REGIONE EMILIA-ROMAGNA - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA 15 luglio 2005, n. 17

Modifica del Regolamento per il funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), adottato con delibera CORECOM n. 6 del 29 ottobre 2001, modificato con deliberazione CORECOM n. 3 del 18 aprile 2002, modificato con deliberazione CORECOM n. 6 del 21 marzo 2003, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1

IL COMITATO REGIONALE                                                           
Vista la L.R. 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e              
funzionamento del CORECOM", e in particolare l'art. 10 rubricato                
"Regolamento interno" che al comma 1 recita: "II Comitato adotta, a             
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che            
disciplina:                                                                     
a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la               
possibilita' di delega di compiti preparatori ed istruttori ai                  
singoli componenti;                                                             
b) le modalita' di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e               
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e                             
dell'informazione";                                                             
vista la delibera del CORECOM n. 6 del 29 ottobre 2001 di                       
approvazione del Regolamento per il funzionamento del CORECOM, e in             
particolare l'art. 14 "Modifica al regolamento" ove e' stabilito che            
il Regolamento medesimo possa essere modificato dal Comitato con la             
maggioranza assoluta dei suoi componenti;                                       
considerato che il Comitato con delibera n. 6 del 21 marzo 2003 ha              
modificato detto regolamento e che allo stato lo stesso abbisogna di            
alcuni adeguamenti e di una migliore sistemazione ed armonizzazione             
dell'articolato;                                                                
preso atto che il Comitato nella seduta del 7 febbraio 2005 ha                  
valutato l'opportunita' di disciplinare, con adeguate modifiche al              
regolamento interno, l'esercizio delle funzioni delle Commissioni di            
lavoro e dei singoli componenti;                                                
dato atto della legittimita' e regolarita' tecnica del presente atto            
espressa dal Dirigente responsabile del CORECOM Fernanda Paganelli;             
a voti unanimi, delibera:                                                       
1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30 gennaio 2001, n.           
1 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del CORECOM" nonche'             
ai sensi dell'art. 14 del Regolamento per il funzionamento del                  
CORECOM, la seguente modifica al Regolamento medesimo, adottato con             
delibera CORECOM n. 6 del 29 ottobre 2001, modificato con                       
deliberazione CORECOM n. 3 del 18 aprile 2002, modificato con                   
deliberazione CORECOM n. 6 del 21 marzo 2003. Il testo modificato e'            
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e                   
sostanziale;                                                                    
2) di trasmettere copia del presente provvedimento ai competenti                
Organi dell'Assemblea legislativa regionale per quanto di loro                  
competenza.                                                                     
Regolamento per il funzionamento del Comitato regionale per le                  
Comunicazioni (CORECOM)                                                         
Art. 1                                                                          
Attribuzioni del CORECOM                                                        
1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) istituito con           
L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, al fine di assicurare a livello                     
territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia           
e di controllo in tema di comunicazione, e' Organo funzionale                   
dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, e' altresi'                 
Organo regionale con funzione di garanzia, di consulenza, di supporto           
e di gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa                    
spettanti nel settore della comunicazione.                                      
2. Il Comitato e' titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate           
che esercita secondo quanto previsto dalla legge citata e dal                   
presente regolamento interno.                                                   
3. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita' il Comitato            
puo' avvalersi di tutti gli Organi periferici dell'Amministrazione              
statale di cui puo' avvalersi l'Autorita'.                                      
Art. 2                                                                          
Decadenza                                                                       
1. Il Presidente e i componenti del CORECOM decadono dall'incarico              
qualora non intervengano, senza giustificato motivo, comunicato                 
tempestivamente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di                
sedute pari alla meta' di quelle effettuate nell'anno solare.                   
2. Le assenze dal Comitato convocato in via d'urgenza ai sensi                  
dell'art. 5, sesto comma, non sono computate per la decadenza                   
dall'incarico di cui al primo comma.                                            
3. Per quanto riguarda la decadenza per cause di incompatibilita' si            
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, L.R. 30 gennaio 2001, n.           
