DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 269
Fondo regionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 38 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 - Criteri attuativi - Anno 2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DLgs n. 109 del 31/3/1998 cosi' come modificato dal DLgs n. 130
del 3/5/2000 in materia di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali
agevolate;
- il DLgs n. 286 del 25/7/1998, cosi' come modificato dalla Legge n.
189 del 30/7/2002, contenete disposizioni in materia di immigrazione
e condizione dello straniero;
- la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha
istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo
nazionale, e successive modifiche;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221 del
7/5/1999, contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98, cosi'
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 242 del 4/4/2001;
- il DLgs n. 267 del 18/8/2000 in materia di ordinamento degli enti
locali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 445/00 contenente
disposizioni in materia di certificazioni amministrative;
- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot.
n. 568/1c del 18/11/2004, con cui si e' provveduto al riparto delle
risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione relative al 2004 destinando alla Regione
Emilia-Romagna una quota pari a Euro 31.781.992,89;
- la L.R. n. 24 del 9/8/2001 che, nel disciplinare l'intervento
pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale per
il sostegno all'accesso alle abitazione in locazione di cui agli
artt. 38 e 39, di seguito denominato Fondo regionale, ha stabilito
che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i
Comuni delle risorse del Fondo e le modalita' di conferimento delle
stesse nonche' alla individuazione della quota del concorso
finanziario comunale;
- l'art. 52 della L.R. n. 24 del 9/8/2001 sopra citata che nel
definire il regime transitorio in merito alla gestione del patrimonio
di ERP conferma l'utilizzo per quattro anni di una quota dei canoni
percepiti dalle ACER per il Fondo regionale per l'accesso
all'abitazione in locazione;
- la propria deliberazione n. 547 del 29/3/2004 con cui si e'
disciplinato il Fondo regionale per l'anno 2004;
- la propria deliberazione n. 2102 del 25/10/2004 con cui si e'
assegnato ai Comuni richiedenti il saldo del contributi per l'anno
2004;
sentita la rappresentanza dei Comuni presso la Conferenza delle
autonomie locali dell'Emilia-Romagna (CALER);
considerato che:
- l'art. 11, comma 7 della Legge 431/98, cosi' come modificato dalla
Legge 21/01, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le
risorse assegnate dallo Stato presenti sul Fondo;
- l'art. 38 e l'art. 39 della L.R. 24/01 disciplinano la materia
relativa al Fondo demandando ad un provvedimento della Giunta
regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle
risorse e le modalita' di funzionamento del Fondo;
- il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalita'
di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori
atti di programmazione;
ritenuto, per quanto sopra premesso, di dare attuazione per l'anno
2005 alle disposizioni sopra citate disciplinando le modalita' di
funzionamento ed erogazione del Fondo;
richiamate la propria deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n.
2832 del 17 dicembre 2001 "Riorganizzazione delle posizioni
dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e professional";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1. Premessa
1.1. E' data attuazione per l'anno 2005, con decorrenza dalla
avvenuta esecutivita' del presente atto, alle disposizioni degli
artt. 38 e 39 della L.R. 24/01 allo scopo di erogare contributi
integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione
mediante le direttive del presente atto e le disposizioni generali
contenute nell'Allegato A) "Disposizioni per il Funzionamento e
l'erogazione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione - Anno 2005", nonche' mediante le disposizioni applicative
contenute nell'Allegato B) "Criteri applicativi del dispositivo e
dell'Allegato A)", entrambi parte integrante del presente atto.
1.2. L'operativita' della deliberazione della Giunta regionale 547/04
cessa a partire dalla avvenuta esecutivita' del presente atto, fatte
salve le operazioni di gestione ancora in essere alla stessa data.
2. Enti beneficiari
Possono inviare richieste di contributo, oltre ai Comuni della
regione Emilia-Romagna, le unioni di Comuni, le istituzioni e i
consorzi costituiti ai sensi del DLgs 267/00 ai quali con l'atto
istitutivo sia stato demandato l'esercizio delle competenze relative
al Fondo regionale.
3. Criteri di ripartizione delle risorse
3.1. La ripartizione delle risorse agli enti richiedenti e' demandata
ad un successivo provvedimento della Giunta regionale.
3.2. In caso di risorse inferiori al fabbisogno complessivo delle
fasce di cui al punto 3. "Beneficiari" dell'Allegato A) al presente
atto, si procedera' ad una riduzione del contributo in misura
proporzionale alle risorse disponibili.
4. Quota comunale di partecipazione al finanziamento
La quota di partecipazione dei Comuni al Fondo regionale e'
determinata in una percentuale del contributo erogabile non inferiore
al 15%.
5. Economie di gestione
5.1. Le eventuali economie dei comuni relative alla gestione degli
anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del
bilancio regionale sono trattenute dagli stessi a titolo di anticipo
sulle risorse da assegnare. Tali economie saranno detratte dalla
quota da erogare ai Comuni richiedenti con il provvedimento della
Giunta regionale di cui al punto 3. del presente dispositivo.
