REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 414

Contratto di programma Consorzio ACT per realizzazione interventi di potenziamento e ammodernamento linee ferroviarie affidate in gestione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare lo schema del Contratto di Programma tra la Regione             
Emilia-Romagna e il Consorzio ACT per l'attuazione degli interventi             
in esso previsti, facenti capo all'Accordo di programma sottoscritto            
in data 18 dicembre 2002 tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero           
delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell'art. 4 del DLgs             
281/97) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in                 
materia di investimenti nel settore dei trasporti, mirati                       
all'ammodernamento e del potenziamento delle linee ferroviarie                  
- Reggio Emilia - Ciano d'Enza;                                                 
- Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla,                                             
e per la fornitura di materiale rotabile, che costituisce parte                 
integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A)              
unitamente ai suoi Allegati 1 e 2;                                              
b) di incaricare il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti                 
pubblici della Regione ai fini della sottoscrizione del Contratto di            
cui alla lettera precedente, consentendo allo stesso di apportare               
quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie per             
il buon fine del Contratto stesso;                                              
c) di affidare al Consorzio ACT, individuata come stazione appaltante           
per l'attuazione degli interventi di ammodernamento e potenziamento             
delle linee in parola e per la fornitura di materiale rotabile, tutte           
le attivita' necessarie per addivenire alla progettazione e/o alle              
specifiche tecniche preliminari di detti interventi, la cui                     
approvazione e' rimandata alle procedure previste dalla normativa in            
vigore e a quanto stabilito dall'Accordo di programma di cui alla               
precedente lettera a);                                                          
d) di dare atto che lo stesso Dirigente provvedera', con propri atti            
formali, secondo la normativa regionale vigente, alla concessione,              
impegno e liquidazione dei fondi al Consorzio ACT, secondo le                   
modalita' esplicitate in narrativa, autorizzando il medesimo a                  
procedere anche per lotti funzionali qualora consentito dalla natura            
dei lavori e/o delle forniture;                                                 
e) di dare atto che occorre procedere ad una rimodulazione e ad un              
aggiornamento col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti                
degli interventi richiamati dall'Accordo, con lo stesso sottoscritto,           
come previsto all'art. 8 del medesimo, al fine di aggiornare e                  
riallineare gli interventi (considerando anche quelli allegati alla             
presente deliberazione) con quelli indicati dall'Accordo in parola;             
f) di rimandare a separato atto, la proposta di detta rimodulazione             
ed i relativi aggiornamenti ai competenti uffici del menzionato                 
Ministero  in continuita' e coerenza con la presente deliberazione e            
con il suo Allegato A, oltreche' con quanto previsto dall'Accordo di            
programma in parola;                                                            
g) di dare atto che a fronte di urgenze e di esigenze operative non             
piu' rimandabili riguardanti alcuni degli interventi rientranti negli           
Allegati 1 e 2 dello schema di Contratto unito alla presente                    
deliberazione (Allegato A) - urgenza anche legata a problematiche               
connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario - il Consorzio ACT           
si e' fatta carico di dare ad essi attuazione, anticipando risorse              
proprie;                                                                        
h) di dare atto che la Regione non potendo, in quel momento, ancora             
garantire le necessarie coperture finanziarie, si e' limitata ad                
approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed                
accertando la congruita' dei costi, lasciando totalmente a carico del           
Gestore le conseguenti responsabilita' finanziarie, qualora il                  
medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto dei lavori e            
delle forniture;                                                                
i) di dare altresi' atto che, essendosi determinate le condizioni che           
consentono la copertura finanziaria degli interventi avviati, si                
possa provvedere - nei limiti delle risorse disponibili - al                    
riconoscimento delle risorse finanziarie anticipate dal Consorzio ACT           
secondo le modalita' previste nell'allegato schema di Contratto di              
programma, una volta accertata la regolarita' della relativa                    
documentazione contabile;                                                       
j) di dare atto che nell'Allegato 2 dello schema di Contratto di                
programma unito alla presente deliberazione (Allegato A) sono stati             
anche riportati, in coda agli altri, gli ulteriori interventi                   
ritenuti urgenti, al momento non coperti finanziariamente, da                   
realizzare a fronte di economie e/o di ulteriori finanziamenti                  
statali, secondo le procedure e gli ulteriori atti previsti                     
dall'Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero                
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 dicembre 2002;                  
k) di dare atto che, per l'attivita' di monitoraggio degli interventi           
oltreche' di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione e           
Ministero, dovendo essere svolta dal Comitato gia' istituito                    
nell'Ambito dell'Accordo di programma sottoscritto "ex articolo 8 del           
DLgs 422/97" (secondo quanto stabilito dall'Accordo di programma in             
parola) il funzionamento del medesimo resta disciplinato da quanto              
previsto da quest'ultimo Accordo;                                               
l) di stabilire che quota parte delle spese per il funzionamento di             
detto Comitato sono da ricomprendere nel quadro economico dei vari              
interventi oggetto del Contratto di programma (Allegato A della                 
presente deliberazione) nell'ambito delle voci di spesa facenti capo            
alle "somme a disposizione della stazione appaltante";                          
m) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna il presente atto.                                        
ALLEGATO A                                                                      
Contratto di programma per la realizzazione degli interventi di                 
potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del                    
materiale rotabile tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio ACT -                 
Reggio Emilia                                                                   
L'anno duemilacinque il giorno . . . . . . del mese di . . . . . . .            
. . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,                        
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede            
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379,                
nella persona del . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . , in             
forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . del . . . . . . .           
. . .                                                                           
il Consorzio ACT, di seguito denominato "Gestore", con sede in . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . ., Via . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . n. . . . . .  codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . , rappresentata dal . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . , nato . . . . . . . . . . . . il . . . .           
. . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   
Premesso:                                                                       
- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha             
delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i           
tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di            
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;                     
- che il DLgs 188/03, ha dato attuazione alle Direttive 2001/12/CE,             
2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, introducendo nuove              
norme riguardo, segnatamente, alle reti interconnesse, al rilascio              
del certificato di sicurezza e alla gestione delle infrastrutture               
ferroviarie;                                                                    
- che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, in              
particolare:                                                                    
- definisce le competenze della Regione a livello programmatorio,               
amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza                  
proprie dello Stato (art. 21);                                                  
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria                     
regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere,                
necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma             
1);                                                                             
- prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza             
ad apposita societa' pubblica di capitali, di proprieta' esclusiva              
della Regione e degli Enti locali (art. 22, comma 2);                           
- prevede che la costituzione di detta societa' e l'affidamento della           
gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni           
in essere (art. 44, comma 3);                                                   
- stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della            
rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per               
l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle           
direttive dell'Unione Europea, in particolare per quanto attiene la             
separazione della rete dai servizi (art. 22, comma 3);                          
- definisce la tipologia di interventi finanziari (art. 31, comma 2,            
lettere c) ed e bis)):                                                          
- definisce le modalita' di partecipazione della Regione al                     
finanziamento degli investimenti sulle infrastrutture e sul materiale           
rotabile (art. 34);                                                             
- che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e                    
integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 e'           
stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Ministero dei Trasporti           
e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della               
stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione                   
Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS             
SpA;                                                                            
- che in data 30 gennaio 2001 e' stato emanato l'Atto di Concessione            
della Regione al Consorzio ACT di Reggio Emilia per la gestione                 
dell'infrastruttura e del servizio di trasporto pubblico locale                 
ferroviario;                                                                    
premesso inoltre:                                                               
- che in data 18 dicembre 2002 la Regione Emilia-Romagna e il                   
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto un            
Accordo di programma ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini              
dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di                      
investimenti nel settore dei trasporti, per l'attuazione di                     
interventi diretti al risanamento tecnico ed economico delle ferrovie           
oggetto di trasferimento alla Regione Emilia-Romagna;                           
- che l'Accordo di cui sopra comprende:                                         
1. gli interventi inclusi nell'Accordo di programma sottoscritto tra            
Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi               
dell'art. 8 del DLgs 422/97 - reso vigente con DPCM del 16 novembre             
2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello stesso DLgs -              
per l'ammontare, garantito dalle risorse messe a disposizione dalle             
Leggi 472/99, 488/99, 388/00;                                                   
2. gli interventi individuati antecedentemente alla stipula                     
dell'Accordo di programma di cui sopra non rientranti (ex art. 21 del           
DLgs 422/97) tra quelli rimessi alla competenza statale e facenti               
soprattutto capo, per la Regione Emilia-Romagna, alla Legge 611/96,             
la cui assegnazione e ripartizione e' stata formalizzata, per linee             
ferroviarie, con decreto Interministeriale n. 1340 del 13 maggio                
1999;                                                                           
- che il richiamato Accordo del 18 dicembre 2002 riepiloga                      
puntualmente gli interventi e le risorse di cui sopra; in                       
particolare:                                                                    
- individua segnatamente gli interventi attivabili, tra i quali il              
materiale rotabile da acquisire, indicando i tempi di realizzazione,            
i soggetti coinvolti e i loro compiti, le risorse necessarie, le                
fonti di finanziamento certe, i tempi di erogazione e il suo periodo            
di validita';                                                                   
- stabilisce, per il trasferimento dei fondi alla Regione, quanto               
segue:                                                                          
a) le risorse verranno depositate presso conti di tesoreria                     
infruttiferi intestati al Ministero delle Infrastrutture e dei                  
Trasporti con vincolo di destinazione alla Regione;                             
b) l'erogazione e' disposta, mediante svincolo, da parte del                    
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore della                  
Regione a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alla             
stessa;                                                                         
c) la stessa erogazione e' subordinata all'effettiva disponibilita'             
delle risorse nell'ambito dello stato di previsione della spesa del             
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;                                     
- stabilisce che gli effettivi oneri saranno contabilizzati a                   
conclusione di ciascun intervento come risultante anche da ribassi in           
sede di gara e che le risorse debbano essere erogate con vincolo di             
destinazione alla realizzazione degli interventi;                               
- impegna la Regione a trasferire al soggetto attuatore le risorse              
ricevute, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il corretto           
adempimento degli obblighi contrattuali connessi all'esecuzione dei             
lavori, limitando ai livelli strettamente necessari anche eventuali             
anticipazioni;                                                                  
- stabilisce che l'erogazione dei fondi nei confronti dei soggetti              
attuatori debba avvenire nei limiti degli oneri effettivamente a                
carico di questi ultimi e dunque al netto dell'IVA, dagli stessi                
recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72 e secondo i               
meccanismi previsti dall'art. 11, comma 5 della Legge 1 agosto 2002,            
n. 166;                                                                         
- stabilisce che gli interventi sono rimodulabili, a condizione che             
eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa,              
nei casi in cui:                                                                
e) siano comprovate, eventuali cause ostative alla realizzazione                
degli interventi;                                                               
f) gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione             
regionali successivi alla sottoscrizione del presente accordo;                  
g) si renda indifferibile la realizzazione di interventi in                     
precedenza non previsti, per sopravvenute esigenze tecniche e                   
programmatorie;                                                                 
h) siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla               
Legge 910/86;                                                                   
e che la rimodulazione e' resa operativa, su proposta della Regione,            
con decreto dirigenziale della competente Struttura del Ministero               
delle Infrastrutture e dei Trasporti;                                           
- stabilisce che i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali                   
rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonche' quelli             
contabilizzati a conclusione di ciascun intervento, ivi compresi                
quelli derivanti dall'IVA sugli importi degli investimenti per gli              
interventi, debbano essere destinati prioritariamente alla                      
realizzazione degli interventi per i quali alla data di                         
sottoscrizione dell'Accordo non sia individuata la copertura                    
finanziaria;                                                                    
- stabilisce altresi' che i risparmi di spesa che eccedessero le                
occorrenze di cui al punto precedente, devono essere destinati,                 
mediante Accordo integrativo, sottoscritto con le medesime modalita'            
dell'Accordo in parola - e previa attivazione delle procedure di cui            
all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97 - alla realizzazione di                
nuovi interventi diversi da quelli di cui agli Allegati all'Accordo             
stesso, esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di                      
attivazione definito sia stato completato;                                      
- prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio per:                      
a. verificare lo stato di attuazione degli interventi,                          
b. individuare eventuali criticita',                                            
c. valutare la coerenza degli interventi con i termini gia' convenuti           
negli Accordi ex articolo 8 del DLgs 422/97,                                    
d. verificare eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti             
(a tal fine la Regione e' impegnata a fornire una relazione annuale             
sull'andamento degli interventi concordati, evidenziando eventuali              
criticita');                                                                    
- stabilisce che debba essere realizzata un'attivita' di raccolta e             
scambio di dati ed informazioni tra Regione-Ministero e soggetti                
attuatori, avvalendosi dei Comitati gia' istituiti nell'Ambito degli            
accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del DLgs 422/97;                
- che l'Accordo tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e            
dei Trasporti ha validita' fino al completo utilizzo delle risorse,             
anche attraverso la loro rimodulazione o il loro riutilizzo, e che              
per la stipula di nuovi Accordi di programma in materia di                      
investimenti al fine della realizzazione di interventi non ricompresi           
negli Allegati all'Accordo stesso, occorrera' preliminarmente dar               
corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs                   
422/97;                                                                         
- che con decreti del Direttore generale dei Sistemi di Trasporto ad            
impianto Fisso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,              
7578/02, e 5632/03, e' stato autorizzato d'impegno delle risorse                
disponibili a favore della Regione Emilia-Romagna, per importi e                
annualita', a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 611/96,            
472/99, 488/99 e 388/00;                                                        
- che l'assegnazione delle risorse, prevista per rate decennali e               
quindicinali, richiede l'accensione - per i finanziamenti non ancora            
acquisiti - di mutui corrispondenti ai limiti d'impegno annuali                 
garantiti dallo Stato, al fine di consentire il completamento degli             
interventi nei tempi previsti;                                                  
richiamato quanto previsto dalla "Convenzione" per la gestione                  
dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico            
locale ferroviario, riguardante le linee:                                       
- Reggio Emilia-Ciano d'Enza;                                                   
- Sassuolo-Reggio Emilia-Guastalla;                                             
rilasciata il 30 gennaio 2001 al Consorzio ACT, in particolare l'art.           
