DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 174
Orientamenti propedeutici al Programma di edilizia agevolata "3.000 alloggi in affitto e in proprieta'"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Considerato:
- che il Documento di Politica economico-finanziaria regionale
2005-2007, al fine di contribuire a contenere la condizione di
disagio abitativo delle fasce piu' deboli della popolazione
regionale, ha previsto l'attuazione di un programma di edilizia
agevolata per la realizzazione di 3.000 destinati alla locazione e
alla proprieta' da affittare e vendere a canoni e prezzi piu' bassi
di quelli di mercato;
- che alla definizione del programma si perverra' applicando le
procedure previste dalla L.R. 24/01;
ritenuto opportuno:
- fare precedere la definizione di tale programma da un confronto con
i soggetti che partecipano al tavolo regionale di concertazione di
cui all'articolo 7 della Legge 24/01 e con le associazioni delle
Amministrazioni locali;
- definire orientamenti propedeutici da considerare nella redazione
del programma, da assumere anche come base del confronto con le
Amministrazioni locali e gli altri soggetti coinvolti nella
realizzazione del programma;
- raccogliere tali orientamenti propedeutici nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante della presente delibera;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e Sistemi di
mobilita', arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
447/03;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,
Politiche abitative, Riqualificazione urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare l'Allegato A parte integrante della presente delibera
contenente gli orientamenti propedeutici per la definizione del
programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3.000 alloggi
per l'affitto e la prima casa di proprieta' previsto dal Documento di
Politica economico-finanziaria regionale 2005-2007;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Orientamenti propedeutici per la definizione del programma di
edilizia agevolata. Per la costruzione di 3000 alloggi per l'affitto
e la prima casa di proprieta'
1. Dal DPEF verso la programmazione
Il Documento di Politica economia-finanziaria regionale per il
2005-2007, ha previsto il finanziamento di un programma di edilizia
abitativa finalizzato all'incentivazione dell'offerta di 3.000 case
fruibili a condizioni piu' convenienti di quelle di mercato da parte
di nuclei familiari le cui condizioni economiche non permettono loro
di soddisfare sul mercato la propria domanda di servizi abitativi.
Con questo documento la Giunta regionale si propone di delineare gli
orientamenti propedeutici per la elaborazione di tale programma.
2. Obiettivi del programma e forma di incentivazione
Con questo programma la Regione Emilia-Romagna si propone di
continuare il proprio impegno nel campo dell'edilizia residenziale
destinata alle fasce piu' deboli della popolazione. Tale impegno e'
reso piu' urgente e piu' difficile dalla necessita' di una politica
del governo centrale di sostanziale disinteresse per le sorti del
settore.
Dall'inizio della legislatura, il governo non ha stanziato alcuna
risorsa per finanziare la realizzazione di nuovi programmi per
incentivare l'offerta di nuovi alloggi da immettere sul mercato a
condizioni piu' vantaggiose di quelle stabilite dal mercato; al
contrario, va osservato che ha ridotto gli stanziamenti di bilancio
previsti nella precedente legislatura e ha ritardato l'attuazione
degli interventi per la parte dei fondi non tagliati.
Anche nella situazione di finanza regionale resa difficile dalle
scelte del governo centrale, la Regione intende proseguire il proprio
impegno nel settore della casa a favore delle fasce piu' deboli della
popolazione, incentivando l'offerta di alloggi destinati
prioritariamente all'affitto e anche alla proprieta'.
La difficile situazione della finanza pubblica e la sostanziale
assenza di finanziamenti dello Stato al settore della casa,
impediscono di concentrare in pochi esercizi di bilancio lo sforzo
per reperire le risorse finanziarie necessarie. Pertanto la
necessita' di distribuire su una pluralita' di esercizi le risorse
necessarie a finanziare il programma, induce a scegliere quale forma
di incentivazione la concessione di contributi in conto interessi,
che permette di abbattere il costo del servizio del debito a carico
dei promotori degli interventi, nel caso di alloggi destinati
all'affitto, e delle famiglie, nel caso di alloggi destinati alla
proprieta'.
In sede di redazione del programma si stabilira' che l'importo
massimo del capitale mutuabile sul quale concedere il contributo
regionale non potra' eccedere, di norma, i 100.000 Euro per
alloggio.
