COMUNE DI FORLIMPOPOLI (Forli'-Cesena)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un centro commerciale di attrazione di livello inferiore - ampliamento della superficie commerciale di vendita

L'Autorita' competente Comune di Forlimpopoli comunica la decisione in
merito alla procedura di verifica (screening) ex artt. 9 e 10 L.R.
9/99 relativa al progetto di realizzazione di un centro commerciale di
attrazione di livello inferiore - ampliamento della superficie
commerciale di vendita.
Il progetto e' presentato da Ageprom International Srl con sede in
Forli' - P.tta M. Pagano n. 5.
Il progetto interessa il territorio del comune di Forlimpopoli, Via
XXV Ottobre, Comparto n. 39.
Il progetto attiene alla seguente categoria: All. B.3.7.
Ai sensi dei Titolo II della L.R. 18/5/1999 n. 9 come modificata dalla
L.R. 16/11/2000 n. 35 l'Autorita' competente Comune di Forlimpopoli
con atto di Giunta municipale n. 177 del 21/10/2005 ha assunto la
seguente decisione:
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo all'ampliamento
della superficie commerciale di vendita del centro commerciale di
attrazione di livello inferiore situato nel Comune di Forlimpopoli -
presentato dalla ditta proponente Ageprom International Srl - dalla
ulteriore procedura di VIA. L'esito positivo della presente procedura
e' comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni sotto riportate
che sostituiscono, in parte, quelle di cui al parere tecnico redatto
dall'Ufficio VIA provinciale in data 26/7/2002 prot. n. 50363/02,
parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta
municipale n. 150 del 29/7/2002 ad oggetto "Procedura di verifica
(screening) ai sensi dell'art. 9 della L.R. 9/99 relativa al progetto
di un centro commerciale di attrazione di livello inferiore. Ditta
proponente Ageprom International Srl - Approvazione parere tecnico".
Le prescrizioni alle quali e' condizionato l'esito favorevole della
presente procedura di screening sono di seguito riportate, precisato
che tra parentesi e' indicato, quando esistente, il riferimento
numerico della corrispondente prescrizione della citata e precedente
procedura di verifica inerente la costruzione del centro commerciale:
1. data la natura dell'opera e il traffico indotto ad essa legato, la
vicinanza di centri abitati e il contesto industriale e viabilistico
esistente in cui risulta inserita, si ritiene necessario, entro e non
oltre 60 giorni dalla data di apertura al pubblico dell'opera in
oggetto, pianificare e implementare una campagna di monitoraggio della
qualita' dell'aria mediante mezzo mobile nell'area di parcheggio
ubicato nel lato di Via Golfarelli in prossimita' dei ricettori
sensibili, al fine di verificare le possibili variazioni della
qualita' dell'aria nella zona in oggetto, di controllare il
verificarsi di possibili situazioni di criticita' e di fornire un
insieme di dati rappresentativi relativi ai processi di inquinamento
atmosferico nell'area allo scopo di avere un quadro conoscitivo che
consenta di individuare le cause che determinano i possibili fenomeni
di inquinamento, le possibili azioni di mitigazione e risposta
necessarie e una piu' efficace tutela della salute pubblica e del
territorio, secondo le seguenti fasi operative:
- dovra' essere installato un mezzo mobile per il monitoraggio dei
dati di qualita' dell'aria e meteorologici in posizione
rappresentativa ai fini della verifica dell'andamento della qualita'
dell'aria e dei possibili impatti sulla qualita' dell'aria medesima
prodotti dall'esercizio dell'opera in esame, in prossimita' dei
ricettori presenti individuati come significativi posti lungo il lato
est dei parcheggio XXV Ottobre prospiciente a Via Golfarelli. I
parametri da acquisire (che dovranno comunque comprendere il parametro
PM10) dovranno essere rappresentativi e definiti in relazione alla
tipologia di pressioni presenti nell'area, agli inquinanti
potenzialmente prodotti dalle emissioni presenti e ritenuti
maggiormente importanti al fine di definire l'andamento della qualita'
dell'aria nell'area in oggetto. Dovranno essere effettuate due
campagne di monitoraggio di durata mensile, una in periodo invernale e
una in periodo estivo e il mezzo mobile di monitoraggio dovra'
acquisire in continuo i parametri meteorologici principali e le
tipiche tipologie di inquinanti atmosferici prodotte in particolare da
traffico veicolare;
- le modalita' di gestione delle campagne di monitoraggio tramite
mezzo mobile, la scelta dettagliata dei punti di campionamento, la
scelta dei periodi di monitoraggio e i parametri da acquisire dovranno
essere definiti in relazione alla tipologia di pressioni presenti
nell'area, agli inquinanti potenzialmente prodotti dalle emissioni
presenti e ritenuti maggiormente rappresentativi e importanti al fine
di definire l'andamento della qualita' dell'aria nell'area in
oggetto;
- le campagne di monitoraggio sopra descritte dovranno essere eseguite
con oneri a carico della societa' proponente; i dati acquisiti, una
volta elaborati e valutati, dovranno essere successivamente trasmessi
all'Ufficio VIA della Provincia di Forli'-Cesena e al Comune di
Forlimpopoli;
- le campagne di monitoraggio dovranno concludersi entro e non oltre
un anno dalla data di apertura al pubblico dell'opera in oggetto.
