REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1256

Aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui alla L.R. n. 17 del 2005. Norme di prima attuazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge n. 30 del 2003, "Delega al Governo in materia 2003 di                
occupazione e mercato del lavoro";                                              
- il DLgs n. 276 del 2003, in attuazione delle deleghe in materia di            
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/03;                      
- la L.R. n. 17 del 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione,            
della sicurezza, regolarita' e qualita' del lavoro";                            
- la L.R. n. 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunita'            
di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,                 
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione                  
professionale, anche in integrazione tra loro";                                 
- le "Linee di programmazione ed indirizzi per il sistema formativo e           
per il lavoro. Biennio 2005-2006 di cui alla delibera del Consiglio             
regionale 612/04;                                                               
richiamati, della citata L.R. n. 17 del 2005, in particolare:                   
- l'art. 27 il quale, al comma 2, prevede che "La Giunta regionale,             
d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui            
all'articolo 51 della L.R. n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto              
degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il              
sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi                       
dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da osservare per           
l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle               
modalita' per la verifica dei risultati";                                       
- l'art. 29, il quale prevede che "relativamente all'apprendistato              
professionalizzante di cui all'art. 49 del Decreto legislativo n. 276           
del 2003, la Giunta regionale", a seguito del processo di                       
concertazione sociale e di collaborazione istituzionale e sentita la            
Commissione assembleare competente, "definisce gli aspetti formativi,           
nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente ed in               
coerenza con il sistema regionale delle qualifiche nonche', per                 
quanto attiene l'articolazione della formazione e la sua erogazione,            
nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro";            
- l'art. 31, il quale, al comma 1, prevede che "la Giunta regionale,            
a seguito  dei processi di concertazione sociale e di collaborazione            
istituzionale . . . . . . . . . , definisce i criteri e le modalita'            
di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle           
attivita' formative dell'apprendistato" e che "tali sostegno e                  
contribuzione possono essere attribuiti ad appositi fondi, costituiti           
anche presso gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5";              
viste inoltre le proprie deliberazioni:                                         
- n. 936 del 2004 "Orientamenti, metodologia e struttura per la                 
definizione del sistema regionale delle qualifiche";                            
- n. 2212 del 2004 "Approvazione delle qualifiche professionali in              
attuazione dell'art. 32, comma 1, lettera c) della L.R. 30 giugno               
2003, n. 12, I provvedimento",                                                  
- n. 788 del 2005 "Approvazione delle qualifiche professionali e dei            
relativi standard formativi, di cui alle deliberazioni di G.R.                  
2212/04 e 265/05 - II provvedimento";                                           
richiamato che, ai sensi del citato art. 27, comma 2 della L.R. 17/05           
gli aspetti formativi dell'apprendistato sono definiti in coerenza              
con il sistema regionale delle qualifiche;                                      
ritenuto necessario provvedere ad una prima applicazione degli                  
aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante, cosi' da              
rendere immediatamente attivabili le disposizioni di cui alle norme             
di legge richiamate, ed in particolare alla definizione dei contenuti           
essenziali dei piani formativi individuali, alle comunicazioni ai               
servizi per il lavoro competenti, ed alle forme di accesso alle                 
opportunita' di accesso e contribuzione alla realizzazione e                    
qualificazione delle attivita' formative di apprendistato;dato atto             
dell'intesa in ordine a tali temi, intervenuta il 29 giugno 2005 con            
le parti sociali rappresentate nella Commissione regionale                      
tripartita, di cui all'articolo 51 della L.R. 12/03, come risulta dal           
relativo processo verbale;                                                      
dato atto del parere favorevole espresso dalla competente Commissione           
assembleare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della L.R. 17/05, nella            
seduta del 27 luglio 2005;                                                      
vista la L.R. 43/01, recante "Testo unico in materia di                         
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
dato atto del parere in ordine al presente provvedimento, ai sensi              
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della                
propria deliberazione 447/03 di regolarita' amministrativa espresso             
dal Direttore generale "Cultura Formazione Lavoro", dott.ssa Cristina           
Balboni;                                                                        
su proposta dell'Assessore competente per materia;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le "Disposizioni di prima applicazione in ordine agli           
aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante" di cui                
all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente                    
deliberazione;                                                                  
2) di stabilire che l'esecutivita' delle "Disposizioni" di cui al               
punto 1) e' individuata nel 12 settembre 2005 e, comunque, non prima            
dell'entrata in vigore della L.R. n. 17 del 2005;                               
3) di dare atto che con proprio successivo provvedimento verranno               
definiti i criteri e le modalita' attuative dei contributi di cui al            
punto 3 del citato Allegato A;                                                  
4) di rendere disponibili attraverso il sito della Regione                      
Emilia-Romagna documenti e modelli per la trasmissione in via                   
telematica delle comunicazioni di cui al punto 2 del citato Allegato            
A);                                                                             
5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Disposizioni di prima applicazione in ordine agli aspetti formativi             
dell'apprendistato professionalizzante                                          
Premessa                                                                        
Le presenti disposizioni individuano un quadro di prima applicazione            
degli aspetti formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui           
all'articolo 29 della L.R. n. 17 del 2005 ed all'art. 49 del DLgs n.            
