AGREA e
dovranno essere rispondenti a quanto prescritto nell'art. 66 par. 1
del Reg. (CE) 817/2004
5. Casi verificabili e sostegni concedibili
Le presenti disposizioni riguardano la presentazione di domande di
pagamento per la prosecuzione di impegni agroambientali. Sono quindi
accoglibili unicamente le richieste di pagamento che si riferiscono a
domande di assunzione di impegno gia' ammesse e finanziate in annate
agrarie antecedenti all'annata agraria 2005-2006, i cui impegni non
risultano conclusi o per i quali sia accoglibile specifica domanda di
proroga.
E' consentita la presentazione di una sola domanda per beneficiario.
Pertanto, nel caso un beneficiario abbia in corso impegni assunti con
piu' domande, anche se riferiti a corpi separati, o a diversi periodi
di impegno la domanda per l'annata agraria 2005/2006 dovra'
ricomprendere tutti gli impegni in corso.
In particolare, nelle situazioni di seguito indicate, per il
riconoscimento del sostegno si dovra' procedere come di seguito
indicato:
a) Domande annuali di pagamento senza ampliamenti
A1 senza aggiornamento o "semplici conferme di impegni"
Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni
all'identificazione e all'estensione delle particelle gia' oggetto di
sostegno, ne' agli impegni attuati, ne' agli importi unitari dei
sostegni relativi alle medesime particelle, ne' alle relazioni tra le
colture e le superfici gia' oggetto di impegno. In caso di pagamento
per UBA, si intendono tali le domande che non presentano modificazioni
alle UBA ne' all'entita' del sostegno in precedenza richiesto.
E' riconosciuta la corresponsione di sostegni per le superfici e/o per
le UBA gia' ammesse ad impegno e finanziate nelle annualita'
precedenti.
A2 con aggiornamento senza aumento di superficie e/o UBA soggette a
impegno o "conferme di impegni con aggiornamenti"
Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle gia' oggetto di
sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle
superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra
le colture e le superfici gia' oggetto di impegno, e/o nella
composizione delle UBA (nei casi in cui l'entita' della UBA debba
essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto 
all'annata agraria precedente, nella destinazione commerciale delle
produzioni foraggere; in tale ipotesi e' obbligatorio presentare la
domanda annuale di pagamento corredata dei necessari aggiornamenti. Si
intendono tali le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi
impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno
rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio
corrisposto.
Con riferimento ai sostegni corrisposti per superficie, quelli per
l'annata agraria 2005-2006 saranno pagati unicamente per le superfici
gia' oggetto di aiuto nelle annualita' precedenti.
Il contributo sara' quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di
coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento
dell'aiuto come dichiarate nella domanda di aggiornamento.
b) Domande annuali di pagamento con aggiornamento per aumento delle
superfici soggette a impegno o "conferme di impegni con ampliamenti"
Riguarda:
- Azioni per le quali il PRSR prescrive che siano attivate o
sull'intera Superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale (ovvero su
interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione e'
rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi
"corpi separati"),
nei casi in cui
- in corso di impegno i beneficiari interessati acquisiscono il titolo
di conduzione su ulteriori superfici, rispetto a quelle dichiarate
nelle domande relative alle precedenti annualita'.
Per le domande in questione vi e' sempre l'obbligo di aggiornare i
dati relativi alla domanda iniziale; per gli stessi casi, nell'annata
agraria 2005-2006, il sostegno per le annualita' successive a quella
di assunzione di impegno e' concesso per le sole superfici e/o per la
consistenza delle UBA gia' oggetto di corresponsione di sostegni
nell'annata agraria precedente, anche qualora sussista l'obbligo di
estensione degli impegni alle nuove particelle.
Non e' riconosciuta la corresponsione di sostegni per le ulteriori
superfici acquisite in conduzione e/o per le UBA incrementate, salvo i
casi in cui le superfici o le UBA incrementate provengano da altra
azienda con impegno in corso, ovvero siano sottoscritti, per le stesse
UBA, nuovi impegni diversi da quelli cui si riferiscono i pagamenti
annuali oggetto delle presenti disposizioni.
A tal fine, in sede di compilazione della domanda, le superfici
incrementate che non hanno diritto all'aiuto dovranno essere
dichiarate in domanda con le idonee modalita' affinche' non venga
calcolato nessun aiuto sulle medesime.
Analogamente, anche le UBA eventualmente oggetto di nuovo impegno,
dovranno essere indicate in domanda affinche' non venga calcolato
nessun aiuto sulle medesime.
