REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2004, n. 2404

Recepimento dell'Accordo contratto integrativo tra la Regione Emilia-Romagna e gli ospedali privati accreditati (fascia A) per la fornitura di prestazione di alta specialita' anni 2004-2005-2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- 2054/01 con la quale veniva approvato l'Accordo generale per il               
triennio 2001-2003 tra la Regione Emilia-Romagna e la associazioni              
della ospedalita' privata in materia di prestazioni ospedaliere                 
erogate dalle strutture private accreditate, nel quale la Parte I, di           
definizione della regole generali, veniva estesa come validita' anche           
agli ospedali privati di fascia A;                                              
- 2132/01 con la quale veniva approvato l'Accordo fra la Regione                
Emilia-Romagna e gli ospedali privati accreditati di fascia A per la            
fornitura di prestazioni di alta specialita' per gli anni 2001-2003;            
- 2736/03 con la quale veniva approvato l'Accordo integrativo                   
valevole per l'anno 2003, che si era reso necessario anche alla luce            
delle modifiche della casistica trattata, in particolare                        
relativamente ad una maggior diffusione in ambito cardiologico e                
cardiochirurgico delle tecniche di approccio meno invasive in                   
sostituzione di quelle chirurgiche tradizionali;                                
- 2403/04 con la quale si e' provveduto ad autorizzare l'Assessore              
alla Sanita' alla sottoscrizione dell'accordo di carattere generale             
fra la Regione Emilia-Romagna e le rappresentanze regionali della               
spedalita' privata (AIOP ed ARIS) per il triennio 2004-2006, la cui             
Parte I contiene tutti gli aspetti regolamentari generali, validi per           
tutti gli ospedali privati associati alle associazioni firmatarie               
compresi pertanto gli ospedali di alta specialita', mentre demanda a            
specifico accordo integrativo i contenuti di tipo prestazionale ed              
economico;                                                                      
considerato che i suddetti accordi specifici, di regolamentazione               
dell'erogazione dell'attivita' di alta specialita' sono andati a                
naturale scadenza il 31/12/2003, per cui si ritiene necessario                  
addivenire ad un nuovo accordo che regolamenti la fornitura delle               
prestazioni in oggetto per gli anni 2004, 2005 e 2006, allinearsi               
all'accordo generale sopra citato e recependo, in un'ottica di                  
integrazione negoziata e consensuale, alcune necessarie modifiche,              
anche in relazione ai cambiamenti tecnico-scientifici avvenuti in               
tale settore di attivita'. In particolare:                                      
1. la riorganizzazione interna dei gruppi di prestazioni individuati            
nell'accordo allegato al presente atto;                                         
2. la classificazione dei gruppi di cui al punto 1, in ordine                   
decrescente di rilevanza;                                                       
3. la nuova valutazione dei fabbisogni effettuata dall'apposita                 
Commissione cardiochirurgica come punto di riferimento del livello              
produttivo necessario per gli anni 2004 e 2005, salvo l'emergere di             
nuove indicazioni scientifiche;                                                 
4. la ridefinizione delle tariffe per le prestazioni di cui al                  
presente accordo;                                                               
5. il coinvolgimento degli ospedali privati accreditati di fascia A             
nell'avvio del percorso di accreditamento istituzionale cosi' come              
previsto dal DLgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni,                
sulla base delle indicazioni regionali contenute nella L.R. 34/98,              
nella delibera di Giunta regionale 23 febbraio 2004, n. 327 e nella             
determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche sociali del           
26 luglio 2004, n. 10256;                                                       
6. l'impegno a riconoscere agli ospedali privati gli interventi                 