5 della medesima;                                                               
richiamato il "Contratto di Servizio e di Programma 2001-2003", per             
la gestione della infrastruttura ferroviaria, sottoscritto il 4                 
dicembre 2001 tra Regione Emilia-Romagna e Consorzio ACT; in                    
particolare l'art. 12 riguardante la "Politica degli investimenti";             
richiamato inoltre il Contratto di Servizio e di Programma "2004 -              
scadenza concessione" per la disciplina degli oneri di gestione                 
dell'infrastruttura ferroviaria, sottoscritto tra le parti il 21                
febbraio 2005;                                                                  
ricordato che il Gestore e' anche titolare di "Contratto di Servizio"           
relativo al biennio 2002-2003, vigente in regime di proroga dal 2004            
ai sensi dell'art. 3 dello stesso Contratto, sottoscritto il 31 marzo           
2003, in particolare l'art. 15 (e corrispondente Allegato 7) relativo           
al rinnovo, all'ampliamento ed ammodernamento del materiale                     
rotabile;                                                                       
tutto cio' premesso,                                                            
si conviene e stipula quanto segue                                              
Art. 1                                                                          
Premesse                                                                        
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del           
presente Contratto.                                                             
Art. 2                                                                          
Struttura del contratto                                                         
Il Contratto si articola in sei parti:                                          
Art. 1 - Premesse                                                               
Art. 2 - Struttura del contratto                                                
Art. 3 - Validita' temporale                                                    
Art. 4 - Oggetto                                                                
Art. 5 - Obblighi generali delle parti                                          
Art. 6 - Altri oblighi                                                          
Art. 7 - Interruzione dell'esercizio                                            
Art. 8 - Limiti dei finanziamenti                                               
Art. 9 - Erogazione e trasferimento delle risorse                               
Art. 10 - Interventi urgenti gia' avviati                                       
Art. 11 - Garanzie                                                              
Art. 12 - Assicurazioni                                                         
Art. 13 - Subentro di nuovo gestore alle scadenze del contratto                 
Art. 14 - Rimodulazione della programazione degli interventi e                  
utilizzo risparmi di spesa                                                      
Art. 15 - Revoca dei contributi                                                 
Art. 16 - Monitoraggio                                                          
Art. 17 - Responsabilita'                                                       
Art. 18 - Risoluzione delle controversie                                        
Art. 19 - Risoluzione del contratto                                             
Art. 20 - Registrazione e spese                                                 
Art. 21 - Allegati                                                              
Art. 3                                                                          
Validita' temporale                                                             
1. Il presente Contratto ha decorrenza a partire dalla data di                  
sottoscrizione del medesimo.                                                    
2. Le prestazioni contrattuali, legate alla realizzazione degli                 
interventi di potenziamento e ammodernamento della rete e                       
all'acquisizione delle forniture di cui ai relativi allegati al                 
presente Contratto, oltreche' degli interventi e forniture risultanti           
da eventuali rimodulazioni o dal riutilizzo delle risorse assegnate             
al Gestore, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13,                 
avranno termine a conclusione ed approvazione di tutti i relativi               
atti di collaudo e/o attestazione di regolare esecuzione e, nel caso            
di materiale rotabile, di regolare immissione in servizio del                   
medesimo.                                                                       
3. Il Contratto non potra' in ogni caso avere una durata superiore              
alla data del 29 gennaio 2010 di  scadenza della Concessione                    
rilasciata al Gestore il 30 gennaio 2001, richiamata in premessa,               
salvo eventuale rinnovo o proroga della Concessione stessa. In                  
assenza di rinnovo o proroga il Gestore si impegna ad ottemperare a             
quanto stabilito dal successivo articolo 13.                                    
4. Il Contratto puo' essere soggetto a revisione in dipendenza di               
eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In                   
particolare la revisione si rendera' indispensabile in occasione di             
eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di                
nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori                 
elementi di valutazione.                                                        
5. Con riferimento agli interventi di potenziamento ed ammodernamento           
della rete, compresa la fornitura di materiale rotabile, gli allegati           
al presente Contatto possono essere soggetti a revisione in relazione           
alle rimodulazioni di cui ai successivi artt. 5 e 14, nei casi e                
secondo le modalita' dai medesimi stabilite.                                    
Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente alle             
schede allegate al presente Contratto, senza quindi necessita' di               
modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione                 
Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,                
verranno formalizzate tra le parti mediante atti integrativi del                
presente Contratto.                                                             
Art. 4                                                                          
Oggetto                                                                         
1. Oggetto del presente Contratto e' la disciplina dei rapporti tra             
la Regione ed il Gestore in merito al potenziamento e                           
all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e all'acquisizione           
o all'ammodernamento del materiale rotabile. Gli interventi e le                
forniture sono puntualmente individuati negli Allegati 1 e 2, parte             
integrante e sostanziale del presente Contratto.                                
2. Negli articoli che seguono sono specificate le modalita' e i                 
criteri per disciplinare:                                                       
a. l'erogazione delle risorse;                                                  
b. gli impegni delle parti rispetto alla loro realizzazione;                    
c. l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per monitorarne lo            
stato di attuazione e individuare eventuali criticita'.                         
