DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2005, n. 413
Contratto di programma ATCM SpA per realizzazione interventi di potenziamento e ammodernamento linee ferroviarie affidate in gestione alla medesima, per attivazione Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero Infrastrutture art. 15, DLgs 422/97
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di approvare lo schema del Contratto di Programma tra la Regione
Emilia-Romagna e la Societa' ATCM SpA per l'attuazione degli
interventi in esso previsti, facenti capo all'Accordo di programma
sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra la Regione Emilia-Romagna e
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ai sensi dell'art.
4 del DLgs 281/97) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs
422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti, mirati
all'ammodernamento e del potenziamento della linea ferroviaria
Modena-Sassuolo e per la fornitura di materiale rotabile, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione (Allegato A) unitamente ai suoi Allegati 1 e 2;
b) di incaricare il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti
pubblici della Regione ai fini della sottoscrizione del Contratto di
cui alla lettera precedente, consentendo allo stesso di apportare
quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie per
il buon fine del Contratto stesso;
c) di affidare alla Societa' ATCM SpA, individuata come stazione
appaltante per l'attuazione degli interventi di ammodernamento e
potenziamento delle linee in parola e per la fornitura di materiale
rotabile, tutte le attivita' necessarie per addivenire alla
progettazione e/o alle specifiche tecniche preliminari di detti
interventi, la cui approvazione e' rimandata alle procedure previste
dalla normativa in vigore e a quanto stabilito dall'Accordo di
programma di cui alla precedente lettera a);
d) di dare atto che lo stesso Dirigente provvedera', con propri atti
formali, secondo la normativa regionale vigente, alla concessione,
impegno e liquidazione dei fondi alla Societa' ATCM SpA, secondo le
modalita' esplicitate in narrativa, autorizzando il medesimo a
procedere anche per lotti funzionali qualora consentito dalla natura
dei lavori e/o delle forniture;
e) di dare atto che occorre procedere ad una rimodulazione e ad un
aggiornamento col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
degli interventi richiamati dall'Accordo, con lo stesso sottoscritto,
come previsto all'art. 8 del medesimo, al fine di aggiornare e
riallineare gli interventi (considerando anche quelli allegati alla
presente deliberazione) con quelli indicati dall'Accordo in parola;
f) di rimandare a separato atto, la proposta di detta rimodulazione
ed i relativi aggiornamenti ai competenti uffici del menzionato
Ministero in continuita' e coerenza con la presente deliberazione e
con il suo Allegato A, oltreche' con quanto previsto dall'Accordo di
programma in parola;
g) di dare atto che a fronte di urgenze e di esigenze operative non
piu' rimandabili riguardanti alcuni degli interventi rientranti negli
Allegati 1 e 2 dello schema di Contratto unito alla presente
deliberazione (Allegato A) - urgenza anche legata a problematiche
connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario - la Societa' ATCM
SpA si e' fatta carico di dare ad essi attuazione, anticipando
risorse proprie;
h) di dare atto che la Regione non potendo, in quel momento, ancora
garantire le necessarie coperture finanziarie, si e' limitata ad
approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed
accertando la congruita' dei costi, lasciando totalmente a carico del
Gestore le conseguenti responsabilita' finanziarie, qualora il
medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto dei lavori e
delle forniture;
i) di dare altresi' atto che, essendosi determinate le condizioni che
consentono la copertura finanziaria degli interventi avviati, si
possa provvedere - nei limiti delle risorse disponibili - al
riconoscimento delle risorse finanziarie anticipate dalla Societa'
ATCM SpA secondo le modalita' previste nell'allegato schema di
Contratto di programma, una volta accertata la regolarita' della
relativa documentazione contabile;
j) di dare atto che nell'Allegato 2 dello schema di Contratto di
programma unito alla presente deliberazione (Allegato A) sono stati
anche riportati, in coda agli altri, gli ulteriori interventi
ritenuti urgenti, al momento non coperti finanziariamente, da
realizzare a fronte di economie e/o di ulteriori finanziamenti
statali, secondo le procedure e gli ulteriori atti previsti
dall'Accordo di programma tra Regione Emilia-Romagna e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 dicembre 2002;
k) di dare atto che, per l'attivita' di monitoraggio degli interventi
oltreche' di raccolta e scambio di dati ed informazioni tra Regione e
Ministero, dovendo essere svolta dal Comitato gia' istituito
nell'Ambito dell'Accordo di programma sottoscritto "ex articolo 8 del
DLgs 422/97" (secondo quanto stabilito dall'Accordo di programma in
parola) il funzionamento del medesimo resta disciplinato da quanto
previsto da quest'ultimo Accordo;
l) di stabilire che quota parte delle spese per il funzionamento di
detto Comitato sono da ricomprendere nel quadro economico dei vari
interventi oggetto del Contratto di programma (Allegato A della
presente deliberazione) nell'ambito delle voci di spesa facenti capo
alle "somme a disposizione della stazione appaltante";
m) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna il presente atto.
ALLEGATO A
Contratto di programma per la realizzazione degli interventi di
potenziamento e ammodernamento delle linee ferroviarie e del
materiale rotabile tra Regione Emilia-Romagna e Societa' ATCM SpA
L'anno duemilacinque il giorno . . . . . . . . del mese di . . . . .
. . . . . in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
tra
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379,
nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato
a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
il . . . . . . . . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
in forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . del . . . . .
. . . . .
la Societa' ATCM SpA, di seguito denominata "Gestore", con sede in .
. . . . . . . . . . . . . . . ., Via . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . n. . . . . . codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . , rappresentata dal . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . , nato . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .
. . . nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Premesso:
- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha
delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i
tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- che il DLgs 188/03, ha dato attuazione alle Direttive 2001/12/CE,
2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, introducendo nuove
norme riguardo, segnatamente, alle reti interconnesse, al rilascio
del certificato di sicurezza e alla gestione delle infrastrutture
ferroviarie;
- che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, in
particolare:
- definisce le competenze della Regione a livello programmatorio,
amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza
proprie dello Stato (art. 21);
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria
regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere,
necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22, comma
1);
- prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza
ad apposita societa' pubblica di capitali, di proprieta' esclusiva
della Regione e degli Enti locali (art. 22, comma 2);
- prevede che la costituzione di detta societa' e l'affidamento della
gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni
in essere (art. 44, comma 3);
- stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della
rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per
l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle
direttive dell'Unione Europea, in particolare per quanto attiene la
separazione della rete dai servizi (art. 22, comma 3);
- definisce la tipologia di interventi finanziari (art. 31, comma 2,
lettere c) ed e bis)):
- definisce le modalita' di partecipazione della Regione al
finanziamento degli investimenti sulle infrastrutture e sul materiale
rotabile (art. 34);
- che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e
integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 e'
stato sottoscritto l'Accordo di programma tra Ministero dei Trasporti
e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della
stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione
Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS
SpA;
- che in data 30 gennaio 2001 e' stato emanato l'Atto di Concessione
della Regione a Societa' ATCM SpA per la gestione dell'infrastruttura
e del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario;
premesso inoltre:
- che in data 18 dicembre 2002 la Regione Emilia-Romagna e il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno sottoscritto un
Accordo di programma ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini
dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di
investimenti nel settore dei trasporti, per l'attuazione di
interventi diretti al risanamento tecnico ed economico delle ferrovie
oggetto di trasferimento alla Regione Emilia-Romagna;
- che l'Accordo di cui sopra comprende:
1. gli interventi inclusi nell'Accordo di programma sottoscritto tra
Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi
dell'art. 8 del DLgs 422/97 - reso vigente con DPCM del 16 novembre
2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello stesso DLgs -
per l'ammontare, garantito dalle risorse messe a disposizione dalle
Leggi 472/99, 488/99, 388/00;
2. gli interventi individuati antecedentemente alla stipula
dell'Accordo di programma di cui sopra non rientranti (ex art. 21 del
DLgs 422/97) tra quelli rimessi alla competenza statale e facenti
soprattutto capo, per la Regione Emilia-Romagna, alla Legge 611/96,
la cui assegnazione e ripartizione e' stata formalizzata, per linee
ferroviarie, con decreto Interministeriale n. 1340 del 13 maggio
1999;
- che il richiamato Accordo del 18 dicembre 2002 riepiloga
puntualmente gli interventi e le risorse di cui sopra; in
particolare:
- individua segnatamente gli interventi attivabili, tra i quali il
materiale rotabile da acquisire, indicando i tempi di realizzazione,
i soggetti coinvolti e i loro compiti, le risorse necessarie, le
fonti di finanziamento certe, i tempi di erogazione e il suo periodo
di validita';
- stabilisce, per il trasferimento dei fondi alla Regione, quanto
segue:
a) le risorse verranno depositate presso conti di tesoreria
infruttiferi intestati al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con vincolo di destinazione alla Regione;
b) l'erogazione e' disposta, mediante svincolo, da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in favore della
Regione a valere sui conti di tesoreria infruttiferi intestati alla
stessa;
c) la stessa erogazione e' subordinata all'effettiva disponibilita'
delle risorse nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- stabilisce che gli effettivi oneri saranno contabilizzati a
conclusione di ciascun intervento come risultante anche da ribassi in
sede di gara e che le risorse debbano essere erogate con vincolo di
destinazione alla realizzazione degli interventi;
- impegna la Regione a trasferire al soggetto attuatore le risorse
ricevute, nei limiti strettamente necessari ad assicurare il corretto
adempimento degli obblighi contrattuali connessi all'esecuzione dei
lavori, limitando ai livelli strettamente necessari anche eventuali
anticipazioni;
- stabilisce che l'erogazione dei fondi nei confronti dei soggetti
attuatori debba avvenire nei limiti degli oneri effettivamente a
carico di questi ultimi e dunque al netto dell'IVA, dagli stessi
recuperabile ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/72 e secondo i
meccanismi previsti dall'art. 11, comma 5 della Legge 1 agosto 2002,
n. 166;
- stabilisce che gli interventi sono rimodulabili, a condizione che
eventuali incrementi di spesa abbiano copertura finanziaria certa,
nei casi in cui:
e) siano comprovate, eventuali cause ostative alla realizzazione
degli interventi;
f) gli interventi risultino non coerenti con atti di programmazione
regionali successivi alla sottoscrizione del presente accordo;
g) si renda indifferibile la realizzazione di interventi in
precedenza non previsti, per sopravvenute esigenze tecniche e
programmatorie;
h) siano accertati residui relativi agli stanziamenti di cui alla
Legge 910/86;
e che la rimodulazione e' resa operativa, su proposta della Regione,
con decreto dirigenziale della competente Struttura del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- stabilisce che i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali
rimodulazioni della programmazione degli interventi, nonche' quelli
contabilizzati a conclusione di ciascun intervento, ivi compresi
quelli derivanti dall'IVA sugli importi degli investimenti per gli
interventi, debbano essere destinati prioritariamente alla
realizzazione degli interventi per i quali alla data di
sottoscrizione dell'Accordo non sia individuata la copertura
finanziaria;
- stabilisce altresi' che i risparmi di spesa che eccedessero le
occorrenze di cui al punto precedente, devono essere destinati,
mediante Accordo integrativo, sottoscritto con le medesime modalita'
dell'Accordo in parola - e previa attivazione delle procedure di cui
all'articolo 14, comma 1 del DLgs 422/97 - alla realizzazione di
nuovi interventi diversi da quelli di cui agli Allegati all'Accordo
stesso, esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di
attivazione definito sia stato completato;
- prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio per:
a. verificare lo stato di attuazione degli interventi,
