REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI INFANZIA E ADOLESCENZA DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI INFANZIA E ADOLESCENZA DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Si pubblica di seguito, al solo fine di facilitare l'attivita' di operatori e utenti, il testo della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 14 aprile 2004, n. 8.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Lorenzo Campioni                                                                
TESTO COORDINATO della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 Norme in           
materia di servizi educativi per la prima infanzia (pubblicata nel              
Bollettino Ufficiale n. 4 del 14 gennaio 2000) con le modifiche                 
apportate dalla legge regionale 14 aprile 2004, n. 8                            
TITOLO I                                                                        
OGGETTO DELLA LEGGE                                                             
FINALITA' DEI SERVIZI                                                           
E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE                                                 
Art. 1                                                                          
(sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bis                                  
da art. 1, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                           
Finalita' e modalita' attuative                                                 
1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di                
diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perche' essi           
siano rispettati come persone.                                                  
2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione,             
la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi             
per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del                
pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei                  
genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli                  
essenziali stabiliti con legge dello Stato.                                     
3. Il Consiglio regionale, con una o piu' direttive, definisce i                
requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base                   
all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le           
modalita' per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui            
alla presente legge, nonche' le procedure per l'autorizzazione al               
funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui              
all'articolo 18.                                                                
3 bis. Nelle medesime direttive il Consiglio regionale stabilisce               
norme specifiche per i servizi sperimentali.                                    
Art. 2                                                                          
(sostituiti commi 3 e 4 da art. 2,                                              
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                                      
Nido d'infanzia                                                                 
1. Il nido d'infanzia e' un servizio educativo e sociale di interesse           
pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa tra            
i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro                 
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima                  
infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto              
dell'identita' individuale, culturale e religiosa.                              
2. Il nido ha finalita' di:                                                     
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del              
loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita'            
cognitive, affettive, relazionali e sociali;                                    
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure           
diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello                     
familiare;                                                                      
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte                   
educative.                                                                      
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori           
possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati            
rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita',             
ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in               
rapporto ai diversi moduli organizzativi. I nidi e i servizi                    
integrativi e quelli sperimentali di cui all'articolo 3 possono                 
essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne un                
pieno utilizzo e ampliare le opportunita' di offerta.                           
4. I nidi d'infanzia, ivi compresi le sezioni aggregate a scuole                
dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, nonche' i              
nidi indicati all'articolo 70 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448              
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale              
dello Stato (legge finanziaria 2002)), in relazione ai tempi di                 
apertura possono essere a tempo pieno o a tempo parziale; in                    
relazione alla ricettivita' possono essere anche micro-nidi. La                 
ricettivita' minima e massima del micro-nido e' stabilita con                   
direttiva del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3.            
5. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi            
di mensa e di riposo dei bambini.                                               
Art. 3                                                                          
(sostituiti rubrica e commi 3, 7 e 8 da art. 3,                                 
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                                      
Servizi integrativi e sperimentali                                              
1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle                
esigenze delle famiglie e dei bambini, possono essere realizzati                
servizi integrativi al nido, con caratteristiche educative, ludiche,            
culturali e di aggregazione sociale, che prevedano modalita'                    
strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, aperti             
ai bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti.                  
2. Sono servizi integrativi i centri per bambini e genitori e gli               
spazi bambini.                                                                  
3. I centri per bambini e genitori offrono accoglienza ai bambini               
insieme ai loro genitori, o adulti accompagnatori, in un contesto di            
socialita' e di gioco per i bambini, e di incontro e comunicazione              
per gli adulti.                                                                 
4. Gli spazi bambini hanno finalita' educative e di socializzazione e           
offrono accoglienza giornaliera ai bambini in eta' dodici-trentasei             
mesi, affidati ad educatori, per un tempo massimo di cinque ore                 
giornaliere, consentendo una frequenza diversificata, in rapporto               
alle esigenze dell'utenza, secondo modalita' stabilite di fruizione.            
