REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2005, n. 1797

PRSR in attuazione del reg. (CE) 1257/99 misura 2F - "Misure agroambientali". Deliberazione di Giunta regionale 1299/05 - Accoglimento di domande di nuova assunzione di impegni agroambientali a decorrere dall'annata agraria 2005/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e successive modificazioni ed
integrazioni;
- i successivi regolamenti di applicazione del Reg. (CE) n.1257/1999,
ed in particolare il vigente Reg. (CE) n. 817 della Commissione del 29
aprile 2004;
- il Reg. (CE) n. 1360/05 della Commissione, che reca modifiche al
Reg. (CE) 817/04 e che prevede la possibilita' di prolungare gli
impegni che scadono antecedentemente al 31 dicembre 2006;
- il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, del 20 settembre 2005,
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito in sigla PRSR)
attuativo del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa alla attuazione del Piano
regionale di sviluppo rurale;
- la decisione della Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio
2000 che approva il suddetto Piano nel testo definitivo inviato alla
Commissione stessa il 3 luglio 2000;
- le decisioni della Commissione Europea n. C(2002)3489 dell'8 ottobre
2002, n. C(2003)2697 del 17 luglio 2003, n. C(2004)401 del 5 febbraio
2004, n. C(2005) 2978 e n. C(2005) 2981 entrambe del 28 luglio 2005,
che approvano le modifiche apportate al documento di programmazione in
materia di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo
di programmazione 2000-2006 e che modificano la sopra citata decisione
C(2000)2153;
- di programmazione 2000-2006 e che modificano la sopra citata
decisione C(2000)2153;
visti altresi':
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della  medesima L.R. 15/97, che prevede che le
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni;
- il Regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce modalita'
d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione "Garanzia";
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale per
le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente
riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure del PRSR
con Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 13
novembre 2001;
- l'art. 3, comma 2, della predetta L.R. 21/01, il quale prevede che i
rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle funzioni di
autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari - ai sensi e nel
rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95 per
quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG,
Sezione garanzia - siano regolati da apposita convenzione, approvata
dalla Giunta regionale con specifico atto;
richiamata, in proposito, la propria deliberazione n. 2700 del 3
dicembre 2001, riguardante l'approvazione dello schema tipo della
convenzione fra l'AGREA e gli Enti indicati all'art. 3 della predetta
Legge, nonche' le relative integrazioni di cui alla successiva
deliberazione n. 2803 del 30 dicembre 2004;
richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1979 del 14 novembre 2000 "Piano regionale di sviluppo rurale
2000 - 2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/1999. Misura 2.f - Misure
Agroambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata
agraria 2000-2001";
- n. 2213 del 22 ottobre 2001, con la quale sono stati aperti i
termini di presentazione di domande di "nuovo impegno" e
"trasferimento impegno" relativamente all'Azione 11 - settore
zootecnico - della Misura 2.f del PRSR per l'annualita' 2001-2002;
- n. 1570 del 28 luglio 2003 "Piano regionale di sviluppo rurale -
Attuazione per l'annata agraria 2003-2004 della Misura 2.f - Misure
agroambientali e relative disposizioni agli Enti territoriali"
- n. 302 del 25 febbraio 2002, n. 275 del 24 febbraio 2003, n. 567 del
29 marzo 2004 e n. 364 del 16 febbraio 2005, relative alla
approvazione delle disposizioni applicative per i proseguimenti di
impegni, rispettivamente per le annualita' 2002, 2003, 2004 e 2005;
dato atto:
- che AGREA ha provveduto - con specifiche convenzioni redatte
conformemente allo schema approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2700 del 3 dicembre 2001 - a delegare alle Province ed
alle Comunita' Montane le funzioni di autorizzazione;
- che AGREA ha altresi' provveduto a sottoscrivere apposita
convenzione con i Centri di assistenza agricola per la
regolamentazione dell'attivita' di assistenza procedimentale
consistente in acquisizione, verifica ed accertamento della
completezza, validita' e rispondenza degli atti e della documentazione
presentata ai CAA dai soggetti richiedenti provvidenze comunitarie e 
nazionali;
- che il Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003, sulla
disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna
prescrive, all'art. 6, comma 1, che le aziende agricole che intendono
intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica
Amministrazione, devono essere preventivamente iscritte a detta
anagrafe;
visti altresi':
- l'art. 6 della L.R. 27 luglio 2005 n. 14 "Legge finanziaria
regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001,
n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento
del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del
Bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di
variazione" con il quale la Regione e' stata autorizzata a partecipare
all'iniziativa di overbooking nazionale sui PRSR 2000-2006 con le
modalita' e nei limiti del piano di riparto delle risorse FEOGA
stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni, negli accordi approvati
rispettivamente nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 3 febbraio
2005;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1299 del 1 agosto 2005
recante "Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006. Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna ad iniziativa di overbooking su alcune
Misure (L.R. 14/05 - art. 6)"
rilevato:
- che nella sopra citata deliberazione della Giunta regionale 1299/05
era indicata la necessita' di dare continuita' alla programmazione
della Misura 2.f "Misure agroambientali per la diffusione di sistemi
di produzione a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi
naturali, tutela della biodiversita', cura e ripristino del
