REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 590

Erogazione di interventi sanitari nell'ambito del quarto Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32, comma 15, Legge 449/97 - di cui alla delibera di Consiglio regionale 516/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che:                                                                   
- la L.R. n. 12 del 24 giugno 2002 "Interventi regionali per la                 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di                 
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una              
cultura di pace";                                                               
- il Consiglio regionale, con deliberazione n. 516 del 4 novembre               
2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 10 di detta legge, su proposta           
della Giunta, il Documento di indirizzo programmatico per il triennio           
2003-2005 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in               
transizione;                                                                    
- l'atto di programmazione 2003-2005 e' frutto di un percorso di                
consultazione e concertazione con l'insieme dei soggetti                        
emiliano-romagnoli, operanti nell'ambito della solidarieta' e della             
cooperazione internazionale realizzato attraverso lo strumento dei              
Tavoli-Paese, ovvero riunioni di coordinamento tra Enti locali,                 
associazioni di volontariato, e organizzazioni non governative                  
presenti sul territorio regionale, finalizzate allo scambio di                  
informazioni sulle attivita' in corso ed in progetto, al confronto              
tra esperienze e alla messa a punto di programmi d'intervento                   
organici per area-Paese;                                                        
- richiamato il Documento di indirizzo programmatico per il triennio            
2003-2005 per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in               
transizione, che persegue gli ambiti di azione regionale individuati            
dalla L.R. 12/02:                                                               
- le attivita' di cooperazione internazionale;                                  
- gli interventi di emergenza;                                                  
- le iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di ricerca e            
di sensibilizzazione ai principi della pace e                                   
dell'interculturalita';                                                         
- le iniziative di formazione nel campo della cooperazione                      
internazionale;                                                                 
richiamate, inoltre, la Legge 5 giugno 2003 n.131 recante                       
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla           
Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ed, in particolare, l'art.            
6 che reca "Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della            
Costituzione sull'attivita' internazionale delle Regioni" e la L.R.             
31 marzo 2005, n. 13;                                                           
richiamato, in particolare, per quanto riguarda il "Programma di                
assistenza sanitaria a cittadini stranieri", il comma 15 dell'art. 32           
della Legge 449/97 che prevede la possibilita' che le Regioni,                  
d'intesa con il Ministero della Salute, nell'ambito della quota del             
Fondo Sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzino le Aziende             
Sanitarie ad erogare prestazioni di alta specializzazione che                   
rientrino in programmi assistenziali approvati dalle Regioni, a                 
favore di:                                                                      
a) cittadini stranieri provenienti da Paesi extracomunitari nei quali           
non esistono o non sono facilmente accessibili competenze                       
medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi                    
patologie e con i quali non sono in vigore accordi di reciprocita'              
relativi all'assistenza sanitaria;                                              
b) cittadini provenienti da Paesi la cui particolare condizione                 
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari, o             
di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione                         
dell'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario nazionale;            
avuto ancora presente che, cosi' come evidenziato dai Piani di lavoro           
approvati dal Consiglio regionale con delibere 221/01, 397/02 e                 
516/03 si e' reso necessario formulare un Programma, che ha coinvolto           
Assessorato alla Sanita', Assessorato alle Politiche sociali.                   
Immigrazione. Progetto Giovani. Cooperazione internazionale, per                
rendere efficace ed appropriata la risposta delle Aziende Sanitarie             
della Regione Emilia-Romagna, attraverso la sistematizzazione degli             
interventi, al fine di mettere in atto strategie tese non tanto a               
rispondere all'emergenza (con le sue alterne punte di criticita'                
legate alle alterne vicende socio-politiche dei Paesi di                        
provenienza), quanto piuttosto a sviluppare una politica che sappia             
agire su cause ed effetti, attraverso interventi mirati e                       
coordinati;                                                                     
richiamate, a tal proposito, le proprie deliberazioni di Giunta                 
regionale n. 1469 del 17 luglio 2001, n. 1430 del 2 agosto 2002 e n.            