5. I servizi di cui ai commi 3 e 4 possono essere ubicati nella                 
stessa struttura, in modo da consentirne un pieno utilizzo e ampliare           
le opportunita' offerte.                                                        
6. I servizi di cui al comma 4 si differenziano dai nidi a tempo                
parziale in quanto garantiscono tempi e modalita' di funzionamento              
piu' ridotti, non contemplano il servizio di mensa e, per il riposo             
dei bambini, non prevedono necessariamente locali specifici.                    
7. La Regione e gli Enti locali, anche valorizzando esperienze di               
altri soggetti, promuovono sperimentazioni di servizi per l'infanzia            
in particolari situazioni sociali e territoriali, ovvero per fare               
fronte a emergenti bisogni. Con l'atto di autorizzazione al                     
funzionamento e' determinata la durata massima della                            
sperimentazione.                                                                
8. Tra i servizi sperimentali di cui al comma 7, la Regione e gli               
Enti locali promuovono quelli dell'educatore domiciliare, che svolge            
l'attivita' in uno spazio dedicato all'interno del proprio domicilio            
o in altro contesto a cio' dedicato, e dell'educatore familiare.                
L'educatore familiare si realizza tramite accordo tra alcune famiglie           
con bambini di eta' inferiore ai tre anni che decidano di mettere a             
disposizione uno dei loro domicili, ovvero uno spazio domestico                 
adeguato, per l'affidamento dei figli in modo stabile e continuativo            
a educatori con specifiche caratteristiche professionali e                      
appositamente formati a questo scopo. Con direttiva ai sensi                    
dell'articolo 1, comma 3 bis il Consiglio regionale stabilisce i                
requisiti del servizio di educatore domiciliare.                                
Art. 4                                                                          
(modificato comma 1 da art. 4,                                                  
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                                      
Sistema educativo integrato                                                     
1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi e i servizi                        
sperimentali, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono            
il sistema educativo dei servizi per l'infanzia, con l'obiettivo di             
garantire una pluralita' di offerte, promuovere il confronto tra i              
genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche                    
attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunita'                   
locale.                                                                         
2. La Regione e gli Enti locali perseguono l'integrazione tra le                
diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la                         
collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualita' e la           
coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneita' dei titoli di               
studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali,             
nonche' quanto specificamente indicato agli artt. 6 e 8.                        
3. La Regione e gli Enti locali promuovono e realizzano la                      
continuita' dei nidi e dei servizi integrativi con gli altri servizi            
educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi            
culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di                  
coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.                 
Art. 5                                                                          
Gestione dei servizi                                                            
1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:            
a) dai Comuni, anche in forma associata;                                        
b) da altri soggetti pubblici;                                                  
c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19,                      
convenzionati con i Comuni;                                                     
d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad                  
evidenza pubblica;                                                              
e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.                            
Art. 6                                                                          
(aggiunto comma 2 bis e modificato comma 3 da art. 5,                           
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                                      
Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi                           
1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi pubblici e a                   
finanziamento pubblico l'accesso e' aperto ai bambini e alle bambine            
fino ai tre anni di eta', senza distinzione di sesso, religione,                
etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita' straniera, o                   
apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei              
bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e            
agevolano l'inserimento di bambini stranieri.                                   
2. L'accesso ai servizi integrativi e' aperto prioritariamente ai               
bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta'; puo' essere esteso             
anche a utenti fino ai sei anni o di eta' superiore, con un adeguato            
progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la            
fascia d'eta' fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla           
presente legge e alla relativa direttiva.                                       
2 bis. Nei nidi indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 che               
usufruiscono di finanziamenti pubblici e' consentito l'accesso anche            
a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso                   
l'azienda beneficiaria. Le modalita' dell'accesso sono stabilite con            
apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza             
indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro              
del genitore, fino all'eta' scelta dalla famiglia per il passaggio              
alla scuola dell'infanzia.                                                      
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti             
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere                  
previsti:                                                                       
a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;                
b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi            
attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle               
condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di           
equita' e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto             
della vigente normativa .... in materia di condizioni economiche                
richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e             
sociali agevolate.                                                              
Art. 7                                                                          
Integrazione dei bambini disabili                                               
e prevenzione dello svantaggio                                                  
e dell'emarginazione                                                            
1. I servizi educativi per la prima infanzia, anche in collaborazione           
con i servizi competenti delle Aziende Unita' sanitarie locali e con            
i servizi sociali dei Comuni, garantiscono il diritto all'inserimento           
e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto                
all'art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per               
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone                  
handicappate", nonche' di bambini in situazione di disagio                      
relazionale e socio-culturale, e svolgono altresi' un'azione di                 
prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.                 