1 e successive modifiche.                                                       
Art. 3                                                                          
Funzioni del Presidente                                                         
1. Il Presidente del Comitato:                                                  
a) rappresenta il Comitato, fatta salva la possibilita' di specifici            
incarichi ad altro componente, e cura l'esecuzione delle sue                    
deliberazioni;                                                                  
b) convoca il Comitato, fi'ssa l'ordine del giorno delle sedute, le             
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;                          
c) cura i rapporti con gli Organi della Regione, dell'Autorita', del            
Ministero delle Comunicazioni e dei soggetti pubblici e privati                 
operanti nel settore delle comunicazioni.                                       
2. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Presidente               
puo' adottare provvedimenti di competenza del Comitato,                         
sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.                        
Art. 4                                                                          
Elezione e funzioni del Vicepresidente                                          
1. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge al proprio interno           
con voto segreto, a mezzo schede, a maggioranza assoluta dei suoi               
componenti, il Vicepresidente al quale compete sostituire il                    
Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonche' svolgere le             
funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione dalla carica            
del Presidente e fino alla elezione del nuovo Presidente. Il                    
Vicepresidente inoltre collabora con il Presidente nello svolgimento            
della sua attivita', lo rappresenta su suo incarico, esercita le                
funzioni ad esso eventualmente delegate.                                        
2. Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del                     
Comitato.                                                                       
3. In caso di dimissioni, decadenza o morte del Vicepresidente, il              
successore deve essere eletto entro trenta giorni dalla causa di                
cessazione oppure, se del caso, dalla elezione, da parte                        
dell'Assemblea legislativa regionale, del nuovo componente.                     
Art. 5                                                                          
Convocazioni                                                                    
1. Il CORECOM si riunisce di norma nella propria sede in Bologna. E'            
ammessa la convocazione presso altra sede.                                      
2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente.                      
3. Il Presidente e' tenuto a convocare il Comitato entro cinque                 
giorni su richiesta motivata del Presidente dell'Assemblea                      
legislativa regionale, del Presidente della Giunta regionale ovvero             
di almeno un terzo dei componenti del CORECOM stesso.                           
4. La convocazione, che contiene anche l'ordine del giorno, e'                  
predisposta dal Presidente anche mediante telegramma, telefax o                 
e-mail. E' inviata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima              
della seduta.                                                                   
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del               
giorno e' a disposizione dei componenti presso la sede del CORECOM              
almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.                                   
6. In casi di necessita' e urgenza, il Presidente puo' convocare il             
CORECOM almeno ventiquattro ore prima della riunione, anche a mezzo             
telegramma, telefax o e-mail.                                                   
7. In caso di convocazione di urgenza, la relativa documentazione e'            
resa disponibile in tempo utile per la convocazione.                            
8. Per le finalita' di cui all'art. 9, primo comma, copia della                 
convocazione e' inviata per conoscenza al Presidente dell'Assemblea             
legislativa regionale e al Presidente della Giunta regionale.                   
Art. 6                                                                          
Ordine del giorno                                                               
1. L'ordine del giorno e' stabilito dal Presidente. Un argomento deve           
essere iscritto all'ordine del giorno quando lo richiedono almeno tre           
componenti.                                                                     
2. L'ordine del giorno, per motivi di urgenza, puo' essere integrato            
all'inizio di ciascuna riunione.                                                
3. Per discutere o per deliberare su argomenti non iscritti                     
all'ordine del giorno e' necessario che gli stessi vengano iscritti             
con deliberazione unanime di tutti i presenti.                                  
4. Ciascun argomento e' illustrato dal Presidente o da un relatore da           
questi designato o dai relatori delle Commissioni di cui all'art. 8.            
Art. 7                                                                          
Sedute del Comitato                                                             
1. Per la validita' delle sedute del Comitato e' necessaria la                  
presenza di almeno cinque componenti.                                           
2. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono assunte con            
la presenza di cui al comma 1 ed a maggioranza dei presenti.                    