370 dell'1 marzo 2004, con le quali e' stato approvato il Programma             
assistenziale a favore di cittadini stranieri - ex art. 32 comma 15,            
Legge 449/97 - per l'erogazione di interventi sanitari;                         
considerato che, a fronte dei 200 casi previsti nell'ambito del                 
secondo e terzo Programma assistenziale, di cui alle proprie                    
deliberazioni di Giunta regionale 1430/02 e 370/04, i cittadini                 
stranieri trattati ammontano a 219, riguardanti prevalentemente                 
minori di 14 anni (160 casi). Gli interventi hanno riguardato                   
prevalentemente persone affette da patologie importanti: di ambito              
cardiochirurgico, forme tumorali, nell'ambito della chirurgia                   
ortopedica e chirurgia plastica ricostruttiva, ustioni. I Paesi di              
provenienza piu' frequentemente interessati sono stati: Albania (59             
casi), Bosnia-Erzegovina (39 casi), Romania (29 casi), Zimbabwe (28             
casi), Kossovo (14 casi), Saharawi (7 casi), Ucraina (6 casi), Iraq             
(6 casi);                                                                       
visto che l'esperienza maturata nell'ambito dei Programmi                       
assistenziali, di cui alle proprie deliberazioni di Giunta regionale            
sopracitate, a favore di cittadini stranieri, ha dimostrato come una            
collaborazione sinergica tra i diversi attori del territorio                    
regionale migliora l'efficacia dell'azione, si e' ritenuto di                   
garantire continuita' a tale tipologia di interventi sanitari,                  
continuando con tale quarto Programma per il periodo 1 luglio 2004 -            
30 giugno 2005;                                                                 
richiamata, inoltre, la propria deliberazione di Giunta regionale n.            
399 del 16 febbraio 2005, avente ad oggetto l'approvazione del                  
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Progetto triennale                 
"Saving Children" la sanita' al servizio della pace, e di un Accordo            
di programma nell'ambito della strategia di cooperazione                        
multilaterale; l'Azienda USL di Bologna rappresenta il soggetto                 
attuatore della Regione Emilia-Romagna quale partner del progetto;              
considerato, in particolare, che il suddetto Progetto prevede,                  
nell'ambito dell'assistenza diretta per i bambini, un contributo                
della Regione Emilia-Romagna, pari complessivamente a Euro                      
1.200.000,00, nel corso di tre anni, stabilendo un somma massima di             
Euro 400.000,00 l'anno;                                                         
tenuto conto che il quarto Programma assistenziale, per il periodo 1            
luglio 2004 - 30 giugno 2005, si articola, in particolare, attraverso           
le seguenti azioni:                                                             
a) sviluppare interventi nei Paesi d'origine, attraverso: -                     
interventi strutturali e di aiuti materiali, anche attraverso l'invio           
e l'impiego nelle strutture ospedaliere dei Paesi terzi, di materiali           
ed attrezzature medico-chirurgiche dismesse che si rendono                      
disponibili presso le Aziende Sanitarie regionali, nell'ambito delle            
iniziative di cooperazione internazionale; - scambio di esperienze              
professionali mediante azioni di formazione e addestramento del                 
personale dei Paesi interessati, sia in loco che presso le Aziende              
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso la                     
costituzione di team di professionisti di nostre Aziende disponibili            
allo sviluppo di tali interventi;                                               
b) promuovere la concertazione, per tale ambito specifico, con i                
Ministeri competenti e con le altre Regioni, per definire linee                 
politiche comuni e coordinare sfere e campi d'intervento;                       
c) sviluppare azioni d'informazione e relazioni istituzionali nei               
confronti dei mediatori (Ambasciate, Istituzioni, Organismi                     
internazionali), per un'informazione sulle scelte politiche e sui               
contenuti materiali del Programma umanitario approvato dalla Regione            
Emilia-Romagna;                                                                 
d) realizzare il Progetto "Saving Children" la sanita' al servizio              
della pace, nell'ambito della strategia di cooperazione                         
multilaterale, di cui l'Azienda USL di Bologna rappresenta il                   
soggetto attuatore della Regione Emilia-Romagna quale partner del               
progetto, ai sensi della propria deliberazione di Giunta regionale              
399/05;                                                                         
e) specializzare le risposte delle strutture sanitarie regionali, in            
ordine alle quali il Programma prevede di dare priorita' alle                   
prestazioni che: - siano ricomprese in quelle di alta specialita' e             
prioritariamente in favore di soggetti stranieri in eta' pediatrica;            
- non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come individuati           
negli atti di programmazione generale della Regione Emilia-Romagna,             
nell'ambito delle proprie attivita' di cooperazione internazionale e,           
comunque, rientranti nei criteri di cui all'art. 32, comma 15, Legge            
449/97 sopramenzionati per l'accesso al Fondo sanitario regionale; -            
non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in essere           
con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei Paesi            
stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di assistenza            
Sanitaria finanziati dallo Stato o, comunque, altrimenti finanziati;            
- siano riferite a soggetti stranieri provenienti dalle aree definite           
prioritarie, di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 516 del            