paesaggio";
- che a tal fine, come da articolazione delle risorse pubbliche quale
risulta dall'Allegato 1 della gia' citata deliberazione 1299/05,
l'assegnazione totale per la Misura 2.f risulta pari a 15,86 milioni
di Euro;
- che, come citato dalla medesima deliberazione 1299/05, qualora
l'ipotesi finanziaria relativa all'iniziativa di overbooking si
concretizzi in misura inferiore alle previsioni, gli impegni assunti
potranno gravare sulle risorse della programmazione 2007-2013, fatte
salve eventuali condizioni derivanti da nuove disposizioni
comunitarie;
- che la stessa deliberazione 1299/05, al punto 6), rinviava a
successivo atto deliberativo le determinazioni relative alla Misura
2.f "Misure agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione
a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali,
tutela della biodiversita', cura e ripristino del paesaggio;
considerato:
- che al fine di completare l'attuazione della Misura 2.f si prevede
di accogliere domande di nuova adesione agli impegni agroambientali di
cui alla Misura 2.f del PRSR, unicamente per Azioni 2, 8, 9, 10 e 11;
- che al finanziamento della prima annualita' delle nuove domande di
cui al punto precedente si provvedera' con le risorse di cui alla
sopra citata deliberazione 1299/05 che residuano dal pagamento
dell'annualita' 2006 per domande di conferma e proroga degli impegni
agroambientali, domande la cui presentazione e' attuata in riferimento
a diverso specifico atto, il cui importo ammonta a 6,00 milioni di
Euro;
considerato inoltre:
- che l'attuazione di nuovi impegni della Misura 2.f deve essere
strettamente correlata con la programmazione territoriale e le
esigenze presenti a livello locale e messa in relazione alla
programmazione condotta dagli Enti territoriali di cui alla L.R. 30
maggio 1997, n. 15 e che, pertanto, e' necessario attivare le Province
e le Comunita' Montane affinche' adottino propri avvisi pubblici per
la presentazione delle domande di cui al precedente punto b);
- che l'accoglimento di nuovi impegni e' correlato alla necessita' di
garantire continuita' fra l'attuale PRSR e la programmazione relativa
al prossimo periodo di attuazione 2007-2013, e che pertanto si ritiene
di poter attivare solo quegli impegni che soddisfano tale esigenza;
- che per quanto sopra e' necessario ammettere nuovi contratti di
impegno unicamente per le superfici e/o UBA che nell'annata agraria
2004/2005 non risultavano assoggettate ad impegno;
- che allo scopo di assicurare la necessaria omogeneita', e'
indispensabile fornire ai predetti Enti indicazioni circa le modalita'
di redazione di detti avvisi pubblici, attraverso l'approvazione di
uno "Schema di avviso pubblico", allegato quale parte integrante del
presente atto;
considerato altresi':
- che gli Enti competenti provvederanno al finanziamento della prima
annualita' delle nuove domande di impegno sulla base dell'entita'
delle disponibilita' finanziarie che verranno loro assegnate;
- che il riparto delle risorse per l'accoglimento di nuovi impegni,
pari a 6,00 milioni di Euro, e' stato effettuato, coerentemente alle
linee di intervento strategico e di programmazione, sulla base di
coefficienti di riparto ottenuti ponderando dati strutturali e dati di
applicazione della Misura 2.f, assegnando agli enti territoriali le
risorse di cui alla tabella allegato 1 al presente atto;
- che, in particolare, per l'ottenimento dei coefficienti di riparto
relativi ai singoli Enti, sono stati ponderati dati strutturali (SAU e
numero di aziende desunti dal censimento 2000) e dati relativi alle
superfici oggetto di impegno nell'annata agraria 2004-2005, nonche'
alle UBA impegnate per l'Azione 11 - per le superfici e le UBA la
ponderazione e' stata effettuata in funzione delle Azioni e dei
diversi ambiti di applicazione;
- che nella eventualita' di una minore richiesta di sostegni in
riferimento alle domande di pagamento annuale per impegni in corso e
prolungamento dei medesimi, sara' necessario provvedere a una
ridefinizione delle risorse ripartite agli Enti competenti per
soddisfare domande di nuovo impegno;
- che le risorse destinate a nuove domande per Azioni 2, 8, 9, 10 e 11
verranno utilizzate sulla base delle priorita' definite nelle
disposizioni applicative parte integrante del presente atto;
considerato infine:
- che con riferimento all'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, i beneficiari
di sostegni riferibili alle nuove domande di impegno attivate con la
presente deliberazione sono tenuti dal 1 gennaio 2007 a rispettare le
specifiche norme stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 degli
allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/2003 (cosiddetta condizionalita')
e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti
sanitari e di altre specifiche norme obbligatorie citate nel
programma;
- che, sempre con riferimento al sopra citato Regolamento, i medesimi
beneficiari di sostegni riferibili alle nuove domande di impegno
attivate con la presente deliberazione, sono tenuti ad adeguare gli
impegni sottoscritti alle condizioni previste dal prossimo Programma
di sviluppo rurale;
- che con riguardo alla descrizione dettagliata degli impegni e'
necessario estendere ai nuovi impegni le norme tecniche approvate
dalla Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese con determinazione
n. 12458 del 3 ottobre 2003 in riferimento alla presentazione di nuove
domande a decorrere dall'annata agraria 2003-2004;
- che, ad integrazione delle norme di cui al punto precedente,
limitatamente alle aziende agricole situate all'interno della rete
Natura 2000, e' necessario applicare nuovi impegni dell'azione 10
anche su superfici che erano coltivate a pioppeto, frutteto o vigneto
alla data del 26 giugno 1999, come analogamente operato in passato con
riferimento a disposizioni applicative relative all'ex Reg. (CEE)
2078/92;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmi, Monitoraggio e Valutazione, dott. Giorgio Poggioli, in
ordine alla compatibilita' del presente atto con i contenuti del
PRSR;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 447 in data 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa espresso
dal Direttore generale Agricoltura,  dott. Dario Manghi, in merito
alla presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4,