L'eventuale improprio inserimento di superfici o UBA non aventi
diritto all'aiuto, ove desse luogo ad indebiti percepimenti, sara'
sanzionato in sede di controllo come difformita'.
Per le sole domande di proroga di impegni, con riferimento all'art. 21
del Reg. (CE) 817/04, come modificato dal Reg. (CE) 1360705, art. 1,
sono accoglibili adeguamenti in diminuzione delle superfici
dell'azienda oggetto di impegno connessi al trasferimento di una parte
dell'azienda del beneficiario ad un altro soggetto, purche' detti
adeguamenti non riducano di oltre il 50% la superficie oggetto
dell'impegno.
c) Domande annuali di pagamento con subentro nell'impegno di nuovo
beneficiario o "conferme di impegno con subentro di nuovo
beneficiario"
Quando in corso d'esecuzione di un impegno (vedi successivo par. 6),
il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda
nel periodo corrispondente a quello di presentazione delle domande di
pagamento annuale, il "trasferimento di impegno per cambio di
beneficiario", se presentato entro i termini di cui al precedente
paragrafo 4, assume anche la valenza di domanda di pagamento annuale.
Indicazioni specifiche
Le presenti disposizioni non prevedono l'accoglimento di domande di
assunzione di nuovo impegno e di trasferimento di impegni da un'Azione
ad un'altra della Misura 2.f e da un'Azione ex Reg. (CEE) n. 2078 del
30 giugno 1992 ad un'Azione ex Reg. (CE) n. 1257/99.
Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 39 del Reg. (CE)
n. 817/04), per gli impegni assunti in annualita' precedenti ed ancora
in corso, la mancata presentazione della "domanda annuale di pagamento
dell'aiuto" oltre i termini prescritti al precedente punto 4 determina
i seguenti effetti:
1. il beneficiario non potra' percepire gli aiuti per l'annualita'
2006. Potra' ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalita'
stabilite per la successiva annualita', se ancora ricadente nel
periodo di impegno;
2. non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto
degli impegni sottoscritti (vedi l'art. 23 del Reg. CE n. 1257/99) con
la domanda iniziale, pena la decadenza totale dell'aiuto e la
restituzione con interessi di tutte le annualita' percepite, (vedi il
comma 2 dell'art. 71 del Reg. CE 817/04, e l'art. 49 del Reg. (CE) n.
2419/01, come sostituito dall'art. 73 del Reg. (CE) 796/04).
Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle
superfici  impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i
suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti
dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili
dall'ufficio istruttore.
Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 2.f Azioni 1 e 2,
sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le
ulteriori superfici aziendali acquisite per l'annata corrente. Sono
escluse dall'assoggettamento all'impegno unicamente le porzioni
aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono
riconosciute come corpi aziendali separati dalle Disposizioni
applicative per l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f.
Non essendo concessi pagamenti per ampliamenti di impegni (punto b),
ne consegue che:
- per l'Azione 2 in aree di pianura, l'obbligo della contestuale
adesione all'Azione 9 o 10 e' da ritenersi soddisfatto qualora la
superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5%
della SAU aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite
successivamente alla domanda iniziale per le quali non e' riconosciuto
il sostegno;
- per l'Azione 9, in caso di ampliamento della superficie aziendale,
nell'annata agraria 2005/2006 non e' prevista l'obbligatorieta' di
assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.
Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9
amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, pur non
potendo beneficiare dei sostegni.
Rientra nella fattispecie "conferme di impegno con aggiornamento"
(punto b) anche quella dell'Azienda impegnata per l'azione 11 "settore
zootecnico", nel caso in cui, ferme restando le UBA impegnate,
modifiche alla consistenza e alla distribuzione delle superfici
foraggere, producano un incremento del sostegno.
E' inoltre da considerare rientrante nella fattispecie "conferme di
impegno con ampliamento" (punto b) il caso in cui in corso di impegno
le UBA allevate siano collegate ad una filiera di produzione biologica
o tipica. In quest'ultimo caso, anche a motivo del fatto che non sono
concessi pagamenti per ampliamenti di impegni, non sussiste alcuna
obbligatorieta' a sottoscrivere ampliamenti d'impegno e gli
adempimenti saranno controllati solo nei limiti dell'impegno
iniziale.
Per quanto riguarda il riconoscimento dell'attribuzione dei caratteri
"introduzione" e "mantenimento" di cui alle Schede di Azione del PRSR,
nei casi di proroga di anni 1 o 2 degli impegni quinquennali, si fara'
specifico riferimento alle definizioni riportate nel medesimo Piano.
Nei casi di impegni congiunti di Azioni aventi la medesima durata (es.