effettuati oltre la meta' del fabbisogno di cui al precedente punto             
3, comunque entro il tetto complessivo del fabbisogno regionale a               
fronte di una produzione del comparto pubblico che non raggiunga i              
limiti fissati dalla programmazione;                                            
7. la invalicabilita' dei sub budget per i gruppi di prestazioni di             
cui al punto 1 che vanno dall'1 bis al 4.3, cosi' come classificati             
nell'accordo allegato al presente atto;                                         
8. la definizione di un meccanismo di travasabilita' di eventuali non           
utilizzi di sub budget  che, essendo i gruppi classificati in ordine            
decrescente di rilevanza dall'alto verso il basso, preveda la                   
possibilita' di utilizzare appieno i budget non esauriti dall'alto              
verso il basso, mentre, in senso inverso, il travaso di risorse puo'            
avvenire in un limite massimo dell'11%;                                         
considerato che l'accordo-contratto allegato alla presente                      
deliberazione quale parte integrante, persegue l'obiettivo di                   
favorire il processo di integrazione negoziata e consensuale per il             
miglior utilizzo delle risorse esistenti nel rispetto sia dei mezzi             
finanziari complessivamente disponibili, che delle previsioni della             
pianificazione regionale applicabili ai soggetti pubblici e privati;            
ritenuto pertanto opportuno approvare il testo allegato                         
dell'accordo-contratto in materia di prestazioni di alta                        
specialita';                                                                    
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Franco               
Rossi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della             
deliberazione della Giunta regionale 447/03;                                    
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare l'accordo-contratto, allegato alla presente                     
deliberazione quale parte sostanziale integrante, per la                        
regolamentazione dei rapporti di fornitura di prestazioni ospedaliere           
di alta specialita' per gli anni 2004, 2005 e 2006, per quanto                  
concerne la parte tecnico normativa e con validita' biennale (per gli           
anni 2004-2005) per quanto riguarda la parte economica;                         
2) di dare mandato all'Assessore regionale alla Sanita' alla                    
sottoscrizione dell'accordo con i rappresentanti legali delle Case di           
Cura private Villa Maria Cecilia di Cotignola, Villa Salus di Reggio            
Emilia, Hesperia Hospital di Modena e Villa Torri di Bologna ed il              
Presidente dell'AIOP regionale;3) di ribadire che tale accordo e'               
parte integrante del sistema degli accordi regionali in materia di              
acquisizione di prestazioni ospedaliere e che, per gli ospedali                 
privati di fascia A, valgono le regolamentazioni generali definite              
nella Parte I dell'"Accordo generale tra Regione Emilia-Romagna e               
AIOP e ARIS Emilia-Romagna per la regolamentazione dei rapporti in              
materia di prestazioni erogate dalla rete ospedaliera privata -                 
Triennio 2004-2006".                                                            
ACCORDO - CONTRATTO                                                             
Regolamentazione dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna/ospedali               
privati accreditati (fascia A) per la fornitura di prestazioni                  
ospedaliere di alta specialita' anni 2004, 2005, 2006                           
Tra la Regione Emilia-Romagna, nella persona dell'Assessore regionale           
alla Sanita' arch. Giovanni Bissoni e gli ospedali privati                      
accreditati Hesperia Hospital di Modena, Villa Maria Cecilia di                 
Cotignola (RA), Villa Salus di Reggio Emilia e Villa Torri di                   
Bologna, rappresentate dall'AIOP regionale nella persona del rag.               
Lorenzo Orta, di seguito chiamate anche solo "parti", e dai legali              
rappresentanti pro-tempore delle singole strutture.                             
