REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 26 ottobre 2005, n. 27

Indirizzi triennali 2005-2007 per interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 e L.R. 30 giugno 2003, n. 12) (proposta della Giunta regionale in data 10 ottobre 2005, n. 1601)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1601 del
10 ottobre 2005, recante in oggetto "Indirizzi triennali 2005-2007 per
interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole
dell'infanzia (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 e L.R. 30 giugno 2003, n.
12)";
preso atto delle modifiche e delle correzioni materiali apportate
sulla predetta proposta dalla Commissione assembleare "Turismo Cultura
Scuola Formazione Lavoro Sport", in sede preparatoria e referente
all'Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 15695 in data 19
ottobre 2005;
visti:
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che:
- inserisce la scuola dell'infanzia di durata triennale nella
articolazione del sistema educativo di istruzione con finalita'
educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e
delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunita' e il rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori;
- assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e
le bambine in eta' compresa tra i tre e i sei anni;
- prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi
dell'infanzia e con la scuola primaria;
- il DLgs 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a
norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che disciplina
il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli Enti locali, che corrispondano
agli ordinamenti generali dell'istruzione e siano coerenti con la
domanda formativa delle famiglie;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10" che:
- all'art. 2, comma 1, lettera a) indica, tra le priorita', la
promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo
studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema
nazionale di istruzione e, alla lettera c) dello stesso articolo, il
raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi e scolastici,
nonche' dei servizi formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e
sportivi;
- all'art. 3, comma 4, lettera c) prevede "Interventi volti ad
accrescere la qualita' dell'offerta educativa a beneficio dei
frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di
istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di
qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al
raccordo tra esse, i nidi di infanzia e i servizi integrativi e la
scuola dell'obbligo";
- all'art. 6, comma 1, lettera a), individua tra i destinatari degli
interventi previsti dalla legge stessa, i "frequentanti le scuole del
sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole
dell'infanzia";
- all'art. 7, comma 1, dispone che il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, approvi gli indirizzi triennali;
- all'art. 7, comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in
coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore
delle Province e le relative modalita' di attuazione, anche in
relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della
vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale anche in integrazione tra loro", che prevede:
- all'art. 17, comma 1, che la Regione e gli Enti locali perseguano la
generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in
particolare della scuola pubblica quale parte integrante del sistema
nazionale di istruzione di cui all'art. 1, comma 2;
- all'art. 18, comma 1, che, ferma restando la normativa regionale in
materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli
Enti locali valorizzino gli aspetti educativi e di cura di tali
servizi anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia;
- all'art. 18, comma 2, che la Regione sostenga progetti per la
continuita' educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la
scuola dell'infanzia, realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al
raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti
dalla Giunta regionale;
- all'art. 19, comma 2, la Regione e gli Enti locali sostengano,
riguardo al tema della qualificazione dell'offerta educativa,
l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico;
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia" e successive modificazioni, che prevede:
- all'art. 4, comma 3, che la Regione e gli Enti locali promuovano e
realizzino la continuita' dei servizi 0-3 anni (nidi, servizi
integrativi e sperimentali) con gli altri servizi, in particolare con
la scuola dell'infanzia, con quelli culturali, ricreativi, sanitari e
sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli
interventi e delle competenze;
- la L.R. 22 maggio 1980, n. 39 "Norme per l'affidamento e
l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica";
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'", art. 14,
comma 1, lettera g);
viste inoltre le deliberazioni del Consiglio regionale:
- 609/04 "L.R. 8 agosto 2001, n. 26 art. 7. Approvazione indirizzi
triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici
2004/2005, 2005/2006, 2006/2007";
- 610/04 "Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione
territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per
l'organizzazione della rete scolastica ex art. 45 della L.R. 30 giugno
2003, n. 12, per gli anni scolastici 2005-06 e 2006-07";
- 615/04 "Programma annuale degli interventi e dei criteri di
ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R.