5.2. I Comuni beneficiari negli anni precedenti che non intendono
aprire i bandi pubblici di cui al punto 8. "Bandi comunali"
dell'Allegato A) oppure che non hanno ricevuto nessuna domanda di
contributo oppure che hanno dichiarato inammissibili tutte le domande
di contributo dovranno versare alla Tesoreria della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre il 15/6/2005 le eventuali economie
della gestione degli anni precedenti e relative alla quota di
contributo a carico del bilancio regionale. Il versamento deve essere
effettuato con la seguente causale: "Restituzione somme derivanti
dall'art. 11 della Legge 431/98". Copia del mandato di pagamento deve
essere inviata al Servizio Politiche abitative della Regione
Emilia-Romagna (fax 051/283654 - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna)
contestualmente al versamento.
5.3. Le somme di cui al punto 5.2, limitatamente agli importi resisi
effettivamente disponibili a bilancio regionale, saranno
eventualmente assegnate ai Comuni beneficiari richiedenti con il
provvedimento della Giunta regionale di cui al punto 3. del presente
dispositivo.
5.4. Per economie si intende, oltre alle economie dell'anno 2004,
anche eventuali somme che non sono state precedentemente dichiarate
dal Comune contestualmente alle richieste di contributo negli anni
precedenti e che quindi non sono gia' state detratte nei suddetti
anni dal saldo del contributo spettante al Comune.
6. Quota risorse ACER
Con il provvedimento della Giunta regionale di cui al punto 3. del
presente dispositivo si procedera' alla ripartizione ai Comuni delle
risorse relative al finanziamento delle ACER relativo all'anno 2004
di cui alla propria deliberazione n. 1889 del 21/10/2002;
6) di dare atto che all'impegno ed alla liquidazione della spesa si
procedera' con successivi atti formali dei Dirigenti competenti per
materia, nel rispetto della normativa contabile vigente;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del fondo regionale
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2005
1. Finalita'
Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, di seguito denominato Fondo regionale per la locazione, e'
finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori
per il pagamento dei canoni di locazione.
2. Risorse
Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione:
a) risorse statali;
b) risorse regionali;
c) risorse comunali.
3. Beneficiari
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti
requisiti:
3.1. cittadinanza italiana;
3.2. cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
3.3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea
per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta
di soggiorno ai sensi del DLgs 286/98 e successive modifiche;
3.4. titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo
stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula
e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
3.5. titolarita' di un contratto di assegnazione in godimento di un
alloggio di proprieta' di cooperativa a proprieta' indivisa qualora
siano presenti le seguenti condizioni: a) la cooperativa deve
prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo
di inalienabilita' ai soci del patrimonio residenziale indivisibile
con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attivita',
a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad
enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di
settore; b) l'alloggio per il quale si richiede il contributo non
deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi
dell'art. 18 della Legge 179/92 e successive modifiche, mentre
l'ammontare del canone non deve comprendere nessuna somma che possa
costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio
assegnatario; La sussistenza delle predette condizioni deve essere
certificata dal rappresentante legale della cooperativa assegnante;
3.6. residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di
contributo nonche' nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
3.7. non essere assegnatario di un alloggio di ERP;
3.8. non essere assegnatario di un alloggio comunale. Le seguenti
condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a) contratto
stipulato ai sensi della Legge 431/98, della Legge 392/78 ("equo
canone") e dalla Legge 359/92 ("patti in deroga"); b) titolarita' di
una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in
locazione sul mercato privato dal comune oppure da societa' o agenzie
appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a
condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare
del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal
comune oppure dalle societa' o agenzie di cui sopra. La sussistenza
delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente
comunale competente oppure dal legale rappresentante della societa' o
agenzia assegnante;
3.9. non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio in ambito provinciale. Le seguenti
condizioni non sono causa di esclusione dal contributo: a)
titolarita' di un diritto reale di "nuda proprieta'"; b) titolarita'
di una quota su un alloggio non superiore al 50%; c) titolarita' di
una quota su piu' alloggi purche' le quote singolarmente prese non
siano superiori al 50%; d) alloggio accatastato presso l'Ufficio
Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del sindaco che
dichiari la inagibilita' oppure la inabitabilita' dell'alloggio;
3.10. patrimonio mobiliare non superiore a Euro 35.000,00 al lordo
della franchigia prevista dal DLgs 109/98 cosi' come modificato dal
DLgs 130/00;
3.11. valore ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato
ai sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, non
superiore a Euro 30.000,00;
3.12. valore ISEE (Indicatore della Situazione economica
equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul
valore ISE, calcolati ai sensi del DLgs 109/98 cosi' come modificato
dal DLgs 130/00, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia A: - valore ISEE Euro: fino a 10.710,00; - incidenza
canone/valore ISE: non inferiore al 14% Fascia B: - valore ISEE Euro:
non superiore a 15.000,00; - valore ISE Euro: da 10.710,01 a
30.000,00; - incidenza canone/valore ISE: non inferiore al 24%.