4 novembre 2003, ai sensi della L.R. 24 giugno 2002: Albania,                   
Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cuba, Eritrea, Etiopia, Iraq, Marocco,              
Mozambico, Repubblica di Bielorussia, Romania, Senegal, Territori               
dell'Autonomia Palestinese, Unione di Serbia e Montenegro, nonche' al           
popolo Saharawi, proveniente dai campi profughi algerini;                       
f) garantire che l'accesso degli utenti alle prestazioni avvenga: -             
all'interno delle strutture pubbliche e private accreditate del                 
sistema sanitario regionale, in rapporto alla tipologia di domanda              
verso la quale si vuole privilegiare l'intervento;  - tramite                   
Istituzioni, Organismi e/o Associazioni a scopo non lucrativo                   
operanti a livello internazionale, nazionale o locale di provata                
affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese terzo               
d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato italiano ivi           
presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da una relazione            
clinica sulle condizioni del paziente predisposta da una struttura              
ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;                                  
ritenuto, altresi', di tenere conto delle richieste provenienti da              
organizzazioni non lucrative del territorio regionale, e riguardante            
in particolare minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, in                 
special modo Zambia e Zimbabwe, nella misura pari al 20% della                  
totalita' degli interventi umanitari, di cui alla presente delibera;            
ritenuto, inoltre, per le tipologie d'intervento di cui al protocollo           
regionale "Chernobyl" di tenere conto delle richieste provenienti               
dalle aree ucraine contaminate dall'incidente nucleare di Chernobyl;            
tenuto conto, inoltre, che:                                                     
- questa Regione riconosce la cooperazione allo sviluppo quale                  
strumento essenziale di solidarieta' attiva con i popoli dei Paesi in           
via di sviluppo, utilizzando tutte le possibilita' di coordinamento             
ed integrazione;                                                                
- a tale scopo e' importante che le Aziende Sanitarie della Regione             
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento              
degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso                  
l'impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore            
di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del tetto massimo             
del 30% delle spese sostenute;                                                  
considerato, inoltre, opportuno predisporre, al termine della                   
realizzazione del Programma assistenziale, una sintetica ed esaustiva           
relazione per la Giunta Regionale in merito ai risultati ottenuti;              
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi             
in ordine alle relazioni organizzative  e funzionali tra le strutture           
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                  
dato atto, dei pareri ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.            
43/01 e della propria delibera 447/03:                                          
- di regolarita' amministrativa, espresso dal Direttore generale                
Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco Rossi;                                
su proposta dell'Assessore alla Sanita' Giovanni Bissoni e                      
dell'Assessore alle Politiche sociali. Immigrazione. Progetto                   
Giovani. Cooperazione internazionale Gianluca Borghi;                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono                 
integralmente riportate:                                                        
1) di ribadire che la Regione Emilia-Romagna e' impegnata a                     
continuare lo sviluppo di interventi sanitari nell'ambito del                   
Programma assistenziale a favore di cittadini stranieri trasferiti in           
Italia, ai sensi dell'art. 32 della Legge 449/97, per il periodo 30             
giugno 2004 - 1 luglio 2005, all'interno delle piu' generali                    
politiche di cooperazione internazionale di cui al Documento di                 
indirizzo programmatico per il triennio 2003-2005 per la cooperazione           
con i Paesi in via di sviluppo e in transizione, approvato dal                  
Consiglio regionale con deliberazione n. 516 del 4 novembre 2003;2)             
di tenere conto, inoltre, delle richieste provenienti da                        
organizzazioni non lucrative del territorio regionale, e riguardante            
in particolare minori provenienti dall'Africa sub-sahariana, in                 
special modo Zambia e Zimbabwe, nella misura pari al 20% della                  
totalita' degli interventi umanitari, di cui alla presente delibera;            
3) di determinare che le Aziende Sanitarie della Regione                        
Emilia-Romagna contribuiscano, in modo sinergico, al conseguimento              
degli obiettivi previsti in questo Programma, anche attraverso                  
l'impiego di risorse economiche proprie, per gli interventi a favore            
di cittadini stranieri di cui sopra, nella misura del tetto massimo             
del 30% delle spese sostenute;                                                  
4) di stabilire, inoltre, di dare attuazione al Progetto triennale              
'Saving Children' la sanita' al servizio della pace, nell'ambito                
della strategia di cooperazione multilaterale di cui alla propria               
deliberazione di Giunta regionale 399/05, per il quale l'Azienda USL            
di Bologna rappresenta il soggetto attuatore della Regione                      
Emilia-Romagna quale partner del progetto;                                      
5) di stabilire che, nell'ambito di tale Programma assistenziale,               
l'Assessorato alla Sanita', tramite le strutture della Direzione                
generale Sanita' e Politiche sociali, dovra' continuare ad assicurare           