Il programma, tenuto conto dell'elevato importo unitario del mutuo
sul quale la Regione concede l'agevolazione e, dato gli attuali
livelli dei tassi di interesse, l'elevata quota della spesa per
interessi coperta dallo stesso contributo, dovra' definire i criteri
premiali per la selezione degli interventi da finanziarie e le altre
loro caratteristiche che incidano sui costi complessivi degli alloggi
con l'obiettivo, da un lato di rendere fattibile la realizzazione di
alloggi destinati alla locazione con canoni piu' bassi di quelli di
mercato; dall'altro di permettere l'accesso alla casa in proprieta'
anche a nuclei familiari che dispongono di un non elevato risparmio
di partenza e flussi di reddito di medio importo.
3. Il contributo degli altri soggetti al contenimento dei canoni di
locazione e dei prezzi di vendita
L'importo massimo unitario dei mutui e' stato definito con la
prospettiva che si possano determinare le altre necessarie condizioni
affinche' con l'ammontare del capitale mutuato possa essere
finanziato quasi l'intero costo di realizzazione di un alloggio
destinato all'affitto o anche la quasi totalita' del prezzo di
acquisto dell'alloggio, nel caso di interventi destinati alla
proprieta'.
Ci richiede che anche gli altri soggetti coinvolti nella
realizzazione degli interventi assumano decisioni convergenti verso
questo obiettivo, e quindi finalizzato a ridurre i valori
immobiliari.
Agli operatori economici saranno proposte tipologie edilizie
appropriate per interventi di qualita', a costi contenuti, da
realizzare anche su aree o immobili sui quali detengono la proprieta'
o altro diritto reale. Il programma regionale escludera'
dall'ammissione al finanziamento gli interventi costruttivi che
prevedano la realizzazione di alloggi unifamiliari a schiera e di
altre tipologie di villette bi o plurifamiliari, in quanto il loro
costo eccede i parametri previsti. Saranno definite anche delle
proporzioni massime ammissibili tra la superficie utile e le altre
superfici degli alloggi. Al fine di contenere i costi di
realizzazione e di vendita, il programma determinera', tenendo conto
della struttura dimensionale delle famiglie un limite massimo di
superficie utile degli alloggi; per soddisfare la domanda di servizi
abitativi delle famiglie piu' numerose una quota del numero
complessivo degli alloggi potra' eccedere il limite massimo di
superficie utile stabilito.Il programma che la Giunta proporra'
all'approvazione del Consiglio regionale introdurra' criteri di
selezione degli interventi tesi a premiare quelli che per i quali il
canone o il prezzo a mq. richiesto al beneficiario dell'alloggio e'
inferiore al rispettivo livello massimo che sara' stabilito dal
programma stesso. Pertanto, nel caso degli alloggi destinati
all'affitto le proposte saranno tanto piu' preferite quanto piu' i
canoni che saranno applicati ai locatari saranno inferiori ai valori
massimi derivanti dall'applicazione dei criteri di calcolo definiti
dal programma; parimenti, per gli alloggi destinati alla vendita, le
proposte saranno ritenute tanto piu' prioritarie quanto piu' il
prezzo complessivo a metro quadro di cessione dell'alloggio che si
propone di stabilire in convenzione, risultera' inferiore a quello
massimo indicato dal programma.
La realizzazione delle politiche abitative richiedera' sempre piu' la
partecipazione, con proprie risorse, di tutte le Istituzioni
pubbliche coinvolte. Gli effetti di tali politiche si manifestano
nell'abbassamento delle barriere economiche che impediscono o
ostacolano la soddisfazione dei bisogni abitativi dei settori piu'
deboli della popolazione. Il loro successo si misura, pertanto,
nell'abbassamento del rapporto canone/reddito o prezzo/capacita'
economica, a seconda dei titoli di godimento ai quali ci si
riferisce. All'abbassamento dei costi da coprire con i canoni o con i
prezzi, devono partecipare oltre alla Regione anche gli Enti locali
sui cui territori verranno realizzati gli interventi. Ci non richiede
necessariamente una loro partecipazione con erogazioni monetarie ne'
che, nell'ipotesi in cui la partecipazione dei Comuni dovesse essere
di tipo monetario, l'esposizione debba risultare permanente.