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto del              
Presidente.                                                                     
4. Le votazioni palesi si svolgono per alzata di mano.                          
5. Le nomine e le deliberazioni concernenti persone sono segrete ed             
avvengono a mezzo schede.                                                       
6. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente e dal                 
Segretario.                                                                     
7. Alle riunioni del Comitato partecipa il Dirigente responsabile               
della struttura di cui all'art. 17 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1,            
che svolge le funzioni di Segretario.                                           
8. Di ogni seduta e' redatto a cura del Segretario un verbale dal               
quale risultino l'ordine del giorno e le eventuali integrazioni, i              
nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi                     
essenziali della relazione svolta e della discussione nonche' le                
decisioni adottate. Qualora non si esaurisse la trattazione degli               
argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente deve                    
iscrivere gli argomenti alla successiva seduta del Comitato.                    
9. I componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone           
preventiva lettura e consegnando il testo al Segretario.                        
10. I verbali approvati sono sottoscritti dal Presidente e dal                  
Segretario e raccolti in apposito registro.                                     
11. I verbali della seduta del Comitato sono approvati di norma nella           
seduta successiva a quella a cui si riferiscono. I verbali sono messi           
a disposizione dei componenti almeno 24 ore prima dell'inizio della             
riunione nel corso della quale sono approvati.                                  
12. Il verbale di ogni seduta del Comitato e' inviato al Presidente             
dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta e,             
ove richiesto, all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.               
13. Le riunioni del Comitato di norma non sono pubbliche.                       
14. Il Comitato, ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della L.R. 30             
gennaio 2001, n. 1, per l'esercizio delle funzioni proprie e di                 
quelle delegate puo' avvalersi di organismi e di esperti interni ed             
esterni per l'approfondimento di tematiche relative ad argomenti                
posti all'ordine del giorno.                                                    
Art. 8                                                                          
Modalita' di esercizio delle funzioni                                           
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, il Comitato               
puo' istituire Commissioni di lavoro su quegli argomenti che lo                 
richiedono, indicandone, in modo specifico, la materia, la durata, i            
componenti ed il coordinatore. Le Commissioni restano in carica sino            
a diversa determinazione del Comitato.                                          
2. Il Comitato puo' delegare compiti preparatori ed istruttori ai               
singoli componenti. I componenti che assumono tale incarico sono                
tenuti ad eseguirlo tenendo conto delle eventuali indicazioni del               
Comitato ed a riferirne allo stesso con relazione scritta o orale.              
3. Il lavoro delle Commissioni e' istruttorio e propositivo,                    
spettando il ruolo decisionale al Comitato.                                     
4. Il Coordinatore convoca e presiede la Commissione di lavoro e                
riferisce al Comitato dell'attivita' svolta.                                    
5. Tutti i componenti del Comitato possono partecipare ai lavori                
delle Commissioni senza diritto di voto. A tal fine la convocazione             
della Commissione di lavoro e' inviata a tutti i componenti anche via           
telegramma, telefax o e-mail almeno tre giorni prima della seduta.              
6. Il Segretario cura la redazione del processo verbale della seduta            
indicando in ogni caso l'ora di inizio e fine della seduta.                     
7. Per gli aspetti relativi al funzionamento delle Commissioni si               
applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il                      
funzionamento del Comitato.                                                     
8. Per la partecipazione ai lavori delle Commissioni spetta ai                  
partecipanti il rimborso delle spese di viaggio previsto per la                 
partecipazione alle riunioni del Comitato, ai sensi dell'art. 11,               
secondo comma, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, fino ad un massimo             
di 16 sedute complessive mensili comprese quelle del Comitato. Il               
rimborso spese spetta ai componenti quando svolgono, anche                      
singolarmente, attivita' preparatorie ed istruttorie connesse alle              
funzioni delle Commissioni, sulla base di un programma elaborato                
periodicamente dal Comitato.                                                    
9. Ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della L.R. 30 gennaio 2001,             
n. 1, per l'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle                
finalita' della stessa legge, il Comitato puo' disporre l'affidamento           
di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni               
pubblici e/o privati, esperti nei settori delle comunicazioni e della           
informazione.                                                                   
Art. 9                                                                          
Partecipazione ai lavori del CORECOM                                            
1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e il Presidente           
della Giunta regionale possono, su invito del Presidente del CORECOM,           
partecipare alle riunioni senza diritto di voto.                                
