REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 ottobre 2004, n. 1946

Approvazione quinta modifica calendario delle scadenze per presentazione domande autorizzazione integrata ambientale. Abrogazione delibere n. 1240 del 15 luglio 2002, n. 38 del 20/1/2003, n. 1859 del 29/9/2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658 del 30/7/2004 (DLgs 372/99, art. 4, comma 3)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e               
riduzione integrate dell'inquinamento;                                          
- la Legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1,            
comma 3, 2 e 21, nonche' l'Allegato B, recante la delega al Governo             
per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;                                      
- il DLgs 4 agosto 1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva            
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate                        
dell'inquinamento";                                                             
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il              
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per             
la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione              
amministrativa";                                                                
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e                 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti locali, in              
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;                         
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive CEE              
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in materia             
di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e            
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti              
attuativi;                                                                      
- il DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive           
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE            
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti                   
attuativi;                                                                      
- il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela            
delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva                     
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e              
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole";                                                                      
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro                       
sull'inquinamento acustico";                                                    
- la Legge 23 marzo 2001, n. 93, che all'art. 3, comma 2, ha previsto           
alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal DLgs 4 agosto                
1999, n. 372;                                                                   
- la legge "comunitaria" 39/2002, che all'art. 41 prevede la delega             
al Governo per il completamento del recepimento della direttiva                 
96/61/CE;                                                                       
- la Legge 31 luglio 2002, n. 179 che da continuita' allo                       
stanziamento effettuato dalla Legge 93/01;                                      
- il decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell'Ambiente e della                
Tutela del territorio concernente l'istituzione della Commissione               
preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee              
guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche            
disponibili, di cui all'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99;                        
- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che                 
all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione           
integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche'              
quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di           
cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio            
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie                 
elencate nell'Allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del            
24 settembre 1996";                                                             
- il DL 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini                   
previsti da disposizioni legislative", che all'art. 9 dispone che "Il           
termine di cui all'art. 4, comma 14 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372 e'           
prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorita' competenti definiscono o             
adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la              
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4             
del medesimo DLgs n. 372 del 1999.";                                            
- la Legge 27 febbraio 2004, n. 47 di conversione del DL 24 dicembre            
2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni              
legislative", che all'art. 9 ha ridotto la proroga, contenuta nel DL            
355/03, a soli 6 mesi, disponendo che "Il termine di cui all'art. 4,            
comma 14 del DLgs 4 agosto 1999, n. 372 e' prorogato al 30 aprile               
2005. Le Autorita' competenti definiscono o adeguano conseguentemente           
i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande            
di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto             
di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del medesimo DLgs n. 372 del            
1999.";                                                                         
considerato che:                                                                
- la direttiva 96/61/CE cosi' come il DLgs 372/99 di attuazione                 
disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate                            
dell'inquinamento proveniente dalle attivita' elencate nello                    
specifico Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti                  
normativi;                                                                      
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora non sia               
possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,             
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per            
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo               
complesso;                                                                      
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il rinnovo e il               
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti                 
esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti                     
medesimi;                                                                       
considerato inoltre che:                                                        
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 10, prevede che l'autorizzazione            
integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto,              
nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti             
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione,               
fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n.               
