REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2005, n. 1206

Approvazione del Programma operativo annuale per l'anno 2005 in attuazione della convenzione stipulata tra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero delle Politiche agricole e forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il DPR 15 gennaio 1972, n. 11, concernente il trasferimento alle              
Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia            
di agricoltura e foreste;                                                       
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 (in particolare art. 66 e seguenti),            
concernente il trasferimento di ulteriori funzioni amministrative,              
sempre in materia di agricoltura e foreste;                                     
- l'art. 108, comma 1, lettera a), punto 5 del DLgs 31 marzo 1998, n.           
112, che attribuisce alle Regioni, nell'ambito delle attivita' di               
protezione civile, le funzioni relative allo spegnimento degli                  
incendi boschivi, fatto salvo l'intervento con mezzi aerei riservato            
alla competenza statale;                                                        
- l'art. 70, comma 1, lettera c) del DLgs 112/98 che prevede il                 
conferimento alle Regioni delle competenze attualmente esercitate dal           
Corpo Forestale dello Stato, salvo quelle di competenza statale;                
- l'art. 177, comma 2 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che delega le            
funzioni di spegnimento degli incendi boschivi alle Province, le                
quali, per l'esercizio delle stesse, possono avvalersi del Corpo                
Forestale dello Stato, sulla base della convenzione stipulata con il            
Ministero delle Politiche agricole e forestali dalla Regione                    
Emilia-Romagna;                                                                 
- l'art. 15 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 che prevede l'impiego            
del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione in materia di            
forestazione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di              
conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, tramite apposita              
convenzione con il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste ora                 
denominato Ministero delle Politiche agricole e forestali;                      
- l'art. 71 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 che riserva alla                     
competenza dello Stato "il reclutamento, l'addestramento e                      
l'inquadramento del Corpo Forestale dello Stato, il quale e'                    
impiegato anche dalle Regioni secondo il disposto dell'art. 11,                 
ultimo comma, del DPR 15 gennaio 1972, n. 11";                                  
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del                   
servizio nazionale della protezione civile", e successive modifiche             
ed integrazioni;                                                                
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la               
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge                
Finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16;                 
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di                   
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale            
di protezione civile" e, in particolare l'art. 25, che prevede che ai           
procedimenti e alle attivita' in corso alla data di entrata in vigore           
della medesima legge regionale e fino alla loro conclusione,                    
continuino ad applicarsi le disposizioni delle previgenti Leggi                 
regionali 19 aprile 1995, n. 45 e 29 luglio 1983, n. 26, ancorche'              
abrogate, e che l'operativita' dell'Agenzia regionale sia subordinata           
all'approvazione del regolamento di organizzazione e di contabilita',           
e che, nelle more di tale approvazione, rimanga operativa, a tutti              
gli effetti, l'attuale struttura organizzativa regionale competente             
in materia di protezione civile;                                                
richiamate:                                                                     
- la propria deliberazione n. 1253 del 20 luglio 1999 che ha                    
trasferito, per ragioni di migliore efficienza dell'azione                      
amministrativa, dalla Direzione generale Programmazione e                       
Pianificazione urbanistica - Servizio Parchi e Risorse forestali alla           
Direzione generale Ambiente - Servizio Protezione civile, le                    
competenze in materia di avvistamento, segnalazione ed intervento               
contro gli incendi boschivi;                                                    
- la propria deliberazione n. 797 del 5 maggio 2003, con la quale e'            
stato approvato uno schema di convenzione tra la Regione                        
Emilia-Romagna ed il Ministero per le Politiche agricole e forestali            
per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato;                                  
dato atto che in attuazione della citata propria deliberazione, in              
data 21 maggio 2003 e' stata sottoscritta la nuova convenzione di               
durata triennale;                                                               
richiamati i seguenti articoli della stessa convenzione:                        
- 3, comma 2, che prevede che le attivita' previste dalla convenzione           
medesima siano definite annualmente, in dettaglio, mediante                     
specifiche convenzioni integrative e/o programmi operativi annuali              
distinti per ciascuna Struttura regionale competente per l'attuazione           
della suddetta convenzione, tenendo conto delle disponibilita' di               
bilancio e delle esigenze e delle disponibilita' operative delle                
parti;                                                                          
- 3, comma 1 lettera a), che tra le possibili attivita' da attuare              
mediante il Programma Operativo annuale individua il concorso del               
Corpo Forestale dello Stato per l'attivazione degli interventi                  
relativi alla prevenzione, avvistamento, organizzazione e gestione              
dei gruppi antincendio forestali e delle squadre di volontari                   
antincendio, finalizzati all'estinzione degli incendi boschivi (artt.           