Premesse                                                                        
A) Tra le parti si sono resi vigenti accordi a partire dal triennio             
98/2000 aventi ad oggetto le prestazioni erogabili dagli ospedali               
privati accreditati di alta specialita' operanti in regione, in                 
ottemperanza di quanto previsto dall'art. 8-quinquies del DLgs 502/92           
e successive modifiche ed integrazioni;                                         
B) la presente intesa accoglie i risultati dei lavori della                     
Commissione mista prevista dagli accordi precedenti e sostituisce               
integralmente la precedente disciplina pattizia per la materia                  
specifica;                                                                      
C) la presente accordo di alta specialita' si applica quanto                    
specificato nella Parte I dell'accordo generale Regione                         
Emilia-Romagna e AIOP e ARIS, in quanto parte comune di                         
regolamentazione dei rapporti fra Regione Emilia-Romagna e ospedali             
privati.                                                                        
Tutto cio' premesso                                                             
si conviene:                                                                    
- di considerare la presente intesa quale atto conseguente al sistema           
degli accordi con i produttori prefigurato dalla DGR n. 426                     
dell'1/3/2000; in particolare trattandosi di funzioni a valenza                 
regionale la presente intesa si qualifica come accordo-contratto per            
le prestazioni alta specialita' valevole per tutti i produttori                 
privati classificati come ospedali di fascia A accreditati della                
regione e per tutti i residenti della stessa;                                   
- che la presente intesa ha durata triennale per la parte normativa e           
biennale per la parte economica;                                                
- che la presente intesa e' da considerarsi valevole come sostitutiva           
dei rapporti di commissioning/fornitura anche locali per le                     
prestazioni oggetto di accordo di seguito specificate ed erogate da             
strutture private di fascia A. Sono comunque auspicabili accordi                
locali che entrino nel merito delle diverse organizzazioni                      
territoriali e dei bisogni di area, anche per una maggiore                      
integrazione dei servizi. In considerazione della valenza sovra                 
aziendale delle prestazioni di cui trattasi e delle strutture                   
firmatarie il presente accordo, eventuali accordi locali, da                    
considerarsi integrativi del presente accordo, devono essere previsti           
in un'ottica di area vasta.                                                     
1) Tipologia delle prestazioni contrattate                                      
Le prestazioni oggetto del presente accordo sono quelle di seguito              
specificate e suddivise in 5 categorie individuate secondo un ordine            
decrescente di rilievo ed importanza rispetto agli obiettivi della              
programmazione ospedaliera:                                                     
Cardiologia medico-chirurgica e malattie toraco-vascolari                       
(con esclusione delle prestazioni pediatriche)                                  
1) DRG fondamentali: 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 483                     
1bis) DRG collaterali al primo gruppo di particolare rilievo: 112,              
124, 125                                                                        
2) DRG: 005, 115, 116, 117, 118 pace maker, 478, 479 PTA, 315, 14,              
15, 130, 443, 131 ed altri della MDC 5                                          
3) DRG collegati all'emergenza: 127, 140, 120, 121, 122, 123, 129               
4) - 4.1: DRG collaterali al primo gruppo: 415, riabilitativi (132,             
133, 135, 136 ed altri DRG della MDC 5 se dimessi da reparti codice             
disciplina 56), 418 e 440 - 4.2: DRG 119 - 4.3: Neurochirurgia (DRG             
chirurgici della MDC 1 con esclusione del DRG 006 decompressione del            
tunnel carpale); vengono inclusi per corretta pertinenza i DRG 214 e            
215.                                                                            
Occasionalmente si potranno determinare anche altri DRG non                     
appartenenti alle MDC 1 e 5, diversi da quelli sopra elencati; in               
tale evenienza per poter procedere alle validazioni le SDO dovranno             
essere certificate dall'Assessorato come coerenti con le necessita'             
di ricovero presso le unita' operative accreditate di alta                      
specialita'.                                                                    
Nel presente accordo non rientrano le prestazioni fornite                       
dall'ospedale privato Villa Maria Cecilia di Gamma Knife, anche se              
rientranti  nell'MDC 1, in quanto oggetto di specifico accordo.                 
2) Valutazione dei fabbisogni                                                   
L'apposita Commissione ha proceduto, nel corrente anno, alla                    
ridefinizione dei fabbisogni in relazione soprattutto ai mutati                 
approcci di trattamento della sindrome coronarica acuta, che sta                
determinando un incremento di utilizzo dell'angioplastica coronarica            
e la riduzione degli interventi di by-pass aorto-coronarico. La                 
Commissione ha valutato che la riduzione dell'attivita' di by-pass              
(calcolata nel 10% annuo per il prossimo triennio)  non sara'                   
compensata dall'incremento del numero di interventi alle valvole                
cardiache e aorta toracica, per cui si dovrebbe registrare un trend             
complessivo in riduzione dell'attivita' cardiochirurgica mantenendo             
l'azzeramento sostanziale dei tempi di attesa.                                  
Sulla base delle considerazioni sopra sintetizzate e' stato definito            
il fabbisogno per valvole e by-pass, per il triennio 2004-2006,                 
rispettivamente pari a: 3.370 interventi per il 2004, 3.250 per il              
2005 e 3.050 per il 2006; un andamento stazionario per le procedure             
di emodinamica diagnostica ed  un incremento del 30%, rispetto al               
2003, dell'attivita' di angioplastica coronarica di cui circa l'80%             
in condizioni di urgenza (ptca primaria e salvavita). Tale fabbisogno           
risulta coperto dalle strutture, pubbliche e private, attualmente               
operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna.                           