12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03-Anno 2004", che
prevede (paragrafo 3.3.2) il collegamento degli interventi di
qualificazione scolastica a favore di minori, anche in situazioni di
disabilita' o di disagio sociale, con quelli socio-educativi,
socio-assistenziali e socio-sanitari e garanzie per una loro maggiore
efficacia e, in ogni zona sociale, una specifica funzione di
coordinamento, da esercitare nell'ambito degli eventuali accordi di
programma, stipulati a livello provinciale;
considerato che:
- sul territorio regionale si e' da tempo consolidato un sistema di
scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali e a
soggetti privati, anche convenzionati, che hanno instaurato reciproci
rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un
innalzamento della qualita' e raggiungendo la quasi completa copertura
della domanda;
- tale collaborazione ha consentito di rafforzare l'identita' delle
scuole, anche grazie alla continuita' educativa tra le stesse, in
raccordo con i servizi per la prima infanzia, con le altre agenzie
educative del territorio e la scuola primaria;
- il sistema scolastico sopra descritto, per la sua peculiare
struttura, particolarmente integrata nel territorio regionale con i
servizi educativi per la prima infanzia, si avvale, in molti casi, di
coordinamenti pedagogici, sia per le scuole dell'infanzia comunali che
per quelle paritarie, ai fini della qualificazione dell'offerta
formativa e per il raccordo verticale e orizzontale tra le varie
agenzie educative sul territorio;
- ritenuto pertanto opportuno, in ragione della peculiarita'
evidenziata, distinguere il segmento 3-5 anni dagli altri ambiti di
intervento previsti dalle leggi regionali citate, anche attraverso
l'adozione di uno specifico atto di indirizzo, estendendone altresi'
la portata alla promozione di interventi, nell'ottica della
continuita', per progetti rivolti a bambini e bambine in eta' 0-5
anni;
dato atto che:
- per consolidata esperienza, i progetti finalizzati alla
qualificazione sono caratterizzati da una maggiore produttivita' se
realizzati a livello sovracomunale o interistituzionale, oppure,
quanto meno, rivolti a un numero non esiguo di scuole, in modo da
facilitare il confronto di modelli didattici e di esperienze, la
divulgazione e la documentazione delle stesse, nonche' la trasparenza
nei confronti dei genitori;
- l'attuazione di tale raccordo e' tradizionalmente promossa
attraverso azioni di coordinamento finalizzate al sostegno tecnico del
lavoro degli insegnanti, della loro formazione permanente, della
promozione della qualita' delle scuole stesse, nonche' al monitoraggio
e alla valutazione delle esperienze, rendendole visibili alle famiglie
e condivise da esse e dalla comunita' locale;
richiamate:
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6/7/1977, n. 31 e 27/3/1972, n.
4";
- la L.R. 23/12/2004, n. 28 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2005 e Bilancio pluriennale
2005-2007" che per il settore infanzia prevede stanziamenti alle
Amministrazioni provinciali finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nella L.R. 26/01;
- la L.R. 27/7/2005, n. 15 "Assestamento del Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del
Bilancio pluriennale 2005-2007 a norma dell'art. 30 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";
dato atto che:
- le risorse per l'attuazione degli indirizzi allegati sono allocate
negli appositi capitoli di spesa dei rispettivi Bilanci della Regione
Emilia-Romagna per gli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007;
- qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia
regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province
con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7,
comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell'allegato
"Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e
del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale",
parte integrante e sostanziale del presente atto;
sentito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso
in data 10/10/2005;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare sulla base di quanto indicato in premessa, gli
"Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali, nonche' per le azioni di miglioramento della proposta
educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza
regionale" allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di dare atto che la Giunta regionale provvedera' alla ripartizione
ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni
provinciali per l'attuazione del programma annuale provinciale,
secondo i criteri indicati negli indirizzi triennali riportati
nell'allegato;
3) di stabilire che:
- lo stanziamento complessivo delle risorse per l'attuazione degli
indirizzi allegati trova allocazione negli appositi capitoli di spesa
dei rispettivi Bilanci della Regione Emilia-Romagna, per gli esercizi
finanziari 2005, 2006 e 2007;
- qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia
regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province
con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7,
comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nell'allegato
"Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali, per le azioni di miglioramento della proposta educativa e
del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza regionale",
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione, garantendone la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO
Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali nonche' per le azioni di miglioramento della proposta
educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza
regionale
Premessa
I presenti indirizzi - relativi alle scuole dell'infanzia del sistema
nazionale di istruzione e in particolare alle scuole dell'infanzia che
fanno parte del sistema paritario e degli Enti locali (di seguito
denominate "scuole dell'infanzia") - contengono gli elementi, sul
piano programmatico, utili ad offrire un quadro unitario e organico di
riferimento per quanto riguarda la qualificazione, il miglioramento
della proposta educativa e del relativo contesto, tramite la
realizzazione di progetti e di iniziative rivolti ai bambini e alle
bambine delle scuole dell'infanzia.