3. Gli interventi e quindi le loro elaborazioni progettuali sono                
orientati ad assicurare prioritariamente:                                       
a. il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle           
linee regionali e del materiale rotabile, anche attraverso                      
l'introduzione di nuove tecnologie e favorendo la eliminazione dei              
passaggi a livello;                                                             
b. piena compatibilita' con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo             
di materiali innovativi e sistemi di gestione atti a concorrere alla            
diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;                           
c. l'interoperativita' con le linee di altri gestori, anche ai sensi            
di quanto previsto dal DLgs. 188/03;                                            
d. il perseguimento di standard tecnici e funzionali il piu'                    
possibile uniformi, anche sulla base di quelli eventualmente indicati           
dalla Regione;                                                                  
e. l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire            
degli interventi;                                                               
f. l'ottimizzazione e la possibile riduzione dei costi di gestione e            
l'efficientamento della rete e degli impianti;                                  
g. la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio ferroviario durante             
la varie fasi realizzative, limitando il piu' possibile le                      
interruzioni.                                                                   
Art. 5                                                                          
Obblighi generali delle parti                                                   
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente                
Contratto, riguardanti il potenziamento e l'ammodernamento della rete           
ferroviaria e del materiale rotabile, la Regione si impegna a                   
garantire i contributi finanziari previsti dall'Accordo sottoscritto            
tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai           
sensi dell'art. 15 del DLgs 422/97, citato in premessa, e a quanto              
specificato, anche per quanto attiene i limiti finanziari di ciascun            
intervento, nelle schede unite al presente Contratto (Allegato 1).              
2. Il Gestore:                                                                  
a. e' responsabile della realizzazione delle opere e delle forniture            
di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Contratto - impegnandosi a               
svolgere per conto della Regione il ruolo di soggetto                           
attuatore/stazione appaltante; tutte le competenze e le                         
responsabilita' conseguenti a tale ruolo restano a carico del                   
medesimo;                                                                       
b. si impegna ad attivare l'attuazione degli interventi e le                    
forniture riguardanti il materiale rotabile, nei termini previsti               
dall'Accordo tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei                 
Trasporti, e sue eventuali rimodulazioni, ed a portare a                        
completamento la loro realizzazione secondo i tempi indicati nelle              
schede di cui all'Allegato 1, salvo successive modifiche e                      
rimodulazioni;                                                                  
c. si impegna, per l'affidamento e la gestione delle progettazioni,             
delle forniture e dei lavori, al pieno rispetto delle procedure                 
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando             
applicabile) in materia di appalti pubblici garantendone, una volta             
ultimati, la piena funzionalita';                                               
d. si impegna ad eseguire le progettazioni e le altre prestazioni               
occorrenti con il ricorso prioritario alle proprie competenze e                 
professionalita' interne nel rispetto dei limiti di costo previsti              
dalla normativa statale in materia e, nel caso di ricorso per                   
comprovate necessita' a competenze esterne, l'applicazione dei minimi           
tariffari con le modalita' previste dalla Legge 155/89;                         
e. si obbliga ad impiegare, ai fini dell'attuazione degli interventi            
oggetto del presente contratto, ogni ulteriore fonte di                         
finanziamento, indicata dalla Regione, che, oltre a quelle citate, si           
dovesse rendere eventualmente disponibile;                                      
f. si impegna ad adoperarsi per minimizzare i disagi ed i disservizi            
che dovessero eventualmente derivare, seppure in via temporanea, alle           
IF e alla clientela delle stesse, dall'esecuzione degli interventi di           
cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva                       
informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie             
per il rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione;               
g. si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per              
gli investimenti riguardanti le infrastrutture all'adozione di                  
interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei              
valori previsti dalla "Legge quadro sull'inquinamento acustico"                 
447/95, art. 10; dove per "infrastruttura" deve intendersi quella               
cosi' definita dall'art. 3 del DPR 188/03;                                      
h. si impegna altresi' a rispettate le leggi, le disposizioni, i                
regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e           
regolarita' ferroviaria; in particolare, per i nuovi interventi e per           
le loro progettazioni, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto              
dal DPR 753/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e alle               
norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali;                   
i. si impegna a nominare un "responsabile del procedimento".                    
3. Le parti danno atto che gli interventi specificati nelle schede              
unite al presente Contratto (Allegato 1) riguardanti gli interventi             
la cui attuazione e' posta a carico del Gestore, devono essere                  
coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Programma tra Regione e            
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sue eventuali                  
rimodulazioni.  Le medesime schede potranno essere oggetto di                   
modifica, ove dovessero intervenire dette rimodulazioni tra la                  
Regione e lo stesso Ministero, se ritenuto necessario e qualora                 
ricorressero le motivazioni e le condizioni richiamate nelle                    
premesse.                                                                       
4. Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente               
alle Schede allegate del presente Contratto, senza quindi necessita'            
di modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione              
Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,                
verranno comunque formalizzate tra le parti mediante Atti integrativi           
del presente Contratto.                                                         
Art. 6                                                                          
Altri obblighi                                                                  
1. Nelle diverse fasi relative alla realizzazione degli interventi il           
Gestore e' tenuto in particolare:                                               
a. ad ottemperare alle eventuali direttive regionali, ritenute                  
necessarie per il buon risultato degli interventi stessi, sempre nel            
contesto degli indirizzi e delle finalita' di cui al presente                   
Contratto;                                                                      
b. ad apportare eventuali modifiche ai progetti, ritenute necessarie            
dalla Regione in fase approvativa, compatibilmente con le risorse               
disponibili;                                                                    
c. a ridurre il piu' possibile eventuali interruzioni dell'esercizio            
ferroviario, qualora esse fossero necessarie in conseguenza                     
dell'esecuzione dei lavori;                                                     
d. a fornire, con cadenza trimestrale, gli elementi e le informazioni           
necessarie per l'attivita' di monitoraggio sullo stato di attuazione            
degli interventi e delle forniture, sulla base di prospetti che                 
verranno successivamente forniti dalla Regione. Le opere ferroviarie            
realizzate e le forniture acquisite sono inserite negli elenchi dei             
beni della Regione, che dovra' pertanto averne la piena titolarita'.            