3.13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore
ISEE della tabella di cui al precedente punto risultante
dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione
nella fascia B e' diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti
requisiti: a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro
dipendente o da pensione; b) presenza di uno o piu' redditi da sola
pensione e presenza di almeno un componente di eta' superiore a 65
anni. Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro
cumulabili. L'anno di produzione dei redditti da considerare per
l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore ISEE e' quello
indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
3.14. I requisiti di cui al presente punto 3. Beneficiari sono
valutati con riferimento al nucleo familiare cosi' come determinato
dal DLgs 109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00, nonche' dal
DPCM 221/99 cosi' come modificato dal DPCM 242/01, tranne il
requisito di cui ai punti 3.4 e 3.5 che si riferisce al soggetto
richiedente il contributo.
3.15. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono
efficaci: a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito
alla scadenza della validita' annuale della precedente dichiarazione,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti
nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al
termine di chiusura del bando comunale.
4. Entita' del contributo
4.1. Il contributo teorico e' calcolato sulla base dell'incidenza del
canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE
(Indicatore della situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs
109/98 cosi' come modificato dal DLgs 130/00:
a) Fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per
un massimo di Euro 3.100,00;
b) Fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per
un massimo di Euro 2.325,00;
4.2. Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di
canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori,
superiore ai limiti di seguito indicati, l'incidenza sara' calcolata
assumendo come base di calcolo l'importo del canone massimo mensile:
Comune canone massimo mensile Euro
- inferiore a 20.000 abitanti 580,00
- compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti 680,00
- superiore a 200.000 abitanti e comuni
capoluogo di provincia 850,00
Il canone massimo mensile di Euro 680,00 si applica anche ai comuni
confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
Il comune pu prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore ai
limiti massimi di cui alla tabella precedente.
4.3. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non
si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.
4.4. In caso di contributo reale inferiore a Euro 50,00 non si
procede alla erogazione.
5. Canone annuo di locazione
5.1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, e'
costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2005
anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di
un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per
il quale e' stata presentata la domanda.
5.2. Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine
di chiusura del bando comunale, i Comuni calcoleranno l'incidenza del
canone annuo di locazione fino al 31/12/2005 provvedendo,
anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica
dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello
dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si
terra' conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.
Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al
precedente, il comune procedera' a ricalcolare l'incidenza del canone
sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.
5.3. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto
entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sara'
determinato dalla somma dei canoni.
6. Decesso
6.1. In caso di decesso, il contributo sara' assegnato al soggetto
che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della
Legge 392/78.
6.2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia
avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di
individuazione dei beneficiari, il Comune provvedera' al ricalcolo
dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione
fino all'avvenuto decesso e versera' l'eventuale contributo cosi'
ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del
Codice civile.
7. Domanda di accesso e certificazione
Ai sensi del DPR 445/00, i requisiti per l'accesso e la situazione
economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione
sostitutiva.
8. Bandi comunali
8.1. I bandi comunali dovranno essere aperti entro e non oltre il
30/3/2005 e dovranno essere chiusi entro e non oltre il 30/5/2005. I
Comuni possono stabilire propri termini di apertura piu' brevi nel
rispetto dei termini massimi di cui sopra.
8.2. I Comuni inseriscono nei bandi le disposizioni in materia di
controlli e sanzioni previste dal DPR 445/00, dal DLgs 109/98 cosi'
come modificato dal DLgs 130/00 e dal DPCM 221/99 cosi' come
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' gli adempimenti di
cui al punto 9. "Istruttoria domande e procedure di erogazione" del
presente allegato previsti nel caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP
pari a zero oppure in caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP
inferiore al canone annuo oppure in caso di somma dei redditi IRPEF e
IRAP superiore al canone annuo di un valore stabilito dal comune e
che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.
9. Istruttoria domande e procedure di erogazione
E' di competenza dei Comuni:
9.1. procedere ad un confronto con le organizzazioni sindacali di
settore nelle seguenti procedure: - predisposizione del bando
comunale di cui al punto 8. "Bandi comunali"; - determinazione della
percentuale di copertura delle fasce oppure decisione di ridurre il
contributo al 50% dell'importo del canone annuo, come previsto al
successivo punto 9.6.
9.2. procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del
possesso dei requisiti previsti. In presenza di uno dei seguenti
casi: a) somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i
redditi esenti; b) somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone
annuo; c) somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo,
al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella del punto 4.2
del presente allegato, di un valore stabilito dal comune e che
comunque deve essere compreso tra 0 e 30%; il Comune, prima
dell'erogazione del contributo, pu: 1) verificare l'effettiva
situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i
servizi sociali o altra struttura comunale demandata; 2) escludere
dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al numero
precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che
presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del
sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi
esenti ai fini IRPEF;
9.3. procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative
in materia di autocertificazioni; quantificare il contributo teorico
suddiviso nella quota a carico del bilancio regionale pari all'85% e
nella quota a carico del bilancio comunale pari al 15%;
9.4. I comuni che utilizzano il programma informatico regionale e
quelli che utilizzano un proprio programma informatico devono
caricare nel sito web regionale entro e non oltre il 30/6/2005 i dati
necessari per la determinazione dell'importo del contributo teorico
comunale e regionale da utilizzare per il riparto dei fondi. La
tipologia dei dati e le modalita' tecniche per l'inserimento verranno
definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale
Politiche abitative. Nella medesima circolare di cui sopra saranno
definite anche le modalita' di trasmissione dei dati da parte dei
comuni che utilizzano un proprio programma informatico di gestione.