102 e 177 della L.R. 21/4/1999, n. 3), nell'ambito degli indirizzi              
programmatici previsti nel piano regionale di previsione, prevenzione           
e lotta attiva agli incendi boschivi di cui all'art. 3, comma 1,                
della Legge 353/00;                                                             
- 4, comma 1 lettera d) che prevede che le convenzioni integrative              
e/o programmi operativi annuali di cui all'art. 3, comma 2 sono da              
adottarsi da parte della Regione Emilia-Romagna con proprio atto                
amministrativo;                                                                 
- 4, comma 2, che prevede che l'erogazione delle risorse finanziarie            
relative ad attivita' contenute nelle convenzioni integrative e/o nei           
programmi operativi annuali per le quali sia previsto il rimborso               
delle spese al Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione               
avvenga con le modalita' definite dai programmi stessi e tenendo                
conto dell'attivita' di verifica prevista;                                      
- 4, comma 3, che prevede che l'onere finanziario annuo a carico                
della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della convenzione venga           
determinato nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio                   
regionale, con proprio atto amministrativo adottato nell'ambito della           
programmazione annuale di attivita' delle Strutture regionali                   
interessate e che alla definizione dei provvedimenti di spesa                   
relativi ad attivita' previste nella convenzione che debbano essere             
attuate dalla Regione provvedono, secondo le vigenti disposizioni in            
materia di contabilita' regionale, i Responsabili delle Strutture               
regionali competenti;                                                           
dato atto che il Comitato Paritetico si e' riunito in data 25                   
febbraio 2005 per la definizione del Programma Operativo                        
Annuale;ritenuto pertanto opportuno procedere all'approvazione del              
Programma Operativo Annuale - anno 2005 - di cui all'Allegato "A" al            
presente atto, d'ora in poi indicato solo come "Programma Operativo"            
concordato tra le parti;                                                        
dato atto che il Programma Operativo contiene l'elenco delle azioni             
da porre in essere e le relative modalita' attuative, oltre alla                
quantificazione di massima dei relativi oneri e che e' finalizzato al           
potenziamento del sistema regionale di protezione civile con                    
particolare riguardo all'azione di lotta attiva contro gli incendi              
boschivi;                                                                       
considerato che per l'attuazione delle attivita' previste nel                   
Programma Operativo e' stato stimato un onere complessivo massimo               
presunto a carico della Regione Emilia-Romagna di 140.000,00 Euro e             
che tale importo trova copertura sul Capitolo 47127, "Spese per                 
l'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato ai fini della                  
conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo              
nazionale (art. 12, comma 2, Legge 21 novembre 2000, n. 353) - Mezzi            
statali", di cui all'UPB 1.4.4.2. 17101, del bilancio per l'esercizio           
finanziario 2005, che presenta la necessaria disponibilita';                    
preso atto della nota prot. n. 2424 del 10 marzo 2004, acquisita agli           
atti del Servizio Protezione Civile con prot. 18002/PTC del 12 marzo            
2004, con la quale il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento               
Regionale Emilia-Romagna, comunica che gli oneri per l'attivita'                
svolta dal medesimo Corpo dovranno essere versati sul conto entrate             
dello Stato - Capo 17 - Capitolo 3590 "Entrate eventuali e diverse              
concernenti il Ministero delle Politiche agricole e forestali";                 
richiamate le seguenti leggi regionali:                                         
- 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
- 23 dicembre 2004, n. 28 recante "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio              
pluriennale 2005/2007";                                                         
- 23 dicembre 2004, n. 27 recante "Legge finanziaria regionale                  
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in            
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del                   
Bilancio pluriennale 2005/2007";                                                
ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 47 della L.R.              
