COMUNE DI NOVELLARA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Accordo di programma sperimentale per l'istituzione di un Corpo intercomunale di Polizia Municipale come definito dall'art. 14 della L.R. 4/12/2003, n. 24 (approvato con decreto del Sindaco prot. n. 6208 del 31/5/2005)

Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata               
dall'Assessore all'Innovazione amministrativa ed istituzionale,                 
Autonomie locali - Prof. Luciano Vandelli; e il Comune di Novellara,            
in qualita' di Comune capofila nella gestione associata del Corpo               
Unico di Polizia Municipale "Bassa Reggiana" tra i Comuni di Bagnolo            
in Piano, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Reggiolo, nella            
persona del Sindaco dott. Raul Dagli.                                           
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante                    
"Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un              
sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:                              
- l'articolo 3 che promuove il coordinamento in materia di sicurezza            
pubblica e Polizia amministrativa;                                              
- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le                
finalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possa promuovere e               
stipulare intese istituzionali di programma, Accordi di programma e             
altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative            
di rilievo regionale nel campo della sicurezza;                                 
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza                     
direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli           
interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4,            
comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese                  
correnti;                                                                       
- l'articolo 11, comma 5, che prevede che i Comuni, le cui dimensioni           
organizzative non consentono l'istituzione del Corpo di Polizia                 
Municipale, svolgono le relative attivita' in forma associata                   
mediante corpi intercomunali;                                                   
- l'articolo 14 "Corpo di Polizia locale" che prevede in                        
particolare:                                                                    
- al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di             
Corpi di Polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti              
secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto             
il territorio regionale di qualificati servizi di Polizia Municipale            
e Provinciale;                                                                  
- al comma 5, che per lo svolgimento delle attivita' indicate al                
comma 2 del medesimo articolo, i Corpi di Polizia Municipale, anche a           
carattere intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la              
continuita' del servizio per tutti i giorni dell'anno, siano                    
costituiti da almeno trenta addetti piu' il comandante, gestiscano              
una centrale radio operativa e promuovano l'organizzazione e                    
l'integrazione delle attivita' per aree territoriali omogenee, in               
sintonia con quanto previsto dagli standard essenziali definiti dalla           
deliberazione della Giunta 1179/04, di seguito richiamata;                      
- al comma 6, che in caso di costituzione di un corpo intercomunale             
questo sia istituito mediante la stipula di una convenzione tra enti            
che deve necessariamente prevedere:                                             
a) il Sindaco rispetto al quale il comandante della Polizia                     
Municipale e' responsabile ai sensi dell'articolo 17 comma 1;                   
b) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni           
aderenti che svolga compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul             
corpo di Polizia Municipale;                                                    
c) l'individuazione di criteri per la ripartizione delle entrate e              
delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma                      
associata;                                                                      
d) la definizione delle modalita' di svolgimento del servizio, basato           
su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti in comuni                
facenti parte del corpo intercomunale;                                          
dato atto che:                                                                  
- la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito                       
dall'articolo 14 comma 7 della Legge regionale n. 24 del 4/12/2003,             
ha provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard                 
raccomandati di servizio delle strutture di Polizia Locale                      
individuate con delibera 1179 del 2004 e dalla quale risultano in               
particolare anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;             
- in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva sugli standard                
essenziali di servizio delle strutture di Polizia Locale di cui alla            
sopracitata delibera di Giunta regionale 1179/04, la firma del                  
presente Accordo sperimentale di programma costituisce riconoscimento           
della gestione associata del Corpo Unico di Polizia Municipale "Bassa           
Reggiana" quale Corpo intercomunale di Polizia Municipale ai sensi              
della Legge regionale 24/03;                                                    
- il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio             
2005, prot. n. 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle                       
Associazioni Intercomunali e delle Comunita' Montane                            
dell'Emilia-Romagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere           
la costituzione dei nuovi corpi intercomunali di Polizia Locale,                
secondo quanto previsto dalla L.R. 24/03;                                       
Dato atto, inoltre, che:                                                        
- i Sindaci dei Comuni di Gualtieri, Guastalla, Luzzara, e Reggiolo             
hanno conferito un incarico per lo studio di fattibilita' per la                
creazione di un Corpo intercomunale di Polizia Municipale, nel                  
rispetto delle direttive regionali, e che anche i Comuni di Bagnolo             
in Piano e Novellera hanno aderito a tale studio di fattibilita' con            
lo scopo di creare un unico Corpo di Polizia Municipale tra i sei               
Comuni;                                                                         
- lo studio di fattibilita' e il relativo progetto di istituzione di            
un Corpo intercomunale di polizia municipale tra i Comuni di Bagnolo            
in Piano, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Reggiolo e'                
stato presentato ai Sindaci di tutti e sei i Comuni interessati in              
data 13/12/2004, e' stato da questi approvato e gli stessi hanno                
deciso di procedere inviando la relativa convenzione all'esame dei              
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione;                                
- i Consigli dei sei Comuni interessati hanno approvato la                      
convenzione entro l'anno 2004 che e' cosi' stata sottoscritta dalle             
rispettive Amministrazioni con decorrenza 1/1/2005;                             
- il neo costituito Corpo intercomunale di Polizia Municipale dei               
Comuni di Bagnolo in Piano, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara            
e Reggiolo non rispetta tutti i parametri previsti dalla Legge                  
regionale n. 24 del 4/12/2003 e dalla delibera della Giunta regionale           
n. 1179 del 21/6/2004 ed in particolare non rispetta le                         
caratteristiche strutturali minime previste per i Corpi di Polizia              
Locale della Regione Emilia-Romagna;                                            
- che il Sindaco del Comune di Novellara, in qualita' di Comune                 
capofila dei Comuni associati nel Corpo Unico di Polizia Municipale             
"Bassa Reggiana" ha inviato in data 17/1/2005 una lettera con prot.             
