REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2005, n. 841

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto della "Costruzione di una bretella di collegamento fra la SP 17 e la SP 35 con ponte sul fiume Conca"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
degli interventi previsti, e dei conseguenti impatti ambientali, del
progetto "Costruzione di una bretella di collegamento fra la SP 17 e
la SP 35 con ponte sul fiume Conca", nei comuni di San Clemente e
Morciano di Romagna, dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti
prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sugli ecosistemi e sul paesaggio, si
prescrive di mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste
nel progetto;
2. in fase di progettazione definitiva, si dovra' valutare
l'opportunita' di apportare alcune modifiche progettuali al tracciato
presentato per contenere o eliminare le criticita' evidenziate
rispetto alla matrice acustica; i punti critici sono ubicati tra gli
svincoli 2 e 3 (localita' Ca' Renzino) e subito a sud dello svincolo
4, nel tratto che conduce al ponte sul Conca; tali modifiche si
potrebbero concretizzare in uno spostamento verso sud del flesso
stradale tra gli svincoli 2 e 3, ed uno spostamento verso est del
tratto che parte dallo svincolo 4 verso il ponte Conca;
3. si dovra' in ogni caso garantire che le modifiche progettuali non
arrecheranno impatti su altri ricettori, e che lo spostamento
dell'asse stradale sia sufficiente per contenere le emissioni al
rumore entro i limiti di legge presso i ricettori individuati;
4. si dovra' in ogni caso provvedere a definire una nuova valutazione
acustica in corrispondenza dei tratti progettuali modificati, e
ridefinire le eventuali opere di mitigazione da realizzare;
5. tali modifiche, in fase di progetto definitivo, andranno concordate
con le Amministrazioni comunali territorialmente interessate
dall'intervento;
6. in materia acustica, si prescrive di attenersi alle disposizioni
riportate nel recente DPR n. 142 del 30 marzo 2004  "Regolamento
recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma
dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447"; in particolare
l'Allegato 1 dello stesso decreto riporta un'ampiezza della fascia di
pertinenza acustica per infrastrutture viarie della tipologia come
quella in esame di 250 metri, alla quale si associa un limite di
emissione sonoro per le scuole, ospedali, case di cura e riposo di 50
dB(A) diurno e 40 dB(A) notturno, mentre per gli altri ricettori si ha
un limite diurno di 65 dB(A) e notturno di 55 dB(A);
7. le opere di mitigazione, necessarie per il conseguimento del
rispetto dei limiti relativi all'impatto acustico, dovranno essere,
come in parte previste nella relazione di screening, di tipo
vegetazionale, (cespugli e alberature di essenze autoctone) in grado
di creare un corridoio ecologico che possa raccordarsi con la
vegetazione esistente dei vari canali attraversati dall'infrastruttura
ed in grado, inoltre, di mitigare l'inserimento dell'opera nel
paesaggio;
8. il progetto esecutivo dovra' comprendere le operazioni di
manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora;
a questa si aggiunge la necessita' di prevedere un reimpianto delle
fallanze nei primi tre anni di manutenzione;
9. nel caso in cui si prevedano mitigazioni direttamente sugli edifici
residenziali, mediante finestre silenti, si prescrive che, secondo
quanto previsto dal DPR 18/11/1998 n. 459, siano comunque introdotti
tutti gli eventuali ulteriori interventi necessari a garantire il
livello notturno massimo, misurato al centro della stanza, a finestre
chiuse, con il microfono posto a 1,5 metri dal pavimento;
10. si prescrive che le eventuali barriere fonoassorbenti siano
ricoperte di rivestimenti vegetali;
11. risulta necessario introdurre eventuali mitigazioni acustiche, sul
cantiere e/o sui ricettori; le azioni attivate dovranno consentire il
rispetto dei limiti sonori previsti dalle normative vigenti;
12. gli interventi finalizzati alla mitigazione dell'impatto acustico
si devono raccordare con il progetto d'inserimento paesaggistico e di
compensazione, da prevedere in sede di progettazione definitiva
dell'opera, che puo' comprendere ad esempio i seguenti interventi:
- fasce vegetali a fianco della infrastruttura, costituite da elementi
arborei ed arbustivi con funzione anche di corridoi ecologici atti a
mantenere in comunicazione unita' naturali differenti;
- aree intercluse rinaturate: valorizzazione, dal punto di vista
vegetazionale, ecologico e paesaggistico, delle superfici
potenzialmente incolte (svincoli, piazzole, incroci...);
- fasce verdi in prossimita' di aree urbane, quali filari alberati, o
pannelli fonoassorbenti ove necessari e previsti dallo studio acustico
di dettaglio;
- siepi campestri e passaggi per piccoli animali, realizzabili a
ridosso di fossi e/o confini i primi, e costituiti ad esempio da
sottopassi dell'infrastruttura stradale i secondi;
13. per quanto concerne il sistema di drenaggio delle acque reflue di
origine meteorica e di origine accidentale (sversamenti, acque di
spegnimento di eventuali incendi, acque di lavaggio della piattaforma,
ecc.) dell'infrastruttura occorre prevedere presidi a tutela dei corsi
d'acqua e nello specifico prevedere, in fase di progettazione
esecutiva, un sistema di raccolta e trattamento delle acque di origine
meteorica che preveda la realizzazione di vasche di raccolta di prima
pioggia per un tempo almeno di 10 minuti, dotate di saracinesche
idrauliche in grado di bloccare l'immissione dei reflui nel reticolo
idrografico superficiale;
14. il progetto esecutivo dovra' contenere il "piano di gestione,
manutenzione e verifica di funzionalita' del sistema di drenaggio,
invaso e trattamento delle acque di origine meteorica e degli
