COMUNICATO
Accordo di programma sperimentale per l'istituzione di un Corpo intercomunale di Polizia Municipale come definito dall'art. 14 della L.R. 4/12/2003, n. 24 (approvato con decreto del Sindaco prot. n. 6208 del 31/5/2005)
Accordo di programma tra la Regione Emilia-Romagna, rappresentata
dall'Assessore all'Innovazione amministrativa ed istituzionale,
Autonomie locali - Prof. Luciano Vandelli; e il Comune di Novellara,
in qualita' di Comune capofila nella gestione associata del Corpo
Unico di Polizia Municipale "Bassa Reggiana" tra i Comuni di Bagnolo
in Piano, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Reggiolo, nella
persona del Sindaco dott. Raul Dagli.
Richiamata la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante
"Disciplina della Polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza" ed in particolare:
- l'articolo 3 che promuove il coordinamento in materia di sicurezza
pubblica e Polizia amministrativa;
- l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che la Regione, per le
finalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3, possa promuovere e
stipulare intese istituzionali di programma, Accordi di programma e
altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative
di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- l'art. 6, comma 1, che stabilisce che la Regione realizza
direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli
interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'art. 4,
comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che per spese
correnti;
- l'articolo 11, comma 5, che prevede che i Comuni, le cui dimensioni
organizzative non consentono l'istituzione del Corpo di Polizia
Municipale, svolgono le relative attivita' in forma associata
mediante corpi intercomunali;
- l'articolo 14 "Corpo di Polizia locale" che prevede in
particolare:
- al comma 1, che la Regione promuove e sostiene la costituzione di
Corpi di Polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti
secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto
il territorio regionale di qualificati servizi di Polizia Municipale
e Provinciale;
- al comma 5, che per lo svolgimento delle attivita' indicate al
comma 2 del medesimo articolo, i Corpi di Polizia Municipale, anche a
carattere intercomunale, siano strutturati in modo da garantire la
continuita' del servizio per tutti i giorni dell'anno, siano
costituiti da almeno trenta addetti piu' il comandante, gestiscano
una centrale radio operativa e promuovano l'organizzazione e
l'integrazione delle attivita' per aree territoriali omogenee, in
sintonia con quanto previsto dagli standard essenziali definiti dalla
deliberazione della Giunta 1179/04, di seguito richiamata;
- al comma 6, che in caso di costituzione di un corpo intercomunale
questo sia istituito mediante la stipula di una convenzione tra enti
che deve necessariamente prevedere:
a) il Sindaco rispetto al quale il comandante della Polizia
Municipale e' responsabile ai sensi dell'articolo 17 comma 1;
b) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni
aderenti che svolga compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul
corpo di Polizia Municipale;
c) l'individuazione di criteri per la ripartizione delle entrate e
delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma
associata;
d) la definizione delle modalita' di svolgimento del servizio, basato
su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti in comuni
facenti parte del corpo intercomunale;
dato atto che:
- la Giunta regionale, in ottemperanza a quanto stabilito
dall'articolo 14 comma 7 della Legge regionale n. 24 del 4/12/2003,
ha provveduto a definire gli standard essenziali e gli standard
raccomandati di servizio delle strutture di Polizia Locale
individuate con delibera 1179 del 2004 e dalla quale risultano in
particolare anche gli standard dei corpi a carattere intercomunale;
- in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva sugli standard
essenziali di servizio delle strutture di Polizia Locale di cui alla
sopracitata delibera di Giunta regionale 1179/04, la firma del
presente Accordo sperimentale di programma costituisce riconoscimento
della gestione associata del Corpo Unico di Polizia Municipale "Bassa
Reggiana" quale Corpo intercomunale di Polizia Municipale ai sensi
della Legge regionale 24/03;
- il Presidente della Regione con propria lettera datata 11 gennaio
2005, prot. n. 522/05/PGR, ha scritto ai Presidenti delle
Associazioni Intercomunali e delle Comunita' Montane
dell'Emilia-Romagna al fine di avviare le procedure volte a sostenere
