REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2005, n. 10

Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare la allegata "Direttiva in merito all'applicazione               
dell'art. 11 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, "Disciplina in materia           
funeraria e di polizia mortuaria", che costituisce parte integrante e           
sostanziale del presente provvedimento;                                         
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO                                                                        
Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29                 
luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia                
mortuaria"                                                                      
Ai Sindaci dei Comuni                                                           
della regione Emilia-Romagna                                                    
ai Direttori generali                                                           
delle Aziende sanitarie                                                         
della regione Emilia-Romagna                                                    
In data 29 luglio 2004 il Consiglio regionale ha approvato la Legge             
29 luglio 2004, n. 19, recante la disciplina in materia funeraria e             
di polizia mortuaria, che e' entrata in vigore il 13 agosto 2004.               
Per tale legge sono gia' decorsi infruttuosamente i termini per                 
l'eventuale impugnazione da parte del Governo innanzi alla Corte                
Costituzionale. Pertanto le norme contenute nella L.R. 19/04 sono da            
considerarsi pienamente legittime in quanto espresse in ambiti e                
materie di competenza regionale, cosicche' nessuna dilazione                    
nell'applicare la normativa risulta percorribile, se riferita a                 
valutazioni di legittimita' costituzionale in ordine al riparto delle           
competenze tra Stato e Regioni.                                                 
L'art. 2, comma 1, lettera a) della legge in argomento prevede che la           
Regione eserciti funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta                 
vigilanza, al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e           
uniforme sul territorio regionale della persona defunta e delle                 
ceneri derivanti da cremazione.                                                 
La Regione intende avvalersi di tale facolta' per emanare la presente           
direttiva, avuto riguardo ai contenuti dell'art. 11 della legge e               
fornendo in particolare chiarimenti e indicazioni per quanto attiene            
ai diversi momenti:                                                             
a) dell'autorizzazione alla cremazione;                                         
b) dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri;                           
c) dell'affidamento personale delle ceneri.                                     
a) L'autorizzazione alla cremazione e' disciplinata dal comma 1                 
dell'art. 11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del              
soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le            
modalita' stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di           
manifestazione della volonta' espressa dal defunto o dai suoi                   
familiari. Considerato che tali profili di regolamentazione                     
afferiscono alla esclusiva competenza statale, per la loro piu'                 
precisa determinazione non ci si puo' che riferire alle norme vigenti           
dello Stato. Pertanto, tenuto conto che le parziali innovazioni                 
arrecate con l'art. 3 della Legge 130/01 non appaiono tuttora                   
operanti per effetto della mancata emanazione del regolamento                   
governativo, per l'individuazione del soggetto competente                       
all'autorizzazione e delle modalita' con cui viene espressa la                  
volonta' del defunto o dei congiunti occorre tuttora rifarsi all'art.           
79 del DPR 285/90, il quale dispone che la cremazione di ciascun                
cadavere venga disposta dal Sindaco, sulla base della volonta'                  
testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di                 
disposizione testamentaria, la volonta' deve essere manifestata dal             
coniuge e, in difetto, dal parente piu' prossimo individuato secondo            
gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di                     
concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.            
Per quanto riguarda l'applicazione del comma 4 dello stesso art. 79             
del DPR 285/90 si rimanda a quanto gia' stabilito con Circolare                 
dell'Assessore alla Sanita' n. 20 del 13 novembre 2002, la quale ha             
previsto che l'autentica della firma del medico che redige il                   
certificato dal quale risulti escluso il sospetto che la morte sia              
dovuta a reato non sia necessaria caso per caso se detto certificato            
viene rilasciato dal medico necroscopo; cio' in quanto si e' ritenuto           
di poter legittimamente sostituire l'autentica su ogni singolo                  
certificato con una preventiva e generale comunicazione a tutti i               
Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda Unita'                    
sanitaria locale dell'elenco dei medici necroscopi operanti in quell'           
ambito, corredato dalle firme in originale degli stessi, per                    
consentire eventuali riscontri che si rendessero necessari. Si                  
rammenta infine che a tal riguardo l'art. 8, comma 2 della L.R.                 
19/04, assegna al Direttore generale di ciascuna Azienda Unita'                 
sanitaria locale la competenza a nominare i medici necroscopi.                  
b) La dispersione delle ceneri e' disciplinata dal comma 2 dell'art.            
11, che prevede una apposita autorizzazione da parte del soggetto               
competente individuato dalla normativa statale, stabilisce i luoghi             
in cui tale operazione puo' avvenire, precisandone condizioni e                 
limiti, e individua i soggetti che possono eseguirla.                           