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le Aziende Unita'                 
sanitarie locali e i Comuni individuano forme specifiche di                     
collaborazione, al fine di garantire la piena integrazione dei                  
bambini disabili e con disagio socio-culturale, e di realizzare                 
interventi di educazione alla salute.                                           
Art. 8                                                                          
Partecipazione e trasparenza                                                    
1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella                   
gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei               
genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro                
attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi               
rappresentativi.                                                                
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle                
famiglie attraverso modalita' articolate e flessibili di incontro e             
di collaborazione.                                                              
3. I Comuni garantiscono la piu' ampia informazione sull'attivita'              
dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie,            
dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione           
degli indirizzi e alla verifica degli interventi.                               
Art. 9                                                                          
Servizi ricreativi                                                              
1. I servizi con finalita' puramente ricreativa rivolti a bambini di            
eta' inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono                 
soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e            
alla salute.                                                                    
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al Comune                   
competente per territorio, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto           
1990, n. 241, la denuncia di inizio attivita' comprendente                      
l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla                   
sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.                       
3. I servizi gia' funzionanti devono trasmettere la denuncia di                 
attivita' entro il termine previsto in apposita direttiva ai sensi              
dell'art. 1, comma 3. In caso di mancata denuncia, il Comune                    
competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' fino                     
all'effettuazione dei necessari controlli.                                      
4. Resta salvo quanto previsto per i soggiorni di vacanza per minori            
e i parchi gioco dalla L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 "Delega ai Comuni            
delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per            
minori".                                                                        
5. I Comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneita' e            
la corretta utilizzazione, a fini puramente ricreativi, dei servizi             
di cui al comma 1.                                                              
Art. 10                                                                         
(modificati commi 1 e 3 e sostituito comma 2                                    
da art. 6, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                           
Funzioni della Regione                                                          
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, di                
norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per           
la prima infanzia, che definisce:                                               
a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di            
ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la                 
qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuita'            
e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari,             
anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato,              
nonche' per la realizzazione di servizi sperimentali;                           
b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione           
degli operatori;                                                                
c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca,           
formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di                   
documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della                   
qualita' dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli               
Enti locali.                                                                    
2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma             
1:                                                                              
a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto                 
capitale per l'estensione dell'offerta, approva gli atti                        
programmatori delle Province per le spese di investimento e adotta il           
relativo riparto;                                                               
b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese                
correnti e, in conformita' ad esso, approva il riparto dei fondi a              
favore delle Province.                                                          
3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), la               
Regione puo' inoltre attuare direttamente progetti di interesse                 
regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di                 
centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per                    
sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e                    
promuovere il piu' ampio confronto culturale nazionale ed                       
internazionale. La Regione rilascia altresi' ai soggetti gestori                
l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto                
all'articolo 37, comma 7.                                                       
Art. 11                                                                         
(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis                                      
da art. 7, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                           
Funzioni delle Province                                                         
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:                                 
a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10,                
comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni,             
il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi               
educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani                  
annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori           
e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli              
interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di                   
promozione di diritti e opportunita' dell'infanzia e                            
dell'adolescenza;                                                               
b) istituiscono la Commissione tecnica di cui all'articolo 23;                  
c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati           
ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima                
infanzia esistenti sul territorio provinciale.                                  
1 bis. Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla                    
competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo           
dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli                
obiettivi della programmazione regionale e provinciale.                         