della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) dare attuazione, sulla base delle considerazioni e dei rilievi
formulati in premessa che costituiscono parte integrante del presente
dispositivo, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1299 dell'1
agosto 2005 per la parte riguardante la Misura 2.f del PRSR "Misure
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio";
2) di stabilire, per quanto al punto precedente, di accogliere domande
di adesione a nuovi impegni agroambientali di cui alla Misura 2.f del
PRSR, unicamente per Azioni 2, 8, 9, 10 e 11 a decorrere dall'annata
agraria 2005-2006;
3) di stabilire che le Province e le Comunita' Montane provvedano,
mediante propri avvisi pubblici, ad accogliere le nuove domande di
adesione alla Misura 2.f unicamente per Azioni 2, 8, 9, 10 e 11,
finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate;
4) di fissare, le ore 18 del 31 gennaio 2006 quale termine di scadenza
per la presentazione delle domande di nuova adesione alle Azioni della
Misura 2.f;
5) di stabilire che le Province e le Comunita' Montane provvedano a
predisporre, approvare e pubblicare i propri avvisi pubblici sulla
base dello schema di cui all'Allegato 2, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, completandolo nelle parti
redatte in carattere corsivo, avendo cura garantire il rispetto del
termine di cui al punto precedente;
6) di stabilire che le domande di adesione a nuovi impegni non
potranno riguardare superfici e/o UBA assoggettate ad impegno
nell'annata agraria 2004/2005;
7) di stabilire che il requisito dell'iscrizione all'Albo degli
operatori biologici, che rappresenta la condizione di ammissibilita'
per gli impegni di cui all'Azione n. 2 "Produzione biologica", deve
essere conseguito entro il 31 dicembre 2005;
8) di stabilire che per i nuovi impegni di cui al punto 2) siano
attribuite agli Enti competenti per territorio, le risorse di cui alla
tabella Allegato 1 al presente atto, sulla base dei coefficienti di
riparto ivi indicati;
9) di stabilire che le eventuali risorse non domandate in taluni Enti
sia per le domande annuali di conferma e proroga che per i nuovi
impegni, possano essere riassegnate con atto del Direttore generale
Agricoltura, ad altri Enti, sulla base dei medesimi coefficienti di
riparto di cui all'Allegato 1;
10) di stabilire che le eventuali riassegnazioni di cui al punto
precedente possano avvenire non oltre 45 giorni dal termine di
presentazione delle domande;
11) di stabilire che i termini di cui ai precedenti punti 4) e 10)
possano essere prorogati con atto motivato del Direttore generale
Agricoltura;
12) di stabilire che per gli impegni di cui al precedente punto 2 sono
da valere le descrizioni e le indicazioni dettagliate nelle norme
tecniche approvate dalla Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese
con determinazione n. 12458 del 3 ottobre 2003;
13) di stabilire che i beneficiari di sostegni riferibili alle nuove
domande di impegno attivate con la presente deliberazione sono tenuti
dall'1 gennaio 2007 a rispettare le specifiche norme stabilite in
applicazione degli articoli 4 e 5 degli allegati III e IV del Reg.
(CE) 1782/2003 (cosiddetta condizionalita') e degli altri requisiti
minimi ivi citati;
14) che i medesimi beneficiari di cui al punto precedente saranno
tenuti, dall'1 gennaio 2007, e comunque dalla data di approvazione del
prossimo PRSR, ad adeguare gli impegni sottoscritti alle condizioni
previste dal medesimo;
15) di stabilire che, limitatamente alle aziende agricole situate
all'interno della rete Natura 2000, e' possibile applicare nuovi
impegni dell'azione 10 su superfici risultanti a seminativo alla data
della presentazione della domanda, anche se tali superfici erano
coltivate a pioppeto, frutteto o vigneto alla data del 26 giugno
1999;
16) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile;
17) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
A) Note operative
Obiettivi
Con la approvazione di specifici avvisi pubblici da parte delle
Province e delle Comunita' Montane,  si intende:
- dare attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1299
dell'1 agosto 2005, relativa alla partecipazione della Regione ad
iniziative di overbooking, per la parte che riguarda la Misura 2.f del
PRSR "Misure agro-ambientali per la diffusione di sistemi di
produzione a basso impatto ambientale e conservazione degli spazi
naturali, tutela della biodiversita', cura e ripristino del
paesaggio",
- contribuire a facilitare la transizione tra i periodi di
programmazione 2000-06 e 2007-13.
- rendere omogenee le procedure operative connesse alla presentazione
e all'accoglimento delle domande di adesione a nuovi impegni
agroambientali.
Nello specifico si prevede l'accoglimento di domande di adesione a
nuovi impegni agroambientali della Misura 2.f del PRSR, unicamente per
Azioni 2, 8 9, 10 e 11, a decorrere dall'annata agraria 2005-2006.
Non possono essere accolte domande di impegno per Azioni diverse dalle
Azioni 2, 8, 9, 10 e 11.
E' possibile presentare domanda di adesione a nuovi contratti di
impegno unicamente su superfici e/o UBA non impegnate nell'annata
agraria 2004/2005, e' da escludere pertanto qualsiasi superficie/UBA
impegnata nell'applicazione di Azioni agroambientali nell'annata
agraria 2004/2005 anche se non oggetto di pagamento (es: ampliamenti
dell'Azione 2 "Produzione biologica"). Al proposito si specifica  che
non sono da considerare impegnate le superfici assoggettate unicamente
al rispetto della Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU).
Non vengono considerate in questa sede le richieste e/o comunicazioni
di ampliamento di impegno per le Azioni che prevedono l'applicazione
sulla totalita' delle superfici aziendali. Non vengono altresi'
accolte domande di trasformazione di impegno.
L'assoggettamento ad impegno di corpi separati, non gia' impegnati,
come definiti nel PRSR, si configura come nuovo impegno. Allo stesso
modo si configura come nuovo impegno l'assoggettamento di ulteriori
superfici rispetto ad Azioni che non prevedono l'obbligo di
applicazione della medesima sulla totalita' della superficie
aziendale. In particolare, nel caso di un'Azienda aderente all'Azione
11 che ha incrementato in corso di impegno le UBA allevate, e' da
considerare "nuovo impegno" una domanda relativa alle medesime UBA
incrementate.