Nei casi consentiti dalla legge il certificato di collaudo e'                   
sostituito da quello di regolare esecuzione.  Qualora ne ravvisasse             
la necessita' la Regione si riserva comunque la facolta' di chiedere            
il certificato di collaudo anche per interventi di importo inferiore            
ad un milione di Euro.                                                          
2. Restano di competenza della Regione:                                         
a. l'approvazione dei progetti dei lavori e delle forniture,                    
oltreche' di eventuali perizie di variante e suppletive, secondo                
quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e nei            
casi strettamente previsti dalla medesima normativa; la Regione                 
svolge la propria attivita' nel rispetto dei tempi previsti dalle               
norme in parola al fine di consentire al Gestore il corretto                    
espletamento del proprio ruolo di soggetto attuatore;                           
b. l'approvazione degli atti finali del collaudo                                
tecnico-amministrativo (o del certificato di regolare esecuzione)               
finalizzato alla verifica di funzionalita' ed efficienza delle opere            
e delle forniture ed alla corrispondenza delle stesse alla                      
documentazione approvata dalla Regione, ai fini della consegna e                
della conseguente acquisizione al patrimonio della Regione;                     
c. la definizione di volta in volta, in relazione alle                          
caratteristiche, alla complessita' ed all'ammontare dell'appalto: -             
della composizione dell'organo di collaudo (collaudatore unico o                
commissione di collaudo) il cui insediamento e' di competenza della             
stazione appaltante; - della opportunita' o meno di prevedere detto             
insediamento in "corso d'opera";                                                
d. l'indicazione di uno dei nominativi dei collaudatori, nell'ambito            
delle commissioni di collaudo insediate dal Gestore, nelle sue vesti            
di stazione appaltante, per gli appalti di importo superiore ad un              
milione di Euro.                                                                
3. Ai fini dell'approvazione dei progetti e delle forniture, nelle              
varie fasi previste dal vigente quadro normativo, e delle eventuali             
varianti, il Gestore dovra' presentare in particolare:                          
a. i provvedimenti di approvazione dei progetti o delle forniture,              
comprensivi dei relativi quadri economici, da parte dell'organo                 
individuato come competente dallo statuto del Gestore, con                      
l'indicazione dei tempi previsti per l'inizio e la fine dei lavori;             
b. la documentazione tecnica occorrente, corredata dalle                        
autorizzazioni e dagli assensi preliminari, secondo i tempi e le                
modalita' stabilite dai riferimenti normativi in materia.                       
4. La gestione delle nuove opere e forniture, oggetto del presente              
Contratto, una volta completate e rese funzionali per l'effettuazione           
dei servizi, oltreche' la loro diligente e tempestiva manutenzione,             
restano disciplinate:                                                           
a) da quanto previsto dalla Concessione rilasciata il 30 gennaio                
2001, ricomprendendo le nuove opere e forniture nell'elenco dei beni            
ad essa allegato ed  integrando in tal senso il menzionato atto;                
b) dal Contratto di Servizio e di Programma sottoscritto dalla                  
Regione con il Gestore il 21 febbraio 2005 per disciplinare la                  
gestione delle infrastrutture ferroviarie al medesimo assegnate e del           
materiale rotabile.                                                             
5. Il materiale rotabile compreso nelle forniture di cui agli                   
Allegati al presente Contratto, poiche' totalmente finanziato con               
risorse regionali, e' iscritto, al compimento della stessa fornitura            
e del relativo collaudo, al patrimonio della Regione Emilia-Romagna             
che provvedera', con atti separati, al suo affidamento in uso per lo            
svolgimento dei servizi ferroviari, anche ad altra impresa,                     
individuata in conseguenza dell'affidamento dei servizi di trasporto            
pubblico locale mediante gara.                                                  
6. Il materiale rotabile di cui al punto precedente dovra'                      
presentare, bene in vista, la scritta "Regione Emilia-Romagna -                 
Trasporti pubblici", nelle forme e dimensioni stabilite dalla stessa            
Regione.                                                                        
Art. 7                                                                          
Interruzione dell'esercizio                                                     
1. Con specifico riferimento all'esecuzione degli interventi di                 
potenziamento e ammodernamento oggetto del presente Contratto ed ai             
relativi cantieri, l'esercizio ferroviario, non puo' essere                     
interrotto ne' sospeso per nessun motivo, salvo che:                            
- per esigenze oggettive dipendenti dalle modalita' attuative; la               
data di inizio dell'interruzione e gli specifici tempi occorrenti,              
dovranno essere comunicati con tempestivita' alla Regione;                      
- per cause di forza maggiore previste dalla legge;                             
- nei casi disposti dalle Autorita' per motivi di sicurezza.                    
In tutti i casi l'esercizio deve essere ripristinato al piu' presto,            
compatibilmente con lo stato di avanzamento dei relativi lavori.                
Art. 8                                                                          
Limiti dei finanziamenti                                                        
1. Il Gestore deve attenersi al quadro economico degli interventi e             
delle forniture del materiale rotabile, richiamati negli allegati               
contrattuali. La determinazione di nuovi prezzi e gli eventuali                 
incrementi dei costi aventi natura di variazioni in corso d'opera non           
sottoposti alla preventiva approvazione della Regione - salvo i casi            
previsti dalla legge - non saranno ritenuti ammissibili e dovranno              
quindi essere assunti direttamente dal Gestore.                                 
Qualora fossero necessarie, anche nei limiti e alle condizioni                  
previste dalla normativa in vigore, rimodulazioni o modifiche                   
all'ammontare degli interventi, le medesime dovranno essere                     
preventivamente approvate dalla Regione. Quando necessario, in                  
relazione a quanto evidenziato nelle premesse, l'approvazione sara'             
subordinata alla preventiva intesa con il Ministero delle                       
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi di quanto previsto                      
dall'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, ai fini            
dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97.                                   
2. Sono da ritenersi costi ammissibili ai fini dell'assegnazione dei            
contributi regionali, quelli rientranti nei quadri economici dei                
progetti degli interventi e delle forniture, approvati dalla Regione.           