In particolare l'art. 3, comma 4, lettera c) della L.R. n. 26 del 2001
prevede che tali interventi siano finalizzati a promuovere la qualita'
dell'offerta educativa delle scuole dell'infanzia, con peculiare
riferimento alla continuita' e al raccordo interistituzionale tra
esse, i servizi educativi per la prima infanzia e la scuola primaria.
Negli ultimi anni si e' venuta consolidando un'attenzione specifica
per gli anni ponte (2-4 anni e 5-7 anni), che il presente atto intende
sostenere e promuovere.
Finalita'
Vista la situazione creatasi di forte carenza di posti, a causa
dell'aumento della popolazione in eta' e delle contrazioni di risorse
provenienti dallo Stato, nonche' del diffuso convincimento che la
scuola dell'infanzia costituisca un diritto per tutti i bambini, si
definiscono linee di indirizzo e criteri generali che promuovano, nel
rispetto delle autonomie e delle diverse identita'
pedagogico-didattiche:
a) la generalizzazione della scuola dell'infanzia tramite interventi:
a1) in conto capitale, per l'ampliamento dell'offerta educativa, come
impegno straordinario economico sull'edilizia, in relazione alla L.R.
39/80;
a2) in conto gestione, con lo stanziamento, in via transitoria ed
eccezionale, di risorse regionali ai Comuni per sostenere l'aumento
dell'offerta nella scuola statale, paritaria privata e degli Enti
locali;
b) la dotazione di coordinatori pedagogici:
- sostenendo i soggetti gestori privati, facenti parte del sistema
nazionale di istruzione, e gli Enti locali affinche' provvedano a
dotarsi di queste professionalita'. Qualora il soggetto gestore sia
l'Ente locale, il requisito di accesso al finanziamento e'
rappresentato dalla popolazione residente pari o inferiore a 30.000
abitanti. Il finanziamento puo' essere destinato altresi' alle forme
associative indicate dalla L.R. 11/01, anche con popolazione
complessiva superiore ai 30.000 abitanti. Le azioni potranno essere
finanziate se presentate da associazioni di scuole dell'infanzia,
facenti parte del sistema nazionale di istruzione, anche in
aggregazione con servizi per la prima infanzia, a condizione che
l'attivita' prevalente del coordinatore sia svolta a favore delle
scuole dell'infanzia. Le Province accerteranno l'inesistenza di
finanziamenti ai sensi della L.R. 1/00 a favore dello stesso
coordinatore;
- prevedendo l'estensione della sperimentazione della figura del
coordinatore pedagogico nelle scuole dell'infanzia statali, su
richiesta delle autonomie scolastiche, in accordo con Comune e
Provincia, e tenuto conto dell'opportuna disponibilita' di bilancio
regionale;
c) la realizzazione di interventi di rilevanza regionale attuati
direttamente o tramite Enti locali, come previsto nell'art. 7, comma 2
della L.R. 26/01;
d) la qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale
di istruzione e degli Enti locali tramite progetti presentati da
aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di
istruzione costituite:
- da scuole statali e/o da scuole paritarie sia private che degli Enti
locali;
- da scuole dell'infanzia degli Enti locali, non aderenti al sistema
nazionale di istruzione. Le aggregazioni possono essere formate
esclusivamente da scuole di tale tipologia gestionale e rappresentate
da un Comune capofila o anche da scuole del sistema nazionale di
istruzione, comunque rappresentate da un Comune capofila;
e) il miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie
private, tramite intese tra Regione ed Enti locali con le Associazioni
delle scuole dell'infanzia paritarie private ai sensi dell'art. 7,
comma 3 della L.R. n. 26 del 2001, che prevedono progetti di
innovazione del contesto, del rapporto educativo, nonche' delle
prestazioni offerte. Le intese dovranno essere finalizzate a
individuare gli elementi fondanti il miglioramento dell'offerta
formativa per le scuole dell'infanzia;
f) gli interventi e le relative azioni di monitoraggio del complesso
dei progetti e delle iniziative, messi in campo con contribuzioni
regionali, che vedranno impegnata direttamente la Regione, tramite il
Servizio di competenza, le Province e gli Enti locali, disposti a
collaborare con il Servizio interessato, nell'ideazione e
nell'attuazione di progetti, di azioni, di ricerche e della loro
documentazione e diffusione nell'ambito delle scuole dell'infanzia.