n. 441 del 17/1/2005, che si trattiene agli atti del Servizio                   
competente, alla Regione Emilia-Romagna in risposta alla lettera del            
Presidente della Regione sopra citata, in cui esprime l'intenzione              
dei sei Comuni associati nel Corpo Unico di Polizia Municipale "Bassa           
Reggiana" di adeguarsi agli standard previsti dalla deliberazione               
della Giunta regionale n. 1179/2004 e, a questo fine, ha formulato la           
richiesta di stipulare un accordo di programma sperimentale con la              
Regione anche ai fini di ottenere da questa un supporto finanziario             
al programma di potenziamento di detto Corpo;                                   
considerato:                                                                    
- che e' interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna                     
sperimentare le forme pattizie necessarie a dare piena attuazione               
alle previsioni di cui all'art. 14 della Legge 24/03;                           
tutto cio' premesso si conviene e si sottoscrive il presente Accordo            
sperimentale di programma:                                                      
Art. 1                                                                          
Premesse ed allegati                                                            
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e                     
sostanziale del presente Accordo di programma.                                  
Art. 2                                                                          
Obiettivi                                                                       
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione           
e il Comune di Novellara, in qualita' di Comune capofila della                  
gestione associata del Corpo Unico di Polizia Municipale "Bassa                 
Reggiana", ponendosi come finalita':                                            
a) una razionale gestione della Polizia Locale da cui scaturisca, per           
effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente              
documento, l'adeguamento del citato Corpo unico agli standard                   
qualitativi e funzionali definiti dalla Regione;                                
b) la sperimentazione delle procedure pattizie proprie dell'Accordo             
ai fini di una loro generalizzazione sull'intero territorio                     
regionale;                                                                      
c) il riconoscimento della gestione associata del Corpo unico di                
Polizia Municipale "Bassa Reggiana" quale Corpo intercomunale di                
Polizia Municipale ai sensi della L.R. 24/03.                                   
Art. 3                                                                          
Descrizione degli interventi                                                    
Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi                   
previsti per la realizzazione del progetto approvato dai Comuni                 
componenti la gestione associata del Corpo unico di Polizia                     
Municipale "Bassa Reggiana" che di seguito si specificano:                      
a) organizzazione della struttura e conseguente riqualificazione del            
personale conferito dagli enti partecipanti: - riorganizzazione del             
lavoro con creazione di sedi operative in ogni comune; - gestione               
delle attivita' e delle turnazioni in gruppi intercomunali composti             
da due sedi operative; - concorsi per la riqualificazione del                   
personale per giungere alla strutturazione del Corpo con un ispettore           
ogni sede operativa comunale;                                                   
b) adeguamento dell'organico: - reclutamento di nuovi operatori                 
attraverso concorso pubblico o ogni altra forma di assunzione che la            
norma consente, per un totale di 11 nuovi operatori (9 entro il 2005            
e 2 entro il 2006).                                                             
c) Adeguamento agli standard rispetto agli orari minimi di servizio             
previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 1179 del 21/6/2004:           
- concertazione sindacale per la rideterminazione dell'orario di                
servizio del personale appartenente al neonato Corpo unico; -                   
direttiva gestionale di organizzazione dei turni di servizio;                   
d) Adeguamento delle strutture e delle attrezzature:  acquisto delle            
attrezzature necessarie e adeguamento delle strutture per la                    
creazione di una centrale operativa che rispetti le direttive della             
delibera della Giunta regionale n. 1179 del 21.6.2004 e che utilizzi            
la Rete radiomobile regionale in corso di realizzazione in coerenza             
con le dichiarazioni di intenti inviate alla Regione dai Sindaci dei            
Comuni di Novellara e Bagnolo in Piano e dal Presidente                         
dell'Associazione intercomunale "Bassa Reggiana"; - adeguamento delle           
sedi operative comunali attraverso acquisto delle attrezzature                  
necessarie; - collegamento telematico di tutte le sedi comunali tra             
loro e con la centrale operativa; - acquisto delle attrezzature e               
strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' previste             
per i Corpi di Polizia Municipale cosi' strutturati.                            