Il mancato rispetto del termine di cui sopra comportera' l'esclusione
del comune dal riparto dei fondi.
9.5. Ai fini della rendicontazione a consuntivo della gestione
dell'anno 2005 con circolare del Servizio regionale Politiche
abitative verra' stabilita la data entro la quale i comuni che
utilizzano il programma informatico regionale on line dovranno aver
concluso le operazioni di calcolo del contributo reale regionale e
comunale. Nella medesima circolare di cui sopra saranno definite
anche le modalita' tecniche di trasmissione dei dati da parte dei
comuni che utilizzano un proprio programma di gestione informatico.
9.6. Nel caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico
il comune, relativamente alle somme sia a carico del bilancio
regionale sia a carico del bilancio comunale, pu: - determinare
autonomamente la percentuale di copertura delle Fasce A e B di cui al
punto 3. "Beneficiari" del presente allegato; - determinare
autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce
risultanti dalla ulteriore articolazione delle Fasce A e B di cui al
punto 3. "Beneficiari" del presente allegato, fermo restando i limiti
massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza
del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di
incidenza e i limiti massimi di contributo del punto 4. "Entita' del
contributo" del presente allegato; - ridurre il contributo al 50%
dell'importo del canone annuo; Il canone annuo da prendere a
riferimento e' al lordo della eventuale riduzione di cui alla tabella
del precedente punto 4. Entita' del contributo. Le precedenti
facolta' del comune sono tra loro cumulabili;
9.7. definire le modalita' di erogazione dei contributi;
9.8. trasmettere al Servizio Politiche abitative della Regione
Emilia-Romagna entro e non oltre 30 giorni dalla espressa richiesta
regionale, ai fini della rendicontazione a consuntivo, una
attestazione a cura del Responsabile del Servizio finanziario e del
Responsabile dell'Ufficio Casa o altra struttura competente della
gestione dell'anno 2004 contenente: a) il numero delle domande
ammesse a contributo suddiviso per fascia; b) l'importo
complessivamente liquidato suddiviso per fascia e nella quota
regionale e comunale; c) gli estremi identificativi dei beneficiari;
d) l'importo complessivamente liquidato ai singoli beneficiari diviso
nella quota regionale e comunale; e) l'importo di eventuali economie
relative alla quota a carico del bilancio regionale. Per i rendiconti
inviati per posta vale la data del timbro postale. E' di competenza
della Regione: 1. provvedere alla raccolta dei dati relativi alla
gestione dell'anno 2004 al fine di costituire una anagrafe dei
beneficiari dei contributi e delle domande presentate, ai sensi
dell'art. 17 della L.R. 24/01; 2. procedere al riparto della quota
regionale del finanziamento, trasferendo al Tesoriere comunale gli
importi assegnati; 3. accertare le economie dei comuni relative alla
gestione degli anni precedenti.
ALLEGATO B)
Criteri applicativi del dispositivo e dell'Allegato A)
Nel presente allegato sono riportati chiarimenti relativi sia al
dispositivo sia all'Allegato A), di seguito denominati dispositivo e
Allegato A).
1. Premessa
E' data attuazione per l'anno 2005, e con decorrenza dalla avvenuta
esecutivita' del presente atto, alle disposizioni degli artt. 38 e 39
della L.R. 24/01 in materia di contributi integrativi per l'accesso
alla locazione.
Di conseguenza, l'operativita' della deliberazione della Giunta
regionale n. 547 del 29/3/2004 in materia di fondo regionale per
l'accesso alle abitazioni in locazione cessa a partire dalla avvenuta
esecutivita' del presente atto.
Sono fatte salve, tuttavia, le operazioni di gestione ancora in
essere a tale data.
2. Modifiche contenute nel dispositivo e nell'Allegato A) rispetto
alla deliberazione della Giunta regionale 547/04
Di seguito vengono elencate le differenze contenute nel dispositivo e
nell'Allegato A) rispetto alla deliberazione della Giunta regionale
547/04.
Dispositivo:
- punto 5.2: modifica del termine (15/6/2005) entro cui versare alla
Regione Emilia-Romagna le eventuali economie nel caso il comune non
apra il bando pubblico oppure non abbia ricevuto o ammesso domande.
Allegato A):
- punto 3.12: aggiornamento del Valore ISE (doppio della pensione
minima INPS) ai fini della collocazione nelle fasce dei beneficiari;
- punto 3.13: si specifica che l'anno di produzione del reddito da
considerare per l'abbattimento del 20% del valore ISEE e' quello
indicato nella DSU;
- punto 8.1: modifica dei termini massimi di apertura (entro il
30/3/2005) e di chiusura (non oltre il 30/5/2005) dei bandi
comunali;
- punto 9.4 e punto 9.5: disposizioni relative alla nuova procedura
di gestione informatizzata on line delle domande.
