REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 gennaio 2005, n. 9

Approvazione del documento sulla definizione dei casi nei quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare il documento "Ambito di applicazione della delibera             
775/04" e la relativa modulistica, di cui all'Allegato n. 1, quale              
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;                      
2) di stabilire che i soggetti interessati dovranno attenersi ai                
contenuti del documento di cui al punto precedente per individuare i            
casi per i quali e' richiesto il certificato di idoneita' alla                  
pratica sportiva non agonistica e distinguerli da quelli per i quali            
non occorre, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti,                
alcuna certificazione di idoneita'.                                             
ALLEGATO N. 1                                                                   
Ambito di applicazione della delibera 775/04                                    
La delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna 775/04, la cui           
finalita' principale e' quella di favorire la diffusione                        
dell'abitudine alla pratica motoria e sportiva nella popolazione,               
soprattutto giovanile, e di incrementare la sicurezza sanitaria nello           
svolgimento delle attivita' sportive, rende gratuite per i soggetti             
minorenni e i disabili di ogni eta' le certificazioni di idoneita'              
alla pratica sportiva non agonistica nei casi previsti dal DM                   
28/2/1983 del Ministero della Sanita'.                                          
Si rende pertanto necessario definire concretamente cosa si intenda             
per "pratica sportiva non agonistica" al fine di identificare in modo           
certo i casi nei quali e' richiesto il certificato di idoneita' di              
cui alla citata deliberazione, e distinguerli da quelli per i quali             
non occorre, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti,                
alcuna certificazione di idoneita'.                                             
Occorre infatti promuovere con forza ogni azione finalizzata ad                 
aumentare l'appropriatezza degli interventi sanitari, riservandoli a            
quelle situazioni che effettivamente richiedono, per le particolari             
sollecitazioni cui l'organismo viene sottoposto nel corso dello                 
svolgimento di attivita' che comportano carichi di lavoro tipici                
dell'attivita' sportiva, un controllo sanitario specifico e una                 
preventiva valutazione di idoneita'.                                            
Al proposito sono gia' state fornite indicazioni con le note n. 34685           
del 30 settembre 2004 e 36000 del 12 ottobre 2004 a cura della                  
Direzione generale Sanita' e Politiche sociali, ma sono state                   
sollecitate ulteriori precisazioni, con particolare riferimento alle            
attivita' svolte in eta' prescolare. Si rende tuttavia necessario               
riprendere l'intera tematica e, alla luce della avvenuta condivisione           
delle scelte operate e delle soluzioni individuate, fornire linee               
per  una piu' omogenea applicazione della normativa sul territorio              
regionale.                                                                      
Il principale punto di riferimento per l'applicazione della delibera            
regionale e' rappresentato, come detto, dal Decreto del Ministero               
della Sanita' 28 febbraio 1983 "Norme per la tutela dell'attivita'              
sportiva non agonistica", il quale prevede che la certificazione di             
idoneita' alla pratica sportiva non agonistica sia necessaria per:              
- gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive organizzate dagli           
organi scolastici nell'ambito delle attivita' parascolastiche;                  
- coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa'               
sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di           
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati           
atleti agonisti ai sensi del DM 18/2/1982;                                      
- coloro che partecipano ai Giochi della Gioventu', nelle fasi                  
precedenti quella nazionale.                                                    
Premesso che la certificazione di idoneita' si rende dunque                     
necessaria solo in presenza di attivita' che si caratterizza comunque           
come attivita' "sportiva", anche se non agonistica, occorre precisare           
meglio cosa e' compreso all'interno delle definizioni contenute ai              
primi due punti dell'elenco che precede, dal momento che il terzo di            
essi non puo' ingenerare alcun dubbio interpretativo ed applicativo.            