40/01 e che pertanto l'impegno di spesa per l'esecuzione delle                  
attivita' previste nel Programma Operativo di cui all'Allegato "A",             
ammontante a 140.000,00 Euro, possa essere assunto con il presente              
atto;                                                                           
dato atto, ai sensi dell'art. 37 - quarto comma - della L.R. 43/01 e            
della propria deliberazione 447/03:                                             
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Responsabile            
del Servizio Protezione Civile, ing. Demetrio Egidi, a cio' delegato            
dal Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa,               
dott.ssa Leopolda Boschetti, con determinazione n. 8519 del 16 luglio           
2003 prorogata con determinazione n. 8989 del 5 luglio 2004;                    
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Dirigente                    
Professional "Controllo e presidio dei processi connessi alla                   
predisposizione del Bilancio e del Rendiconto generale" dott.ssa                
Maria Grazia Gaspari in sostituzione della Responsabile del Servizio            
Bilancio-Risorse Finanziarie, dott.ssa Amina Curti ai sensi delle               
note del Direttore generale Risorse finanziarie e strumentali prot.             
n. ARB/DRF/02/59146 del 7 novembre 2002, n. ARB/DRF/03/2445-i del 21            
gennaio 2003;                                                                   
su proposta dell'Assessore "Sicurezza territoriale difesa del suolo e           
della costa, Protezione civile";                                                
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di richiamare integralmente le premesse del presente atto;                   
b) di approvare il Programma Operativo annuale - Anno 2005 - di cui             
all'Allegato "A" e che costituisce parte integrante e sostanziale del           
presente atto, d'ora in poi indicato solo come "programma operativo",           
in attuazione della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il              
Ministero delle Politiche agricole e forestali per l'impiego del                
Corpo Forestale dello Stato, stipulata in data 21 maggio 2003 in                
attuazione della propria deliberazione n. 797 del 5 maggio 2003, per            
un importo complessivo di Euro 140.000,00;                                      
c) di assegnare a favore del Ministero delle Politiche agricole e               
forestali - Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento regionale               
Emilia-Romagna il finanziamento massimo di Euro 140.000,00 per la               
realizzazione e le finalita' indicate al precedente punto b);                   
d) di individuare il Servizio Protezione civile quale referente per             
tutte le attivita' regionali di natura tecnica ed operativa connesse            
con l'attuazione del programma operativo di cui all'Allegato "A";               
e) di impegnare la spesa complessiva di Euro 140.000,00 al n. 3072 di           
impegno sul Capitolo 47127 "Spese per l'esercizio delle funzioni                
conferite dallo Stato ai fini della conservazione e della difesa                
degli incendi del patrimonio boschivo nazionale (art. 12, comma 2,              
Legge 21 novembre 2000, n. 353) - Mezzi Statali." di cui all'UPB                
1.4.4.2 17101 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che                 
presenta la necessaria disponibilita';                                          
f) di dare atto che alla liquidazione della spesa a favore del                  
Ministero delle Politiche agricole e forestali - Corpo Forestale                
dello Stato - Coordinamento regionale Emilia-Romagna si provvedera'             
con successivi atti adottati dal dirigente competente ai sensi degli            
artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 e della propria deliberazione 447/03,            
con le seguenti modalita':                                                      
- l'erogazione di un acconto pari al 40% dell'importo complessivo               
delle risorse all'uopo destinate nel Programma Operativo annuale per            
far fronte alle prime spese da sostenere al fine dell'avvio delle               
attivita', da disporre contestualmente all'approvazione del programma           
medesimo;                                                                       
- l'erogazione della somma rimanente a titolo di saldo, dietro                  
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria                
della spesa da parte del Coordinamento regionale del Corpo Forestale            
dello Stato, anche tenendo conto dell'attivita' di verifica prevista            
dall'art. 6, comma 2 della convenzione-quadro;                                  
g) di dare atto che le somme destinate al medesimo Corpo saranno                
versate sul conto entrate dello Stato - Capo 17 - Capitolo 3590                 
"Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle Politiche           
agricole e forestali";                                                          
h) di dare atto che copia della presente deliberazione verra'                   
inoltrata al Ministero delle Politiche agricole e forestali -                   
Coordinamento regionale del Corpo Forestale dello Stato - ai fini               
della formale accettazione di quanto deliberato;                                
i) di dare atto che alle verifiche sul raggiungimento degli obiettivi           
previsti dal programma operativo in Allegato "A" si procedera' ai               
sensi di quanto stabilito nella richiamata convenzione;                         
j) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO "A"                                                                    
Programma operativo annuale - Anno 2005                                         
