TERNA SPA - FIRENZE

COMUNICATO

Elettrodotto 220 kV Colunga-Ostiglia n. 260 - Variante tra i sostegni 260-261 per interferenza con i lavori della linea ferroviaria "Bologna-Verona" in comune di Sant'Agata Bolognese (BO). Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/2005/00140 del 19/4/2005 di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio

La TERNA SpA - Area Operativa di Firenze - con sede in Lungarno                 
C.Colombo n. 54 - 50136 Firenze - avvisa che, con nota del 20 aprile            
2004 prot. n. 3746 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio               
D.G. Difesa del suolo per tramite del Ministero delle Infrastrutture            
e dei Trasporti Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per               
l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Bologna, ha ricevuto decreto             
rilasciato da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio             
Direzione generale per la Difesa del suolo n. DEC/DDS/2005/00140 del            
19/4/2005 di autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere           
citate all'oggetto, con efficacia di dichiarazione di pubblica                  
utilita', indifferibilita' e urgenza, nonche' inamovibilita', come da           
allegato documento.                                                             
IL RESPONSABILE                                                                 
A. Giorgi                                                                       
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio - Direzione               
generale per la Difesa del suolo - 19 aprile 2005 - Prot. n.                    
DEC/DDS/2005/00140                                                              
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
 (omissis)  decreta:                                                            
Art. 1 E' concessa alla TERNA SpA, Area Operativa Trasmissione di               
Firenze, con sede in Firenze, Lungarno C. Colombo n. 54,                        
l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio della variante tra           
i sostegni nn. 260 e 261 dell'elettrodotto a 220 kV "Colunga -                  
Ostiglia" per interferenza con i lavori di raddoppio della linea                
ferroviaria "Bologna - Verona" in comune di S. Agata Bolognese,                 
descritta nelle premesse.                                                       
Art. 2 Ai sensi del DPR 342/65, l'autorizzazione di cui al presente             
decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza,            
indifferibilita' ed inamovibilita'.                                             
Art. 3 I lavori e le espropriazioni dovranno essere iniziati entro              
sei mesi e condotti a termine entro nove mesi dalla data del presente           
decreto. Entro il predetto termine di sei mesi la TERNA SpA dovra'              
presentare al SIIT Emilia-Romagna - Marche Nucleo Operativo di                  
Bologna, a norma dell'art. 116 del RD 1775/33, i piani                          
particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni               
rispetto ai quali e' necessario procedere nella costruzione delle               
opere in questione, a termini della Legge 25/6/1865, n. 2359, e                 
successive modificazioni.                                                       
Art. 4 La presente autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al             
rispetto delle norme tecniche di cui al DI 21/3/1988, n. 449 e                  
successive modificazioni ed integrazioni, delle prescrizioni                    
tecnico-costruttive specificate nel voto n. 457 in data 17/12/1998 di           
cui alle premesse, delle prescrizioni e osservazioni imposte dalle              
Amministrazioni, Enti o Autorita' interessate, di quanto ritenuto dal           
CS.LL.PP. nel citato parere n. 31/2005, nonche' delle modalita'                 
costruttive previste nel progetto allegato all'istanza del 14/1/2004,           
e delle disposizioni di cui al DPCM 8/7/2003 e di tutte le norme                
vigenti in materia di elettrodotti.                                             
Dei suddetti adempimenti la TERNA SpA dovra' fornire apposita                   
dettagliata relazione ai fini del collaudo.                                     
Le opere oggetto del presente decreto saranno collaudate da apposita            
Commissione ministeriale.                                                       
Art. 5 L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti            
dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in              
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia                     
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni delle singole                    
Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art 120 del citato T.U.              
11/12/1933 n. 1775. In conseguenza la Societa' viene ad assumere la             
piena responsabilita' per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli             
eventuali danni comunque causati dalla costruzione dell'opera di cui            
trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o                   
molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.                      
Art. 6 La Societa' resta obbligata ad eseguire, durante la                      
costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o            
modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela             
dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno                   
all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso                        
d'inadempimento.                                                                
Art. 7 Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a              
carico della TERNA SpA a norma della Legge 15/11/1973, n. 765.                  
Art. 9 L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura della                    
Provincia di Bologna e il SIIT Emilia-Romagna - Marche Nucleo                   
Operativo di Bologna curano, sulla base delle competenze attribuite             
dalla normativa vigente, l'esecuzione del presente decreto.                     
Art. 10 Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso                   
giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso                    
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di             
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente           
decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                  
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Mauro Luciani                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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