Si tratta di una importante innovazione introdotta dalla legge                  
regionale che consente di attuare una previsione gia' contenuta                 
anch'essa nella Legge 130/01, ma per i motivi sopraesposti sino ad              
ora rimasta inoperante; le previsioni della legge regionale                     
consentono dunque di rendere effettiva e pienamente lecita una                  
procedura che risultava carente di regolamentazione ma che era                  
presente nella sensibilita' generale come forma alternativa alle                
pratiche funerarie consuete.                                                    
Il mutato contesto costituzionale delle competenze regionali ha                 
dunque permesso che tale procedura venisse regolamentata, in questa             
come in altre regioni, pur con gli indispensabili rinvii a quella               
parte della normativa statale che costituisce tuttora l'unica fonte             
abilitata a intervenire su alcuni ambiti.                                       
Pertanto l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri va disposta             
dal soggetto individuato nell'art. 411 del Codice penale, come                  
modificato dall'art. 2 della Legge 130/01, cioe' dall'Ufficiale dello           
stato civile che, come noto, coincide con il Sindaco o persona da               
questi delegata.                                                                
La competenza al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle            
ceneri attiene concretamente all'Ufficiale di stato civile del Comune           
ove e' avvenuto il decesso; tuttavia in caso di decesso di un                   
cittadino della regione Emilia-Romagna avvenuto in altra regione, si            
ritiene che detta autorizzazione possa in alternativa essere disposta           
anche dall'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza                    
anagrafica del deceduto.                                                        
Nel caso invece di dispersioni di ceneri gia' tumulate, secondo                 
quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11, l'autorizzazione compete              
all'Ufficiale di stato civile del Comune ove sono custodite le                  
ceneri.                                                                         
Quanto alle forme di espressione della volonta', sia la normativa               
regionale che quella nazionale si limitano a stabilire che la                   
dispersione delle ceneri venga consentita in base alla espressa                 
volonta' del defunto. Pertanto appaiono certamente idonee allo scopo            
tutte le forme individuate dalla legge che consentano di far emergere           
esplicitamente e direttamente la volonta' del defunto, quali, ad                
esempio, le disposizioni testamentarie, le dichiarazioni autografe,             
dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (nell'ambito, ad           
esempio, di iscrizione ad associazione riconosciuta che abbia tra i             
propri fini quello della cremazione dei cadaveri), o altre forme di             
manifestazione di volonta' ritualmente rese di fronte a pubblici                
ufficiali.                                                                      
Peraltro, tenendo conto che la normativa non si sofferma sulle                  
specifiche forme nelle quali debba manifestarsi detta volonta',                 
dovra' altresi' ritenersi valido, analogamente a quanto avviene nella           
disciplina dell'autorizzazione alla cremazione, il riferire da parte            
dei congiunti che il defunto aveva manifestato verbalmente in vita la           
volonta' di dispersione delle proprie ceneri; poiche' tale procedura            
non e' esplicitamente regolamentata dalla norma statale, si ritiene             
che la volonta' del defunto possa essere certamente provata mediante            
dichiarazione ritualmente resa dal coniuge, ove presente, e da tutti            
i congiunti di primo grado di fronte a pubblici ufficiali, e la cui             
sottoscrizione sia appositamente autenticata.                                   
Resta inteso che qualora nuove norme nazionali intervengano a                   
regolare la materia, non ci si potra' che riferire alle stesse in               
ordine alle modalita' di espressione della volonta' del defunto.                
Per quanto riguarda i luoghi in cui puo' avvenire la dispersione                
delle ceneri e i soggetti competenti ad eseguire la stessa, occorre             
riferirsi a quanto espressamente previsto nel comma 2 dell'art. 11,             
con la precisazione che, ovviamente, la autorizzazione alla                     
dispersione potra' riguardare solo luoghi che insistono sul                     
territorio regionale.                                                           
Nell'atto di autorizzazione alla dispersione rilasciato                         
dall'Ufficiale di stato civile andranno quindi opportunamente                   
indicati:                                                                       
1. la persona incaricata di eseguire la dispersione delle ceneri,               
tenuto conto dell'eventuale volonta' espressa del defunto in tal                
senso, o, in mancanza di questa, individuata fra i soggetti citati              
dal richiamato comma 2 dell'art. 11 e nell'ordine riportato dallo               
stesso;                                                                         
2. il luogo, anche sommariamente individuato nel caso di dispersione            
in natura, ove avverra' la dispersione delle ceneri, secondo quanto             
disposto in vita dal defunto o, in alternativa, in base a quanto                
indicato dalla persona autorizzata alla dispersione, come individuata           
al punto precedente.                                                            
c) L'affidamento personale delle ceneri e' regolamentato dal                    
combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 11 i quali prevedono:              
1. la previa consegna delle ceneri all'avente diritto individuato tra           
i soggetti richiamati al comma 3. L'urna consegnata dovra' essere               
opportunamente sigillata e dovra' riportare i dati anagrafici del               
defunto. La consegna dell'urna cineraria avviene da parte del gestore           
del crematorio, il quale, ai sensi della legislazione nazionale,                
sottoscrive il verbale di cui all'articolo 81 del DPR 10/9/1990, n.             