Sulla base delle considerazioni su riportate appare ragionevole una             
rivalutazione in riduzione del numero di interventi di gruppo 1 per             
il prossimo triennio.                                                           
3) Accreditamento - Fascia                                                      
Gli ospedali privati di alta specialita' della regione                          
Emilia-Romagna, accreditati sulla base del protocollo di                        
accreditamento volontario (protocollo d'intesa del 16/7/1996 recepito           
con DGR 2001/96), sono funzionali, stante la loro attivita', alla               
copertura del fabbisogno di cui al punto precedente. A partire dal              
2004, parteciperanno al percorso di accreditamento istituzionale,               
cosi' come previsto dal DLgs 502/92 e successive modifiche ed                   
integrazioni, sulla base delle indicazioni regionali contenute nella            
L.R. 34/98, nella delibera di Giunta regionale 23 febbraio 2004, n.             
327 e nella determinazione del Direttore generale Sanita' e Politiche           
sociali del 26 luglio 2004, n. 10256.                                           
Gli ospedali privati di alta specialita' sono equiparati agli                   
stabilimenti ospedalieri di fascia A.                                           
4) Fornitura prestazioni triennio 2004/2006 e tariffe                           
4.1) Gruppo 1                                                                   
Tale gruppo contiene i cosiddetti DRG fondamentali, per i quali,                
coerentemente con quanto previsto nella valutazione di fabbisogno,              
per cittadini residenti in Emilia-Romagna, definito solo su una parte           
dei DRG che compongono il gruppo 1, viene stabilito un tetto                    
complessivo di produzione (comparto pubblico piu' comparto privato)             
di 4.300 casi per il 2004 e di 4.200 casi per il 2005.                          
Il riferimento produttivo del comparto privato viene identificato nel           
50% del fabbisogno definito, comprensivo dell'attivita' in elezione e           
in emergenza, fatto salvo quanto di seguito stabilito in merito al              
recupero della mobilita' passiva extra regionale e fatti salvi                  
eventuali ulteriori interventi preventivamente richiesti dal                    
committente regionale anche con riferimento al monitoraggio delle               
liste di attesa.                                                                
In particolare il tetto di 4.200 interventi per il 2005 verra'                  
monitorato con particolare attenzione dalla Commissione in relazione            
all'andamento reale del fabbisogno per valvole e by-pass                        
aorto-coronarico, all'avverarsi della  conseguente riduzione del                
trend complessivo della domanda ed alla eventuale insorgenza, nel               
periodo di applicazione del presente accordo, di pratiche cliniche              
innovative.                                                                     
Qualora la produzione dell'intero comparto pubblico-privato non                 
raggiunga i limiti fissati, le strutture aderenti al presente accordo           
possono svolgere attivita' in esubero rispetto al 50% dei casi sopra            
attribuito, ma comunque sempre entro il limite complessivo.                     
Per tale gruppo di prestazioni, le strutture private accreditate                
ribadiscono il proprio impegno ad una programmazione della propria              
attivita', nel rispetto dei seguenti parametri generali:                        
- orientamento all'ambito territoriale come gia' delineato per la               
risposta all'emergenza (bacini di utenza proporzionati quindi alla              
popolazione di tali ambiti);                                                    
- livelli di attivita' accreditati a ciascuna struttura dalla                   
Commissione Regione Emilia-Romagna in rapporto ai requisiti                     
posseduti;                                                                      
- capacita' produttiva dimostrata da ogni struttura con l'attivita'             
storica svolta.                                                                 
Nell'ambito dei volumi complessivi sopra definiti, si da' atto della            
proposta distributiva formulata dall'AIOP e dagli Ospedali privati              
accreditati, proposta che diventa il riferimento per le eventuali               
applicazioni individuali di penalita':                                          
  2004  2005                                                                    
Hesperia Hospital  casi  661  645                                               
Salus  casi  430  420                                                           
Villa Maria Cecilia  casi  798  780                                             
Villa Torri  casi  261  255                                                     
Totale  casi  2.150  2.100                                                      
(*) : tali totali non tengono conto delle PTCA conteggiabili nel gr.            