Azione 1 + 3/4/5 o Azione 2 + 3/4/5) vi e' la possibilita' di
prorogare anche solo una delle Azioni oggetto di impegno, a condizione
che la stessa sia autonomamente attuabile come da PRSR.
6. Cambi di beneficiari per subentro negli impegni in corso
Nel caso in cui, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce
la condizione per la concessione del sostegno di cui al Reg. (CEE) n.
2078 del 30 giugno 1992 e alla Misura 2.f del PRSR, il beneficiario
trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro
soggetto, il soggetto subentrante deve:
a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per
l'"anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la
documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del
Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;
b) sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per
territorio una domanda di cambio beneficiario, secondo le procedure
rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul
sito internet: http://agrea.regione.emilia-romagna.it , entro i
medesimi termini di cui al punto a);
in alternativa,
c) il beneficiario e il subentrante, congiuntamente, devono dichiarare
alla Provincia o Comunita' Montana competente, e per conoscenza ad
AGREA che il subentrante medesimo non intende prendere in carico detti
impegni, entro gli stessi termini di cui al punto a).
Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) 817/2004, "se il trasferimento non
ha luogo, il beneficiario e' tenuto a restituire il sostegno
ricevuto", e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non
abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal
citato regolamento, e notificati all'Ente competente nei termini
previsti dal reg. (CE) 817/04, il beneficiario che cessa gli impegni
sara' soggetto al procedimento di decadenza.
Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare degli
aiuti e il trasferimento puo' avere luogo solo se possiede i requisiti
prescritti.
Il soggetto subentrante dovra' inoltre specificare se la domanda
iniziale sia depositata presso altra Amministrazione.
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno
deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al
completamento del periodo d'impegno.
Il subentrante e' tenuto alla restituzione degli aiuti erogati
dall'attivazione dell'Azione, (anche se percepiti dal precedente
beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti
a termine l'impegno originariamente assunto, o sia oggetto di
provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo.
Per le sole domande di proroga di impegni, con riferimento all'art. 36
del Reg. (CE) 817/04 (come modificato dal Reg. (CE) 1360705, art. 1)
si puo' non esigere il rimborso dei sostegni ricevuti nei soli casi di
cui ai punti a) e b) del medesimo articolo.
Nel caso l'azienda, in virtu' dell'applicazione di normative
comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di
riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali
da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il
beneficiario e' tenuto a darne tempestivamente comunicazione
all'Amministrazione competente.
In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni
provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.
Si dovra' procedere come indicato ai sopra citati punti a), b) e c)
anche qualora la modifica dello stato della proprieta' avvenga per
successione ereditaria. In tale evenienza, nei casi di decesso degli
originari beneficiari, se entro i termini previsti dal reg. (CE)
817/04 non viene richiesto il riconoscimento della "causa di forza
maggiore", gli stessi impegni devono essere mantenuti fino al loro
compimento.
7. Entita' dell'aiuto
L'aiuto e' di norma corrisposto in relazione alla superficie aziendale
assoggettata ad impegno.
Unica eccezione per la Misura 2.f riguarda il caso dell'azione 11
"Salvaguardia della biodiversita' genetica", nella sezione relativa
alla biodiversita' animale: l'aiuto e' corrisposto per Unita' di
Bovini Adulti (UBA) limitatamente ad un importo massimo stabilito, e
meglio specificato nel PRSR e rispettivamente nelle disposizioni
applicative per l'annata agraria 2000-2001 (par. 14) e nelle "Schede
contenenti la descrizione degli impegni agroambientali da valere per
l'applicazione delle Azioni della Misura 2.f" approvate con
Determinazione della Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n.
12458 del 3 ottobre 2003.
8. Aree di applicazione
Per quanto riguarda le aree di applicazione, si rimanda a quanto
disposto dal PRSR, al capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - Ambiente "Zone
interessate".
Per quel che concerne le aree preferenziali, il riferimento normativo
e', ancora nel PRSR, il capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - sottoasse
Agro-Ambiente "Aree preferenziali".
Per quanto non espressamente compreso nei sopra citati paragrafi del
PRSR e' da valere:
- per gli impegni assunti a decorrere delle annate agrarie 2000-2001 e
2001-2002, il contenuto del paragrafo 4 delle disposizioni applicative
per l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000;
- per gli impegni assunti a decorrere dell'annata agraria 2003-2004,
il contenuto dei paragrafi 1. e 2. dello schema di bando di cui al
punto 4) della deliberazione della Giunta regionale n. 1570 del 28
luglio 2003.
