REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 settembre 2005, n. 21

Modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzera (proposta della Giunta regionale in data 25 luglio 2005, n. 1217)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1217 del 25
luglio 2005, recante in oggetto "Modifica del provvedimento istitutivo
della Riserva naturale orientata del Monte Prinzera. Proposta
all'Assemblea legislativa" e che qui di seguito si trascrive
integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 20
dicembre 2004 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 8
del 19 gennaio 2005, con la quale e' stata proposta a norma degli
articoli 22 e seguenti della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, la modifica
del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata "Monte
Prinzera" sita in provincia di Parma, comuni di Fornovo di Taro e
Terenzo;
richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale di Fornovo di Taro
n. 90 del 30/12/2003 e n. 81 del 29/10/2004, e del Consiglio comunale
di Terenzo n. 16 del 24/4/2004 e n. 36 del 20/11/2004 di proposta di
modifica del provvedimento istitutivo della riserva naturale quanto a
perimetrazione, zonizzazione e relative norme di attuazione e tutela;
vista la planimetria CTR, in scala 1:10.000 "A" - Modificazioni - che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
richiamati i motivi di ordine conservazionistico e gestionale per cui
si richiede l'esclusione dal perimetro della riserva naturale
dell'area di seguito descritta:
area 1: sup. 11,82 ha; area agricola a seminativi e boschi cedui di
castagno e carpino nero, con presenza di intense attivita' agricole e
di allevamento zootecnico, priva di particolari elementi di pregio
geomorfologico, floristico o faunistico; marginale rispetto ai
territori della Riserva e non in continuita' ecologica; area esterna
al pSIC "Monte Prinzera" IT4020006; i confini vengono individuati
sullo spartiacque naturale e lungo una strada interpoderale;
richiamati i motivi di ordine conservazionistico e gestionale che
documentano l'importanza regionale delle zone proposte per
l'annessione alla Riserva naturale:
a) area 2: sup. 1,74 ha; substrati ofiolitici affioranti con
vegetazione arborea ed arbustiva tra cui Sorbus aria e S. torminalis,
Amelanchier ovalis, Mespilus germanica, con un ricco corredo di specie
erbacee e suffrutici rupicoli quali Asplenium cuneifolium, Alyssum
bertolonii, Biscutella laevigata ssp. prinzerae, Linaria supina,
Genista januensis, Echinops ritro; presenta habitat di interesse
comunitario ai sensi della Dir. 43/92/CEE quale il mosaico di habitat
con ghiaioni del Mediterraneo occidentale a vegetazione termofila e
casmofitica;
b) area 3: sup. 12,08 ha; area caratterizzata dall'unico bacino idrico
presente in zona, di origine antropica ma oggi ampiamente
naturalizzato; funge da polo attrattivo nei confronti di tutta la
fauna locale; significativa la presenza di Tachybaptus ruficollis
regolarmente nidificante e la ricca varieta' di invertebrati; sono
presenti diversi ambienti igrofili: bosco ed arbusteti di salici,
boscaglie igrofile, praterie a Molinia coerulea, fragmiteto, tifeto e
scirpeto, habitat di interesse comunitario ai sensi della Dir.
43/92/CEE; la porzione ad est e' ritenuta idonea ad ospitare un punto
attrezzato per i visitatori; i nuovi confini si attestano sulla
viabilita' carraia e lungo i corsi d'acqua;
c) area 4: sup. 1,24 ha; pendici calanchive in continuita' ambientale
con la Riserva, caratterizzate da affioramenti argillosi, praterie a
brachipodio e l'habitat di interesse comunitario, ai sensi della Dir.
43/92/CEE, formazioni a Juniperus communis su lande calcicole; l'area
ospita specie di uccelli di interesse comunitario ai sensi della Dir.