Rientrano comunque tra i costi ammissibili le spese tecniche per le             
progettazioni fino al livello esecutivo, la direzione lavori e le               
altre prestazioni professionali connesse alla progettazione, alla               
sicurezza, alla esecuzione e controllo dei lavori e delle forniture             
di cui al presente Contratto. Tra detti costi rientrano anche gli               
oneri di collaudo. Nel caso di ricorso (da ritenersi prioritario)               
alle competenze interne degli uffici del Gestore, la quantificazione            
dei relativi compensi non puo' superare, per ciascun intervento, gli            
importi minimi definiti dalle norme per le tariffe professionali                
degli ingegneri e architetti, ridotti del 20 % del loro ammontare. E'           
da escludersi ogni ulteriore onere o spesa. Tra i costi ammissibili             
e' comunque da escludersi l'IVA, che non verra' riconosciuta al                 
Gestore poiche' dallo stesso recuperabile ai sensi dell'articolo 19             
del DPR 633/72.                                                                 
Art. 9                                                                          
Concessione, impegno e liquidazione delle risorse                               
1. La Regione provvede alla concessione e impegno dei contributi per            
l'intero ammontare di ciascun intervento (IVA esclusa) di cui                   
all'Allegato 2 - compatibilmente ai fondi effettivamente disponibili            
- all'atto dell'approvazione del progetto dell'intervento e/o della             
specifica tecnica della fornitura.                                              
2. Successivamente alla concessione ed impegno dei contributi la                
Regione provvede alla loro liquidazione secondo le seguenti                     
modalita':                                                                      
a) liquidazione, contestualmente all'impegno, di un'anticipazione               
pari al 10 % di ciascun importo progettuale riportato nelle schede di           
cui all'Allegato 1 del presente Contratto;                                      
b) liquidazione di ulteriori finanziamenti, successivi                          
all'anticipazione di cui alla precedente lettera a), fino al 90%                
dell'ammontare di ciascun intervento, a fronte di stati d'avanzamento           
(corredati della documentazione di cui al successivo punto 3) e/o               
delle fatture comprovanti le spese per le forniture;                            
c) in occasione delle liquidazioni di cui alla precedente lettera b)            
verranno erogate risorse pari all'ammontare degli stati d'avanzamento           
e/o delle fatture comprovanti la spesa sostenuta, mantenendo a favore           
del Gestore l'anticipazione di cui alla lettera a) sino alla                    
copertura - anticipazione compresa - del 90 % dell'ammontare di                 
ciascun intervento;                                                             
d) liquidazione della somma restante dei costi effettivi di                     
realizzazione, all'approvazione degli atti di collaudo o del                    
certificato di regolare esecuzione (a seconda dell'ammontare                    
dell'intervento o della fornitura).                                             
3. Il Gestore e' tenuto ad inviare tempestivamente alla Regione:                
a) per le liquidazioni ed erogazioni del "secondo" acconto, delle               
somme a base d'appalto: - il primo stato d'avanzamento lavori                   
(accompagnato dal relativo certificato di pagamento) e/o gli atti               
giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute, per             
le voci di spesa ammesse a contributo; - il contratto di appalto o di           
fornitura (nel quale, per il materiale rotabile, deve essere                    
espressamente previsto il vincolo dell'ottenimento dell'attestato di            
"circolabilita'" per la rete sulla quale e' destinato                           
all'espletamento del servizio); - il verbale di consegna dei lavori;            
b) per la liquidazione ed erogazione dei successivi acconti delle               
somme a base d'appalto: - gli stati d'avanzamento (accompagnati dai             
relativi certificati di pagamento) e/o gli atti giustificativi                  
equipollenti per documentare le spese sostenute;                                
c) per la liquidazione del saldo delle somme a base d'appalto: - il             
collaudo finale (o il certificato di regolare esecuzione) lo stato              
finale e il relativo certificato di pagamento; per il materiale                 
rotabile: anche l'attestato di "circolabilita'" sulle linee ove il              
medesimo e' destinato ad operare.                                               
4. La Regione provvedera' alla liquidazione ed erogazione delle                 
"somme ritenute ammissibili" inserite nel quadro economico approvato            
dalla medesima "non comprese tra quelle a base d'appalto",                      
contestualmente alla liquidazione ed erogazione delle somme                     
riguardanti gli stati d'avanzamento di cui ai precedenti punti. Tutta           
la documentazione che il Gestore trasmettera' alla Regione per le               
liquidazioni ed erogazioni dovra' essere accompagnata dalla                     
"validazione" del responsabile del procedimento, nominato dallo                 
stesso Gestore, che ne attesti la regolarita' tecnica e contabile o,            
in alternativa, dal legale rappresentante dello stesso Gestore.                 
5. Il Gestore e' inoltre tenuto in ogni momento a trasmettere alla              
Regione ogni ulteriore atto contabile, documentazione e quant'altro             
fosse dalla stessa richiesto, inerente gli interventi previsti;                 
dovra' in particolare evidenziare, di volta in volta, la progressiva            
situazione riguardo allo stato di avanzamento della spesa rispetto al           
quadro economico approvato.                                                     
6. Le risorse saranno liquidate con vincolo di destinazione alla                
realizzazione degli interventi specificati negli Allegati al presente           
Contratto.                                                                      
7. Poiche' le erogazioni sono collegate a preliminari assegnazioni              
provenienti dallo Stato, la Regione concedera' i relativi fondi solo            
ad avvenuto introito delle somme dal medesimo erogate e qualora le              
risorse gia' acquisite dal Gestore non fossero sufficienti.                     
8. Ai fini della parametrazione delle anticipazioni di cui al                   
precedente comma 1 si fara' riferimento all'importo stimato degli               
interventi (cosi' come desumibile dagli Allegati 1 e 2) ed eventuali            
successive rimodulazioni di cui al seguente art. 14, che costituisce            
anche il limite massimo delle risorse che la Regione riconosce per              
l'attuazione di ciascuno di essi.                                               
9. In detto limite, previo assenso della Regione, possono essere                
ricompresi gli oneri (o parte dei medesimi) conseguenti a contenziosi           
con l'impresa esecutrice, o con gli espropriandi, utilizzando gli               
eventuali risparmi di spesa accertati per l'intervento cui il                   
contenzioso si riferisce. Gli effettivi oneri saranno contabilizzati            
a conclusione di ciascun intervento anche tenendo conto dei ribassi             
in sede di gara.                                                                
Art. 10                                                                         
Interventi urgenti gia' avviati                                                 
1. La Regione da' atto che il Gestore, facendosi provvisoriamente               
carico dei relativi oneri, ha gia' dato corso ad alcuni interventi              
inseriti negli Allegati del presente Contratto, per necessita'                  
urgenti connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e per                
bisogni operativi non piu' rimandabili. Da' altresi' atto che, a                
fronte di tale urgenza, la stessa Regione, non potendo in quel                  
momento garantire la copertura finanziaria, si e' limitata ad                   
approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed                
accertando la congruita' dei relativi costi, lasciando totalmente a             
carico del Gestore le conseguenti responsabilita' finanziarie,                  
qualora il medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto              
dei lavori e delle forniture.                                                   
2. Essendosi determinate le condizioni che consentono la copertura              
finanziaria degli interventi gia' avviati, la Regione provvedera' -             
nei limiti delle risorse disponibili - a riconoscere al Gestore le              
risorse finanziarie, da quest'ultimo eventualmente anticipate,                  
secondo le modalita' previste dal precedente art. 9, ed una volta               
accertata la regolarita' degli stati d'avanzamento e dei relativi               
certificati di pagamento.                                                       
3. Rientrando gli interventi in parola nell'ambito di quanto                    
stabilito dal presente disciplinare sono estese ad essi le condizioni           
dal medesimo previste, salvo per quanto attiene le richieste                    
contrattuali non piu' oggettivamente riscontrabili, per le quali la             
Regione si riserva di effettuare comunque verifiche e accertamenti              
specifici.                                                                      
Art. 11                                                                         
Garanzie                                                                        
1. Il Gestore e' obbligato a costituire una cauzione a favore della             
Regione per un importo non inferiore all'ammontare delle                        
anticipazioni previste dal precedente articolo, che puo' essere                 
costituita in uno dei seguenti modi:                                            
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del                    
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la                       
contabilita' generale dello Stato, approvato con RD 23 maggio 1924,             
n. 827, e successive modificazioni; ai sensi di tale norma la                   
cauzione puo' essere costituita mediante deposito di titoli di Stato            
o garantiti dallo Stato;                                                        
b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui             
all'articolo 5 del Regio DL 12 marzo 1936, n. 375, e successive                 
modifiche ed integrazioni;                                                      
c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione               
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante             
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento           
o di liberta' di prestazione di servizi.                                        
2. La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa devono                    
prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del              
debitore principale e la sua operativita' entro quindici giorni a               
semplice richiesta scritta della Regione. In caso di mancato o                  
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del presente           
contratto dal Gestore, e' facolta' della Regione escutere, per                  
l'importo corrispondente, la cauzione costituita nei modi di cui al             
comma 1. La cauzione suddetta deve intendersi prestata a garanzia               
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del                   
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle             
obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilita' del maggior               
danno. La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per           
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori            
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Gestore.            