Indicazioni per la predisposizione degli avvisi pubblici
Le Province e le Comunita' Montane dovranno approvare e pubblicare gli
Avvisi pubblici di accoglimento delle domande di nuovi impegni per
Azioni 2, 8, 9, 10 e 11:
- in tempi utili a permettere la presentazione delle domande stesse
entro il termine del 31 gennaio 2006, e comunque 45 giorni prima della
scadenza del termine di presentazione delle domande;
- utilizzando lo schema di avviso di cui alle presenti disposizioni,
- recependo le priorita' definite dalle presenti disposizioni,
- garantendo altresi' l'attivazione delle Azioni per le quali la
stessa attivazione e' ritenuta necessaria
Lo schema di avviso pubblico deve essere recepito dagli Enti
territoriali (Province e Comunita' Montane) tenendo conto delle
seguenti indicazioni:
a) le specificita' relative all'Ente territoriale devono essere
inserite nello schema laddove siano presenti indicazioni in carattere
corsivo comprese tra parentesi quadre;
b) le voci dello schema devono essere oggetto di compilazione
sostituendo ai testi in carattere corsivo compresi tra parentesi
quadre le specifiche del caso, seguendo le indicazioni che vengono
eventualmente fornite;
c) i testi evidenziati in corsivo, poiche' svolgono esclusivamente la
funzione di agevolare l'interpretazione e la corretta compilazione
dello schema, devono essere, comunque, rimossi dal testo finale
adottato quale avviso pubblico.
Indirizzi regionali
a) Priorita' regionale territoriale
Nell'ambito del territorio di propria competenza, ciascun Ente
territoriale e' tenuto a dare priorita' alle Azioni 2, 8, 9, 10 e 11
attivate nelle seguenti aree.
- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati
- Zone Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli.
I meccanismi di selezione delle domande stabiliti a livello locale non
dovranno confliggere con tale principio di concentrazione.
b) Priorita' regionale di intervento
Limitatamente alle zone della Rete Natura 2000, per favorire
l'attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli, ciascun ente
territoriale e' tenuto a dare priorita' alle seguenti Azioni:
- Azione 9 Ripristino e/o conservazione degli spazi naturali e
seminaturali e del paesaggio agrario
- Azione 10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi
ambientali.
Sia nelle aree preferenziali che in quelle ordinarie, a parita' di
altre condizioni, sono da indicare prioritari gli impegni per le
Azioni 8, 9, 10 e 11; l'Azione 2 "Produzione biologica" e' da attuare
prioritariamente nelle aree preferenziali, cosi' come specificamente
definite per la medesima azione nel PRSR.
Priorita' e limitazioni stabilite dalle Province e alle Comunita'
Montane
Il compito di stabilire le ulteriori priorita' e le eventuali
limitazioni all'accesso al regime di aiuti, e' affidato alle Province
e alle Comunita' Montane e dovra' essere esercitato attraverso
parametri di tipo territoriale (aree preferenziali), tecnico (tipi di
azioni/interventi) e strutturale (azienda condotta da giovani, azienda
zootecnica, azienda frutticola ecc..).
Relativamente ai parametri strutturali, al fine di promuovere
l'integrazione delle strategie dei diversi assi del PRSR e delle altre
politiche regionali agricole, con particolare riferimento alla
competitivita' del settore, le Province e le Comunita' Montane sono
tenute a favorire, attraverso l'attribuzione di specifici punteggi di
priorita', l'accesso al regime di aiuti delle aziende a prevalente
indirizzo frutticolo e/o zootecnico inserite nelle filiere di
particolare qualita' e tipicita' (IGP, DOP, DOC, STG, QC e da
agricoltura biologica). In particolare, per quanto riguarda la filiera
da agricoltura biologica, dovranno avere la priorita' le aziende
frutticole e zootecniche che vendono/conferiscono il prodotto alla
filiera biologica oppure alle filiere DOP, IGP, STG, DOC, QC oppure
che vendono il prodotto etichettato da agricoltura biologica
direttamente al consumatore finale.
Per promuovere la presentazione di una quantita' di domande coerente
con la dotazione di risorse finanziarie disponibili e la conseguente
ripartizione, le Province e le Comunita' Montane stabiliscono per il
proprio territorio di competenza:
- le priorita' territoriali nel rispetto di quanto stabilito al
precedente punto a),
- le  priorita' da attribuire alle Azioni attivate coerentemente con
quanto stabilito al punto b).
Sara' cura degli Enti competenti di pubblicizzare in maniera adeguata
i Piani, Programmi e/o cartografie contenenti le classificazioni
territoriali rilevanti ai fini della applicazione delle Azioni
attivate con il presente bando.
Riparto delle risorse
Nella tabella (Allegato 1) e' riportato il riparto delle risorse agli
Enti territoriali, ottenuto applicando all'ammontare complessivo delle
risorse disponibili, specifici coefficienti di riparto.
I coefficienti di riparto sono stati ottenuti, coerentemente alle
linee di intervento strategico e di programmazione, ponderando dati
strutturali e dati di applicazione della Misura 2.f;
In particolare, e' stato attribuito a dati strutturali un peso pari
complessivamente al 20% del totale, ripartiti fra SAU (10%), e numero
di aziende (10%) relativi ai singoli enti territoriali.
Con riferimento all'attuazione delle diverse Azioni, e' stato
attribuito un peso pari complessivamente:
- al 20% del totale ai dati relativi alle superfici complessivamente a
regime all'Azione 2 nel 2005,
- al 20% del totale ai dati relativi alle superfici complessivamente a
regime nel 2005 per le azioni attivate con il presente Bando, esclusa
l'Azione 2,
- al 20% del totale ai dati relativi alle UBA risultanti assoggettate
ad impegno nel 2005.