L'entita' dell'aiuto e' commisurata alla classificazione delle aree
all'atto di presentazione della domanda di pagamento annuale.
Per quanto riguarda domande che prevedano interventi su superfici
ricadenti, anche in parte, in aree quali i Siti di Importanza
Comunitaria (SIC) e/o le Zone di Protezione Speciale (ZPS) si richiama
il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n. 1442 del 17
luglio 2001 e la L.R. 7/04.
9. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
Con riferimento al Reg. (CE) n. 1663/95, e alla L.R. n. 21 del 23
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei
diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni di AGREA alle
Amministrazioni competenti.
10. Disposizioni relative ai controlli ed alle sanzioni
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' a quanto
riportato al paragrafo "Il sistema e le procedure di controllo" al
Cap. VI del PRSR della Regione Emilia-Romagna, nonche' nei manuali
delle procedure e dei controlli di AGEA e AGREA, loro modifiche e
integrazioni. Le suddette disposizioni integrano quanto contemplato
nelle seguenti norme:
- Reg. (CE) n. 1782/03;
- Reg. (CE) 796/04, che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 2419/01;
- Reg. (CE) n. 817/04 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 445/02;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306
del 4 dicembre 2002 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n.
445/02;
- Leggi 689/81 e 898/86;
- allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 7
ottobre 2002 (che integra l'allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1545 del 7 settembre 1998).
Tutte le attivita' di controllo previste sono sottoposte all'autorita'
dell'Organismo pagatore regionale (AGREA) che puo' delegare sulla base
di apposite convenzioni altre Strutture.
Le anomalie per inadempimento "accessorie" ed "essenziali" sono
indicate negli elenchi di impegni di cui alla sopra citata
deliberazione della Giunta regionale n. 1827/2002 che integra la
precedente deliberazione 1545/98. Detti elenchi, e loro modifiche e/o
integrazioni, costituiscono termine di riferimento per quanto concerne
l'applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.M. n. 6306 del 4 dicembre
2002 e sono reperibili nel sito:http://www.ermesagricoltura.it (Piano
Regionale di Sviluppo rurale - Asse 2 - Misura 2.f).
Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 4
comma 3 del D.M. n. 6306 del 4 dicembre 2002, nel caso di rilievi di
inadempimenti accessori o essenziali si procedera' come indicato nel
PRSR e nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di
AGREA riferito alle misure del PRSR prot. APR/OPR/03/3311 del
26/06/2003.
11. Applicazione della Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU)
Il controllo del rispetto della BPAU ricade nell'ambito del precedente
punto 10.
Ai fini dell'attivita' di controllo in loco assumono rilevanza per la
verifica dell'applicazione della BPAU, le seguenti pratiche agricole,
come previsto nell'allegato del PRSR n. 1: 1.a) Buona pratica agricola
usuale.
- Difesa e diserbo
- Fertilizzazione
- Corretta effettuazione di interventi colturali
- Gestione e lavorazione del suolo.
Non sono oggetto di controllo gli adempimenti relativi a pratiche
agricole non espressamente indicate nella BPAU.
Gli inadempimenti possono essere riconosciuti all'atto
dell'effettuazione dei controlli in loco, unicamente nel caso in cui
la pratica oggetto di rilievo sia indicata, nella BPAU, nella
specifica scheda di coltura cui si riferisce l'utilizzo della
particella e/o superficie in esame.
Per quanto riguarda l'individuazione della rilevanza
dell'inadempimento connesso al mancato rispetto della BPAU si fa
riferimento al Decreto Ministeriale n. 6306 del 4 dicembre 2002, fino
all'approvazione del decreto legislativo di cui all'art. 4, comma 3
del decreto medesimo, si applica quanto previsto dal PRSR.
12. Risorse finanziarie
Il fabbisogno finanziario, ammontante a complessivi e' assicurato
nell'ambito della disponibilita' totale delle risorse destinate alla
Misura nell'intero periodo di programmazione come dimostrato dalla
tabella finanziaria allegata al PRSR e successivamente modificata
secondo le procedure previste.
13. Disposizioni specifiche per Azione
Per gli impegni assunti con domanda presentata nelle annate agrarie
2000-01 e 2001-02, quanto prescritto per le specifiche Azioni nel
paragrafo 14 delle disposizioni applicative per l'annata agraria
2000-2001 della Misura 2.f del PRSR, approvate con deliberazione della
Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000, e' da valere anche per
l'annata agraria di riferimento delle presenti disposizioni
(2005-2006), in particolare per la definizione degli impegni da
osservare nel periodo considerato. I riferimenti normativi contenuti
in dette disposizioni sono, del caso, da riferire alle disposizioni
come aggiornate da integrazioni e/o modificazioni eventualmente
intervenute.
