REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SENTENZA 14 luglio 2005, n. 335

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 3, e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in Cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del Registro ricorsi 2004

CORTE COSTITUZIONALE                                                            
In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai                
signori:                                                                        
Piero Alberto Capotosti, Presidente; Fernanda Contri, Annibale                  
Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De           
Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro,                  
Alfonso Quaranta, Franco Gallo, giudici                                         
ha pronunciato la seguente                                                      
SENTENZA                                                                        
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 44, comma 3,            
e 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7              
(Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a                
leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio             
dei Ministri, notificato il 14 giugno 2004, depositato in Cancelleria           
il 22 successivo ed iscritto al n. 60 del Registro ricorsi 2004;                
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;                      
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 2005 il Giudice relatore              
Alfio Finocchiaro;                                                              
uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del            
Consiglio dei Ministri e l'avvocato Franco Mastragostino per la                 
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Ritenuto in fatto                                                               
1. - Con ricorso notificato il 14 giugno 2004, e depositato presso la           
Cancelleria della Corte Costituzionale il 22 giugno 2004, il                    
Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Corte                     
Costituzionale dichiararsi l'illegittimita' costituzionale dell'art,            
44, comma 3, e dell'art 47 della legge della Regione Emilia-Romagna             
14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche             
ed integrazioni a leggi regionali), per violazione, rispettivamente,            
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), in relazione all'art. 3,              
comma 29 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure in tema di                
razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art 117, secondo              
comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione in relazione               
all'art. 13, comma 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni            
in materia di risorse idriche).                                                 
Lo Stato ricorrente lamenta che la Regione, nel contesto di una                 
disciplina generale in materia ambientale, che spazia dalla                     
conservazione degli habitat naturali, all'uso del territorio, alla              
gestione delle risorse idriche, ha disciplinato, con le nonne                   
impugnate, il tributo per il deposito in discarica dei rifiuti (art.            
44, comma 3), e la tariffa relativa al servizio idrico integrato e              
alla gestione dei rifiuti (art, 47), in tal modo indebitamente                  
invadendo la sfera statale di competenza legislativa esclusiva.                 
Riguardo alla prima delle norme denunciate, che rimette a                       
deliberazione della Giunta regionale la fissazione del tributo per il           
deposito in discarica dei rifiuti, si verte in materia di tributi               
erariali attribuiti alla Regione, non gia' di tributi propri della              
Regione, essendo stati istituiti con legge statale, che riconosce               
solo uno spazio di autonomia limitato. Non e' possibile una piena               
esplicazione delle potesta' regionali senza la normativa statale di             
coordinamento, fermo restando il divieto di procedere in senso                  
inverso all'art. 119 Cost., e di sopprimere, senza sostituirli, gli             
spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali in vigore.                  
Riguardo alla seconda norma denunciata (art. 47 della legge della               
Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, che introduce l'art. 25-ter               
nella legge della Regione Emilia-Romagna 6 settembre 1999, n. 25) che           
rimette a decreto del Presidente della Giunta il metodo per la                  
determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico integrato            
e alla gestione dei rifiuti, trattasi di livello essenziale di                  
prestazione che deve essere garantito su tutto il territorio                    
nazionale, oltre che di principio fondamentale in materia di governo            
del territorio, per il quale la determinazione dei criteri e'                   
attribuita allo Stato, con procedimento che prevede la concertazione            
e l'intesa con le Regioni.                                                      
2. - Nel giudizio si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, che               
chiede respingersi il ricorso deducendone l'inammissibilita' e                  
l'infondatezza" e riservandosi di esporre le proprie ragioni con                
successiva memoria.                                                             
3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna             
ha presentato memoria, assumendo la parziale inammissibilita' del               
ricorso statale, e, comunque, la sua infondatezza.                              
