DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 279
Direttiva in applicazione dell'art. 8 della L.R. 24/03: "Utilizzazione del volontariato"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 che, agli
articoli 1 e 2, detta i principi e le finalita' delle diverse forme
di volontariato;
- la L.R. 2 settembre 1996, n. 37 di attuazione della legge
precitata, che disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e
le organizzazioni di volontariato;
richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
"Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza" e, in particolare:
- l'art. 8, comma 1, che indica espressamente le finalita' in base
alle quali utilizzare forme di volontariato, stabilendo che tale
utilizzazione e' volta a realizzare una presenza attiva sul
territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella
ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di
promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della
legalita', la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,
l'integrazione e l'inclusione sociale;
- il comma 4 dello stesso articolo che demanda alla Giunta regionale
l'approvazione, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali,
di direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari;
considerato che uno degli obiettivi fondamentali che la Regione si e'
posta con la nuova Legge 24/03 e' quello di dotare tutto il
territorio regionale di una disciplina organica di quelle forme di
controllo e sorveglianza gia' diffuse da tempo sullo stesso
territorio a sostegno delle funzioni di polizia locale;
atteso che:
- la suddetta legge stabilisce gia', agli artt. 2 e 3, le condizioni
di svolgimento delle attivita' prestate dai volontari, i requisiti
soggettivi che questi devono possedere e le finalita' dei rapporti
con le associazioni di volontariato;
- la delicatezza di tale materia impone comunque la necessita' di
definire delle direttive da indirizzare agli Enti locali, al fine di
evitare che vengano adottate modalita' operative e d'impiego dei
volontari diverse tra i vari enti e di assicurare piuttosto un
impiego omogeneo di queste figure e un'adeguata uniformita' sul
territorio regionale;
considerato che nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie
locali del 24 gennaio 2005 e' stata raggiunta l'intesa di cui
all'art. 8 della L.R. 24/03;
richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- n. 447 del 24/3/2003 "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle
funzioni dirigenziali";
- n. 1529 del 28/7/2003 recante "Attivazione del Gabinetto del
Presidente della Giunta (art. 5, L.R. 43/01) e conseguente
riarticolazione delle competenze di alcune Direzioni generali. Nuova
ripartizione del tetto di spesa per il personale della Giunta";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Capo
di Gabinetto del Presidente della Giunta, dott. Bruno Solaroli, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e delle proprie
deliberazioni 447/03 e 1529/03;
su proposta dell'Assessore all'Innovazione amministrativa ed
istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione della
quale costituisce parte integrante, la Direttiva in materia di
utilizzazione del volontariato, in applicazione dell'art. 8 della
L.R. 24/03;
2) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente direttiva
non si applicano alle attivita' di volontariato previste da altre
leggi regionali per le quali vale la disciplina specifica;
3) di stabilire che la presente direttiva avra' applicazione
trascorsi quattro mesi dalla sua entrata in vigore;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Direttiva in applicazione dell'art. 8 della L.R. 24/03 -
Volontariato
Premessa
La norma sul volontariato in oggetto rappresenta una specifica
articolazione della Legge quadro sul volontariato, la n. 266
dell'11/8/1991, che detta i principi e le finalita' delle diverse
forme di volontariato, e della L.R. 2/9/1996, n. 37, di attuazione
della legge suddetta, che disciplina i rapporti tra le istituzioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato e, pertanto, la
disciplina di cui alla presente direttiva non si applica alle
attivita' di volontariato previste da altre leggi regionali per le
quali vale la disciplina specifica.
Finalita' ed obiettivi
Al comma 1 dell'art. 8 la L.R. n. 24 indica espressamente le
finalita' in base alle quali utilizzare forme di volontariato; esse
sono volte a realizzare una presenza attiva sul territorio con il
fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della
legalita', la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone,
l'integrazione e l'inclusione sociale. Tale attivita' si configura,
inoltre, come un servizio pubblico volontario aggiuntivo e non
sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di
polizia locale.