Per l'attuazione della convenzione-quadro                                       
tra                                                                             
- Regione Emilia Romagna                                                        
- Ministero delle Politiche agricole e forestali                                
relativamente all'impiego del Corpo Forestale dello Stato nell'ambito           
delle competenze regionali in materia di prevenzione e lotta contro             
gli incendi boschivi                                                            
Il presente programma operativo annuale viene redatto ai sensi                  
dell'art. 3 comma 2 della convenzione-quadro stipulata il 21 maggio             
2003 e si articola nelle seguenti attivita':                                    
a) prevenzione degli incendi boschivi                                           
b) avvistamento degli incendi boschivi                                          
c) organizzazione e gestione dei gruppi antincendio forestali e delle           
squadre di volontari antincendi.                                                
Metodologia esecutiva e contenuti tecnici delle singole tipologie di            
attivita' finalizzate all'estinzione degli incendi boschivi come                
individuate all'art. 3 comma 1:                                                 
a) Prevenzione degli incendi boschivi                                           
Le azioni con finalita' preventive, da adottare con priorita' nei               
confronti delle altre attivita' e con maggior rigore durante i                  
periodi di attenzione e di rischio con particolare riguardo per i               
comuni a rischio marcato, vengono svolte dal personale del Corpo                
Forestale dello Stato presente presso i Comandi Stazione dislocati su           
tutto il territorio regionale, in particolare collinare e montano e             
dai nuclei mobili (pattuglie 1515) impegnati nell'attivita' di tutela           
ambientale.                                                                     
La predetta struttura e' operativa sul territorio H12 tutti i giorni            
dell'anno e garantisce il pronto intervento H24 nei periodi di                  
maggior pericolo di incendio.                                                   
L'attivita' di prevenzione prevede anche azioni di divulgazione e               
propaganda contro gli incendi boschivi attraverso l'illustrazione               
delle dovute norme di prudenza e di comportamento nonche' una                   
insistente e corretta informazione circa la gravita' dei danni                  
provocati dal fuoco.                                                            
b) Avvistamento degli incendi boschivi                                          
L'avvistamento viene svolto dal personale dei Comandi stazione                  
durante il normale servizio sul territorio e dalle pattuglie 1515 del           
Corpo Forestale dello Stato che si spostano, con i mezzi a                      
disposizione, sui territori a maggior rischio di incendio mediante              
una intensificazione dei controlli sulle aree considerate piu'                  
esposte in relazione a diversi fattori quali l'andamento stagionale             
di crescita della flora erbacea, le condizioni climatiche del                   
momento, l'indice di piovosita' relativa, lo stato del sottobosco e             
della lettiera, il tipo di colture agricole in corso di rotazione, la           
presenza di attivita' di pastori, boscaioli ed escursionisti.                   
Tale attivita' si svolge anche con il supporto delle squadre del                
volontariato di protezione civile organizzate dalle Province                    
competenti in stretto raccordo con i Coordinamenti Provinciali del              
Corpo Forestale dello Stato.                                                    
c) organizzazione e gestione dei gruppi antincendio forestali e delle           
squadre di volontari antincendi                                                 
Al Corpo Forestale dello Stato compete la direzione degli interventi            
di lotta diretta ad estinguere gli incendi boschivi ogniqualvolta               
l'incendio non presenti pericolosita' per l'incolumita' di persone e            
cose attraverso le seguenti azioni:                                             
- coinvolge nelle operazioni di spegnimento il proprio personale, il            
personale dei Vigili del Fuoco e coordina le squadre A.I.B. abilitate           
del volontariato, e/o altro personale che si rendesse necessario per            
il mantenimento dell'ordine pubblico. Le operazioni di spegnimento              
sono gestite dal piu' alto in grado del CFS presente sul posto alle             
cui decisioni si rimettono le squadre presenti. Il direttore delle              
operazioni di spegnimento organizza e gestisce le squadre                       
antincendio, controlla costantemente l'evoluzione del fuoco e il                
lavoro dei compagni prevedendo possibili rischi e complicazioni,                
mantiene il contatto costante con le sale operative informandole                
degli eventi e delle necessita';                                                
- comunica alla Struttura regionale di Protezione civile i dati sulle           
condizioni del territorio utili, insieme con quelli meteorologici               
dell'ARPA SIM Centro funzionale, ai fini dell'attivazione della fase            
di attenzione. Richiede, se del caso, l'attivazione della fase di               
preallarme (stato di grave pericolosita' per gli incendi boschivi);             
- intensifica l'attivita' di sorveglianza e di avvistamento                     
antincendi, avvalendosi anche del concorso dei VV.F e del                       
volontariato;                                                                   