"Uccelli" 409/79/CEE quali Emberiza hortulana, Lanius collurio,
Caprimulgus europaeus, Circus pygargus; i confini sono costituiti da
dossi e corsi d'acqua;
d) area 5: sup. 2,36 ha; la continuita' ecologica con l'attuale
territorio della Riserva e' rappresentata da boschi ed arbusteti
xerofili, con diffuse praterie a brachipodio popolate da numerose
orchidacee (Ophrys spp. e Orchis spp.) e da altre specie protette ai
sensi della L.R. 2/77; presenta habitat di interesse comunitario ai
sensi della Dir. 43/92/CEE quali le formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
frequentati da Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Circus
pygargus, specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva
"Uccelli" 409/79/CEE; i confini sono costituiti da una strada carraia,
da siepi e da crinaletti;
e) area 6: sup. 2,16 ha; superficie coltivata a seminativi e frutteto
in continuita' paesaggistica ed ambientale con i pendii ofiolitici
sovrastanti, importante per l'alimentazione e la sosta della fauna (in
particolare Accipitridi, Falconidi, Galliformi); zona in posizione
strategica per l'accesso diretto all'interno della Riserva, delimitata
da strada carraia e nucleo rurale;
f) area 7: sup. 0,50 ha; ripide pendici su terreno ofiolitico in
strettissima continuita' ecologica con le rocce sovrastanti; boscaglie
e praterie con habitat di interesse comunitario riferibili al mosaico
di vegetazione a Biscutello prinzerae-Alyssetum bertolonii e
aggruppamento a Sedum dasyphyllum; confini attestati su strada e
pertinenze di abitazioni;
g) area 8: sup. 3,70 ha; area boscata con ripidi pendii franosi,
presenta habitat significativi quali querceti xerofili e praterie
meso-xerofitiche con numerose orchidacee tutelate ai sensi della L.R.
2/77; l'area e' idonea alla presenza di mammiferi mustelidi ed alla
nidificazione e/o alimentazione di specie di uccelli di interesse
comunitario quali Circus pygargus, C. cyaneus, Anthus campestris,
Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, ai sensi
della Direttiva "Uccelli" 409/79/CEE; l'area e' ricompresa nel
territorio del sito pSIC cod. IT4020006; i nuovi confini vengono
individuati su limiti naturali agevolmente individuabili quali i
margini tra bosco e seminativi;
richiamata inoltre la proposta relativa alla zonizzazione e alla
normativa della Riserva naturale avanzata dai Comuni territorialmente
interessati di seguito enunciata:
Zonizzazione
- Zona A di protezione speciale, caratterizzata dagli elementi di
maggior pregio e fragilita', distinta a sua volta nelle seguenti
sottozone:
ASO - Aree Speciali Ofiolitiche, caratterizzate dalla presenza di
substrati ofiolitici;
ASS - Aree Speciali Sedimentarie, aventi substrati sedimentari e
caratterizzate da elementi di elevata rappresentativita' e
significativita' per il territorio della Riserva: formazioni
calanchive, praterie xerofile, vegetazione igrofila, aree umide,
castagneti da frutto relitti;
- Zona B di protezione generale, comprendente la residua superficie
della Riserva.
Norme di attuazione e tutela
Zona A di protezione speciale:
a) E' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione
morfologica e ambientale del territorio, comprese la realizzazione di
infrastrutture, l'installazione di attrezzature in rete e la messa a
coltura dei terreni; sono consentiti eventuali interventi e opere
strettamente legati alle finalita' istitutive, autorizzati dall'Ente
gestore e previsti dal Programma di gestione.
b) Sono vietati:
- l'esercizio dell'attivita' venatoria e di pesca in qualsiasi forma;
- la raccolta e la distruzione di uova e nidi e la distruzione o il
danneggiamento di tane;
- la raccolta dei funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del
sottobosco; e' consentita la raccolta di castagne, per uso familiare,
per i proprietari dei terreni;
- l'accensione di fuochi;
- il sorvolo, al di sotto di 1800 m. di quota, di qualsiasi mezzo
aereo (inclusi parapendii, deltaplani, ultraleggeri), fatti salvi i
casi di emergenza o particolari casi autorizzati dall'Ente gestore per
scopi strettamente inerenti alle finalita' istitutive.
c) Fatte salve attivita' di ricerca scientifica e documentazione,
autorizzate dall'Ente di gestione in quanto consone alle finalita'
istitutive o previste nel Programma di gestione, sono vietati:
- il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale
della fauna selvatica;
- l'introduzione volontaria di specie vegetali o animali estranee agli
elementi tipici dei luoghi e agli ecosistemi esistenti;
- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte
della flora spontanea, del suolo della lettiera;
- la raccolta e l'asportazione di minerali e rocce.
