TERNA SPA - ROMA - SEF SRL - SAN DONATO MILANESE (MILANO)

COMUNICATO

Raccordi a 380 kV in semplice terna, dalla stazione di smistamento di "Ferrara FW" all'elettrodotto a 380 kV "Ostiglia-Ferrara Focomorto", stazione a 380 kV di smistamento denominata "Ferrara FW", elettrodotto a 380 kV in semplice terna in cavo interrato, di collegamento tra la stazione di smistamento "Ferrara FW" e l'impianto di cogenerazione della Soc. SEF Srl - decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. DEC/DDS/2005/00115 dell' 1/3/2005 di proroga dei termini

La TERNA SpA - Direzione Ingegneria e Mantenimento impianti, Sviluppo           
impianti, con sede in Roma alla Via Regina Margherita n. 125, e la              
SEF Srl, con sede in San Donato Milanese (MI) alla Piazza Vanoni n. 1           
- avvisano che, con nota prot. n. 174 datata 22/3/2005, del Ministero           
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato regionale alle             
Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna - Nucleo Operativo di Ferrara              
hanno ricevuto decreto di proroga rilasciato da Ministero                       
dell'Ambiente e della Tutela del territorio, Direzione generale per             
la Difesa del suolo n. DEC/DDS/2005/00115 dell'1/3/2005 dei termini             
per l'inizio e l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori                  
relativi alle opere descritte all'oggetto, come da allegato                     
documento.                                                                      
IL RESPONSABILE                                                                 
Domenico De Marco                                                               
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA                                                 
TUTELA DEL TERRITORIO -                                                         
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO                                      
(prot. n. DEC/DDS/2005/00115)                                                   
Visto il DM n. DEC/2003/DT/0612 del 23/12/2003, con il quale le                 
societa' SEF Srl e TERNA SpA sono state autorizzate a costruire ed              
esercire le seguenti opere: raccordi a 380 kV, in semplice terna,               
dalla stazione di smistamento di "Ferrara FW" all'elettrodotto a 380            
kV "Ostiglia-Ferrara Focomorto", stazione a 380 kV di smistamento               
denominata "Ferrara FW", elettrodotto a 380 kV, in semplice terna in            
cavo interrato, di collegamento tra la stazione di smistamento                  
"Ferrara FW" e l'impianto di cogenerazione della Societa' SEF Srl;              
considerato che con il suddetto provvedimento, avente efficacia di              
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', ai             
sensi dell'articolo 9 del DPR 18/3/1965, n. 342, furono stabiliti               
all'art. 4 i termini per l'inizio e la fine dei lavori e delle                  
espropriazioni, rispettivamente in sei e in dodici mesi dalla data              
del decreto medesimo, con scadenza quindi al 23/12/2004;                        
visto il DM 22/6/2004, n. DEC/DDS/2004/00298, con il quale alle                 
societa' SEF Srl e Terna SpA e' stata concessa la proroga dei termini           
stabiliti dal suddetto decreto di autorizzazione dal 23/6/2004 al               
1/9/2004 per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni e dal                   
23/12/2004 al 3/3/2005 per l'ultimazione dei lavori e delle                     
espropriazioni;                                                                 
viste le rispettive istanze in data 1/2/2005 e 13/12/2004, presentate           
al SIIT per l'Emilia-Romagna e Marche - Nucleo Operativo di Ferrara,            
con le quali la SEF Srl e la Terna SpA, hanno chiesto una ulteriore             
proroga per il termine dei lavori e delle espropriazioni dal 3/3/2005           
al 31/12/2006;                                                                  
considerato che nelle suddette istanze la richiesta di proroga e'               
stata dettagliatamente motivata dalla SEF Srl e dalla Terna SpA;                
viste le note n. 81 e n. 1001/04 del 9/2/2005 con le quali il SIIT              
per l'Emilia-Romagna e Marche - Nucleo Operativo di Ferrara, ha                 
trasmesso le succitate istanze di proroga della SEF Srl e della Terna           
SpA;                                                                            
considerato che il Nucleo Operativo di Ferrara con le suddette note             
del 9/2/2005 ha ritenuto ammissibile le istanze di proroga delle                
societa' medesime in quanto il ritardo verificatosi nell'inizio dei             
lavori non era prevedibile ne' riconducibile ad inerzia del                     
concessionario;                                                                 
visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con            
voto n. 40 del 24/2/2005;                                                       
considerato che nel predetto parere il Consiglio superiore dei lavori           
pubblici, preso atto della situazione rappresentata dalle societa'              
istanti, ha ritenuto congruo concedere un periodo di sei mesi di                
proroga per l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori,                    
conseguentemente detto termine viene prorogato dal 3/3/2005 al                  
3/9/2005;                                                                       
ritenuto, pertanto, che nel puntuale rispetto di quanto riportato nel           
predetto considerato, puo' farsi luogo alla proroga dal 3/3/2005 al             
3/9/2005 per l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori;                   
visto il DLgs 16/3/1999, n. 79, sul riassetto del settore elettrico;            
visto il TU di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato           
con RD 11/12/1933, n. 1775 e successive norme integrative;                      
vista la Legge 25/6/1865, n. 2359 e successive modificazioni;                   
vista la Legge n. 290 del 27/10/2003 che, nel convertire, con                   
modificazioni, il DL 29/8/2003, n. 239, ha introdotto l'art. 1                  
sexies, ove, al comma 7, e' stabilito che le norme del nuovo TU in              
materia di espropriazioni per pubblica utilita', di cui al DPR                  
8/6/2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, si                  
applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30/6/2004;                      
visto l'art. 2, comma 12 della Legge n. 186 del 27/7/2004, che ha               