Nel dettaglio gli interventi sono cosi' schematizzati:                          
(segue allegato fotografato)                                                    
Art. 4                                                                          
Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi                       
Lo sviluppo del Corpo unico secondo le direttrici sopra riportate si            
articola in un arco temporale di tre anni e risulta cosi'                       
suddiviso:Fase 1, anno 2005 - organizzazione della struttura e                  
conseguente riqualificazione del personale conferito dagli enti                 
partecipanti, adeguamento agli standard rispetto agli orari minimi di           
servizio previsti dalla delibera della Regione Emilia-Romagna n.                
1179/04 e parziale adeguamento delle strutture e delle                          
attrezzature;Fase 2, anno 2006 - potenziamento degli interventi di              
cui alla Fase 1;Fase 3, anno 2007 - completamento del progetto e                
raggiungimento degli standard fissati dalla Regione.                            
Il Comune di Novellara, nella sua qualita' di capofila per la                   
realizzazione del progetto, comunichera' alla Regione, entro il 30              
novembre di ciascun anno, il piano dettagliato delle attivita'                  
relativo all'anno successivo. Per il 2005 tale comunicazione avverra'           
entra 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.                      
Art. 5                                                                          
Quadro economico di riferimento                                                 
Il progetto approvato dai Comuni comporta lo stanziamento a bilancio            
degli importi sotto indicati a carico dei Comuni associati secondo le           
ripartizioni previste dalla convenzione sottoscritta dai Comuni                 
stessi con decorrenza 1/1/2005:                                                 
Anno 2005  Euro                                                                 
Spese di gestione - spesa corrente  330.000,00                                  
Spese di investimenti  80.000,00                                                
Spese di personale  1.595.000,00                                                
Anno 2006  Euro                                                                 
Spesa di gestione - spesa corrente  330.000,00                                  
Spese di investimenti  80.000,00                                                
Spese di personale  1.725.000,00                                                
Anno 2007  Euro                                                                 
Spese di gestione - spesa corrente  330.000,00                                  
Spese di investimenti  80.000,00                                                
Spese di personale  1.755.000,00.                                               
Gli importi riportati a carico dei Comuni e fermo restando quanto               
indicato per la Regione al successivo art. 6 per gli anni 2006 e 2007           
sono suscettibili di oscillazioni a seguito di assestamenti che                 
dovessero intervenire nell'ambito della formazione dei rispettivi               
bilanci annuali di competenza.                                                  
Art. 6                                                                          
Obblighi assunti da ciascun partecipante                                        
Il Comune di Novellara, in qualita' di Comune capofila della gestione           
associata del Corpo intercomunale di Polizia Municipale "Bassa                  
Reggiana", si assume l'impegno a realizzare tutti gli interventi                
previsti nel presente Accordo nei tempi previsti dal precedente                 
articolo 4. Si impegna inoltre a rendicontare le attivita' svolte               
secondo le modalita' riportate nel successivo articolo 7.                       
La Regione Emilia Romagna fara' fronte al finanziamento relativo                
all'anno 2005 con un contributo quantificato in base al piano                   
finanziario nell'importo massimo di Euro 56.000,00, pari al 70%                 
dell'importo di Euro 80.000,00 quale onere presunto per l'anno 2005.            
Non costituendo il presente contratto vincolo per l'iscrizione a                
bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri, al                
finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste nel                
presente Accordo (anni 2006-2007), la Regione provvedera' con un                
contributo pari al 70% delle spese di investimento ritenute                     
ammissibili, per un importo massimo nel triennio di Euro 168.000,00,            
in stretta correlazione con le effettive risorse iscritte sui bilanci           
per gli esercizi successivi al 2005. La Regione si impegna a                    
comunicare tempestivamente, ogni anno, al Comune di Novellara                   
l'avvenuto inserimento a bilancio delle dotazioni finanziarie                   
necessarie per lo sviluppo del presente Accordo.                                
