PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Accordo di programma promosso dal Comune di Forli' per lo sviluppo del corridoio intermodale Forli'-Forlimpopoli e delle aree industriali connesse in variante alla Pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 24/3/2000 n. 20 e dell'art. 34 del DLgs 18/8/2000 n. 267. Decreto di approvazione ai sensi dell'art. 40, comma 6 della L.R. 20/00

Si comunica che con decreto del Presidente della Provincia di Forli'            
- Cesena del n. 50131 del 30/6/2005, e' stato approvato ai sensi e              
per gli effetti del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 40 della             
L.R. 24 marzo 2000 n. 20, l'Accordo di programma stipulato tra il               
Comune di Forli', la Provincia di Forli' - Cesena, il Presidente del            
Consiglio di amministrazione della Societa' Consorzio Cooperative               
"Giovanni Querzoli" Scarl di Forli' e dal Procuratore speciale della            
Societa' "Ferretti" Spa di Cattolica - per lo sviluppo del corridoio            
intermodale Forli' -Forlimpopoli e delle aree industriali connesse in           
variante alla Pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 40 della           
L.R 24/3/2000 n. 20 e dell'art. 34 del DLgs 18/8/2000 n. 267, avviato           
nella Conferenza preliminare 28/4/2004.                                         
Con il medesimo Decreto Presidenziale vengono approvati:                        
- gli interventi volti alla razionalizzazione infrastrutturale                  
dell'area in fregio alla Via Emilia ed alla Via Del Tratturo a                  
Forli', per lo sviluppo del "Corridoio intermodale Forli' -                     
Forlimpopoli" e delle aree industriali connesse;                                
- la variante al PRG vigente, finalizzata ad adeguare il PRG alle               
opere previste dal presente accordo;                                            
- Piano urbanistico attuativo delle Aree industriali, connesse                  
all'Accordo;                                                                    
- di dare atto della pubblica utilita' delle opere e dell' urgenza ed           
indifferibilita' dei lavori, previsti nell'Accordo di programma, che            
relativamente alle opere infrastrutturali pubbliche dovranno essere             
realizzate e cedute nel termine massimo di tre anni dalla data di               
stipulazione della convenzione (come indicato all'art. 7 dell'Accordo           
in oggetto).                                                                    
IL PRESIDENTE                                                                   
Massimo Bulbi                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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