Ai fini dell'applicazione della delibera 775/04 risulta infatti                 
evidente che il criterio relativo al soggetto che cura                          
l'organizzazione dell'attivita' (scuola o societa' sportiva affiliata           
alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione                   
sportiva riconosciuti dal CONI) non e' di per se' sufficiente a                 
caratterizzare l'attivita' stessa connotandola come "sportiva non               
agonistica", ma occorra altresi' la presenza di ulteriori                       
caratteristiche relative ai contenuti dell'attivita' sia per quanto             
riguarda gli aspetti di impegno fisico e psicologico, sia per quanto            
riguarda gli aspetti educativi.                                                 
In termini generali occorre considerare che l'"attivita' sportiva"              
deve essere chiaramente distinta dalla piu' generica "attivita'                 
fisica"; infatti svolgere attivita' sportiva (agonistica e non                  
agonistica) significa allenarsi con costanza, prendere parte ad                 
attivita' regolamentate, competitive o meno. Il termine "attivita'              
motoria" e' stato invece introdotto per sottolineare l'accezione di             
significato educativo delle attivita' fisiche e sportive, laddove               
cioe' - in campo educativo - viene assunto lo strumento del movimento           
per perseguire un obiettivo educativo e/o didattico.                            
Ai fini della tutela sanitaria della popolazione occorre considerare            
che lo svolgimento di un'attivita' fisica, anche se effettuata in               
forma collettiva organizzata, non puo' essere ritenuta un elemento di           
rischio sanitario aggiuntivo per la persona che la effettua, bensi'             
una pratica che caratterizza un piu' adeguato stile di vita e che ne            
favorisce l'adozione negli atti quotidiani; per questo e' opportuno             
che tali attivita' non siano assoggettate all'obbligo della                     
certificazione preventiva di idoneita', che invece deve essere                  
riservata a situazioni, inquadrabili sotto il profilo dell'attivita'            
sportiva, in cui un controllo sanitario specificamente mirato puo'              
contribuire efficacemente alla tutela della salute dei praticanti.              
Pertanto si definisce come segue il concetto di "attivita' sportiva             
non agonistica", ai fini della precisa individuazione del campo di              
applicazione della delibera regionale 775/04, relativamente al                  
rilascio gratuito della certificazione di idoneita' ai minori e  ai             
disabili di ogni eta'.                                                          
a) Per quanto riguarda l'attivita' organizzata dal CONI, da societa'            
sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di           
promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene che debba                 
definirsi "attivita' sportiva non agonistica" quella che possieda               
entrambe le seguenti caratteristiche:                                           
- sia sistematica e continuativa, e sia sviluppata secondo gli                  
indirizzi sportivi della federazione, disciplina, ente di                       
appartenenza, in attuazione dei programmi tecnico-didattici della               
societa' organizzatrice contenuti nello statuto della stessa, come              
attestato da dichiarazione formale del legale rappresentante della              
societa' sportiva;                                                              
- sia effettuata da bambini di eta' non inferiore a cinque anni per             
la generalita' delle discipline sportive, con la sola eccezione della           
pratica del nuoto, ginnastica e pattinaggio, per le quali l'eta' di             
accesso all'attivita' "sportiva" e' fissata a quattro anni.                     
Ne consegue che le attivita' che non possiedano entrambi i requisiti            
teste' elencati, ancorche' organizzate da societa' sportive aventi le           
caratteristiche piu' volte sopra riportate, sono da considerarsi a              
carattere ricreativo o ludico-motorio, e di conseguenza non deve                
essere richiesta certificazione medica di alcun tipo per le persone,            
bambini o adulti, che la pratichino.b) Per quanto riguarda                      
l'attivita' svolta in ambito scolastico, si precisa quanto segue:               
- la certificazione di idoneita' alla pratica sportiva non agonistica           
va richiesta esclusivamente per le attivita' sportive                           
extracurriculari (non vanno richieste certificazioni per la frequenza           
alle attivita' curriculari per le quali vige, al contrario, il                  
principio che deve essere certificata la eventuale non idoneita'                
dell'alunno) o altre iniziative specifiche a carattere competitivo              
(es. tornei sportivi scolastici, giochi sportivi studenteschi);                 
- le attivita' extracurriculari a contenuto sportivo iniziano con la            
scuola elementare (quindi non prima dei cinque anni di eta'), dal               
momento che la Scuola dell'infanzia svolge eventuali attivita' di               
tipo motorio, di natura educativa e/o ludica, in ambito curriculare.            
In entrambe le situazioni sopra descritte e' necessario che il legale           
rappresentante della societa' sportiva o il dirigente scolastico                
consegnino all'interessato una specifica richiesta, come da modelli             
che seguono, perche' il medico che deve rilasciare la certificazione            
di idoneita' possa prenderne visione.                                           
segue allegato fotografato)                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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