REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 279

Direttiva in applicazione dell'art. 8 della L.R. 24/03: "Utilizzazione del volontariato"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 che, agli             
articoli 1 e 2, detta i principi e le finalita' delle diverse forme             
di volontariato;                                                                
- la L.R. 2 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge                     
precitata, che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e             
le organizzazioni di volontariato;                                              
richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante                    
"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un              
sistema integrato di sicurezza" e, in particolare:                              
- l'art. 8, comma 1, che indica espressamente le finalita' in base              
alle quali utilizzare forme di volontariato, stabilendo che tale                
utilizzazione e' volta a realizzare una presenza attiva sul                     
territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella                      
ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di                   
promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della                     
legalita', la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,             
l'integrazione e l'inclusione sociale;                                          
- il comma 4 dello stesso articolo che demanda alla Giunta regionale            
l'approvazione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,            
di direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari;            
considerato che uno degli obiettivi fondamentali che la Regione si e'           
posta con la nuova Legge 24/03 e' quello di dotare tutto il                     
territorio regionale di una disciplina organica di quelle forme di              
controllo e sorveglianza gia' diffuse da tempo sullo stesso                     
territorio a sostegno delle funzioni di polizia locale;                         
atteso che:                                                                     
- la suddetta legge stabilisce gia', agli artt. 2 e 3, le condizioni            
di svolgimento delle attivita' prestate dai volontari, i requisiti              
soggettivi che questi devono possedere e le finalita' dei rapporti              
con le associazioni di volontariato;                                            
- la delicatezza di tale materia impone comunque la necessita' di               
definire delle direttive da indirizzare agli Enti locali, al fine di            
evitare che vengano adottate modalita' operative e d'impiego dei                
volontari diverse tra i vari enti e di assicurare piuttosto un                  
impiego omogeneo di queste figure e un'adeguata uniformita' sul                 
territorio regionale;                                                           
considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie                 
locali del 24 gennaio 2005 e' stata raggiunta l'intesa di cui                   
all'art. 8 della L.R. 24/03;                                                    
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:               
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni                      
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle              
funzioni dirigenziali";                                                         
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del                  
Presidente della Giunta (art. 5, L.R. 43/01) e conseguente                      
riarticolazione delle competenze di alcune Direzioni generali. Nuova            
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";                 
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo            
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai              
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie              
deliberazioni 447/03 e 1529/03;                                                 
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa ed                    
istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della           
quale costituisce parte integrante, la Direttiva in materia di                  
utilizzazione del volontariato, in applicazione dell'art. 8 della               
L.R. 24/03;                                                                     
2) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente direttiva              
non si applicano alle attivita' di volontariato previste da altre               
leggi regionali per le quali vale la disciplina specifica;                      
3) di stabilire che la presente direttiva avra' applicazione                    
trascorsi quattro mesi dalla sua entrata in vigore;                             
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel                
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Direttiva in applicazione dell'art. 8 della L.R. 24/03 -                        
Volontariato                                                                    
Premessa                                                                        
La norma sul volontariato in oggetto rappresenta una specifica                  
articolazione della Legge quadro sul volontariato, la n. 266                    
dell'11/8/1991, che detta i principi e le finalita' delle diverse               
forme di volontariato, e della L.R. 2/9/1996, n. 37, di attuazione              
della legge suddetta, che disciplina i rapporti tra le istituzioni              
pubbliche e le organizzazioni di volontariato e, pertanto, la                   
disciplina di cui alla presente direttiva non si applica alle                   
attivita' di volontariato previste da altre leggi regionali per le              
quali vale la disciplina specifica.                                             
Finalita' ed obiettivi                                                          
Al comma 1 dell'art. 8 la L.R. n. 24 indica espressamente le                    
finalita' in base alle quali utilizzare forme di volontariato; esse             
sono volte a realizzare una presenza attiva sul territorio con il               
fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della             
legalita', la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,             
l'integrazione e l'inclusione sociale. Tale attivita' si configura,             
inoltre, come un servizio pubblico volontario aggiuntivo e non                  
sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di                  
polizia locale.                                                                 
Lo spirito della presenza del volontario deve pertanto essere                   
improntato ad una figura amica e rassicurante che, mediante una                 
attenta capacita' di ascolto della comunita' presso la quale e'                 
chiamato ad operare, contribuisce allo sviluppo:                                
- delle azioni di prevenzione;                                                  
- delle attivita' di informazione rivolte ai cittadini;                         
- delle attivita' di educazione e sicurezza stradale;                           
- di una maggiore presenza e visibilita' del Comune nello spazio                
pubblico urbano;                                                                
- del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri               
servizi locali;                                                                 
- del senso civico della cittadinanza;                                          
- di un maggior rispetto delle regole che le comunita' si danno per             
assicurare a tutti una civile e serena convivenza.                              