Lo spirito della presenza del volontario deve pertanto essere
improntato ad una figura amica e rassicurante che, mediante una
attenta capacita' di ascolto della comunita' presso la quale e'
chiamato ad operare, contribuisce allo sviluppo:
- delle azioni di prevenzione;
- delle attivita' di informazione rivolte ai cittadini;
- delle attivita' di educazione e sicurezza stradale;
- di una maggiore presenza e visibilita' del Comune nello spazio
pubblico urbano;
- del collegamento fra i cittadini, le polizie locali e gli altri
servizi locali;
- del senso civico della cittadinanza;
- di un maggior rispetto delle regole che le comunita' si danno per
assicurare a tutti una civile e serena convivenza.
Nello svolgimento di tale attivita' il volontario acquisisce
capacita' di osservazione del territorio e di selezione delle
informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualita'
delle relazioni e delle attivita' nello spazio pubblico urbano.
Dato il particolare rilievo dell'attivita' svolta, specie quando
questa assume carattere continuativo e diffuso, si ritiene utile, da
parte delle Amministrazioni di riferimento, l'attivazione di forme di
comunicazione e di coinvolgimento delle parti sociali sulle
caratteristiche dell'iniziativa.
Potere di accertamento
Alla luce delle finalita' e degli obiettivi che la legge regionale
individua per l'utilizzo di tali forme di volontariato, e' da
escludere la possibilita' di accertamento, compreso l'accertamento
dell'identita' personale, e contestazione, da parte di queste ultime,
delle violazioni previste da disposizioni di legge o di regolamento.
Una fattiva collaborazione con le polizie locali si realizza, invece,
per il tramite di una qualificata attivita' di segnalazione delle
problematicita' riscontrate finalizzata al miglioramento delle
funzioni di prevenzione e controllo svolta dalla polizia locale.
Spetta alla polizia locale di riferimento ogni decisione
sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri di
istituto.
Individuazione e impiego dei volontari
Individuazione
L'Amministrazione locale individua, tra i propri servizi, la
struttura unitariamente responsabile delle seguenti funzioni:
individuazione nominativa dei volontari, anche valorizzando le
indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, verifica
delle condizioni soggettive di cui all'art. 8, comma 2, lettera b
della Legge 24/03, formazione dei volontari, verifica dell'esistenza,
o attivazione, di una adeguata copertura assicurativa per gli
stessi.
La struttura individuata mantiene aggiornato un registro nominativo
dei volontari da cui sia desumibile in ogni momento il rispetto, per
ciascuno di essi, delle condizioni di cui all'art. 8, comma 2,
lettere b), c) e d) della Legge 24/03. Su tale registro sono altresi'
riportate ulteriori specifiche competenze attribuite al singolo
volontario tra quelle aventi possibile rilevanza per l'organizzazione
delle attivita' di cui alla presente direttiva, quali: pronto
soccorso, protezione civile, altre forme di volontariato in campo
ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento la sospensione o la
cancellazione del volontario dal registro.
Copertura assicurativa
I volontari inseriti nelle attivita' di cui alla presente direttiva
dovranno essere coperti, per iniziativa dell'Amministrazione di
riferimento, almeno da assicurazione contro gli infortuni e le
malattie connesse allo svolgimento delle attivita' stesse, con
massimale non inferiore ai 75.000 Euro, nonche' da assicurazione per
responsabilita' civile verso terzi, con massimale non inferiore a
1.500.000 Euro. Tale assicurazione puo' essere attivata anche tramite
convenzione con i soggetti associativi del volontariato in
applicazione dell'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 226 - Legge
quadro sul volontariato.
Formazione
L'Amministrazione locale garantisce direttamente, o per il tramite di
un centro di formazione accreditato, la formazione dei volontari la
cui durata e contenuti minimi e' individuata nell'Allegato A).
L'Amministrazione rilascia al singolo volontario un attestato,
contenente gli estremi del corso, con cui si riconosce l'esito
positivo del processo formativo.
Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva
l'Amministrazione locale puo' certificare che il volontario ha gia'
assolto in precedenza l'obbligo formativo in oggetto e rilascia anche
in questo caso un attestato nelle stesse forme di cui al precedente
comma.