b. individuare eventuali criticita',
c. valutare la coerenza degli interventi con i termini gia' convenuti
negli Accordi ex articolo 8 del DLgs 422/97,
d. verificare eventuali ipotesi di rimodulazione degli investimenti
(a tal fine la Regione e' impegnata a fornire una relazione annuale
sull'andamento degli interventi concordati, evidenziando eventuali
criticita');
- stabilisce che debba essere realizzata un'attivita' di raccolta e
scambio di dati ed informazioni tra Regione-Ministero e soggetti
attuatori, avvalendosi dei Comitati gia' istituiti nell'Ambito degli
accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del DLgs 422/97;
- che l'Accordo tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ha validita' fino al completo utilizzo delle risorse,
anche attraverso la loro rimodulazione o il loro riutilizzo, e che
per la stipula di nuovi Accordi di programma in materia di
investimenti al fine della realizzazione di interventi non ricompresi
negli Allegati all'Accordo stesso, occorrera' preliminarmente dar
corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs
422/97;
- che con decreti del Direttore generale dei Sistemi di Trasporto ad
impianto fisso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
7578/02, e 5632/03, e' stato autorizzato l'impegno delle risorse
disponibili a favore della Regione Emilia-Romagna, per importi e
annualita', a valere sui finanziamenti assentiti dalle Leggi 611/96,
472/99, 488/99 e 388/00;
- che l'assegnazione delle risorse, prevista per rate decennali e
quindicinali, richiede l'accensione - per i finanziamenti non ancora
acquisiti - di mutui corrispondenti ai limiti d'impegno annuali
garantiti dallo Stato, al fine di consentire il completamento degli
interventi nei tempi previsti;
richiamato quanto previsto dalla "Convenzione" per la gestione
dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di trasporto pubblico
locale ferroviario, riguardante la linea Modena-Sassuolo, rilasciata
il 30 gennaio 2001 a ATCM SpA, in particolare l'art. 5 della
medesima;
richiamato il "Contratto di Servizio e di Programma 2001-2003", per
la gestione della infrastruttura ferroviaria, sottoscritto il 4
dicembre 2001 ; in particolare l'art. 12 riguardante la "Politica
degli investimenti";
ricordato che il Gestore e' anche titolare di "Contratto di Servizio"
relativo al biennio 2002-2003, vigente in regime di proroga dal 2004
ai sensi dell'art. 3 dello stesso Contratto, sottoscritto il 26
maggio 2003, in particolare l'art. 15 (e corrispondente Allegato 7)
relativo al rinnovo, all'ampliamento ed ammodernamento del materiale
rotabile;
tutto cio' premesso,
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
Premesse
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto.
Art. 2
Struttura del contratto
Il Contratto si articola in sei parti:
Art. 1 - Premesse
Art. 2 - Struttura del contratto
Art. 3 - Validita' temporale
Art. 4 - Oggetto
Art. 5 - Obblighi generali delle parti
Art. 6 - Altri obblighi
Art. 7 - Interruzione dell'esercizio
Art. 8 - Limiti dei finanziamenti
Art. 9 - Erogazione e trasferimento delle risorse
Art. 10 - Interventi urgenti gia' avviati
Art. 11 - Garanzie
Art. 12 - Assicurazioni
Art. 13 - Subentro di nuovo gestore alle scadenze del contratto
Art. 14 - Rimodulazione della programazione degli interventi e
utilizzo risparmi di spesa
Art. 15 - Revoca dei contributi
Art. 16 - Monitoraggio
Art. 17 - Responsabilita'
Art. 18 - Risoluzione delle controversie
Art. 19 - Risoluzione del contratto
Art. 20 - Registrazione e spese
Art. 21 - Allegati
Art. 3
Validita' temporale
1. Il presente Contratto ha decorrenza a partire dalla data di
sottoscrizione del medesimo.
2. Le prestazioni contrattuali, legate alla realizzazione degli
interventi di potenziamento e ammodernamento della rete e
all'acquisizione delle forniture di cui ai relativi allegati al
presente Contratto, oltreche' degli interventi e forniture risultanti
da eventuali rimodulazioni o dal riutilizzo delle risorse assegnate
al Gestore, secondo quanto previsto dal successivo articolo 13,
avranno termine a conclusione ed approvazione di tutti i relativi
atti di collaudo e/o attestazione di regolare esecuzione e, nel caso
di materiale rotabile, di regolare immissione in servizio del
medesimo.
3. Il Contratto non potra' in ogni caso avere una durata superiore
alla data del 29 gennaio 2010 di scadenza della Concessione
rilasciata al Gestore il 30 gennaio 2001, richiamata in premessa,
salvo eventuale rinnovo o proroga della Concessione stessa. In
assenza di rinnovo o proroga il Gestore si impegna ad ottemperare a
quanto stabilito dal successivo articolo 13.
4. Il Contratto puo' essere soggetto a revisione in dipendenza di
eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In
particolare la revisione si rendera' indispensabile in occasione di
eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di
nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori
elementi di valutazione.
5. Con riferimento agli interventi di potenziamento ed ammodernamento
della rete, compresa la fornitura di materiale rotabile, gli allegati
al presente Contatto possono essere soggetti a revisione in relazione
alle rimodulazioni di cui ai successivi artt. 5 e 14, nei casi e
secondo le modalita' dai medesimi stabilite.
Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente alle
schede allegate al presente Contratto, senza quindi necessita' di
modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione
Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
verranno formalizzate tra le parti mediante atti integrativi del
presente Contratto.
Art. 4
Oggetto
1. Oggetto del presente Contratto e' la disciplina dei rapporti tra
la Regione ed il Gestore in merito al potenziamento e
all'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria e all'acquisizione
o all'ammodernamento del materiale rotabile. Gli interventi e le
forniture sono puntualmente individuati negli Allegati 1 e 2, parte
integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Negli articoli che seguono sono specificate le modalita' e i
criteri per disciplinare:
a. l'erogazione delle risorse;
b. gli impegni delle parti rispetto alla loro realizzazione;
c. l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per monitorarne lo
stato di attuazione e individuare eventuali criticita'.
3. Gli interventi e quindi le loro elaborazioni progettuali sono
orientati ad assicurare prioritariamente:
a. il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle
linee regionali e del materiale rotabile, anche attraverso
l'introduzione di nuove tecnologie e favorendo la eliminazione dei
passaggi a livello;
b. piena compatibilita' con l'ambiente, anche attraverso l'utilizzo
di materiali innovativi e sistemi di gestione atti a concorrere alla
diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico;
c. l'interoperativita' con le linee di altri gestori, anche ai sensi
di quanto previsto dal DLgs. 188/03;
d. il perseguimento di standard tecnici e funzionali il piu'
possibile uniformi, anche sulla base di quelli eventualmente indicati
dalla Regione;
e. l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire
degli interventi;
f. l'ottimizzazione e la possibile riduzione dei costi di gestione e
l'efficientamento della rete e degli impianti;
g. la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio ferroviario durante
la varie fasi realizzative, limitando il piu' possibile le
interruzioni.