- verifica l'efficienza dei mezzi, delle strutture, dei sistemi di              
comunicazione e la disponibilita' del personale;                                
- assicura la presenza di proprio personale nella S.O.U.P.;                     
- assicura, attraverso il C.O.P. il coordinamento a livello                     
provinciale degli interventi di spegnimento, avvalendosi del proprio            
personale, di quello dei VV.F e del volontariato e ne assume la                 
direzione;                                                                      
- ricevuta la segnalazione di incendio informa tempestivamente il               
Comando dei VV.F.;                                                              
- assicura la costante informazione al Prefetto e al Sindaco                    
interessato;                                                                    
- assicura i contatti con la sala operativa unificata, richiedendo,             
se del caso, il concorso di forze operative da altre Province e                 
l'invio di mezzi aerei per lo spegnimento, al Dipartimento della                
Protezione Civile;                                                              
- assicura gli interventi di bonifica delle aree percorse dal fuoco e           
comunica la cessazione dello stato di allarme alla sala operativa               
unificata, prefettura - UTG e sindaci interessati;                              
In conformita' al modello di intervento riportato nel "Piano stralcio           
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi           
ex Legge 353/00" approvato dal Consiglio regionale con deliberazione            
n. 639 del 18 gennaio 2005:                                                     
- raccoglie ogni elemento utile per il contrasto del fenomeno in                
corso oltre che per le indagini necessarie all'individuazione delle             
cause e delle eventuali responsabilita';                                        
- attiva, tramite la S.O.U.P., in caso di necessita' d'intervento               
aereo, le procedure previste per la richiesta d'intervento. Il                  
personale del Corpo Forestale dello Stato chiamato ad intervenire sul           
luogo degli incendi e' provvisto di apposita autoradio TBT per gli              
eventuali collegamenti in caso di chiamata aerea per lo spegnimento.            
Nel caso in cui l'incendio mostri pericolosita' per l'incolumita'               
delle persone la direzione dello spegnimento sara' compito dei Vigili           
del Fuoco che si avvarranno anche del Corpo Forestale dello Stato,              
delle squadre A.I.B. del volontariato e dei vigili provinciali e di             
ogni altro personale ritenuto utile.                                            
Nel periodo considerato di maggiore pericolosita' il COR - Centro               
Operativo regionale del Corpo Forestale dello Stato che viene a                 
conoscenza di un incendio fornisce tempestiva comunicazione                     
dell'evento al COR - Centro Operativo regionale di Protezione civile.           
Stessa procedura di trasmissione e scambio di informazioni viene                
messa in atto dall'Ispettorato regionale dei Vigili del Fuoco e dal             
Centro Operativo regionale di Protezione civile.                                
Quantificazione degli oneri per l'attuazione delle attivita' sopra              
specificate                                                                     
Le risorse finanziarie relative alle attivita' del presente programma           
operativo annuale sono individuate complessivamente in Euro                     
140.000,00 in considerazione di una stima unitaria prevista per                 
interventi di prevenzione e interventi di lotta attiva da parte di              
personale del Corpo Forestale dello Stato relativi all'anno 2005.               
L'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione avviene           
con le seguenti modalita':                                                      
- l'erogazione di un primo acconto pari al 40% dell'importo                     
complessivo delle risorse all'uopo destinate nel programma operativo            
annuale per far fronte alle prime spese da sostenere al fine                    
dell'avvio delle attivita', da disporre contestualmente                         
all'approvazione del programma medesimo;                                        
- l'erogazione della somma rimanente a  titolo di saldo, dietro                 
presentazione della relativa ed idonea documentazione probatoria                
della spesa da parte del Coordinamento regionale CFS, anche tenendo             
conto dell'attivita' di verifica prevista dall'art. 6, comma 2 della            
convenzione quadro.                                                             
Si stima che gli importi necessari, da restituire da parte della                
Divisione VII (DGRFMI) al Coordinamento Regionale, sui relativi                 
capitoli di gestione per assicurare le prestazioni previste dal                 
programma operativo per l'anno 2005 siano quelli di seguito                     
descritti.                                                                      
Capitolo 2854 (compensi per lavoro straordinario al personale CFS) -            
Euro 70.000,00                                                                  
Capitolo 2865 (spese per missioni) - Euro 10.000,00                             
Capitolo 2975 (spese per manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto           
del CFS) - Euro 50.000,00                                                       
Capitolo 2911 (spese per utenze e varie) - Euro 5.000,00                        
Capitolo 2903 (spese per il funzionamento degli uffici) - Euro                  
5.000,00.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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