Art. 7                                                                          
Rendicontazione sull'attuazione del programma                                   
Le parti concordano di effettuare una prima valutazione sull'avvio              
del programma prevedendo la trasmissione da parte del Comune di                 
Novellara di una relazione sugli interventi iniziali effettuati alla            
data del 30/6/2005.                                                             
Successivamente il Comune di Novellara si impegna ad inviare entro 60           
giorni dal termine di ciascuna fase di cui all'articolo 4 una                   
relazione sull'attivita' di progetto svolta nella quale si dichiari             
il rispetto degli impegni assunti per la fase di cui trattasi.                  
Qualora la Regione non presenti osservazioni o richieste di                     
chiarimento nei successivi 30 giorni i contenuti della relazione si             
intendono assentiti.                                                            
La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene               
opportuna per verifi'care lo sviluppo del progetto e potra' svolgere            
sopralluoghi al fine di controllare l'attuazione del programma.                 
Art. 8                                                                          
Liquidazione del contributo regionale                                           
La liquidazione del contributo annuo regionale e' disposta a                    
presentazione di:                                                               
1) relazione sull'attivita' di progetto di cui all'articolo 7;                  
2) provvedimenti di impegno della spesa relativa agli investimenti              
per gli acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura                       
finanziaria;                                                                    
3) provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo             
della spesa sostenuta e copia delle relative fatture.                           
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate                       
risultassero inferiori a quelle previste nel programma, l'ammontare             
del contributo sara' proporzionalmente ridotto.                                 
Considerato che la convenzione di associazione tra i Comuni del Corpo           
unico "Bassa Reggiana" prevede che le spese relative alle sedi                  
operative presenti in ogni comune siano sostenute direttamente dagli            
enti interessati, gli atti di cui ai punti 2 e 3, non relativi al               
Comune di Novellara, dovranno essere accompagnati da una attestazione           
del comandante del Corpo unico dalla quale risulti che le relative              
spese di acquisti/forniture siano state sostenute per l'attuazione              
del programma oggetto del presente Accordo. Gli atti prodotti devono            
fare espresso riferimento alla destinazione dei beni al Corpo di                
Polizia Municipale.                                                             
Art. 9                                                                          
Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione                                  
Coerentemente con il carattere sperimentale del progetto le parti               
concordano di dare vita ad un gruppo tecnico, composto da due                   
rappresentanti per ciascuno dei due soggetti tra cui il comandante              
del Corpo intercomunale di Polizia Municipale, cui e' demandato il              
compito di valutare l'efficacia delle procedure definite con il                 
presente Accordo di programma e di apportare, tramite sottoscrizione            
di un verbale di intesa, gli adeguamenti eventualmente necessari alla           
realizzazione delle diverse fasi del progetto, quali:                           
- esame congiunto, qualora richiesto, dei piani dettagliati di                  
attivita' di cui all'art. 4;                                                    
- esame congiunto, qualora richiesto delle relazioni di cui all'art.            
7;                                                                              
- rideterminazione degli obiettivi parziali di ciascuna fase                    
temporale;                                                                      
- rideterminazione del quadro economico relativo a ciascun anno di              
attivita'.                                                                      
Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel gruppo             
tecnico entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.              
Art. 10                                                                         
Inadempimento                                                                   
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Novellara, la                  
Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro                 
congrue termine, revoca le quote di finanziamenti accordati                     
relativamente alle fasi non realizzate.                                         
Art. 11                                                                         
Casi e condizioni di modifica o recesso dall'Accordo                            
Qualora una pubblica Amministrazione receda unilateralmente                     
dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la stessa           
provvede alla liquidazione di un indennizzo pari agli impegni                   
finanziari assunti.                                                             
Art. 12                                                                         
Durata dell'Accordo                                                             
Il presente Accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo            
del progetto sopra indicato, di anni tre e la sua scadenza viene                
individuata al 31/12/2007, fatti salvi gli atti di rendicontazione e            
di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano              
essere conclusi entro il 31/12/2008.                                            
Art. 13                                                                         
Modalita' di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo                       
L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i                    
firmatari, e' definitivamente approvato con decreto del Sindaco di              
Novellara, in qualita' di Sindaco del Comune capofila della gestione            
associata del Corpo unico di Polizia Municipale "Bassa Reggiana" e              
diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto nel                    
Bollettino Ufficiale regionale.                                                 
per LA REGIONE  per IL COMUNE                                                   
EMILIA-ROMAGNA  DI NOVELLARA                                                    
L'ASSESSORE  IL SINDACO                                                         
Luciano Vandelli  Raul Daoli                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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