3. Legenda
Le modifiche contenute nel presente allegato rispetto all'Allegato B)
alla deliberazione della Giunta regionale 428/03, che disciplinava il
Fondo regionale per l'anno 2003, sono evidenziate con il seguente
simbolo: *.
4. Risorse e criteri di ripartizione
* Risorse statali pari a Euro 31.781.992,89 (attribuite con decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 568/1C
del 18/11/2004
* risorse regionali (quota finanziamento ACER) pari a Euro
2.294.722,75
* eventuali integrazioni di fondi a carico del bilancio regionale
saranno decise in sede di assestamento (luglio 2005).
Ai fini della determinazione del fabbisogno complessivo e della
ripartizione delle risorse fra i Comuni, si precisa quanto segue.
Il contributo teorico e' calcolato in base ai dati rilevati dalle
domande dei richiedenti.
Il contributo erogabile e' l'importo effettivamente disponibile per
il richiedente calcolato in base alle risorse regionali e comunali.
La quota teorica regionale e' pari all'85% del contributo teorico,
quella teorica comunale e' fissata in una quota non inferiore al 15%
del contributo teorico, fatte salve le eventuali maggiorazioni
comunali specificate al punto 6. Eventuali integrazioni comunali del
presente allegato.
Nel caso di domanda eccedente la disponibilita', la Regione, in
relazione alle richieste dei comuni pervenute relativamente al
fabbisogno complessivo di tutte le Fasce (A e B), provvede alla
ripartizione delle risorse disponibili ridotte in misura
proporzionale determinando la percentuale di copertura della quota a
carico del bilancio regionale.
In tale caso, il Comune pu ridurre proporzionalmente la quota reale
comunale fino alla medesima percentuale di copertura definita dalla
Regione per la quota a carico del bilancio regionale.
Esempio:
Quota teorica regionale: Euro 3.400,00
Quota teorica comunale: Euro 600,00
Quota reale regionale: Euro 3.000,00 (quota di copertura pari al
88,30% di Euro 3.400,00)
Quota reale comunale: Euro 529,80 (quota di copertura pari al 88,30%
di Euro 600,00)
Eventuali economie potranno essere redistribuite ai beneficiari,
sempre sulla base dei criteri decisi dal Comune, fino ad un massimo
dell'85% a carico del bilancio regionale.
Il comune dovra' comunque rispettare i limiti di entita' del
contributo previsti al punto 4. "Entita' del contributo"
dell'Allegato A).
5. Procedura di ripartizione delle risorse
* Ai fini dell'assegnazione del contributo, come previsto dal punto
9. "Istruttoria domande e procedure di erogazione dell'Allegato A), i
Comuni che utilizzano il programma informatico regionale e quelli che
utilizzano un proprio programma informatico devono caricare nel sito
web della Regione entro e non oltre il 30/6/2005 i dati che verranno
definiti con successiva circolare emanata dal Servizio Politiche
abitative.
I Comuni, successivamente al versamento presso la Tesoreria comunale
della quota regionale delle risorse, provvedono all'erogazione dei
contributi ai beneficiari integrando la quota regionale con la
propria quota.
5.1 "Economie di gestione"
Per economie si intende esclusivamente, oltre alle economie della
gestione 2004, anche eventuali somme che non sono state
precedentemente dichiarate dal comune contestualmente alle richieste
di contributo negli anni 2001 (economie gestione anno 2000), 2002
(economie gestione anno 2001), 2003 (economie gestione anno 2002) e
2004 (economie di gestione anno 2003) e che quindi non sono gia'
state detratte nei suddetti anni dal saldo del contributo spettante
al comune.
L'importo delle economie dichiarate sara' detratto dalla quota di
contributo da erogare al comune nell'anno 2005.
Qualora il Comune:
- non apra i bandi pubblici
- non riceva domande o dichiari tutte le domande inammissibili
dovra' versare alla Tesoreria della Regione Emilia-Romagna entro e
non oltre il 15/6/2005 le eventuali economie della gestione degli
anni precedenti e relative alla quota di contributo a carico del
bilancio regionale di cui sopra.
A tale scopo si ricordano gli estremi della Tesoreria regionale:
- Unicredit Banca SpA (Agenzia Bologna Indipendenza - Bologna) Via
Indipendenza n. 11 - Bologna
- ABI 2008 - CAB 2450
- Paese: IT
- CIN EUR: 42
- CIN: I
- c/c 000003010203
Contestualmente al versamento dovra' essere inviata copia del mandato
di pagamento al Servizio regionale Politiche abitative (Viale A. Moro
n. 30 - 40100 Bologna - fax 051/283654).
6. Eventuali integrazioni comunali
Nel caso di copertura regionale ridotta a seguito di eccedenza della
domanda rispetto alle risorse disponibili, i Comuni possono integrare
la quota mancante con proprie risorse.