Nello svolgimento di tale attivita' il volontario acquisisce                    
capacita' di osservazione del territorio e di selezione delle                   
informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualita'             
delle relazioni e delle attivita' nello spazio pubblico urbano.                 
Dato il particolare rilievo dell'attivita' svolta, specie quando                
questa assume carattere continuativo e diffuso, si ritiene utile, da            
parte delle Amministrazioni di riferimento, l'attivazione di forme di           
comunicazione e di coinvolgimento delle parti sociali sulle                     
caratteristiche dell'iniziativa.                                                
Potere di accertamento                                                          
Alla luce delle finalita' e degli obiettivi che la legge regionale              
individua per l'utilizzo di tali forme di volontariato, e' da                   
escludere la possibilita' di accertamento, compreso l'accertamento              
dell'identita' personale, e contestazione, da parte di queste ultime,           
delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento.            
Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, invece,           
per il tramite di una qualificata attivita' di segnalazione delle               
problematicita' riscontrate finalizzata al miglioramento delle                  
funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale.                
Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione                        
sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di                 
istituto.                                                                       
Individuazione e impiego dei volontari                                          
Individuazione                                                                  
L'Amministrazione locale individua, tra i propri servizi, la                    
struttura unitariamente responsabile delle seguenti funzioni:                   
individuazione nominativa dei volontari, anche valorizzando le                  
indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, verifica            
delle condizioni soggettive di cui all'art. 8, comma 2, lettera b               
della Legge 24/03, formazione dei volontari, verifica dell'esistenza,           
o attivazione, di una adeguata copertura assicurativa per gli                   
stessi.                                                                         
La struttura individuata mantiene aggiornato un registro nominativo             
dei volontari da cui sia desumibile in ogni momento il rispetto, per            
ciascuno di essi, delle condizioni di cui all'art. 8, comma 2,                  
lettere b), c) e d) della Legge 24/03. Su tale registro sono altresi'           
riportate ulteriori specifiche competenze attribuite al singolo                 
volontario tra quelle aventi possibile rilevanza per l'organizzazione           
delle attivita' di cui alla presente direttiva, quali: pronto                   
soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo               
ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali.                        
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento la sospensione o la             
cancellazione del volontario dal registro.                                      
Copertura assicurativa                                                          
I volontari inseriti nelle attivita' di cui alla presente direttiva             
dovranno essere coperti, per iniziativa dell'Amministrazione di                 
riferimento, almeno da assicurazione contro gli infortuni e le                  
malattie connesse allo svolgimento delle attivita' stesse, con                  
massimale non inferiore ai 75.000 Euro, nonche' da assicurazione per            
responsabilita' civile verso terzi, con massimale non inferiore a               
1.500.000 Euro. Tale assicurazione puo' essere attivata anche tramite           
convenzione con i soggetti associativi del volontariato in                      
applicazione dell'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 226 - Legge             
quadro sul volontariato.                                                        
Formazione                                                                      
L'Amministrazione locale garantisce direttamente, o per il tramite di           
un centro di formazione accreditato, la formazione dei volontari la             
cui durata e contenuti minimi e' individuata nell'Allegato A).                  