Art. 5
Obblighi generali delle parti
1. Ai fini dell'attuazione degli interventi oggetto del presente
Contratto, riguardanti il potenziamento e l'ammodernamento della rete
ferroviaria e del materiale rotabile, la Regione si impegna a
garantire i contributi finanziari previsti dall'Accordo sottoscritto
tra la Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai
sensi dell'art. 15 del DLgs 422/97, citato in premessa, e a quanto
specificato, anche per quanto attiene i limiti finanziari di ciascun
intervento, nelle schede unite al presente Contratto (Allegato 1).
2. Il Gestore:
a. e' responsabile della realizzazione delle opere e delle forniture
di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Contratto - impegnandosi a
svolgere per conto della Regione il ruolo di soggetto
attuatore/stazione appaltante; tutte le competenze e le
responsabilita' conseguenti a tale ruolo restano a carico del
medesimo;
b. si impegna ad attivare l'attuazione degli interventi e le
forniture riguardanti il materiale rotabile, nei termini previsti
dall'Accordo tra Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e sue eventuali rimodulazioni, ed a portare a
completamento la loro realizzazione secondo i tempi indicati nelle
schede di cui all'Allegato 1, salvo successive modifiche e
rimodulazioni;
c. si impegna, per l'affidamento e la gestione delle progettazioni,
delle forniture e dei lavori, al pieno rispetto delle procedure
previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando
applicabile) in materia di appalti pubblici garantendone, una volta
ultimati, la piena funzionalita';
d. si impegna ad eseguire le progettazioni e le altre prestazioni
occorrenti con il ricorso prioritario alle proprie competenze e
professionalita' interne nel rispetto dei limiti di costo previsti
dalla normativa statale in materia e, nel caso di ricorso per
comprovate necessita' a competenze esterne, l'applicazione dei minimi
tariffari con le modalita' previste dalla Legge 155/89;
e. si obbliga ad impiegare, ai fini dell'attuazione degli interventi
oggetto del presente contratto, ogni ulteriore fonte di
finanziamento, indicata dalla Regione, che, oltre a quelle citate, si
dovesse rendere eventualmente disponibile;
f. si impegna ad adoperarsi per minimizzare i disagi ed i disservizi
che dovessero eventualmente derivare, seppure in via temporanea, alle
IF e alla clientela delle stesse, dall'esecuzione degli interventi di
cui ai commi precedenti, garantendo adeguata e tempestiva
informazione al riguardo e l'adozione di tutte le misure necessarie
per il rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione;
g. si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per
gli investimenti riguardanti le infrastrutture all'adozione di
interventi di contenimento del rumore, nei casi di superamento dei
valori previsti dalla "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
447/95, art. 10; dove per "infrastruttura" deve intendersi quella
cosi' definita dall'art. 3 del DPR 188/03;
h. si impegna altresi' a rispettate le leggi, le disposizioni, i
regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' ferroviaria; in particolare, per i nuovi interventi e per
le loro progettazioni, si obbliga ad ottemperare a quanto previsto
dal DPR 753/80 e sue successive modifiche ed integrazioni, e alle
norme in materia di sicurezza degli impianti e dei materiali;
i. si impegna a nominare un "responsabile del procedimento".
3. Le parti danno atto che gli interventi specificati nelle schede
unite al presente Contratto (Allegato 1) riguardanti gli interventi
la cui attuazione e' posta a carico del Gestore, devono essere
coerenti con quanto previsto dall'Accordo di Programma tra Regione e
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sue eventuali
rimodulazioni. Le medesime schede potranno essere oggetto di
modifica, ove dovessero intervenire dette rimodulazioni tra la
Regione e lo stesso Ministero, se ritenuto necessario e qualora
ricorressero le motivazioni e le condizioni richiamate nelle
premesse.
4. Eventuali modifiche o rimodulazioni, anche riferite unicamente
alle Schede allegate del presente Contratto, senza quindi necessita'
di modifiche o rimodulazioni al contenuto dell'Accordo tra Regione
Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
verranno comunque formalizzate tra le parti mediante Atti integrativi
del presente Contratto.
Art. 6
Altri obblighi
1. Nelle diverse fasi relative alla realizzazione degli interventi il
Gestore e' tenuto in particolare:
a. ad ottemperare alle eventuali direttive regionali, ritenute
necessarie per il buon risultato degli interventi stessi, sempre nel
contesto degli indirizzi e delle finalita' di cui al presente
Contratto;
b. ad apportare eventuali modifiche ai progetti, ritenute necessarie
dalla Regione in fase approvativa, compatibilmente con le risorse
disponibili;
c. a ridurre il piu' possibile eventuali interruzioni dell'esercizio
ferroviario, qualora esse fossero necessarie in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori;
d. a fornire, con cadenza trimestrale, gli elementi e le informazioni
necessarie per l'attivita' di monitoraggio sullo stato di attuazione
degli interventi e delle forniture, sulla base di prospetti che
verranno successivamente forniti dalla Regione. Le opere ferroviarie
realizzate e le forniture acquisite sono inserite negli elenchi dei
beni della Regione, che dovra' pertanto averne la piena titolarita'.
Nei casi consentiti dalla legge il certificato di collaudo e'
sostituito da quello di regolare esecuzione. Qualora ne ravvisasse
la necessita' la Regione si riserva comunque la facolta' di chiedere
il certificato di collaudo anche per interventi di importo inferiore
ad un milione di Euro.