I Comuni, inoltre, possono aumentare il contributo con fondi propri
fino ad un massimo del 25%, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto
del Ministro dei Lavori pubblici 7/6/1999, per i soggetti
caratterizzati da particolari situazioni di debolezza sociale.
In tale caso non si applicano i limiti relativi all'entita' del
contributo stabiliti al punto 4. "Entita' del contributo"
dell'Allegato A) per la parte di contributo a carico del bilancio
regionale.
Tale possibilita' di aumento del contributo a carico del comune non
si applica ai nuclei familiari compresi nella Fascia B in presenza di
uno dei seguenti requisiti previsti dal punto 3. "Beneficiari"
dell'Allegato A):
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o
da pensione;
- presenza di uno o piu' redditi da sola pensione e presenza di
almeno un componente di eta' superiore a 65 anni.
Per tali soggetti, infatti, il medesimo punto 3. "Beneficiari"
dell'Allegato A) prevede gia' un abbattimento del 20% del valore ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo
familiare ai fini della collocazione del richiedente nella fascia.
7. Domanda di accesso e certificazione
Relativamente alla certificazione dei requisiti per l'accesso al
contributo e degli elementi necessari al calcolo del valore ISE e
ISEE si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni
sostitutive (DPR 445/00).
A tale scopo dovranno essere utilizzati i modelli redatti secondo il
modello tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18/5/2001 (G.U. n. 155 del 6/7/2001).
8. Requisiti
I Comuni provvedono all'accertamento del possesso dei seguenti
requisiti previsti dall'Allegato A):
A) - cittadinanza - contratto di locazione registrato oppure
assegnazione d'uso oppure in godimento di alloggio di cooperativa a
proprieta' indivisa - residenza - assegnazione di alloggio ERP o
comunale - titolarita' di diritti reali su uno o piu' alloggi
B) - patrimonio mobiliare e immobiliare - valore ISE - valore ISEE
I requisiti per l'accesso di cui alla lettera A) devono permanere in
corso d'anno.
I requisiti per l'accesso di cui alla lettera B) sono desunti dalla
attestazione rilasciata dall'INPS ai sensi del DLgs 109/98, cosi'
come modificato dal DLgs 130/00, nonche' del DPCM del 4/4/2001, che
prevede:
- l'attestazione rilasciata dall'INPS ha validita' annuale;
- il cittadino ha facolta' di presentare, entro il periodo di
validita' della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova
dichiarazione, in caso di mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche;
- quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi
percepiti nell'anno precedente l'ente erogatore pu richiedere la
presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce
integralmente quella precedente.
Dato quanto sopra premesso, si precisa ai soli fini del Fondo
regionale per la locazione che:
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in
seguito alla scadenza della validita' della precedente dichiarazione,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
(punto 3. "Beneficiari" dell'Allegato A);
- non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in
seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale
(punto 3. "Beneficiari" dell'Allegato A), in applicazione dell'art. 4
del DLgs 130/00).
8.1 "Contratto di locazione"
I contratti cosi' detti ad "uso foresteria" non sono ammissibili a
contributo.
E' ammissibile a contributo l'eventuale contratto di sublocazione tra
il rappresentante legale dell'impresa e il lavoratore dipendente.
Il contratto di sublocazione deve essere registrato all'Ufficio del
Registro.
8.2 "Registrazione del contratto di locazione"
Ai sensi del DPR n. 131 del 30/4/1986 e successive modifiche, sono
soggetti a imposta di Registro i contratti verbali e in forma
scritta, anche di sublocazione, nonche' relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite.
Relativamente agli alloggi assegnati in uso o in godimento da
cooperative a proprieta' indivisa, si ricorda che l'art. 5 del DPR
131/86 stabilisce un principio di alternativita' tra l'IVA e
l'Imposta di Registro, specificando che tutte le scritture private
non autenticate sono soggette a registrazione solo in caso d'uso
qualora tutte le disposizioni in esse contemplate siano relative ad
operazioni soggette ad IVA.
Qualora la domanda di ammissione al contributo sia presentata prima
della registrazione del contratto di locazione, il Comune provvedera'
ad accertare l'avvenuta registrazione presso il competente Ufficio
del Registro entro il termine previsto per l'erogazione del
contributo.
8.3. "Accertamenti del Comune"
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, il comune, in sede di
istruttoria, pu chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica
di dichiarazioni o istanza erronee o incomplete e pu esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
Ai sensi dell'art. 4 del DLgs 109/98 e successive modifiche il Comune
pu richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza
e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione
di errori materiali o di modesta entita'.
In caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero (fatti salvi i
redditi esenti) oppure in caso di somma dei redditi IRPEF e IRAP
inferiore al canone annuo oppure di somma dei redditi IRPEF e IRAP
superiore al canone annuo, al lordo della eventuale riduzione di cui
al punto 4.2 del presente allegato, di un valore stabilito dal comune
e comunque compreso tra 0 e 30%, il Comune, prima dell'erogazione del
contributo, pu:
- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del
richiedente tramite i servizi sociali o altra struttura comunale
demandata;
- escludere dal beneficio economico, dopo aver proceduto alla
verifica di cui all'alinea precedente e nel caso di soggetti non
assistiti, le domande valutate come inattendibili ai fini del
sostentamento famigliare (fatte salve quelle derivanti da redditi
esenti ai fini IRPEF). Il Comune dovra' prevedere con proprio atto di
indirizzo (delibera) i criteri sulla base dei quali valutare
l'inattendibilita' delle domande.
