REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 29 aprile 2005, n. 5927

Istituzione zone tampone - Anno 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DLgs 30 dicembre 1992, n. 536, recante "Attuazione della                   
Direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro                 
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e             
prodotti vegetali";                                                             
- il DM 31 gennaio 1996 recante "Misure di protezione contro                    
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica                  
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e              
successive modifiche ed integrazioni;                                           
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la            
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia                  
amylovora), nel territorio della Repubblica";                                   
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000                      
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella                   
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni           
ed integrazioni;                                                                
- la Direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001                 
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari               
rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la                   
Direttiva 92/76/CEE e successive modificazioni ed integrazioni;                 
- la Direttiva 2001/33/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001, che            
modifica taluni allegati della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio               
concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella                 
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita';                                      
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela            
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.                
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto             
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 8, comma 1, lett. l), che                
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai               
fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative            
comunitarie e nazionali in materia;                                             
- la propria determinazione del 23 aprile 2004, n. 5326, relativa               
all'istituzione  di zone tampone per l'anno 2004;                               
considerato:                                                                    
- che nell'allegato della Direttiva 2001/32/CE della Commissione,               
lettera b), punto 2, cosi' come modificato da provvedimenti normativi           
successivi fra i quali le Direttive 2004/32/CE e 2005/18/CE, i                  
territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e           
Ravenna non risultano fra quelli definiti "zone protette" nei                   
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;                 
- che l'introduzione e la circolazione nelle "zone protette" nei                
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle            
specie ospiti del patogeno elencate nell'Allegato V, parte A, sezione           
II, della Direttiva 2000/29/CE possono avvenire solo qualora siano              
soddisfatte le disposizioni particolari previste nell'Allegato IV,              
parte B, punto 21, della medesima direttiva;                                    
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21, della Direttiva 2000/29/CE              
prevede fra l'altro che per poter circolare nelle zone protette i               
vegetali ospiti di Erwinia amylovora debbono essere originari delle             
"zone protette" espressamente elencate, oppure debbono essere                   
"ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una "zona tampone",             
debbono essere stati conservati per almeno sette mesi comprendenti il           
periodo dall'1 aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo                
completo in un campo situato ad almeno 1 km. all'interno del confine            
di una "zona tampone" delimitata ufficialmente e con un'estensione di           
almeno 50 kmq., ossia in una zona dove le piante ospiti sono                    
sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e                      
controllato, stabilito al piu' tardi prima dell'inizio del ciclo                
vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo,              
inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora              
(Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati";                    
- che e' opportuno delimitare le "zone tampone" nei territori della             
regione attualmente non considerate "zone protette", al fine di                 
consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee           
ad essere commercializzate con passaporto "ZP";                                 
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,             
avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative            
e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                   
dirigenziali";                                                                  
richiamate:                                                                     
- le determinazioni del Direttore generale n. 1289 del 22 febbraio              
2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali sono stati specificati               
rispettivamente gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi e gli             
ambiti operativo-gestionali delle posizioni dirigenziali                        
Professional;                                                                   
- la determinazione dello stesso Direttore generale Agricoltura n.              
4244 del 31 marzo 2004, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi            
dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali 'Professional'                
della Direzione generale Agricoltura", nonche' la successiva                    
deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5/4/2004, che ha                
conferito efficacia giuridica ai predetti incarichi;                            
- la determinazione dello stesso Direttore generale Agricoltura n.              
4220 dell'1 aprile 2005, avente ad oggetto la sostituzione                      
provvisoria dei Responsabili di Servizio all'interno della Direzione            
generale Agricoltura, con decorrenza dall'1/4/2005 e fino al                    
30/6/2005, nonche' la successiva deliberazione della Giunta regionale           
n. 672 del 26/4/2005, che ha conferito efficacia giuridica ai                   
predetti incarichi;                                                             
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;               
determina:                                                                      
1) di istituire ufficialmente nei territori delle province di                   
Bologna, Ferrara e Ravenna "zone tampone", con un'estensione di                 
almeno 50 Kmq, cosi' come delimitate nella mappa allegata alla                  
presente determinazione (consultabile in dettaglio sul sito Internet            
di questo Servizio Fitosanitario:                                               
www.regione.emilia-romagna.it/fitosanitar, cliccando sul link                   
"Avversita' delle piante", infine sul link "Cartografia"), al fine di           
consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee           
ad essere commercializzate con passaporto "ZP";                                 
2) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i                 
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto           
21, lettere cc) e dd) della Direttiva 2000/29/CE e quelle contenute             
nel DM 10 settembre 1999, n. 356;                                               
3) di vietare l'uso del passaporto "ZP" per le piante ospiti di                 
Erwinia amylovora prodotte nei territori delle province di Reggio               
Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna, al di fuori delle "zone             
tampone";                                                                       
4) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Alberto Contessi                                                                
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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