(Sostituisce la prescrizione n. 5 di cui al parere tecnico allegato
alla delibera di G.M. n. 150 del 29/7/2002);
2. devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto
dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno
in prossimita' dei ricettori maggiormente esposti presenti nell'area e
prossimi all'opera in oggetto (in particolare ricettori R01, R02, R07,
R08, nonche' ricettore A adiacente ai confine nord-ovest dei
parcheggio "Amendola" e prospiciente a Via dell'Artigiano - si veda
Allegato 1). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti
abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di rumore prodotto
dall'esercizio del centro commerciale e il livello equivalente di
rumore ambientale con centro commerciale in attivita' e durante un
periodo di fruizione dello stesso in giorni di massimo afflusso.
(Sostituisce la prescrizione n. 7 di cui al parere tecnico allegato
alla delibera di G.M. n. 150 del 29/7/2002);
3. devono essere eseguiti rilievi fonometrici del livello di rumore
ambientale in esterno in periodo diurno e in periodo notturno, della
durata non inferiore alle 24 ore in continuo, in prossimita' dei
ricettori maggiormente esposti presenti nell'area e prossimi all'opera
in oggetto (in particolare ricettori R01, R02, R07, R08, nonche'
ricettore A adiacente al confine nord-ovest del parcheggio "Amendola"
e prospiciente a Via dell'Artigiano - si veda Allegato 1) secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, con centro commerciale in
attivita' e a regime in giorni di massimo afflusso, al fine di
verificare il rispetto dei valori limite assoluti vigenti stabiliti
nelle aree monitorate sia per il periodo diurno che per il periodo
notturno.
(Sostituisce la prescrizione n. 8 di cui al parere tecnico allegato
alla delibera di G.M. n. 150 del 29/7/2002);
4. il monitoraggio di cui ai punti 2. e 3. dovra' essere eseguito da
ARPA secondo ie modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a
carico della societa' proponente entro e non oltre 60 giorni dalla
data di apertura al pubblico dell'opera in oggetto. I dati ad esso
relativi dovranno essere successivamente trasmessi al proponente,
all'Ufficio VIA della Provincia di Forli'-Cesena e al Comune di
Forlimpopoli.
(Sostituisce la prescrizione n. 13 di cui al parere tecnico allegato
alla delibera di G.M. n. 150 del 29/7/2002);
5. in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei
limiti vigenti dovuto all'esercizio dell'attivita' oggetto di
valutazione, dovranno essere progettati (ubicazione, scelta dei
materiali, dimensionamento), verificati e realizzati entro 6 mesi
dalla trasmissione da parte di ARPA dei risultati del monitoraggio
effettuato, tutti gli interventi di mitigazione e bonifica acustica
necessari per garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i
ricettori presenti; al fine di verificare l'efficacia delle eventuali
misure di mitigazione realizzate, dovra' essere eseguito presso il/i
ricettore/i interessato/i un ulteriore monitoraggio acustico secondo i
criteri definiti ai punti nn. 2., 3. e 4. entro 1 mese dalla
realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate;
6. le comunicazioni della data di apertura al pubblico del centro
commerciale in oggetto dovranno essere trasmesse a cura dei soggetti
proponenti, ad ARPA, all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
Servizio Pianificazione territoriale e al Comune di Forlimpopoli;
7. il progetto deve prevedere lungo il lato est dell'intera area di
parcheggio denominato XXV Ottobre, a confine con le proprieta' delle
abitazioni poste lungo Via Golfarelli, un franco di terreno,
prospiciente la iinea di confine, di larghezza idonea alla
realizzazione di una eventuale barriera acustica;
8. dovra' essere progettata e realizzata una quinta arborea che abbia
lo scopo di schermare dal punto di vista visivo le abitazioni poste su
Via Golfarelli; tale alberatura dovra' essere costituita da almeno due
file sfalsate di alberi poste ad una distanza di un metro l'una
dall'altra e le essenze da utilizzare dovranno essere scelte tra
quelle autoctone ponendo cura nell'evitare quelle infestanti (Robinia,
Ailanto, ecc.). Si ritiene inoltre necessario che la siepe di progetto
posta in fregio alla Via XXV Ottobre cartografata nella Tav. 2.2 -
Integrazioni al punto 20, sia realizzata prevedendo un sesto di
impianto che porti alla creazione di una barriera fitta e continua
compatibilmente con gli accessi esistenti e previsti.
(Sostituisce la prescrizione n. 14 di cui al parere tecnico allegato
alla delibera di G.M. n. 150 del 29/7/2002).
Si precisa che, ad eccezione delle prescrizioni sopra riportate, e'
comunque fatta salva l'osservanza di tutte le ulteriori prescrizioni
sopra non richiamate incluse nel dispositivo del parere sulla
procedura di verifica concernente la realizzazione del centro
commerciale, di cui alla deliberazione di G.M. n. 150 del 29/7/2002
del Comune di Forlimpopoli, con esclusione delle prescrizioni nn. 9,
10, e 11 inerenti l'impatto acustico definite nel parere tecnico
allegato alla sopra indicata delibera.
b) di quantificare in Euro 8,00, pari allo 0,02 % del valore degli
interventi, come determinato in parte narrativa, le spese istruttorie
che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modificazioni
ed integrazioni, sono a carico del proponente;
c) di liquidare il 90% dell'importo sopra richiamato
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena per l'attivita'
istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto previsto dall'art.
8 della convenzione tra Comune e Provincia citata in premessa;

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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