E' stato infine attribuito un peso pari complessivamente:
- al 20% del totale ai dati riguardanti rispettivamente l'applicazione
nelle Aree a priorita' territoriale regionale delle Azioni 9 e 10
attualmente a regime (10%), e nelle Zone vulnerabili (10%); tali dati
rappresentano infatti la potenziale capacita' di adesione all'interno
delle Aree Natura 2000 e Vulnerabili.
b) Schema di avviso pubblico
Con il presente avviso pubblico, la [Provincia/Comunita' Montana  . .
. . . . . . . . . . . . ] - con riferimento:
- alla Misura 2.f del Piano Regionale di Sviluppo Rurale "Misure
agro-ambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio",
- alla deliberazione della Giunta regionale n. 1299 dell'1 agosto
2005, relativa alla partecipazione della Regione ad iniziative di
overbooking, per la parte che riguarda la medesima Misura 2.f,
disciplina la presentazione di domande di sostegno per nuova
assunzione di impegni agroambientali di cui al Capo VI - articoli 22,
23 e 24 - del Reg. (CE) n. 1257/1999, a decorrere dall'annata agraria
2005-2006.
[indicare gli eventuali collegamenti con i documenti, gli obiettivi e
le esigenze della programmazione locale necessari a motivare le scelte
adottate con l'avviso]
1. Beneficiari
Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli (art. 2135 del
codice civile), iscritti nell'Anagrafe delle aziende agricole con
situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto
previsto dal R.R. 17/03, in possesso di partita IVA agricola o
combinata, ed iscritti, se ne ricorre l'obbligo in base alle
caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della
CCIAA, che si impegnano a dare applicazione ad una o piu' delle Azioni
della Misura 2.f del Piano regionale di sviluppo Rurale della Regione
Emilia-Romagna attivate con il presente bando.
In conformita' a quanto prescritto dall'art. 6 del Regolamento
regionale n. 17 del 15 settembre 2003, "Disciplina dell'Anagrafe delle
aziende agricole", le domande potranno essere accolte unicamente se
relative ad aziende agricole regolarmente iscritte in detta anagrafe,
che, a tale scopo, abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e
convenzionato con la Regione Emilia-Romagna.
E' possibile presentare domanda di adesione a nuovi contratti di
impegno unicamente su superfici e/o UBA non impegnate nell'annata
agraria 2004/2005.
2. Area di applicazione e aree preferenziali
Per quanto riguarda le aree di applicazione, si rimanda a quanto
disposto dal PRSR, al capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - Ambiente "Zone
interessate".
Per quel che concerne le aree preferenziali, il riferimento normativo
e', ancora nel PRSR, il capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - sottoasse
Agro-Ambiente "Aree preferenziali".
In coerenza con quanto disposto dal PRSR, le aree di applicazione e
preferenziali sono definite in relazione ad ogni specifica Azione
della Misura 2.f descritta nel PRSR medesimo.
Si applicano in tale senso le delimitazioni e le prescrizioni
contenute nel Piano territoriale di coordinamento provinciale. Viene
assimilata ad area preferenziale l'intera superficie delle particelle
agricole incluse, anche parzialmente, in tali aree.
Ai soli fini del pagamento dei sostegni, l'entita' degli stessi e'
commisurata alla classificazione territoriale all'atto di
presentazione della domanda di pagamento annuale. Diversamente, ai
fini della ammissibilita' all'impegno, si dovra' sempre fare
riferimento alla classificazione territoriale sussistente al momento
della presentazione della domanda iniziale di adesione.
Per quanto riguarda domande che prevedano interventi su superfici
ricadenti, anche in parte, in aree quali i Siti di Importanza
Comunitaria (S.I.C.) e/o le Zone di Protezione Speciale (ZPS) si
richiama il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n.
1442 del 17 luglio 2001 e la L.R. 7/04.
3. Modalita' di presentazione delle domande
Le domande di sostegno dovranno pervenire entro le ore 18 del 31
gennaio 2006, esclusivamente mediante una delle seguenti modalita':
- presentazione elettronica con protocollazione su SOP: la domanda e'
presentata ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)
convenzionato con AGREA da parte dei produttori che abbiano rilasciato
apposito mandato. In tal caso, la domanda e' compilata, presentata e
protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA.
L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda
provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della
copia di valido documento d'identita' e quindi richiede la
protocollazione su SOP. Una copia della domanda, appositamente firmata
e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, e'
trasferita con lettera d'accompagnamento insieme al fascicolo, entro
il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la
presentazione, all'Amministrazione territorialmente competente, che
provvedera' ad apporre il proprio protocollo di ricezione. Agli
effetti della data di presentazione della domanda fa fede in ogni caso
la data del protocollo di sistema AGREA apposto dal CAA.
Per tutti i produttori che abbiano conferito mandato ad un CAA
riconosciuto e convenzionato con AGREA si fa ricorso alla modalita' di
presentazione elettronica.
- presentazione semi - elettronica con protocollazione presso AGREA:
la domanda e' compilata su SOP, stampata da sistema e presentata
direttamente ad AGREA, che la protocolla all'atto della ricezione
presso i propri uffici. La compilazione su SOP consente la piena
rispondenza tra i dati contenuti nell'anagrafe regionale e quelli
dichiarati in domanda.
Tale modalita' e' riservata ai produttori che non abbiano conferito
mandato ad un CAA riconosciuto e convenzionato con AGREA. I produttori
interessati a tale modalita' richiedono ad AGREA l'apposita
autorizzazione come "utente internet" utilizzando le procedure e la
manualistica messe a disposizione sul sito:
http://agrea.regione.emilia-romagna.it.