2. Restano di competenza della Regione:
a. l'approvazione dei progetti dei lavori e delle forniture,
oltreche' di eventuali perizie di variante e suppletive, secondo
quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici e nei
casi strettamente previsti dalla medesima normativa; la Regione
svolge la propria attivita' nel rispetto dei tempi previsti dalle
norme in parola al fine di consentire al Gestore il corretto
espletamento del proprio ruolo di soggetto attuatore;
b. l'approvazione degli atti finali del collaudo
tecnico-amministrativo (o del certificato di regolare esecuzione)
finalizzato alla verifica di funzionalita' ed efficienza delle opere
e delle forniture ed alla corrispondenza delle stesse alla
documentazione approvata dalla Regione, ai fini della consegna e
della conseguente acquisizione al patrimonio della Regione;
c. la definizione di volta in volta, in relazione alle
caratteristiche, alla complessita' ed all'ammontare dell'appalto: -
della composizione dell'organo di collaudo (collaudatore unico o
commissione di collaudo) il cui insediamento e' di competenza della
stazione appaltante; - della opportunita' o meno di prevedere detto
insediamento in "corso d'opera";
d. l'indicazione di uno dei nominativi dei collaudatori, nell'ambito
delle commissioni di collaudo insediate dal Gestore, nelle sue vesti
di stazione appaltante, per gli appalti di importo superiore ad un
milione di Euro.
3. Ai fini dell'approvazione dei progetti e delle forniture, nelle
varie fasi previste dal vigente quadro normativo, e delle eventuali
varianti, il Gestore dovra' presentare in particolare:
a. i provvedimenti di approvazione dei progetti o delle forniture,
comprensivi dei relativi quadri economici, da parte dell'organo
individuato come competente dallo statuto del Gestore, con
l'indicazione dei tempi previsti per l'inizio e la fine dei lavori;
b. la documentazione tecnica occorrente, corredata dalle
autorizzazioni e dagli assensi preliminari, secondo i tempi e le
modalita' stabilite dai riferimenti normativi in materia.
4. La gestione delle nuove opere e forniture, oggetto del presente
Contratto, una volta completate e rese funzionali per l'effettuazione
dei servizi, oltreche' la loro diligente e tempestiva manutenzione,
restano disciplinate:
a) da quanto previsto dalla Concessione rilasciata il 15 marzo 2001 ,
ricomprendendo le nuove opere e forniture nell'elenco dei beni ad
essa allegato ed integrando in tal senso il menzionato atto;
b) dal Contratto di Servizio e di Programma 2001-2003 sottoscritto in
data 4 dicembre 2001 dalla Regione con il Gestore per disciplinare la
gestione delle infrastrutture ferroviarie al medesimo assegnate.
5. Il materiale rotabile compreso nelle forniture di cui agli
Allegati al presente Contratto, poiche' totalmente finanziato con
risorse regionali, e' iscritto, al compimento della stessa fornitura
e del relativo collaudo, al patrimonio della Regione Emilia-Romagna
che provvedera', con atti separati, al suo affidamento in uso per lo
svolgimento dei servizi ferroviari, anche ad altra impresa,
individuata in conseguenza dell'affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale mediante gara.
6. Il materiale rotabile di cui al punto precedente dovra'
presentare, bene in vista, la scritta "Regione Emilia-Romagna -
Trasporti pubblici", nelle forme e dimensioni stabilite dalla stessa
Regione.
Art. 7
Interruzione dell'esercizio
1. Con specifico riferimento all'esecuzione degli interventi di
potenziamento e ammodernamento oggetto del presente Contratto ed ai
relativi cantieri, l'esercizio ferroviario, non puo' essere
interrotto ne' sospeso per nessun motivo, salvo che:
- per esigenze oggettive dipendenti dalle modalita' attuative; la
data di inizio dell'interruzione e gli specifici tempi occorrenti,
dovranno essere comunicati con tempestivita' alla Regione;
- per cause di forza maggiore previste dalla legge;
- nei casi disposti dalle Autorita' per motivi di sicurezza.
In tutti i casi l'esercizio deve essere ripristinato al piu' presto,
compatibilmente con lo stato di avanzamento dei relativi lavori.
Art. 8
Limiti dei finanziamenti
1. Il Gestore deve attenersi al quadro economico degli interventi e
delle forniture del materiale rotabile, richiamati negli allegati
contrattuali. La determinazione di nuovi prezzi e gli eventuali
incrementi dei costi aventi natura di variazioni in corso d'opera non
sottoposti alla preventiva approvazione della Regione - salvo i casi
previsti dalla legge - non saranno ritenuti ammissibili e dovranno
quindi essere assunti direttamente dal Gestore.
Qualora fossero necessarie, anche nei limiti e alle condizioni
previste dalla normativa in vigore, rimodulazioni o modifiche
all'ammontare degli interventi, le medesime dovranno essere
preventivamente approvate dalla Regione. Quando necessario, in
relazione a quanto evidenziato nelle premesse, l'approvazione sara'
subordinata alla preventiva intesa con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi di quanto previsto
dall'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, ai fini
dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97.
2. Sono da ritenersi costi ammissibili ai fini dell'assegnazione dei
contributi regionali, quelli rientranti nei quadri economici dei
progetti degli interventi e delle forniture, approvati dalla Regione.
Rientrano comunque tra i costi ammissibili le spese tecniche per le
progettazioni fino al livello esecutivo, la direzione lavori e le
altre prestazioni professionali connesse alla progettazione, alla
sicurezza, alla esecuzione e controllo dei lavori e delle forniture
di cui al presente Contratto. Tra detti costi rientrano anche gli
oneri di collaudo. Nel caso di ricorso (da ritenersi prioritario)
alle competenze interne degli uffici del Gestore, la quantificazione
dei relativi compensi non puo' superare, per ciascun intervento, gli
importi minimi definiti dalle norme per le tariffe professionali
degli ingegneri e architetti, ridotti del 20 % del loro ammontare. E'
da escludersi ogni ulteriore onere o spesa. Tra i costi ammissibili
e' comunque da escludersi l'IVA, che non verra' riconosciuta al
Gestore poiche' dallo stesso recuperabile ai sensi dell'articolo 19
del DPR 633/72.
Art. 9
Concessione, impegno e liquidazione delle risorse
1. La Regione provvede alla concessione e impegno dei contributi per
l'intero ammontare di ciascun intervento (IVA esclusa) di cui
all'Allegato 2 - compatibilmente ai fondi effettivamente disponibili
- all'atto dell'approvazione del progetto dell'intervento e/o della
specifica tecnica della fornitura.
