PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RICORSO DEPOSITATO IL 7 marzo 2005, n. 32

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in Via dei Portoghesi n. 12 - Roma nei confronti della Regione Emilia-Romagna, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" (BUR n. 175 del 28 dicembre 2004) nell'articolo 1, comma 3, lett. c), e comma 5, nell'articolo 5, comma 1, lett. k) e comma 2, lett. o), nell'articolo 3, comma 1, lett. c), nell'articolo 16, commi 1, 6 e 7, nell'articolo 20, comma 1, nell'articolo 21, nell'articolo 22, comma 4

(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
          Art. 1, comma 3, lett. c)                                             
La norma prevede che attraverso la programmazione della Regione ed              
agli Enti locali sono definiti "gli obiettivi di riduzione delle                
emissioni inquinanti e climateranti e assicurare le condizioni di               
compatibilita' ambientale, paesaggistica e territoriale delle                   
attivita' di cui al comma 2".                                                   
La compatibilita' ambientale rientra nella tutela dell'ambiente,                
assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117,                
secondo comma, lett. s) Cost.                                                   
Le emissioni inquinanti non hanno sicuramente rilievo ne'                       
paesaggistico ne' territoriale, come vorrebbe la norma, perche' non             
comportano alterazioni dei profili territoriali.                                
Questi richiami sono stati evidentemente inseriti nella norma solo              
per radicare una competenza regionale, invece insussistente.                    
Nessun'altra materia e' richiamata, il che sta a significare che la             
Regione non aveva altre sue competenze da far valere.                           
Se poi fosse individuata una qualche competenza concorrente della               
Regione, sarebbero stati violati i principi fissati dalla legge                 
statale. L'art. 69, comma 1, lett. e) del DLgs 112/98 conserva allo             
Stato in quanto compiti di rilievo nazionale, la "determinazione di             
valori limite, standard, obiettivi di qualita' e sicurezza e norme              
tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela           
dell'ambiente sul territorio nazionale". In questi principi trova               
conferma che i valori limite, disciplinati dalla norma impugnata,               
attengono alla tutela dell'ambiente e non di altri interessi.                   
          Art. 1, comma 5                                                       
Vi sono individuate le fonti rinnovabili di energia.                            
La individuazione delle fonti energetiche rinnovabili rientra tra i             
principi fondamentali di competenza dello Stato ai sensi dell'art.              
117, terzo comma, Cost.                                                         
E lo Stato vi ha provveduto nell'art. 2, lett. a) del DLgs n.                   
387/2003 in attuazione della direttiva 2001/77/CE, che le ha definite           
nell'art. 2.                                                                    
La norma e', pertanto, costituzionalmente illegittima sotto un                  
duplice profilo: per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,              
per non essersi attenuta alla definizione comunitaria, come si ricava           
dal confronto delle due elencazioni; per violazione dell'art. 117,              
terzo comma, Cost., per non essersi adeguata ai principi fondamentali           
fissati dalla legge statale e per aver essa stessa sconfinato                   
nell'ambito dei principi fondamentali.                                          
          Art. 2, comma 1, lett. k)                                             
La Regione si attribuisce il rilascio dell'intesa che, ai sensi                 
dell'art. 1.1 del DL 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con                      
modificazioni nella Legge 9 aprile 2002, n. 55,  deve  intervenire              
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni           
e le Province autonome.                                                         
Risulta, pertanto, violato il terzo comma dell'art. 117 Cost. perche'           
la norma statale appena richiamata costituisce un principio                     
fondamentale, in quanto rivolta ad assicurare la fornitura di energia           
elettrica su tutto il territorio nazionale.                                     
Nel richiamare, poi, gli indirizzi definiti dalla Giunta ai sensi del           
comma 3, "di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a                   
garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il                     
mantenimento di condizioni di sicurezza, continuita' ed economicita'            
degli approvvigionamenti in quantita' commisurata al fabbisogno                 
interno", viola i principi fissati dalla Legge 239/04.                          
Il "fabbisogno interno" si deve ritenere come fabbisogno interno                
regionale (in caso contrario l'illegittimita' costituzionale sarebbe            
ancora piu' evidente). Ma perche' fabbisogno regionale possa essere             
preso in considerazione di per se', astraendo da quello nazionale, si           
da' per presupposto che la rete regionale operi autonomamente, senza            
tenere conto del quadro nazionale e delle esigenze della rete unica.            
Sono cosi' violati i principi portati dall'art. l, comma 3 della                
legge statale richiamata dove, in vista degli "obiettivi generali di            
politica energetica", compete allo Stato cio' che attiene a                     
"garantire sicurezza, flessibilita' e continuita' degli                         
approvvigionamenti di energia" ( lett. a) e di "assicurare la                   
economicita' dell'energia offerta ai clienti finali", esattamente le            
finalita' in vista delle quali la norma impugnata ha assegnato la               
competenza alla Regione.                                                        
Ma sono violati anche il comma 4, in particolare la lett. d) che                
attribuisce sempre allo Stato le competenze per assicurare la                   
adeguatezza delle attivita' energetiche strategiche di produzione               
trasporto e stoccaggio in modo che si raggiungano standard di                   
sicurezza e di qualita' del servizio nella distribuzione e la                   
disponibilita' di energia su tutto il territorio nazionale. Sono                
infine violati anche i commi 7 e 8 nelle molteplici disposizioni                
rivolte a garantire, insieme alla programmazione di settore,                    
l'efficienza e l'equilibrio della rete nazionale.                               