Unica eccezione riguarda il caso di adesione all'Azione 2 "Produzione
biologica", in quanto, in seguito alle modifiche al PRSR
dell'Emilia-Romagna, approvate con Decisione della Commissione n. 2697
del 17 luglio 2003, gli adempimenti relativi a tale Azione hanno
subito alcune modifiche di rilievo.
Le disposizioni applicative per l'annualita' 2004 della Misura 2.f del
PRSR approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 29
marzo 2004 prevedevano la possibilita' che i richiedenti interessati
potessero fare esplicita richiesta, di concludere l'impegno relativo
all'Azione 2 con riferimento al testo del PRSR previgente, e alle
condizioni di cui alle Disposizioni applicative per l'annata agraria
2000-2001.
Pertanto, per i casi in questione, per il proseguimento di impegni
relativi alla sopra citata Azione 2 della Misura 2.f, si dovra' fare
riferimento all'opzione eventualmente espressa in concomitanza della
presentazione della domanda di pagamento dei sostegni relativa
all'annata agraria 2003-2004.
Per gli impegni assunti con domanda presentata nell'annata agraria
2003-04, (e per i casi in cui non sia stata esercitata l'opzione di
cui al punto precedente) quanto prescritto nelle "Schede contenenti la
descrizione degli impegni agroambientali da valere per l'applicazione
delle Azioni della Misura 2.f" approvate con determinazione della
Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese n. 12458 del 3 ottobre
2003, e' da valere anche per l'annata agraria di riferimento delle
presenti disposizioni (2005-2006), in particolare per la definizione
degli impegni da osservare nel periodo considerato. I riferimenti
normativi contenuti in dette Schede sono, del caso, da riferire alle
disposizioni come aggiornate da integrazioni e/o modificazioni
eventualmente intervenute.
Con riferimento all'Azione 6, per i casi di proroga di impegni, gli
adempimenti si intendono rispettati nei casi in cui per l'intero
periodo di proroga
- sia mantenuto l'incremento della superficie foraggera conseguito;
- sia mantenuta la riduzione del rapporto UBA/SAU conseguita;
- siano rispettati i rimanenti impegni;
I testi delle disposizioni applicative, delle Schede sopra citate, e
l'elenco aggiornato dei centri autorizzati per la taratura delle
irroratrici (vedi allegato 3 delle disposizioni applicative per
l'annata agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR), sono
consultabili sul sito: http://www.ermesagricoltura.it.
14. Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si
rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:
- Reg. (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura
dello spazio naturale;
- Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG), sue modifiche e integrazioni
- Reg. (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che ha abrogato il
Reg. (CE) n. 445/2002 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE)
1360/05;
- Reg. (CE) n. 1360/05 della Commissione, che reca modifiche al Reg.
(CE) 817/04 e che prevede la possibilita' di prolungare gli impegni
che scadono antecedentemente al 31 dicembre 2006
- Programmi zonali pluriennali agroambientali in attuazione dell'art.
3 del Reg. (CEE) n. 2078/92
- Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna
(PRSR), approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2000)
2153 del 20 luglio 2000, come modificato in applicazione dell'art. 35
par. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1464 del 17
luglio 2001
- Modifiche al PRSR in parte approvate con Decisione della Commissione
n. 2697 del 17 luglio 2003;
- Disposizioni per l'applicazione del Reg. (CEE) n. 2078/92 in
Emilia-Romagna per le annate agrarie 1998-99 e 1999-2000;
- deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000
inerente l'apertura dei termini di presentazione di domande di impegno
e l'approvazione delle Disposizioni applicative per l'annata agraria
2000-2001 della Misura 2.f del PRSR;
- deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 22 ottobre 2001
inerente all'Azione 11 - settore zootecnico della Misura 2.f;
- L.R. n. 15 del 30 maggio 1997, che attribuisce alle Province e
Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia di agricoltura,
rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della
normativa comunitaria, statale e regionale;
- Legge Regionale 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura (A.G.R.E.A.) per
l'Emilia-Romagna;
- deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 25 febbraio 2002
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per
l'annualita' 2002 della Misura 2.f del PRSR;
- deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 24 febbraio 2003
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per
l'annualita' 2003 della Misura 2.f del PRSR;
- deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 29 marzo 2004
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per
l'annualita' 2004 della Misura 2.f del PRSR;
- deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 16 febbraio 2005
inerente all'approvazione delle Disposizioni applicative per
l'annualita' 2005 della Misura 2.f del PRSR;

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