La somma dei redditi IRPEF e IRAP e' indicata nell'attestazione INPS
alla voce "Somma dei redditi".
9. Canone annuo e incidenza del canone sul valore ISE
Il canone annuo, al netto degli oneri accessori, da assumere come
base di calcolo per l'incidenza canone sul valore ISE e' costituito
dall'importo relativo all'anno in cui viene presentata la domanda di
accesso al contributo.
Per il presente bando si deve fare riferimento all'anno 2005.
Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia
seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di
locazione, i Comuni provvederanno a calcolare l'incidenza del canone
sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) sulla base del
numero dei mesi di locazione fino alla data della cessazione del
contratto.
I Comuni applicheranno la medesima modalita' di calcolo
dell'incidenza anche nel caso di cambio di residenza senza la stipula
di un nuovo contratto di locazione.
Esempio:
Canone di locazione mensile = Euro 500,00
Contratto di locazione con decorrenza 1/1/2005 e cessato il
30/6/2005
Canone annuo = Euro 3.000,00
Incidenza = Euro 3.000,00 (Canone annuo)/Valore ISE
9.1 "Canone massimo mensile"
Ai fini del calcolo dell'entita' del contributo, e' stato previsto un
canone massimo mensile articolato in base alla popolazione dei
comuni.
Il comune pu prevedere un proprio canone massimo mensile inferiore ai
limiti massimi previsti.
Il canone massimo mensile di Euro 680,00 si applica anche ai comuni
confinanti con comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
9.2 "Coabitazione"
Poiche' il contributo in oggetto e' finalizzato al sostegno al
pagamento dei canoni di locazione, per la determinazione della
situazione economica in caso di coabitazione si fara' riferimento a
tutti i nuclei familiari che risiedono nell'alloggio a cui il
contratto di locazione si riferisce.
In caso di un contratto di locazione cointestato a due distinte
famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i due nuclei
familiari possono fare domanda di accesso al contributo
separatamente; il Comune considerera' la loro situazione economica
separatamente dividendo l'importo del canone per due, salvo diversa
disposizione contrattuale in merito alla obbligazione economica.
In caso di due contratti di locazione per distinte porzioni di
alloggio intestati a due famiglie anagrafiche coabitanti, i due
nuclei possono fare domanda di accesso al contributo separatamente;
il Comune considerera' separatamente la loro situazione economica e
l'importo del canone previsto in ciascun contratto.
10. Valore ISE e ISEE
In conseguenza delle nuove competenze attribuite all'INPS dal DLgs
130/00 e disposizioni attuative (DPCM n. 221 del 7/5/1999, cosi' come
modificato dal DPCM n. 242 del 4/4/2001, nonche' il sopra citato DPCM
del 18/5/2001), i valori ISE ed ISEE nonche' la somma dei redditi, il
patrimonio mobiliare ed il patrimonio immobiliare relativi al nucleo
familiare richiedente devono essere desunti dall'attestazione
rilasciata dall'INPS.
10.1 "Reddito IRPEF"
Per la determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, si
richiama quanto specificato nella Tabella 1 - Parte I del DLgs 109/98
e successive modifiche, dove si fa riferimento all'ultima
dichiarazione dei redditi presentata oppure, in mancanza di obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi, all'ultimo
certificato sostitutivo.
Per reddito complessivo si intende il reddito "lordo"; tale reddito
non tiene conto degli oneri deducibili ne' delle detrazioni.
11. Fasce di collocazione dei richiedenti e calcolo dell'entita' del
contributo
Sulla base del Valore ISE e ISEE e dell'incidenza del canone sul
valore ISE, i richiedenti sono collocati in una delle fasce previste
dall'allegato.
Esempi:
Parametro: 2,04
Valore ISE: Euro 8.000,00 (Fascia A - Riduzione incidenza al 14%)
Canone di locazione annuo: Euro 4.000,00
Incidenza Canone/Valore ISE = 50%
Contributo annuo: (50% - 14%) x Euro 8.000,00 = Euro 2.880,00
Nucleo di due persone con un solo reddito da pensione e con
componente di eta' superiore a 65 anni (Valore ISEE diminuito del
20%)
Parametro: 1,57
Valore ISE: Euro 14.000,00
Canone di locazione annuo: Euro 5.000,00
Valore ISEE: Euro 8.917,20
Valore ISEE ridotto del 20% = Euro 8.917,20 - 1.783,44 = 7.133,76
(Fascia B - Riduzione incidenza al 24%)
Incidenza Canone/Valore ISE = 35,71%
Contributo annuo: (35,71% - 24%) x Euro 14.000,00 = Euro 1.639,40
11.1 "Entita' del contributo"
L'entita' del contributo e' determinata sulla base dell'incidenza del
canone annuo (vedi punto 9. Canone annuo e incidenza del canone sul
valore ISE del presente allegato sul Valore ISE.