          Art. 2, comma 1, lett. o)                                             
L'art.14 del DLgs 23 maggio 2000, n. 164, in attuazione della                   
direttiva 98/30/CE, al comma 1 attribuisce agli Enti locali                     
l'attivita' "di indirizzo, di vigilanza e di programmazione e                   
controllo sulle attivita' di distribuzione".                                    
E' anche questo un principio fondamentale rivolto alla corretta                 
attivita' di distribuzione del gas naturale nella quale si tenga                
conto delle specificita' territoriali, attivita' che e' definita                
espressamente attivita' di servizio pubblico.                                   
La norma, prevedendo invece la competenza della Regione per                     
l'adozione degli indirizzi di sviluppo, non si e' attenuta a quel               
principio.                                                                      
          Art. 3, comma 1, lett. c)                                             
Assegnando la competenza alle Province per le autorizzazioni                    
all'installazione e all'esercizio delle reti di trasporto e                     
distribuzione dell'energia, la norma ha violato lo stesso principio             
dell'art. 14, comma 1 del DLgs 164/00 poiche', ai sensi del secondo             
comma dello stesso art. 4, per Enti locali, ai sensi del primo comma,           
si debbono intendere i Comuni, Unioni di Comuni e Comunita' Montane.            
          Art. 16, commi 1, 6 e 7                                               
Codesta Corte ha gia' avuto modo di rilevare che il riparto del                 
potere regolamentare e' strutturato rigidamente e che l'enumerazione            
tassativa delle competenze portano ad escludere la possibilita' di              
dettare norme suppletive, da chi non e' titolare del potere                     
corrispondente, in attesa che provveda chi ne ha la competenza (sent.           
n. 303 del 2003, richiamata nella sent. n. 30 del 2005).                        
Ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost. i Comuni hanno potesta'              
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello             
svolgimento delle funzioni attribuite.                                          
Nel comma 6 della norma regionale e' confermato questo potere                   
regolamentare.                                                                  
Senonche' nel comma 7 i regolamenti di cui al primo comma, che                  
dovrebbero disciplinare solo "le procedure autorizzative di propria             
competenza", sono dichiarate applicabili ai procedimenti                        
autorizzativi di competenza degli Enti locali sino all'entrate in               
vigore dei regolamenti locali.La disciplina complessiva che ne                  
risulta viene a collidere con la norma costituzionale richiamata                
secondo il principio interpretativo che codesta Corte ha gia' dato.             
          Art. 20, comma 1                                                      
Ai sensi dell'art.1-quinquies del DL 29 agosto 239, convertito con              
modificazioni nella Legge 27 ottobre 2003, n. 290, gli impianti di              
generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10             
MVA possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo un              
procedimento, che vi e' disciplinato, di competenza statale.                    
La messa fuori uso, come e' evidente, e' disposta in funzione della             
sicurezza della rete nazionale e secondo tempi e procedimenti che ne            
debbono nel frattempo garantire l'equilibrio e, quindi,                         
l'efficienza.                                                                   
Non dovrebbe essere in dubbio che i criteri di messa fuori servizio             
siano di competenza statale in quanto non possono che essere gli                
stessi su tutto il territorio nazionale.                                        
La norma regionale impugnata disciplina direttamente la materia ed in           
termini non conformi alla norma di principio statale, dando per                 
presupposto che ogni Regione possa introdurre una normativa                     
differenziata.                                                                  
E', pertanto, violato l'art. 117, terzo comma, Cost.                            
          Art. 21                                                               
E' prevista la stipulazione di intese con lo Stato al fine di                   
assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica                   
energetica regionale e nazionale.                                               
Se alla norma dovesse essere attribuito il solo effetto di                      
autorizzare gli organi regionali alla stipulazione, non sorgerebbero            
problemi di legittimita' costituzionale.                                        
Se, invece, fosse interpretata come disciplina sostanziale della                
materia, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per                    
violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), poiche'                      
interferisce sull'ordinamento sulla organizzazione dello Stato                  
ponendo norme di procedimento per l'esercizio di funzioni statali.              
Ma sarebbe illegittima anche per violazione del principio                       
fondamentale fissato nell'art. 1, commi 1 e 2, del DL 7 febbraio                
2002, n. 7, convertito con modificazioni nella Legge 9 aprile 2002,             
n. 55 dove l'intesa e' prevista con la Conferenza permanente per                
quanto riguarda la sicurezza e la garanzia della necessaria copertura           
del fabbisogno nazionale, e con la Regione interessata solo per i               
singoli procedimenti di autorizzazione.                                         
          Art. 22, comma 4                                                      
Ragioni analoghe valgono anche per questa norma.                                
Se il suo effetto non fosse solo quello di autorizzare gli organi               
regionali alla stipulazione delle intese che vi sono previste, la               
norma violerebbe gli stessi principi richiamati sopra perche',                  
incidendo sull'ordinamento e la organizzazione dell'Autorita' per               
l'energia elettrica ed il gas, che ha competenza nazionale,                     
attribuirebbe alla Regione competenza in una materia che investe                
l'intero territorio nazionale, quale e' quella individuata attraverso           
il richiamo del primo comma dello stesso art. 22, materia che e'                
necessariamente sottratta alla singola Regione.                                 
Per queste ragioni                                                              
si conclude                                                                     
perche' le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente                  
illegittime.                                                                    
Roma, 23 febbraio 2005                                                          
  VICE AVVOCATO GENERALE                                                        
IL CANCELLIERE  DELLO STATO                                                     
M.R. Fruscella  Glauco Nori                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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