le seguenti funzioni:                                                           
- specializzare le risposte all'interno delle strutture pubbliche e             
private accreditate del sistema sanitario regionale, in rapporto alla           
tipologia di domanda verso la quale si vuole privilegiare                       
l'intervento;                                                                   
- selezionare le patologie, per interventi mirati a quelle non                  
adeguatamente trattabili nei Paesi di provenienza dei cittadini                 
interessati;                                                                    
- garantire prioritariamente interventi in favore di soggetti                   
stranieri in eta' pediatrica;                                                   
- verificare che le prestazioni sanitarie da erogare rispondano ai              
seguenti criteri generali:                                                      
a) siano ricomprese in quelle di alta specialita';                              
b) non siano erogabili nei Paesi di provenienza cosi' come                      
individuati negli atti di programmazione generale della Regione                 
Emilia-Romagna;                                                                 
c) non siano previste da specifici rapporti convenzionali gia' in               
essere con Paesi terzi con previsione dei relativi oneri a carico dei           
Paesi stessi, ne' siano ricomprese in iniziative e programmi di                 
assistenza sanitaria finanziati dallo Stato o comunque altrimenti               
finanziati;                                                                     
6) di stabilire che le strutture operative della Direzione Sanita' e            
Politiche sociali di cui al punto precedente dovranno raccordarsi in            
particolare con il Servizio Politiche Europee e Relazioni                       
internazionali dell'Assessorato alle Politiche sociali, Immigrazione,           
Progetto Giovani, Cooperazione internazionale, al fine di:                      
- regolare l'accesso degli utenti alle prestazioni, prevedendo                  
l'intervento di istituzioni, organismi e/o associazioni a scopo non             
lucrativo operanti a livello internazionale, nazionale o locale di              
provata affidabilita', o di strutture sanitarie pubbliche del Paese             
terzo d'intesa con la sede diplomatica o consolare dello Stato                  
italiano ivi presente. Ogni segnalazione dovra' essere corredata da             
una relazione clinica sulle condizioni del paziente predisposta da              
una struttura ospedaliera pubblica del Paese di provenienza;                    
- verificare l'attivazione di servizi di supporto all'assistenza                
sanitaria per quanto riguarda in particolare l'organizzazione del               
soggiorno del familiare o dell'accompagnatore dei minori assistiti e            
degli stessi ed il rientro nei Paesi d'origine da parte di                      
organizzazioni di volontariato presenti in loco e/o sul territorio              
italiano;                                                                       
- sviluppare interventi nei Paesi di origine secondo quanto indicato            
in premessa;                                                                    
- monitorare l'andamento delle richieste di intervento e predisporre            
gli elementi utili alla descrizione dell'attivita' svolta dalle                 
Aziende Sanitarie;                                                              
7) di determinare complessivamente in Euro 1.550.000 il finanziamento           
a carico del Fondo Sanitario regionale, in corrispondenza:                      
- della previsione di prestazioni di alta specialita' a favore di               
circa 100 cittadini stranieri, per il periodo 1 luglio 2004 - 30                
giugno 2005;                                                                    
- della realizzazione per il primo anno del Progetto triennale                  
"Saving Children" la sanita' al servizio della pace (DGR 399/05), per           
una somma massima di Euro 400.000,00;                                           
8) di dare atto che all'impegno e alla liquidazione della spesa a               
favore delle Aziende Sanitarie interessate si procedera' con                    
successivo provvedimento del Direttore generale Sanita' e Politiche             
sociali sulla base delle rendicontazioni delle spese sostenute per              
singolo caso fatte pervenire dalle Aziende medesime;                            
9) di dare atto, inoltre, che all'impegno e alla liquidazione                   
all'Azienda USL di Bologna, per la realizzazione del primo anno del             
Progetto triennale (somma massima di Euro 400.000,00), quale soggetto           
attuatore del Progetto, di cui alla DGR 399/05, si procedera' con               
successivo provvedimento del Direttore generale Sanita' e Politiche             
sociali, con le seguenti modalita':                                             
- 50% della somma assegnata, sulla base della comunicazione di avvio            
dell'attivita';                                                                 
- 50% della somma assegnata a seguito di presentazione della                    
relazione sull'attivita' svolta e del rendiconto delle spese                    
effettivamente sostenute;                                                       
10) di dare atto che all'eventuale finanziamento del secondo e terzo            
anno di realizzazione del Progetto triennale di cui alla DGR 399/05,            
si provvedera' con successivi atti, sulla base delle effettive                  
disponibilita' sui competenti capitoli di bilancio per gli esercizi             
finanziari di competenza;                                                       
11) di stabilire che, al termine della realizzazione del Programma              
assistenziale, l'Assessore alla Sanita' relazioni alla Giunta                   
regionale in merito ai risultati ottenuti.                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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