Art. 12                                                                         
(aggiunta lett. d bis) da art. 8, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                    
Funzioni dei Comuni                                                             
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:                                    
a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la                 
vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia            
e sulle loro strutture, nonche' sui servizi ricreativi di cui                   
all'art. 9;                                                                     
b) concedono l'accreditamento fermo restando quanto previsto                    
dall'art. 37, comma 7;                                                          
c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;               
d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte            
di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del               
proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma                      
provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);                            
d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in                
conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;                               
e) attuano interventi di formazione del personale e di qualificazione           
dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con               
altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;                      
f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per             
la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo                
settore.                                                                        
Art. 13                                                                         
Compiti delle Aziende Unita' sanitarie locali                                   
1. Le Aziende Unita' sanitarie locali garantiscono la tutela e la               
vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi educativi            
per la prima infanzia.                                                          
2. Le Aziende individuano altresi' forme specifiche di collaborazione           
con i soggetti gestori per le finalita' di cui all'art. 7, comma 2.             
Art. 14                                                                         
(sostituito da art. 9, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                               
Interventi ammessi a contributo e beneficiari                                   
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui            
all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11,             
assegna alle Province:                                                          
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 3;                                
b) le risorse per il funzionamento della Commissione tecnica                    
provinciale di cui all'articolo 23 e per il sostegno contributivo ai            
coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.                    
2. A seguito dell'approvazione degli atti programmatori provinciali             
da parte della Giunta regionale, i fondi regionali per spese di                 
investimento relativi a interventi di nuova costruzione, acquisto,              
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,                 
ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per           
la prima infanzia, nonche' arredo degli stessi, sono erogati dalle              
Province:                                                                       
a) ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per               
questi ultimi, il Comune interessato;                                           
b) a soggetti privati, sentito il Comune interessato; gli edifici da            
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,                 
all'atto della concessione del contributo, in proprieta', oppure in             
diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei                
richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente             
al termine del vincolo di destinazione.                                         
3. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al             
comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalita' indicate                   
all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione           
al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se               
l'autorizzazione e' revocata.                                                   
4. Nell'ambito dei programmi provinciali, i fondi regionali per spese           
correnti sono erogati dalle Province ai soggetti gestori, singoli o             
associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d)              
per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure           
di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli              
stessi coordinatori pedagogici, nonche' per la realizzazione di                 
servizi sperimentali.                                                           
5. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalita' e le           
procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo,             
nonche' le aree di intervento dei progetti regionali di cui                     
all'articolo 10, comma 3.                                                       
Art. 15                                                                         
Sistema informativo                                                             
sui servizi educativi per la prima infanzia                                     
1. La Regione, gli Enti locali e i soggetti gestori dei servizi per             
l'infanzia, anche ai fini dell'attuazione della Legge 23 dicembre               
1997, n. 451 "Istituzione della Commissione parlamentare per                    
l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia", sono tenuti           
a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici           
ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo                
integrato, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 della               
Legge 24 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri                 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".                           
TITOLO II                                                                       
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO                                                 
E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA                                            
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI GESTITI DA ENTI                                       
E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI                                                   
Art. 16                                                                         
(sostituito comma 1 da art. 10,                                                 
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                                      
Autorizzazione al funzionamento                                                 
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima                  
infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di eta'                
inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a            
fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi             
indicati all'articolo 70 della Legge 448/2001 e le sezioni aggregate            
a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici,               
sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di           
cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e            
ubicazione.                                                                     
2. L'autorizzazione al funzionamento e' concessa dal Comune nel cui             
territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il                
parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 23.                        
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono           
presentare al Comune competente denuncia di inizio dell'attivita'.              
Art. 17                                                                         
(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11,L.R. 14 aprile 2004, n.             