AGREA, la Direzione generale Agricoltura della Regione, le Province,
le Comunita' Montane e i CAA non effettuano servizi di compilazione
delle domande presentate con tale modalita'. Per tali necessita' e'
necessario rivolgersi ad un CAA, al quale conferire apposito mandato
alle medesime condizioni della modalita' di presentazione
elettronica.
- presentazione manuale: tale modalita' e' consentita ai soli
produttori che non abbiano conferito mandato ad un CAA riconosciuto e
convenzionato con AGREA, i quali non intendano usufruire dell'opzione
di presentazione semi - automatica. Il produttore provvede alla
compilazione manuale del modulo cartaceo di domanda, messo a
disposizione sul sito internet di AGREA e reperibile anche presso gli
Assessorati provinciali competenti in materia di agricoltura e le
Comunita' Montane ed all'invio direttamente ad AGREA del modulo
stampato e firmato. AGREA provvedera' all'inserimento a sistema della
domanda, che potra' essere completato solo ove vi sia piena
rispondenza tra i dati dichiarati nel modello cartaceo e le
informazioni registrate in anagrafe e piena congruenza tra gli
utilizzi dichiarati e gli impegni.
Nei casi di anomalie che non pregiudicano l'inserimento a sistema
della domanda, ma che debbono comunque essere verificate in
istruttoria, AGREA completera' l'inserimento a sistema e trasmettera'
la domanda all'Organismo delegato competente corredata di una "scheda
anomalie" contenente la descrizione delle medesime.
Con riferimento ai casi di presentazione semi - elettronica e manuale,
la domanda, compilata in ogni sua parte, in copia unica, debitamente
sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento di identita'
valido dovra', in alternativa:
a) pervenire per posta esclusivamente a mezzo raccomandata a/r: fa
fede come data di presentazione quella di ricezione da parte di AGREA.
Ciascuna busta puo' contenere una sola domanda e deve essere
indirizzata ad AGREA - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;
b) essere consegnata direttamente ad AGREA, Largo Caduti del Lavoro n.
6 - 40122 Bologna.
AGREA provvede alla protocollazione delle domande pervenute ed alla
loro consegna all'Amministrazione competente.
- Domande di rettifica: e' possibile, entro la scadenza del termine di
presentazione delle domande, presentare domande di rettifica relative
a domande gia' protocollate in precedenza. Le "domande di rettifica"
assumeranno un proprio numero di protocollo mentre manterranno il
numero di domanda originario cui si aggiungera' il numero di versione
e potranno contenere ogni genere di modifica, anche quantitativa,
rispetto alla versione precedente.
- Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, le
modifiche dovranno essere comunicate attraverso le"comunicazioni di
rettifica", che saranno inoltrate direttamente in forma scritta
all'ufficio istruttore, il quale potra' recepirle se compatibili con i
tempi e le regole del procedimento istruttorio e solo nel caso in cui
il beneficiario non sia gia' stato informato dell'esecuzione di un
controllo.
Le domande dovranno essere predisposte utilizzando la modulistica e i
supporti informativi messi a disposizione da AGREA e dovranno essere
rispondenti a quanto prescritto nell'art. 66 par. 1 del Reg. (CE)
817/2004
4. Azioni oggetto di domanda
Nell'ambito del territorio di competenza di questo Ente sono ammesse
le domande relative alle seguenti Azioni:
- Azione 2 "Produzione Biologica"
- Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva"
- Azione 9 "Ripristino e/o conservazione di spazi naturali e
seminaturali e del paesaggio agrario" (prioritaria nelle zone della
Rete Natura 2000 riferibili all'applicazione della Dir. 79/409/CEE e
della Dir. 92/43/CEE)
- Azione 10 " Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi
ambientali", (prioritaria nelle zone della Rete Natura 2000 riferibili
all'applicazione della Dir. 79/409/CEE e della Dir. 92/43/CEE)
- Azione 11 "Salvaguardia della biodiversita' genetica".
5. Priorita'
Le domande saranno ammesse o meno a beneficiare del sostegno per nuovi
impegni relativi alle Azioni di cui al precedente punto 4 applicando
nell'ordine:
- priorita' regionali
- priorita' e criteri definiti a livello locale.
5.1 Priorita' regionali
E' attribuita priorita' assoluta alle Azioni relative a superfici
oggetto di impegno che, per almeno il 50%, siano comprese nell'ambito
delle zone vulnerabili individuate ai sensi della Direttiva
91/676/CEE, o nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) o
nell'ambito dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in
applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, cosi' come
definiti negli atti specifici adottati dalle Direzioni generali
Ambiente e Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.
Limitatamente alle aree delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o
dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione
delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, cosi' come definiti negli atti
specifici adottati dalle Direzioni generali Ambiente e Agricoltura
della Regione Emilia-Romagna, e' attribuita priorita' alle Azioni 9
"Ripristino e/o conservazione di spazi naturali e seminaturali e del
paesaggio agrario" e 10 " Ritiro dei seminativi dalla produzione per
scopi ambientali", nelle Zone della Rete Natura 2000, per favorire
l'attuazione delle direttive Habitat e Uccelli.
Viene compresa in dette aree l'intera superficie delle particelle
agricole incluse, anche se parzialmente, in esse.
[L'Ente puo' indicare, relativamente ai suddetti ambiti, eventuali
limitazioni o specificazioni motivate da particolari condizioni
strutturali e ambientali che richiedono di essere valutate poiche'
potenzialmente non idonee, sotto il profilo tecnico, allo sviluppo
delle specie vegetali]
Nei casi in cui gli atti dirigenziali di definizione delle zone o dei
siti non consentano una esatta individuazione dei terreni rientranti
nelle zone o nei siti medesimi, gli interessati potranno avvalersi, ai
fini della compilazione della domanda, del supporto dei competenti
Uffici di questa Amministrazione [indicare riferimenti del caso].