Dipendenza
Ai fini di attestare quanto previsto all'art. 8, comma 2, lettera a,
della Legge 24/03, ovvero che i "volontari operino sulla base delle
indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile
della polizia locale", la struttura di polizia locale di riferimento
definira' e manterra' aggiornato:
1) uno strumento di verifica delle attivita' da cui sia possibile
desumere in ogni momento l'attivita' svolta dai volontari,
l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attivita',
l'identita' dei volontari coinvolti, l'operatore di polizia locale
responsabile del coordinamento di quella specifica attivita';
2) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai
volontari avendo cura di restituire agli stessi un riscontro su
quanto segnalato.
Segni distintivi
Ai fini della riconoscibilita' da parte dei cittadini dei volontari
di cui alla presente direttiva inseriti nell'apposito registro,
l'Amministrazione locale provvedera' obbligatoriamente a dotare gli
stessi di un tesserino di riconoscimento, riportante i dati
identificativi del volontario ed una fotografia formato tessera, e di
un corpetto, o in alternativa di un bracciale, nel quale sia
riportato in evidenza la definizione attribuita dall'ente a tale
attivita' (es. Assistente civico, Volontario ecc.), lo stemma e il
nome dell'ente. Tali dotazioni di identificazione andranno
tempestivamente ritirate in caso di sospensione o cancellazione del
volontario dal registro, per iniziativa della struttura a cui il
registro e' stato attribuito in gestione. I volontari,
nell'espletamento della loro attivita', sono tenuti ad avere presso
di se' il tesserino di riconoscimento e ad indossare correttamente il
corpetto o il bracciale.
L'eventuale utilizzo di divise o altri simboli di riconoscimento
associativo da parte dei volontari deve essere espressamente
autorizzato dal comandante della struttura di polizia locale di
riferimento nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2
della Legge 24/03 e, nel caso di convenzione con le associazioni di
volontariato, esplicitamente previsto dalle stesse.
Convenzioni
Essendo l'unica finalita' delle convenzioni con le associazioni di
volontariato quella di offrire "supporto organizzativo" ai propri
associati abilitati a svolgere funzioni di volontariato, si individua
nella struttura di polizia locale il referente necessario per la
programmazione e la gestione delle attivita' previste dalle intese
raggiunte con le associazioni.
Le Province che intendessero sviluppare, anche tramite convenzioni,
le attivita' di volontariato di cui alla presente direttiva devono
darne informazione preventiva ai Comuni del proprio territorio al
fine di coordinare tali convenzioni con le altre eventualmente
attivate con i medesimi soggetti dai Comuni stessi.
Applicazione
La presente direttiva si applica trascorsi quattro mesi dalla sua
entrata in vigore.
ALLEGATO A)
Formazione
I volontari coinvolti nelle attivita' di cui all'art. 8 della L.R.
24/03 dovranno seguire un programma formativo minimo di venti ore
complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di quattro
ore ciascuno) che dovra' essere incentrato su conoscenze tecniche,
normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle
attivita' loro assegnate.
Ogni Amministrazione articolera' la formazione in relazione alla
specificita' delle problematiche presenti sul territorio e alle
caratteristiche della propria struttura con particolare riferimento
alle seguenti aree tematiche:
- i diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della polizia in uno
stato democratico, il concetto di sicurezza urbana, il ruolo
specifico dei volontari;
- il ruolo e le competenze della polizia locale: dalla polizia
amministrativa locale, alla polizia stradale, alla polizia
giudiziaria;
- individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono
coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento nelle
dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti
anche nell'ottica della propria incolumita' fisica;
- nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento;
- l'organizzazione interna all'Amministrazione, con particolare
riferimento alle relazioni funzionali tra i servizi piu' direttamente
coinvolti nelle politiche di sicurezza urbana quali: polizia locale,
servizi sociali, manutenzione, servizi sanitari; il ruolo delle
circoscrizioni; le relazioni con le autorita' di pubblica sicurezza e
le forze di polizia nazionali;
- vecchie e nuove dipendenze: stili e luoghi di consumo;
- le diversita' etniche e religiose e la convivenza nella
diversita'.
Le prime tre aree sono considerate obbligatorie.