276 del 2003, e in particolare, definiscono:                                    
1) il piano formativo individuale (PFI);                                        
2) i contenuti delle comunicazioni ai servizi per il lavoro                     
competenti;                                                                     
3) le forme di accesso alle opportunita' di sostegno e contribuzione            
alla realizzazione e qualificazione delle attivita' formative di                
apprendistato.                                                                  
Il Sistema regionale delle qualifiche (SRQ), di cui alla delibera               
della Giunta regionale  n. 936 del 2004 e alle successive delibere              
relative all'attuazione dell'art. 32, comma 1, lett. a) e c) della              
L.R. 12/03, costituisce, ai fini di cui ai punti 1 e 2, il                      
riferimento per la definizione dei profili formativi                            
dell'apprendistato.                                                             
Il percorso di apprendistato puo' consentire il completo o parziale             
conseguimento di una qualifica o di una o piu' unita' di competenza.            
1. Definizione del piano formativo individuale dell'apprendistato               
professionalizzante                                                             
Il piano formativo individuale (PFI):                                           
a) delinea, per tutta la durata del contratto, il complessivo                   
percorso formativo dell'apprendista;                                            
b) fa parte del contratto di apprendistato;                                     
c) e' sottoscritto dal datore di lavoro responsabile della                      
comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro e                          
dall'apprendista.                                                               
2. Contenuti essenziali del Piano Formativo Individuale                         
Nel Piano formativo individuale sono indicati:                                  
a) dati identificativi del datore di lavoro (denominazione, codice              
fiscale, partita IVA, indirizzo della sede legale, indirizzo                    
dell'unita' operativa interessata, recapito telefonico/fax/e-mail,              
attivita' e contratto utilizzato);                                              
b) dati identificativi dell'apprendista, (cognome, nome, codice                 
fiscale, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, scadenza             
del permesso di soggiorno nel caso di stranieri, titolo di studio,              
centro per l'impiego di riferimento ai sensi del DLgs 297/03);                  
c) dati identificativi del tutore aziendale, (cognome, nome, codice             
fiscale, livello, anni di esperienza, precisando altresi' se sia                
titolare dell'azienda interessata);                                             
d) qualifica del SRQ assunta a riferimento quale esito del percorso             
formativo, il quale: d.1) deve risultare coerente con la qualifica              
indicata, fermo restando che, in ragione della durata del contratto e           
delle caratteristiche dell'apprendista, possono essere raggiunte solo           
alcune delle unita' di competenza costituenti la qualifica; d.2) puo'           
prevedere, in ragione delle caratteristiche dell'apprendista,                   
interventi diretti all'acquisizione di competenze di carattere                  
trasversale.                                                                    
Il piano formativo fermo restando il riferimento alla qualifica, puo'           
essere adeguato in relazione all'andamento dell'attivita' formativa,            
nonche' alla verifica delle effettive competenze dell'apprendista.              
3. Comunicazioni ai servizi per il lavoro competenti                            
Le comunicazioni di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato             
relative ai contratti di apprendistato professionalizzante                      
indirizzate dal datore di lavoro interessato al centro per l'impiego            
competente per territorio devono essere integrate con le indicazioni            
di cui al punto 2 sub d).                                                       
4. Accesso alle opportunita' di sostegno e contribuzione delle                  
attivita' formative dell'apprendistato professionalizzante                      
Il contributo regionale alla realizzazione delle attivita' formative,           
limitatamente alla disponibilita' delle risorse, puo' essere:                   
a) erogato ad appositi fondi, costituiti anche presso gli Enti                  
bilaterali;                                                                     
b) erogato sotto forma di voucher per l'apprendista, utilizzabile,              
d'intesa con il datore di lavoro, rispetto ad un'offerta inserita in            
un catalogo validato dalla Regione;                                             
c) assicurato prevedendo la partecipazione degli apprendisti ad                 
attivita' formative gia' presenti nella programmazione regionale o              
provinciale.                                                                    
La partecipazione pubblica alla contribuzione deve essere                       
equivalente, indipendentemente dalla forma in cui verra' erogata.               
Il datore di lavoro e/o l'apprendista che intendono accedere alla               
opportunita' di sostegno e contribuzione alla realizzazione e                   
qualificazione dell'attivita' formativa dell'apprendistato dovranno             
attenersi ai termini e alle modalita' stabilite dalla Regione,                  
secondo quanto previsto dalla L.R. 12/03, in ordine al finanziamento            
delle attivita' formative ed alla certificazione degli esiti dei                
percorsi formativi previsti dal piano formativo individuale.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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