8)                                                                              
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento                                 
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo             
16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti                
requisiti:                                                                      
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo             
III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3                    
dell'art. 1;                                                                    
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti              
dalla normativa in vigore;                                                      
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali           
di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;                    
d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti              
cosi' come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;                         
e) adottare, qualora vengano forniti uno o piu' pasti, una tabella              
dietetica approvata dall'Azienda Unita' sanitaria locale e prevedere            
procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del           
DPR 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione           
delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e           
altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano                   
l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti                        
geneticamente modificati e diano priorita' all'utilizzo di prodotti             
ottenuti con metodi biologici;                                                  
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli                 
utenti;                                                                         
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad             
un minimo di venti ore annuali, alle attivita' di aggiornamento, alla           
programmazione delle attivita' educative e alla promozione della                
partecipazione delle famiglie.                                                  
Art. 18                                                                         
Accreditamento                                                                  
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione            
del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la                
procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di                    
requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per                 
l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e            
privati.                                                                        
2. L'accreditamento e' concesso dal Comune entro novanta giorni dalla           
data di presentazione della domanda da parte dei soggetti                       
interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art.            
23, salvo quanto disposto all'art. 37, comma 7. Decorso inutilmente             
tale termine, il provvedimento e' adottato in via sostitutiva dalla             
Regione.                                                                        
Art. 19                                                                         
(sostituito comma 2 da art. 12,L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                       
Requisiti per l'accreditamento                                                  
1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere           
i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:                      
a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalita' e la              
programmazione delle attivita' educative, nonche' le modalita'                  
organizzative e di funzionamento del servizio;                                  
b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di              
quanto stabilito all'art. 33;                                                   
c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a             
quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal               
fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai            
progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione            
tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;                               
d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano              
diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della            
realizzazione del sistema educativo integrato;                                  
e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di            
cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle            
famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di                   
organismi di gestione, sia attraverso le modalita' di collaborazione            
con i genitori in esso indicate;                                                
f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio,                
adeguandoli alle direttive regionali in merito.                                 
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per            
l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto            
all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di              
cui al comma 1 e' condizione di funzionamento per i servizi                     
pubblici.                                                                       
Art. 20                                                                         
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia                          
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei soggetti             
autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei            
soggetti accreditati e dei servizi ricreativi che hanno presentato              
denuncia ai sensi dell'art. 9.                                                  
2. A tal fine la Regione e i Comuni trasmettono periodicamente alle             
Province gli elenchi dei soggetti autorizzati, accreditati e                    
autodenunciatisi.                                                               
3. L'elenco dei soggetti registrati a livello provinciale e'                    
pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.                  
Art. 21                                                                         
(sostituito da art. 13, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                              
Vigilanza e sanzioni                                                            
1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se               
necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede           
a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti                
sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento            
e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte            
salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla                     
legislazione vigente.                                                           
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza            
avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o                 
gestisca un servizio ricreativo di cui all'articolo 9 senza avere               
presentato la denuncia di inizio attivita', e' soggetto ad una                  
sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui               
importo e' stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro            
tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da                  
applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito                    
richiesto per l'autorizzazione. Se la violazione persiste, il Comune            
assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso                
inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione e            
alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del            
requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal                  
Comune, il requisito mancante non e' ripristinato o il soggetto                 
gestore non ha presentato domanda di autorizzazione, il Comune stesso           
puo' procedere alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura del              
servizio.                                                                       
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o piu' requisiti           
per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere           
al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale                
termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per            
un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano             
reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento                 
comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione             
eventualmente concessi, nonche' dagli appalti e dai rapporti                    
convenzionali in atto.                                                          
4. Del provvedimento di revoca e' data notizia alla Provincia                   
competente che provvede alla cancellazione dal registro.                        
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e                 
l'introito dei relativi proventi compete al Comune.                             
Art. 22                                                                         
(aggiunto comma 2 bis da art. 14,                                               
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                                      
Rapporti convenzionali e appalto di servizi                                     
1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con               
soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la               
prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta                 
regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono           
adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.                        
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati           
a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutata in              
base ad elementi diversi, quali la qualita' del progetto pedagogico,            
le modalita' di gestione, il rapporto numerico tra educatori e                  
bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.                           