Sono ipotizzabili diverse forme di contribuzione da parte dei Comuni
con il ricorso a diverse leve di governo del territorio di cui essi
dispongono. Si tratta di sperimentare o di diffondere un uso
innovativo di istituti e strumenti gia' previsti e regolamentati
dalla normativa urbanistica ed edilizia.
Il programma regionale si proporra', pertanto, di premiare diverse
forme di contribuzione delle Amministrazioni comunali al contenimento
dei costi di realizzazione dei programmi. Indicativamente saranno
ritenuti prioritari, per l'ammissione al finanziamento, le iniziative
da svolgere in quei comuni che prevedono di classificare come
urbanizzazioni secondarie la realizzazione di alloggi destinati alla
locazione permanente o limitata nel tempo; questa classificazione
degli interventi destinati alla localizzazione permette una notevole
economia di costi, essendo, sostanzialmente possibile non caricare su
di essi alcun onere per l'acquisizione dell'area. Con elevati
punteggi saranno anche premiate le proposte di interventi da
realizzarsi in aree messe a disposizione - gratuitamente o a
condizioni molto vantaggiose - dalle Amministrazioni comunali.
Parimenti saranno preferite le proposte per le quali le
Amministrazioni comunali si dichiarino disponibili a limitarne
l'importo o a posticipare nel tempo la riscossione degli oneri di
urbanizzazione relativi agli alloggi per i quali si richiede il
finanziamento regionale. A questi criteri di priorita' sara'
attribuita una maggiore rilevanza nella selezione degli interventi
per la realizzazione di alloggi destinati alla locazione.
Il programma riterra' prioritari anche quegli interventi per la
realizzazione dei quali si sperimenteranno forme innovative di
collaborazione tra soggetti pubblici ed enti privati.
Al fine di accrescere la convenienza finanziaria a realizzare alloggi
da immettere sul mercato dell'affitto saranno valutate positivamente,
ritenendole prioritarie, le proposte da realizzarsi in comuni i cui
strumenti di pianificazione urbanistica prevedano volumetrie premiali
per l'affitto; e quelle per la quali la realizzazione coinvolge una
pluralita' di soggetti e di alloggi con differenti destinazioni
(affitto, proprieta' a libero mercato, proprieta' in regime di
convenzionata) e permettono forme di perequazione che agevolino il
perseguimento degli obiettivi del programma. Al fine di incrementare
l'offerta di alloggi in affitto grande importanza sara' attribuita
anche agli interventi realizzati su immobili di proprieta' del
Comune, di altri enti pubblici, di enti senza fini di lucro assegnati
in diritto di superficie ad operatori che intendono destinarli al
soddisfacimento delle finalita' del programma.
Per la valutazione del peso da attribuire ad ognuna delle diverse
modalita' di partecipazione delle Amministrazioni comunali al
finanziamento degli interventi, si considerera' l'apporto da esse
fornite alla riduzione dei valori massimi dei costi (per gli alloggi
in affitto) e dei prezzi ( per quelli in proprieta') stabiliti dal
programma regionale. L'adozione di questo criterio generale accresce
le possibilita' delle singole Amministrazioni di proporre esse stesse
altre forme di contribuzione, che contribuiscano ad abbassare il
valore della base per la determinazione dei canoni di locazione e dei
prezzi di vendita.
4. La promozione degli alloggi in locazione come obiettivo
prioritario nell'allocazione delle risorse
La condizione di disagio abitativo piu' accentuata e' diffusa tra i
segmenti della popolazione che non dispongono dell'ammontare di
risparmio necessario e sufficiente ad accedere alla proprieta' della
prima casa senza ricorrere ad un indebitamento bancario
eccessivamente oneroso per i redditi percepiti. Per garantire ai
nuclei familiari che rientrano in questi strati della popolazione una
soluzione dei loro problemi abitativi dignitosa sul piano sociale e
sostenibile sul piano finanziario, occorre promuovere un incremento
dell'offerta di abitazioni destinate all'affitto a canoni di
locazione inferiori a quelli di mercato.
