REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 8

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica alla legge regionale n. 9 del 2002                                     
1. Il comma 4 bis dell'articolo 10 della legge regionale 31 maggio              
2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative             
in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) e'              
sostituito dal seguente:                                                        
"4 bis. Qualora entro il 30 giugno 2005 i Comuni non abbiano                    
provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile cosi' come previsto           
dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3,               
comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di           
cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), d) numero 2)             
ed e). Tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla             
Regione sino al completamento delle procedure di trasferimento dei              
registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di              
concessione in istruttoria, eseguite con le modalita' previste dalle            
deliberazioni della Giunta regionale in materia.".                              
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 10, comma 4 bis, della legge regionale 31                 
maggio 2002, n. 9 concernente Disciplina dell'esercizio delle                   
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di            
mare territoriale e' il seguente:                                               
"Art. 10 - Norme transitorie                                                    
(omissis)                                                                       
4-bis. Qualora entro il 31 dicembre 2004 i Comuni non abbiano                   
provveduto all'adeguamento dei Piani dell'arenile cosi' come previsto           
dal comma 3, l'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 3,               
comma 3, lettera a) diviene efficace nei limiti delle disposizioni di           
cui al presente articolo, comma 5, lettere a), b), c), n. 2 della               
lettera d) e lettera e). Tali funzioni continuano comunque ad essere            
esercitate dalla Regione sino al completamento delle procedure di               
trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e             
delle domande di concessione in istruttoria, eseguite con le                    
modalita' previste dalle deliberazioni della Giunta regionale in                
materia.                                                                        
(omissis)".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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