2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione             
di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per              
gli stessi e' inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per                 
l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per                  
l'accreditamento di cui all'articolo 19.                                        
Art. 23                                                                         
Commissione tecnica provinciale                                                 
1. Presso ciascuna Provincia e' istituita una Commissione tecnica,              
con funzioni consultive, composta dai seguenti rappresentanti:                  
a) un dirigente dell'Amministrazione provinciale competente nel                 
settore dei servizi per l'infanzia, con funzioni di Presidente;                 
b) due coordinatori pedagogici, di cui uno scelto tra i coordinatori            
operanti nel settore privato, e un dirigente dei servizi per                    
l'infanzia, designati dalla Provincia in accordo con i Comuni;                  
c) due operatori dei settori igienico-sanitario e della sicurezza               
presenti nel territorio, designati dall'Azienda Unita' sanitaria                
locale;                                                                         
d) due tecnici del settore edilizio, con esperienze specifiche sui              
servizi per l'infanzia, di cui uno designato  dal Comune capoluogo di           
provincia e l'altro dalla Provincia.                                            
2. Qualora sul territorio provinciale esistano piu' Aziende Unita'              
sanitarie locali, la designazione e' effettuata di comune accordo fra           
le stesse.                                                                      
3. Un funzionario della Provincia con competenze                                
giuridico-amministrative svolge le funzioni di segretario.                      
4. Nell'espressione del parere, in caso di parita', prevale il voto             
del Presidente.                                                                 
5. Salva la necessaria presenza del Presidente, la Commissione puo'             
operare anche con un numero ridotto di componenti, purche' siano                
rappresentate tutte le professionalita' indicate al comma 1.                    
6. Ciascuna Commissione e' nominata dal Presidente della Provincia,             
resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale            
ed ha sede presso l'Amministrazione provinciale.                                
Art. 24                                                                         
(sostituito da art. 15, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                              
Compiti della Commissione tecnica provinciale                                   
1. La Commissione ha i seguenti compiti:                                        
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di                   
autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi                 
privati, nonche' parere vincolante in relazione all'accreditamento di           
servizi pubblici;                                                               
b) svolge attivita' di consulenza a favore dei Comuni e degli altri             
soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di               
accreditamento dei servizi educativi;                                           
c) trasmette alla Provincia e alla Regione una relazione periodica              
sull'attivita' autorizzatoria e di accreditamento del territorio                
provinciale, segnalando in particolare i casi problematici rilevati.            
2. In deroga alle previsioni dell'articolo 23, per l'espressione del            
parere in relazione all'accreditamento, la Commissione e' costituita            
esclusivamente dal Presidente e dai coordinatori pedagogici, e puo'             
essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla Commissione,           
in relazione al numero delle richieste di parere.                               
TITOLO III                                                                      
CARATTERISTICHE GENERALI                                                        
DELL'AREA E DELLA STRUTTURA                                                     
Art. 25                                                                         
Caratteristiche generali dell'area                                              
1. I Comuni con la pianificazione urbanistica programmano e                     
individuano le aree da destinarsi a servizi per la prima infanzia.              
2. I servizi educativi devono essere ubicati in un'area accessibile,            
soleggiata, prevalentemente pianeggiante, adeguatamente protetta da             
fonti di inquinamento di ogni tipo, di norma caratterizzata dalla               
presenza di ampie zone verdi.                                                   
3. I servizi devono inoltre essere dotati di uno spazio esterno                 
attrezzato per i bambini.                                                       
Art. 26                                                                         
Integrazione tra servizi                                                        
1. Nelle aree urbane di nuovo insediamento e di ristrutturazione                
devono essere favorite l'integrazione e la continuita' tra nidi                 
d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia, scuole                   
elementari e servizi sociali e sanitari, anche attraverso la                    
progettazione relativa al sistema di mobilita', di accessibilita' e             
del verde.                                                                      
Art. 27                                                                         
Criteri per la progettazionedelle strutture e l'arredamento                     
1. La progettazione dei servizi educativi per la prima infanzia,                
fermo restando quanto previsto all'art. 16 della Legge 11 febbraio              
1994, n. 109 in materia di progettazione di opere pubbliche, si                 
realizza prendendo a riferimento anche il progetto pedagogico, dalle            
fasi iniziali di progettazione, fino all'attivazione del servizio.              