Sia nelle aree preferenziali che in quelle ordinarie, a parita' di
altre condizioni, sono accolti prioritariamente gli impegni per le
Azioni 8, 9, 10 e 11. Relativamente all'Azione 2 "Produzione
biologica", sono accolti prioritariamente gli impegni attuati nelle
aree preferenziali cosi' come specificamente definite per la medesima
azione  nel PRSR.
5.2 Priorita' locali.
Ferma restando la priorita' di cui al precedente punto 5.1,
nell'ambito territoriale di questa Amministrazione sono definiti i
seguenti criteri di priorita' locale:
- [Indicare la priorita' attribuita tra le altre azioni attivate]
Una volta applicato il suddetto ordine di priorita' si procede nella
graduazione delle domande applicando:
- [criteri contemplati nel PRSR (quali, ad esempio, quelli relativi
alle aree preferenziali ed ai giovani)]
- [criteri strutturali relativi ad Aziende con prevalente indirizzo
frutticolo e/o zootecnico inserite nelle filiere di particolare
qualita' e tipicita', es. IGP, DOP, DOC, STG, QC e da agricoltura
biologica]
- [eventuali ulteriori condizioni per l'accesso al sostegno ivi
compresa la eventuale incidenza di Accordi agroambientali approvati
conformemente a quanto previsto dal PRSR.]
6. Risorse finanziarie
Per quanto riguarda le risorse necessarie al finanziamento delle
domande che verranno presentate in riferimento alle presenti
disposizioni, si fa riferimento alle risorse ...
[indicare l'entita' e i riferimenti dell'assegnazione definita dalla
Regione]
7. Formazione delle graduatorie
Questa Amministrazione provvedera' a formare una graduatoria delle
domande richiedenti il sostegno sulle Azioni attivate.
In seguito all'applicazione dei criteri di priorita' precedentemente
descritti, potra' essere ammessa a sostegno anche solo una Azione tra
le diverse contenute in una singola domanda di sostegno.
[indicare le modalita' di definizione e predisposizione delle
graduatorie nonche' la tempistica per la loro approvazione]
8. Identificazione delle superfici e/o UBA
Le domande riguardano la superficie aziendale assoggettata a impegno,
tranne che per l'Azione 11 "Salvaguardia della biodiversita'
genetica", per la parte relativa alla biodiversita' animale, per la
quale l'aiuto viene corrisposto in riferimento alle UBA.
Le superfici agricole, oggetto di domanda di impegno, sono quelle
conformi a quanto prescritto nei Reg. (CE) n. 1782/03, e n 796/04 e
nel Reg. (CE) 817/04, art. 66.
I capi oggetto di domanda di impegno sono quelli conformi al D.P.R. 30
aprile 1996, n. 317.
In particolare, per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve
essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che
istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini
relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di
carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla
Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonche' dalle
relative norme applicative, in particolare il DPR 19 ottobre 2000, n.
437 e il D.I. 31 gennaio 2002, concernenti il sistema di
identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.
Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si
dovra' far riferimento, fino all'entrata in vigore di norme
specifiche, all'identificazione prevista dai Libri genealogici.
Il pagamento del sostegno per le annualita' successive alla prima
annualita' sara' riferito esclusivamente alle particelle agricole
oggetto di domanda iniziale di impegno.
Nel caso di Azioni per le quali sia previsto che l'azienda possa
aderire per parte della propria superficie relativa a "corpi
separati", questi sono definiti come segue:
- per corpo separato si intende quella parte della superficie
aziendale separata dalla restante da elementi fisici extra-aziendali
che determinano soluzione di continuita' del fondo. Tali elementi
possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee
ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari
extra-aziendali.
Sulle superfici dei corpi separati non soggetti all'aiuto l'azienda e'
tenuta, comunque, ad applicare le tecniche di buona pratica agricola
usuale.
9. Controlli e sanzioni
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' a quanto
riportato al paragrafo "Il sistema e le procedure di controllo" al
Cap. VI del PRSR della Regione Emilia-Romagna, nonche' nei Manuali
delle procedure e dei controlli di AGEA e AGREA, loro modifiche e
integrazioni. Le suddette disposizioni integrano quanto contemplato
nelle seguenti norme:
- Reg. (CE) 1782/03;
- Reg. (CE) 796/04, che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 2419/01;
- Reg. (CE) 817/04 che sostituisce e abroga il Reg. (CE) 445/02;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 6306
del 4 dicembre 2002 recante disposizioni attuative del Reg. (CE) n.
445/02;
- Leggi n. 689/81 e 898/86;
- allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 7
ottobre 2002 (che integra l'allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1545 del 7 settembre 1998).
Tutte le attivita' di controllo previste sono sottoposte all'autorita'
dell'Organismo pagatore regionale (AGREA) che puo' delegare sulla base
di apposite convenzioni altre Strutture.
Le anomalie per inadempimento "accessorie" ed "essenziali" sono
indicate negli elenchi di impegni di cui alla sopra citata
deliberazione della Giunta regionale 1827/02 che integra la precedente
deliberazione 1545/98. Detti elenchi, e loro modifiche e/o
integrazioni, costituiscono termine di riferimento per quanto concerne
l'applicazione dell'art. 3, comma 5, del DM n. 6306 del 4 dicembre
2002 e sono reperibili nel sito: http://www.ermesagricoltura (Piano
regionale di Sviluppo rurale - Asse 2 - Misura 2.f).
Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 4
comma 3 del D.M. n. 6306 del 4 dicembre 2002, e/o di altra norma
specifica al riguardo, nel caso di rilievi di inadempimenti accessori
o essenziali si procedera' come indicato nel PRSR e nel manuale delle
procedure, dei controlli e delle sanzioni di AGREA riferito alle
misure del PRSR prot. APR/OPR/03/3311 del 26/6/2003.
10. Buona Pratica Agricola Usuale (BPAU) e condizionalita'
Il controllo del rispetto della BPAU ricade nell'ambito del precedente
punto 9.