prorogato la suddetta decorrenza al 31/12/2004;                                 
visto il decreto legislativo 27/12/2004, n. 330, recante integrazioni           
al DPR 8/6/2001, n. 327, in materia di espropriazione per la                    
realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;                            
visto in particolare il nuovo articolo 57 bis del DPR 8/6/2001, n.              
327 introdotto dal predetto decreto legislativo 27/12/2004, n. 330;             
considerato che, alla luce delle disposizioni teste' citate, nel caso           
in esame, ai fini degli eventuali procedimenti espropriativi, si                
applica la disciplina previgente al citato DPR 8/6/2001, n. 327, di             
cui alla Legge n. 2359 del 1865 e successive modificazioni ed                   
integrazioni;                                                                   
visto il DLgs 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni ed                     
integrazioni;                                                                   
visto l'art. 29, comma 1, lett. g) del DLgs 31/3/1998, n. 112, che              
conserva allo stato, tra le altre, le funzioni amministrative                   
concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto            
di energia con tensione superiore a 150 kV;                                     
vista la Legge 23/8/2004, n. 239, recante riordino del settore                  
energetico, nonche' delega del Governo per il riassetto delle                   
disposizioni vigenti in materia di energia;                                     
visto, in particolare, il comma 26 dell'articolo unico della predetta           
Legge 239/04, con il quale e' stato introdotto il nuovo comma 4 ter             
dell'art. 1 sexies del decreto legge 239/03, ove e' previsto che le             
disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del                 
proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in              
vigore della presente disposizione, eccetto i procedimenti per i                
quali sia completata la procedura di VIA ovvero il relativo                     
procedimento risulti in fase di conclusione;                                    
ritenuto pertanto che, alla luce delle predette disposizioni, nella             
fattispecie oggetto del presente decreto, debba farsi riferimento               
all'assetto di competenze in materia di autorizzazione alla                     
costruzione e all'esercizio di elettrodotti anteriore alla citata               
Legge 23/8/2004, n. 239 (Legge Marzano), e descritto nei successivi             
"visto" e "considerato";                                                        
visto l'art. 35, comma 3, del DLgs 30/7/1999, n. 300 che dispone il             
trasferimento al nuovo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del               
territorio, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dei               
Ministeri dell'Ambiente e dei Lavori pubblici, eccettuate quelle                
attribuite ad altri Ministeri od Agenzie;considerato che le funzioni            
amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti              
per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 kV non                 
risultano attribuite ad altro Ministero od Agenzia;                             
visto il DPCM 10/4/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale                    
7/5/2001, n. 104, con il quale la Direzione generale per la Difesa              
del suolo, con la totalita' delle inerenti risorse e' stata                     
trasferita dall'allora Ministero dei Lavori pubblici all'allora                 
Ministero dell'Ambiente;                                                        
visto l'art. 9, comma 1, lett. c), del DPR 26/3/2001, n. 175 che                
prevede l'attribuzione alla Direzione generale per l'Energia e le               
Risorse minerarie del Ministero delle Attivita' produttive,                     
dell'esercizio delle competenze del predetto Ministero in materia di            
funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio                
delle reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione                 
superiore a 150 kV;                                                             
vista la nota 15/4/2002, n. 2351, con la quale la scrivente Direzione           
chiedeva l'avviso della Direzione generale per l'Energia e le Risorse           
minerarie del Ministero delle Attivita' produttive in ordine                    
all'attuale assetto delle competenze in materia;                                
vista la nota 24/4/2002, n. 207436, con la quale la Direzione                   
generale per l'Energia e le Risorse minerarie del Ministero delle               
Attivita' produttive ha concordato in ordine alla permanenza della              
competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti la                 
costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia con            
tensione superiore a 150 kV in capo alla scrivente Direzione, dato il           
carattere meramente ricognitivo dell'art. 9. comma 1, lett. c), del             
DPR 26/3/2001, n. 175;                                                          
decreta:                                                                        
Art. 1                                                                          
Per quanto esposto nelle premesse, e' concessa alla SEF Srl e alla              
Terna SpA la proroga, dei termini stabiliti dal DM n.                           
DEC/DDS/2004/00298 del 22/6/2004, dal 3/3/2005 al 3/9/2005 per                  
l'ultimazione delle espropriazioni e dei lavori.                                
Art. 2                                                                          
L'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura per la Provincia di             
Ferrara e il SIIT per l'Emilia-Romagna e Marche - Nucleo Operativo di           
Ferrara cureranno l'esecuzione del presente decreto secondo le                  
competenze stabilite dalle normative vigenti.                                   
Art. 3                                                                          
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale            
al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta                 
giorni dalla data di avvenuta notificazione dello stesso.                       
IL DIRETTORE GENERALE                                                           
Mauro Luciani                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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