la costituzione dei nuovi corpi intercomunali di Polizia Locale,
secondo quanto previsto dalla L.R. 24/03;
Dato atto, inoltre, che:
- i Sindaci dei Comuni di Gualtieri, Guastalla, Luzzara, e Reggiolo
hanno conferito un incarico per lo studio di fattibilita' per la
creazione di un Corpo intercomunale di Polizia Municipale, nel
rispetto delle direttive regionali, e che anche i Comuni di Bagnolo
in Piano e Novellera hanno aderito a tale studio di fattibilita' con
lo scopo di creare un unico Corpo di Polizia Municipale tra i sei
Comuni;
- lo studio di fattibilita' e il relativo progetto di istituzione di
un Corpo intercomunale di polizia municipale tra i Comuni di Bagnolo
in Piano, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara e Reggiolo e'
stato presentato ai Sindaci di tutti e sei i Comuni interessati in
data 13/12/2004, e' stato da questi approvato e gli stessi hanno
deciso di procedere inviando la relativa convenzione all'esame dei
rispettivi Consigli comunali per l'approvazione;
- i Consigli dei sei Comuni interessati hanno approvato la
convenzione entro l'anno 2004 che e' cosi' stata sottoscritta dalle
rispettive Amministrazioni con decorrenza 1/1/2005;
- il neo costituito Corpo intercomunale di Polizia Municipale dei
Comuni di Bagnolo in Piano, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara
e Reggiolo non rispetta tutti i parametri previsti dalla Legge
regionale n. 24 del 4/12/2003 e dalla delibera della Giunta regionale
n. 1179 del 21/6/2004 ed in particolare non rispetta le
caratteristiche strutturali minime previste per i Corpi di Polizia
Locale della Regione Emilia-Romagna;
- che il Sindaco del Comune di Novellara, in qualita' di Comune
capofila dei Comuni associati nel Corpo Unico di Polizia Municipale
"Bassa Reggiana" ha inviato in data 17/1/2005 una lettera con prot.
n. 441 del 17/1/2005, che si trattiene agli atti del Servizio
competente, alla Regione Emilia-Romagna in risposta alla lettera del
Presidente della Regione sopra citata, in cui esprime l'intenzione
dei sei Comuni associati nel Corpo Unico di Polizia Municipale "Bassa
Reggiana" di adeguarsi agli standard previsti dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 1179/2004 e, a questo fine, ha formulato la
richiesta di stipulare un accordo di programma sperimentale con la
Regione anche ai fini di ottenere da questa un supporto finanziario
al programma di potenziamento di detto Corpo;
considerato:
- che e' interesse prioritario della Regione Emilia-Romagna
sperimentare le forme pattizie necessarie a dare piena attuazione
alle previsioni di cui all'art. 14 della Legge 24/03;
tutto cio' premesso si conviene e si sottoscrive il presente Accordo
sperimentale di programma:
Art. 1
Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Accordo di programma.
Art. 2
Obiettivi
Il presente Accordo di programma disciplina i rapporti tra la Regione
e il Comune di Novellara, in qualita' di Comune capofila della
gestione associata del Corpo Unico di Polizia Municipale "Bassa
Reggiana", ponendosi come finalita':
a) una razionale gestione della Polizia Locale da cui scaturisca, per
effetto degli impegni assunti da entrambi i firmatari del presente
documento, l'adeguamento del citato Corpo unico agli standard
qualitativi e funzionali definiti dalla Regione;
b) la sperimentazione delle procedure pattizie proprie dell'Accordo
ai fini di una loro generalizzazione sull'intero territorio
regionale;
c) il riconoscimento della gestione associata del Corpo unico di
Polizia Municipale "Bassa Reggiana" quale Corpo intercomunale di
Polizia Municipale ai sensi della L.R. 24/03.
Art. 3
Descrizione degli interventi
Oggetto del presente Accordo di programma sono gli interventi
previsti per la realizzazione del progetto approvato dai Comuni
componenti la gestione associata del Corpo unico di Polizia
Municipale "Bassa Reggiana" che di seguito si specificano:
a) organizzazione della struttura e conseguente riqualificazione del
personale conferito dagli enti partecipanti: - riorganizzazione del
lavoro con creazione di sedi operative in ogni comune; - gestione
delle attivita' e delle turnazioni in gruppi intercomunali composti
da due sedi operative; - concorsi per la riqualificazione del
personale per giungere alla strutturazione del Corpo con un ispettore
ogni sede operativa comunale;
b) adeguamento dell'organico: - reclutamento di nuovi operatori
attraverso concorso pubblico o ogni altra forma di assunzione che la
norma consente, per un totale di 11 nuovi operatori (9 entro il 2005
e 2 entro il 2006).
