DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2005, n. 739
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un invaso ad uso irriguo da realizzarsi in localita' Buga, frazione Marzeno, nel Comune di Brisighella, (RA) (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione
di un invaso ad uso irriguo in Via Canaletta di Sarna n. 43,
localita' "Sarna", nel comune di Brisighella in provincia di Ravenna
dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:
- poiche' l'area e' classificata come "Zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua" (art. 17) e "Zone di
particolare interesse paesaggistico ambientale" (art. 19) dal
P.T.C.P. della Provincia di Ravenna, inoltre, in data 2/11/2004 e'
divenuto esecutivo l'atto deliberativo n. 2131 della Giunta della
Regione Emilia-Romagna in merito a "Indicazioni generali per
l'interpretazione delle norme del Piano territoriale paesaggistico
regionale in relazione alle opere di interesse meramente locale da
realizzare in zone tutelate", che definisce le opere di interesse
meramente locale gli invasi per l'approvvigionamento irriguo quelli
di capacita' non superiore a 50.000 mc e visto il fabbisogno idrico
dell'azienda, si prescrive che l'invaso in oggetto possa essere
realizzato per una capacita' di invaso inferiore a 50.000 mc.;
- per l'attingimento di acque pubbliche superficiali e loro
derivazione, deve essere acquisita rispettivamente l'autorizzazione o
la concessione rilasciate dalla Autorita' competente in materia, ai
sensi del R.R. 41/01;
- dovra' essere garantita l'impermeabilizzazione dell'invaso allo
scopo di evitare perdite per infiltrazione, le interferenze con le
acque di falda e contenere la spinta idrostatica dell'acqua di falda
in qualsiasi condizione di livello piezometrico della falda stessa; a
tale riguardo sono necessarie verifiche geotecniche, in corso d'opera
e al termine dei lavori, del grado di compattazione raggiunto dal
tampone dei terreni costituenti lo strato di rivestimento
impermeabile(prove Proctor, prove di permeabilita' in situ e in
laboratorio, etc.); la tenuta idraulica dell'invaso dovra' comunque
essere verificata in fase di collaudo;
- il materiale di risulta dello scavo dovra' essere sistemato in loco
o riutilizzato in modo conforme alle vigenti disposizioni normative;
a tale proposito in base all'art. 7 del P.I.A.E della Provincia di
Ravenna adottato, attualmente in regime di salvaguardia, sono
stabiliti, i quantitativi massimi di materiale commercializzabile
derivanti da migliorie fondiarie in aree libere da vincolo,
assegnati ai singoli Comuni e stabilito per il Comune di Brisighella
in 88.721 mc.; tali quantitativi sono soggetti all'onere relativo
alle attivita' estrattive (art. 12, L.R. 17/91); dovra' quindi essere
acquisita dal proponente per l'eventuale commercializzazione dei
materiali sabbioso-ghiaiosi di risulta, il provvedimento
autorizzativo ai sensi dell'art. 14, L.R. 17/91;
- per l'inerbimento dei riporti esterni e per il ripristino delle
aree di cantiere si riutilizzera' il terreno vegetale proveniente
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare, separatamente dalle
altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e del quale si
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
- dovra' essere realizzato un adeguato ripristino vegetazionale da
sottoporre all'approvazione del Comune di Brisighella, al fine di
garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell'opera, evitando
le specie riconosciute infestanti (Robinia, Ailanto, etc.);
- necessita' di autorizzazione paesaggistica ai sensi dall'art. 142
del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n.
137";
- resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,
dovranno essere rilasciate dalle Autorita' competenti ai sensi delle
vigenti disposizioni;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Azienda agricola
Montefiori Martina, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli,
alla Amministrazione provinciale di Ravenna, al Comune di
Brisighella, all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Riolo Terme, Terme - Servizio Unico Associato per le attivita'
produttive, all'Autorita' di Bacino Fiumi Romagnoli, all'ARPA -
Sezione provinciale di Ravenna, alla Sovrintendenza dei Beni
ambientali ed architettonici di Ravenna;
c) di pubblicare, per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della
Regione.