I progetti previsti dal punto d) ed e) potranno essere presentati solo
su una delle aree (qualificazione o miglioramento), ad evitare
duplicazioni di finanziamenti a favore della stessa aggregazione di
scuole.
Indicazioni per l'elaborazione dei programmi provinciali
Le Province, nella elaborazione dei rispettivi atti, assegneranno le
risorse per le finalita' di cui ai punti a) e b) ed ai progetti di
qualificazione e di miglioramento dell'offerta formativa di cui ai
punti d) ed e).
In particolare per i punti d) ed e) ai fini dell'elaborazione degli
atti, le Province dovranno tenere conto delle indicazioni, che vengono
fornite di seguito, per orientare la progettazione e la conseguente
valutazione:
- tematiche di particolare rilevanza socio-culturale, quali ad esempio
l'integrazione dei bambini con deficit, l'educazione interculturale e,
piu' in generale, l'educazione alle differenze, nonche' problematiche
dell'infanzia ritenute emergenti e particolarmente significative a
livello locale ed azioni rivolte al coinvolgimento dei genitori nel
progetto educativo;
- sviluppo del raccordo tra i servizi educativi per la prima infanzia,
le scuole dell'infanzia e la scuola primaria;
- cura della documentazione relativa ai progetti educativi, ai fini di
una maggiore trasparenza dell'attivita' educativa e didattica per
favorire scambi e buone prassi tra scuole e servizi educativi.
Le aggregazioni di scuole dell'infanzia dovranno essere costituite da
un numero minimo di scuole definito con l'atto di ciascuna
Amministrazione provinciale, a seguito di un'analisi sul proprio
territorio, per perseguire la massima efficacia degli interventi. Per
particolari realta' territoriali, in specie nelle zone montane, le
aggregazioni potranno essere costituite anche da una sola scuola
dell'infanzia, unitamente a uno o piu' servizi educativi o a scuole di
diverso grado.
Le Province, data la conoscenza del territorio, potranno prevedere
ulteriori indicazioni per una maggiore efficacia della progettazione.
Le stesse ripartiranno i fondi per il finanziamento dei progetti
tenendo conto del numero delle sezioni coinvolte.
Nel perseguimento della generalizzazione della scuola dell'infanzia,
ai fini di un'efficace programmazione dell'offerta, le Amministrazioni
provinciali e comunali - nell'ambito della Conferenza provinciale di
cui all'art. 46, comma 2 della L.R. 12/03 - promuovono accordi
finalizzati a realizzare un sistema unitario di iscrizione o di altre
forme di raccordo e razionalizzazione della domanda tra diverse
tipologie gestionali (scuole statali, comunali e paritarie private).
La Regione promuovera', in raccordo con i rappresentanti degli Enti
locali, delle autonomie scolastiche e dei soggetti interessati, la
messa a punto di strumenti per la raccolta omogenea di dati.
Per consentire un'analisi corretta della programmazione regionale e
della conseguente spesa e' necessario che le Province, come previsto
dal comma 3, art. 8 della L.R. 26/01, trasmettano annualmente alla
Regione dati, informazioni e valutazioni circa il raggiungimento nel
proprio territorio delle finalita' sopra descritte.
A tal fine la Regione concordera' con le Province uno schema tipo di
relazione.
Criteri di ripartizione delle risorse tra le Province
La Giunta regionale, con propri atti, approvera' annualmente il
riparto dei fondi a favore delle Province e individuera' gli
interventi di rilevanza regionale, nel rispetto della legge, dei
presenti indirizzi triennali e delle compatibilita di bilancio.
In particolare, per quanto riguarda:
1) il punto al) del presente allegato (interventi in conto capitale),
il riparto avverra' sulla base dei criteri indicati dalla
deliberazione dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'art. 3, L.R.
39/80 e successive modificazioni;
2) il punto a2) del presente allegato (interventi in conto gestione),
il riparto avverra' secondo i seguenti criteri:
a. una quota di finanziamento uguale per tutte le Province;
b. una quota in base all'utenza potenziale (bambini in eta' 3-5
anni);
c. una quota in proporzione all'aumento dell'offerta registrato
nell'anno scolastico 2005 - 2006;
3) i punti b) (dotazione di coordinatori pedagogici), d) (qualificazione
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli
Enti locali) ed e) (miglioramento complessivo delle scuole
dell'infanzia paritarie private), il riparto avverra' sulla base del
numero delle sezioni di scuola dell'infanzia, nonche' dei servizi
educativi per la prima infanzia aggregati alle scuole stesse.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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