d) E' vietato il taglio del bosco e del sottobosco, salvo eventuali
interventi indicati nel Programma di gestione per finalita' di
miglioramento ecologico e strutturale.
e) Non sono consentite pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti
all'allevamento, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente
gestore finalizzate al mantenimento di praterie secondarie.
f) L'accesso all'area con mezzi motorizzati e' consentito
esclusivamente per esigenze di servizio della popolazione residente
e/o proprietaria, di pubblica utilita' su autorizzazione dell'Ente
gestore, di gestione, vigilanza, controllo e di emergenza: lungo le
strade di uso pubblico, lungo le strade di uso privato, se
consenzienti i proprietari, ed eventualmente al di fuori dei luoghi
precedenti.
g) L'accesso ai visitatori e' consentito esclusivamente lungo i
sentieri predisposti e segnalati, nelle forme, nei modi e nei tempi
regolamentati dal Programma di gestione.
Zona B di protezione generale:
Per la zona B valgono le norme stabilite per la Zona A, con
riferimento alle lettere a), b), c), d), e), f), g), con le eccezioni
di seguito specificate:
a) sono consentite attivita' edilizie volte al recupero dell'esistente
attraverso interventi di restauro, di restauro scientifico, di
risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei manufatti, nonche' l'eventuale messa a coltura di terreni, da
parte dei proprietari, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
b) e' fatta salva la possibilita' di limitate raccolte di prodotti del
bosco e del sottobosco, secondo quanto specificato nel Programma di
gestione;
c) sono fatte salve:
- per le aree forestali, la possibilita' di limitate raccolte di
lettiera o terriccio per esigenze familiari locali;
- per le aree agricole, la possibilita' di introdurre specie vegetali
coltivate;
- per i prato-pascoli, eventuali interventi finalizzati al loro
mantenimento, previsti dal Programma di gestione;
d) l'utilizzo del bosco e' consentito, nel rispetto delle prescrizioni
di massima e di polizia forestale, secondo le modalita' stabilite dal
Programma di gestione della Riserva;
e) le pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti all'allevamento
sono consentite secondo quanto indicato dal Programma di gestione;
dato atto:
- che sono state esperite regolarmente le modalita' di pubblicazione
della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 20
dicembre 2004, come previsto dall'art. 22 della L.R. 11/88;
- che non e' stata inoltrata alla Regione Emilia-Romagna alcuna
osservazione in proposito, ne' al Comune di Fornovo di Taro, come da
comunicazione del 9 maggio 2005 prot. n. 39324 PRN in arrivo;
attestata la regolarita' amministrativa espressa dal Direttore
generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda
Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di sottoporre all'Assemblea legislativa regionale, a norma dell'art.
22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, le seguenti proposte:
1) di modificare il provvedimento istitutivo della Riserva naturale
orientata del Monte Prinzera, relativamente al perimetro e alla
zonizzazione secondo l'allegata planimetria CTR, in scala 1:10.000 "B"
- Perimetrazione e Zonizzazione - che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di modificare il provvedimento istitutivo della Riserva naturale
del Monte Prinzera introducendo la seguente distinzione in zone:
- Zona A di protezione speciale, caratterizzata dagli elementi di
maggior pregio e fragilita', distinta a sua volta nelle seguenti
sottozone:
ASO - Aree Speciali Ofiolitiche, caratterizzate dalla presenza di
substrati ofiolitici;
ASS - Aree Speciali Sedimentarie, aventi substrati sedimentari e
caratterizzate da elementi di elevata rappresentativita' e
significativita' per il territorio della Riserva: formazioni
calanchive, praterie xerofile, vegetazione igrofila, aree umide,
castagneti da frutto relitti;
- Zona B di protezione generale, comprendente la residua superficie
della Riserva;
3) di modificare le norme di attuazione e di tutela del provvedimento
istitutivo della riserva naturale del Monte Prinzera come segue:
Zona A di protezione speciale:
a) E' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione
morfologica e ambientale del territorio, comprese la realizzazione di
infrastrutture, l'installazione di attrezzature in rete e la messa a
coltura dei terreni; sono consentiti eventuali interventi e opere
strettamente legati alle finalita' istitutive, autorizzati dall'Ente
gestore e previsti dal Programma di gestione.