A proposito dell'art. 44, comma 3, della legge impugnata, oggetto               
della prima questione posta dal ricorso statale, la difesa regionale            
censura la mancanza di chiarezza dello stesso, perche' o il vizio               
attiene ad una pretesa competenza esclusiva statale in materia di               
tributi, ma allora non puo' che osservarsi che la legge regionale si            
muove nell'ambito dei poteri gia' attribuiti alla Regione, con la               
Legge n. 549 del 1995, o, viceversa, la censura non puo' che                    
ritorcersi verso la legge statale, per violazione di un principio di            
coordinamento finanziario, ma, in questo caso, il ricorso va                    
dichiarato inammissibile per genericita', mancanza di chiarezza e               
contraddittorieta'.                                                             
L'unico rilievo in ipotesi formulabile potrebbe essere quello                   
dell'attribuzione con la legge regionale, alla Giunta, della                    
determinazione dell'ammontare dell'imposta, ma sotto tale profilo va            
rimarcato che in tale determinazione la Giunta regionale non fruisce            
di alcuna discrezionalita', essendo strettamente vincolata ai                   
parametri ristrettissimi ed ai criteri di calcolo di cui all'art. 3,            
comma 29, della legge statale n. 549 del 1995. La ratio della                   
disposizione regionale e' che, attesa la natura provvedimentale                 
dell'intervento legislativo per la determinazione del tributo, e la             
frequenza annuale con cui la Regione deve intervenire, la previsione            
di attribuire la determinazione del tributo a una deliberazione della           
Giunta appare in linea con le indicazioni di semplificazione ed                 
economicita' dell'azione amministrativa, ne' lo Stato puo' indicare             
alla Regione con quale atto essa debba esercitare una funzione                  
conferita dallo Stato stesso.                                                   
Passando all'esame della censura relativa all'art. 47, della stessa             
legge della Regione Emilia-Romagna n. 7 del 2004, la difesa regionale           
osserva che il richiamo al parametro dei livelli essenziali delle               
prestazioni (art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione),           
appare del tutto fuori luogo: l'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n.           
36, disciplinando le competenze attribuite allo Stato, alla lettera             
g) prevede la fissazione dei livelli minimi dei servizi da garantire            
in ciascun ambito territoriale ottimale, ma non richiama la                     
determinazione della tariffa. Lo Stato ha definito i livelli minimi             
essenziali con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4              
marzo 1996, che al punto 8, ha compiutamente disciplinato i livelli             
minimi, senza prevedere tra i criteri, il metodo tariffario: e la               
Regione ha disciplinato il servizio idrico ed il servizio rifiuti               
stabilendo i livelli di qualita' nell'erogazione. Quello dei livelli            
minimi essenziali e' tema collegato alla pianificazione e                       
organizzazione del servizio, non alla determinazione del metodo                 
tariffario oggetto d'impugnazione: la tariffa, come riconosce lo                
stesso art. 4, primo comma, lettera f) della Legge n. 36 del 1994, e'           
semplicemente il corrispettivo del servizio idrico, ed essa (come si            
desume dall'art. 13 della legge cit.) nel disciplinare i criteri per            
definire il metodo tariffario, non accenna al rispetto dei livelli              
minimi essenziali.                                                              
La Regione ha stabilito un metodo tariffario che non contrasta con la           
legge statale, ma ne ricalca in pieno i criteri, precisandone i                 
principi, in funzione della finalita' dell'equilibrio finanziario.              
Del tutto fuori luogo, poi, e' il richiamo al parametro del governo             
del territorio, e, anche a volerlo concedere, non si vede come la               
legge regionale abbia violato principi, giacche' l'art. 47 riprende             
interamente i criteri stabiliti dall'art. 13 della legge statale,               
preoccupandosi anzi di introdurre meccanismi incentivanti come il               
risparmio della risorsa idrica e di innalzare il livello di tutela              
ambientale.                                                                     
In realta', la disciplina di determinazione della tariffa e'                    
connaturata alla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza            
economica, e, come la Corte Costituzionale ha riconosciuto (Sentenza            
n. 272 del 2004), in materia, il titolo di legittimazione                       
dell'intervento statate e' fondato sulla tutela della concorrenza, ma           
al di fuori di tali aspetti, la disciplina dei servizi pubblici                 
locali non puo' che essere ascritta alle competenze residuali                   
regionali, per cui, legittimamente, la Regione si e' dotata di una              
disciplina in materia di servizi pubblici di interesse locale, e                
specialmente riguardo al metodo tariffario.                                     
Considerato in diritto                                                          
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri dubita che l'art. 44,             
comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n.            
7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a              
leggi regionali), laddove rimette a deliberazione della Giunta il               
metodo di fissazione del tributo per il deposito hi discarica dei               
rifiuti, sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art.            
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione                
all'art. 3, comma 29, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure in           
tema di razionalizzazione della finanza pubblica), per invasione                
della sfera di competenza legislativa statale esclusiva in materia              
tributaria, trattandosi di tributo istituito con legge statale; e che           
l'art. 47 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n.           
7, laddove rimette a decreto del Presidente della Giunta il metodo              
per la determinazione della tariffa relativa al servizio pubblico               
integrato e alla gestione dei rifiuti sia costituzionalmente                    
illegittimo per violazione dell'art. 117 Cost., secondo comma,                  
lettera m), e terzo comma, della Costituzione in relazione all'art.             