Accanto a questa, che sicuramente costituisce l'area
quantitativamente piu' ampia del disagio abitativo anche nella nostra
regione, esiste anche una diffusa aspirazione da parte di settori non
trascurabili della popolazione regionale alla ricerca di una
soluzione permanente del problema abitativo attraverso l'acquisizione
della proprieta' della prima casa di abitazione. Il livello non
elevato del reddito di queste famiglie da un lato non permette la
formazione di un ammontare di risparmio sufficiente a consentire
l'acquisto di una casa a prezzi di mercato e dall'altro non consente
l'ammortamento di mutui di elevati importi accesi a prezzi di
mercato. Tale aspirazione pu essere soddisfatta abbattendo i prezzi
di acquisto, attraverso l'edilizia convenzionata, e l'onere dei
mutui, con una contribuzione al pagamento degli interessi. La
soddisfazione di questa aspirazione pu realizzarsi anche con il
differimento della proprieta' della casa successivamente all'uso
della stessa per un certo periodo.
Pertanto la Regione ritiene che il programma del quale con questo
atto propedeutico ci si propone di prefigurare le principali
caratteristiche, debba indirizzare l'impiego delle risorse
finanziarie ad incrementare l'offerta di alloggi destinati alla
locazione permanente, alla locazione a termine, alla proprieta' ed
alla proprieta' differita.
Si ritiene che la ripartizione delle risorse disponibili tra due
principali fondamentali tipologie di titoli di godimento delle
abitazioni recuperate o realizzate con il programma possa essere
stabilita nelle seguenti proporzioni: 30/40% per gli interventi
destinati alla proprieta' e 70/60% per gli interventi destinati
all'affitto.
Il programma prevedera' che il rispetto di queste proporzioni debba
essere garantito a livello delle singole province. Uno stesso
intervento pu comporsi di alloggi destinati ad entrambe queste
finalita'.
Gli alloggi destinati all'affitto a canone inferiore a quello di
mercato, potranno essere destinati sia alla locazione a termine sia
alla locazione permanente. Nel primo caso il vincolo di destinazione
dell'alloggio dovra' avere una durata pari al periodo di ammortamento
del mutuo agevolato con il quale e' stato in tutto o in parte
finanziato o altra durata minima da definirsi tenendo conto delle
condizioni di realizzazione dei singoli interventi. La determinazione
del canone, che dovra' comunque essere inferiore a quello di mercato,
avverra' tenendo conto dell'effettivo investimento finanziario da
sostenere per la costruzione e gestione dell'alloggio e del suo
regime proprietario al termine del periodo di destinazione vincolata.
Evidentemente l'importanza di quest'ultimo aspetto ha rilievo per gli
interventi non realizzati da enti pubblici. La convenienza degli
operatori privati a realizzare questo tipo di interventi e', infatti,
differente se essi possono vendere gli alloggi al venire meno del
vincolo sulla destinazione, oppure se l'alloggio e' stato realizzato
in regime di concessione o come opera di urbanizzazione secondaria
per cui allo scadere di tale termine esso viene acquisito al
patrimonio del Comune.
Anche per gli alloggi destinati alla locazione permanente il canone
dovra' essere determinato con riferimento all'importo
dell'investimento finanziario effettivamente sostenuto per
realizzarlo.
Per entrambe le tipologie di alloggi destinati alla locazione il
programma definira' sia un importo massimo dell'investimento
finanziario per mq., sia per quale percentuale massima il canone non
potra' eccedere il valore di tale investimento.
Nel caso degli alloggi destinati alla locazione permanente, il
programma si preoccupera' di specificare che la permanenza si
riferisce alla destinazione dell'immobile, il quale deve essere
assoggettato ad un vincolo perenne di destinazione all'affitto.
Pertanto, le Amministrazioni comunali per gli alloggi di cui hanno la
titolarita' o attraverso apposite convenzioni per gli alloggi la cui
titolarita' e' di altri soggetti, dovranno definire anche condizioni
di decadenza dall'assegnazione degli assegnatari. Nel caso di
decadenza motivata dal superamento di definiti limiti di reddito
dell'assegnatario, il programma stabilira' il numero di anni che
devono decorrere dall'assegnazione affinche' essa operi.
Il programma regionale permettera' alle Amministrazioni comunali di
formulare graduatorie di soggetti ai quali gli operatori dovranno
prioritariamente offrire in vendita o in locazione gli alloggi
realizzati con i finanziamenti regionali. L'effettivo esercizio di
tale possibilita' e' subordinata alla loro contribuzione alla
costituzione di strumenti di garanzia per il regolare pagamento dei
canoni e delle rate di ammortamento dei mutui.