2. Successivamente alla concessione ed impegno dei contributi la
Regione provvede alla loro liquidazione secondo le seguenti
modalita':
a) liquidazione, contestualmente all'impegno, di un'anticipazione
pari al 10 % di ciascun importo progettuale riportato nelle schede di
cui all'Allegato 1 del presente Contratto;
b) liquidazione di ulteriori finanziamenti, successivi
all'anticipazione di cui alla precedente lettera a), fino al 90%
dell'ammontare di ciascun intervento, a fronte di stati d'avanzamento
(corredati della documentazione di cui al successivo punto 3) e/o
delle fatture comprovanti le spese per le forniture;
c) in occasione delle liquidazioni di cui alla precedente lettera b)
verranno erogare risorse pari all'ammontare degli stati d'avanzamento
e/o delle fatture comprovanti la spesa sostenuta, mantenendo a favore
del Gestore l'anticipazione di cui alla lettera a) sino alla
copertura - anticipazione compresa - del 90 % dell'ammontare di
ciascun intervento;
d) liquidazione della somma restante dei costi effettivi di
realizzazione, all'approvazione degli atti di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione (a seconda dell'ammontare
dell'intervento o della fornitura).
3. Il Gestore e' tenuto ad inviare tempestivamente alla Regione:
a) per le liquidazioni ed erogazioni del "secondo" acconto, delle
somme a base d'appalto: - il primo stato d'avanzamento lavori
(accompagnato dal relativo certificato di pagamento) e/o gli atti
giustificativi equipollenti per documentare le spese sostenute, per
le voci di spesa ammesse a contributo; - il contratto di appalto o di
fornitura (nel quale, per il materiale rotabile, deve essere
espressamente previsto il vincolo dell'ottenimento dell'attestato di
"circolabilita'" per la rete sulla quale e' destinato
all'espletamento del servizio); - il verbale di consegna dei lavori;
b) per la liquidazione ed erogazione dei successivi acconti delle
somme a base d'appalto: - gli stati d'avanzamento (accompagnati dai
relativi certificati di pagamento) e/o gli atti giustificativi
equipollenti per documentare le spese sostenute;
c) per la liquidazione del saldo delle somme a base d'appalto: - il
collaudo finale (o il certificato di regolare esecuzione) lo stato
finale e il relativo certificato di pagamento; per il materiale
rotabile: anche l'attestato di "circolabilita'" sulle linee ove il
medesimo e' destinato ad operare.
4. La Regione provvedera' alla liquidazione ed erogazione delle
"somme ritenute ammissibili" inserite nel quadro economico approvato
dalla medesima "non comprese tra quelle a base d'appalto",
contestualmente alla liquidazione ed erogazione delle somme
riguardanti gli stati d'avanzamento di cui ai precedenti punti. Tutta
la documentazione che il Gestore trasmettera' alla Regione per le
liquidazioni ed erogazioni dovra' essere accompagnata dalla
"validazione" del responsabile del procedimento, nominato dallo
stesso Gestore, che ne attesti la regolarita' tecnica e contabile o,
in alternativa, dal legale rappresentante dello stesso Gestore.
5. Il Gestore e' inoltre tenuto in ogni momento a trasmettere alla
Regione ogni ulteriore atto contabile, documentazione e quant'altro
fosse dalla stessa richiesto, inerente gli interventi previsti;
dovra' in particolare evidenziare, di volta in volta, la progressiva
situazione riguardo allo stato di avanzamento della spesa rispetto al
quadro economico approvato.
6. Le risorse saranno liquidate con vincolo di destinazione alla
realizzazione degli interventi specificati negli Allegati al presente
Contratto.
7. Poiche' le erogazioni sono collegate a preliminari assegnazioni
provenienti dallo Stato, la Regione concedera' i relativi fondi solo
ad avvenuto introito delle somme dal medesimo erogate e qualora le
risorse gia' acquisite dal Gestore non fossero sufficienti.
8. Ai fini della parametrazione delle anticipazioni di cui al
precedente comma 1 si fara' riferimento all'importo stimato degli
interventi (cosi' come desumibile dagli Allegati 1 e 2) ed eventuali
successive rimodulazioni di cui al seguente art. 14, che costituisce
anche il limite massimo delle risorse che la Regione riconosce per
l'attuazione di ciascuno di essi.
9. In detto limite, previo assenso della Regione, possono essere
ricompresi gli oneri (o parte dei medesimi) conseguenti a contenziosi
con l'impresa esecutrice, o con gli espropriandi, utilizzando gli
eventuali risparmi di spesa accertati per l'intervento cui il
contenzioso si riferisce. Gli effettivi oneri saranno contabilizzati
a conclusione di ciascun intervento anche tenendo conto dei ribassi
in sede di gara.
Art. 10
Interventi urgenti gia' avviati
1. La Regione da' atto che il Gestore, facendosi provvisoriamente
carico dei relativi oneri, ha gia' dato corso ad alcuni interventi
inseriti negli Allegati del presente Contratto, per necessita'
urgenti connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e per
bisogni operativi non piu' rimandabili. Da' altresi' atto che, a
fronte di tale urgenza, la stessa Regione, non potendo in quel
momento garantire la copertura finanziaria, si e' limitata ad
approvare detti interventi limitatamente ai contenuti tecnici ed
accertando la congruita' dei relativi costi, lasciando totalmente a
carico del Gestore le conseguenti responsabilita' finanziarie,
qualora il medesimo avesse inteso procedere ugualmente all'appalto
dei lavori e delle forniture.
2. Essendosi determinate le condizioni che consentono la copertura
finanziaria degli interventi gia' avviati, la Regione provvedera' -
nei limiti delle risorse disponibili - a riconoscere al Gestore le
risorse finanziarie, da quest'ultimo eventualmente anticipate,
secondo le modalita' previste dal precedente art. 9, ed una volta
accertata la regolarita' degli stati d'avanzamento e dei relativi
certificati di pagamento.