c) Adeguamento agli standard rispetto agli orari minimi di servizio
previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 1179 del 21/6/2004:
- concertazione sindacale per la rideterminazione dell'orario di
servizio del personale appartenente al neonato Corpo unico; -
direttiva gestionale di organizzazione dei turni di servizio;
d) Adeguamento delle strutture e delle attrezzature: acquisto delle
attrezzature necessarie e adeguamento delle strutture per la
creazione di una centrale operativa che rispetti le direttive della
delibera della Giunta regionale n. 1179 del 21.6.2004 e che utilizzi
la Rete radiomobile regionale in corso di realizzazione in coerenza
con le dichiarazioni di intenti inviate alla Regione dai Sindaci dei
Comuni di Novellara e Bagnolo in Piano e dal Presidente
dell'Associazione intercomunale "Bassa Reggiana"; - adeguamento delle
sedi operative comunali attraverso acquisto delle attrezzature
necessarie; - collegamento telematico di tutte le sedi comunali tra
loro e con la centrale operativa; - acquisto delle attrezzature e
strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' previste
per i Corpi di Polizia Municipale cosi' strutturati.
Nel dettaglio gli interventi sono cosi' schematizzati:
(segue allegato fotografato)
Art. 4
Durata e fasi temporali di realizzazione degli interventi
Lo sviluppo del Corpo unico secondo le direttrici sopra riportate si
articola in un arco temporale di tre anni e risulta cosi'
suddiviso:Fase 1, anno 2005 - organizzazione della struttura e
conseguente riqualificazione del personale conferito dagli enti
partecipanti, adeguamento agli standard rispetto agli orari minimi di
servizio previsti dalla delibera della Regione Emilia-Romagna n.
1179/04 e parziale adeguamento delle strutture e delle
attrezzature;Fase 2, anno 2006 - potenziamento degli interventi di
cui alla Fase 1;Fase 3, anno 2007 - completamento del progetto e
raggiungimento degli standard fissati dalla Regione.
Il Comune di Novellara, nella sua qualita' di capofila per la
realizzazione del progetto, comunichera' alla Regione, entro il 30
novembre di ciascun anno, il piano dettagliato delle attivita'
relativo all'anno successivo. Per il 2005 tale comunicazione avverra'
entra 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 5
Quadro economico di riferimento
Il progetto approvato dai Comuni comporta lo stanziamento a bilancio
degli importi sotto indicati a carico dei Comuni associati secondo le
ripartizioni previste dalla convenzione sottoscritta dai Comuni
stessi con decorrenza 1/1/2005:
Anno 2005 Euro
Spese di gestione - spesa corrente 330.000,00
Spese di investimenti 80.000,00
Spese di personale 1.595.000,00
Anno 2006 Euro
Spesa di gestione - spesa corrente 330.000,00
Spese di investimenti 80.000,00
Spese di personale 1.725.000,00
Anno 2007 Euro
Spese di gestione - spesa corrente 330.000,00
Spese di investimenti 80.000,00
Spese di personale 1.755.000,00.
Gli importi riportati a carico dei Comuni e fermo restando quanto
indicato per la Regione al successivo art. 6 per gli anni 2006 e 2007
sono suscettibili di oscillazioni a seguito di assestamenti che
dovessero intervenire nell'ambito della formazione dei rispettivi
bilanci annuali di competenza.
Art. 6
Obblighi assunti da ciascun partecipante
Il Comune di Novellara, in qualita' di Comune capofila della gestione
associata del Corpo intercomunale di Polizia Municipale "Bassa
Reggiana", si assume l'impegno a realizzare tutti gli interventi
previsti nel presente Accordo nei tempi previsti dal precedente
articolo 4. Si impegna inoltre a rendicontare le attivita' svolte
secondo le modalita' riportate nel successivo articolo 7.
La Regione Emilia Romagna fara' fronte al finanziamento relativo
all'anno 2005 con un contributo quantificato in base al piano
finanziario nell'importo massimo di Euro 56.000,00, pari al 70%
dell'importo di Euro 80.000,00 quale onere presunto per l'anno 2005.
Non costituendo il presente contratto vincolo per l'iscrizione a
bilancio delle dotazioni finanziarie per gli esercizi futuri, al
finanziamento delle ulteriori fasi di realizzazione previste nel
presente Accordo (anni 2006-2007), la Regione provvedera' con un
contributo pari al 70% delle spese di investimento ritenute
ammissibili, per un importo massimo nel triennio di Euro 168.000,00,
in stretta correlazione con le effettive risorse iscritte sui bilanci
per gli esercizi successivi al 2005. La Regione si impegna a
comunicare tempestivamente, ogni anno, al Comune di Novellara
l'avvenuto inserimento a bilancio delle dotazioni finanziarie
necessarie per lo sviluppo del presente Accordo.
Art. 7
Rendicontazione sull'attuazione del programma
Le parti concordano di effettuare una prima valutazione sull'avvio
del programma prevedendo la trasmissione da parte del Comune di
Novellara di una relazione sugli interventi iniziali effettuati alla
data del 30/6/2005.
Successivamente il Comune di Novellara si impegna ad inviare entro 60
giorni dal termine di ciascuna fase di cui all'articolo 4 una
relazione sull'attivita' di progetto svolta nella quale si dichiari
il rispetto degli impegni assunti per la fase di cui trattasi.
Qualora la Regione non presenti osservazioni o richieste di
chiarimento nei successivi 30 giorni i contenuti della relazione si
intendono assentiti.
La Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene
opportuna per verifi'care lo sviluppo del progetto e potra' svolgere
sopralluoghi al fine di controllare l'attuazione del programma.
Art. 8
Liquidazione del contributo regionale
La liquidazione del contributo annuo regionale e' disposta a
presentazione di:
1) relazione sull'attivita' di progetto di cui all'articolo 7;
2) provvedimenti di impegno della spesa relativa agli investimenti
per gli acquisti/forniture indicanti i mezzi di copertura
finanziaria;
3) provvedimenti di avvenuta fornitura/acquisto indicanti l'importo
della spesa sostenuta e copia delle relative fatture.
Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate
risultassero inferiori a quelle previste nel programma, l'ammontare
del contributo sara' proporzionalmente ridotto.
Considerato che la convenzione di associazione tra i Comuni del Corpo
unico "Bassa Reggiana" prevede che le spese relative alle sedi
operative presenti in ogni comune siano sostenute direttamente dagli
enti interessati, gli atti di cui ai punti 2 e 3, non relativi al
Comune di Novellara, dovranno essere accompagnati da una attestazione
del comandante del Corpo unico dalla quale risulti che le relative
spese di acquisti/forniture siano state sostenute per l'attuazione
del programma oggetto del presente Accordo. Gli atti prodotti devono
fare espresso riferimento alla destinazione dei beni al Corpo di
Polizia Municipale.
Art. 9
Gruppo tecnico di monitoraggio e concertazione
Coerentemente con il carattere sperimentale del progetto le parti
concordano di dare vita ad un gruppo tecnico, composto da due
rappresentanti per ciascuno dei due soggetti tra cui il comandante
del Corpo intercomunale di Polizia Municipale, cui e' demandato il
compito di valutare l'efficacia delle procedure definite con il
presente Accordo di programma e di apportare, tramite sottoscrizione
di un verbale di intesa, gli adeguamenti eventualmente necessari alla
realizzazione delle diverse fasi del progetto, quali:
- esame congiunto, qualora richiesto, dei piani dettagliati di
attivita' di cui all'art. 4;
- esame congiunto, qualora richiesto delle relazioni di cui all'art.
7;
- rideterminazione degli obiettivi parziali di ciascuna fase
temporale;
- rideterminazione del quadro economico relativo a ciascun anno di
attivita'.
Le parti si impegnano a nominare i propri rappresentanti nel gruppo
tecnico entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 10
Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Novellara, la
Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro
congrue termine, revoca le quote di finanziamenti accordati
relativamente alle fasi non realizzate.
Art. 11
Casi e condizioni di modifica o recesso dall'Accordo
Qualora una pubblica Amministrazione receda unilateralmente
dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, la stessa
provvede alla liquidazione di un indennizzo pari agli impegni
finanziari assunti.
Art. 12
Durata dell'Accordo
Il presente Accordo ha una durata, per quanto riferito allo sviluppo
del progetto sopra indicato, di anni tre e la sua scadenza viene
individuata al 31/12/2007, fatti salvi gli atti di rendicontazione e
di liquidazione conseguenti, per i quali si stabilisce che debbano
essere conclusi entro il 31/12/2008.
Art. 13
Modalita' di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo
L'Accordo di programma, una volta sottoscritto da entrambi i
firmatari, e' definitivamente approvato con decreto del Sindaco di
Novellara, in qualita' di Sindaco del Comune capofila della gestione
associata del Corpo unico di Polizia Municipale "Bassa Reggiana" e
diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto nel
Bollettino Ufficiale regionale.
per LA REGIONE per IL COMUNE
EMILIA-ROMAGNA DI NOVELLARA
L'ASSESSORE IL SINDACO
Luciano Vandelli Raul Daoli