5. L'allocazione territoriale delle risorse
Il disagio abitativo ha una diffusione territoriale difforme. La sua
geografia e' influenzata da diversi fattori. Un grande rilievo e' da
attribuire al livello assoluto ed alla dinamica di crescita dei
valori immobiliari, che rendono piu' o meno difficoltoso nelle
diverse aree territoriali il soddisfacimento della domanda di servizi
abitativi da parte delle fasce di popolazione economicamente piu'
deboli. Di sicura importanza e' anche la capacita' di attrazione di
flussi di popolazione che si manifesta in maniera territorialmente
non uniforme. Di tali flussi, le componenti rilevanti per il
determinarsi del disagio abitativo sono quelle costituite dalle
persone in condizioni economiche piu' disagiate e precarie. Nelle
aree verso cui in misura piu' consistente si indirizzano i flussi
migratori che hanno queste caratteristiche, piu' accentuata diviene
la situazione del disagio abitativo.
I grandi centri urbani ed i comuni delle loro cinture, sono le aree
in cui si concentra la quasi totalita' dei nuclei familiari che
vivono in una situazione di disagio abitativo. Queste sono, infatti,
aree con una forte capacita' di attrazione dei flussi migratori,
alimentati dalle maggiori opportunita' di lavoro che esse offrono;
sono anche quelle in cui gli elevati valori immobiliari rendono piu'
difficile non solo l'accesso alla proprieta' della casa, ma anche la
possibilita' di soddisfare la domanda abitativa sul mercato
dell'affitto.
E' evidente pertanto, che l'allocazione territoriale delle risorse
finanziarie di cui e' dotato il programma dovra' essere indirizzata
in misura determinante verso queste aree. Al fine di pervenire ad una
delimitazione delle aree verso le quali fare affluire la quota
preponderante delle risorse, e che abbiano le caratteristiche appena
dette, il programma stabilira' come condizione di ammissione al
finanziamento che gli interventi dovranno essere realizzati
prioritariamente nei comuni classificati ad alta tensione abitativa
in applicazione della specifica normativa e nelle altre aree in cui
si riscontra una condizione di elevato disagio
abitativo.Nell'allocazione delle risorse in sede di redazione del
programma si terra' conto dell'integrazione delle politiche abitative
con le politiche del welfare e le politiche per lo sviluppo. In
questa ottica l'allocazione delle risorse finanziarie del programma
deve considerare anche gli effetti che le politiche abitative possono
produrre sull'economia di aree particolarmente svantaggiate della
regione oggetto di programmi di intervento integrati della Regione.
In particolare nell'allocazione delle risorse particolare attenzione
deve essere riservata alle aree montane e alle altre aree nelle quali
la realizzazione di interventi edilizi pu costituire un efficace
moltiplicatore dello sviluppo economico e sociale.
Al fine di garantire una equilibrata allocazione territoriale delle
risorse, una quota rilevante, comunque non inferiore al 70% del
totale, dell'ammontare complessivo del capitale mutuabile assistito
dal contributo regionale sara' ripartito tra le province, secondo le
proporzioni approvate all'unanimita' dei Tavoli di concertazione con
i Comuni istituiti dalle Province, ai sensi dell'articolo 5 della
L.R. 24/01.
Al fine di contenere il consumo di territorio e il fenomeno della
dispersione insediativa e dei conseguenti costi economici, sociali ed
ambientali che lo accompagnano, il programma attribuira'
prioritariamente la concessione dei finanziamenti agli interventi
localizzati nei centri storici, in aree gia' classificate dagli
strumenti urbanistici vigenti al 31/12/2004, da attuarsi con Piani
Urbanistici Attuativi o Piani particolareggiati, in aree gia'
urbanizzate, oppure gia' individuate come ambiti territoriali di
programmi di riqualificazione urbana. In tale prospettiva saranno
ritenute prioritarie le iniziative finalizzate al recupero del
patrimonio esistente e che interessano parti dismesse o dequalificate
del territorio urbanizzato.
6. Beneficiari e operatori
Il programma incentiva, pertanto, sia gli interventi di recupero che
quelli di nuova costruzione.
In tutti i casi gli alloggi sono destinati a soggetti che presentino
le condizioni economiche, di impossidenza e le altre caratteristiche
soggettive ricorrenti per i programmi di edilizia agevolata.