3. Rientrando gli interventi in parola nell'ambito di quanto
stabilito dal presente disciplinare sono estese ad essi le condizioni
dal medesimo previste, salvo per quanto attiene le richieste
contrattuali non piu' oggettivamente riscontrabili, per le quali la
Regione si riserva di effettuare comunque verifiche e accertamenti
specifici.
Art. 11
Garanzie
1. Il Gestore e' obbligato a costituire una cauzione a favore della
Regione per un importo non inferiore all'ammontare delle
anticipazioni previste dal precedente articolo, che puo' essere
costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con RD 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni; ai sensi di tale norma la
cauzione puo' essere costituita mediante deposito di titoli di Stato
o garantiti dallo Stato;
b) da fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui
all'articolo 5 del Regio DL 12 marzo 1936, n. 375, e successive
modifiche ed integrazioni;
c) da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione
debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante
nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento
o di liberta' di prestazione di servizi.
2. La fideiussione bancaria e la polizza assicurativa devono
prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita' entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della Regione. In caso di mancato o
inesatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del presente
contratto dal Gestore, e' facolta' della Regione escutere, per
l'importo corrispondente, la cauzione costituita nei modi di cui al
comma 1. La cauzione suddetta deve intendersi prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilita' del maggior
danno. La Regione ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori
nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Gestore.
La Regione puo' in ogni caso richiedere al gestore la reintegrazione
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli
importi da corrispondere al Gestore.
Art. 12
Assicurazioni
1. Per i "lavori" oggetto del presente Contratto il Gestore si
obbliga a prevedere nei capitolati di appalto l'estensione in favore
della Regione della polizza assicurativa indennitaria decennale a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero
dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi prevista dalla
normativa in materia di appalti di lavori pubblici. La polizza deve
contenere la previsione del pagamento in favore della Regione non
appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della
responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di
qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera con il
limite massimo di 14.000.000 di Euro.
2. Il Gestore si obbliga altresi' a prevedere nei Capitolati di
appalto l'obbligo a carico dell'impresa appaltatrice di estendere in
favore della Regione la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con
massimale non inferiore a 4.000.000 di Euro prevista dalla normativa
in materia di appalti di lavori pubblici.
Art. 13
Subentro di nuovo Gestore
alla scadenza del Contratto
1. Qualora in occasione della scadenza del presente Contratto si
proceda all'affidamento della gestione in favore di un soggetto
diverso, l'attuale Gestore si impegna a predisporre un quadro esatto
dei lavori non ancora conclusi - da intendersi come tali quelli per i
quali non sia gia' stato disposto l'incameramento dei beni da parte
della Regione - da inserire tra la documentazione relativa alla
procedura suddetta. In caso di subentro di nuovo Gestore, per le
opere non ancora concluse si dara' seguito alla successione di questo
nei contratti in fase di esecuzione e in ogni altro rapporto in
essere, conseguente al ruolo di soggetto attuatore, in coerenza a
quanto previsto dall'art. 2558 del Codice civile.
Art. 14
Rimodulazione della programmazione degli interventi
e utilizzo risparmi di spesa
1. Il Gestore prende atto che:
a) gli interventi e i rispettivi oneri possono essere rimodulati,
attraverso appositi atti integrativi del presente Contratto, a
condizione che sia sempre garantita in maniera certa la relativa
copertura finanziaria, nelle seguenti fattispecie: - qualora siano
comprovate cause ostative alla realizzazione degli interventi; -
qualora gli interventi risultino non coerenti con atti di
programmazione regionale successivi alla sottoscrizione del presente
accordo; - qualora per sopravvenute esigenze tecniche e
programmatorie si renda indifferibile la realizzazione di interventi
in precedenza non previsti; - qualora siano accertati residui
relativi agli stanziamenti di cui alla Legge 910/86;
b) la rimodulazione, nel caso in cui modifichi quanto contenuto
nell'Accordo di programma sottoscritto il 18 dicembre 2002 tra
Regione Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, richiamato nelle premesse, e' resa operativa - su proposta
della stessa Regione al menzionato Ministero, nell'ambito
dell'Accordo di programma in parola - con decreto dirigenziale della
competente Struttura del menzionato Ministero;
c) i risparmi di spesa conseguenti ad eventuali rimodulazioni della
programmazione degli interventi, nonche' quelli contabilizzati a
conclusione di ciascun intervento a seguito dell'approvazione del
collaudo finale, verranno destinati prioritariamente alla
realizzazione degli interventi per i quali, alla data di
sottoscrizione dell' Accordo, non sia ancora stata individuata la
copertura finanziaria.
2. Il Gestore prende altresi' atto che l'Accordo di Programma tra
Regione e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
18/12/2002, prevede quanto segue:
a. i risparmi di spesa che eccedessero le occorrenze di cui al comma
precedente, verranno destinati, mediante atto integrativo tra Regione
e Ministero, previa attivazione delle procedure di cui all'articolo
14, comma 1 del DLg 422/97 - alla realizzazione di nuovi interventi
diversi da quelli di cui agli Allegati allo stesso Accordo,
esclusivamente nell'ipotesi in cui il programma di attivazione
desumibile dagli Allegati in parola, sia stato completato;
b. al fine della realizzazione di interventi non ricompresi negli
Allegati dell'Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti si dovranno stipulare Accordi
integrativi in materia di investimenti, dando sempre preliminarmente
corso alle procedure di cui all'articolo 14, comma 1 del DLgs
422/97;
c. la rimodulazione degli interventi, che comportasse la modifica o
l'integrazione dell'Accordo in parola, e' rimandata a specifici Atti
integrativi dell'Accordo stesso, a loro volta subordinati alla
esecutivita' del decreto dirigenziale della competente Struttura del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di recepimento della
proposta che dovra' essere avanzata in tal senso dalla Regione, come
previsto dall'art. 8 del gia' richiamato Accordo di Programma
sottoscritto il 18 dicembre 2002.
3. La Regione si riserva comunque la facolta', in accordo con il piu'
volte menzionato Ministero, di destinate le economie, o parte di
esse, realizzate sugli interventi e le forniture oggetto del presente
Contratto, per la realizzazione di interventi - ritenuti dalla
medesima piu' urgenti - su altre linee ferroviarie regionali
nell'ambito delle rimodulazioni di cui ai punti precedenti, anche con
riferimento quindi a un diverso soggetto attuatore.