96/82/CE;                                                                       
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 3, prevede che l'autorita'                  
competente, individuata nella Regione territorialmente competente,              
stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per             
la presentazione delle domande di autorizzazione integrata                      
ambientale;                                                                     
- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale calendario e'                
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione;                              
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, altresi', che               
tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata                     
ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;            
- il DLgs 372/99, all'art. 4, comma 14, stabilisce, inoltre, che ogni           
autorizzazione integrata ambientale concessa deve includere le                  
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso            
nonche' la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la           
quale tali prescrizioni debbono essere attuate;                                 
- con delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002,               
questa Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle                   
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione n. 113 del 7 agosto 2002;                                               
- con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,                
questa Regione ha provveduto ad approvare la prima modifica del                 
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione n. 23 del 19 febbraio 2003;                             
- con delibera della Giunta regionale n. 1859 del 29 settembre 2003,            
questa Regione ha provveduto ad approvare la seconda modifica del               
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione n. 163 del 29 ottobre 2003;                             
- con delibera della Giunta regionale n. 2832 del 30 dicembre 2003,             
questa Regione ha provveduto ad approvare la terza modifica del                 
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale, pubblicato nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione n. 18 del 4 febbraio 2004;                              
- con delibera della Giunta regionale n. 1658 del 30 luglio 2003,               
questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del                
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di                 
autorizzazione integrata ambientale pubblicata nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione n. 135 del 29/9/2004;                                   
considerato altresi' che:                                                       
- il Consiglio regionale ha in esame un progetto di legge regionale,            
con cui provvedera' a recepire nell'ordinamento regionale quanto                
disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal DLgs 372/99, ad individuare            
nella Provincia l'autorita' competente alla effettuazione dei                   
procedimenti concernenti l'autorizzazione integrata ambientale, in              
quanto da tempo la Provincia in Emilia-Romagna rappresenta                      
l'autorita' preposta all'insieme dei procedimenti amministrativi che            
riguardano le tematiche dell'inquinamento e della tutela ambientale             
ed infine a disegnare un procedimento snello, efficiente ed in grado            
di introdurre significative semplificazioni rispetto alla situazione            
attuale concernente i procedimenti autorizzatori;                               
- il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna, ad emanare            
le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori            
tecniche disponibili, previste dall'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99,            
provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al                 
medesimo comma ed articolo ed all'avvio dei lavori della Commissione            
medesima;                                                                       
- appare necessario ribadire quanto indicato nelle proprie precedenti           
deliberazioni n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre               
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658 del 30 luglio 2004 e               
cioe' che, in assenza di specifiche linee guida per la presentazione            
delle domande di autorizzazione integrata ambientale emanate dal                
Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs 372/99, questa Regione           
provveda, al fine di garantire omogeneita' e buon funzionamento al              
procedimento autorizzatorio, ad adottare specifiche modalita' e                 
relativa modulistica per la presentazione della domanda di                      
autorizzazione integrata ambientale;                                            
- il Parlamento con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante                  
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale              
dello Stato", che all'art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti           
ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti               
esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle                 
attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto del            
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377,                   
rientranti nelle categorie elencate nell'Allegato I della direttiva             
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996", modificando in tal              
modo l'ambito di competenza delle Regioni e Province autonome;                  
- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in                     
particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico,           
energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;              
- la Regione, in accordo con le Province interessate, Assopiastrelle,           
ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha proposto per le industrie produttrici           
di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni produttive, alla             
normativa IPPC, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del                   
territorio, la elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al              
fine della adozione dell'Atto di indirizzo e coordinamento di cui               
all'art. 3, comma 3 del DLgs 372/99;                                            
- la Regione, in accordo con le Province emiliano-romagnole, le                 
Associazioni di categoria interessate ed ARPA Emilia-Romagna ha in              
corso di predisposizione una guida alla predisposizione delle domande           
per l'autorizzazione integrata ambientale; la predisposizione di tale           
guida e' quasi ultimata;                                                        
ritenuto che:                                                                   
- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi sopra                   
ricordati ed in particolare alla previsione della Legge 27 febbraio             
2004, n. 47 di conversione del DL 24 dicembre 2003, n. 355, recante             
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", che                  
all'art. 9 ha ridotto la proroga, contenuta nel DL 355/03, a soli 6             
mesi, disponendo che "Il termine di cui all'art. 4, comma 14 del DLgs           
4 agosto 1999, n. 372, e' prorogato al 30 aprile 2005", a ridefinire,           
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del DLgs 372/99,           
il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di              
autorizzazione integrata ambientale;                                            
- sia necessario confermare le stime, effettuate con la                         
collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti                 
obbligati alla effettuazione della domanda di autorizzazione                    
integrata ambientale ricadenti in ogni categoria di cui all'Alegato 1           
che appare identico sia nella direttiva 96/61/CE, sia nel DLgs                  
372/99; tale stima e' riassunta nella seguente tabella:                         
(segue allegato fotografato)                                                    
- sia, altresi', necessario confermare i seguenti criteri utilizzati            
per la formazione del calendario delle scadenze, approvato con                  
delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 e delle              
successive modifiche del calendario delle scadenze, approvato con               
delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859              
del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658 del 30            
luglio 2004:                                                                    
- tipologia e numerosita' delle diverse categorie di impianti;                  
- disponibilita' delle normative tecniche di riferimento (BREF)                 
predisposte dalla Commissione Europea;                                          
- convenienza a far pesare le BAT gia' in uso in Emilia-Romagna per i           
settori per cui non sono disponibili i BREF;                                    
- tempi di presentazione compatibili con: l'ipotesi di un tempo                 
massimo di 120 giorni per il rilascio della autorizzazione integrata            
ambientale previsti nel progetto di legge regionale per la                      
conclusione del procedimento;                                                   
- distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo luogo per gli           
Uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di                        
riferimento;                                                                    
- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari per la               
definizione e l'approvazione del progetto di legge regionale;                   
- in considerazione della prossima approvazione del progetto di legge           
regionale e della guida alla predisposizione delle domande per                  
l'autorizzazione integrata ambientale predisposta dalla Regione                 
Emilia-Romagna nonche' della preannunciata prossima approvazione di             
una prima serie di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione           
delle migliori tecniche disponibili, previste dall'art. 3, comma 2              
del DLgs 372/99, sia necessario modificare il calendario delle                  
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale, approvato con delibera della Giunta regionale             
n. 1240 del 15 luglio 2002 e successivamente modificato con delibere            
della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29                
settembre 2003 e n. 1658 del 30 luglio 2004 come specificato nella              
seguente tabella:                                                               
Categoria IPPC  Periodo di presentazione delle domande                          
1. Attivita' energetiche                                                        
2. Produzione e trasformazione dei metalli                                      
3. Industria dei prodotti minerali                                              
4. Industria chimica                                                            
5. Gestione dei rifiuti                                                         
6. Altre attivita'  dall'1/12/2004  al 31/12/2004                               
- sia quindi necessario confermare l'abrogazione della delibera della           
Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002, recante il calendario              
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione             
integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione n. 113 del 7 agosto 2002, nonche' abrogare le delibere della            
Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre            
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658 del 30 luglio 2004                 
recanti le modifiche del calendario delle scadenze per la                       
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
approvate con la citata delibera 1240/02;                                       
- sia necessario stabilire che la presente delibera abbia effetto a             
far data dall'1 ottobre 2004 al fine di ricomprendere tutti i                   
possibili soggetti interessati alla sua efficacia;                              
dato atto che:                                                                  
- sullo schema della presente ulteriore modifica del calendario delle           
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione                   
integrata ambientale piu' sopra riportato si sono svolti numerosi               
momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole che             
hanno nel complesso valutato positivamente la proposta di modifica              
del calendario;                                                                 
dato inoltre atto:                                                              
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore               
generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa                
Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.               
43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 447/03;                         
tutto ci premesso, dato atto e ritenuto;                                        
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DLgs 372/99, il              
nuovo calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di           
autorizzazione integrata ambientale riportato nella seguente                    
tabella:                                                                        
Categoria IPPC  Periodo di presentazione delle domande                          
1. Attivita' energetiche                                                        
2. Produzione e trasformazione dei metalli                                      
3. Industria dei prodotti minerali                                              
4. Industria chimica                                                            
5. Gestione dei rifiuti                                                         
6. Altre attivita'  dall'1/12/2004  al 31/12/04                                 
b) di abrogare la delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15                
luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la                        
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,             
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto           
2002 e le delibere della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003,            
n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003 e n. 1658           
del 30 luglio 2004 recanti le modifiche del calendario delle scadenze           
per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata                  
ambientale, approvate con la citata delibera 1240/02;                           
c) di stabilire che la presente delibera abbia effetto a far data               
dall'1 ottobre 2004 al fine di ricomprendere tutti i possibili                  
soggetti interessati alla sua efficacia;                                        
d) di riservarsi, in assenza dell'emanazione di specifiche linee                
guida per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata            
ambientale emanate dal Governo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs           
372/99, di adottare, con successiva deliberazione, specifiche                   
modalita' e relativa modulistica per la presentazione della domanda             
di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantire                    
omogeneita' e buon funzionamento al procedimento autorizzatorio;                
e) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina