COMUNE DI COTIGNOLA (RAVENNA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto preliminare di variante in ampliamento al Piano di coltivazione e sistemazione finale del Polo estrattivo "Fornace di Cotignola"

L'Autorita' competente Comune di Cotignola (Ravenna) comunica la                
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente           
il progetto preliminare di variante in ampliamento al Piano di                  
coltivazione e sistemazione finale del Polo estrattivo "Fornace di              
Cotignola".                                                                     
Il progetto e' presentato da: ditta I.B.L. SpA - sede legale: Via               
Ponte Pietra n. 11 - 48010 Cotignola.                                           
Il progetto e' localizzato: Via Peschiera, foglio di mappa n. 24,               
particella 169 - 232 - 233 - 166 - 167 - 168 - 185 - 186.                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Cotignola e della             
provincia di Ravenna.                                                           
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, il Comune di Cotignola           
(RA), con delibera della Giunta comunale n. 25 del 3 marzo 2005, ha             
assunto la seguente decisione:                                                  
di assumere la decisione di non assoggettare il porogetto della ditta           
IBL SpA, avente sede legale in Cotignola, Via Ponte Pietra n. 11, per           
il progetto preliminare di variante in ampliamnto al piano di                   
coltivazione e sistemazione finale del Polo estrattivo "Fornace di              
Cotignola", ricadente in comune di Cotignola, Via Peschiera, ad                 
ulteriore procedura di VIA prevista dalla L.R. 9/99 modificata con              
L.R. 35/00 con le seguenti prescrizioni di cui la ditta IBL dovra'              
tenere conto ai fini della redazione del progetto definitivo:                   
1) per quanto riguarda la movimentazione del materiale all'interno e            
all'esterno dell'area di cava con l'utilizzo di camion, dovranno                
essere previsti, oltre a tutti gli accorgimenti dichiarati dal                  
proponente nello studio presentato, anche altri interventi di                   
mitigazione della polverosita' quali il transito dei camion coperti e           
la predisposizione di un sistema di irrigazione fisso sia per la                
bagnatura dei piazzali che delle strade interne sterrate;                       
2) come gia' evidenziato all'interno dell'istruttoria tecnica, non              
risultano compatibili i superamenti previsti in fase di escavazione             
dei parametri PTS e PM10 presso i ricettori sensibili presenti nelle            
vicinanze. Visto che le informazioni riportate nella documentazione             
presentata non sono esaustive per definire scenari possibili relativi           
ai superamenti (ovvero: - quantificazione delle concentrazioni nel              
caso piu' sfavorevole, - frequenza di accadimento nel corso dell'anno           
dell'evento piu' sfavorevole; - rapporto fra i quantitativi scavabili           
e la concentrazione delle PM10; - concentrazioni di PM 10 riferite al           
giorno "rappresentativo" nelle diverse stagioni; - valutazione                  
dell'impatto dell'attivita' di escavazione piu' indotto per quanto              
riguarda le concentrazioni di NO2 in corrispondenza dei ricettori),             
e' necessario che in sede di presentazione del progetto definitivo              
venga prodotto un approfondimento della problematica in esame (con              
particolare riferimento alle polveri) e vengano elaborate delle                 
proposte di mitigazione strutturali e/o gestionali attuabili e                  
controllabili, tali per cui l'attivita' non generi superamenti delle            
concentrazioni previste dalla normativa vigente. Resta inteso che la            
ditta dovra' provvedere ad avviare, contestualmente all'inizio della            
attivita' di cava, una campagna di monitoraggio finalizzata alla                
verifica dei livelli di inquinamento presso i potenziali ricettori              
sensibili;                                                                      
3) dovranno essere attivati tutti i monitoraggi previsti come                   
indicato nella relazione di screening in conformita' con quanto                 
indicato dal PAE; le verifiche quali - quantitative delle acque                 
durante l'attivita' estrattiva dovranno avvenire con frequenza                  
trimestrale (4 per anno); le attivita' di monitoraggio dovranno                 
proseguire per almeno 2 anni dal termine delle opere di recupero                
ambientale;                                                                     
4) relativamente al ripristino finale, il progetto definitivo dovra'            
fornire una descrizione del tipo di attivita' di pesca sportiva che             
si intende attivare e le modalita' di gestione del laghetto (es.                
impianti di ossigenazione). Nel caso si intenda realizzare tale                 
struttura , dovranno essere adottati e quindi descritti in modo                 
dettagliato, i sistemi di ossigenazione del bacino necessari per                
evitare la manifestazione delle comprovate problematiche di anossia             
di questi chiari, con conseguente perdita di qualita' delle acque e             
di produzione di cattivi odori, in particolare nel periodo estivo;              
5) relativamente all'utilizzo di rifiuti per il tombamento di una               
parte di cava come indicato nel progetto, la delibera della Giunta              
della Regione Emilia Romagna del 28 luglio 2003, n. 1530 riporta                
nell' allegato "Primi indirizzi operativi per l'applicazione della              
nuova disciplina sulle discariche di rifiuti di cui al DLgs 13                  
gennaio 2003, n. 36 e al DM 13 marzo 2003", all'art. 3, comma 2,                
lettera b - Ambito di applicazione: "l'impiego di rifiuti inerti                
idonei per il recupero ambientale di cave esaurite deve essere                  
approvato dal Comune nell'ambito delle procedure di autorizzazione              
delle attivita' estrattive ed e' escluso dal campo di applicazione              
del DLgs 36/03 solo nel caso di utilizzo di rifiuti di cui all'art.             
2, lett. e) del medesimo decreto. Tale utilizzo deve comunque essere            
ricondotto nell'ambito delle procedure previste del DLgs 22/97, artt.           
27 e 28, 31 e 33". L'utilizzo dei rifiuti al fine del tombamento,               
quindi, e' vincolato alla presentazione della domanda                           
d'autorizzazione alla gestione rifiuti che il proponente dovra'                 
presentare alla Provincia di Ravenna, competente ai sensi del decreto           
legislativo 22/97, come gia' ribadito in fase di istruttoria tecnica,           
e si sottolinea altresi' che le caratteristiche dei materiali di                
ripristino della cava devono essere materiali inerti con                        
caratteristiche conformi a quanto previsto dal DLgs 36/03 , art. 2              
comma 1, lettera e);                                                            
6) relativamente al progetto di ripristino finale, si suggerisce, ai            
fini di una migliore naturalizzazione dell'area, di mantenere                   
pendenze variabili alle sponde del bacino, da 1:3 a 1:5, conservando            
altresi' l'area verticale occupata da gruccioni e topini (se ancora             
esistente) o creando appositamente una nuova ripa di circa 50 metri             
di lunghezza, anch'essa il piu' possibile verticale. Sempre ai fini             
della creazione di un ambiente naturale, si suggerisce, come                    
riportato anche nella descrizione del progetto di sistemazione finale           
(punto 5 della relazione tecnica) ma non nella cartografia, di                  
mantenere la linea di riva il meno rettilinea possibile,                        
semplicemente procedendo nella sistemazione finale delle sponda senza           
rigidi schemi di abbancamento. All'interno del bacino e' inoltre                
auspicabile predisporre almeno 1-2 isole affioranti. Per quanto                 
riguarda le essenze da utilizzare nel rimboschimento, si consiglia di           
aggiungere, oltre a quanto riportato in relazione tecnica, anche, per           
quanto riguarda gli arbusti, il sambuco (Sambucus nigra), lo                    
spincervino (Rhamnus catharticus), la rosa selvatica (Rosa canina),             
il pallon di maggio (Viburnum opulus), il pero selvatico (Pyrus                 
pynaster), l'evonimo (Evonymus europaeus) e fra gli alberi l'olmo               
campestre (Ulmus minor);                                                        
7) dovranno essere attivati tutti gli interventi di mitigazione                 
previsti dal proponente all'interno della relazione di screening e              
relative integrazioni che non sono stati espressamente richiamati               
nelle prescrizioni sopra riportate. Tali interventi sono parti                  
integranti del progetto definitivo da presentare ai fini                        
autorizzatori.                                                                  
Si da' atto che l'esito positivo della procedura di verifica                    
(screening) non comprende e sostituisce le intese, concessioni,                 
autorizzazioni, licenze, pareri ed i nulla osta comunque denominati,            
necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente                
normativa.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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