1 come illustrato di seguito (punto 4.2).                                       
La ripartizione dei casi eventualmente non prodotti dal comparto                
pubblico a copertura dei casi prodotti in esubero dal privato verra'            
effettuata in parti uguali tra le quattro strutture private, anche              
per quanto riguarda le implicazioni derivanti dalla suddivisione del            
limite budgettario di cui in seguito.                                           
Fermo restando quanto sopra definito in termini di limiti numerici di           
prestazioni, viene individuato per il gruppo 1 un limite di spesa               
invalicabile pari a Euro 37.425.089, derivante per il 2004 da una               
stima dell'importo medio per prestazione pari a Euro 15.558,15                  
("valore medio stimato") oltre alla separata valorizzazione delle 116           
ptca eventualmente conteggiati nel gr. 1; per il 2005 sia il tetto di           
spesa che il valore medio massimo per prestazioni vengono                       
incrementati del 4%.                                                            
Il rientro in tale limite di spesa avverra' tenendo conto di un tetto           
individuale composto dalla somma tra la valorizzazione, in termini di           
valore medio stimato, dei casi come sopra assegnati e di quelli                 
derivanti dalla mancata produzione del pubblico, e secondo criteri              
rigidamente proporzionali alle dimensioni dell'esubero da parte di              
ognuno.                                                                         
Indipendentemente da tale valore medio stimato, le tariffe DRG                  
specifiche applicate dagli ospedali privati di alta specialita' per i           
cittadini dell'Emilia-Romagna, per le prestazioni rientranti nel                
gruppo 1, vengono incrementate del 3% rispetto alle tariffe del 2003,           
per quanto riguarda l'anno 2004; per il 2005 si concorda fin da ora             
di definire le tariffe da utilizzare per la valorizzazione di detta             
attivita' dalle strutture firmatarie il presente accordo, come pari a           
quelle definite in sede di deliberazione tariffaria regionale                   
scontate del 10%. In assenza di un adeguamento tariffario regionale             
pari almeno al 3% per l'anno 2004 ed al 4% per l'anno 2005, la                  
tariffa di riferimento per il calcolo dello sconto del 10% sara'                
quella pubblica del 2003 adeguata del 3% ed in seguito del 4%.                  
4.2) Gruppo 1bis                                                                
Il budget per questo gruppo di prestazioni viene fissato per l'anno             
2004 in Euro 7.900.562. Il tetto di budget per tale gruppo e' stato             
definito incrementando, in linea con quanto previsto in sede di                 
fabbisogno, dell'11% il fatturato 2003 per prestazioni di PTCA e del            
3% la differenza fra tale fatturato e il budget 2003 del gruppo 1               
bis. L'incremento corrispondente all'11% del fatturato 2003 viene               
suddiviso in parti uguali tra le quattro strutture.                             
Vengono incrementate le tariffe dei DRG 124 e 125 del 3% e del DRG              
112 dell'8%, rispetto alle tariffe del 2003 applicate per tali                  
prestazioni dagli ospedali privati firmatari del presente accordo.              
Per quanto concerne il DRG 112 questo puo' essere conteggiato, con il           
limite massimo di 116 casi complessivi e di 29 casi per struttura,              
anche nel gruppo 1. Il conteggio nel gruppo 1 del DRG 112 avviene con           
una proporzione di 1 a 2,5: ogni 2,5 angioplastiche viene                       
incrementato il n. di casi del gruppo 1 di una unita' equivalente del           
DRG 106.                                                                        
Per l'anno 2005 si concorda fin d'ora di incrementare il budget  2004           
del 4%; analogamente le tariffe dei DRG 124 e 125 vengono                       
incrementate del 4%. La tariffa del DRG 112 viene invece definita a             
partire dalla tariffa di cui alla corrente delibera regionale                   
scontata del 10%. Resta valido anche per il DRG 112 quanto concordato           
nell'ultimo periodo del precedente paragrafo 4.1 (adeguamenti del 3%            
e del 4%).                                                                      
Le parti concordano sulla opportunita' di procedere alla massima                
integrazione tra le cardiologie pubbliche e private, tenuto conto               
delle considerazioni svolte dalla Commissione cardiologica e                    
cardiochirurgica regionale nel documento sul fabbisogno, delle linee            
di programmazione regionale ("La rete integrata di servizi - Hub &              
Spoke - Cardiologica e Cardiochirurgica").                                      