E' demandata alla discrezionalita' del Comune nel caso di risorse
attribuite inferiori al fabbisogno teorico, previo confronto con le
organizzazioni sindacali di settore:
- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle Fasce A
e B di cui al punto 3. "Beneficiari" dell'Allegato A);
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali
fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle Fasce A e B di
cui al punto 3. "Beneficiari" dell'Allegato A);
- la riduzione dell'importo del contributo al 50% dell'importo del
canone annuo.
Il canone annuo da prendere a riferimento e' al lordo della eventuale
riduzione di cui alla tabella del punto 4. Entita' del contributo
dell'Allegato A).
Le facolta' del Comune di cui sopra sono tra loro cumulabili.
Esempio:
Fabbisogno (Regione + Comune) = Euro 80.000,00
Risorse disponibili (Regione + Comune) = Euro 50.000,00
Fabbisogno Fascia A = Euro 50.000,00
Fabbisogno Fascia B = Euro 30.000,00
Copertura Fascia A (Regione + Comune) = Euro 30.000,00 = 60%
Copertura Fascia B (Regione + Comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%
oppure, nel caso di ulteriore articolazione della Fascia A:
Fabbisogno Fascia A1 = Euro 30.000,00
Fabbisogno Fascia A2 = Euro 20.000,00
Fabbisogno Fascia B = Euro 30.000,00
Copertura Fascia A1 (Regione + Comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%
Copertura Fascia A2 (Regione + Comune) = Euro 10.000,00 = 50%
Copertura Fascia B (Regione + Comune) = Euro 20.000,00 = 66,70%
12. "Beneficiari morosi"
Con la Legge n. 269 del 12/11/2004 e' stato modificato l'articolo 11,
comma 3 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, nel senso che i comuni
con delibera di Giunta possono prevedere, in caso di morosita', che i
contributi integrativi destinati ai conduttori vengano erogati al
locatore interessato a sanatoria della morosita' medesima.
L'erogazione pu avvenire anche tramite l'associazione della
proprieta' edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal
locatore.
13. Programma informatico di gestione
Il DLgs 130/00, che ha modificato il DLgs 109/98, ha demandato
all'INPS il compito di creare una banca dati relativa all'ISEE.
Tra gli adempimenti dell'INPS e' compreso anche il calcolo del valore
ISE ed ISEE nonche' il rilascio agli Enti erogatori ed al dichiarante
di una attestazione contenente informazioni relative alla
composizione del nucleo familiare ed alla sua situazione economica
(vedi anche la Circolare INPS n. 153 del 31/7/2001 reperibile al
seguente indirizzo internet: www.inps.it/Servizi/ISEE/).
Di conseguenza, l'INPS risulta essere l'Ente competente alla
determinazione della situazione economica del nucleo familiare che
chiede l'accesso a prestazioni sociali agevolate.
Pertanto, il programma di gestione informatizzato on line della
Regione per l'anno 2005 avra' le seguenti funzioni:
- inserimento di dati rilevati dalla autocertificazione presentata al
momento della domanda di accesso al contributo;
- inserimento di dati risultanti dalla attestazione rilasciata
dall'INPS;
- inserimento di dati statistici relativi ai contratti di locazione e
all'alloggio;
- determinazione dei seguenti calcoli relativi a:
- collocazione del richiedente nella fascia;
- contributo teorico regionale e comunale
- contributo reale regionale e comunale
Con circolare del Servizio regionale Politiche abitative si
provvedera' a definire piu' in dettaglio le funzioni del programma.
14. Riferimenti normativi
- DPR n. 131 del 26/4/1986 (S.O. alla G.U. n. 99 del 30/4/1986)
- Legge 431/98 - art. 11 (S.O. alla G.U. n. 292 del 15/12/1998)
* Legge n. 2 dell'8/1/2002 (G.U. n. 11 del 14/1/2002)
* Legge n. 269 del 12/11/2004 (G.U. n. 266 del 12/11/2004)
- DLgs 109/98 (G.U. n. 80 del 18/4/1998)
- DLgs n. 286 del 25/7/1998 (S.O. alla G.U. n. 191 del 18/8/1998)
- DLgs 130/00 (G.U. del 6/6/2000)
- Legge n. 189 del 30/7/2002 (S.O. alla G.U. n. 199 del 26/8/2002)
- DPCM n. 221 del 7/5/1999 (G.U. n. 161 del 2/7/1999)
- DPCM n. 242 del 4/4/2001 (G.U. n. 146 del 26/6/2001)
- DPCM del 18/5/2001 (G.U. n. 155 del 6/7/2001)
- decreto del Ministro dei LL.PP. del 7/6/1999 (G.U. n. 167 del
19/7/1999)
- circolare INPS n. 153 del 31/7/2001 (www.inps.it/servizi/isee/)
- sul sito INPS (www.inps.it/servizi/isee/) e' possibile consultare
anche la sezione "Domande & Risposte" (FAQ) in materia di
certificazione ISEE