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi           
dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere ai                
requisiti di sicurezza meccanica e stabilita', sicurezza in caso di             
incendio, igiene, salute e benessere ambientale, sicurezza                      
nell'impiego, protezione da rumore, risparmio energetico e                      
fruibilita'.                                                                    
3. Per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere                
utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, ne' in                   
condizioni normali, ne' in condizioni critiche.                                 
Art. 28                                                                         
(sostituito da art. 16, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                              
Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamentiin conto capitale             
1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia              
che hanno fruito di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo              
14, comma 2, lettera a), e' istituito vincolo di destinazione per               
quindici anni e la rimozione del vincolo prima della scadenza e'                
consentita dalla Giunta regionale nel caso l'immobile sia destinato             
ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una             
diversa e migliore soluzione insediativa del servizio educativo.                
2. Nel caso di finanziamenti in conto capitale concessi a soggetti              
privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di            
destinazione e' di durata ventennale e la rimozione del vincolo prima           
della scadenza e' consentita dalla Giunta regionale nel caso                    
l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o                     
l'adolescenza o ad altro servizio sociale.                                      
3. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata             
del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso, la quota parte            
dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.                  
4. La Giunta regionale stabilisce altresi' le modalita' di                      
restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di                
revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'articolo 14           
comma 3.                                                                        
TITOLO IV                                                                       
PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA                                                   
E DEI SERVIZI INTEGRATIVI                                                       
E COORDINAMENTO PEDAGOGICO                                                      
Art. 29                                                                         
Requisiti del personale                                                         
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la                        
determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei                  
servizi educativi per la prima infanzia e' assicurato dal personale             
educatore e dal personale addetto ai servizi generali. Gli educatori            
dei servizi integrativi devono possedere lo stesso titolo di studio             
previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche al fine di                
garantire la fungibilita' delle prestazioni e la mobilita' tra i                
servizi.                                                                        
Art. 30                                                                         
Compiti del personale                                                           
1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei           
bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono                           
all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare,             
per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 3            
gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono            
il loro ruolo attivo.                                                           
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli               
addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino              
degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale                   
educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e            
al buon funzionamento dell'attivita' del servizio. Nei nidi                     
d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti             
relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.                   
3. Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione            
e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di                      
indicazioni metodologiche e operative.                                          
Art. 31                                                                         
Collegialita' e lavoro di gruppo                                                
1. L'attivita' del personale si svolge secondo il metodo del lavoro             
di gruppo e il principio della collegialita', in stretta                        
collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuita'             
degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle                
diverse professionalita' degli operatori del servizio.                          
2. Le modalita' di collaborazione e di integrazione tra le diverse              
figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori                
nell'ambito della contrattazione di settore.                                    
Art. 32                                                                         
Rapporto numerico tra personale e bambini                                       
1. Il Consiglio regionale con propria direttiva definisce il rapporto           
numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi                  
generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando                
nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro           
eta', con particolare attenzione a quelli di eta' inferiore ai dodici           
mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di            
disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e               
alla gravita' dei casi; le caratteristiche generali della struttura e           
i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati            
al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.               
2. Il Consiglio regionale con la stessa direttiva definisce altresi'            
il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi            
integrativi, in relazione alle caratteristiche specifiche del                   
servizio offerto.                                                               
Art. 33                                                                         
(sostituito da art. 17, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                              
Coordinatori pedagogici                                                         
1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le                   
funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia           
tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo            
socio-pedagogico o socio-psicologico.                                           
2. I coordinatori pedagogici svolgono altresi' compiti di indirizzo e           
sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla              
loro formazione permanente, di promozione e valutazione della                   
qualita', nonche' di monitoraggio e documentazione delle esperienze,            
di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e              
sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunita' locale,              
anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia.                           