I piani cardiologici provinciali, formulati con la partecipazione ai            
gruppi di lavoro di operatori incaricati dalle strutture pubbliche e            
private di riferimento territoriale, valuteranno il ruolo delle                 
strutture private di alta specialita' per la copertura del fabbisogno           
complessivo di attivita' di angioplastica coronarica definiti dagli             
stessi coerentemente con le specifiche linee guida regionali per il             
trattamento della sindrome coronarica acuta e favoriranno la stesura            
di protocolli operativi condivisi.                                              
4.3) Gruppi dal 2 al 4.2                                                        
Viene concordato un incremento di budget del 3% per l'anno 2004                 
rispetto a quello concordato per il 2003 dagli ospedali privati                 
firmatari del presente accordo e di un ulteriore 4% per il 2005.                
Analoghi incrementi vengono adottati per le relative tariffe. Per le            
prestazioni riabilitative MDC specifiche si applicano le tariffe di             
cui alla deliberazione regionale in corso di validita'.                         
4.4) Gruppo 4.3                                                                 
Viene concordato un budget di Euro 1.109.100 per l'anno 2004,                   
adeguato del 4% per il 2005. Incrementi analoghi a quelli previsti al           
precedente paragrafo 4.3 vengono adottati per le relative tariffe.              
Una quota pari a Euro 300.000 deve essere finalizzata, a partire dal            
2005, a programmi di riduzione delle liste d'attesa per interventi di           
ernia discale, sviluppati in maniera integrata con le strutture                 
pubbliche con lunghe liste d'attesa.                                            
5) Funzionamento dei budget                                                     
I sub-budget di cui sopra (dall'1 bis al 4.3) sono invalicabili; gli            
abbattimenti, per le singole strutture, in caso di superamento,                 
dovranno avvenire in maniera proporzionale agli sconfinamenti                   
individuali rispetto ai  limiti per struttura calcolati sulla base              
della media dei fatturati 97 e 98 delle strutture (per V. Torri si              
tiene conto, come concordato nella precedente intesa, di un fatturato           
presunto) rispetto ai budget affidati a ciascun gruppo di attivita',            
secondo i criteri riportati nella tabella allegata al presente                  
accordo (Allegato 2).                                                           
Essendo detti sub-budget classificati in ordine decrescente di                  
rilevanza, eventuali sottoutilizzi potranno alimentare,                         
antecedentemente al calcolo delle penalita' di cui al punto                     
precedente,  dal basso verso l'alto i sub-budget superiori, ad                  
esclusione del 4.2), fino al gruppo 1; in senso inverso (dall'alto              
verso il basso, sempre con esclusione del 4.2) il travaso di risorse            
tra comparti non utilizzati potra' avvenire, sempre dall'1 in poi,              
con un limite massimo dell'11% (ex.: il gruppo 2 e 3, ipotizzato pari           
a 2,2 mil.ni di Euro e non utilizzato per 300.000 Euro, potra'                  
alimentare il 4.1, o se non capiente, il 4.3 per non piu' di 242.000            
Euro, pari all'11% di 2,2 mil.ni). Tali travasi avverranno con                  
ricadute individuali sui budget proporzionali ai budget di                      
provenienza.                                                                    
All'interno dei DRGs 110 e 111 sono inevitabilmente ricompresi in               
forza dei codici di codifica delle diagnosi e delle procedure                   
adottati, anche interventi che riguardano patologie dell'aorta                  
addominale e procedure di impianto del contropulsatore (in assenza di           
procedura cardiochirurgia e/o assistenza ventricolare, ecc.). Al fine           
di evidenziare nel gr. 1 "DRG Fondamentali" solo gli interventi                 
prettamente cardiochirurgici che riguardano l'aorta ascendente,                 
l'arco aortico e/o l'aorta toracica si propone di conteggiare i DRG             
110 e 111 negli altri gruppi da 1 bis a 4.1, valorizzandoli                     
all'interno dei sub-budgets assegnati. Saranno invece mantenuti nel             
gr. 1 i DRGs 110 e 111 con codici diagnosi: 441.01 - 441.03 - 441.1 -           
441.2 - 441.6 - 441.7, con gli idonei codici di procedura. I DRG 110            
e 111, non contraddistinti dalle predette diagnosi, potranno                    
pertanto, in sede di consuntivo, essere classificati dalle singole              
strutture indifferentemente tra quelli del gr. 1 o tra quelli di uno            
degli altri gruppi dall'1 bis al 4.1, restando invariati i limiti               
assegnati ad ogni sub-budget.                                                   
Si applica inoltre quanto stabilito al punto 2 della lettera                    
dell'Assessorato regionale alla Sanita' del 31/7/2000, prot. n.                 