13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in                 
materia di risorse idriche), per invasione della sfera di competenza            
legislativa statale: esclusiva, in tema di livelli essenziali di                
prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;                      
concorrente, in materia di governo del territorio.                              
2. - L'eccezione di inammissibilita' per genericita', mancanza di               
chiarezza e contraddittorieta' del ricorso proposto in riferimento              
all'art 44, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna n. 7              
del 2004, sollevata dalla Regione con la memoria, e' infondata.                 
Il Presidente del Consiglio - premesso che l'articolo impugnato                 
prevede che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in                 
discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 29, della            
Legge n. 459 (rectius: 549) del 1995, sia fissato con deliberazione             
della Giunta regionale - deduce che "la norma viola, dunque,                    
l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in                 
relazione allo stesso articolo 3, comma 29, della Legge n. 259                  
(rectius: 549) del 1995, che riserva, alla legge regionale il compito           
di fissare l'ammontare di tale imposta".                                        
Il motivo di censura - sia pure in modo succinto - indica: la norma             
impugnata (art. 44, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna           
n. 7 del 2004); la norma interposta (art. 3, comma 29, della Legge n.           
549 del 1995), il parametro costituzionale che si assume violato                
(art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la                  
violazione compiuta (attribuzione della determinazione del tributo              
alla Giunta regionale anziche' alla legge regionale). Cio' e'                   
sufficiente per escludere la denunciata genericita', mancanza di                
chiarezza e contraddittorieta' del ricorso.                                     
3. - La questione proposta con il primo motivo di ricorso e'                    
fondata.                                                                        
L'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito il              
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi                
(comma 24), con devoluzione dello stesso alle Regioni (comma 27) ed             
ha stabilito che l'ammontare dell'imposta e' fissato, entro                     
determinati limiti, con legge della Regione entro il 31 luglio di               
ogni anno per l'anno successivo (comma 29).                                     
Tale tributo, sulla base della costante giurisprudenza di' questa               
Corte, e' da considerarsi statale e non proprio della Regione, senza            
che rilevi, in contrario, la devoluzione del relativo gettito alle              
regioni (in questo senso, ex plurimis, Sentenze n. 241, n. 381, n.              
431 del 2004, in tema di IRAP; Sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in            
tema di c.d. tassa automobilistica), con la conseguenza che, salvi i            
casi previsti dalla legge statale, si deve tuttora ritenere preclusa            
la potesta' delle Regioni di legiferare sui tributi esistenti e                 
regolati da leggi statali (cfr. Sentenza n. 37 del 2004).                       
 pertanto incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo               
comma, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la            
legislazione esclusiva, fra l'altro, in materia di sistema tributario           
e contabile dello Stato, la disposizione impugnata che attribuisce la           
determinazione dell'ammontare dell'imposta in esame ad un atto della            
Giunta anziche' alla legge regionale.                                           
4. - Con il secondo motivo di censura il Presidente del Consiglio dei           
Ministri contesta la legittimita' costituzionale dell'art. 47, che              
introduce l'art. 25-ter nella legge regionale n. 25 del 1999,                   
prevedendo che, con decreto del Presidente della Giunta regionale,              
venga stabilito il metodo per la determinazione della tariffa                   
relativa al servizio integrato ed alla gestione dei rifiuti.                    
Secondo il ricorrente l'individuazione dei criteri per la                       
determinazione della tariffa in materia di acque costituisce per sua            
natura sia un livello essenziale di prestazione che deve essere                 
garantito su tutto il territorio nazionale, sia un principio                    
fondamentale in materia di governo del territorio, con la conseguenza           
che la disposizione impugnata, che attribuisce alla Giunta regionale            
la definizione dei criteri per la determinazione della tariffa, viola           
l'articolo 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della                 
Costituzione.                                                                   
La questione e' inammissibile per l'assenza di qualsiasi motivazione            
in ordine ai parametri costituzionali, peraltro di dubbia pertinenza,           
meramente invocati dal ricorrente.                                              
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 3, della           
legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni           
in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi                        
regionali);dichiara inammissibile la questione di legittimita'                  
costituzionale dell'art. 47 della stessa legge della Regione                    
Emilia-Romagna n. 7 del 2004, sollevata, in riferimento agli articoli           
117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione,              
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso in                    
epigrafe.                                                                       
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 14 luglio 2005.                                              
IL PRESIDENTE  IL REDATTORE                                                     
Piero Alberto Capotosti  Alfio Finocchiaro                                      
IL CANCELLIERE                                                                  
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2005                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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