b) Sono vietati:
- l'esercizio dell'attivita' venatoria e di pesca in qualsiasi forma;
- la raccolta e la distruzione di uova e nidi e la distruzione o il
danneggiamento di tane;
- la raccolta dei funghi ipogei ed epigei e degli altri prodotti del
sottobosco; e' consentita la raccolta di castagne, per uso familiare,
per i proprietari dei terreni;
- l'accensione di fuochi;
- il sorvolo, al di sotto di 1800 m. di quota, di qualsiasi mezzo
aereo (inclusi parapendii, deltaplani, ultraleggeri), fatti salvi i
casi di emergenza o particolari casi autorizzati dall'Ente gestore per
scopi strettamente inerenti alle finalita' istitutive.
c) Fatte salve attivita' di ricerca scientifica e documentazione,
autorizzate dall'Ente di gestione in quanto consone alle finalita'
istitutive o previste nel Programma di gestione, sono vietati:
- il prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale
della fauna selvatica;
- l'introduzione volontaria di specie vegetali o animali estranee agli
elementi tipici dei luoghi e agli ecosistemi esistenti;
- la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte
della flora spontanea, del suolo della lettiera;
- la raccolta e l'asportazione di minerali e rocce.
d) E' vietato il taglio del bosco e del sottobosco, salvo eventuali
interventi indicati nel Programma di gestione per finalita' di
miglioramento ecologico e strutturale.
e) Non sono consentite pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti
all'allevamento, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente
gestore finalizzate al mantenimento di praterie secondarie.
f) L'accesso all'area con mezzi motorizzati e' consentito
esclusivamente per esigenze di servizio della popolazione residente
e/o proprietaria, di pubblica utilita' su autorizzazione dell'Ente
gestore, di gestione, vigilanza, controllo e di emergenza: lungo le
strade di uso pubblico, lungo le strade di uso privato, se
consenzienti i proprietari, ed eventualmente al di fuori dei luoghi
precedenti.
g) L'accesso ai visitatori e' consentito esclusivamente lungo i
sentieri predisposti e segnalati, nelle forme, nei modi e nei tempi
regolamentati dal Programma di gestione.
Zona B di protezione generale:
Per la zona B valgono le norme stabilite per la Zona A, con
riferimento alle lettere a), b), c), d), e), f), g), con le eccezioni
di seguito specificate:
a) sono consentite attivita' edilizie volte al recupero dell'esistente
attraverso interventi di restauro, di restauro scientifico, di
risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei manufatti, nonche' l'eventuale messa a coltura di terreni, da
parte dei proprietari, previa autorizzazione dell'Ente gestore;
b) e' fatta salva la possibilita' di limitate raccolte di prodotti del
bosco e del sottobosco, secondo quanto specificato nel Programma di
gestione;
c) sono fatte salve:
- per le aree forestali, la possibilita' di limitate raccolte di
lettiera o terriccio per esigenze familiari locali;
- per le aree agricole, la possibilita' di introdurre specie vegetali
coltivate;
- per i prato-pascoli, eventuali interventi finalizzati al loro
mantenimento, previsti dal Programma di gestione;
d) l'utilizzo del bosco e' consentito, nel rispetto delle prescrizioni
di massima e di polizia forestale, secondo le modalita' stabilite dal
Programma di gestione della Riserva;
e) le pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti all'allevamento
sono consentite secondo quanto indicato dal Programma di gestione;
4) di fare riferimento, relativamente alle finalita', modalita' di
gestione, Programma di gestione e termini di approvazione, a quanto
stabilito ai punti 2, 4 e 5 della deliberazione del Consiglio
regionale n. 422 del 23/4/1991 con cui e' stata istituita la "Riserva
naturale orientata del Monte Prinzera";
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Territorio Ambiente Mobilita'" di questa Assemblea
legislativa, giusta nota prot. n. 13309 dell'8 settembre 2005;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 25 luglio 2005, progr. n. 1217, riportate nel
presente atto deliberativo.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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