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita                
considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel             
territorio.                                                                     
Art. 34                                                                         
(sostituito da art. 18, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                              
Coordinamenti pedagogici                                                        
1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti                   
gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a            
garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno           
del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e              
continuita' degli interventi sul piano educativo e di omogeneita' ed            
efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento               
pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli                    
indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema             
dei servizi per l'infanzia.                                                     
2. Ciascuna Provincia istituisce un coordinamento pedagogico                    
provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per                
l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e                  
scambio delle esperienze, supporto all'innovazione, sperimentazione e           
qualificazione dei servizi, nonche' supporto all'attivita'                      
programmatoria della Provincia in materia di servizi per l'infanzia.            
Il coordinamento pedagogico provinciale cura altresi' i rapporti con            
Istituti di ricerca e il raccordo con i Centri per le famiglie.                 
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi                     
accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori                     
pedagogici al coordinamento provinciale.                                        
Art. 35                                                                         
(aggiunto comma 3 bis) da art. 19,                                              
L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                                                      
Formazione dei coordinatori pedagogici                                          
e degli operatori                                                               
1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere                 
adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche            
in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad                
attivita' ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento                
realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Universita' o da             
Centri di formazione e ricerca.                                                 
2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative            
per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo                   
indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.              
3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresi' la formazione              
permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento               
annuale. Nell'ambito di tale attivita' dovranno essere previste anche           
iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.                       
3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento           
la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti                      
nell'attivita' istruttoria un'adeguata formazione.                              
TITOLO V                                                                        
NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI                                         
Art. 36                                                                         
(sostituito da art. 20, L.R. 14 aprile 2004, n. 8)                              
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse           
provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per           
le politiche sociali, nonche' mediante la modifica o l'istituzione di           
apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli nella parte            
spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria               
disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della               
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione               
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27                
marzo 1972, n. 4).                                                              
Art. 37                                                                         
(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3da art. 21, L.R. 14                
aprile 2004, n. 8)                                                              
Norme transitorie e finali                                                      
1. Le norme dei Titoli II e III e la normativa di attuazione di cui             
all'art. 1, comma 3 si applicano alle strutture destinate ai servizi            
per l'infanzia di cui alla presente legge di nuova realizzazione.               
2. Le strutture funzionanti al 29 gennaio 2000 devono adeguarsi a               
quanto previsto dal Titolo II e dal Titolo III della presente legge             
in materia di autorizzazione al funzionamento, rispettivamente entro            
tre anni ed entro cinque anni dall'emanazione delle relative                    
direttive di prima attuazione.                                                  
3. abrogato.                                                                    
4. Per il personale in servizio al 29 gennaio 2000 valgono i titoli             
di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento                       
dell'assunzione in servizio. Per i coordinatori pedagogici in                   
servizio al 29 gennaio 2000 sono ritenuti validi i titoli di cui gli            
stessi erano in possesso in tale data.                                          
5. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria             
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino            
all'approvazione del programma di cui all'art. 10, continuano ad                
applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dalla                 
presente legge.                                                                 
6. In sede di prima applicazione della presente legge, per gli                  
interventi di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), continuano ad               
applicarsi le norme delle leggi regionali abrogate dalla presente               
legge, fino all'approvazione dell'apposita direttiva concernente i              
requisiti strutturali da emanarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3.                
7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia,           
le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate               
dalla Regione su richiesta dei Comuni.                                          
Art. 38                                                                         
Abrogazioni                                                                     
1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:                
a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14              
agosto 1989, n. 27;                                                             
b) la L.R. 14 novembre 1972, n. 11; la L.R. 22 dicembre 1972, n. 14;            
la L.R. 7 marzo 1973, n. 15; la L.R. 27 novembre 1973, n. 41; la L.R.           
13 maggio 1974, n. 15; la L.R. 26 agosto 1974, n. 45; la L.R. 23                
gennaio 1976, n. 6; la L.R. 5 novembre 1976, n. 46; la L.R. 21 giugno           
1978, n. 17; la L.R. 12 dicembre 1980, n. 58.                                   
2. E' abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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