2. Allo scopo di garantire la partecipazione alla propria attivita',            
il CORECOM attiva forme di consultazione dei soggetti esterni                   
pubblici e privati operanti nei settori della comunicazione e                   
dell'informazione nonche' di ogni altro soggetto la cui audizione sia           
ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie competenze.                 
3. La data di convocazione degli incontri con i soggetti interessati            
e i relativi contenuti sono comunicati con adeguato anticipo anche              
attraverso il proprio sito web.                                                 
4. Il Comitato puo' altresi' proporre e attuare tutte quelle                    
iniziative di interesse culturale, economico e sociale che siano                
preliminarmente utili alle funzioni proprie e delegate di governo, di           
garanzia, di controllo e di consulenza inerenti al proprio campo di             
attivita'.                                                                      
Art. 10                                                                         
Comunicati di pubblica utilita'                                                 
1. Il Comitato puo' richiedere alla concessionaria del servizio                 
pubblico radiotelevisivo (RAI-TV) e alle emittenti private locali la            
trasmissione di comunicati di pubblica utilita', ai sensi dell'art.             
10, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223.                                 
Art. 11                                                                         
Missioni                                                                        
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione            
finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del                   
Comitato possono recarsi in missione in Italia e all'estero.                    
2. Le missioni dei componenti del Comitato sono autorizzate dal                 
Presidente il quale alla fine di ogni anno presenta al Comitato una             
relazione sull'attivita' svolta e la relativa rendicontazione.                  
3. Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale sara'                     
comunicata la rendicontazione trimestrale delle missioni effettuate             
da tutti i componenti il CORECOM.                                               
Art. 12                                                                         
Spese di rappresentanza                                                         
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale puo'            
stanziare, con apposito capitolo del bilancio regionale, fondi per le           
spese di rappresentanza del Comitato intendendosi come tali quelle              
spese fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di                    
intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni al Comitato, in           
rapporto ai propri fini e funzioni istituzionali.                               
Art. 13                                                                         
Procedimenti amministrativi                                                     
1. Nell'esercizio delle proprie attivita', il CORECOM si ispira ai              
principi della trasparenza, della partecipazione e del                          
contraddittorio stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e                   
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
2. Assume la responsabilita' del procedimento il Dirigente                      
responsabile della struttura di cui all'art. 17 della L.R. 30 gennaio           
2001, n. 1 o un suo delegato.                                                   
3. Il Comitato puo' disporre l'audizione di soggetti interessati ai             
procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi                  
diffusi relativi ai procedimenti stessi.                                        
Art. 14                                                                         
Dotazione della struttura organizzativa - Verifica                              
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1,            
la struttura e' posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed                
opera in piena autonomia rispetto al restante apparato dell'Assemblea           
legislativa regionale.                                                          
2. In tal senso, alla fine di ogni anno la struttura di supporto e'             
sottoposta a verifica da parte del Comitato, che si avvale della                
collaborazione del Dirigente responsabile della suddetta struttura,             
al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Le relative                  
risultanze sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea              
legislativa regionale e alla Direzione generale.                                
Art. 15                                                                         
Modifica al regolamento                                                         
1. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, il                   
presente regolamento puo' essere modificato dal Comitato con la                 
maggioranza assoluta dei suoi componenti.                                       
Art. 16                                                                         
Pubblicazione del regolamento                                                   
1. Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna e sul sito Internet del CORECOM.                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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