La Regione puo' in ogni caso richiedere al Gestore la reintegrazione            
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in               
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli            
importi da corrispondere al Gestore.                                            
Art. 12                                                                         
Assicurazioni                                                                   
1. Per i "lavori" oggetto del presente Contratto il Gestore si                  
obbliga a prevedere nei capitolati di appalto l'estensione in favore            
della Regione della polizza assicurativa indennitaria decennale a               
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero             
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi prevista dalla                
normativa in materia di appalti di lavori pubblici. La polizza deve             
contenere la previsione del pagamento in favore della Regione non               
appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della            
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di             
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non           
deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera con il              
limite massimo di 14.000.000 di Euro.                                           
2. Il Gestore si obbliga altresi' a prevedere nei Capitolati di                 
appalto l'obbligo a carico dell'impresa appaltatrice di estendere in            
favore della Regione la polizza di assicurazione della                          
responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza              
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del           
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con           
massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro prevista dalla normativa            
in materia di appalti di lavori pubblici.                                       
Art. 13                                                                         
Subentro di nuovo Gestore                                                       
alla scadenza del Contratto                                                     
1. Qualora in occasione della scadenza del presente Contratto si                
proceda all'affidamento della gestione in favore di un soggetto                 
diverso, l'attuale Gestore si impegna a predisporre un quadro esatto            
dei lavori non ancora conclusi - da intendersi come tali quelli per i           
quali non sia gia' stato disposto l'incameramento dei beni da parte             
della Regione - da inserire tra la documentazione relativa alla                 
procedura suddetta. In caso di subentro di nuovo Gestore, per le                
opere non ancora concluse si dara' seguito alla successione di questo           
nei contratti in fase di esecuzione e in ogni altro rapporto in                 
essere, conseguente al ruolo di soggetto attuatore, in coerenza a               
quanto previsto dall'art. 2558 del Codice civile.                               
Art. 14                                                                         
Rimodulazione della programmazione degli interventi                             
e utilizzo risparmi di spesa                                                    
1. Il Gestore prende atto che:                                                  
a) gli interventi e i rispettivi oneri possono essere rimodulati,               
attraverso appositi atti integrativi del presente Contratto, a                  
condizione che sia sempre garantita in maniera certa la relativa                
copertura finanziaria, nelle seguenti fattispecie: - qualora siano              
comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi; -                
qualora gli interventi risultino non coerenti con atti di                       
programmazione regionale successivi alla sottoscrizione del presente            
accordo; - qualora per sopravvenute esigenze tecniche e                         
programmatorie si renda indifferibile la realizzazione di interventi            
in precedenza non previsti; - qualora siano accertati residui                   
relativi agli stanziamenti di cui alla Legge 910/86;                            
b) la rimodulazione, nel caso in cui modifichi quanto contenuto                 
nell'Accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre 2002 tra                  
Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei                   
Trasporti, richiamato nelle permesse, e' resa operativa - su proposta           
della stessa Regione al menzionato Ministero, nell'ambito                       
dell'Accordo di programma in parola - con decreto dirigenziale della            
competente Struttura del menzionato Ministero;                                  
c) i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della             
programmazione degli interventi, nonche' quelli contabilizzati a                
conclusione di ciascun intervento a seguito dell'approvazione del               
collaudo finale, verranno destinati prioritariamente alla                       
realizzazione degli interventi per i quali, alla data di                        
sottoscrizione dell' Accordo, non sia ancora stata individuata la               
copertura finanziaria.                                                          
2. Il Gestore prende altresi' atto che l'Accordo di Programma tra               
Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del                    
18/12/2002, prevede quanto segue:                                               
a. i risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al comma            
precedente, verranno destinati, mediante atto integrativo tra Regione           
e Ministero, previa attivazione delle procedure di cui all'articolo             
14, comma 1 del DLg 422/97 - alla realizzazione di nuovi interventi             
diversi da quelli di cui agli Allegati allo stesso Accordo,                     
esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di attivazione                  
desumibile dagli Allegati in parola, sia stato completato;                      
b. al fine della realizzazione di interventi non ricompresi negli               
Allegati dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero              
delle Infrastrutture e dei Trasporti si dovranno stipulare Accordi              
integrativi in materia di investimenti, dando sempre preliminarmente            
corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs                   
422/97;                                                                         
c. la rimodulazione degli interventi, che comportasse la modifica o             
l'integrazione dell'Accordo in parola, e' rimandata a specifici Atti            
integrativi dell'Accordo stesso, a loro volta subordinati alla                  
esecutivita' del decreto dirigenziale della competente Struttura del            
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di recepimento della            
proposta che dovra' essere avanzata in tal senso dalla Regione, come            
previsto dall'art. 8 del gia' richiamato Accordo di Programma                   
sottoscritto il 18 dicembre 2002.                                               
3. La Regione si riserva comunque la facolta', in accordo con il piu'           
volte menzionato Ministero, di destinate le economie, o parte di                
esse, realizzate sugli interventi e le forniture oggetto del presente           
Contratto, per la realizzazione di interventi - ritenuti dalla                  
medesima piu' urgenti - su altre linee ferroviarie regionali                    
nell'ambito delle rimodulazioni di cui ai punti precedenti, anche con           
riferimento quindi a un diverso soggetto attuatore.                             