Nell'ambito dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi
richiesti il programma individuera' particolari categorie, che
consentono di salvaguardare i segmenti della popolazione in
condizioni di piu' accentuato disagio abitativo. La Regione
individuera' tali categorie, tra le quali dovranno essere le famiglie
con figli minori, le famiglie costituite da un solo genitore con
figli, le famiglie con la presenza di disabili o con portatori di
handicap; le giovani coppie; i nuclei familiari costituiti da
anziani; le famiglie costituite da lavoratori immigrati italiani o
stranieri; i nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di
sfratto. Le variabili ed i parametri da adottare per la definizione
di ognuna di tali categorie saranno esplicitate nella deliberazione
di programmazione che sara' sottoposta all'approvazione del Consiglio
regionale.
Soprattutto per alcune di queste categorie la difficolta' che essi
incontrano nell'accesso ai servizi abitativi anche a condizioni piu'
favorevoli di quelle proprie del mercato, e' dovuta anche alla
discontinuita' dei flussi di reddito di cui possono usufruire. La
precarieta' dei redditi costituisce un ulteriore ostacolo sia
all'ottenimento di mutui per l'acquisto di una abitazione che per la
sottoscrizione di un contratto di locazione. Per contribuire al
superamento di tale ostacolo, in previsione della elaborazione del
programma sara' verificata, con tutti i soggetti coinvolti nel
programma stesso, la possibilita' di costituire uno o piu' fondi con
i quali offrire, agli istituti di credito e ai locatori non pubblici,
garanzie per il pagamento delle rate di mutuo e dei canoni.
Le richieste di finanziamento alla Regione potranno essere inviate
dai Comuni, dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dalle imprese
di costruzione e loro consorzi, comprese le cooperative di produzione
e lavoro, dalle associazioni temporanee di imprese di costruzione,
Onlus e fondazioni, societa' di scopo ex art. 41, L.R. 24/01.La
realizzazione di interventi destinati alla locazione permanente e'
consentita oltre che ai Comuni agli altri soggetti proponenti che
hanno tale tipologia di interventi tra le proprie finalita' sociali o
che comunque si impegnano a devolvere gli immobili a titolo gratuito
ai Comuni nei quali sono localizzati nell'ipotesi in cui essi cessino
o cambino tale attivita'.
Gli interventi finalizzati alla locazione a termine possono essere
realizzati da tutti i soggetti proponenti. Gli interventi destinati
alle diverse forme di proprieta' possono essere proposti dalle
cooperative edilizie e loro consorzi, dalle imprese di costruzione e
loro consorzi, comprese le cooperative di produzione e lavoro, dalle
associazioni temporanee di imprese di costruzione.
Saranno considerati prioritari gli interventi promossi da
associazioni di comuni e quelli promossi congiuntamente tra
operatori privati e pubblici.
7. L'architettura istituzionale del programma
L'architettura istituzionale che presiedera' all'attuazione del
programma deriva dall'applicazione delle norme contenute nella Legge
24/01.Pertanto, la Regione provvedera' alla redazione del programma
avente i contenuti elencati ai precedenti punti. I Comuni
provvederanno alla selezione degli operatori che partecipano alla
realizzazione del programma, alla concessione dei contributi,
all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti e a svolgere
le altre funzioni ad essi assegnati dalla normativa.
Un ruolo di valutazione e di coordinamento il programma si propone di
assegnare ai tavoli di concertazione con i Comuni istituiti dalle
Province ai sensi dell'articolo 5 della Legge 24/01. Tra le funzioni
che potranno essere attribuite a tali tavoli va inclusa la verifica
del possesso dei requisiti, richiesti dal programma regionale, delle
singole iniziative selezionate dal Comune, nonche' del rispetto della
corretta localizzazione degli interventi all'interno di ogni comune.
Ai tavoli e' demandato anche il compito di verificare che gli
operatori che si propongono per la realizzazione degli interventi
abbiano adeguati requisiti di qualita' e affidabilita'. L'azione di
coordinamento ad essi attribuita deve garantire il determinarsi a
livello provinciale della ripartizione delle risorse tra interventi
destinati alla proprieta' e interventi destinati all'affitto nelle
proporzioni piu' sopra indicate; tale attivita' permettera' anche di
stabilire la distribuzione piu' rispondente al fabbisogno degli
alloggi la cui superficie pu eccedere il limite massimo stabilito dal
programma.