Per quanto riguarda l'individuazione della rilevanza
dell'inadempimento connesso al mancato rispetto della BPAU si fa
riferimento al Decreto ministeriale n. 6306 del 4 dicembre 2002, fino
all'approvazione del decreto legislativo di cui all'art. 4, comma 3
del Decreto medesimo, si applica quanto previsto dal PRSR.
I beneficiari di sostegni per Azioni agroambientali riferibili alle
nuove domande di impegno per le Azioni attivate con il presente bando,
sono tenuti a rispettare:
- sino al 31/12/2006, la BPAU, sue eventuali modifiche e
integrazioni;
- dal 1 gennaio 2007, gli impegni vigenti della "Condizionalita'"
connessa all'attuazione della riforma della Politica agricola comune
(PAC), integrati dagli altri requisiti minimi previsti dall'articolo
39 del Reg. (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005, con clausola di
adattamento per il nuovo periodo di programmazione.
11. clausola di adattamento al nuovo periodo di programmazione
I beneficiari dei sostegni corrisposti per le nuove azioni
agroambientali (Azioni 2, 8, 9, 10 e 11) decorrenti dall'annata
agraria 2005-2006, dal 1 gennaio 2007, e comunque dal momento
dell'approvazione del prossimo PRSR, devono adattare gli impegni
sottoscritti alle condizioni previste dalla nuova programmazione per
le corrispondenti Azioni attivate, nonche' agli impegni di
condizionalita' descritti al punto precedente.
12. Ulteriori disposizioni
Non e' consentito il cumulo sulla medesima superficie di aiuti
relativi a piu' Azioni, tranne che nei casi specificatamente previsti
nel PRSR.
Nel caso in cui, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce
la condizione per la concessione del sostegno di cui al Reg. (CEE) n.
2078 del 30 giugno 1992 e alla Misura 2.f del PRSR, il beneficiario
trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro
soggetto, il soggetto subentrante deve:
a) darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per
l'"anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la
documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del
Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003;
b) sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per
territorio una domanda di cambio beneficiario, secondo le procedure
rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul
sito internet: http://agrea.regione.emilia-romagna.it , entro i
medesimi termini di cui al punto a);
in alternativa,
c) il beneficiario e il subentrante, congiuntamente, devono dichiarare
alla Provincia o Comunita' Montana competente, e per conoscenza ad
AGREA, che il subentrante medesimo non intende prendere in carico
detti impegni, entro gli stessi termini di cui al punto a).
Ai sensi dell'art. 36 del Reg. (CE) 817/2004, "se il trasferimento non
ha luogo, il beneficiario e' tenuto a restituire il sostegno
ricevuto", e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non
abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal
citato Regolamento, e notificati all'Ente competente nei termini
previsti dal Reg. (CE) 817/04, il beneficiario che cessa gli impegni
sara' soggetto al procedimento di decadenza.
Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare degli
aiuti e il trasferimento puo' avere luogo solo se possiede i requisiti
prescritti.
Il soggetto subentrante dovra' inoltre specificare se la domanda
iniziale sia depositata presso altra Amministrazione.
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno
deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al
completamento del periodo d'impegno.
Il subentrante e' tenuto alla restituzione degli aiuti erogati
dall'attivazione dell'Azione, (anche se percepiti dal precedente
beneficiario) qualora, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti
a termine l'impegno originariamente assunto, o sia oggetto di
provvedimento di decadenza parziale o totale a seguito di controllo.
Nel caso l'azienda, in virtu' dell'applicazione di normative
comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di
riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali
da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il
beneficiario e' tenuto a darne tempestivamente comunicazione
all'Amministrazione competente.
In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni
provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.
Si dovra' procedere come indicato ai sopra citati punti a), b) e c)
anche qualora la modifica dello stato della proprieta' avvenga per
successione ereditaria. In tale evenienza, nei casi di decesso degli
originari beneficiari, se entro i termini previsti dal reg. (CE)
817/04 non viene richiesto il riconoscimento della "causa di forza
maggiore", gli stessi impegni devono essere mantenuti fino al loro
compimento.
13. Disposizioni conclusive e richiami di carattere normativo
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rimanda
al contenuto del Piano regionale di sviluppo rurale della Regione
Emilia-Romagna ed alle sue successive modificazioni.
Laddove necessario, quanto sopra e' completato facendo specifico
riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in
vigore.
14. Descrizione dettagliata degli impegni
Gli impegni relativi alle Azioni della Misura 2.f che vengono attivati
con il presente avviso sono specificamente descritti nelle Schede
relative alla Azioni della Misura 2.f approvate con determinazione del
Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione generale
Agricoltura n. 12458 del 3 ottobre 2003 reperibili nel sito:
http://www.ermesagricoltura.it  (Piano regionale di Sviluppo rurale -
Asse 2 - Misura 2.f), al pari degli inadempimenti gia' citati al
precedente punto 9. I riferimenti normativi contenuti in dette Schede
sono, del caso, da riferire alle disposizioni come aggiornate dalle
integrazioni e/o modificazioni eventualmente intervenute.
Per quanto riguarda il requisito di ammissibilita' di cui al paragrafo
"beneficiari" della Scheda relativa all'Azione 2 (avvenuta notifica
riferita alla conduzione biologica a partire dall'inizio dell'annata
agraria di riferimento relativa agli appezzamenti per i quali si
chiede l'aiuto) si specifica che il termine entro il quale e'
necessario effettuare la "notifica", pena l'esclusione della domanda,
e' il 31 dicembre 2005.
Per quanto riguarda le modalita' e i termini per la presentazione
delle variazioni colturali si dovra' fare riferimento a quanto
indicato nelle Schede, fatte salve specifiche disposizioni emanate al
riguardo, anno per anno, dall'AGREA.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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