eventuali sversamenti accidentali";
15. per il ripristino delle eventuali aree di cantiere si
riutilizzera' il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si
avra' cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di
materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione
per evitarne la morte biologica;
16. in fase di progettazione definitiva si dovra' definire la
viabilita' dei mezzi, sia interna ai cantieri, sia quella interferente
con la viabilita' pubblica, definendo il numero dei mezzi complessivi
utilizzati per fasce orarie;
17. per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e
puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di
costruzione, dall'esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione
dei mezzi si ritiene necessario:
- per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi,
prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza
degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico e
la lavorazione;
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei
depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i
cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di
abitazioni;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura
dei cassoni con teloni;
- acquisire le autorizzazioni necessarie per le emissioni di
inquinanti in atmosfera ai sensi delle vigenti normative;
- durante la fase di cantiere deve essere previsto l'utilizzo di
macchinari conformi al DPR 459/96 "Direttiva macchine" che prevede il
rispetto dei livelli di emissione in atmosfera (rumore, vibrazioni e
gas di scarico), in modo tale da non compromettere l'ambiente
circostante; inoltre, si dovra' valutare la necessita' di introdurre
eventuali mitigazioni acustiche, sul cantiere e su eventuali
ricettori; le azioni attivate dovranno consentire il rispetto dei
limiti sonori previsti dalle normative vigenti;
- individuare precise disposizioni tese a limitare le interferenze tra
i mezzi di cantiere e la viabilita' esistente (ad es. lo
scaglionamento temporale degli automezzi);
18. nella progettazione dell'impianto di illuminazione stradale si
dovra' tenere conto e limitare l'impatto luminoso, nei confronti delle
residenze limitrofe e dell'ambiente naturale, derivante dai fasci di
luce diretta, ai sensi della L.R. n. 19 del 29 settembre 2003;
19. dovra' essere ripristinato quanto piu' possibile lo stato dei
luoghi e adottare idonee misure di compensazioni in corrispondenza
delle aree maggiormente sensibili, con particolare riferimento alle
aree di pertinenza fluviale del fiume Conca;
20. considerato che il tratto stradale attraversa il complesso
idrogeologico della conoide del fiume Conca,  in fase progettuale
definitiva si dovra' effettuare uno studio geologico, geotecnico e
idrogeologico piu' approfondito in un contorno significativo;
21. a tutela del conoide del fiume Conca, dovranno essere rispettate
le misure di salvaguardia riportate nelle Norme di Piano del PTA, con
particolare riferimento all'Attivita' G "Individuazione e disciplina
per le aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano (art. 21 DLgs. 152/99)";
22. gli interventi interferenti con i corsi d'acqua,  dovranno
garantire un'adeguata officiosita' idraulica e non incrementare le
condizioni di rischio idraulico gia' presenti nei bacini idrografici
attraversati, non inficiare inoltre gli interventi programmati
dall'Autorita' di Bacino;
23. per quanto riguarda la disciplina dell'alveo, l'art. 8, comma 4,
lett. b, delle Norme di Piano del PAI, ammette le infrastrutture in
attraversamento che non determinino rischio idraulico; la
realizzazione di tali interventi e' subordinata al parere vincolante
dell'Ente preposto al nulla-osta idraulico che verifica la
compatibilita' dell'opera con le finalita' del Piano e trasmette il
parere per conoscenza all'Autorita' di Bacino;
24. per quanto riguarda la disciplina delle fasce di territorio di
pertinenza dei corsi d'acqua, l'art. 9, comma 4, lett. b, delle Norme
di Piano del PAI, ammette le infrastrutture in attraversamento che non
determinino rischio idraulico; la realizzazione di tali interventi e'
subordinata al parere vincolante dell'Autorita' di Bacino, che si
avvale per l'istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o
provinciali, espresso nelle forme di cui all'art. 4, comma 5, delle
Norme di Piano, per la verifica di compatibilita' con il Piano
stesso;
25. in fase di progettazione definitiva andra' definita la rete di
drenaggio, raccolta ed allontanamento delle acque superficiali e
sotterranee;
26. si dovranno garantire gli accessi ed i passaggi alle proprieta'
che risulteranno intercluse dalla nuova viabilita';
27. nel caso in cui, durante gli scavi, si dovessero intercettare
reperti di valore archeologico, sara' cura del proponente avvertire
opportunamente la Soprintendenza per i Beni archeologici per gli
adempimenti di propria competenza;
28. le prescrizioni sopra elencate, dovranno essere verificate
attraverso una campagna di monitoraggio da attuarsi durante la
realizzazione dell'opera, successivamente alla realizzazione
dell'opera e delle mitigazioni e, sulla base dei risultati ottenuti,
dovranno essere assunte le necessarie determinazioni conseguenti;
29. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle Autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Provincia di
Rimini, Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Viabilita', alla Provincia
di Rimini - Assessorato Ambiente, al Comune di San Clemente, al Comune
di Morciano di Romagna, ad Arpa - Sezione provinciale di Rimini, al
Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10 comma 3, della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni,
il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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