Art. 15                                                                         
Revoca dei contributi                                                           
1. L'eventuale revoca, parziale o totale, dei contributi e/o                    
l'eventuale restituzione di quanto anche parzialmente liquidato ed              
erogato, avverra' con provvedimento della Regione in caso di gravi              
inadempienze da parte del Gestore, previa diffida tempestivamente               
formalizzata allo stesso, quali:                                                
a) mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle opere rispetto a           
quanto previsto nel programma dei lavori, qualora  non vi siano                 
comprovate ragioni che giustifichino il ritardo;                                
b) mancata realizzazione in tutto o in parte degli interventi                   
previsti;                                                                       
c) la non conformita' degli interventi con il programma allegato e              
con i progetti approvati o qualora risultino accertate gravi                    
irregolarita' realizzative.                                                     
Non sono causa di revoca, ai sensi del presente comma, le                       
inadempienze imputabili espressamente alle imprese esecutrici dei               
lavori e delle forniture.                                                       
2. La procedura di revoca potra' essere sospesa o non attivata nel              
caso in cui il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dipenda da           
cause non imputabili alla volonta' del gestore o da cause di forza              
maggiore che dovranno essere tempestivamente documentate.                       
Art. 16                                                                         
Monitoraggio                                                                    
1. Il Gestore si impegna a fornire tutti gli elementi di conoscenza e           
i dati informativi necessari per consentire:                                    
a) la verifica dello stato di attuazione degli interventi,                      
b) l'individuazione di eventuali criticita',                                    
c) la verifica di eventuali ipotesi di rimodulazione degli                      
investimenti,                                                                   
d) la compilazione delle schede che verranno al riguardo                        
predisposte.                                                                    
2. Per l'attivita' di raccolta e scambio di dati ed informazioni da             
fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla                
Regione, ci si avvarra' del Comitato gia' istituito nell'Ambito                 
dell'Accordo di programma ex articolo 8 del DLgs 422/97, tra essi               
sottoscritto, il cui funzionamento resta disciplinato da quanto                 
previsto dall'Accordo stesso.                                                   
Quota parte delle spese per il funzionamento del medesimo e della sua           
segreteria sono da ricomprendere nel quadro economico degli                     
interventi, oggetto del presente Contratto, nell'ambito delle voci di           
spesa facenti capo alle "somme a disposizione della stazione                    
appaltante". Alla erogazione delle relative somme provvedera'                   
direttamente il Gestore, in accordo con gli altri gestori delle linee           
ferroviarie regionali. L'ammontare delle relative spese e' quello               
definito dall'Allegato 4 del Contratto di Servizio                              
1/1/2002-31/12/2003, sottoscritto con Consorzio ACT (approvato con              
deliberazione regionale n. 433 del 17 marzo 2003).                              
3. La Regione si riserva la facolta' di effettuare in fase esecutiva,           
a mezzo di propri collaboratori, visite e verifiche volte ad                    
accertare l'attivazione degli interventi e lo stato di avanzamento              
dei lavori oltreche' la loro rispondenza alle previsioni progettuali.           
Tali verifiche non assumeranno alcun carattere di ingerenza nella               
sfera della autonomia tecnica ed organizzativa del Gestore.                     
Art. 17                                                                         
Responsabilita'                                                                 
1. Il Gestore si assume ogni responsabilita' e tiene quindi sollevata           
la Regione da danni che eventualmente fossero arrecati agli impianti            
costituenti le linee ferroviarie oggetto d'intervento e da pretese              
anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che eventualmente                
fossero arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione               
degli interventi e dell'acquisizione del materiale rotabile di cui al           
presente Contratto.                                                             
2. La Regione e l'Agenzia Trasporti pubblici della medesima rimangono           
altresi' estranee e sollevate da qualsiasi contenzioso e controversia           
che dovessero eventualmente insorgere tra il Gestore e i soggetti               
appaltatori in corso di esecuzione e comunque sempre in dipendenza              
dell'attuazione degli interventi e delle forniture oggetto del                  
presente Contratto.                                                             
Art. 18                                                                         
Risoluzione delle controversie                                                  
1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione             
del Contratto.                                                                  
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o                 
nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potra' notificare            
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e            
l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le             
motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la             
vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie                
vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto             
di tre membri designati:                                                        
- uno dalla Regione;                                                            
- uno dal Gestore;                                                              
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle             
parti.                                                                          
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti              
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la               
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal              
Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.             
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.                                
3. Il Contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del           
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione                  
dell'una all'altra parte dovra' essere sospesa in pendenza del                  
procedimento.                                                                   
4. Tutte le controversie, qualora non composte in via amichevole,               
saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre membri,               
designati rispettivamente, uno da ciascuna delle parti firmatarie del           
presente Contratto e da un terzo membro, individuato di comune                  
accordo. Per le eventuali controversie non compromettibili in arbitri           
le parti stabiliscono quale foro esclusivo quello di Bologna.                   
Art. 19                                                                         
Risoluzione del Contratto                                                       
1. Il presente Contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti             
violazioni, per ciascuna delle parti, degli obblighi in esso                    
previsti.                                                                       
2. Il presente Contratto potra' altresi' essere dichiarato decaduto,            
oltreche' per inadempienza degli obblighi in esso previsti, anche               
quando a giudizio della Regione il Gestore per negligenza o imperizia           
comprometta, in qualunque fase, la tempestiva esecuzione e la buona             
riuscita degli interventi e delle forniture.                                    
Art. 20                                                                         
Registrazione e spese                                                           
1. Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico           
del richiedente.                                                                
2. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a                
carico del Gestore.                                                             
Il presente atto e' soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai              
sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/1986, n. 131.                              
Art. 21                                                                         
Allegati                                                                        
Formano parte integrante del presente Contratto:                                
a. Allegato 1 - Schede descrittive degli interventi e del materiale             
rotabile da acquisire con l'indicazione dei tempi di realizzazione,             
delle risorse stimate come necessarie e delle fonti di                          
finanziamento;                                                                  
b. Allegato 2 - Riepilogo degli interventi oggetto delle schede di              
cui al precedente Allegato 1, secondo le due aggregazioni previste              
nell'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, tra la             
Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei                
Trasporti ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini                         
dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di                      
investimenti nel settore dei trasporti.                                         
per IL CONSORZIO ACT                                                            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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