30991/OSP, vale a dire la possibilita' che, fermo restando il vincolo           
economico del sub-budget 1 bis (DRG collaterali al primo gruppo di              
particolare rilievo) assegnato ad ogni singola struttura, gli                   
ospedali privati utilizzino parte di tale sub-budget per attivita' di           
angioplastica vascolare periferica con o senza stent, con codici di             
codifica delle procedure 39.50 e 39.90, che sviluppano i DRG 478,               
479, 315, 005.                                                                  
6) Recupero mobilita' extra regionale                                           
Qualora si verifichi un recupero di mobilita' passiva extra                     
regionale, questo si riflettera' economicamente per ogni anno del               
triennio sui budget dei settori interessati, ciascuno separatamente.            
Poiche' non e' materialmente possibile calcolare quanta parte                   
dell'eventuale recupero sia da addossare al settore privato o                   
pubblico, si stabilisce che al privato sia forfettariamente                     
attribuita una quota dell'eventuale recupero finanziario, registrato            
sul monte attivita' che compone ciascun sotto-budget e verificatosi             
rispetto all'anno precedente, pari alla percentuale di attivita'                
svolta dalle strutture sanitarie private, misurata come numero di               
ricoveri, a favore di cittadini residenti in Emilia-Romagna sul                 
totale delle attivita' svolte a carico del SSN dal complesso delle              
strutture regionali, pubbliche e private, che forniscono le                     
prestazioni oggetto del presente accordo.                                       
La eventuale quota di budget legata al recupero di mobilita' non                
viene storicizzata: il peggioramento del fenomeno della mobilita'               
nell'anno successivo porta automaticamente ad un decremento del                 
budget non superiore alla quota predetta.                                       
7) Incompatibilita'                                                             
Si applica tutto quanto previsto dall'accordo generale tra la Regione           
Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS al punto A.6).                                 
8)   Liste di attesa                                                            
Le parti si impegnano inoltre a continuare l'opera di monitoraggio              
delle liste d'attesa per ricoveri di cardiochirurgia coordinato                 
centralmente dall'Agenzia sanitaria regionale. La documentazione                
clinica ed i dati forniti da ciascuna struttura, nel rispetto delle             
indicazioni fornite dalla Agenzia sanitaria regionale, dovra'                   
pertanto essere adeguatamente esaustiva in modo da consentire la                
valutazione dei tempi di attesa e la valutazione della appropriatezza           
clinica degli interventi erogati e degli esiti clinici raggiunti, in            
accordo con le indicazioni di cui al programma di accreditamento                
istituzionale della Regione Emilia-Romagna.                                     
9)   Controlli e tempistica dei controlli                                       
Vale quanto previsto dall'accordo generale tra la Regione                       
Emilia-Romagna e l'AIOP e l'ARIS al punto A.4.2) e A.4.3).                      
Allegati:                                                                       
1. tabella con la definizione dei budget 2004 e 2005;                           
2. schema di funzionamento dei limiti di budget nei gruppi da 1bis a            
4.3.                                                                            
Bologna, . . . . . . . . .                                                      
L'ASSESSORE ALLA SANITA'  L'AIOP REGIONALE                                      
Giovanni Bissoni  Lorenzo Orta                                                  
e per gli ospedali privati accreditati:                                         
Hesperia Hospital                                                               
Salus                                                                           
Villa Maria Cecilia                                                             
Villa Torri                                                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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