285, previa verifica della presenza della necessaria autorizzazione             
al trasporto verso il luogo di destinazione finale dell'urna;                   
2. la successiva possibile destinazione dell'urna ad un affidatario,            
in alternativa alla sua tumulazione o interramento, in base alla                
volonta' espressa dal defunto;                                                  
3. l'annotazione in apposito registro comunale delle generalita'                
dell'affidatario unico e del defunto;                                           
4. la indicazione di prescrizioni circa le modalita' e le condizioni            
di conservazione dell'urna  in modo da garantirne la sicurezza da               
ogni profanazione e dal punto di vista igienico-sanitario nonche'               
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto; tali prescrizioni            
possono essere contenute in apposito regolamento comunale, al quale             
l'atto di affidamento deve fare riferimento, oppure volta per volta             
nell'atto di affidamento stesso.                                                
La competenza in ordine alla adozione dell'atto di affidamento                  
personale spetta al Comune in cui avviene la conservazione delle                
ceneri.                                                                         
L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del                  
territorio del Comune che lo ha adottato, in ragione del fatto che le           
prescrizioni dal medesimo dettate all'affidatario non possono che               
risultare applicabili in quello specifico ambito territoriale.                  
Pertanto, ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri ad altro             
luogo, sara' necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da              
parte del nuovo Comune.                                                         
Si rammenta che spetta ai Comuni l'approvazione del regolamento con             
il quale definire tutte le garanzie per l'affidamento personale delle           
ceneri, ma che in attesa di tale regolamento la messa in atto delle             
procedure per l'affidamento personale e' comunque dovuta, nel                   
rispetto della volonta' del defunto, attraverso l'inserimento delle             
prescrizioni nell'atto di affidamento. Per la definizione delle                 
prescrizioni e delle regole di carattere igienico-sanitario che                 
andranno osservate dall'affidatario e che devono essere contenute nel           
regolamento o nel singolo atto di affidamento, i Comuni possono                 
avvalersi della collaborazione istituzionale dell'Azienda USL                   
competente per territorio.                                                      
La volonta' del defunto nell'ambito di tale procedura dovra' essere             
in ogni caso accertata in riferimento a questa specifica modalita' di           
conservazione delle ceneri, prescelta dal defunto in alternativa alle           
altre forme consuete quali l'interramento o la tumulazione;                     
altrettanto la volonta' del defunto dovra' essere espressa ed                   
accertata per quanto riguarda la specifica individuazione                       
dell'affidatario unico.                                                         
E' dunque necessario che il defunto abbia scelto in vita questa forma           
di conservazione delle ceneri ed abbia indicato espressamente il                
nominativo della persona a cui le ceneri devono essere affidate; si             
ritiene tuttavia che, nel caso in cui il defunto abbia disposto                 
genericamente la famiglia come soggetto affidatario, si possa                   
comunque dar corso all'affidamento al coniuge o ai parenti di primo             
grado previo accordo di tutti gli stessi nell'individuare                       
l'affidatario unico da indicarsi nell'atto comunale.                            
Per quanto riguarda infine le forme di manifestazione della volonta'            
del defunto si ritiene di poter far riferimento a quanto gia'                   
argomentato in merito alla dispersione delle ceneri, fermo restando             
che la volonta' dovra' in questo caso essere espressa con specifico             
riferimento anche all'affidatario, come sopra detto.                            
In considerazione del fatto che la legge regionale ha prescelto quale           
forma dell'affidamento delle ceneri quella dell'"affidamento                    
personale", si richiama ad una attenta sorveglianza da parte dei                
Comuni affinche' si eviti l'affidamento di piu' urne cinerarie ad un            
solo soggetto non appartenente all'ambito familiare o di parentela,             
allo scopo di evitare che surrettiziamente possano instaurarsi                  
eventuali forme di gestione privata della conservazione delle                   
ceneri.                                                                         
Visto quanto sopra si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo             
alla piena applicazione, per quanto di competenza, delle disposizioni           
di legge nonche' delle indicazioni contenute nella presente direttiva           
al fine di evitare il diniego dei diritti riconosciuti alla                     
popolazione, o ingiustificati trattamenti differenziati, che si                 
ritengono particolarmente lesivi della dignita' delle persone defunte           
e dei diritti dei loro congiunti.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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