L'Amministrazione rilascia al singolo volontario un attestato,                  
contenente gli estremi del corso, con cui si riconosce l'esito                  
positivo del processo formativo.                                                
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva              
l'Amministrazione locale puo' certificare che il volontario ha gia'             
assolto in precedenza l'obbligo formativo in oggetto e rilascia anche           
in questo caso un attestato nelle stesse forme di cui al precedente             
comma.                                                                          
Dipendenza                                                                      
Ai fini di attestare quanto previsto all'art. 8, comma 2, lettera a,            
della Legge 24/03, ovvero che i "volontari operino sulla base delle             
indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile           
della polizia locale", la struttura di polizia locale di riferimento            
definira' e manterra' aggiornato:                                               
1) uno strumento di verifica delle attivita' da cui sia possibile               
desumere in ogni momento l'attivita' svolta dai volontari,                      
l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attivita',                
l'identita' dei volontari coinvolti, l'operatore di polizia locale              
responsabile del coordinamento di quella specifica attivita';                   
2) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai             
volontari avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su                 
quanto segnalato.                                                               
Segni distintivi                                                                
Ai fini della riconoscibilita' da parte dei cittadini dei volontari             
di cui alla presente direttiva inseriti nell'apposito registro,                 
l'Amministrazione locale provvedera' obbligatoriamente a dotare gli             
stessi di un tesserino di riconoscimento, riportante i dati                     
identificativi del volontario ed una fotografia formato tessera, e di           
un corpetto, o in alternativa di un bracciale, nel quale sia                    
riportato in evidenza la definizione attribuita dall'ente a tale                
attivita' (es. Assistente civico, Volontario ecc.), lo stemma e il              
nome dell'ente. Tali dotazioni di identificazione andranno                      
tempestivamente ritirate in caso di sospensione o cancellazione del             
volontario dal registro, per iniziativa della struttura a cui il                
registro e' stato attribuito in gestione. I volontari,                          
nell'espletamento della loro attivita', sono tenuti ad avere presso             
di se' il tesserino di riconoscimento e ad indossare correttamente il           
corpetto o il bracciale.                                                        
L'eventuale utilizzo di divise o altri simboli di riconoscimento                
associativo da parte dei volontari deve essere espressamente                    
autorizzato dal comandante della struttura di polizia locale di                 
riferimento nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2                
della Legge 24/03 e, nel caso di convenzione con le associazioni di             
volontariato, esplicitamente previsto dalle stesse.                             
Convenzioni                                                                     
Essendo l'unica finalita' delle convenzioni con le associazioni di              
volontariato quella di offrire "supporto organizzativo" ai propri               
associati abilitati a svolgere funzioni di volontariato, si individua           
nella struttura di polizia locale il referente necessario per la                
programmazione e la gestione delle attivita' previste dalle intese              
raggiunte con le associazioni.                                                  
Le Province che intendessero sviluppare, anche tramite convenzioni,             
le attivita' di volontariato di cui alla presente direttiva devono              
darne informazione preventiva ai Comuni del proprio territorio al               
fine di coordinare tali convenzioni con le altre eventualmente                  
attivate con i medesimi soggetti dai Comuni stessi.                             
Applicazione                                                                    
La presente direttiva si applica trascorsi quattro mesi dalla sua               
entrata in vigore.                                                              
ALLEGATO A)                                                                     
Formazione                                                                      
I volontari coinvolti nelle attivita' di cui all'art. 8 della L.R.              
24/03 dovranno seguire un programma formativo minimo di venti ore               
complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di quattro              
ore ciascuno) che dovra' essere incentrato su conoscenze tecniche,              
normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle               
attivita' loro assegnate.                                                       
Ogni Amministrazione articolera' la formazione in relazione alla                
specificita' delle problematiche presenti sul territorio e alle                 
caratteristiche della propria struttura con particolare riferimento             
alle seguenti aree tematiche:                                                   
- i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno           
stato democratico, il concetto di sicurezza urbana, il ruolo                    
specifico dei volontari;                                                        
- il ruolo e le competenze della polizia locale: dalla polizia                  
amministrativa locale, alla polizia stradale, alla polizia                      
giudiziaria;                                                                    
- individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono               
coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento nelle                  
dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti             
anche nell'ottica della propria incolumita' fisica;                             
- nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento;                   
- l'organizzazione interna all'Amministrazione, con particolare                 
riferimento alle relazioni funzionali tra i servizi piu' direttamente           
coinvolti nelle politiche di sicurezza urbana quali: polizia locale,            
servizi sociali, manutenzione, servizi sanitari; il ruolo delle                 
circoscrizioni; le relazioni con le autorita' di pubblica sicurezza e           
le forze di polizia nazionali;                                                  
- vecchie e nuove dipendenze: stili e luoghi di consumo;                        
- le diversita' etniche e religiose e la convivenza nella                       
diversita'.                                                                     
Le prime tre aree sono considerate obbligatorie.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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