Art. 15
Revoca dei contributi
1. L'eventuale revoca, parziale o totale, dei contributi e/o
l'eventuale restituzione di quanto anche parzialmente liquidato ed
erogato, avverra' con provvedimento della Regione in caso di gravi
inadempienze da parte del Gestore, previa diffida tempestivamente
formalizzata allo stesso, quali:
a) mancato rispetto dei tempi di realizzazione delle opere rispetto a
quanto previsto nel programma dei lavori, qualora non vi siano
comprovate ragioni che giustifichino il ritardo;
b) mancata realizzazione in tutto o in parte gli interventi
previsti;
c) la non conformita' degli interventi con il programma allegato e
con i progetti approvati o qualora risultino accertate gravi
irregolarita' realizzative.
Non sono causa di revoca, ai sensi del presente comma, le
inadempienze imputabili espressamente alle imprese esecutrici dei
lavori e delle forniture.
2. La procedura di revoca potra' essere sospesa o non attivata nel
caso in cui il mancato rispetto dei tempi di realizzazione dipenda da
cause non imputabili alla volonta' del gestore o da cause di forza
maggiore che dovranno essere tempestivamente documentate.
Art. 16
Monitoraggio
1. Il Gestore si impegna a fornire tutti gli elementi di conoscenza e
i dati informativi necessari per consentire:
a) la verifica dello stato di attuazione degli interventi,
b) l'individuazione di eventuali criticita',
c) la verifica di eventuali ipotesi di rimodulazione degli
investimenti,
d) la compilazione delle schede che verranno al riguardo
predisposte.
2. Per l'attivita' di raccolta e scambio di dati ed informazioni da
fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla
Regione, ci si avvarra' del Comitato gia' istituito nell'Ambito
dell'Accordo di programma ex articolo 8 del DLgs 422/97, tra essi
sottoscritto, il cui funzionamento resta disciplinato da quanto
previsto dall'Accordo stesso.
Quota parte delle spese per il funzionamento del medesimo e della sua
segreteria sono da ricomprendere nel quadro economico degli
interventi, oggetto del presente Contratto, nell'ambito delle voci di
spesa facenti capo alle "somme a disposizione della Stazione
appaltante". Alla erogazione delle relative somme provvedera'
direttamente il Gestore, in accordo con gli altri gestori delle linee
ferroviarie regionali. L'ammontare delle relative spese e' quello
definito dall'Allegato 4 del Contratto di Servizio
1/1/2002-31/12/2003, sottoscritto con ATCM SpA (approvato con
deliberazione regionale n. 850 del 14 maggio 2003).
3. La Regione si riserva la facolta' di effettuare in fase esecutiva,
a mezzo di propri collaboratori, visite e verifiche volte ad
accertare l'attivazione degli interventi e lo stato di avanzamento
dei lavori oltreche' la loro rispondenza alle previsioni progettuali.
Tali verifiche non assumeranno alcun carattere di ingerenza nella
sfera della autonomia tecnica ed organizzativa del Gestore.
Art. 17
Responsabilita'
1. Il Gestore si assume ogni responsabilita' e tiene quindi sollevata
la Regione da danni che eventualmente fossero arrecati agli impianti
costituenti le linee ferroviarie oggetto d'intervento e da pretese
anche giudiziarie da parte di terzi, per danni che eventualmente
fossero arrecati a persone e/o cose in dipendenza dell'esecuzione
degli interventi e dell'acquisizione del materiale rotabile di cui al
presente Contratto.
2. La Regione e l'Agenzia Trasporti pubblici della medesima rimangono
altresi' estranee e sollevate da qualsiasi contenzioso e controversia
che dovessero eventualmente insorgere tra il Gestore e i soggetti
appaltatori in corso di esecuzione e comunque sempre in dipendenza
dell'attuazione degli interventi e delle forniture oggetto del
presente Contratto.
Art. 18
Risoluzione delle controversie
1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione
del Contratto.
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o
nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potra' notificare
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e
l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le
motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la
vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie
vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto
di tre membri designati:
- uno dalla Regione;
- uno dal Gestore;
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle
parti.
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal
Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
3. Il Contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione
dell'una all'altra parte dovra' essere sospesa in pendenza del
procedimento.
4. Tutte le controversie, qualora non composte in via amichevole,
saranno affidate ad un collegio arbitrale composto da tre membri,
designati rispettivamente, uno da ciascuna delle parti firmatarie del
presente Contratto e da un terzo membro, individuato di comune
accordo. Per le eventuali controversie non compromettibili in arbitri
le parti stabiliscono quale foro esclusivo quello di Bologna.
Art. 19
Risoluzione del Contratto
1. Il presente Contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti
violazioni, per ciascuna delle parti, degli obblighi in esso
previsti.
2. Il presente Contratto potra' altresi' essere dichiarato decaduto,
oltreche' per inadempienza degli obblighi in esso previsti, anche
quando a giudizio della Regione il Gestore per negligenza o imperizia
comprometta, in qualunque fase, la tempestiva esecuzione e la buona
riuscita degli interventi e delle forniture.
Art. 20
Registrazione e spese
1. Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico
del richiedente.
2. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a
carico del Gestore.
Il presente atto e' soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai
sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/1986, n. 131.
Art. 21
Allegati
Formano parte integrante del presente Contratto:
a. Allegato 1 - Schede descrittive degli interventi e del materiale
rotabile da acquisire con l'indicazione dei tempi di realizzazione,
delle risorse stimate come necessarie e delle fonti di
finanziamento;
b. Allegato 2 - Riepilogo degli interventi oggetto delle schede di
cui al precedente Allegato 1, secondo le due aggregazioni previste
nell'Accordo di programma, sottoscritto il 18 dicembre 2002, tra la
Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97, ai fini
dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in materia di
investimenti nel settore dei trasporti.
Bologna, . . . . . . . . . .
per LA SOCIETA' ATCM SPA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(segue allegato fotografato)